Articolo 59 della Legge 19 maggio 1975, n. 151
Articolo 58Articolo 60
Versione
20 settembre 1975
Art. 59.
L' articolo 180 del codice civile e' sostituito dal seguente:
"Art. 180 - Amministrazione dei beni della comunione. - L'amministrazione dei beni della comunione e la rappresentanza in giudizio per gli atti ad essa relativi spettano disgiuntamente ad entrambi i coniugi.
Il compimento degli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione, nonche' la stipula dei contratti con i quali si concedono o si acquistano diritti personali di godimento e la rappresentanza in giudizio per le relative azioni spettano congiuntamente ad entrambi i coniugi".
Entrata in vigore il 20 settembre 1975
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