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Sentenza 23 settembre 2025
Sentenza 23 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Caltanissetta, sentenza 23/09/2025, n. 377 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Caltanissetta |
| Numero : | 377 |
| Data del deposito : | 23 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI CALTANISSETTA
La Corte di Appello di Caltanissetta, sezione civile, composta da
Dott. Roberto Rezzonico Presidente
Dott.ssa Maria Lucia Insinga Consigliere
Dott.ssa Giovanna Sanfilippo Giudice ausiliario relatore
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n.346/2021 RGCA
promosso da
nata a [...] il [...], Parte_1 CodiceFiscale_1
rappresentata e difesa dall' Avv.Antonio Eugenio Muscia per procura in calce all'atto di appello
Appellante
Contro
, nata a [...] il [...], CP_1 CodiceFiscale_2
rappresentata e difesa dall' Avv. Salvatore Arancio come da procura in atti;
1 Appellata
Conclusioni delle parti
Per l' Appellante: Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello,
in riforma della sentenza impugnata, accogliere tutte le conclusioni avanzate in prime cure e disattendere tutte le istanze ed eccezioni dell'appellata infondate in fatto e diritto.
Con vittoria di spese e compensi di lite da distrarre in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Per l' Appellata
Rigettare l'appello e confermare la sentenza impugnata. Con vittoria di spese.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, evocava in CP_1
giudizio avanti il Tribunale di Gela, e premettendo di avere CP_2
occupato per oltre vent'anni, possedendo in maniera pacifica, l'immobile sito in Niscemi, Via Monte Santo n.8 distinto in catasto: foglio 51 particella n. 2227, p.t. cat.A/6 classe 3 vani 1,rendita €.13,94; piano terra, primo piano e secondo piano a livello, chiedeva di ritenere e dichiararsi in capo ad essa stessa l'acquisto per usucapione dell'immobile de quo.
Si costituiva evidenziando che la dante causa Sig. Parte_1
, rispettivamente, suocera dell'attrice e sorella della CP_2
convenuta per il rapporto di parentela intercorrente aveva consentito l'utilizzo dell'immobile di via Monte Santo 8 in favore della nuora odierna attrice e di converso l'attrice aveva consentito l'utilizzo dell'immobile sito in Niscemi in via Monfalcone alla . CP_2
2 In data 10.01.2014, trasferiva l'immobile sito in via CP_2
Montesanto n. 8 alla sorella odierna appellante per Parte_1
contratto di assistenza, in quanto la sorella aveva provveduto alla cura e assistenza della stessa;
soggiungeva che dal certificato storico risultava che , odierna appellata, avesse trasferito la propria CP_1
residenza nell'immobile in contestazione solo in data 10.02.97 ed atteso che il presente giudizio veniva incardinato nel 2015, non erano trascorsi i termini per usucapire. Chiedeva pertanto il rigetto della domanda attrice.
L'iter istruttorio veniva compiuto con prova testimoniale, acquisizioni documentali e interrogatorio formale.
Con sentenza pubblicata il 13.05.2021 il Tribunale di Gela accoglieva la domanda di acquisto dell'immobile di via Monte Santo n.8 per compiuta usucapione in favore dell'attrice , condannando alle spese CP_1
del giudizio Controparte_3
****
Avverso la sentenza di primo grado ha proposto appello Parte_1
chiedendone la riforma con il favore delle spese.
Si è costituita che ha chiesto il rigetto del gravame con il CP_1
favore delle spese.
In corso di giudizio, con ordinanza riservata, depositata il 29 maggio 2022, la Corte, ritenuti insussistenti i presupposti per pronunciare l'ordinanza ex articolo 348 bis c.p.c., rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni.
All'udienza del 28 novembre 2024,nell'ambito della disposta trattazione scritta, sulle conclusioni delle parti come in epigrafe trascritte, la Corte ha assunto la causa in decisione alla scadenza dei termini per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
3 ****
L'appello non merita accoglimento in quanto si sostanzia nella riproposizione di censure ed argomentazioni già esplicitate in prime cure infondate alla luce dell'istruttoria.
Sostiene l'appellante che il Tribunale avrebbe errato nella valutazione delle prove e nell'applicazione delle norme giuridiche.
Le censure sono del tutto infondate.
Come correttamente rilevato nella sentenza appellata l'unica circostanza evidenziata dalla convenuta, oggi appellante per contrastare la dedotta usucapione dell'immobile oggetto del giudizio, è “che l'attrice abbia acquisito la residenza anagrafica nell'immobile in oggetto solo nel
1997”(giusto certificato prodotto -N.D.R.-) per cui non sarebbe maturato il ventennio necessario previsto dalla norma per il compiersi dell'usucapione, a fronte del giudizio promosso nel 2015; tuttavia, come ancor correttamente osservato dal Tribunale, tale circostanza “non esclude la situazione di fatto determinatasi con il possesso esclusivo dell'immobile da tempo antecedente”.
Viceversa, rileva il Collegio, la prova testimoniale non solo ha smentito tale circostanza, ma ha acclarato il possesso uti domini ( e non di mera tolleranza come dedotto e non dimostrato ex adverso) di e CP_1
del di lei defunto marito fin dalla data del loro matrimonio(1978) e cioè da oltre un ventennio, precisando di averli visti abitare sempre e pacificamente nell'immobile, con i figli e di avere visto eseguire dagli stessi diversi lavori di ristrutturazione negli anni, da loro decisi, commissionati e pagati autonomamente, senza alcun intervento od opposizione di altri, il che dimostra la manifestazione di un dominio esclusivo sulla res attraverso un'attività durevole (per almeno un ventennio) ed incompatibile con il possesso altrui, ossia della loro volontà di affermarsi come proprietari dell'immobile e senza contestazioni di terzi secondo
4 quanto previsto dall'art. 1158 c.c. norma che disciplina il possesso ad usucapionem.
Così il teste “..io da quando mi sono sposato Testimone_1
nel 1982 abito lì in via Montesanto ed ho visto sin da quella data l'attrice
Parte_2
Così il teste “conosco i fatti in quanto frequento da molto Testimone_2
tempo, circa il 1988, il figlio dell'attrice , giocavo con lui Persona_1
che abitava lì con il padre la madre;
…. Ricordo che poi la suocera viveva nella casa di fronte, ero piccolo non ricordo il periodo;
… Circa 10 anni fa anche io ho contribuito a fare dei lavori di pittura in questo appartamento di via Montesanto numero otto;
… Prima sono entrati i muratori che hanno fatto i lavori che mi vengono chiesti, ovvero al garage, il bagno ed il pavimento nuovo che prima era garage… Subito dopo, quando sono usciti loro, i muratori, noi abbiamo fatto la pittura;
… Questi lavori sono stati decisi dalla OR e dal marito che ora non c'è più; ci ha pagato il CP_1
marito signor;
preciso che quando giocavo con Parte_3 Per_1
vedevo la nonna che abitava di fronte la casa in questione… (Cfr. Verbale udienza 27.06.17in primo grado).
Dello stesso tenore la testimonianza di “Confermo il cap. 6 Testimone_3
in quanto l'appartamento in questione era rustico… Erano marito e moglie che hanno deciso, lo so in quanto ho sentito delle discussioni in seguito tra di loro..”
Senza sottacere che nessun dubbio, così come adombrato da parte appellante sull'effettivo momento iniziale del possesso ai fini del computo del ventennio necessario per il maturarsi dell'usucapione, può sorgere alla luce della compiuta istruttoria se solo si considera quanto ancora riferito dal teste il quale ha precisato tra Testimone_1
l'altro con riferimento alla SI , suocera dell'odierna CP_2
appellata , che la salma del marito deceduto nell'anno 1994, CP_1
fu esposta “nella casa di fronte non in quella in questione”…Cosicchè,
5 basta considerare che sono trascorsi più di vent'anni da quella data, rispetto alla proposizione del giudizio promosso dalla nel 2015, CP_1
per ritenere compiuta in suo favore una valida possessio ad usucapionem dell'immobile in contestazione.
Di contro nessuna delle deduzioni avverse ha trovato conferma nel corso di due gradi di giudizio.
Per le ragioni esposte l'appello proposto non merita accoglimento e l'appellante va condannata a rifondere le spese del grado.
L'appellata è stata ammessa al gratuito patrocinio, per cui il pagamento delle spese deve essere disposto in favore dello Stato ai sensi dell'art. 133
D.P.R. n. 115/02. Non si applica qui la riduzione del 50% disposta dall'art. 130 D.P.R. 115/02, che opera esclusivamente nell'ambito della liquidazione del compenso che lo Stato deve corrispondere al difensore della parte ammessa a G.P., “attesa l'indipendenza dei due rapporti rispettivamente esistenti, il primo, tra le parti del giudizio e regolato dalla sentenza che lo conclude, ed il secondo, tra la parte ammessa al beneficio
e lo Stato, disciplinato dal citato decreto” (Cass. 2 settembre 2020 n.
18223; v. anche Cass. 19 gennaio 2021 n. 777, Cass. 8 gennaio 2020 n.
136).
Le spese - si liquidano in complessivi euro 3.520,00, oltre rimborso forfettario spese generali al 15% ed oltre I.V.A. e C.p.A. come per legge.
Sussistenti devono ritenersi i presupposti per porre a carico dell' appellante il pagamento, se dovuto, di una somma pari all'importo del contributo unificato ex art.13 comma 1 quater D.p.r. n.115/2002.
P. Q. M.
La Corte di Appello di Caltanissetta, definitivamente pronunciando, conferma la sentenza n.211/2021 del Tribunale di Gela pubblicata il
13.05.2021, appellata da Parte_1
6 Condanna l'appellante alle spese del presente grado liquidate come in parte motiva disponendone il pagamento in favore dello Stato.
Dà atto della sussistenza dei presupposti per porre a carico dell' appellante il pagamento di una somma pari all'importo del contributo unificato ex art.13 comma 1 quater D.p.r. n.115/2002, se dovuto.
Caltanissetta 25giugno 2025
IL Giudice Ausiliario Est. Il PRESIDENTE
Giovanna Sanfilippo Dott. Roberto Rezzonico
7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI CALTANISSETTA
La Corte di Appello di Caltanissetta, sezione civile, composta da
Dott. Roberto Rezzonico Presidente
Dott.ssa Maria Lucia Insinga Consigliere
Dott.ssa Giovanna Sanfilippo Giudice ausiliario relatore
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n.346/2021 RGCA
promosso da
nata a [...] il [...], Parte_1 CodiceFiscale_1
rappresentata e difesa dall' Avv.Antonio Eugenio Muscia per procura in calce all'atto di appello
Appellante
Contro
, nata a [...] il [...], CP_1 CodiceFiscale_2
rappresentata e difesa dall' Avv. Salvatore Arancio come da procura in atti;
1 Appellata
Conclusioni delle parti
Per l' Appellante: Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello,
in riforma della sentenza impugnata, accogliere tutte le conclusioni avanzate in prime cure e disattendere tutte le istanze ed eccezioni dell'appellata infondate in fatto e diritto.
Con vittoria di spese e compensi di lite da distrarre in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Per l' Appellata
Rigettare l'appello e confermare la sentenza impugnata. Con vittoria di spese.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, evocava in CP_1
giudizio avanti il Tribunale di Gela, e premettendo di avere CP_2
occupato per oltre vent'anni, possedendo in maniera pacifica, l'immobile sito in Niscemi, Via Monte Santo n.8 distinto in catasto: foglio 51 particella n. 2227, p.t. cat.A/6 classe 3 vani 1,rendita €.13,94; piano terra, primo piano e secondo piano a livello, chiedeva di ritenere e dichiararsi in capo ad essa stessa l'acquisto per usucapione dell'immobile de quo.
Si costituiva evidenziando che la dante causa Sig. Parte_1
, rispettivamente, suocera dell'attrice e sorella della CP_2
convenuta per il rapporto di parentela intercorrente aveva consentito l'utilizzo dell'immobile di via Monte Santo 8 in favore della nuora odierna attrice e di converso l'attrice aveva consentito l'utilizzo dell'immobile sito in Niscemi in via Monfalcone alla . CP_2
2 In data 10.01.2014, trasferiva l'immobile sito in via CP_2
Montesanto n. 8 alla sorella odierna appellante per Parte_1
contratto di assistenza, in quanto la sorella aveva provveduto alla cura e assistenza della stessa;
soggiungeva che dal certificato storico risultava che , odierna appellata, avesse trasferito la propria CP_1
residenza nell'immobile in contestazione solo in data 10.02.97 ed atteso che il presente giudizio veniva incardinato nel 2015, non erano trascorsi i termini per usucapire. Chiedeva pertanto il rigetto della domanda attrice.
L'iter istruttorio veniva compiuto con prova testimoniale, acquisizioni documentali e interrogatorio formale.
Con sentenza pubblicata il 13.05.2021 il Tribunale di Gela accoglieva la domanda di acquisto dell'immobile di via Monte Santo n.8 per compiuta usucapione in favore dell'attrice , condannando alle spese CP_1
del giudizio Controparte_3
****
Avverso la sentenza di primo grado ha proposto appello Parte_1
chiedendone la riforma con il favore delle spese.
Si è costituita che ha chiesto il rigetto del gravame con il CP_1
favore delle spese.
In corso di giudizio, con ordinanza riservata, depositata il 29 maggio 2022, la Corte, ritenuti insussistenti i presupposti per pronunciare l'ordinanza ex articolo 348 bis c.p.c., rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni.
All'udienza del 28 novembre 2024,nell'ambito della disposta trattazione scritta, sulle conclusioni delle parti come in epigrafe trascritte, la Corte ha assunto la causa in decisione alla scadenza dei termini per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
3 ****
L'appello non merita accoglimento in quanto si sostanzia nella riproposizione di censure ed argomentazioni già esplicitate in prime cure infondate alla luce dell'istruttoria.
Sostiene l'appellante che il Tribunale avrebbe errato nella valutazione delle prove e nell'applicazione delle norme giuridiche.
Le censure sono del tutto infondate.
Come correttamente rilevato nella sentenza appellata l'unica circostanza evidenziata dalla convenuta, oggi appellante per contrastare la dedotta usucapione dell'immobile oggetto del giudizio, è “che l'attrice abbia acquisito la residenza anagrafica nell'immobile in oggetto solo nel
1997”(giusto certificato prodotto -N.D.R.-) per cui non sarebbe maturato il ventennio necessario previsto dalla norma per il compiersi dell'usucapione, a fronte del giudizio promosso nel 2015; tuttavia, come ancor correttamente osservato dal Tribunale, tale circostanza “non esclude la situazione di fatto determinatasi con il possesso esclusivo dell'immobile da tempo antecedente”.
Viceversa, rileva il Collegio, la prova testimoniale non solo ha smentito tale circostanza, ma ha acclarato il possesso uti domini ( e non di mera tolleranza come dedotto e non dimostrato ex adverso) di e CP_1
del di lei defunto marito fin dalla data del loro matrimonio(1978) e cioè da oltre un ventennio, precisando di averli visti abitare sempre e pacificamente nell'immobile, con i figli e di avere visto eseguire dagli stessi diversi lavori di ristrutturazione negli anni, da loro decisi, commissionati e pagati autonomamente, senza alcun intervento od opposizione di altri, il che dimostra la manifestazione di un dominio esclusivo sulla res attraverso un'attività durevole (per almeno un ventennio) ed incompatibile con il possesso altrui, ossia della loro volontà di affermarsi come proprietari dell'immobile e senza contestazioni di terzi secondo
4 quanto previsto dall'art. 1158 c.c. norma che disciplina il possesso ad usucapionem.
Così il teste “..io da quando mi sono sposato Testimone_1
nel 1982 abito lì in via Montesanto ed ho visto sin da quella data l'attrice
Parte_2
Così il teste “conosco i fatti in quanto frequento da molto Testimone_2
tempo, circa il 1988, il figlio dell'attrice , giocavo con lui Persona_1
che abitava lì con il padre la madre;
…. Ricordo che poi la suocera viveva nella casa di fronte, ero piccolo non ricordo il periodo;
… Circa 10 anni fa anche io ho contribuito a fare dei lavori di pittura in questo appartamento di via Montesanto numero otto;
… Prima sono entrati i muratori che hanno fatto i lavori che mi vengono chiesti, ovvero al garage, il bagno ed il pavimento nuovo che prima era garage… Subito dopo, quando sono usciti loro, i muratori, noi abbiamo fatto la pittura;
… Questi lavori sono stati decisi dalla OR e dal marito che ora non c'è più; ci ha pagato il CP_1
marito signor;
preciso che quando giocavo con Parte_3 Per_1
vedevo la nonna che abitava di fronte la casa in questione… (Cfr. Verbale udienza 27.06.17in primo grado).
Dello stesso tenore la testimonianza di “Confermo il cap. 6 Testimone_3
in quanto l'appartamento in questione era rustico… Erano marito e moglie che hanno deciso, lo so in quanto ho sentito delle discussioni in seguito tra di loro..”
Senza sottacere che nessun dubbio, così come adombrato da parte appellante sull'effettivo momento iniziale del possesso ai fini del computo del ventennio necessario per il maturarsi dell'usucapione, può sorgere alla luce della compiuta istruttoria se solo si considera quanto ancora riferito dal teste il quale ha precisato tra Testimone_1
l'altro con riferimento alla SI , suocera dell'odierna CP_2
appellata , che la salma del marito deceduto nell'anno 1994, CP_1
fu esposta “nella casa di fronte non in quella in questione”…Cosicchè,
5 basta considerare che sono trascorsi più di vent'anni da quella data, rispetto alla proposizione del giudizio promosso dalla nel 2015, CP_1
per ritenere compiuta in suo favore una valida possessio ad usucapionem dell'immobile in contestazione.
Di contro nessuna delle deduzioni avverse ha trovato conferma nel corso di due gradi di giudizio.
Per le ragioni esposte l'appello proposto non merita accoglimento e l'appellante va condannata a rifondere le spese del grado.
L'appellata è stata ammessa al gratuito patrocinio, per cui il pagamento delle spese deve essere disposto in favore dello Stato ai sensi dell'art. 133
D.P.R. n. 115/02. Non si applica qui la riduzione del 50% disposta dall'art. 130 D.P.R. 115/02, che opera esclusivamente nell'ambito della liquidazione del compenso che lo Stato deve corrispondere al difensore della parte ammessa a G.P., “attesa l'indipendenza dei due rapporti rispettivamente esistenti, il primo, tra le parti del giudizio e regolato dalla sentenza che lo conclude, ed il secondo, tra la parte ammessa al beneficio
e lo Stato, disciplinato dal citato decreto” (Cass. 2 settembre 2020 n.
18223; v. anche Cass. 19 gennaio 2021 n. 777, Cass. 8 gennaio 2020 n.
136).
Le spese - si liquidano in complessivi euro 3.520,00, oltre rimborso forfettario spese generali al 15% ed oltre I.V.A. e C.p.A. come per legge.
Sussistenti devono ritenersi i presupposti per porre a carico dell' appellante il pagamento, se dovuto, di una somma pari all'importo del contributo unificato ex art.13 comma 1 quater D.p.r. n.115/2002.
P. Q. M.
La Corte di Appello di Caltanissetta, definitivamente pronunciando, conferma la sentenza n.211/2021 del Tribunale di Gela pubblicata il
13.05.2021, appellata da Parte_1
6 Condanna l'appellante alle spese del presente grado liquidate come in parte motiva disponendone il pagamento in favore dello Stato.
Dà atto della sussistenza dei presupposti per porre a carico dell' appellante il pagamento di una somma pari all'importo del contributo unificato ex art.13 comma 1 quater D.p.r. n.115/2002, se dovuto.
Caltanissetta 25giugno 2025
IL Giudice Ausiliario Est. Il PRESIDENTE
Giovanna Sanfilippo Dott. Roberto Rezzonico
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