Sentenza 14 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 14/01/2025, n. 30 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 30 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano TRIBUNALE DI AGRIGENTO
Sezione Lavoro
Il giudice del Tribunale di Agrigento dott.ssa Alessandra Di Cataldo, in funzione di Giudice del
Lavoro, in esito alle note scritte depositate ex art. 127-ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 14 gennaio 2025, ha emesso la seguente
SENTENZA nelle cause iscritte al n. R.G.N.R. 817/2024, R.G.N.R. 828/2024, R.G.N.5. 829/2024, R.G.N.R.
886/2024, R.G.N.R. 887/2024 e R.G.N.R. 888/2024, promosse da
C.F. , rappresentato e difeso dall'avv. Cristina Parte_1 C.F._1
Sgammeglia, giusta procura in atti,
-ricorrente-
contro
in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Viviana Carlisi, giusta procura in atti,
-resistente-
e
in persona del legale rappresentante pro Controparte_2
tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Annalisa Tardino, giusta procura in atti,
-resistente-
MOTIVI DELLA DECISIONE
In fatto e in diritto
Con sei distinti ricorsi depositati il 18.03.2024, il 19.03.2024 e il 25.03.2024, l'odierno ricorrente propone opposizione avverso la comunicazione preventiva di fermo amministrativo n.
29180202300014311000 nonché avverso le cartelle di pagamento n. 29120110011918342000 e n.
29120120003167530000 (limitatamente ai contributi IVS richiesti per l'anno 2008) e gli avvisi di addebito n. 59120150000005159000, n. 59120160001517305000, n. 59120170000444245000 e n.
59120180000745363000 ad essa sottesi, chiedendone l'annullamento per intervenuta prescrizione
In tutti i giudizi – ad eccezione di quello iscritto al R.G. n. 886/2024 in cui, sebbene ritualmente convenuto in giudizio, è rimasto contumace - si è costituito in giudizio l' , eccependo CP_1
l'inammissibilità dei ricorsi e chiedendone il rigetto. Con condanna alle spese.
Si è altresì costituita in tutti e sei i giudizi deducendo Controparte_2 variamente l'infondatezza dei ricorsi, dei quali chiede il rigetto. Con condanna alle spese.
In esito alle note scritte depositate in sostituzione dell'udienza ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., questo
Giudice, ravvisata la sussistenza di ragioni di connessione soggettiva e oggettiva tra i suindicati giudizi, ne disponeva la riunione.
In data odierna, in esito al deposito telematico di note scritte in sostituzione dell'udienza ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., la causa veniva decisa con adozione della sentenza.
______________________
La causa va decisa sulla scorta del motivo relativo alla prescrizione successiva (sul principio della ragione più liquida quale derivazione degli artt. 24 e 11 Cost. si leggano Cass. Sez. U, Sentenza n.
9936 del 2014 e Cass. Sez.
6 - L, Sentenza n. 12002 del 28/05/2014 così massimata: “Il principio della "ragione più liquida", imponendo un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica, consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276
c.p.c.., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall'art. 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione - anche se logicamente subordinata - senza che sia necessario esaminare previamente le altre”) con riguardo alle cartelle di pagamento n.
29120110011918342000 e n. 29120120003167530000 (limitatamente ai contributi IVS relativi all'anno 2008) e all'avviso di addebito n. 59120150000005159000.
Va premesso che la questione dell'ulteriore termine prescrizionale a far dalla notifica del titolo non opposto deve qualificarsi quale ragione di opposizione all'esecuzione vertendo su causa di estinzione del credito successiva alla formazione del titolo esecutivo.
Segnatamente, l'opposizione all'esecuzione risulta meritevole di accoglimento giacché dalla documentazione versata in atti si evince che dalla notifica dei suddetti atti (avvenuta rispettivamente il 20.10.2011, il 17.05.2012 e il 20.02.2015) fino al successivo atto interruttivo della prescrizione costituito, per le cartelle di pagamento n. 29120110011918342000 e n. 29120120003167530000, dalla notifica dell'intimazione di pagamento n. 29120229002741356000 (26.01.2023) e, per l'avviso di addebito n. 59120150000005159000, dalla notifica dell'intimazione di pagamento n.
29120239000242366000 (4.08.2023) era decorso un termine ampiamente superiore a quello di prescrizione quinquennale.
Parimenti, merita accoglimento l'opposizione avverso l'avviso di addebito n.
59120160001517305000, in quanto l' – rimanendo contumace nel relativo giudizio – non ha CP_1 documentato il perfezionamento della relativa notifica e, pertanto, avuto riguardo all'annualità dei contributi previdenziali dagli stessi portati (2015), alla data di notifica dell'intimazione di pagamento n. 29120229002741356000 (26.01.2023) il termine quinquennale previsto dall'art. 3, comma 9, della legge 335/1995 risultava già decorso, con conseguente prescrizione del diritto a procedere alla relativa riscossione coattiva.
Diversamente, va rilevata la tardività dell'opposizione avverso gli avvisi di addebito n.
59120170000444245000 e n. 59120180000745363000, in quanto proposta oltre il termine decadenziale previsto dall'art. 24, comma 5, del d.lgs. n. 46/1999.
Sul punto, occorre ricordare in punto di diritto che l'art. 24, comma 5, del d.lgs. n. 46/1999 stabilisce che “Contro l'iscrizione a ruolo il contribuente può proporre opposizione al giudice del lavoro entro il termine di quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento”: tale norma individua, quindi, un termine pacificamente perentorio, con la conseguenza che, in mancanza di opposizione nel termine suddetto, il titolo diviene definitivo e il diritto alla relativa pretesa incontestabile, anche al fine di consentire una rapida riscossione del credito medesimo (ex multis,
Cass. n. 17978/2008).
La tutela del contribuente è completata dalla previsione, fra i rimedi esperibili nell'ambito delle procedure di riscossione delle entrate non tributarie, delle opposizioni esecutive richiamate dall'art. 29, comma 2, del d.lgs. n. 46/1999, a mente del quale “le opposizioni all'esecuzione e agli atti esecutivi si propongono nelle forme ordinarie”. Il debitore, pertanto, potrà proporre opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615 e 618 bis c.p.c. tutte le volte in cui contesti il diritto dell'ente previdenziale a procedere ad esecuzione forzata per fatti impeditivi, modificativi o estintivi (quali il pagamento o la prescrizione contributiva) sopravvenuti alla formazione del ruolo e alla notifica della cartella di pagamento (la quale ai sensi dell'art. 21, comma 1, secondo periodo del d.lgs. n.
546/92 “vale anche come notificazione del ruolo”), mentre i medesimi fatti concretizzatisi anteriormente alla formazione del ruolo e alla sua notificazione devono essere fatti valere a pena di decadenza entro il termine di quaranta giorni di cui all'art. 24, comma 5, del d.lgs. n. 46/1999 decorrente, come si è visto, dalla notifica della cartella di pagamento (o dell'avviso di addebito).
Infine, il debitore, ove intenda far valere vizi formali o di procedura inerenti al ruolo, alla cartella di pagamento o ai successivi atti dell'esecuzione esattoriale, potrà proporre opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. nel termine decadenziale di venti giorni ivi previsto.
Orbene, dalla documentazione versata in atti dall' si evince che i suddetti atti sono stati CP_1
notificati rispettivamente il 27.09.2017 e il 24.08.2018 e pertanto - tenuto conto, con riguardo all'avviso di addebito n. 59120170000444245000, del periodo di sospensione dei termini di prescrizione relativi ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali a causa dell'emergenza
ID (cfr. art. 68, comma 1, del D.L. n. 18/2020 convertito con modificazioni dalla legge n.
27/2020, ai sensi del quale “Con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, in scadenza nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione nonché dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge
30 luglio 2010, n. 122. I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione. Non si procede al rimborso di quanto già versato. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159”) - il termine di prescrizione quinquennale decorrente dalle suddette date è stato rispettivamente interrotto dalla notifica dell'intimazione di pagamento n.
29120229002741356000 (26.01.2023) e dell'intimazione di pagamento n. 29120239000242366000
(4.08.2023).
Per le suesposte ragioni, il ricorso va, quindi, parzialmente accolto.
Avuto riguardo al parziale accoglimento del ricorso, sussistono gravi ragioni per compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nelle cause in epigrafe indicate,
accoglie l'opposizione avverso le cartelle di pagamento n. 29120110011918342000 e n.
29120120003167530000 (limitatamente ai contributi IVS richiesti per l'anno 2008) e gli avvisi di addebito n. 59120150000005159000 e n. 59120160001517305000 e, per l'effetto, dichiara non dovute le somme ivi portate;
rigetta per il resto;
compensa le spese.
Così deciso in Agrigento, il 14 gennaio 2025
Il Giudice del Lavoro
Alessandra Di Cataldo