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Sentenza 30 gennaio 2025
Sentenza 30 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 30/01/2025, n. 452 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 452 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE CIVILE QUINTA
(GIÀ PRIMA BIS) riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati: dr.ssa Caterina Molfino - Presidente - dr. Paolo Celentano - Consigliere - dr.ssa Giuseppa D'Inverno - Consigliere rel. - ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nel processo d'appello avverso la sentenza del Tribunale di Nola n. 1301/2018, pubblicata il 3 luglio 2018, iscritto al n. 4164/2018 del ruolo generale degli affari civili contenziosi, riservato per la decisione all'udienza del 22 ottobre 2024 e pendente
TRA il (c.f.: , in persona del Sindaco p.t., rappresentato Parte_1 P.IVA_1
e difeso dall'avv. Antonio Sasso (c.f.: ), giusta procura in C.F._1
calce su foglio separato allegato all'atto di appello
- APPELLANTE -
E
(c.f.: ) nato a [...] il [...], Controparte_1 C.F._2
rappresentato e difeso dall'avv. Domenico Paolella (c.f.: ) C.F._3
- APPELLATO -
NONCHÉ
l' (già ), (c.f.: ), in persona del Direttore Controparte_2 CP_3 P.IVA_2
Generale e legale rappresentante pro tempore con sede legale in Torre del Greco alla Via Marconi n. 66, rappresentato e difeso dagli avv.ti Eduardo Martucci (c.f.
e Raffaele Montanaro (c.f. , giusta C.F._4 C.F._5
procura generale alle liti per Notar rep. n. 43440 del 23.03.2011 Persona_1
recepita con delibera della n. 654 del 29.04.2011 Controparte_2
- APPELLATA -
E REPUBBLICA ITALIANA
CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
Quinta sezione civile
(già Prima sezione civile bis)
la (c.f. Controparte_4
, con sede in Genova alla Via Freschi 3/9 - APPELLATA CONTUMACE - P.IVA_3
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI DELLE PARTI
1. Con atto di citazione notificato il 22.10.2007, conveniva Controparte_1
in giudizio dinanzi al Tribunale di Nola l' affinché Controparte_5
fosse condannata, previo accertamento della propria responsabilità ex art. 2043
c.c., al risarcimento dei danni (“danno biologico, danno permanente da relazione
e il danno morale ex art. 2059 c.c.”, ivi incluse le spese mediche occorse ed occorrende) da lui subiti nel sinistro avvenuto il 26 maggio 2006, quantificati nella somma non inferiore a 54.000,00 € ovvero nella diversa somma ritenuta di giustizia, con vittoria di spese diritti ed onorari da distrarsi in favore del proprio procuratore dichiaratosi antistatario.
A fondamento della domanda, l'attore deduceva che:
a) il 26 maggio 2006, in alla Via Spinello, mentre era alla guida del Pt_1
ciclomotore modello SH 150 targato CP73665 di proprietà di , Controparte_6
un cane randagio improvvisamente gli aveva tagliato la strada procurandogli gravi lesioni personali;
b) a seguito dello scontro erano intervenuti gli agenti del locale Comando di Polizia mentre alcuni passanti avevano provveduto a contattare i servizi del 118 che lo avevano trasportato presso l'Ospedale S. Giovanni Bosco di ove gli CP_2
era stato refertato “commozione celebrale da forte trauma cranico e stato comatoso”;
c) in seguito la Polizia locale aveva provveduto alla rimozione del cane ormai deceduto e gli agenti della Polizia di avevano redatto rapporto Pt_1
sull'accaduto;
d) con lettera di essa in mora del 13 luglio 2006, protocollo n. 19131 del 12 luglio 2006, l'istante aveva provveduto a richiedere il risarcimento dei danni alla
Asl Na 4 ed al , ricevendo dalla prima in risposta un riscontro Parte_1
negativo poichè riteneva responsabile dell'accaduto il . Parte_1
2. Costituitasi in giudizio, la A.s.l. Na 4 eccepiva la nullità e la inammissibilità della citazione per la sua genericità e contestava la propria carenza di Proc. n.4164/2018 r.g.aa.cc. Pagina 2 di 11 Pagina 2 di 11
c. +2Pt_1 Parte_1 Controparte_1 REPUBBLICA ITALIANA
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Quinta sezione civile
(già Prima sezione civile bis)
legittimazione passiva poiché, ai sensi dell'art. 4, co. 1, L. n. 281/91, l'attività di accalappiamento degli animali randagi rientrava nella competenza del e Pt_1
il Servizio sanitario dell'Asl era tenuto ad intervenire solo su segnalazione specifica del mentre, nel caso specifico, nessuna segnalazione relativa al sinistro Pt_1
era mai pervenuta da parte del Comando dei Vigili Urbani del , Parte_1
con la conseguenza che nessuna responsabilità poteva esserle addebitata.
Contestava, inoltre, la domanda sotto il profilo dell'an debeatur, evidenziando che: i) non era da escludere che il cane in questione potesse appartenere ad un soggetto terzo che incautamente lo aveva lasciato incustodito o abbandonato poco tempo prima del fatto;
ii) nell'immediatezza del fatto l'Asl non era stata avvisata dell'accaduto e ciò le aveva impedito di effettuare una verifica dei luoghi con conseguente pregiudizio dei propri diritti difensivi;
iii) in ogni caso, l'attraversamento di un cane randagio configurava un evento fortuito e ciò pertanto escludeva la sua responsabilità; iv) concludeva chiedendo di essere autorizzata alla chiamata in causa del Comune di “affinché esso fosse Pt_1
dichiarato esclusivo responsabile del sinistro per mancata comunicazione della presenza di cani randagi sul suo territorio” nonché, di essere autorizzata alla chiamata in garanzia della propria compagnia assicurativa, la Controparte_4
al fine di essere manlevata e tenuta indenne, in caso di soccombenza, dalle
[...]
domande di pagamento formulate nei suoi confronti.
3. Autorizzata la chiamata in causa, si costituiva in giudizio esclusivamente la contestando la fondatezza della domanda attorea e Controparte_4
contestando, altresì, l'operatività della garanzia assicurativa nei limiti del massimale e di quanto stabilito nelle condizioni generali di contratto.
4. All'udienza del 24.01.2012, il giudizio veniva dichiarato interrotto a seguito della sottoposizione a liquidazione coatta amministrativa della compagnia assicurativa ed in seguito veniva riassunto dall'attore nei Controparte_4
confronti delle sole parti costituite, cioè dell'Asl Na 4 (poiché il , Parte_1
nonostante la regolarità della sua chiamata in causa, non si era costituito e non era ancora stato dichiarato contumace).
Proc. n.4164/2018 r.g.aa.cc. Pagina 3 di 11 Pagina 3 di 11
c. +2Parte_1 Controparte_1 REPUBBLICA ITALIANA
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Quinta sezione civile
(già Prima sezione civile bis)
5. Pertanto, dichiarata la contumacia del espletata Parte_1
attività istruttoria orale e c.t.u. medica, la causa veniva decisa con la sentenza impugnata con cui il Tribunale, in accoglimento della domanda, così decideva “1. accoglie la domanda proposta da per quanto di ragione e – Controparte_1
per l'effetto – condanna, in solido tra loro, l'ASL NA 4, in persona del l.r.p.t., e il
, in persona del Sindaco p.t., al pagamento, in favore di parte Parte_1
attrice, della somma complessiva di € 129.909,61, oltre interessi al tasso legale dalla sentenza sino al saldo;
2. dichiara inammissibile la domanda di garanzia proposta dall'ASL NA 4 nei confronti della in Controparte_4
liquidazione coatta amministrativa;
3. condanna l'ASL NA 4 e il Parte_1
, in solido tra loro, al pagamento delle spese di giudizio sostenute da parte
[...]
attrice, che liquida in complessive € 13.000,00, oltre rimborso forfettario nella misura del 15 %, oltre € 348,00 per esborsi, IVA e CPA, se dovute, come per legge, con distrazione in favore del procuratore di parte attrice;
4. pone definitivamente
a carico dell'ASL NA 4 e del , in solido tra loro, le spese occorse Parte_1
per la stesura della relazione di consulenza tecnica di ufficio”.
A fondamento di tale decisione, il primo Giudice:
i) dichiarava, preliminarmente, la legittimazione passiva della Asl Na 4 rispetto alla domanda di risarcimento danni proposta dall'attore, sul rilievo che l'art. 5, lett. c della legge regionale n. 16/2001 faceva rientrare tra i compiti dei servizi veterinari delle Asl “il servizio di accalappiamento dei cani vaganti ed il loro trasferimento presso i canali pubblici”;
ii) nel merito, riteneva provata la dinamica del sinistro descritta nell'atto di citazione poiché provata dalle dichiarazioni testimoniali e dalla documentazione in atti;
iii) quanto all'individuazione del soggetto responsabile per i danni occorsi all'attore, condannava in solido il e la Asl convenuta, sul rilievo Parte_1
che dall'esame complessivo della specifica normativa in materia di randagismo
(legge quadro statale n. 281/1991 e legge regionale campana n. 16/2001) risultava che “la tutela del randagismo è il risultato congiunto dell'azione amministrativa delle ASL e dei comuni, con compiti specificamente distribuiti tra gli stessi, titolari
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(già Prima sezione civile bis)
di competenze che si completano tra loro. Pertanto, in caso di aggressioni subite da cani randagi, deve ritersi sicuramente sussistente una responsabilità congiunta del e dell'ASL”; Pt_1
iv) rigettava, infine, la domanda di garanzia proposta dalla Asl nei confronti della propria compagnia assicurativa, la , in quanto sottoposta Controparte_4
a procedura di liquidazione coatta amministrativa.
6. Avverso tale sentenza, il , con atto notificato in data Parte_1
27.07.2018 a tutte le parti del precedente grado, ha proposto appello contestando:
I) in via preliminare, il difetto di giurisdizione del Giudice ordinario, sul presupposto che la controversia in esame, trattando di un'omissione della PA rispetto un obbligo di legge, doveva essere devoluta alla cognizione del giudice amministrativo;
II) l'erronea e falsa applicazione da parte del Tribunale dell'art. 3, L. 14 agosto 1991, n. 281 e degli artt. 1,5,6 e 9 della L.R. Campania 24 novembre 2001,
n. 16, in quanto tale ultima legge affidava esclusivamente ai Servizi Sanitari delle
Asl “il servizio di accalappiamento dei cani vaganti ed il loro trasferimento presso i canili pubblici” (art. 5, lett. c); pertanto, l'ente appellante doveva essere estromesso dal giudizio e, in ogni caso, essere ritenuto esente da ogni responsabilità;
III) la violazione dell'art. 112 c.p.c., in relazione al fatto che il Tribunale aveva erroneamente esteso la domanda risarcitoria nei confronti del terzo chiamato, il , sebbene l'attore - sia nella citazione che nelle Parte_1
memorie ex art. 183, c.p.c. – aveva chiesto unicamente la condanna della Asl Na
4, ed aveva di conseguenza erroneamente condannato anche l'appellante per la violazione dell'art. 6, L.R. n. 16/2001, sebbene l'Asl nella sua chiamata in causa del terzo, avesse chiesto solamente di dichiarare la responsabilità del “per Pt_1
mancata comunicazione della presenza di cani randagi sul suo territorio”, come previsto dall'art. 5, L.R. n. 16/2001;
IV) l'erronea e falsa applicazione degli artt. 2043 c.c. e 2697, co. 1, c.c. nonché omessa e/o insufficiente valutazione di punti decisivi della controversia,
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non avendo l'attore fornito nessuna prova della condotta omissiva ascrivibile all'ente convenuto né dello status di randagio del cane coinvolto nel sinistro.
Tanto premesso, ha rassegnato le seguenti conclusioni: “
1. Accertare e dichiarare il difetto di giurisdizione dell'adito Giudice Ordinario e, per l'effetto, annullare l'impugnata sentenza con conseguente rimessione al Giudice
Amministrativo di primo grado dotato di giurisdizione;
2. accertare e dichiarare che la sentenza n. 1301/2018 resa dal Tribunale di Nola è viziata da erronea interpretazione ed applicazione della L. n. 281/1991 e della L.R. Campania n.
16/2001 e, per l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza, estromettere dal giudizio il;
3. Accertare e dichiarare che la sentenza n. 1301/2018 Parte_1
resa dal Tribunale di Nola è viziata per violazione dell'art. 112 c.p.c. e, per l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza, estromettere dal giudizio il;
Parte_1
4. Accertare e dichiarare che la sentenza n. 1301/2018 resa dal Tribunale di Nola è viziata per violazione dell'art. 2043 c.c. e, per l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza, rigettare l'azione proposta dal sig. per mancato assolvimento CP_1
dell'onere della prova;
5. in via meramente subordinata, accertare e dichiarare la erronea quantificazione dei danni operata dal Tribunale di Nola con la sentenza n.
1301/2018 e, per l'effetto, quantificare i danni nella somma richiesta dall'attore, pari ad euro € 54.000,00 e senza rivalutazione”, il tutto con condanna della controparte alla rifusione delle spese del doppio grado, ivi comprese quelle occorse per la stesura della consulenza tecnica d'ufficio.
7. In data 22 gennaio 2019 si è costituito in giudizio Controparte_1
resistendo all'appello e chiedendone il rigetto, e rassegnando le seguenti conclusioni “dichiarare inammissibile, nullo, annullabile e comunque rigettare perché destituito di fondamento giuridico e fattuale, l'appello proposto dal
e pertanto confermare la sentenza n. 1301/2018 emessa dal Parte_1
Tribunale di Nola – Prima Sezione civile in data 2.7.2018. In ogni caso condannare parte appellante alle spese e competenze professionali difensive del doppio grado di giudizio, oltre rimborso forfettario 15%, iva, cpa.”
8. Con comparsa del 4 gennaio 2019 si è costituita in giudizio anche la
[...]
(già 4) resistendo all'appello ed insistendo per la conferma CP_2 CP_2
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della sentenza impugnata, ritenuta corretta sia nella valutazione delle risultanze istruttorie che nell'applicazione ed interpretazione della legge regionale n.
16/2001. Ha chiesto, pertanto, di “
1. rigettare integralmente l'atto di appello proposto dal , con conferma – soprattutto per quanto concerne Parte_1
l'attribuzione delle responsabilità amministrative in merito alla gestione del fenomeno del randagismo – della sentenza di decisione del primo grado di giudizio.
2. Per l'effetto, condannare la parte appellante al pagamento di spese ed onorari di giudizio”.
9. Nessuno si è costituito in giudizio per la Controparte_7
10. Dichiarata la contumacia della all'udienza Controparte_7
collegiale del 22.10.2024 la Corte ha trattenuto l'appello in decisione ed assegnato i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I. In via preliminare, va disattesa la prima censura sollevata da parte appellante di difetto di giurisdizione del Giudice ordinario in favore di quello amministrativo.
Infatti, a giudizio della Corte, il thema decidendum e il petitum sostanziale del presente giudizio non riguardano l'esercizio di poteri autoritativi della P.A. né tantomeno la richiesta di ristoro per lesione di interessi legittimi, bensì una domanda di risarcimento danno per responsabilità extracontrattuale da omissione di attività da parte dell'ente preposto all'esecuzione degli obblighi previsti dalla legge in materia di randagismo, ovvero da mancata esecuzione di un'attività materiale, fattispecie nella quale la giurisprudenza riconosce la giurisdizione del giudice ordinario. (Cass. s.u.9837/2023).
II. Nel merito, l'appello è fondato e deve essere accolto.
Col suo secondo motivo di appello, il ha sostenuto che il Parte_1
Tribunale ha erroneamente interpretato la normativa che disciplina il servizio di accalappiamento e custodia dei cani randagi, contenuta negli artt. 3 della legge 14 agosto 1991, n. 281 e 1,5,6 e 9 della legge della Regione Campania 24 novembre
2001, n. 16. La contestazione è fondata.
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A tal riguardo, è principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità che "La responsabilità civile per i danni causati dai cani randagi grava esclusivamente sull'ente cui le singole leggi regionali, attuative della legge quadro nazionale n. 281 del 1991, attribuiscono il compito di cattura e custodia degli stessi" (cfr. Cass. 3737/2023, che, con riferimento alla regione Campania, ha ritenuto l'obbligo gravante sulla ASL, in base alla legge del 2001; in senso conforme
Cass. 32884/2021). Ed invero, rientrando l'attività di contrasto del randagismo nell'ambito della polizia veterinaria ed essendo quest'ultima riconducibile alla tutela della salute, si verte nell'ambito di una materia oggetto di potestà legislativa concorrente, statale e regionale, tanto è vero che legge quadro statale n. 281 del
1991 non indica direttamente a quale ente spetta il compito di catturare e custodire i cani randagi, ma rimette alle Regioni la regolamentazione concreta della materia.
Nella specie, la legge regionale della Campania n. 16 del 24 novembre 2001 espressamente prevedeva, all'art. 5, comma 1, lett. c) che: i Servizi veterinari delle
Asl “… attivano il servizio di accalappiamento dei cani vaganti ed il loro trasferimento presso i canili pubblici. Le spese di cattura e di custodia di cani padronali vaganti sono, in ogni caso, a carico del proprietario e del detentore”, mentre ai Comuni riservava le competenze indicate al successivo art. 6, vale a dire: la costruzione dei canili e il risanamento delle strutture esistenti, assicurare il ricovero, la custodia ed il mantenimento dei cani nelle strutture sotto il controllo sanitario dei servizi veterinari delle Asl, la promozione di campagne di sensibilizzazione per incentivare gli affidamenti e le adozioni degli animali ricoverati presso i canili pubblici.
In tal senso, la recente giurisprudenza di legittimità, che si condivide, ha precisato che: “la legge numero 16 del 2001 individua la Asl come l'ente a cui è demandato il compito di prevenzione e controllo del randagismo ne deriva chiaramente che è la Asl a doversi ritenere responsabile dei danni provocati dalla omissione di tali obblighi, e che, pertanto, non c'è ragione di ipotizzare una responsabilità solidale in capo al la quale presuppone che quest'ultimo Pt_1
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abbia contribuito al danno con una qualche condotta attiva od omissiva, che però non è individuata dalla Corte di merito.” (Cass. 15244/2024 non massimata)
Tale riparto di competenze non è mutato a seguito dell'entrata in vigore della legge della Regione Campania 1° aprile 2019, n. 3, che, nell'abrogare la legge regionale n. 16/2001, al suo art. 5, co. 1 lett. c) ha ribadito che l'attivazione del servizio di accalappiamento dei cani compete alle ASL.
Alla luce di quanto sopra, deve premettersi che la Asl non ha contestato che il cane di cui trattasi ha provocato la caduta del danneggiato e neanche ha messo nuovamente in discussione in appello che esso fosse un randagio (cioè un cane non riconducibile ad una persona da un punto di vista formale e sostanziale), né che fosse fuggito da un canile pubblico in cui era stato ricoverato (ipotesi quest'ultima che avrebbe potuto astrattamente configurare la responsabilità del
; ne consegue che solo l'Asl va ritenuta responsabile dei danni provocati Pt_1
al , stante la sua competenza in materia di prevenzione e controllo del CP_1
randagismo e la mancata attivazione del servizio di accalappiamento dei cani randagi o del suo inadeguato apprestamento e funzionamento di questo servizio
(Cass. n. 3737/2023 cit.).
Segue, in ragione di quanto sopra, l'accoglimento del secondo motivo di gravame che determina l'assorbimento degli ulteriori motivi di appello.
III. Pertanto, tenuto conto dell'esito complessivo della lite che determina la soccombenza della (già ) e del (che ha chiesto _8 CP_3 CP_1
la conferma della sentenza impugnata ed il rigetto dell'appello), essi vanno condannati in parti eguali tra di loro – senza vincolo di solidarietà, a norma dell'art. 97 c.p.c. comma 1 avendo manifestato le due parti un interesse non comune ma antitetico e di uguale peso specifico - a rifondere al le sole Parte_1
spese del grado d'appello, non risultando quest'ultimo costituito nel primo grado del giudizio.
Tali spese vanno determinate sulla base dei parametri indicati dal decreto del Ministro della giustizia 10 marzo 2014 n. 55, come mod. dal decreto del
Ministro della giustizia 13 agosto 2022, n. 147 per la liquidazione giudiziale dei compensi e delle spese spettanti agli avvocati, tenendo conto del valore della
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Quinta sezione civile
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controversia, da collocare nello scaglione tra 52.000,01 € a 260.000, 00 € e liquidate in complessivi:
- 13.815,50,€, di cui 11.000,00 € per compensi (2.500,00 € per la fase di studio, 1.500,00 € per la fase introduttiva, 3.000,00 € per la fase di trattazione e
4.000,00 € per la fase decisoria), 1.650,00 € per spese generali al 15%, 1.165,50 € per spese vive (di cui 1.138,50 € per contributo unificato e 27,00 € per bollo), oltre eventuali ulteriori accessori.
Le spese di CTU del primo grado del giudizio restano invece a carico della sola Asl.
P. Q. M.
la Corte di Appello di Napoli, sezione civile quinta, definitivamente pronunziando sull'appello proposto dal nei confronti di , dell' Parte_1 Controparte_1
e della in liquidazione coatta amministrativa _8 Controparte_4
avverso la sentenza del Tribunale di Nola n. 1301/2018, pubblicata il 3 luglio 2018, così provvede:
1) accoglie l'appello, ed in parziale riforma della sentenza impugnata, dichiara la responsabilità esclusiva dell' (già Asl Na 4) per l'incidente occorso a _8
, che, pertanto, va condannata al pagamento a favore di Controparte_1
quest'ultimo della somma complessiva di 129.909,61 € oltre interessi al tasso legale dalla sentenza al saldo e delle spese di lite del primo grado come quantificate nella sentenza impugnata;
2) condanna la (già 4) e , in parti eguali _8 CP_2 Controparte_1
tra di loro, al pagamento a favore del delle spese del grado Parte_1
d'appello, che si liquidano in complessivi 13.815,50,€, di cui 11.000,00 € per compensi, 1.650,00 € per spese generali al 15% e 1.165,50 € per spese vive, oltre eventuali ulteriori accessori;
3) conferma le spese di CTU del primo grado a carico della sola Asl.
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 28 gennaio 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
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dott.ssa Giuseppa D'Inverno dott.ssa Caterina Molfino
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(GIÀ PRIMA BIS) riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati: dr.ssa Caterina Molfino - Presidente - dr. Paolo Celentano - Consigliere - dr.ssa Giuseppa D'Inverno - Consigliere rel. - ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nel processo d'appello avverso la sentenza del Tribunale di Nola n. 1301/2018, pubblicata il 3 luglio 2018, iscritto al n. 4164/2018 del ruolo generale degli affari civili contenziosi, riservato per la decisione all'udienza del 22 ottobre 2024 e pendente
TRA il (c.f.: , in persona del Sindaco p.t., rappresentato Parte_1 P.IVA_1
e difeso dall'avv. Antonio Sasso (c.f.: ), giusta procura in C.F._1
calce su foglio separato allegato all'atto di appello
- APPELLANTE -
E
(c.f.: ) nato a [...] il [...], Controparte_1 C.F._2
rappresentato e difeso dall'avv. Domenico Paolella (c.f.: ) C.F._3
- APPELLATO -
NONCHÉ
l' (già ), (c.f.: ), in persona del Direttore Controparte_2 CP_3 P.IVA_2
Generale e legale rappresentante pro tempore con sede legale in Torre del Greco alla Via Marconi n. 66, rappresentato e difeso dagli avv.ti Eduardo Martucci (c.f.
e Raffaele Montanaro (c.f. , giusta C.F._4 C.F._5
procura generale alle liti per Notar rep. n. 43440 del 23.03.2011 Persona_1
recepita con delibera della n. 654 del 29.04.2011 Controparte_2
- APPELLATA -
E REPUBBLICA ITALIANA
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, con sede in Genova alla Via Freschi 3/9 - APPELLATA CONTUMACE - P.IVA_3
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI DELLE PARTI
1. Con atto di citazione notificato il 22.10.2007, conveniva Controparte_1
in giudizio dinanzi al Tribunale di Nola l' affinché Controparte_5
fosse condannata, previo accertamento della propria responsabilità ex art. 2043
c.c., al risarcimento dei danni (“danno biologico, danno permanente da relazione
e il danno morale ex art. 2059 c.c.”, ivi incluse le spese mediche occorse ed occorrende) da lui subiti nel sinistro avvenuto il 26 maggio 2006, quantificati nella somma non inferiore a 54.000,00 € ovvero nella diversa somma ritenuta di giustizia, con vittoria di spese diritti ed onorari da distrarsi in favore del proprio procuratore dichiaratosi antistatario.
A fondamento della domanda, l'attore deduceva che:
a) il 26 maggio 2006, in alla Via Spinello, mentre era alla guida del Pt_1
ciclomotore modello SH 150 targato CP73665 di proprietà di , Controparte_6
un cane randagio improvvisamente gli aveva tagliato la strada procurandogli gravi lesioni personali;
b) a seguito dello scontro erano intervenuti gli agenti del locale Comando di Polizia mentre alcuni passanti avevano provveduto a contattare i servizi del 118 che lo avevano trasportato presso l'Ospedale S. Giovanni Bosco di ove gli CP_2
era stato refertato “commozione celebrale da forte trauma cranico e stato comatoso”;
c) in seguito la Polizia locale aveva provveduto alla rimozione del cane ormai deceduto e gli agenti della Polizia di avevano redatto rapporto Pt_1
sull'accaduto;
d) con lettera di essa in mora del 13 luglio 2006, protocollo n. 19131 del 12 luglio 2006, l'istante aveva provveduto a richiedere il risarcimento dei danni alla
Asl Na 4 ed al , ricevendo dalla prima in risposta un riscontro Parte_1
negativo poichè riteneva responsabile dell'accaduto il . Parte_1
2. Costituitasi in giudizio, la A.s.l. Na 4 eccepiva la nullità e la inammissibilità della citazione per la sua genericità e contestava la propria carenza di Proc. n.4164/2018 r.g.aa.cc. Pagina 2 di 11 Pagina 2 di 11
c. +2Pt_1 Parte_1 Controparte_1 REPUBBLICA ITALIANA
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(già Prima sezione civile bis)
legittimazione passiva poiché, ai sensi dell'art. 4, co. 1, L. n. 281/91, l'attività di accalappiamento degli animali randagi rientrava nella competenza del e Pt_1
il Servizio sanitario dell'Asl era tenuto ad intervenire solo su segnalazione specifica del mentre, nel caso specifico, nessuna segnalazione relativa al sinistro Pt_1
era mai pervenuta da parte del Comando dei Vigili Urbani del , Parte_1
con la conseguenza che nessuna responsabilità poteva esserle addebitata.
Contestava, inoltre, la domanda sotto il profilo dell'an debeatur, evidenziando che: i) non era da escludere che il cane in questione potesse appartenere ad un soggetto terzo che incautamente lo aveva lasciato incustodito o abbandonato poco tempo prima del fatto;
ii) nell'immediatezza del fatto l'Asl non era stata avvisata dell'accaduto e ciò le aveva impedito di effettuare una verifica dei luoghi con conseguente pregiudizio dei propri diritti difensivi;
iii) in ogni caso, l'attraversamento di un cane randagio configurava un evento fortuito e ciò pertanto escludeva la sua responsabilità; iv) concludeva chiedendo di essere autorizzata alla chiamata in causa del Comune di “affinché esso fosse Pt_1
dichiarato esclusivo responsabile del sinistro per mancata comunicazione della presenza di cani randagi sul suo territorio” nonché, di essere autorizzata alla chiamata in garanzia della propria compagnia assicurativa, la Controparte_4
al fine di essere manlevata e tenuta indenne, in caso di soccombenza, dalle
[...]
domande di pagamento formulate nei suoi confronti.
3. Autorizzata la chiamata in causa, si costituiva in giudizio esclusivamente la contestando la fondatezza della domanda attorea e Controparte_4
contestando, altresì, l'operatività della garanzia assicurativa nei limiti del massimale e di quanto stabilito nelle condizioni generali di contratto.
4. All'udienza del 24.01.2012, il giudizio veniva dichiarato interrotto a seguito della sottoposizione a liquidazione coatta amministrativa della compagnia assicurativa ed in seguito veniva riassunto dall'attore nei Controparte_4
confronti delle sole parti costituite, cioè dell'Asl Na 4 (poiché il , Parte_1
nonostante la regolarità della sua chiamata in causa, non si era costituito e non era ancora stato dichiarato contumace).
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c. +2Parte_1 Controparte_1 REPUBBLICA ITALIANA
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5. Pertanto, dichiarata la contumacia del espletata Parte_1
attività istruttoria orale e c.t.u. medica, la causa veniva decisa con la sentenza impugnata con cui il Tribunale, in accoglimento della domanda, così decideva “1. accoglie la domanda proposta da per quanto di ragione e – Controparte_1
per l'effetto – condanna, in solido tra loro, l'ASL NA 4, in persona del l.r.p.t., e il
, in persona del Sindaco p.t., al pagamento, in favore di parte Parte_1
attrice, della somma complessiva di € 129.909,61, oltre interessi al tasso legale dalla sentenza sino al saldo;
2. dichiara inammissibile la domanda di garanzia proposta dall'ASL NA 4 nei confronti della in Controparte_4
liquidazione coatta amministrativa;
3. condanna l'ASL NA 4 e il Parte_1
, in solido tra loro, al pagamento delle spese di giudizio sostenute da parte
[...]
attrice, che liquida in complessive € 13.000,00, oltre rimborso forfettario nella misura del 15 %, oltre € 348,00 per esborsi, IVA e CPA, se dovute, come per legge, con distrazione in favore del procuratore di parte attrice;
4. pone definitivamente
a carico dell'ASL NA 4 e del , in solido tra loro, le spese occorse Parte_1
per la stesura della relazione di consulenza tecnica di ufficio”.
A fondamento di tale decisione, il primo Giudice:
i) dichiarava, preliminarmente, la legittimazione passiva della Asl Na 4 rispetto alla domanda di risarcimento danni proposta dall'attore, sul rilievo che l'art. 5, lett. c della legge regionale n. 16/2001 faceva rientrare tra i compiti dei servizi veterinari delle Asl “il servizio di accalappiamento dei cani vaganti ed il loro trasferimento presso i canali pubblici”;
ii) nel merito, riteneva provata la dinamica del sinistro descritta nell'atto di citazione poiché provata dalle dichiarazioni testimoniali e dalla documentazione in atti;
iii) quanto all'individuazione del soggetto responsabile per i danni occorsi all'attore, condannava in solido il e la Asl convenuta, sul rilievo Parte_1
che dall'esame complessivo della specifica normativa in materia di randagismo
(legge quadro statale n. 281/1991 e legge regionale campana n. 16/2001) risultava che “la tutela del randagismo è il risultato congiunto dell'azione amministrativa delle ASL e dei comuni, con compiti specificamente distribuiti tra gli stessi, titolari
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di competenze che si completano tra loro. Pertanto, in caso di aggressioni subite da cani randagi, deve ritersi sicuramente sussistente una responsabilità congiunta del e dell'ASL”; Pt_1
iv) rigettava, infine, la domanda di garanzia proposta dalla Asl nei confronti della propria compagnia assicurativa, la , in quanto sottoposta Controparte_4
a procedura di liquidazione coatta amministrativa.
6. Avverso tale sentenza, il , con atto notificato in data Parte_1
27.07.2018 a tutte le parti del precedente grado, ha proposto appello contestando:
I) in via preliminare, il difetto di giurisdizione del Giudice ordinario, sul presupposto che la controversia in esame, trattando di un'omissione della PA rispetto un obbligo di legge, doveva essere devoluta alla cognizione del giudice amministrativo;
II) l'erronea e falsa applicazione da parte del Tribunale dell'art. 3, L. 14 agosto 1991, n. 281 e degli artt. 1,5,6 e 9 della L.R. Campania 24 novembre 2001,
n. 16, in quanto tale ultima legge affidava esclusivamente ai Servizi Sanitari delle
Asl “il servizio di accalappiamento dei cani vaganti ed il loro trasferimento presso i canili pubblici” (art. 5, lett. c); pertanto, l'ente appellante doveva essere estromesso dal giudizio e, in ogni caso, essere ritenuto esente da ogni responsabilità;
III) la violazione dell'art. 112 c.p.c., in relazione al fatto che il Tribunale aveva erroneamente esteso la domanda risarcitoria nei confronti del terzo chiamato, il , sebbene l'attore - sia nella citazione che nelle Parte_1
memorie ex art. 183, c.p.c. – aveva chiesto unicamente la condanna della Asl Na
4, ed aveva di conseguenza erroneamente condannato anche l'appellante per la violazione dell'art. 6, L.R. n. 16/2001, sebbene l'Asl nella sua chiamata in causa del terzo, avesse chiesto solamente di dichiarare la responsabilità del “per Pt_1
mancata comunicazione della presenza di cani randagi sul suo territorio”, come previsto dall'art. 5, L.R. n. 16/2001;
IV) l'erronea e falsa applicazione degli artt. 2043 c.c. e 2697, co. 1, c.c. nonché omessa e/o insufficiente valutazione di punti decisivi della controversia,
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non avendo l'attore fornito nessuna prova della condotta omissiva ascrivibile all'ente convenuto né dello status di randagio del cane coinvolto nel sinistro.
Tanto premesso, ha rassegnato le seguenti conclusioni: “
1. Accertare e dichiarare il difetto di giurisdizione dell'adito Giudice Ordinario e, per l'effetto, annullare l'impugnata sentenza con conseguente rimessione al Giudice
Amministrativo di primo grado dotato di giurisdizione;
2. accertare e dichiarare che la sentenza n. 1301/2018 resa dal Tribunale di Nola è viziata da erronea interpretazione ed applicazione della L. n. 281/1991 e della L.R. Campania n.
16/2001 e, per l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza, estromettere dal giudizio il;
3. Accertare e dichiarare che la sentenza n. 1301/2018 Parte_1
resa dal Tribunale di Nola è viziata per violazione dell'art. 112 c.p.c. e, per l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza, estromettere dal giudizio il;
Parte_1
4. Accertare e dichiarare che la sentenza n. 1301/2018 resa dal Tribunale di Nola è viziata per violazione dell'art. 2043 c.c. e, per l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza, rigettare l'azione proposta dal sig. per mancato assolvimento CP_1
dell'onere della prova;
5. in via meramente subordinata, accertare e dichiarare la erronea quantificazione dei danni operata dal Tribunale di Nola con la sentenza n.
1301/2018 e, per l'effetto, quantificare i danni nella somma richiesta dall'attore, pari ad euro € 54.000,00 e senza rivalutazione”, il tutto con condanna della controparte alla rifusione delle spese del doppio grado, ivi comprese quelle occorse per la stesura della consulenza tecnica d'ufficio.
7. In data 22 gennaio 2019 si è costituito in giudizio Controparte_1
resistendo all'appello e chiedendone il rigetto, e rassegnando le seguenti conclusioni “dichiarare inammissibile, nullo, annullabile e comunque rigettare perché destituito di fondamento giuridico e fattuale, l'appello proposto dal
e pertanto confermare la sentenza n. 1301/2018 emessa dal Parte_1
Tribunale di Nola – Prima Sezione civile in data 2.7.2018. In ogni caso condannare parte appellante alle spese e competenze professionali difensive del doppio grado di giudizio, oltre rimborso forfettario 15%, iva, cpa.”
8. Con comparsa del 4 gennaio 2019 si è costituita in giudizio anche la
[...]
(già 4) resistendo all'appello ed insistendo per la conferma CP_2 CP_2
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della sentenza impugnata, ritenuta corretta sia nella valutazione delle risultanze istruttorie che nell'applicazione ed interpretazione della legge regionale n.
16/2001. Ha chiesto, pertanto, di “
1. rigettare integralmente l'atto di appello proposto dal , con conferma – soprattutto per quanto concerne Parte_1
l'attribuzione delle responsabilità amministrative in merito alla gestione del fenomeno del randagismo – della sentenza di decisione del primo grado di giudizio.
2. Per l'effetto, condannare la parte appellante al pagamento di spese ed onorari di giudizio”.
9. Nessuno si è costituito in giudizio per la Controparte_7
10. Dichiarata la contumacia della all'udienza Controparte_7
collegiale del 22.10.2024 la Corte ha trattenuto l'appello in decisione ed assegnato i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I. In via preliminare, va disattesa la prima censura sollevata da parte appellante di difetto di giurisdizione del Giudice ordinario in favore di quello amministrativo.
Infatti, a giudizio della Corte, il thema decidendum e il petitum sostanziale del presente giudizio non riguardano l'esercizio di poteri autoritativi della P.A. né tantomeno la richiesta di ristoro per lesione di interessi legittimi, bensì una domanda di risarcimento danno per responsabilità extracontrattuale da omissione di attività da parte dell'ente preposto all'esecuzione degli obblighi previsti dalla legge in materia di randagismo, ovvero da mancata esecuzione di un'attività materiale, fattispecie nella quale la giurisprudenza riconosce la giurisdizione del giudice ordinario. (Cass. s.u.9837/2023).
II. Nel merito, l'appello è fondato e deve essere accolto.
Col suo secondo motivo di appello, il ha sostenuto che il Parte_1
Tribunale ha erroneamente interpretato la normativa che disciplina il servizio di accalappiamento e custodia dei cani randagi, contenuta negli artt. 3 della legge 14 agosto 1991, n. 281 e 1,5,6 e 9 della legge della Regione Campania 24 novembre
2001, n. 16. La contestazione è fondata.
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A tal riguardo, è principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità che "La responsabilità civile per i danni causati dai cani randagi grava esclusivamente sull'ente cui le singole leggi regionali, attuative della legge quadro nazionale n. 281 del 1991, attribuiscono il compito di cattura e custodia degli stessi" (cfr. Cass. 3737/2023, che, con riferimento alla regione Campania, ha ritenuto l'obbligo gravante sulla ASL, in base alla legge del 2001; in senso conforme
Cass. 32884/2021). Ed invero, rientrando l'attività di contrasto del randagismo nell'ambito della polizia veterinaria ed essendo quest'ultima riconducibile alla tutela della salute, si verte nell'ambito di una materia oggetto di potestà legislativa concorrente, statale e regionale, tanto è vero che legge quadro statale n. 281 del
1991 non indica direttamente a quale ente spetta il compito di catturare e custodire i cani randagi, ma rimette alle Regioni la regolamentazione concreta della materia.
Nella specie, la legge regionale della Campania n. 16 del 24 novembre 2001 espressamente prevedeva, all'art. 5, comma 1, lett. c) che: i Servizi veterinari delle
Asl “… attivano il servizio di accalappiamento dei cani vaganti ed il loro trasferimento presso i canili pubblici. Le spese di cattura e di custodia di cani padronali vaganti sono, in ogni caso, a carico del proprietario e del detentore”, mentre ai Comuni riservava le competenze indicate al successivo art. 6, vale a dire: la costruzione dei canili e il risanamento delle strutture esistenti, assicurare il ricovero, la custodia ed il mantenimento dei cani nelle strutture sotto il controllo sanitario dei servizi veterinari delle Asl, la promozione di campagne di sensibilizzazione per incentivare gli affidamenti e le adozioni degli animali ricoverati presso i canili pubblici.
In tal senso, la recente giurisprudenza di legittimità, che si condivide, ha precisato che: “la legge numero 16 del 2001 individua la Asl come l'ente a cui è demandato il compito di prevenzione e controllo del randagismo ne deriva chiaramente che è la Asl a doversi ritenere responsabile dei danni provocati dalla omissione di tali obblighi, e che, pertanto, non c'è ragione di ipotizzare una responsabilità solidale in capo al la quale presuppone che quest'ultimo Pt_1
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abbia contribuito al danno con una qualche condotta attiva od omissiva, che però non è individuata dalla Corte di merito.” (Cass. 15244/2024 non massimata)
Tale riparto di competenze non è mutato a seguito dell'entrata in vigore della legge della Regione Campania 1° aprile 2019, n. 3, che, nell'abrogare la legge regionale n. 16/2001, al suo art. 5, co. 1 lett. c) ha ribadito che l'attivazione del servizio di accalappiamento dei cani compete alle ASL.
Alla luce di quanto sopra, deve premettersi che la Asl non ha contestato che il cane di cui trattasi ha provocato la caduta del danneggiato e neanche ha messo nuovamente in discussione in appello che esso fosse un randagio (cioè un cane non riconducibile ad una persona da un punto di vista formale e sostanziale), né che fosse fuggito da un canile pubblico in cui era stato ricoverato (ipotesi quest'ultima che avrebbe potuto astrattamente configurare la responsabilità del
; ne consegue che solo l'Asl va ritenuta responsabile dei danni provocati Pt_1
al , stante la sua competenza in materia di prevenzione e controllo del CP_1
randagismo e la mancata attivazione del servizio di accalappiamento dei cani randagi o del suo inadeguato apprestamento e funzionamento di questo servizio
(Cass. n. 3737/2023 cit.).
Segue, in ragione di quanto sopra, l'accoglimento del secondo motivo di gravame che determina l'assorbimento degli ulteriori motivi di appello.
III. Pertanto, tenuto conto dell'esito complessivo della lite che determina la soccombenza della (già ) e del (che ha chiesto _8 CP_3 CP_1
la conferma della sentenza impugnata ed il rigetto dell'appello), essi vanno condannati in parti eguali tra di loro – senza vincolo di solidarietà, a norma dell'art. 97 c.p.c. comma 1 avendo manifestato le due parti un interesse non comune ma antitetico e di uguale peso specifico - a rifondere al le sole Parte_1
spese del grado d'appello, non risultando quest'ultimo costituito nel primo grado del giudizio.
Tali spese vanno determinate sulla base dei parametri indicati dal decreto del Ministro della giustizia 10 marzo 2014 n. 55, come mod. dal decreto del
Ministro della giustizia 13 agosto 2022, n. 147 per la liquidazione giudiziale dei compensi e delle spese spettanti agli avvocati, tenendo conto del valore della
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Quinta sezione civile
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controversia, da collocare nello scaglione tra 52.000,01 € a 260.000, 00 € e liquidate in complessivi:
- 13.815,50,€, di cui 11.000,00 € per compensi (2.500,00 € per la fase di studio, 1.500,00 € per la fase introduttiva, 3.000,00 € per la fase di trattazione e
4.000,00 € per la fase decisoria), 1.650,00 € per spese generali al 15%, 1.165,50 € per spese vive (di cui 1.138,50 € per contributo unificato e 27,00 € per bollo), oltre eventuali ulteriori accessori.
Le spese di CTU del primo grado del giudizio restano invece a carico della sola Asl.
P. Q. M.
la Corte di Appello di Napoli, sezione civile quinta, definitivamente pronunziando sull'appello proposto dal nei confronti di , dell' Parte_1 Controparte_1
e della in liquidazione coatta amministrativa _8 Controparte_4
avverso la sentenza del Tribunale di Nola n. 1301/2018, pubblicata il 3 luglio 2018, così provvede:
1) accoglie l'appello, ed in parziale riforma della sentenza impugnata, dichiara la responsabilità esclusiva dell' (già Asl Na 4) per l'incidente occorso a _8
, che, pertanto, va condannata al pagamento a favore di Controparte_1
quest'ultimo della somma complessiva di 129.909,61 € oltre interessi al tasso legale dalla sentenza al saldo e delle spese di lite del primo grado come quantificate nella sentenza impugnata;
2) condanna la (già 4) e , in parti eguali _8 CP_2 Controparte_1
tra di loro, al pagamento a favore del delle spese del grado Parte_1
d'appello, che si liquidano in complessivi 13.815,50,€, di cui 11.000,00 € per compensi, 1.650,00 € per spese generali al 15% e 1.165,50 € per spese vive, oltre eventuali ulteriori accessori;
3) conferma le spese di CTU del primo grado a carico della sola Asl.
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 28 gennaio 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
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dott.ssa Giuseppa D'Inverno dott.ssa Caterina Molfino
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