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Sentenza 8 aprile 2025
Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, sentenza 08/04/2025, n. 321 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | 321 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO
- Sezione Prima Civile -
Composta dai sigg.ri Magistrati:
Dott.ssa Gabriella Ratti Presidente
Dott.ssa Emanuela Germano Cortese Consigliere
Dott. Corrado Croci Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nell'appello iscritto al n. 167 / 2023 R.G. ;
promosso da:
(c.f. , rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1
VALENTINA BRIGANDI' ed elettivamente domiciliata presso il suo Studio in VIA FABRIZI
NICOLA, 3 98123 MESSINA;
- appellante contro
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Controparte_1 C.F._2
PELIZZI FIOLINI MARCO ed elettivamente domiciliato presso il suo Studio in VIA
GARIBALDI, 5 10122 TORINO;
- parte appellata
Oggetto: Mutuo.
1
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte appellante: “ Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, respinta ogni contraria richiesta,
- In via istruttoria, rimettere la causa in fase istruttoria onde:
- fissare udienza di comparizione delle parti affinché la Sig.ra possa sfidare Parte_1
a giuramento decisorio il Sig. (in relazione alla seconda tranche del denaro dato CP_1
dalla Sig.ra al Sig. essendo questa difesa allo stato impossibilitata a Pt_1 CP_1
produrre altra prova circa il mezzo di pagamento impiegato per corrispondere tale somma) con la seguente formula sacramentale: “Giuri il Sig. e giurando Controparte_1
affermi o neghi se in data successiva e prossima al 10.4.2019 ha ricevuto dalla Sig.ra Pt_1 attrice, la somma di Euro 15.000,00 per prestito personale”. In subordine, ove il
[...]
Giudice ritenesse sufficiente la depositanda nuova richiesta scritta con firma autenticata da questa difesa, in relazione a questo grado del giudizio, voglia fissare udienza per deferire il giuramento e raccoglierne la risposta;
- ammettersi interrogatorio formale di parte convenuta sui capi descritti in fatto nell'atto di citazione, preceduti dal “vero che”;
- ammettersi escussione del testimone, Sig. residente in [...], sui capi Testimone_1 descritti in fatto in atto di citazione, preceduti dal “vero che” e, inoltre, sulle seguenti circostanze:
1.Vero che il giorno 9 agosto 2020 dopo pranzo, si è presentato in Trana alla residenza del testimone, all'epoca compagno dell'odierna attrice, un uomo noto per essere un pregiudicato che, urlando, ha detto alla Sig.ra che se non avesse firmato un Pt_1
documento sarebbe finita male;
2.Vero che tale documento è stato in quell'occasione firmato senza che la Sig.ra Pt_1
avesse possibilità di leggerlo;
3.Vero che la Sig.ra remava;
Pt_1
4.Vero che la Sig.ra gli disse che aveva firmato solo per ricevuta di quel Pt_1
documento, ignorandone il contenuto;
5.Vero che durante quell'episodio erano presenti solo l'odierno testimone Sig. la Tes_1
Sig.ra il soggetto noto per essere pregiudicato;
Pt_1
6.Vero che il documento firmato è quello che si rammostra al testimone ovvero il documento prodotto dal convenuto;
2 Indica come teste:
1. esidente in Trana Testimone_1
- Nel merito, voglia l'Ecc.ma Corte adita, accertata e dichiarata la responsabilità della convenuta in merito ai fatti suesposti, condannare, con sentenza munita della clausola di provvisoria esecuzione ai sensi dell'art. 282 c.p.c, parte convenuta al pagamento della somma di euro 30.000,00 o di quella maggiore o minore, accertanda in corso di causa anche in via equitativa da parte del Giudice con i parametri offerti, per i titoli di cui in premessa, oltre interessi moratori dal momento della richiesta al saldo effettivo;
- In ogni caso, con vittoria di spese, competenze e onorari di causa, oltre esposti, spese generali IVA e CPA.
- In ogni caso, tenendo conto che, a parere di questa difesa i fatti esposti integrano reati procedibili d'ufficio, voglia trasmettere alla Procura della Repubblica gli atti del procedimento affinché valuti la penale rilevanza delle condotte attribuibili al Sig. . CP_1
Per parte appellata: “Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adita, contrariis rejectis, previa ogni più ampia ed opportuna declaratoria, così giudicare:
In via pregiudiziale/preliminare:
- dichiarare l'inammissibilità dell'appello avversario per tutti i motivi dedotti e argomentati in comparsa di costituzione in appello 29/5/2023;
Nel merito:
- rigettare le domande formulate dalla Sig.ra nei confronti del Sig. Pt_1 CP_1
poiché infondate in fatto ed in diritto, per tutti i motivi dedotti e argomentati in comparsa e per l'effetto confermare in ogni sua parte la sentenza n. 54/2023 del 7/1/2023, pubblicata il
09/01/2023 e notificata in pari data, emessa dal Tribunale di Torino nell'ambito del giudizio avente R.G. n. 14638/2020;
In via istruttoria:
- nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento delle istanze istruttorie avversarie, si chiede ammettere prova per testi e interrogatorio formale sui seguenti capi di prova, da intendersi preceduti dal formale “vero che”:
1) in data 10/5/2019 il Sig. , per conto della Sig.ra ha ritirato Testimone_2 Parte_1
€ 2.000,00 in contanti presso il negozio del Sig. CP_1
2) in data 14/6/2019 la Sig.ra ha ritirato € 1.500,00 in contanti presso il Parte_1
negozio del Sig. CP_1
3 3) in data 12/7/2019 il Sig. , per conto della Sig.ra ha ritirato Testimone_2 Parte_1
€ 2.500,00 in contanti presso il negozio del Sig. CP_1
4) in data 26/7/2019 la Sig.ra ha ritirato € 1.000,00 in contanti presso il Parte_1
negozio del Sig. CP_1
5) in data 10/8/2019 il Sig. , per conto della Sig.ra ha ritirato Testimone_2 Parte_1
€ 2.500,00 in contanti presso il negozio del Sig. CP_1
6) in data 13/9/2019 il Sig. , per conto della Sig.ra ha ritirato Testimone_2 Parte_1
€ 1.000,00 in contanti presso il negozio del Sig. CP_1
7) in data 25/10/2019 la Sig.ra ha ritirato € 3.000,00 in contanti presso il Parte_1
negozio del Sig. CP_1
8) in data 15/11/2019 la Sig.ra ha ritirato € 1.000,00 in contanti presso il Parte_1
negozio del Sig. CP_1
9) in data 14/12/2019 il Sig. , per conto della Sig.ra ha ritirato Testimone_2 Parte_1
€ 2.500,00 in contanti presso il negozio del Sig. CP_1
10) in data 22/12/2019 la Sig.ra ha ritirato € 1.500,00 in contanti presso il Parte_1
negozio del Sig. CP_1
11) in data 13/1/2020 il Sig. , per conto della Sig.ra ha ritirato Testimone_2 Parte_1
€ 2.500,00 in contanti presso il negozio del Sig. CP_1
12) in data 30/1/2020 il Sig. , per conto della Sig.ra ha ritirato Testimone_2 Parte_1
€ 2.500,00 in contanti presso il negozio del Sig. CP_1
13) in data 3/2/2020 la Sig.ra ha ritirato € 3.500,00 in contanti presso il Parte_1
negozio del Sig. CP_1
14) in data 27/2/2020 il Sig. , per conto della Sig.ra ha ritirato Testimone_2 Parte_1
€ 3.000,00 in contanti presso il negozio del Sig. CP_1
15) dal maggio 2019 al febbraio 2020 la Sig.ra ha delegato il Sig. Parte_1 [...]
a ritirare il denaro dal Sig. ; Tes_2 Controparte_1
16) dal maggio 2019 al febbraio 2020 il Sig. ha curato 8 ritiri di denaro presso Testimone_2
il negozio del Sig. sito in Chivasso;
CP_1
17) dal maggio 2019 al febbraio 2020 il Sig. ha sempre accompagnato la Testimone_2
Sig.ra presso il negozio del Sig. ; Parte_1 Controparte_1
18) dal maggio 2019 al febbraio 2020 il Sig. ha assistito alle consegne di Testimone_2
denaro dal Sig. alla Sig.ra Controparte_1 Parte_1
19) dal maggio 2019 sino al febbraio 2020, ad ogni consegna di denaro, la Sig.ra Pt_1
ha restituito al Sig. gli assegni ricevuti a titolo cauzionale;
CP_1
4 20) quantomeno dal maggio 2019 al febbraio 2020 il Sig. e La Sig.ra Testimone_2 Pt_1
anno avuto una relazione sentimentale;
[...]
21) nel marzo 2020 gli assegni emessi dal Sig. sono tornati nella sua Controparte_1
disponibilità;
22) in data 9/8/2020 la Sig.ra firmava la liberatoria in favore del Sig. Parte_1 CP_1
[...]
23) in data 9/8/2020 la Sig.ra consegnava l'originale della liberatoria al Sig. Parte_1
; Controparte_1
24) dal gennaio 2019 al febbraio 2020 il Sig. ha imprestato la Controparte_2 complessiva somma di € 20.000,00 al Sig. ; Controparte_1
25) la somma di € 20.000,00 data dal Sig. al Sig. Controparte_2 CP_1
è stata utilizzata per estinguere il debito con la Sig.ra
[...] Parte_1
26) il Sig. ha aiutato suo figlio Sig. a Controparte_2 Controparte_1 definire l'esposizione verso la Sig.ra Parte_1
Si indicano quali testi, anche eventualmente in prova contraria:
- Sig. , residente a [...]; Testimone_2
- Sig. , residente a [...], C.so G. Ferraris n. 54; Testimone_3
- Sig. , residente a [...], vicolo dell'Arco 2; Testimone_4
- Sig.ra , residente a [...]; Testimone_5
- Sig. residente a [...]. Testimone_6
In ogni caso:
- con vittoria di spese e competenze professionali, oltre spese generali, IVA e CPA, da liquidarsi secondo i parametri del D.M. 55/2014 e ss. mm., aumentate del 30% previsto per
i collegamenti ipertestuali dall'art. 4, comma 1bis, D.M 55/2014 e ss. mm., oltre rimborso spese generali 15%, CPA 4% ed IVA 22% (se dovuta), spese successive occorrende”.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
1. – La vicenda processuale e il primo grado di giudizio.
1.1. – ha agito contro dinanzi al Tribunale di Torino Parte_1 Controparte_1 sostenendo di essere creditrice di quest'ultimo per la somma di € 30.000: nell'aprile 2019 il le aveva chiesto un prestito di € 30.000 e lei glielo aveva concesso, CP_1
effettuando due bonifici (il primo del 10.04.2019 e il secondo in epoca immediatamente successiva) da € 15.000 ciascuno;
per via dei rapporti di amicizia tra le parti, non venivano pattuiti interessi.
5 Una volta consegnata la somma di denaro, il , nonostante le richieste, si era CP_1
rifiutato di concordare le tempistiche di restituzione;
pertanto, con formale costituzione di messa in mora datata 17.07.2020, la li chiedeva di rendere la somma data a Pt_1
prestito, che non le era mai stata restituita.
L'attrice domandava perciò la condanna del convenuto al pagamento di € 30.000 ed al risarcimento del danno da ritardato adempimento, nonché degli interessi dal momento della richiesta fino al saldo effettivo;
ovvero, in subordine, la sua condanna al pagamento di un indennizzo in misura corrispondente a titolo di arricchimento senza causa.
1.2. - si è costituito in giudizio, contestando il fondamento delle Controparte_1 pretese attoree: deduceva che una volta ricevuto il prestito di € 30.000, aveva formulato alla na proposta di rientro tramite pagamento rateale fino all'estinzione del debito e, Pt_1
a garanzia di ciò, le aveva consegnato n. 30 assegni, con l'accordo che, previo pagamento, gli sarebbero stati di volta in volta riconsegnati;
la i era recata più volte presso Pt_1
l'attività da lui gestita al fine di incassare il pagamento delle singole rate e restituire i relativi assegni. In ogni caso, nel febbraio 2020 il debito era stato estinto, come risultava da quietanza sottoscritta dalla e prodotta in giudizio al proprio doc. 4). Pt_1
1.3 – Nelle note sostitutive della prima udienza, eccepiva preliminarmente Parte_1 la validità della procura alle liti avversaria in quanto non avrebbe precisato né l'attore, né
l'oggetto della domanda o il numero di ruolo del procedimento per cui essa era stata conferita, né l'atto processuale al quale essa fa riferimento.
Riferiva, inoltre, che la quietanza al doc. 4 avversario “probabilmente” (sic) era il foglio che essa attrice sarebbe stata costretta a firmare, su intimazione di un individuo, di cui non voleva rivelare il nome per paura di ritorsioni, che con fare minaccioso si sarebbe presentato il 9.08.2020 nel suo negozio intimandole di sottoscrivere il documento, altrimenti “sarebbe finita male”.
Rilevava che quel documento non recava la sottoscrizione del , sebbene fosse CP_1
formulato come ricevuta attestante la ricezione della somma presa a prestito di 30 mila euro, ma solo la sua sottoscrizione, peraltro apposta in quelle circostanze speciali.
Deferiva il giuramento decisorio sulla conclusione del contratto di mutuo (“Giuri il Sig.
e giurando affermi o neghi se in data successiva e prossima al Controparte_1
10.4.2019 ha ricevuto dalla Sig.ra attrice, la somma di Euro 15.000,00 per Parte_1 prestito personale”), circostanza mai negata per la maggior somma di € 30.000 dal
6 convenuto;
e chiedeva l'audizione testimoniale di un teste presente all'episodio del
9.08.2020 sul capitolo di prova “vero che il girono 9 agosto 2020 è entrato in casa della sig.ra persona che le disse “Devo portarti un messaggio, firma per la ricevuta. Pt_1
Subito, sennò qui finisce male”. Vero che quando questa persona se ne andò la Pt_1 riferì al teste “è un pregiudicato e ho paura”.
Le richieste istruttorie venivano reiterate ed integrate nella seconda memoria ex art. 183, 6° co., c.p.c., allegando che all'incontro con il pregiudicato che l'avrebbe minacciata, la impaurita, avrebbe firmato il foglio senza leggerlo ed ignorandone, quindi, il Pt_1
contenuto.
1.4 – Con sent. n. 54/2023, pubblicata in data 9.01.2023, il Tribunale di Torino rigettava le domande attoree in quanto infondate.
Sosteneva, in particolare, il primo Giudice:
- la procura alle liti conferita da al proprio legale era valida anche Controparte_1
se non conteneva un esplicito riferimento al processo per la quale era stata rilasciata, in quanto andava considerata come apposta in calce all'atto e ad essa poteva applicarsi il principio giurisprudenziale secondo cui il mandato apposto in calce o a margine è per sua natura speciale e non richiede, pertanto, alcuno specifico riferimento al processo in corso;
- era stato provato che fra le parti era intervenuto un contratto di mutuo verbale e che il diritto del mutuante alla restituzione delle somme mutuate si era estinto per adempimento da parte del mutuatario dell'obbligo restitutorio;
il convenuto aveva prodotto una quietanza, sottoscritta dall'attrice, in cui dichiarava di aver ricevuto, a titolo di prestito, la somma di €
30.000 e di averla integralmente restituita. L'attrice aveva riconosciuto la sottoscrizione di tale documento, deducendo però, a sua volta, ma solo in memoria ex art. 183, 6° co., n. 2 del c.p.c., che la propria firma sarebbe stata apposta sotto minaccia proveniente da soggetto non meglio identificato. Siccome tale documento non era stato disconosciuto nella prima difesa utile (o comunque nella prima memoria ex art. 183 comma 6 n. 1 del c.p.c.), esso faceva piena prova, ai sensi degli artt. 215 c.p.c. e 2702 c.c., del fatto estintivo dell'obbligazione ex adverso azionata, costituito dall'avvenuta restituzione della somma oggetto di mutuo;
- le asserite minacce che avrebbero indotto l'attrice a firmare la quietanza in esame non potevano assumere alcuna rilevanza nel giudizio, dato che la non aveva Pt_1 chiesto l'annullamento per violenza della dichiarazione (cosa che avrebbe potuto fare nella prima memoria ex art. 183, 6° co., n. 1, c.p.c.); dunque, al Tribunale era precluso il potere
7 di pronunciarsi sulla validità della quietanza, in ossequio alla regola della corrispondenza tra chiesto e pronunciato, non trattandosi di questione rilevabile d'ufficio, ai sensi dell'art. 1441 c.c.;
- anche la domanda ex art. 2041 c.c., avanzata in via subordinata dall'attrice, andava rigettata poiché tale domanda ha per presupposto la mancanza di un'azione tipica, e nel caso di specie, l'azione contrattuale tipica promossa dall'attrice era stata ritenuta infondata e ciò escludeva la possibilità del ricorso al rimedio sussidiario di cui all'art. 2041 c.c.;
- il deferimento del giuramento decisorio ex art. 233 c.p.c. non era ammissibile poichè vertente su una circostanza non rilevante e non decisiva ai fini della decisione della causa, in quanto già pacificamente ammessa dalla controparte e non incidente sulla decisione finale della causa: l'avvenuta erogazione di € 30.000 come prestito era circostanza ammessa dal convenuto, il quale, piuttosto, aveva opposto alla pretesa creditoria di parte attrice il fatto estintivo dell'intervenuta restituzione dell'importo di cui trattasi;
- le altre istanze istruttorie avanzate in atti e non accolte in corso di causa andavano rigettate poiché irrilevanti ai fini della decisione;
- la richiesta di condanna ex art. 96 c.p.c. avanzata dalla parte convenuta andava rigettata e le spese di lite andavano interamente compensate fra le parti.
2. – L'appello di e i due motivi di impugnazione. Le posizioni dell'appellato Parte_1
e le eccezioni preliminari.
Avverso la predetta sentenza ha proposto appello Parte_1
Non vengono riproposte né l'eccezione di nullità della procura ad litem del , CP_1
né la domanda, subordinata, di arricchimento ingiustificato, entrambe respinte dal primo
Giudice.
2.1 – Con il primo articolato motivo, si ripropone il tema della “valenza del doc. 4 prodotto da controparte”, ossia della quietanza di pagamento: il doc. 4 sarebbe privo dei requisiti essenziali come quietanza, e pertanto dovrebbe ritenersi inesistente: esso riporta una dichiarazione resa esclusivamente dal (che non ha firmato il documento) e CP_1
sottoscritta invece dalla Pt_1
Affinché si possa parlare di scrittura privata è necessario che chi rende la dichiarazione firmi il documento;
anche considerando il doc. 4 come scrittura a valore transattivo, la mancanza di firma da parte di entrambi i contraenti comporta l'inesistenza della prova dell'incontro di volontà. Dunque, nella fattispecie mancherebbero sia la parte dichiarativa e di volizione
8 attribuibile alla sia la sottoscrizione che certifichi le dichiarazioni del Pt_1
. CP_1
L'appellante avrebbe comunque firmato il documento solo per ricevuta e non per ratificare l'estinzione del debito (specificando innanzi a testimoni non solo che non aveva potuto leggere il contenuto del foglio che le era stato presentato, ma che lo firmava solo per ricevuta); anzi, non si può nemmeno ritenere che ella abbia “firmato” il foglio, in quanto ha soltanto apposto uno “scarabocchio” che non corrisponde alla sua usuale firma.
La firma non è stata disconosciuta nel corso del giudizio di prime cure in quanto “essa è stata materialmente apposta da parte attrice”, e già con le note sostitutive della prima udienza del 18.01.2021, l'appellante aveva specificato che la firma era diversa dalla propria firma abituale date le circostanze in cui era stata estorta.
Per quanto riguarda poi l'annullabilità del documento, sebbene non vi fosse un'esplicita richiesta di declaratoria di annullamento, le conclusioni rinviavano espressamente ai fatti esposti negli atti del giudizio, e quindi al Tribunale non era precluso di pronunciarsi sul punto;
il Tribunale avrebbe invece dovuto pronunciarsi poiché tale domanda doveva ritenersi implicita nella domanda giudiziale.
Il Tribunale avrebbe dovuto altresì tenere conto del fatto che era del tutto inverosimile la ricostruzione secondo la quale il convenuto avrebbe restituito 30.000 euro in contanti, in un periodo di gravi difficoltà economiche, prima del termine asseritamente pattuito.
In conclusione, il Giudice di prime cure avrebbe dovuto prima verificare che il doc. 4 avesse i requisiti per essere considerato una scrittura privata o una transazione e, quindi, che quello
“scarabocchio” evidenziasse la volontà del sottoscrittore di rendersi autore del documento
(e non, ad esempio, che fosse una firma per ricevuta) e, simmetricamente, che il documento contenesse dichiarazioni rese dal sottoscrittore, idonee a renderne manifesta la volontà.
Solo una volta risposto a questo quesito (cosa che non è stata fatta) avrebbe dovuto verificare che la firma non fosse stata estorta con violenza o minaccia e accertare e dichiarare la responsabilità del convenuto in merito a tali fatti.
2.1.1 – ha preliminarmente eccepito l'inammissibilità del motivo Controparte_1
perché ripropone le argomentazioni svolte in primo grado e non contiene la formulazione degli specifici motivi di impugnazione secondo l'art. 342 c.p.c., e in ogni caso perché esso non avrebbe alcuna possibilità di essere accolto.
L'eccezione è infondata.
9 Il motivo è articolato dall'appellante in modo tale da consentirne una chiara individuazione come altrettante questioni e punti di decisione contestati della sentenza impugnata, e viene accompagnato da argomenti a confutazione delle ragioni addotte dal primo Giudice a sostegno della propria decisione;
risulta, con ciò, rispettato il dettato dell'art. 342 c.p.c., così come interpretato dalla giurisprudenza (Cass., Sez. Unite, 10/05/2019, n. 12587).
Ai fini della specificità dei motivi di impugnazione, del resto, non è necessario introdurre argomenti nuovi e diversi da quelli esaminati in primo grado, potendo la parte appellante limitarsi ad invocare una nuova valutazione delle difese già svolte in prime cure, pur se disattese in maniera motivata, in quanto nell'atto introduttivo della fase di gravame vengano contrapposte alle argomentazioni del giudice di primo grado le argomentazioni dell'appellante, il cui contenuto possa confutarne il fondamento logico-giuridico.
Quanto alla richiesta di inammissibilità ex art. 348 bis c.p.c., e come si evince dal disposto dell'art. 348 ter, 1° co., c.p.c. (“All'udienza di cui all'art. 350 il giudice, prima di procedere alla trattazione, sentite le parti, dichiara inammissibile l'appello a norma dell'art. 348 bis, primo comma, con ordinanza succintamente motivata ….”), l'inammissibilità dell'appello per manifesta infondatezza può essere dichiarata solo in limine, ossia non oltre la prima udienza ex art. 350 c.p.c.: di talchè, una volta iniziata la trattazione nel merito ed a maggior ragione una volta raggiunta la fase decisoria, la sua rilevazione rimane ormai definitivamente preclusa restando assorbita nella decisione finale.
2.2 – Con il secondo motivo, si ripropongono le istanze istruttorie respinte dal Tribunale:
l'appellante ritiene che, alla luce di quanto esposto nel primo motivo, diventino essenziali le richieste di prova proposte in prime cure: la testimonianza dell' compagno della Tes_1
presente alla sottoscrizione del documento dietro minaccia, avrebbe permesso Pt_1 di accertare che l'appellante aveva firmato il doc. 4 solo per ricevuta e perfino senza conoscerne il contenuto.
Il giuramento decisorio servirebbe invece qualora l'appellato negasse di aver ricevuto la somma mutuata.
2.2.1 – ha ribadito l'inammissibilità della prova testimoniale perché Controparte_1 superata dal mancato disconoscimento tanto della firma, quanto del contenuto dell'atto liberatorio prodotto al doc. 4; il giuramento decisorio sarebbe a sua volta inammissibile in quanto egli non ha contestato di aver ricevuto la somma, ma si è limitato a precisare che la
10 controparte non ha assolto il proprio onere probatorio, avendo prodotto la documentazione di soltanto uno dei due bonifici da 15.000 euro.
In merito ai reati che l'appellante attribuisce all'appellato, quest'ultimo, nel rilevare che le citate considerazioni hanno carattere diffamatorio e calunnioso, chiede che venga disposta la loro espunzione dagli atti del processo ai sensi dell'art. 89 c.p.c.
3. – Segue, l'appello di L'esame dei due motivi. Parte_1
I due motivi di appello meritano di essere trattati congiuntamente.
3.1 - Questo il testo della quietanza al doc. 4:
Ora, lo scritto è bensì formulato come dichiarazione unilaterale del circa la CP_1 ricezione a mutuo di € 30.000, ma il dichiarante precisa altresì di aver saldato integralmente la somma specificando le modalità con cui il pagamento sarebbe avvenuto;
pertanto, la sigla apposta dalla non disconosciuta, assume inequivocabilmente il significato di Pt_1
appropriazione del contenuto della dichiarazione unilaterale del anche quanto CP_1
11 al suo integrale adempimento, e dunque il valore giuridico di quietanza liberatoria quanto al debito contratto dal con la conclusione del mutuo per cui è processo. CP_1
3.2 – E' invece corretto il rilievo per cui tale dichiarazione di quietanza è potenzialmente annullabile per violenza, a prescindere da una specifica domanda giudiziale.
La dichiarazione in esame, in quanto attesta l'avvenuto pagamento come fatto sfavorevole al sottoscrittore del documento (che con la firma ne approva il contenuto), ha, come detto, valore giuridico di quietanza, e dunque di confessione stragiudiziale.
Il riferimento che fa il primo Giudice all'annullamento del contratto è errato perché: a) la quietanza-confessione non è un atto negoziale, ma una dichiarazione di scienza;
b) l'art. 2732 c.c. prevede che la confessione possa essere revocata per errore di fatto o per violenza;
c) nulla prevedendo l'art. 2732 c.c. a riguardo, la revoca della confessione non esige una specifica domanda come per l'annullamento di un contratto, né può costituire l'oggetto di un'azione autonoma e separata dalla deduzione in giudizio del diritto sostanziale cui si riferisce il fatto oggetto della dichiarazione confessoria, e neppure esige un apposito sub-procedimento da avviarsi con specifica istanza, come è per l'incidente di falso o per l'incidente di verificazione, ma può esser fatta in ogni momento, ferma l'osservanza delle preclusioni istruttorie. In particolare, il confidente deve far valere la revoca o come fatto costitutivo del diritto riguardo al quale la circostanza confessata assume carattere sfavorevole nel giudizio in cui, nella qualità d'attore, fa valere il diritto stesso, oppure come circostanza che integra un fatto estintivo, modificativo o impeditivo del diritto che, in giudizio, sia fatto valere nei suoi confronti come convenuto (Cass., 14.01.2009, n. 603).
3.3 – Parte appellante pretende di dimostrare di essere stata vittima di violenza, come motivo di revoca della confessione contenuta nella dichiarazione di quietanza prodotta al doc. 4 fasc. , deducendo i seguenti capitoli di prova testimoniale e indicando CP_1 come testimone l'allora suo compagno che sarebbe stato presente ai Testimone_1
fatti:
“
1. Vero che il giorno 9 agosto 2020 dopo pranzo, si è presentato in Trana alla residenza del testimone, all'epoca compagno dell'odierna attrice, un uomo noto per essere un pregiudicato che, urlando, ha detto alla Sig.ra che se non avesse firmato un Pt_1
documento sarebbe finita male;
2. Vero che tale documento è stato in quell'occasione firmato senza che la Sig.ra Pt_1
avesse possibilità di leggerlo;
12
3. Vero che la Sig.ra remava;
Pt_1
4.Vero che la Sig.ra li disse che aveva firmato solo per ricevuta di quel documento, Pt_1
ignorandone il contenuto;
5. Vero che durante quell'episodio erano presenti solo l'odierno testimone Sig. la Tes_1
Sig.ra il soggetto noto per essere pregiudicato;
Pt_1
6. Vero che il documento firmato è quello che si rammostra al testimone ovvero il documento prodotto dal convenuto”.
Si tratta, con ogni evidenza, di capitoli di prova generici e, come tali, inammissibili: mancando ogni riferimento alle generalità del (presunto) autore delle minacce, indicato solo come un “soggetto noto per essere pregiudicato”, non risulterebbe possibile, anche in caso di risposta positiva del teste alle domande, valutare l'effettiva capacità intimidatoria della condotta del soggetto ignoto, anche per la sua personalità, per coartare la volontà della come sottoscrittrice della quietanza, onde stabilire, in ultima analisi, se la Pt_1 confessione sia revocabile per violenza (morale) ai sensi dell'art. 2732 c.c.
E' chiaro che un comportamento come descritto nei capitoli di prova, di per sé, non dimostra nulla circa l'esistenza di un metus ingenerato nella destinataria dell'azione, e dunque sul fatto che quella stessa condotta possa aver privato, in quelle circostanze di tempo e di luogo,
l'odierna appellante della sua libera autodeterminazione, così da viziare, sotto il profilo della volontà, l'atto giuridico da lei compiuto con la firma di una dichiarazione confessoria circa il pagamento del suo credito.
I capitoli di prova testimoniale non potendo essere ammessi, viene meno di conseguenza ogni fondamento alla richiesta di revoca della confessione per violenza;
la richiesta di interrogatorio formale “sui capi descritti in fatto nell'atto di citazione [il riferimento sembra essere alla citazione introduttiva del giudizio di primo grado], preceduto da “vero che” è da respingere come superflua, essendo pacifica, da un lato, la vicenda della conclusione del mutuo tra gli odierni comparenti ed essendo, per converso, stata negata dall'interrogando la circostanza dell'avvenuto pagamento proprio con la produzione Controparte_1
della quietanza al doc. 4; quanto poi al giuramento decisorio, è del tutto corretta la decisione del Tribunale di negarlo dato che la circostanza dell'avvenuta conclusione di un mutuo per
€ 30.000 tra la e il non solo non è contestata, ma è anzi Pt_1 CP_1
pacificamente riconosciuta dal secondo, in veste di mutuatario.
4. – Conclusioni e richiesta ex art. 89 c.p.c. Le spese.
4.1 – L'appello, per concludere, si rivela infondato e deve essere respinto.
13 4.2 – il ha chiesto disporsi ai sensi dell'art. 89 c.p.c. la cancellazione delle CP_1
affermazioni, ritenute calunniose ed offensive, circa il suo asserito coinvolgimento nella vicenda delle (presunte) minacce ai danni della Pt_1
L'esercizio del diritto di difesa non può travalicare i limiti delle esigenze del contraddittorio e del rispetto dovuto alla reputazione e al decoro della controparte, dovendosi un'espressione usata negli scritti di causa ritenere offensiva quando ecceda le esigenze difensive e sia ispirata ad intenti meramente dispregiativi dell'avversario.
Nel caso in esame, a ben vedere – e fermo il rilievo che la versione offerta dall'appellante non è risultata in alcun modo dimostrata – l'affermazione per cui l'ignoto “pregiudicato”, presunto autore delle minacce che avrebbero costretto la a sottoscrivere la Pt_1
dichiarazione al doc. 4, avrebbe agito su mandato del , appare chiaramente CP_1 funzionale alla tesi difensiva dell'appellante della annullabilità per violenza di tale dichiarazione, e non eccede, per questo, gli scopi difensivi nel cui ambito detta affermazione viene formulata.
Va perciò respinta la richiesta di cancellazione delle relative espressioni, ai sensi dell'art. 89
c.p.c.
4.3 - Le spese seguono la soccombenza;
esse vanno liquidate come da dispositivo sui medi tariffari, esclusa la fase istruttoria/trattazione, non svoltasi.
Va infine dichiarata la sussistenza delle condizioni previste dall'art. 13, co.
1-quater, D.P.R.
115/2002 per il pagamento, a carico dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Torino, Sezione prima civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da ontro avverso la sent. n. 54/2023 Parte_1 Controparte_1
emessa dal Tribunale di Torino in data 7.01.2023, con atto di citazione notificato in data
6.02.2023:
a) rigetta l'appello;
b) condanna alla rifusione, in favore di , delle spese Parte_1 Controparte_1 di questo grado di giudizio, che liquida in complessivi € 6.946, oltre IVA, CPA e rimb. forfet. come per legge;
14 c) dichiara la sussistenza delle condizioni previste dall'art. 13, co.
1-quater, D.P.R.
115/2002 per il pagamento, a carico dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, a norma del co.
1-bis del predetto art. 13.
Così deciso in Torino, nella camera di consiglio del 04/04/2025.
Il Presidente Il Consigliere Est.
Dott.ssa Gabriella Ratti Dott. Corrado Croci
15
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO
- Sezione Prima Civile -
Composta dai sigg.ri Magistrati:
Dott.ssa Gabriella Ratti Presidente
Dott.ssa Emanuela Germano Cortese Consigliere
Dott. Corrado Croci Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nell'appello iscritto al n. 167 / 2023 R.G. ;
promosso da:
(c.f. , rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1
VALENTINA BRIGANDI' ed elettivamente domiciliata presso il suo Studio in VIA FABRIZI
NICOLA, 3 98123 MESSINA;
- appellante contro
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Controparte_1 C.F._2
PELIZZI FIOLINI MARCO ed elettivamente domiciliato presso il suo Studio in VIA
GARIBALDI, 5 10122 TORINO;
- parte appellata
Oggetto: Mutuo.
1
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte appellante: “ Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, respinta ogni contraria richiesta,
- In via istruttoria, rimettere la causa in fase istruttoria onde:
- fissare udienza di comparizione delle parti affinché la Sig.ra possa sfidare Parte_1
a giuramento decisorio il Sig. (in relazione alla seconda tranche del denaro dato CP_1
dalla Sig.ra al Sig. essendo questa difesa allo stato impossibilitata a Pt_1 CP_1
produrre altra prova circa il mezzo di pagamento impiegato per corrispondere tale somma) con la seguente formula sacramentale: “Giuri il Sig. e giurando Controparte_1
affermi o neghi se in data successiva e prossima al 10.4.2019 ha ricevuto dalla Sig.ra Pt_1 attrice, la somma di Euro 15.000,00 per prestito personale”. In subordine, ove il
[...]
Giudice ritenesse sufficiente la depositanda nuova richiesta scritta con firma autenticata da questa difesa, in relazione a questo grado del giudizio, voglia fissare udienza per deferire il giuramento e raccoglierne la risposta;
- ammettersi interrogatorio formale di parte convenuta sui capi descritti in fatto nell'atto di citazione, preceduti dal “vero che”;
- ammettersi escussione del testimone, Sig. residente in [...], sui capi Testimone_1 descritti in fatto in atto di citazione, preceduti dal “vero che” e, inoltre, sulle seguenti circostanze:
1.Vero che il giorno 9 agosto 2020 dopo pranzo, si è presentato in Trana alla residenza del testimone, all'epoca compagno dell'odierna attrice, un uomo noto per essere un pregiudicato che, urlando, ha detto alla Sig.ra che se non avesse firmato un Pt_1
documento sarebbe finita male;
2.Vero che tale documento è stato in quell'occasione firmato senza che la Sig.ra Pt_1
avesse possibilità di leggerlo;
3.Vero che la Sig.ra remava;
Pt_1
4.Vero che la Sig.ra gli disse che aveva firmato solo per ricevuta di quel Pt_1
documento, ignorandone il contenuto;
5.Vero che durante quell'episodio erano presenti solo l'odierno testimone Sig. la Tes_1
Sig.ra il soggetto noto per essere pregiudicato;
Pt_1
6.Vero che il documento firmato è quello che si rammostra al testimone ovvero il documento prodotto dal convenuto;
2 Indica come teste:
1. esidente in Trana Testimone_1
- Nel merito, voglia l'Ecc.ma Corte adita, accertata e dichiarata la responsabilità della convenuta in merito ai fatti suesposti, condannare, con sentenza munita della clausola di provvisoria esecuzione ai sensi dell'art. 282 c.p.c, parte convenuta al pagamento della somma di euro 30.000,00 o di quella maggiore o minore, accertanda in corso di causa anche in via equitativa da parte del Giudice con i parametri offerti, per i titoli di cui in premessa, oltre interessi moratori dal momento della richiesta al saldo effettivo;
- In ogni caso, con vittoria di spese, competenze e onorari di causa, oltre esposti, spese generali IVA e CPA.
- In ogni caso, tenendo conto che, a parere di questa difesa i fatti esposti integrano reati procedibili d'ufficio, voglia trasmettere alla Procura della Repubblica gli atti del procedimento affinché valuti la penale rilevanza delle condotte attribuibili al Sig. . CP_1
Per parte appellata: “Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adita, contrariis rejectis, previa ogni più ampia ed opportuna declaratoria, così giudicare:
In via pregiudiziale/preliminare:
- dichiarare l'inammissibilità dell'appello avversario per tutti i motivi dedotti e argomentati in comparsa di costituzione in appello 29/5/2023;
Nel merito:
- rigettare le domande formulate dalla Sig.ra nei confronti del Sig. Pt_1 CP_1
poiché infondate in fatto ed in diritto, per tutti i motivi dedotti e argomentati in comparsa e per l'effetto confermare in ogni sua parte la sentenza n. 54/2023 del 7/1/2023, pubblicata il
09/01/2023 e notificata in pari data, emessa dal Tribunale di Torino nell'ambito del giudizio avente R.G. n. 14638/2020;
In via istruttoria:
- nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento delle istanze istruttorie avversarie, si chiede ammettere prova per testi e interrogatorio formale sui seguenti capi di prova, da intendersi preceduti dal formale “vero che”:
1) in data 10/5/2019 il Sig. , per conto della Sig.ra ha ritirato Testimone_2 Parte_1
€ 2.000,00 in contanti presso il negozio del Sig. CP_1
2) in data 14/6/2019 la Sig.ra ha ritirato € 1.500,00 in contanti presso il Parte_1
negozio del Sig. CP_1
3 3) in data 12/7/2019 il Sig. , per conto della Sig.ra ha ritirato Testimone_2 Parte_1
€ 2.500,00 in contanti presso il negozio del Sig. CP_1
4) in data 26/7/2019 la Sig.ra ha ritirato € 1.000,00 in contanti presso il Parte_1
negozio del Sig. CP_1
5) in data 10/8/2019 il Sig. , per conto della Sig.ra ha ritirato Testimone_2 Parte_1
€ 2.500,00 in contanti presso il negozio del Sig. CP_1
6) in data 13/9/2019 il Sig. , per conto della Sig.ra ha ritirato Testimone_2 Parte_1
€ 1.000,00 in contanti presso il negozio del Sig. CP_1
7) in data 25/10/2019 la Sig.ra ha ritirato € 3.000,00 in contanti presso il Parte_1
negozio del Sig. CP_1
8) in data 15/11/2019 la Sig.ra ha ritirato € 1.000,00 in contanti presso il Parte_1
negozio del Sig. CP_1
9) in data 14/12/2019 il Sig. , per conto della Sig.ra ha ritirato Testimone_2 Parte_1
€ 2.500,00 in contanti presso il negozio del Sig. CP_1
10) in data 22/12/2019 la Sig.ra ha ritirato € 1.500,00 in contanti presso il Parte_1
negozio del Sig. CP_1
11) in data 13/1/2020 il Sig. , per conto della Sig.ra ha ritirato Testimone_2 Parte_1
€ 2.500,00 in contanti presso il negozio del Sig. CP_1
12) in data 30/1/2020 il Sig. , per conto della Sig.ra ha ritirato Testimone_2 Parte_1
€ 2.500,00 in contanti presso il negozio del Sig. CP_1
13) in data 3/2/2020 la Sig.ra ha ritirato € 3.500,00 in contanti presso il Parte_1
negozio del Sig. CP_1
14) in data 27/2/2020 il Sig. , per conto della Sig.ra ha ritirato Testimone_2 Parte_1
€ 3.000,00 in contanti presso il negozio del Sig. CP_1
15) dal maggio 2019 al febbraio 2020 la Sig.ra ha delegato il Sig. Parte_1 [...]
a ritirare il denaro dal Sig. ; Tes_2 Controparte_1
16) dal maggio 2019 al febbraio 2020 il Sig. ha curato 8 ritiri di denaro presso Testimone_2
il negozio del Sig. sito in Chivasso;
CP_1
17) dal maggio 2019 al febbraio 2020 il Sig. ha sempre accompagnato la Testimone_2
Sig.ra presso il negozio del Sig. ; Parte_1 Controparte_1
18) dal maggio 2019 al febbraio 2020 il Sig. ha assistito alle consegne di Testimone_2
denaro dal Sig. alla Sig.ra Controparte_1 Parte_1
19) dal maggio 2019 sino al febbraio 2020, ad ogni consegna di denaro, la Sig.ra Pt_1
ha restituito al Sig. gli assegni ricevuti a titolo cauzionale;
CP_1
4 20) quantomeno dal maggio 2019 al febbraio 2020 il Sig. e La Sig.ra Testimone_2 Pt_1
anno avuto una relazione sentimentale;
[...]
21) nel marzo 2020 gli assegni emessi dal Sig. sono tornati nella sua Controparte_1
disponibilità;
22) in data 9/8/2020 la Sig.ra firmava la liberatoria in favore del Sig. Parte_1 CP_1
[...]
23) in data 9/8/2020 la Sig.ra consegnava l'originale della liberatoria al Sig. Parte_1
; Controparte_1
24) dal gennaio 2019 al febbraio 2020 il Sig. ha imprestato la Controparte_2 complessiva somma di € 20.000,00 al Sig. ; Controparte_1
25) la somma di € 20.000,00 data dal Sig. al Sig. Controparte_2 CP_1
è stata utilizzata per estinguere il debito con la Sig.ra
[...] Parte_1
26) il Sig. ha aiutato suo figlio Sig. a Controparte_2 Controparte_1 definire l'esposizione verso la Sig.ra Parte_1
Si indicano quali testi, anche eventualmente in prova contraria:
- Sig. , residente a [...]; Testimone_2
- Sig. , residente a [...], C.so G. Ferraris n. 54; Testimone_3
- Sig. , residente a [...], vicolo dell'Arco 2; Testimone_4
- Sig.ra , residente a [...]; Testimone_5
- Sig. residente a [...]. Testimone_6
In ogni caso:
- con vittoria di spese e competenze professionali, oltre spese generali, IVA e CPA, da liquidarsi secondo i parametri del D.M. 55/2014 e ss. mm., aumentate del 30% previsto per
i collegamenti ipertestuali dall'art. 4, comma 1bis, D.M 55/2014 e ss. mm., oltre rimborso spese generali 15%, CPA 4% ed IVA 22% (se dovuta), spese successive occorrende”.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
1. – La vicenda processuale e il primo grado di giudizio.
1.1. – ha agito contro dinanzi al Tribunale di Torino Parte_1 Controparte_1 sostenendo di essere creditrice di quest'ultimo per la somma di € 30.000: nell'aprile 2019 il le aveva chiesto un prestito di € 30.000 e lei glielo aveva concesso, CP_1
effettuando due bonifici (il primo del 10.04.2019 e il secondo in epoca immediatamente successiva) da € 15.000 ciascuno;
per via dei rapporti di amicizia tra le parti, non venivano pattuiti interessi.
5 Una volta consegnata la somma di denaro, il , nonostante le richieste, si era CP_1
rifiutato di concordare le tempistiche di restituzione;
pertanto, con formale costituzione di messa in mora datata 17.07.2020, la li chiedeva di rendere la somma data a Pt_1
prestito, che non le era mai stata restituita.
L'attrice domandava perciò la condanna del convenuto al pagamento di € 30.000 ed al risarcimento del danno da ritardato adempimento, nonché degli interessi dal momento della richiesta fino al saldo effettivo;
ovvero, in subordine, la sua condanna al pagamento di un indennizzo in misura corrispondente a titolo di arricchimento senza causa.
1.2. - si è costituito in giudizio, contestando il fondamento delle Controparte_1 pretese attoree: deduceva che una volta ricevuto il prestito di € 30.000, aveva formulato alla na proposta di rientro tramite pagamento rateale fino all'estinzione del debito e, Pt_1
a garanzia di ciò, le aveva consegnato n. 30 assegni, con l'accordo che, previo pagamento, gli sarebbero stati di volta in volta riconsegnati;
la i era recata più volte presso Pt_1
l'attività da lui gestita al fine di incassare il pagamento delle singole rate e restituire i relativi assegni. In ogni caso, nel febbraio 2020 il debito era stato estinto, come risultava da quietanza sottoscritta dalla e prodotta in giudizio al proprio doc. 4). Pt_1
1.3 – Nelle note sostitutive della prima udienza, eccepiva preliminarmente Parte_1 la validità della procura alle liti avversaria in quanto non avrebbe precisato né l'attore, né
l'oggetto della domanda o il numero di ruolo del procedimento per cui essa era stata conferita, né l'atto processuale al quale essa fa riferimento.
Riferiva, inoltre, che la quietanza al doc. 4 avversario “probabilmente” (sic) era il foglio che essa attrice sarebbe stata costretta a firmare, su intimazione di un individuo, di cui non voleva rivelare il nome per paura di ritorsioni, che con fare minaccioso si sarebbe presentato il 9.08.2020 nel suo negozio intimandole di sottoscrivere il documento, altrimenti “sarebbe finita male”.
Rilevava che quel documento non recava la sottoscrizione del , sebbene fosse CP_1
formulato come ricevuta attestante la ricezione della somma presa a prestito di 30 mila euro, ma solo la sua sottoscrizione, peraltro apposta in quelle circostanze speciali.
Deferiva il giuramento decisorio sulla conclusione del contratto di mutuo (“Giuri il Sig.
e giurando affermi o neghi se in data successiva e prossima al Controparte_1
10.4.2019 ha ricevuto dalla Sig.ra attrice, la somma di Euro 15.000,00 per Parte_1 prestito personale”), circostanza mai negata per la maggior somma di € 30.000 dal
6 convenuto;
e chiedeva l'audizione testimoniale di un teste presente all'episodio del
9.08.2020 sul capitolo di prova “vero che il girono 9 agosto 2020 è entrato in casa della sig.ra persona che le disse “Devo portarti un messaggio, firma per la ricevuta. Pt_1
Subito, sennò qui finisce male”. Vero che quando questa persona se ne andò la Pt_1 riferì al teste “è un pregiudicato e ho paura”.
Le richieste istruttorie venivano reiterate ed integrate nella seconda memoria ex art. 183, 6° co., c.p.c., allegando che all'incontro con il pregiudicato che l'avrebbe minacciata, la impaurita, avrebbe firmato il foglio senza leggerlo ed ignorandone, quindi, il Pt_1
contenuto.
1.4 – Con sent. n. 54/2023, pubblicata in data 9.01.2023, il Tribunale di Torino rigettava le domande attoree in quanto infondate.
Sosteneva, in particolare, il primo Giudice:
- la procura alle liti conferita da al proprio legale era valida anche Controparte_1
se non conteneva un esplicito riferimento al processo per la quale era stata rilasciata, in quanto andava considerata come apposta in calce all'atto e ad essa poteva applicarsi il principio giurisprudenziale secondo cui il mandato apposto in calce o a margine è per sua natura speciale e non richiede, pertanto, alcuno specifico riferimento al processo in corso;
- era stato provato che fra le parti era intervenuto un contratto di mutuo verbale e che il diritto del mutuante alla restituzione delle somme mutuate si era estinto per adempimento da parte del mutuatario dell'obbligo restitutorio;
il convenuto aveva prodotto una quietanza, sottoscritta dall'attrice, in cui dichiarava di aver ricevuto, a titolo di prestito, la somma di €
30.000 e di averla integralmente restituita. L'attrice aveva riconosciuto la sottoscrizione di tale documento, deducendo però, a sua volta, ma solo in memoria ex art. 183, 6° co., n. 2 del c.p.c., che la propria firma sarebbe stata apposta sotto minaccia proveniente da soggetto non meglio identificato. Siccome tale documento non era stato disconosciuto nella prima difesa utile (o comunque nella prima memoria ex art. 183 comma 6 n. 1 del c.p.c.), esso faceva piena prova, ai sensi degli artt. 215 c.p.c. e 2702 c.c., del fatto estintivo dell'obbligazione ex adverso azionata, costituito dall'avvenuta restituzione della somma oggetto di mutuo;
- le asserite minacce che avrebbero indotto l'attrice a firmare la quietanza in esame non potevano assumere alcuna rilevanza nel giudizio, dato che la non aveva Pt_1 chiesto l'annullamento per violenza della dichiarazione (cosa che avrebbe potuto fare nella prima memoria ex art. 183, 6° co., n. 1, c.p.c.); dunque, al Tribunale era precluso il potere
7 di pronunciarsi sulla validità della quietanza, in ossequio alla regola della corrispondenza tra chiesto e pronunciato, non trattandosi di questione rilevabile d'ufficio, ai sensi dell'art. 1441 c.c.;
- anche la domanda ex art. 2041 c.c., avanzata in via subordinata dall'attrice, andava rigettata poiché tale domanda ha per presupposto la mancanza di un'azione tipica, e nel caso di specie, l'azione contrattuale tipica promossa dall'attrice era stata ritenuta infondata e ciò escludeva la possibilità del ricorso al rimedio sussidiario di cui all'art. 2041 c.c.;
- il deferimento del giuramento decisorio ex art. 233 c.p.c. non era ammissibile poichè vertente su una circostanza non rilevante e non decisiva ai fini della decisione della causa, in quanto già pacificamente ammessa dalla controparte e non incidente sulla decisione finale della causa: l'avvenuta erogazione di € 30.000 come prestito era circostanza ammessa dal convenuto, il quale, piuttosto, aveva opposto alla pretesa creditoria di parte attrice il fatto estintivo dell'intervenuta restituzione dell'importo di cui trattasi;
- le altre istanze istruttorie avanzate in atti e non accolte in corso di causa andavano rigettate poiché irrilevanti ai fini della decisione;
- la richiesta di condanna ex art. 96 c.p.c. avanzata dalla parte convenuta andava rigettata e le spese di lite andavano interamente compensate fra le parti.
2. – L'appello di e i due motivi di impugnazione. Le posizioni dell'appellato Parte_1
e le eccezioni preliminari.
Avverso la predetta sentenza ha proposto appello Parte_1
Non vengono riproposte né l'eccezione di nullità della procura ad litem del , CP_1
né la domanda, subordinata, di arricchimento ingiustificato, entrambe respinte dal primo
Giudice.
2.1 – Con il primo articolato motivo, si ripropone il tema della “valenza del doc. 4 prodotto da controparte”, ossia della quietanza di pagamento: il doc. 4 sarebbe privo dei requisiti essenziali come quietanza, e pertanto dovrebbe ritenersi inesistente: esso riporta una dichiarazione resa esclusivamente dal (che non ha firmato il documento) e CP_1
sottoscritta invece dalla Pt_1
Affinché si possa parlare di scrittura privata è necessario che chi rende la dichiarazione firmi il documento;
anche considerando il doc. 4 come scrittura a valore transattivo, la mancanza di firma da parte di entrambi i contraenti comporta l'inesistenza della prova dell'incontro di volontà. Dunque, nella fattispecie mancherebbero sia la parte dichiarativa e di volizione
8 attribuibile alla sia la sottoscrizione che certifichi le dichiarazioni del Pt_1
. CP_1
L'appellante avrebbe comunque firmato il documento solo per ricevuta e non per ratificare l'estinzione del debito (specificando innanzi a testimoni non solo che non aveva potuto leggere il contenuto del foglio che le era stato presentato, ma che lo firmava solo per ricevuta); anzi, non si può nemmeno ritenere che ella abbia “firmato” il foglio, in quanto ha soltanto apposto uno “scarabocchio” che non corrisponde alla sua usuale firma.
La firma non è stata disconosciuta nel corso del giudizio di prime cure in quanto “essa è stata materialmente apposta da parte attrice”, e già con le note sostitutive della prima udienza del 18.01.2021, l'appellante aveva specificato che la firma era diversa dalla propria firma abituale date le circostanze in cui era stata estorta.
Per quanto riguarda poi l'annullabilità del documento, sebbene non vi fosse un'esplicita richiesta di declaratoria di annullamento, le conclusioni rinviavano espressamente ai fatti esposti negli atti del giudizio, e quindi al Tribunale non era precluso di pronunciarsi sul punto;
il Tribunale avrebbe invece dovuto pronunciarsi poiché tale domanda doveva ritenersi implicita nella domanda giudiziale.
Il Tribunale avrebbe dovuto altresì tenere conto del fatto che era del tutto inverosimile la ricostruzione secondo la quale il convenuto avrebbe restituito 30.000 euro in contanti, in un periodo di gravi difficoltà economiche, prima del termine asseritamente pattuito.
In conclusione, il Giudice di prime cure avrebbe dovuto prima verificare che il doc. 4 avesse i requisiti per essere considerato una scrittura privata o una transazione e, quindi, che quello
“scarabocchio” evidenziasse la volontà del sottoscrittore di rendersi autore del documento
(e non, ad esempio, che fosse una firma per ricevuta) e, simmetricamente, che il documento contenesse dichiarazioni rese dal sottoscrittore, idonee a renderne manifesta la volontà.
Solo una volta risposto a questo quesito (cosa che non è stata fatta) avrebbe dovuto verificare che la firma non fosse stata estorta con violenza o minaccia e accertare e dichiarare la responsabilità del convenuto in merito a tali fatti.
2.1.1 – ha preliminarmente eccepito l'inammissibilità del motivo Controparte_1
perché ripropone le argomentazioni svolte in primo grado e non contiene la formulazione degli specifici motivi di impugnazione secondo l'art. 342 c.p.c., e in ogni caso perché esso non avrebbe alcuna possibilità di essere accolto.
L'eccezione è infondata.
9 Il motivo è articolato dall'appellante in modo tale da consentirne una chiara individuazione come altrettante questioni e punti di decisione contestati della sentenza impugnata, e viene accompagnato da argomenti a confutazione delle ragioni addotte dal primo Giudice a sostegno della propria decisione;
risulta, con ciò, rispettato il dettato dell'art. 342 c.p.c., così come interpretato dalla giurisprudenza (Cass., Sez. Unite, 10/05/2019, n. 12587).
Ai fini della specificità dei motivi di impugnazione, del resto, non è necessario introdurre argomenti nuovi e diversi da quelli esaminati in primo grado, potendo la parte appellante limitarsi ad invocare una nuova valutazione delle difese già svolte in prime cure, pur se disattese in maniera motivata, in quanto nell'atto introduttivo della fase di gravame vengano contrapposte alle argomentazioni del giudice di primo grado le argomentazioni dell'appellante, il cui contenuto possa confutarne il fondamento logico-giuridico.
Quanto alla richiesta di inammissibilità ex art. 348 bis c.p.c., e come si evince dal disposto dell'art. 348 ter, 1° co., c.p.c. (“All'udienza di cui all'art. 350 il giudice, prima di procedere alla trattazione, sentite le parti, dichiara inammissibile l'appello a norma dell'art. 348 bis, primo comma, con ordinanza succintamente motivata ….”), l'inammissibilità dell'appello per manifesta infondatezza può essere dichiarata solo in limine, ossia non oltre la prima udienza ex art. 350 c.p.c.: di talchè, una volta iniziata la trattazione nel merito ed a maggior ragione una volta raggiunta la fase decisoria, la sua rilevazione rimane ormai definitivamente preclusa restando assorbita nella decisione finale.
2.2 – Con il secondo motivo, si ripropongono le istanze istruttorie respinte dal Tribunale:
l'appellante ritiene che, alla luce di quanto esposto nel primo motivo, diventino essenziali le richieste di prova proposte in prime cure: la testimonianza dell' compagno della Tes_1
presente alla sottoscrizione del documento dietro minaccia, avrebbe permesso Pt_1 di accertare che l'appellante aveva firmato il doc. 4 solo per ricevuta e perfino senza conoscerne il contenuto.
Il giuramento decisorio servirebbe invece qualora l'appellato negasse di aver ricevuto la somma mutuata.
2.2.1 – ha ribadito l'inammissibilità della prova testimoniale perché Controparte_1 superata dal mancato disconoscimento tanto della firma, quanto del contenuto dell'atto liberatorio prodotto al doc. 4; il giuramento decisorio sarebbe a sua volta inammissibile in quanto egli non ha contestato di aver ricevuto la somma, ma si è limitato a precisare che la
10 controparte non ha assolto il proprio onere probatorio, avendo prodotto la documentazione di soltanto uno dei due bonifici da 15.000 euro.
In merito ai reati che l'appellante attribuisce all'appellato, quest'ultimo, nel rilevare che le citate considerazioni hanno carattere diffamatorio e calunnioso, chiede che venga disposta la loro espunzione dagli atti del processo ai sensi dell'art. 89 c.p.c.
3. – Segue, l'appello di L'esame dei due motivi. Parte_1
I due motivi di appello meritano di essere trattati congiuntamente.
3.1 - Questo il testo della quietanza al doc. 4:
Ora, lo scritto è bensì formulato come dichiarazione unilaterale del circa la CP_1 ricezione a mutuo di € 30.000, ma il dichiarante precisa altresì di aver saldato integralmente la somma specificando le modalità con cui il pagamento sarebbe avvenuto;
pertanto, la sigla apposta dalla non disconosciuta, assume inequivocabilmente il significato di Pt_1
appropriazione del contenuto della dichiarazione unilaterale del anche quanto CP_1
11 al suo integrale adempimento, e dunque il valore giuridico di quietanza liberatoria quanto al debito contratto dal con la conclusione del mutuo per cui è processo. CP_1
3.2 – E' invece corretto il rilievo per cui tale dichiarazione di quietanza è potenzialmente annullabile per violenza, a prescindere da una specifica domanda giudiziale.
La dichiarazione in esame, in quanto attesta l'avvenuto pagamento come fatto sfavorevole al sottoscrittore del documento (che con la firma ne approva il contenuto), ha, come detto, valore giuridico di quietanza, e dunque di confessione stragiudiziale.
Il riferimento che fa il primo Giudice all'annullamento del contratto è errato perché: a) la quietanza-confessione non è un atto negoziale, ma una dichiarazione di scienza;
b) l'art. 2732 c.c. prevede che la confessione possa essere revocata per errore di fatto o per violenza;
c) nulla prevedendo l'art. 2732 c.c. a riguardo, la revoca della confessione non esige una specifica domanda come per l'annullamento di un contratto, né può costituire l'oggetto di un'azione autonoma e separata dalla deduzione in giudizio del diritto sostanziale cui si riferisce il fatto oggetto della dichiarazione confessoria, e neppure esige un apposito sub-procedimento da avviarsi con specifica istanza, come è per l'incidente di falso o per l'incidente di verificazione, ma può esser fatta in ogni momento, ferma l'osservanza delle preclusioni istruttorie. In particolare, il confidente deve far valere la revoca o come fatto costitutivo del diritto riguardo al quale la circostanza confessata assume carattere sfavorevole nel giudizio in cui, nella qualità d'attore, fa valere il diritto stesso, oppure come circostanza che integra un fatto estintivo, modificativo o impeditivo del diritto che, in giudizio, sia fatto valere nei suoi confronti come convenuto (Cass., 14.01.2009, n. 603).
3.3 – Parte appellante pretende di dimostrare di essere stata vittima di violenza, come motivo di revoca della confessione contenuta nella dichiarazione di quietanza prodotta al doc. 4 fasc. , deducendo i seguenti capitoli di prova testimoniale e indicando CP_1 come testimone l'allora suo compagno che sarebbe stato presente ai Testimone_1
fatti:
“
1. Vero che il giorno 9 agosto 2020 dopo pranzo, si è presentato in Trana alla residenza del testimone, all'epoca compagno dell'odierna attrice, un uomo noto per essere un pregiudicato che, urlando, ha detto alla Sig.ra che se non avesse firmato un Pt_1
documento sarebbe finita male;
2. Vero che tale documento è stato in quell'occasione firmato senza che la Sig.ra Pt_1
avesse possibilità di leggerlo;
12
3. Vero che la Sig.ra remava;
Pt_1
4.Vero che la Sig.ra li disse che aveva firmato solo per ricevuta di quel documento, Pt_1
ignorandone il contenuto;
5. Vero che durante quell'episodio erano presenti solo l'odierno testimone Sig. la Tes_1
Sig.ra il soggetto noto per essere pregiudicato;
Pt_1
6. Vero che il documento firmato è quello che si rammostra al testimone ovvero il documento prodotto dal convenuto”.
Si tratta, con ogni evidenza, di capitoli di prova generici e, come tali, inammissibili: mancando ogni riferimento alle generalità del (presunto) autore delle minacce, indicato solo come un “soggetto noto per essere pregiudicato”, non risulterebbe possibile, anche in caso di risposta positiva del teste alle domande, valutare l'effettiva capacità intimidatoria della condotta del soggetto ignoto, anche per la sua personalità, per coartare la volontà della come sottoscrittrice della quietanza, onde stabilire, in ultima analisi, se la Pt_1 confessione sia revocabile per violenza (morale) ai sensi dell'art. 2732 c.c.
E' chiaro che un comportamento come descritto nei capitoli di prova, di per sé, non dimostra nulla circa l'esistenza di un metus ingenerato nella destinataria dell'azione, e dunque sul fatto che quella stessa condotta possa aver privato, in quelle circostanze di tempo e di luogo,
l'odierna appellante della sua libera autodeterminazione, così da viziare, sotto il profilo della volontà, l'atto giuridico da lei compiuto con la firma di una dichiarazione confessoria circa il pagamento del suo credito.
I capitoli di prova testimoniale non potendo essere ammessi, viene meno di conseguenza ogni fondamento alla richiesta di revoca della confessione per violenza;
la richiesta di interrogatorio formale “sui capi descritti in fatto nell'atto di citazione [il riferimento sembra essere alla citazione introduttiva del giudizio di primo grado], preceduto da “vero che” è da respingere come superflua, essendo pacifica, da un lato, la vicenda della conclusione del mutuo tra gli odierni comparenti ed essendo, per converso, stata negata dall'interrogando la circostanza dell'avvenuto pagamento proprio con la produzione Controparte_1
della quietanza al doc. 4; quanto poi al giuramento decisorio, è del tutto corretta la decisione del Tribunale di negarlo dato che la circostanza dell'avvenuta conclusione di un mutuo per
€ 30.000 tra la e il non solo non è contestata, ma è anzi Pt_1 CP_1
pacificamente riconosciuta dal secondo, in veste di mutuatario.
4. – Conclusioni e richiesta ex art. 89 c.p.c. Le spese.
4.1 – L'appello, per concludere, si rivela infondato e deve essere respinto.
13 4.2 – il ha chiesto disporsi ai sensi dell'art. 89 c.p.c. la cancellazione delle CP_1
affermazioni, ritenute calunniose ed offensive, circa il suo asserito coinvolgimento nella vicenda delle (presunte) minacce ai danni della Pt_1
L'esercizio del diritto di difesa non può travalicare i limiti delle esigenze del contraddittorio e del rispetto dovuto alla reputazione e al decoro della controparte, dovendosi un'espressione usata negli scritti di causa ritenere offensiva quando ecceda le esigenze difensive e sia ispirata ad intenti meramente dispregiativi dell'avversario.
Nel caso in esame, a ben vedere – e fermo il rilievo che la versione offerta dall'appellante non è risultata in alcun modo dimostrata – l'affermazione per cui l'ignoto “pregiudicato”, presunto autore delle minacce che avrebbero costretto la a sottoscrivere la Pt_1
dichiarazione al doc. 4, avrebbe agito su mandato del , appare chiaramente CP_1 funzionale alla tesi difensiva dell'appellante della annullabilità per violenza di tale dichiarazione, e non eccede, per questo, gli scopi difensivi nel cui ambito detta affermazione viene formulata.
Va perciò respinta la richiesta di cancellazione delle relative espressioni, ai sensi dell'art. 89
c.p.c.
4.3 - Le spese seguono la soccombenza;
esse vanno liquidate come da dispositivo sui medi tariffari, esclusa la fase istruttoria/trattazione, non svoltasi.
Va infine dichiarata la sussistenza delle condizioni previste dall'art. 13, co.
1-quater, D.P.R.
115/2002 per il pagamento, a carico dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Torino, Sezione prima civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da ontro avverso la sent. n. 54/2023 Parte_1 Controparte_1
emessa dal Tribunale di Torino in data 7.01.2023, con atto di citazione notificato in data
6.02.2023:
a) rigetta l'appello;
b) condanna alla rifusione, in favore di , delle spese Parte_1 Controparte_1 di questo grado di giudizio, che liquida in complessivi € 6.946, oltre IVA, CPA e rimb. forfet. come per legge;
14 c) dichiara la sussistenza delle condizioni previste dall'art. 13, co.
1-quater, D.P.R.
115/2002 per il pagamento, a carico dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, a norma del co.
1-bis del predetto art. 13.
Così deciso in Torino, nella camera di consiglio del 04/04/2025.
Il Presidente Il Consigliere Est.
Dott.ssa Gabriella Ratti Dott. Corrado Croci
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