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Sentenza 27 febbraio 2025
Sentenza 27 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 27/02/2025, n. 1039 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 1039 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 176/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Maria Carla Quota Presidente dott. Alice Zorzi Giudice Relatore dott. Tobia Aceto Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 176/2021 promossa da:
(c.f. , (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), (c.f. ), C.F._2 Parte_3 C.F._3 Parte_4
(c.f. ), (c.f. ), C.F._4 Parte_5 C.F._5 Parte_6
(c.f. ), rappresentati e difesi dall'avv. Marco Noto ed elettivamente domiciliati C.F._6
presso il suo studio sito in 30174 - Mestre-Venezia, via Torre Belfredo n. 125, giusta procura in atti;
ATTORI contro
(c.f. ), (c.f. Controparte_1 C.F._7 Controparte_2
), rappresentati e difesi dall'avv. Riccardo Rocca e dell'avv. Alessandra C.F._8
Bossola ed elettivamente domiciliati presso il loro studio in Padova, V.le Navigazione Interna n.51, giusta procura in atti;
(c.f. ), (c.f. ), Parte_7 C.F._9 Parte_8 C.F._10 rappresentati e difesi dall'avv. Aldo Agostinacchio ed elettivamente domiciliati presso il suo studio sito in Treviso, Viale Monte Grappa n. 28, giusta procura in atti;
CONVENUTI
(c.f. CP_3 C.F._11
CONVENUTO CONTUMACE
CONCLUSIONI pagina 1 di 6 Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. , , , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5 Parte_6
hanno convenuto in giudizio , ed Controparte_1 Controparte_2 Parte_7 [...]
per chiedere l'annullamento dell'atto unilaterale di acquiescenza al testamento e Parte_8 rinuncia all'azione di riduzione compiuto dal de cuius in riferimento alla propria CP_4
quota di eredità della moglie nonché la reintegrazione della quota di legittima di Persona_1 quest'ultimo mediante azione di riduzione;
deducendo di essere tutti nipoti in linea collaterale del de cuius e di essere eredi testamentari di quest'ultimo alla pari dei CP_4
convenuti; deducendo che, con testamento olografo del 26.4.2016, tutti i beni di proprietà di formati da mobili, immobili e somme di denaro, venivano devoluti alle odierne Persona_1
parti convenute, mentre in favore del marito, , veniva disposto unicamente CP_4
l'usufrutto sui beni medesimi, violando così la sua quota di legittima;
deducendo che la dichiarazione di fronte a testimoni resa da , in sede di pubblicazione del CP_4
testamento della moglie, con cui rinuncia alla propria quota di legittima sarebbe stata rilasciata in una condizione di minorata capacità di intendere e di volere tale da giustificare l'annullamento dell'atto.
Parti attrici hanno pertanto chiesto, previo accertamento dell'incapacità di intendere e di volere di al momento dell'atto di rinuncia in data 06.10.2016 alla propria quota di CP_4
legittima ed all'azione di riduzione sull'eredità della moglie e di acquiescenza ed Persona_1
adesione al testamento della stessa, l'annullamento dell'atto de quo e di disporsi la reintegrazione della quota di legittima spettante ex lege a mediante la CP_4
proporzionale riduzione delle disposizioni testamentarie contenute nel testamento olografo del
26.04.2013 della deceduta pubblicato in data 6.10.2016 a rogito Notaio Persona_1 [...]
di Mestre rep. n. 109.845 racc. n. 28427, laddove eccedenti la quota di cui la de cuius Per_2
poteva disporre con contestuale condanna pro quota dei convenuti alla restituzione Persona_1
agli odierni attori delle somme e i beni mobili e/o immobili, od il loro corrispondente valore, indebitamente percepiti sulla base del testamento olografo di data 26.4.2013 della deceduta pubblicato in data 6.10.2016 a rogito Notaio di Mestre rep. n. Persona_1 Persona_2
109.845 racc. n. 28427.
pagina 2 di 6 2. ed nonché , si sono costituiti in Parte_8 Parte_7 Controparte_5
giudizio contestando tutto quanto dedotto da controparte eccependo, in via preliminare, il difetto di legittimazione ad agire degli attori in assenza della qualifica di eredi, contestando, nel merito, l'esistenza della capacità di intendere e di volere di al momento del CP_4
compimento dell'atto impugnato, nonché l'assoluta infondatezza della domanda sia per l'assenza di indicazione dell'asse ereditario e per la genericità della domanda sia per il fatto che l'atto del 2016 ivi contestato non fa che confermare le volontà in precedenza manifestate dallo stesso de cuius.
Parti convenute hanno pertanto chiesto il rigetto delle domande attoree.
3. Il Giudice, in data 25.06.2021, dichiarava la nullità della citazione e assegnava a parte attrice termine perentorio per l'integrazione della domanda e l'avvio della notifica dell'atto di integrazione ai convenuti costituiti nonché per l'avvio della notifica dell'atto di integrazione del contraddittorio con la domanda così integrata a , quale litisconsorte necessario. CP_6
Successivamente, in data 28.04.2022, dato atto della regolarità della notifica dell'atto di integrazione del contraddittorio, il Giudice dichiarava la contumacia del litisconsorte necessario
. CP_6
La causa veniva poi istruita tramite CTU medico legale.
Il fascicolo veniva successivamente assegnato alla scrivente che all'udienza del 19.09.2024 tratteneva la causa in decisione e assegnava i termini ex art. 190 c.p.c.
La causa viene ora decisa come segue.
4. Le domande di parte attrice sono infondate e pertanto vengono respinte.
Preliminarmente si osserva che, facendo applicazione del principio della ragione più liquida, appare superfluo l'esame della eccezione formulata in rito dai convenuti posto che la domanda di parte attrice viene rigettata nel merito per le ragioni che seguono.
L'esame dell'elaborato peritale reso dal ctu dott. non può che essere fatto proprio dal Per_3
Collegio stante la precisione e la completezza delle risposte rese nonché delle repliche rese alle osservazioni formulate dal ctp di parte attrice.
Il ctu ha infatti effettuato un'analisi dettagliata, senza nulla trascurare, utilizzando il materiale probatorio documentale fornito dalle parti non potendo evidentemente eseguire una verifica diretta attraverso l'esame del paziente essendo lo stesso già deceduto, e ha concluso affermando che “A meditato parere dello scrivente, sulla scorta di quanto dedotto dallo studio degli atti di causa e dalla documentazione clinica (limitata alla cartella di un ricovero in reparto di Medicina a
Venezia dal 21/09 al 26/09/16), meglio più sopra recensita, ed anche di tutto quanto emerso dalla
pagina 3 di 6 discussione in contraddittorio con i Consulenti delle parti e dalle successive note preliminari ed osservazioni alla bozza, NON vi sono elementi tecnici inerenti al de cuius CP_4 dell'età di 87 anni all'epoca, per ritenere che egli alla data del 06/10/16 quando aveva sottoscritto
l'atto notarile con cui confermava proprie precedenti volontà non fosse stato capace, per qualsiasi causa anche transitoria, di intendere e di volere, cioè che vi fosse una diminuzione delle sue facoltà
intellettive o volitive tale da impedire od ostacolare una seria valutazione dell'atto e la formazione
di una volontà cosciente.”
Si precisa sul punto che l'indagine che deve svolgere il ctu deve tener conto degli elementi forniti e da questi sviluppare un ragionamento deduttivo valutativo che giunga ad affermare se il de cuius,
nel caso in esame, al momento in cui ha reso le dichiarazioni dinnanzi al Notaio e le CP_4
ha sottoscritte avesse una tale ridotta capacità da non essere in grado, in quello specifico momento,
di intendere e volere e pertanto di esprimere consapevolmente i propri desiderata.
Ebbene appare condivisibile l'esito della perizia nella misura in cui il ctu ha ritenuto di esaminare e valorizzare il ricovero del settembre 2016 ma limitandolo ad un episodio circoscritto e dettato dall'età avanzata e dal recente lutto subito per la perdita della moglie, non anche per evidenziare il radicarsi di una patologia cognitiva a tal punto grave da annullare le proprie dichiarazioni e volontà.
La Suprema Corte sul punto ha in più momenti affermato che la capacità deve essere esaminata nel momento esatto in cui viene resa la dichiarazione e deve essere tale da precludere ogni libera e consapevole espressione della volontà (ex plurimis Cass.Civ. 8079/2005, 9081/2010,
19767/2015).
In replica puntuale alle osservazioni dei ctp, il dott. precisa che “A parere dello stimato Per_3
Collega durante il ricovero il paziente avrebbe manifestato un processo psicopatologico di deterioramento progressivo, su base vascolare o mista con sovrapposto delirium, che avrebbe inciso negativamente sulle relazioni sociali ed affettive, la capacità di critica e giudizio e la mentalizzazione, non giustificherebbe alcuna possibile restitutio ad integrum.
Quel che però è certo è che allo stato, al di là della rispettabile ipotesi, non disponiamo di documentazione probatoria in tal senso per un lungo periodo di tempo che autorizzi a ritenere che il non fosse stato, per infermità, capace di intendere e di volere con riferimento CP_4 all'atto notarile del 06/10/16.”
Il ctu non fa che applicare i principi delineati dalla Suprema Corte per valutare la capacità di intendere e volere e valorizzare le dichiarazioni del de cuius ogniqualvolta non sia possibile affermarne l'assenza di capacità.
La giurisprudenza di legittimità ha infatti affermato che per aversi incapacità non è sufficiente che il normale processo di formazione ed estrinsecazione della volontà sia in qualche modo alterato o pagina 4 di 6 turbato ma è necessario che “lo stato psicofisico del soggetto sia in quel momento tale da sopprimere in modo assoluto l'attitudine a determinarsi coscientemente e liberamente e ciò deve
essere provato in modo serio e rigoroso” (cass.civ. 2074/1985)
Invece come correttamente osservato dal ctu “al era stata diagnosticata una “demenza CP_4 senile con allucinazioni” in occasione del breve ricovero dal 21/09 al 26/09/16 ma non esiste documentazione alcuna che attesti il perdurare o l'aggravarsi del quadro nei giorni successivi”.
Inoltre, come evidenzia l'elaborato peritale, l'esame della cartella clinica in quell'unico breve ricovero consente di affermare, quanto alle condizioni generali di , che “Nel CP_4 contempo le sue condizioni generali erano buone (come sembrava attestare il test di HE citato
più sopra che valuta le normali attività quotidiane) e durante la degenza aveva peraltro ripreso ad
alimentarsi con appetito.”
Il ctu precisa poi che “Quel che però è certo è che allo stato, al di là della rispettabile ipotesi, non disponiamo di documentazione probatoria in tal senso per un lungo periodo di tempo che autorizzi a ritenere che il non fosse stato, per infermità, capace di intendere e di volere CP_4 con riferimento all'atto notarile del 06/10/16.
La capacità di intendere e di volere è cioè come tale presunta e nel caso che ci occupa non dispongo di elementi concreti per ritenere che non vi fosse a fronte peraltro di un atto di assenso “semplice” rispetto a proprie precedenti volontà, ciò che a ben vedere non rimanda al comportamento di un soggetto “demente”.”
La coerenza della dichiarazione è senza dubbio elemento utilizzabile ai fini dell'accertamento e non appare condivisibile, sul punto, la prospettazione di parte attrice laddove ritiene di contestare le risultanze della ctu proprio in quanto espressione di valutazioni giuridiche non spettanti al ctu.
Il ctu, a ben vedere, non fa che sviluppare il proprio ragionamento logico deduttivo tenuto conto delle proprie conoscenze professionali e dimostrando di conoscere i dettami delineati dalla
Suprema Corte.
Tutti i professionisti interventi quali consulenti di parte nel presente giudizio non hanno fatto che formulare ipotesi che, per quanto valide e apprezzabili, non superano quella soglia di onere della prova richiesto dalla stessa giurisprudenza di legittimità e non consentono di propendere per una incapacità del dichiarante nel momento in cui ha reso la dichiarazione di cui si chiede l'annullamento.
L'onere di provare l'incapacità, si ricorda, è posto a carico di coloro che intendono ottenere l'annullamento della dichiarazione e tale prova non è stata raggiunta.
pagina 5 di 6 Alla luce di quanto esposto e stante il rigetto della domanda principale di parte attrice, risultano assorbite le successive domande volte ad accertare la quota di legittima ed operare la riduzione sulle quote degli altri eredi.
5. Le spese di lite seguono la soccombenza ed, in applicazione del DM 55/2014 e successive modifiche, tenuto conto dello scaglione di riferimento indeterminato complessiva media, secondo i valori medi per la fase di studio introduttiva e istruttoria, minimi per la fase decisionale stante il sostanziale richiamo a quanto già in precedenza affermato e sostenuto, vanno liquidate in una somma pari ad € 9071,00 oltre rimborso forfettario pari al 15% oltre accessori come per legge, complessivamente a favore di e ed € 9071,00 oltre rimborso Controparte_1 Controparte_2 forfettario pari al 15% oltre accessori come per legge, complessivamente a favore di
[...]
e . Parte_8 Parte_7
6. Pone definitivamente le spese di ctu, come liquidate in atti, a carico della parte attrice soccombente unitamente alle spese di ctp delle parti vittoriose, come documentate e tenuto conto dell'art. 92 co. 1
c.p.c., che vengono liquidate in una somma pari ad € 1830,00, in favore , € 1830,00 Parte_8 in favore di nonché € 1220,00 in favore di ed € 1220,00 in favore di Parte_7 Controparte_2
. Controparte_1
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando in composizione collegiale, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
RESPINGE integralmente le domande di parte attrice;
CONDANNA parte attrice alla rifusione delle spese di lite in favore delle parti convenute ed, in particolare, per una somma complessiva di € 9071,00 oltre rimborso forfettario pari al 15% oltre accessori come per legge, in favore di e , ed € 9071,00 oltre rimborso Controparte_1 Controparte_2
forfettario pari al 15% oltre accessori come per legge, in favore di e oltre Parte_8 Parte_7 alla rifusione delle spese di ctp pari ad € 1830,00 in favore di , € 1830,00 in favore di Parte_7 [...]
, € 1220,00 in favore di ed € 1220,00 in favore di . Parte_8 Controparte_1 Controparte_2
PONE definitivamente a carico di parte attrice le spese di ctu come liquidate in atti.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del 18.02.2025.
Il Giudice relatore dott.ssa Alice Zorzi
Il Presidente
Dott.ssa Maria Carla Quota
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Maria Carla Quota Presidente dott. Alice Zorzi Giudice Relatore dott. Tobia Aceto Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 176/2021 promossa da:
(c.f. , (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), (c.f. ), C.F._2 Parte_3 C.F._3 Parte_4
(c.f. ), (c.f. ), C.F._4 Parte_5 C.F._5 Parte_6
(c.f. ), rappresentati e difesi dall'avv. Marco Noto ed elettivamente domiciliati C.F._6
presso il suo studio sito in 30174 - Mestre-Venezia, via Torre Belfredo n. 125, giusta procura in atti;
ATTORI contro
(c.f. ), (c.f. Controparte_1 C.F._7 Controparte_2
), rappresentati e difesi dall'avv. Riccardo Rocca e dell'avv. Alessandra C.F._8
Bossola ed elettivamente domiciliati presso il loro studio in Padova, V.le Navigazione Interna n.51, giusta procura in atti;
(c.f. ), (c.f. ), Parte_7 C.F._9 Parte_8 C.F._10 rappresentati e difesi dall'avv. Aldo Agostinacchio ed elettivamente domiciliati presso il suo studio sito in Treviso, Viale Monte Grappa n. 28, giusta procura in atti;
CONVENUTI
(c.f. CP_3 C.F._11
CONVENUTO CONTUMACE
CONCLUSIONI pagina 1 di 6 Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. , , , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5 Parte_6
hanno convenuto in giudizio , ed Controparte_1 Controparte_2 Parte_7 [...]
per chiedere l'annullamento dell'atto unilaterale di acquiescenza al testamento e Parte_8 rinuncia all'azione di riduzione compiuto dal de cuius in riferimento alla propria CP_4
quota di eredità della moglie nonché la reintegrazione della quota di legittima di Persona_1 quest'ultimo mediante azione di riduzione;
deducendo di essere tutti nipoti in linea collaterale del de cuius e di essere eredi testamentari di quest'ultimo alla pari dei CP_4
convenuti; deducendo che, con testamento olografo del 26.4.2016, tutti i beni di proprietà di formati da mobili, immobili e somme di denaro, venivano devoluti alle odierne Persona_1
parti convenute, mentre in favore del marito, , veniva disposto unicamente CP_4
l'usufrutto sui beni medesimi, violando così la sua quota di legittima;
deducendo che la dichiarazione di fronte a testimoni resa da , in sede di pubblicazione del CP_4
testamento della moglie, con cui rinuncia alla propria quota di legittima sarebbe stata rilasciata in una condizione di minorata capacità di intendere e di volere tale da giustificare l'annullamento dell'atto.
Parti attrici hanno pertanto chiesto, previo accertamento dell'incapacità di intendere e di volere di al momento dell'atto di rinuncia in data 06.10.2016 alla propria quota di CP_4
legittima ed all'azione di riduzione sull'eredità della moglie e di acquiescenza ed Persona_1
adesione al testamento della stessa, l'annullamento dell'atto de quo e di disporsi la reintegrazione della quota di legittima spettante ex lege a mediante la CP_4
proporzionale riduzione delle disposizioni testamentarie contenute nel testamento olografo del
26.04.2013 della deceduta pubblicato in data 6.10.2016 a rogito Notaio Persona_1 [...]
di Mestre rep. n. 109.845 racc. n. 28427, laddove eccedenti la quota di cui la de cuius Per_2
poteva disporre con contestuale condanna pro quota dei convenuti alla restituzione Persona_1
agli odierni attori delle somme e i beni mobili e/o immobili, od il loro corrispondente valore, indebitamente percepiti sulla base del testamento olografo di data 26.4.2013 della deceduta pubblicato in data 6.10.2016 a rogito Notaio di Mestre rep. n. Persona_1 Persona_2
109.845 racc. n. 28427.
pagina 2 di 6 2. ed nonché , si sono costituiti in Parte_8 Parte_7 Controparte_5
giudizio contestando tutto quanto dedotto da controparte eccependo, in via preliminare, il difetto di legittimazione ad agire degli attori in assenza della qualifica di eredi, contestando, nel merito, l'esistenza della capacità di intendere e di volere di al momento del CP_4
compimento dell'atto impugnato, nonché l'assoluta infondatezza della domanda sia per l'assenza di indicazione dell'asse ereditario e per la genericità della domanda sia per il fatto che l'atto del 2016 ivi contestato non fa che confermare le volontà in precedenza manifestate dallo stesso de cuius.
Parti convenute hanno pertanto chiesto il rigetto delle domande attoree.
3. Il Giudice, in data 25.06.2021, dichiarava la nullità della citazione e assegnava a parte attrice termine perentorio per l'integrazione della domanda e l'avvio della notifica dell'atto di integrazione ai convenuti costituiti nonché per l'avvio della notifica dell'atto di integrazione del contraddittorio con la domanda così integrata a , quale litisconsorte necessario. CP_6
Successivamente, in data 28.04.2022, dato atto della regolarità della notifica dell'atto di integrazione del contraddittorio, il Giudice dichiarava la contumacia del litisconsorte necessario
. CP_6
La causa veniva poi istruita tramite CTU medico legale.
Il fascicolo veniva successivamente assegnato alla scrivente che all'udienza del 19.09.2024 tratteneva la causa in decisione e assegnava i termini ex art. 190 c.p.c.
La causa viene ora decisa come segue.
4. Le domande di parte attrice sono infondate e pertanto vengono respinte.
Preliminarmente si osserva che, facendo applicazione del principio della ragione più liquida, appare superfluo l'esame della eccezione formulata in rito dai convenuti posto che la domanda di parte attrice viene rigettata nel merito per le ragioni che seguono.
L'esame dell'elaborato peritale reso dal ctu dott. non può che essere fatto proprio dal Per_3
Collegio stante la precisione e la completezza delle risposte rese nonché delle repliche rese alle osservazioni formulate dal ctp di parte attrice.
Il ctu ha infatti effettuato un'analisi dettagliata, senza nulla trascurare, utilizzando il materiale probatorio documentale fornito dalle parti non potendo evidentemente eseguire una verifica diretta attraverso l'esame del paziente essendo lo stesso già deceduto, e ha concluso affermando che “A meditato parere dello scrivente, sulla scorta di quanto dedotto dallo studio degli atti di causa e dalla documentazione clinica (limitata alla cartella di un ricovero in reparto di Medicina a
Venezia dal 21/09 al 26/09/16), meglio più sopra recensita, ed anche di tutto quanto emerso dalla
pagina 3 di 6 discussione in contraddittorio con i Consulenti delle parti e dalle successive note preliminari ed osservazioni alla bozza, NON vi sono elementi tecnici inerenti al de cuius CP_4 dell'età di 87 anni all'epoca, per ritenere che egli alla data del 06/10/16 quando aveva sottoscritto
l'atto notarile con cui confermava proprie precedenti volontà non fosse stato capace, per qualsiasi causa anche transitoria, di intendere e di volere, cioè che vi fosse una diminuzione delle sue facoltà
intellettive o volitive tale da impedire od ostacolare una seria valutazione dell'atto e la formazione
di una volontà cosciente.”
Si precisa sul punto che l'indagine che deve svolgere il ctu deve tener conto degli elementi forniti e da questi sviluppare un ragionamento deduttivo valutativo che giunga ad affermare se il de cuius,
nel caso in esame, al momento in cui ha reso le dichiarazioni dinnanzi al Notaio e le CP_4
ha sottoscritte avesse una tale ridotta capacità da non essere in grado, in quello specifico momento,
di intendere e volere e pertanto di esprimere consapevolmente i propri desiderata.
Ebbene appare condivisibile l'esito della perizia nella misura in cui il ctu ha ritenuto di esaminare e valorizzare il ricovero del settembre 2016 ma limitandolo ad un episodio circoscritto e dettato dall'età avanzata e dal recente lutto subito per la perdita della moglie, non anche per evidenziare il radicarsi di una patologia cognitiva a tal punto grave da annullare le proprie dichiarazioni e volontà.
La Suprema Corte sul punto ha in più momenti affermato che la capacità deve essere esaminata nel momento esatto in cui viene resa la dichiarazione e deve essere tale da precludere ogni libera e consapevole espressione della volontà (ex plurimis Cass.Civ. 8079/2005, 9081/2010,
19767/2015).
In replica puntuale alle osservazioni dei ctp, il dott. precisa che “A parere dello stimato Per_3
Collega durante il ricovero il paziente avrebbe manifestato un processo psicopatologico di deterioramento progressivo, su base vascolare o mista con sovrapposto delirium, che avrebbe inciso negativamente sulle relazioni sociali ed affettive, la capacità di critica e giudizio e la mentalizzazione, non giustificherebbe alcuna possibile restitutio ad integrum.
Quel che però è certo è che allo stato, al di là della rispettabile ipotesi, non disponiamo di documentazione probatoria in tal senso per un lungo periodo di tempo che autorizzi a ritenere che il non fosse stato, per infermità, capace di intendere e di volere con riferimento CP_4 all'atto notarile del 06/10/16.”
Il ctu non fa che applicare i principi delineati dalla Suprema Corte per valutare la capacità di intendere e volere e valorizzare le dichiarazioni del de cuius ogniqualvolta non sia possibile affermarne l'assenza di capacità.
La giurisprudenza di legittimità ha infatti affermato che per aversi incapacità non è sufficiente che il normale processo di formazione ed estrinsecazione della volontà sia in qualche modo alterato o pagina 4 di 6 turbato ma è necessario che “lo stato psicofisico del soggetto sia in quel momento tale da sopprimere in modo assoluto l'attitudine a determinarsi coscientemente e liberamente e ciò deve
essere provato in modo serio e rigoroso” (cass.civ. 2074/1985)
Invece come correttamente osservato dal ctu “al era stata diagnosticata una “demenza CP_4 senile con allucinazioni” in occasione del breve ricovero dal 21/09 al 26/09/16 ma non esiste documentazione alcuna che attesti il perdurare o l'aggravarsi del quadro nei giorni successivi”.
Inoltre, come evidenzia l'elaborato peritale, l'esame della cartella clinica in quell'unico breve ricovero consente di affermare, quanto alle condizioni generali di , che “Nel CP_4 contempo le sue condizioni generali erano buone (come sembrava attestare il test di HE citato
più sopra che valuta le normali attività quotidiane) e durante la degenza aveva peraltro ripreso ad
alimentarsi con appetito.”
Il ctu precisa poi che “Quel che però è certo è che allo stato, al di là della rispettabile ipotesi, non disponiamo di documentazione probatoria in tal senso per un lungo periodo di tempo che autorizzi a ritenere che il non fosse stato, per infermità, capace di intendere e di volere CP_4 con riferimento all'atto notarile del 06/10/16.
La capacità di intendere e di volere è cioè come tale presunta e nel caso che ci occupa non dispongo di elementi concreti per ritenere che non vi fosse a fronte peraltro di un atto di assenso “semplice” rispetto a proprie precedenti volontà, ciò che a ben vedere non rimanda al comportamento di un soggetto “demente”.”
La coerenza della dichiarazione è senza dubbio elemento utilizzabile ai fini dell'accertamento e non appare condivisibile, sul punto, la prospettazione di parte attrice laddove ritiene di contestare le risultanze della ctu proprio in quanto espressione di valutazioni giuridiche non spettanti al ctu.
Il ctu, a ben vedere, non fa che sviluppare il proprio ragionamento logico deduttivo tenuto conto delle proprie conoscenze professionali e dimostrando di conoscere i dettami delineati dalla
Suprema Corte.
Tutti i professionisti interventi quali consulenti di parte nel presente giudizio non hanno fatto che formulare ipotesi che, per quanto valide e apprezzabili, non superano quella soglia di onere della prova richiesto dalla stessa giurisprudenza di legittimità e non consentono di propendere per una incapacità del dichiarante nel momento in cui ha reso la dichiarazione di cui si chiede l'annullamento.
L'onere di provare l'incapacità, si ricorda, è posto a carico di coloro che intendono ottenere l'annullamento della dichiarazione e tale prova non è stata raggiunta.
pagina 5 di 6 Alla luce di quanto esposto e stante il rigetto della domanda principale di parte attrice, risultano assorbite le successive domande volte ad accertare la quota di legittima ed operare la riduzione sulle quote degli altri eredi.
5. Le spese di lite seguono la soccombenza ed, in applicazione del DM 55/2014 e successive modifiche, tenuto conto dello scaglione di riferimento indeterminato complessiva media, secondo i valori medi per la fase di studio introduttiva e istruttoria, minimi per la fase decisionale stante il sostanziale richiamo a quanto già in precedenza affermato e sostenuto, vanno liquidate in una somma pari ad € 9071,00 oltre rimborso forfettario pari al 15% oltre accessori come per legge, complessivamente a favore di e ed € 9071,00 oltre rimborso Controparte_1 Controparte_2 forfettario pari al 15% oltre accessori come per legge, complessivamente a favore di
[...]
e . Parte_8 Parte_7
6. Pone definitivamente le spese di ctu, come liquidate in atti, a carico della parte attrice soccombente unitamente alle spese di ctp delle parti vittoriose, come documentate e tenuto conto dell'art. 92 co. 1
c.p.c., che vengono liquidate in una somma pari ad € 1830,00, in favore , € 1830,00 Parte_8 in favore di nonché € 1220,00 in favore di ed € 1220,00 in favore di Parte_7 Controparte_2
. Controparte_1
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando in composizione collegiale, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
RESPINGE integralmente le domande di parte attrice;
CONDANNA parte attrice alla rifusione delle spese di lite in favore delle parti convenute ed, in particolare, per una somma complessiva di € 9071,00 oltre rimborso forfettario pari al 15% oltre accessori come per legge, in favore di e , ed € 9071,00 oltre rimborso Controparte_1 Controparte_2
forfettario pari al 15% oltre accessori come per legge, in favore di e oltre Parte_8 Parte_7 alla rifusione delle spese di ctp pari ad € 1830,00 in favore di , € 1830,00 in favore di Parte_7 [...]
, € 1220,00 in favore di ed € 1220,00 in favore di . Parte_8 Controparte_1 Controparte_2
PONE definitivamente a carico di parte attrice le spese di ctu come liquidate in atti.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del 18.02.2025.
Il Giudice relatore dott.ssa Alice Zorzi
Il Presidente
Dott.ssa Maria Carla Quota
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