TRIB
Sentenza 14 aprile 2025
Sentenza 14 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rimini, sentenza 14/04/2025, n. 315 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rimini |
| Numero : | 315 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. N. 3290/2023
TRIBUNALE DI RIMINI
Sezione Unica Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Elisa Dai Checchi Presidente
Dott.ssa Chiara Zito Giudice
Dott. Antonio Miele Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 3290/2023, promossa da:
, nata a [...] il [...] (C.F. ), rappresentata e CP_1 C.F._1 difesa dall'Avv. Buldrini Katia (C.F. ), elettivamente domiciliata presso il suo studio C.F._2 in Riccione, Via Dell'Artigianato n. 23, PEC: giusta procura in atti;
Email_1 ricorrente
CONTRO
, nato a [...] il [...] (C.F. , Controparte_2 C.F._3 residente in [...]17 – 78315 Rodolfzell am Bodensee (Germania)
Resistente contumace
con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Rimini
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da verbale dell'udienza dell'8 aprile 2025, qui da intendersi integralmente richiamato e trascritto
AVENTE AD OGGETTO: scioglimento del matrimonio
OSSERVAZIONI IN FATTO E IN DIRITTO
pagina 1 di 3 La ricorrente ha esposto che lei e il IG. hanno contratto matrimonio in MP Controparte_2
IA il 28.04.1994, atto trascritto nei registri dello stato civile di detto Comune al n. 3, Parte I, Anno
1994 e che dalla loro unione non sono nati figli. La stessa ha riferito che con sentenza dell'intestato Tribunale
n. 992/2022, pubblicata il 18.02.2022, è stata disposta la separazione con addebito a carico del SI. CP_2
La ricorrente ha esposto che dal momento della pronuncia di separazione lei e il resistente non hanno più ripreso, neppure temporaneamente, la convivenza e che certamente la comunione materiale e spirituale non potrà essere ripristinata.
Sotto il profilo della dinamica processuale all'udienza di prima comparizione delle parti del 20.02.2024 il Giudice Relatore, rilevato che non erano stati rispettati i termini di notifica di cui all'art. 473 bis 14 ultimo comma c.p.c. (notifiche a soggetti residenti a[...] aprile 2024 per i medesimi incombenti. Successivamente, con ordinanza di correzione del 22.02.2024, il Giudice Relatore, rilevato che alla prima udienza non era stato disposto il rinnovo della notifica, visti gli artt. 289 c.p.c. e 473 bis punto 14
c.p.c., ha disposto il rinnovo della notifica e fissato per la verifica della regolarità del contraddittorio e per gli ulteriori adempimenti di cui all'art. 473 bis punto 21 c.p.c. l'udienza del 2.07.2024. A tale udienza parte ricorrente ha dato atto che la notifica non si era perfezionata nei termini assegnati nell'ordinanza del
22.02.2024 e ha chiesto la rimessione in termini, pertanto il Giudice ha disposto nuovamente il rinnovo e fissato per la verifica della regolarità del contraddittorio e per gli ulteriori adempimenti di cui all'art. 473 bis punto 21 c.p.c. l'udienza dell'8.04.2025. All'udienza citata, il SI. regolarmente citato, non si è CP_2 costituito in giudizio e parte ricorrente ha insistito per la pronuncia di scioglimento del matrimonio, rinunciando al termine per note conclusive. Il Giudice Relatore, ritenuta la causa matura per la decisione, ha rimesso gli atti della causa al Collegio.
Il Pubblico Ministero, intervenuto nel procedimento in data 26.02.2025, non ha poi presentato le conclusioni. Tale circostanza non integra violazione del precetto di legge in quanto ai fini dell'osservanza delle norme che prevedono l'intervento obbligatorio del P.M. nel processo civile, è sufficiente che gli atti siano comunicati all'ufficio del medesimo per consentirgli di intervenire nel giudizio, mentre l'effettiva partecipazione e la formulazione delle conclusioni sono rimesse alla sua diligenza (Cass. n. 10894/2005; Cass.
n. 2381/2000 secondo cui “Nelle controversie relative alla modifica delle condizioni patrimoniali imposte con sentenza di divorzio, con riferimento al mantenimento dei figli minori, che rientrano tra quelle per le quali è previsto l'intervento obbligatorio del P.M., ai sensi dell'art. 9 della legge n. 898 del 1970,come modificato dall'art. 13 della legge n. 74 del 1987, è sufficiente, al fine di assicurare l'osservanza di detto precetto normativo, che l'ufficio del P.M. venga ufficialmente informato del procedimento, affinché il suo rappresentante sia posto in grado di intervenire e di esercitare i poteri attribuitigli dalla legge, restando irrilevante che in concreto egli non partecipi alle udienze e non formuli conclusioni”).
Preliminarmente deve essere dichiarata la contumacia del IG. il quale Controparte_2 regolarmente citato non si è costituito. pagina 2 di 3 Il Collegio deve senz'altro pronunciare lo scioglimento del matrimonio.
Ricorre certamente una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2 lett. B) della Legge 1 dicembre 1970, n.
898, come modificato dall'art. 1 della legge 06 maggio 2015 n. 55, essendosi la separazione, protratta ininterrottamente per dodici mesi dalla prima comparizione dei predetti, innanzi al presidente del Tribunale nella procedura di separazione giudiziale.
Il tempo trascorso, la richiesta di parte ricorrente, la sua espressa dichiarazione di non volersi riconciliare ed il comportamento del resistente il quale, rimanendo contumace in tutte le fasi del presente giudizio e del precedente giudizio di separazione, ha mostrato di essere indifferente e comunque disinteressato alle vicende del suo matrimonio, costituiscono evidenti indici sintomatici della impossibilità che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita.
L'esito del giudizio e la contumacia del resistente giustificano la integrale compensazione delle spese del presente procedimento
P.Q.M.
Il Tribunale di Rimini, definitivamente decidendo nella causa promossa dalla SI.ra nei CP_1 confronti del SI. ogni diversa eccezione, domanda ed istanza disattesa: Controparte_2
➢ Pronuncia lo scioglimento del matrimonio fra i coniugi IG.ra , nata a [...] CP_1
(OT) il 24.07.1965 e il IG. nato a [...] il [...], unitisi in Controparte_2 matrimonio a MP IA (OT) il 28.04.1994, atto trascritto nei registri dello stato civile di detto
Comune al n. 3, Parte I, Anno 1994;
➢ Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del suddetto Comune di procedere all'annotazione della presente sentenza;
➢ Compensa integralmente le spese di lite
Così deciso in Rimini, nella Camera di ConSIlio del 9 aprile 2025.
Il Giudice Relatore
Dott. Antonio Miele
Il Presidente
Dott.ssa Elisa Dai Checchi
pagina 3 di 3
TRIBUNALE DI RIMINI
Sezione Unica Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Elisa Dai Checchi Presidente
Dott.ssa Chiara Zito Giudice
Dott. Antonio Miele Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 3290/2023, promossa da:
, nata a [...] il [...] (C.F. ), rappresentata e CP_1 C.F._1 difesa dall'Avv. Buldrini Katia (C.F. ), elettivamente domiciliata presso il suo studio C.F._2 in Riccione, Via Dell'Artigianato n. 23, PEC: giusta procura in atti;
Email_1 ricorrente
CONTRO
, nato a [...] il [...] (C.F. , Controparte_2 C.F._3 residente in [...]17 – 78315 Rodolfzell am Bodensee (Germania)
Resistente contumace
con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Rimini
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da verbale dell'udienza dell'8 aprile 2025, qui da intendersi integralmente richiamato e trascritto
AVENTE AD OGGETTO: scioglimento del matrimonio
OSSERVAZIONI IN FATTO E IN DIRITTO
pagina 1 di 3 La ricorrente ha esposto che lei e il IG. hanno contratto matrimonio in MP Controparte_2
IA il 28.04.1994, atto trascritto nei registri dello stato civile di detto Comune al n. 3, Parte I, Anno
1994 e che dalla loro unione non sono nati figli. La stessa ha riferito che con sentenza dell'intestato Tribunale
n. 992/2022, pubblicata il 18.02.2022, è stata disposta la separazione con addebito a carico del SI. CP_2
La ricorrente ha esposto che dal momento della pronuncia di separazione lei e il resistente non hanno più ripreso, neppure temporaneamente, la convivenza e che certamente la comunione materiale e spirituale non potrà essere ripristinata.
Sotto il profilo della dinamica processuale all'udienza di prima comparizione delle parti del 20.02.2024 il Giudice Relatore, rilevato che non erano stati rispettati i termini di notifica di cui all'art. 473 bis 14 ultimo comma c.p.c. (notifiche a soggetti residenti a[...] aprile 2024 per i medesimi incombenti. Successivamente, con ordinanza di correzione del 22.02.2024, il Giudice Relatore, rilevato che alla prima udienza non era stato disposto il rinnovo della notifica, visti gli artt. 289 c.p.c. e 473 bis punto 14
c.p.c., ha disposto il rinnovo della notifica e fissato per la verifica della regolarità del contraddittorio e per gli ulteriori adempimenti di cui all'art. 473 bis punto 21 c.p.c. l'udienza del 2.07.2024. A tale udienza parte ricorrente ha dato atto che la notifica non si era perfezionata nei termini assegnati nell'ordinanza del
22.02.2024 e ha chiesto la rimessione in termini, pertanto il Giudice ha disposto nuovamente il rinnovo e fissato per la verifica della regolarità del contraddittorio e per gli ulteriori adempimenti di cui all'art. 473 bis punto 21 c.p.c. l'udienza dell'8.04.2025. All'udienza citata, il SI. regolarmente citato, non si è CP_2 costituito in giudizio e parte ricorrente ha insistito per la pronuncia di scioglimento del matrimonio, rinunciando al termine per note conclusive. Il Giudice Relatore, ritenuta la causa matura per la decisione, ha rimesso gli atti della causa al Collegio.
Il Pubblico Ministero, intervenuto nel procedimento in data 26.02.2025, non ha poi presentato le conclusioni. Tale circostanza non integra violazione del precetto di legge in quanto ai fini dell'osservanza delle norme che prevedono l'intervento obbligatorio del P.M. nel processo civile, è sufficiente che gli atti siano comunicati all'ufficio del medesimo per consentirgli di intervenire nel giudizio, mentre l'effettiva partecipazione e la formulazione delle conclusioni sono rimesse alla sua diligenza (Cass. n. 10894/2005; Cass.
n. 2381/2000 secondo cui “Nelle controversie relative alla modifica delle condizioni patrimoniali imposte con sentenza di divorzio, con riferimento al mantenimento dei figli minori, che rientrano tra quelle per le quali è previsto l'intervento obbligatorio del P.M., ai sensi dell'art. 9 della legge n. 898 del 1970,come modificato dall'art. 13 della legge n. 74 del 1987, è sufficiente, al fine di assicurare l'osservanza di detto precetto normativo, che l'ufficio del P.M. venga ufficialmente informato del procedimento, affinché il suo rappresentante sia posto in grado di intervenire e di esercitare i poteri attribuitigli dalla legge, restando irrilevante che in concreto egli non partecipi alle udienze e non formuli conclusioni”).
Preliminarmente deve essere dichiarata la contumacia del IG. il quale Controparte_2 regolarmente citato non si è costituito. pagina 2 di 3 Il Collegio deve senz'altro pronunciare lo scioglimento del matrimonio.
Ricorre certamente una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2 lett. B) della Legge 1 dicembre 1970, n.
898, come modificato dall'art. 1 della legge 06 maggio 2015 n. 55, essendosi la separazione, protratta ininterrottamente per dodici mesi dalla prima comparizione dei predetti, innanzi al presidente del Tribunale nella procedura di separazione giudiziale.
Il tempo trascorso, la richiesta di parte ricorrente, la sua espressa dichiarazione di non volersi riconciliare ed il comportamento del resistente il quale, rimanendo contumace in tutte le fasi del presente giudizio e del precedente giudizio di separazione, ha mostrato di essere indifferente e comunque disinteressato alle vicende del suo matrimonio, costituiscono evidenti indici sintomatici della impossibilità che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita.
L'esito del giudizio e la contumacia del resistente giustificano la integrale compensazione delle spese del presente procedimento
P.Q.M.
Il Tribunale di Rimini, definitivamente decidendo nella causa promossa dalla SI.ra nei CP_1 confronti del SI. ogni diversa eccezione, domanda ed istanza disattesa: Controparte_2
➢ Pronuncia lo scioglimento del matrimonio fra i coniugi IG.ra , nata a [...] CP_1
(OT) il 24.07.1965 e il IG. nato a [...] il [...], unitisi in Controparte_2 matrimonio a MP IA (OT) il 28.04.1994, atto trascritto nei registri dello stato civile di detto
Comune al n. 3, Parte I, Anno 1994;
➢ Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del suddetto Comune di procedere all'annotazione della presente sentenza;
➢ Compensa integralmente le spese di lite
Così deciso in Rimini, nella Camera di ConSIlio del 9 aprile 2025.
Il Giudice Relatore
Dott. Antonio Miele
Il Presidente
Dott.ssa Elisa Dai Checchi
pagina 3 di 3