Art. 4.
L' art. 13 del decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 588 , e' sostituito dal seguente:
"Per gli allievi provenienti dagli appuntati e carabinieri, di cui alla lettera b) dell'art. 1 del presente decreto, il corso avra' la durata di otto mesi e sara' svolto in comune con gli allievi, di cui alle lettere a) e c) del predetto art. 1, frequentanti il secondo anno di corso.
Al termine del corso gli allievi di cui alla lettera b) dell'art. 1 del presente decreto saranno avviati alle stazioni per compiervi un mese di esperimento con le stesse modalita' stabilite dal precedente art. 5, comma quarto.
Ad esperimento ultimato, il comandante della compagnia da cui la stazione dipende esprimera' il proprio motivato parere circa la idoneita' dell'allievo all'ammissione agli esami per conseguire la promozione a vicebrigadiere".
L' art. 13 del decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 588 , e' sostituito dal seguente:
"Per gli allievi provenienti dagli appuntati e carabinieri, di cui alla lettera b) dell'art. 1 del presente decreto, il corso avra' la durata di otto mesi e sara' svolto in comune con gli allievi, di cui alle lettere a) e c) del predetto art. 1, frequentanti il secondo anno di corso.
Al termine del corso gli allievi di cui alla lettera b) dell'art. 1 del presente decreto saranno avviati alle stazioni per compiervi un mese di esperimento con le stesse modalita' stabilite dal precedente art. 5, comma quarto.
Ad esperimento ultimato, il comandante della compagnia da cui la stazione dipende esprimera' il proprio motivato parere circa la idoneita' dell'allievo all'ammissione agli esami per conseguire la promozione a vicebrigadiere".