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Sentenza 27 febbraio 2025
Sentenza 27 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Campobasso, sentenza 27/02/2025, n. 112 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Campobasso |
| Numero : | 112 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI CAMPOBASSO
N. 15/2023 R.G.Lav.
N. Cron.
Sentenza n°112/2024
* * * *
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La CORTE DI APPELLO di CAMPOBASSO, in funzione di giudice del lavoro, in persona dei magistrati:
- dott. Vincenzo Pupilella Presidente
- dott. Margiolina Mastronardi consigliere
- dott. Rita Pasqualina Curci consigliere rel.
ha pronunciato, all'esito del deposito telematico di note scritte, ai sensi della vigente legislazione, mediante redazione di dispositivo, la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello in materia di lavoro avente ad oggetto: “risarcimento del danno da infortunio sul lavoro”. promossa da:
rappresentato e difeso dall'Avv. Giovanni Messere, elettivamente Parte_1
domiciliato come in atti appellante
contro
:
rappresentato e difeso dall'Avv. Nives Migliaccio, elettivamente Controparte_1
domiciliato come in atti appellato
1 CONCLUSIONI DELLE PARTI
I difensori delle parti, con le note scritte depositate telematicamente, nel riportarsi alle conclusioni come in atti formulate, hanno chiesto che la causa fosse trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con sentenza del 13.12.2022 il Tribunale di Larino, in composizione monocratica e in funzione di
Giudice del Lavoro, ha rigettato il ricorso con cui chiedeva dichiararsi la Parte_1
responsabilità del datore di lavoro, , per violazione dell'art. 2087 c.c., nonché della Controparte_1
normativa speciale in materia di prevenzione e sicurezza sul lavoro di cui al D.Lgs. n. 81/2008, nella causazione dell'infortunio occorsogli in data 23.10.2009, con conseguente condanna della controparte a risarcirgli il danno non patrimoniale subito, nella misura del 46%, quantificato nella somma di euro 265.000,00, già decurtata della somma percepita dall'INAIL, oltre rivalutazione e interessi come per legge.
Il ricorrente, a sostegno della pretesa azionata, aveva esposto che in data 23.10.2009 era stato vittima di un grave infortunio conseguenza della caduta da un ponteggio, verificatasi mentre egli eseguiva lavori di tamponatura presso un cantiere edile sito in GU (CB) nel quale lavorava con la qualifica di muratore alle dipendenze di , titolare dell'omonima Controparte_1
impresa edile con sede in Santa Croce di Magliano (CB).
Aveva precisato che sul posto erano intervenuti i carabinieri e che, a seguito della segnalazione di infortunio, la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Larino aveva avviato indagini in esito alle quali, in data 26.9.2011, gli era stato notificato, in qualità di persona offesa, decreto di citazione a giudizio degli imputati Direttore dei Lavori e Responsabile della CP_2
Sicurezza, , titolare dell'omonima ditta esecutrice dei lavori, e , Controparte_1 Controparte_3
direttore di cantiere, per il delitto di cui all'art. 590 c.p., per avere, in cooperazione colposa tra loro, violato le norme sulla sicurezza del lavoro, avendo omesso di rendere sicuri i ponteggi e le impalcature del richiamato cantiere edile.
Al , in particolare, veniva anche contestato il reato di cui agli articoli 81 c.p., 159 comma CP_1
2, lett. a), lett. b) e lett. e), in relazione agli articoli 125, 126, 146, 147, 136 D. Lgs. 81/2008, poiché, quale datore di lavoro di ed esecutore in subappalto del cantiere, aveva Parte_1
violato le prescrizioni in materia di impalcature e ponteggi. L'allora ricorrente aveva precisato di
2 essersi costituito parte civile nel procedimento penale, conclusosi con una dichiarazione di estinzione del reato per intervenuta prescrizione.
Aveva aggiunto che a seguito di denuncia dell'infortunio, l'INAIL gli aveva riconosciuto un danno biologico nella misura del 44%.
Si era costituito in giudizio che, in via preliminare, aveva eccepito la sua Controparte_1
carenza di legittimazione passiva. Al riguardo aveva dedotto la sussistenza di un contratto di appalto, stipulato con la società quale committente, nel quale era Parte_2
stato pattuito che esso convenuto, quale appaltatore, avrebbe dovuto attenersi alle disposizioni e agli ordini di servizio della Direzione di cantiere del committente. Aveva aggiunto che il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione dell'opera era , il quale CP_2
avrebbe dovuto verificare, con opportune azioni di coordinamento e controllo, l'applicazione da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori delle disposizioni contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento, come previsto e disciplinato dall'art. 92, comma 1, lett. a del d.lgs. n.
81/2008, modificato dal d.lgs. n. 106/2009.
Aveva sostenuto che, comunque, non era stata fornita la prova della sussistenza di un nesso di causalità tra il comportamento datoriale e l'evento dannoso e che anzi era stata la condotta imprudente, impensabile ed abnorme tenuta dal , il quale il giorno dell'infortunio si Pt_1 trovava sul terzo piano dell'impalcatura, privo dei dispositivi di protezione individuale fornitigli da esso datore, ad aver causato l'infortunio, così elidendo, di fatto, il nesso di causalità necessario per configurare la responsabilità, di natura soggettiva e non oggettiva, di cui all'art. 2087 cod. civ.
Aveva, in via subordinata, evidenziato che il comportamento abnorme del lavoratore integrava quanto meno un'ipotesi di concorso di colpa ex art. 1227 c.c., con conseguente limitazione del quantum dovuto a titolo risarcitorio, ribadendo che, ove il lavoratore avesse correttamente eseguito gli ordini impartitigli dal datore di lavoro e avesse indossato i D.P.I. dallo stesso fornitigli, avrebbe probabilmente evitato il danno o, quantomeno, ne avrebbe limitato le conseguenze.
2. Il GL, espletata prova orale, ha ritenuto la condotta del lavoratore caratterizzata da imprudenza e imprevedibilità, dal momento che era emerso dai verbali di sommarie informazioni rese alla
Polizia Giudiziaria e dalla prova testimoniale che il non aveva indossato il casco Pt_1
protettivo, né le scarpe antinfortunistiche, né l'imbragatura con l'aggancio, e che tali dispositivi avrebbero limitato i danni alla testa e probabilmente impedito o fortemente attutito la caduta.
3 Il lavoratore, infatti, proseguiva il giudice, si era arrampicato sulla pedana, che aveva poi ceduto, da solo e in piena pausa pranzo (ore 13 circa), ossia in un momento in cui i suoi colleghi non erano presenti. Di contro il aveva provato la propria diligenza nell'aver fornito ai CP_1
dipendenti i dispositivi di protezione individuale e nel far seguire loro i prescritti corsi di formazione in materia di sicurezza. Alla luce di tali risultanze e in base ai principi espressi dalla giurisprudenza in materia di obblighi di sicurezza incombenti sul datore di lavoro, aveva dunque escluso che nel caso di specie si potesse configurare una responsabilità del convenuto per l'infortunio occorso al ricorrente.
3. Avverso la sentenza ha proposto appello che, con il primo motivo, lamenta la Parte_1
mancata ed erronea valutazione da parte del primo giudice della documentazione in atti e delle risultanze delle prove testimoniali ai fini dell'accertamento della responsabilità del datore di lavoro. In particolare, si deduce che il giudice avrebbe del tutto trascurato le contestazioni elevate dai Carabinieri di GU al datore di lavoro in sede di ispezione dei luoghi in data 24/10/2009, per violazione della normativa sulla sicurezza, poi contestate formalmente in sede penale dalla
Procura del Tribunale di Larino. I Carabinieri, a conclusione del sopralluogo, avevano rilevato che
“…i motivi alla base della caduta nel vuoto dell'operaio, siano riconducibili allo scivolamento della pedana metallica rinvenuta nei pressi dell'infortunato, cagionato dall'irregolare posizionamento e dal mancato incastro con gli altri ripiani, in violazione delle norme antiinfortunistiche di cui all'art. 36 quater, comma 1 lett. a) ed f) del D. Lgs. 626/94”.
Concludevano, quindi, che ove la indicata norma fosse stata osservata…”la caduta si sarebbe verificata da un'altezza non superiore a metri 2,50, invece, nel caso in esame, l'operaio è sprofondato nel vuoto da un'altezza di circa dieci metri, proprio perché nella parte sottostante non risultava montato alcun tavolato metallico della protezione laterale esterna (corrimano) e del parapetto anticaduta. Riguardo a questi ultimi, gli stessi risultano applicati nel lato opposto a quello in cui risulta verificatosi lo scivolamento della pedana, ma si ritiene che essi siano stati posizionati troppo distanti dal tavolato metallico e, pertanto, possano considerarsi inadeguati a svolgere la propria funzione”. Sulla base dell'esito del sopralluogo e degli accertamenti operati dai
CC, del resto, la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Larino aveva esercitato l'azione penale nei confronti, tra l'altro, del e solo l'estinzione dei reati allo stesso ascritti lo aveva CP_1
salvato da una sentenza di penale di condanna.
Che il fosse responsabile dell'infortunio occorso al sarebbe emerso anche dalle CP_1 Pt_1 dichiarazioni testimoniali del collega il quale, tra l'altro, aveva affermato di Testimone_1
4 non essere in grado di precisare chi avesse montato l'impalcatura e che era da ritenersi probabile che una delle pedane metalliche dell'impalcatura avesse ceduto, attesa la presenza per terra, dallo stesso attestata, di una pedana proprio nelle vicinanze del posto ove giaceva il dopo la Pt_1
caduta. L'appellante afferma, dunque, che malamente il Tribunale avrebbe omesso di chiarire a chi fossero addebitabili le cause della caduta, omettendo di accertare, in base alle prove raccolte, se il datore di lavoro avesse posto in essere tutto quanto era di sua spettanza al fine di evitare infortuni ai lavoratori, in particolare nel montaggio dell'impalcatura.
Con il secondo motivo si duole della manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione con riferimento agli elementi acquisiti agli atti, evidenziando che il Tribunale, nulla avrebbe affermato in merito alla inosservanza da parte dell'imprenditore della normativa sulla sicurezza e sul nesso causale tra tale suo inadempimento e l'evento verificatosi, limitandosi a sottolineare imprudenza e l'imprevedibilità della condotta del lavoratore, che non trovava alcun riscontro negli atti, e che, tutt'al più, avrebbe potuto rilevare ai fini di un concorso di colpa da parte del lavoratore.
Sarebbe, inoltre, frutto di un travisamento l'affermazione contenuta in sentenza, secondo cui l'infortunio sarebbe avvenuto durante la pausa pranzo, essendo stata tale circostanza negata e smentita da il quale ha invece dichiarato che la pausa pranzo era finita. Ad Testimone_1
ogni modo sarebbe assolutamente irrilevante quando e come sia avvenuto l'infortunio, né se fossero presenti i colleghi del , essendo piuttosto rilevante e decisivo il fatto che Pt_1
l'impalcatura non fosse correttamente montata – addirittura i ponteggi erano semplicemente sovrapposti da una parte senza essere agganciati con il fermo di sicurezza – ragion per cui qualsiasi operaio, in qualsiasi momento, avrebbe corso il rischio di cadere e di infortunarsi.
Si aggiunge che l'affermazione del Tribunale secondo cui la condotta imprudente ed imprevedibile del lavoratore avrebbe determinato l'interruzione del nesso causale tra fatto e danno sarebbe assolutamente apodittica e priva di alcun riscontro oggettivo.
Conclude chiedendo l'accoglimento delle domande formulate nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado.
4. Si è costituito in giudizio che, preliminarmente, eccepisce l'inammissibilità Controparte_1 dell'appello per violazione del divieto di nova ex art. 437 c.p.c. deducendo che l'appellante avrebbe proposto per la prima volta in sede di gravame una serie di contestazioni che avrebbe dovuto spiegare nel primo grado di giudizio. In particolare, si evidenzia che dinanzi al primo giudice l'odierno appellante non aveva mosso alcuna contestazione sulla ricostruzione dei fatti,
5 limitandosi a riportarsi al proprio atto introduttivo, senza richiamare in alcun modo le prove documentali allegate al ricorso. Non erano state, quindi, portate all'attenzione del Giudice le eccezioni mosse per la prima volta dinanzi alla Corte, giungendo solo in questa sede a rilevare che il Giudice di primo grado non avrebbe valutato la documentazione in atti. Si aggiunge che l'ampia e dettagliata ricostruzione dei fatti effettuata in I grado dal resistente/odierno appellato, contestualmente ai documenti depositati, non è stata in alcun modo contestata da controparte. Per tale motivo evidentemente il Giudice di I grado, senza omettere di valutare la documentazione in atti, si sarebbe semplicemente attenuto alla corretta e meticolosa ricostruzione fattuale effettuata dal sig. , mai contestata in nessun modo dal . CP_1 Pt_1
Nel merito, si osserva che il giudice di primo grado avrebbe correttamente ricostruito i fatti e valutato le prove documentali.
Richiamate le difese del primo grado, si deduce, quindi, che dalle fotografie emergerebbe il corretto montaggio dell'impalcatura, sulla quale erano presenti il corrimano e il parapetto, ribadendosi che, se il avesse indossato l'imbragatura con la fune, non sarebbe Pt_1
rovinosamente caduto al suolo. L'imprudenza e l'imprevedibilità della condotta del lavoratore, che non indossava al momento del fatto né le scarpe antinfortunistiche, né l'imbragatura e neppure il casco protettivo, avrebbero determinato l'interruzione del nesso causale tra fatto e danno.
Richiama, quindi, la giurisprudenza di legittimità secondo cui non può presumersi dal semplice verificarsi del danno l'inadeguatezza delle misure di protezione adottate dal datore di lavoro.
Tanto in ossequio al principio di autoresponsabilità del lavoratore in base al quale assume rilievo, ai fini della esclusione della responsabilità del datore di lavoro non solo il comportamento abnorme del lavoratore, ma anche quello semplicemente esorbitante.
Ne discenderebbe che il datore di lavoro non avrebbe più un obbligo di vigilanza assoluta rispetto al lavoratore, come accadeva in passato, ma una volta forniti tutti i mezzi idonei alla prevenzione ed adempiute tutte le obbligazioni proprie della sua posizione di garanzia, egli non risponderà dell'evento derivante da una condotta “imprevedibilmente colposa” del lavoratore.
Nel caso di specie il non avrebbe dimostrato l'effettiva responsabilità del datore per Pt_1
l'evento occorsogli, né tantomeno provato l'effettiva esistenza del nesso di causalità tra il comportamento inadempiente del datore di lavoro e il danno subìto dallo stesso lavoratore.
L'infortunio si sarebbe, infatti, verificato per essere salito il lavoratore su una parte dell'impalcatura posta in zona dove lo stesso non avrebbe dovuto trovarsi, in orario ricadente
6 nella pausa pranza allorquando non c'era presenza di colleghi, essendo emerso che il non Pt_1
usava i D.P.I. Il lavoratore avrebbe tenuto un comportamento imprudente, imprevedibile ed abnorme, da cui sarebbe stato causato l'evento dannoso lamentato, così elidendosi il nesso causale tra danno subito e inadempimento datoriale.
Il danno occorso al sig. sarebbe avvenuto per la sua esclusiva responsabilità, a causa Pt_1
della totale abnormità ed imprevedibilità dei suoi comportamenti. Invero, se il lavoratore avesse rispettato tutte le precauzioni impartitegli dal datore di lavoro, lo stesso infortunio si sarebbe potuto evitare.
Si precisa che il datore di lavoro avrebbe adempiuto ai suoi doveri, fornendo tutti i dispositivi di protezione individuale e formando ed informando i propri dipendenti, tra cui il , non solo Pt_1 sulle modalità di svolgimento dell'attività lavorativa, ma anche sugli eventuali rischi verificabili, nonché sulle modalità di comportamento da tenere per evitarli. Si aggiunge che responsabile per la sicurezza dei lavoratori era l'ing. , all'uopo appositamente delegato. CP_2
Si deduce che ricorrerebbero, nel caso in cui si ritenessero fondate le doglianze dell'appellante, i presupposti per riconoscere il concorso di colpe ex art. 1227 c.c., con conseguente riduzione del valore del risarcimento in misura equivalente al valore monetario del concorso della condotta colposa del lavoratore.
Evidenzia, infine, l'appellato, in via ulteriormente gravata, che al lavoratore non spetterebbe alcun risarcimento, per essere lo stesso stato già indennizzato dall'INAIL.
L'appellato chiede, quindi, il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata.
5. Disposta CTU medico legale con ordinanza del 12.5.2023, acquisite le note scritte depositate telematicamente dalle parti, la causa era decisa come da separato dispositivo.
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6. Ritiene il collegio che l'appello sia fondato, nei termini che più avanti si preciseranno.
Può dirsi accertato, non essendo contestato neppure dall'appellante, che poco dopo le ore 13:00 del 23.10.2009 si verificava all'interno del cantiere per la realizzazione di un fabbricato per civili abitazioni, nel centro abitato di GU, di proprietà della un Parte_2
grave infortunio nel quale rimaneva coinvolto , dipendente della ditta appaltatrice Parte_1
dei lavori, riconducibile a . Il , impegnato nei lavori di tamponatura, al Controparte_1 Pt_1
terzo piano del manufatto, mentre si trovava sul ponteggio, precipitava nel vuoto da un'altezza di circa dieci metri, a causa del cedimento di uno dei ripiani che formava il tavolato metallico dell'impalcatura. Trasportato presso l'ospedale di Termoli e sottoposto agli esami urgenti del
7 caso, gli venivano riscontrate diverse fratture a livello facciale, rilevandosi diffuso edema cerebrale con emorragia sub aracnoidea e presenza di falda ematica nel corno occipitale del ventricolo laterale di dx, sottile ematoma subdurale in fronto-parietale dx e temporo parietale sx, con pneumoencefalo, oltre frattura dell'apofisi spinosa verosimilmente di D7, frattura del collo femorale, frattura scomposta tibio peroneo astragalica dx con perdita dei rapporti articolari.
Stante la gravità delle lesioni, il paziente veniva trasferito presso l'Ospedale di Campobasso dove era ricoverato in rianimazione con diagnosi di “trauma cranico in policontuso”. Qui lo stesso giorno dell'infortunio, la consulenza neurochirurgica evidenziava “Paziente intubato, sedato, nessuna risposta motoria…si pone indicazione ad inserimento di trasduttore PIC intraparenchimale”. La gravità delle lesioni, per ridurre le quali si rendevano necessari diversi interventi chirurgici, richiedeva un lunghissimo periodo per la guarigione, riconoscendo i sanitari dell'INAIL l'inabilità temporanea del per l'infortunio del 23.10.2019 fino al 31.08.2010. Pt_1
In data 03.09.2010 l'INAIL di Foggia riconosceva, quale conseguenza dell'infortunio, un grado di menomazione dell'integrità psico fisica pari al 37%.
7. In merito alla dinamica dell'infortunio, può dirsi accertato, alla luce degli atti (verbale di ispezione e sopralluogo dei CC di GU del 23.10.2009) e delle dichiarazioni rese da Tes_1
l'unico dipendente della impresa presente sul cantiere quando si verificò
[...] CP_1
l'infortunio, che il cadde in conseguenza del cedimento di uno dei ripiani metallici che Pt_1
componevano il ponteggio su cui si trovava, al terzo piano dello stabile in costruzione, il malcapitato lavoratore. Sul punto decisivi sono i rilievi compiuti dai CC, i cui esiti sono cristallizzati nel richiamato verbale di ispezione e sopralluogo, e di cui erroneamente il Tribunale non ha tenuto conto1.
I CC, intervenuti sul posto alle ore 13:20 del 23.10.2009, nel dare atto di avere rinvenuto il Pt_1
a terra, gravemente sofferente, nei pressi dell'impalcato metallico, riferiscono di avere notato, a circa un metro dal ferito, un ripiano (“ovvero una pedana metallica da impalcatura”). Nel contempo, i militari attestano nel verbale di sopralluogo che “volgendo lo sguardo in alto in modo perpendicolare, dal punto esatto di rinvenimento dell'infortunato, si rilevava che dall'insieme dei ripiani che formavano il tavolato metallico dell'impalcatura, posto in corrispondenza del terzo piano dello stabile in costruzione, a circa dieci metri di altezza, vi era una evidente cavità aperta.
Precisamente il palco era privo di uno dei ripiani. Pertanto, era facilmente ipotizzabile che la pedana notata a terra nei pressi dell'infortunato era venuta giù dall'impalcatura ed aveva provocato la caduta dell'operaio”. Saliti sull'impalcato, nel punto corrispondente alla posizione, in basso, del e laddove mancava il ripiano trovato in prossimità del ferito, i CC Pt_1 verificavano che l'unico ripiano metallico rimasto in sede non risultava perfettamente agganciato, essendo, da un lato, semplicemente appoggiato su un altro ripiano metallico, a sua volta analogamente posizionato in modo scorretto. Si verificava, peraltro, che il ripiano caduto era dotato di un meccanismo di blocco, collocato nella parte sottostante, il quale, tuttavia, era presente in un solo lato, mancando nell'altro, a differenza delle altre pedane, munite di tale meccanismo su entrambi i lati. I CC, pur dando atto della mancanza di elementi per affermare se il meccanismo in questione fosse presente prima della caduta e se lo stesso fosse stato, peraltro, azionato, attestano che sul posto non vi era traccia di esso.
Ebbene rileva il collegio che i dati fin qui illustrati sono frutto di una ricostruzione oggettiva fatta dai CC di GU, i quali sul punto nulla hanno presunto, come sostiene l'appellato, limitandosi a constatare la situazione da essi osservata e a formulare una ipotesi, come avviene in tutte le indagini, in merito alla dinamica degli avvenimenti.
È certo che il è precipitato al suolo per la caduta di uno dei ripiani che componevano il Pt_1 ponteggio su cui era impegnato a lavorare. L'ipotesi formulata dai CC, sulla base, come detto, di elementi oggettivi e certi, e cioè che la caduta del ripiano si sia verificata a causa dell'imprudente posizionamento della stessa, da un lato solo poggiata su un altro ripiano, è del tutto plausibile ed è
l'unica coerente con lo stato dei luoghi.
L'ipotesi formulata dai CC, i quali, lo si ribadisce, hanno direttamene constatato che l'altro ripiano metallico rimasto sul ponteggio al terzo piano, era semplicemente, per un lato, poggiato su un'altra pedana, anch'essa non regolarmente posizionata, trova conferma nelle dichiarazioni rese da agli ispettori del lavoro il 09.11.2009 (verbale depositato da entrambe le parti Testimone_1 costituite). Nell'occasione il ha riferito: “Posso affermare che il piano impalcato al terzo Tes_1
solaio su cui lavorava il era costituito da due pannelli metallici delle dimensioni Parte_1
di cm 50 x 1,80 e detti pannelli, da un lato erano ancorati ai traversi degli elementi del ponteggio,
9 mentre dalla parte opposta non erano ancorati, bensì soltanto sovrapposti su un altro pannello che costituiva l'impalcato successivo”.
Agli atti risulta prodotto dal il rapporto in data 05.07.2010, redatto da funzionari Pt_1 dell'Ispettorato del Lavoro di Campobasso, in cui si conferma la dinamica dell'infortunio come già ricostruita dai CC di GU (all. 3 al ricorso di I grado).
E sulla base degli esiti delle indagini condotte dai CC di GU e dagli ispettori del lavoro, il
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Larino emetteva decreto di citazione a giudizio nei confronti, tra gli altri, di per il delitto di lesioni in danno del , aggravato Controparte_1 Pt_1
dalla violazione di norme in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro. Il processo, stante a quanto allegato dall'appellante – e non contestato dall'appellato- risulta definito, quanto alla posizione del , con sentenza del 13.02.2019, di declaratoria di estinzione per prescrizione. CP_1
Del resto una ricostruzione alternativa dei fatti non è stata offerta dal e neppure il giudice CP_1 di primo grado la ipotizza, limitandosi ad addossare la responsabilità dell'accaduto al lavoratore, non considerando, peraltro, che l'uso dei dispositivi di protezione forniti dal (guanti, scarpe CP_1
infortunistiche e casco, e non anche l'imbragatura, non menzionata da in Testimone_1 occasione dell'ascolto da parte degli ispettori del lavoro il 09.11.2009) difficilmente avrebbe potuto anche solo attenuare le conseguenze dell'infortunio, stante l'altezza, circa dieci metri, da cui il è caduto. Pt_1
Può, quindi, conclusivamente affermarsi che l'infortunio nel quale è rimasto coinvolto il si Pt_1
è verificato per esclusiva responsabilità del datore di lavoro. Questi ha tenuto una condotta improntata a grave imprudenza, omettendo di adempiere a prescrizioni basilari per la sicurezza dei lavoratori e preventivamente determinate (quelle relativa alle impalcature e ai ponteggi), idonee anche a prevenire eventuali disattenzioni o comportamenti colposi da parte dei dipendenti.
8. Erroneamente il Tribunale ha ritenuto la condotta del idonea ad interrompere il nesso di Pt_1
causalità tra fatto e danno, per avere il lavoratore omesso di indossare il casco, le scarpe antinfortunistiche e l'imbragatura con l'aggancio e per essere salito sull'impalcatura durante la pausa pranzo. A prescindere dall'osservazione già fatta in merito alla imbragatura, la cui fornitura da parte del non è stata confermata neppure dal (v. dichiarazioni rese agli ispettori CP_1 Tes_1
del lavoro, a fronte della estrema genericità della testimonianza scritta resa dal ), vi è che Tes_1 non vi è prova che il fosse salito sull'impalcatura durante la pausa pranzo. Il , Pt_1 Tes_1
infatti, nel verbale di s.i. rese ai CC il 26.10.2009 ha affermato che il collega era salito sull'impalcatura “poco dopo la pausa pranzo”. Analoga affermazione il ha fatto dinanzi Tes_1
10 agli ispettori nel verbale del 09.11.2009. In sede di testimonianza scritta, invece, il teste si è limitato a riferire di non ricordare quando sul cantiere si facesse la pausa pranzo (domanda n. 1).
Ad ogni buon fine, il mancato uso dei dispositivi di protezione individuale e finanche l'avere svolto attività lavorativa durante la pausa pranzo non individua un comportamento abnorme del lavoratore, idoneo ad interrompere il nesso causale. Da un lato, è evidente che il datore di lavoro non ha solo l'obbligo di fornire i dispositivi di protezione, ma anche quello di vigilare affinché gli stessi siano effettivamente utilizzati dal lavoratore;
dall'altro si è già evidenziato che quand'anche il avesse indossato il casco e le scarpe infortunistiche (essendosi già detto che per non vi è Pt_1 prova che anche l'imbragatura sia stata fornita dal ) con molta probabilità l'infortunio si CP_1 sarebbe verificato con le stesse conseguenze, in relazione all'altezza da cui il lavoratore è caduto e alle ulteriori anomalie riscontrate nell'impalcatura dai CC e di cui si dà atto nel verbale di ispezione del 23.10.2009.
Va nel caso di specie fatta applicazione dei principi affermati in materia dalla Suprema Corte. Si è, infatti, affermato, che “In tema di tutela delle condizioni di lavoro del lavoratore subordinato, il datore di lavoro è sempre responsabile dell'infortunio occorso al dipendente, sia quando ometta di adottare le misure protettive, comprese quelle esigibili in relazione al rischio derivante dalla condotta colposa del dipendente medesimo, sia quando, pur avendole adottate, non vigili affinché queste siano di fatto rispettate;
ne consegue che, in tutte le ipotesi in cui vi sia inadempimento datoriale rispetto all'adozione di cautele, tipiche o atipiche, concretamente individuabili, nonché esigibili "ex ante" ed idonee ad impedire il verificarsi dell'evento dannoso, la condotta colposa del prestatore non può avere alcun effetto esimente e neppure può rilevare ai fini del concorso di colpa” (Cass., sez. L., ordinanza n. 25597 del 21.09.2021, in fattispecie in cui la S.C. ha cassato la sentenza di merito che - sebbene avesse accertato che il lavoratore, eseguendo la prestazione lavorativa, consistente nello spostamento di alcune lamiere sollevate con un carroponte, era stato colpito dalla oscillazione delle lamiere stesse, in quanto si trovava nella zona di movimentazione del carico da cui non si era tempestivamente allontanato - aveva escluso ogni responsabilità datoriale sul presupposto di una condotta "anomala" del prestatore, omettendo di indagare sulla idoneità delle misure di prevenzione adottate a scongiurare il rischio connesso alla movimentazione delle lamiere, da valutarsi anche in relazione ad una possibile condotta negligente e imprudente del prestatore medesimo).
11 E si è, altresì, affermato che “In tema di infortuni sul lavoro, il cd. rischio elettivo, che comporta la responsabilità esclusiva del lavoratore, sussiste soltanto ove questi abbia posto in essere un contegno abnorme, inopinabile ed esorbitante rispetto al procedimento lavorativo ed alle direttive ricevute, sulla base di una scelta arbitraria volta a creare e ad affrontare, volutamente, per ragioni o impulsi personali, una situazione diversa da quella inerente l'attività lavorativa, creando condizioni di rischio estranee alle normali modalità del lavoro da svolgere e ponendosi, in tal modo, come causa esclusiva dell'evento dannoso” (Cass. 6-3, ordinanza n. 3763 del 12.02.2021, in fattispecie relativa ad un infortunio occorso ad un operaio adibito all'uso di un macchinario pericoloso. La S.C., nel confermare la sentenza di merito nella parte in cui aveva riconosciuto la responsabilità esclusiva dell'imprenditore, ha escluso che potesse assumere rilievo, in senso contrario, l'allegazione della condotta meramente imprudente della vittima).
In tali ipotesi, infatti, la condotta dell'imprenditore si pone quale antecedente causale di per sé sufficiente ad assorbire l'eventuale colpa del danneggiato, con esclusione quindi dell'applicabilità dell'art.1227, 1 comma, c.c. che disciplina la ripartizione della responsabilità nel caso di concorso del danneggiato nella determinazione dell'evento dannoso2.
9. Né può sostenersi, come fa l'appellato, che solo nel presente grado di giudizio sarebbero stati allegati dalla difesa del gli elementi evincibili dai verbali redatti dai CC, essendo stato Pt_1 dedotto fin dal ricorso di primo grado di giudizio che l'infortunio era da imputarsi alla
“scivolamento di una pedana metallica del ponteggio presso il cantiere edile” (v. 1 e 3 del ricorso), richiamandosi espressamente sia gli atti della P.G. e dell'ispettorato del lavoro (all. 2 e 3, richiamati, rispettivamente, ai punti 1 e 3 dell'atto introduttivo) che il decreto di citazione a giudizio emesso, tra gli altri, nei confronti del dal P.M. presso il Tribunale di Larino per il CP_1
delitto di cui agli artt. 113, 40, co.2, 590, co. 1, 2 3 c.p. (punto 6 del ricorso, con richiamo espresso all'allegato n. 5). 2 “In materia di infortuni sul lavoro, al di fuori dei casi di rischio elettivo, nei quali la responsabilità datoriale è esclusa, qualora ricorrano comportamenti colposi del lavoratore, trova applicazione l'art. 1227, comma 1, c.c., tuttavia, la condotta incauta del lavoratore non comporta un concorso idoneo a ridurre la misura del risarcimento ogni qual volta la violazione di un obbligo di prevenzione da parte del datore di lavoro sia munita di incidenza esclusiva rispetto alla determinazione dell'evento dannoso;
in particolare, tanto avviene quando l'infortunio si sia realizzato per l'osservanza di specifici ordini o disposizioni datoriali che impongano colpevolmente al lavoratore di affrontare il rischio, quando l'infortunio scaturisca dall'integrale impostazione della lavorazione su disposizioni illegali e gravemente contrarie ad ogni regola di prudenza o, infine, quando vi sia inadempimento datoriale rispetto all'adozione di cautele, tipiche o atipiche, concretamente individuabili, nonché esigibili ex ante ed idonee ad impedire, nonostante l'imprudenza del lavoratore, il verificarsi dell'evento dannoso” (Cass., sez. L, sentenza n.
30679 del 25.11.2019).
12 10. Quanto alla riferibilità al degli obblighi di protezione ex art. 2087 c.c, nessun esonero di CP_1
responsabilità si evince dal contratto di appalto, versato in atti da entrambe le parti, individuando, anzi l'art. 19 bis l'appaltatore e, in particolare, proprio , quale responsabile della Controparte_1 sicurezza nel settore della prevenzione degli infortuni e igiene dell'ambiente di lavoro. È evidente, quindi, che quand'anche fosse stata fornita la prova della predisposizione da parte del committente dell'impalcatura da cui il è caduto, proprio l'obbligo di osservanza delle misure a tutela Pt_1 delle condizioni di lavoro avrebbe imposto dal di verificare la realizzazione a regola d'arte CP_1
della struttura. A tale considerazione va aggiunto che il già richiamato art. 19 bis del contratto di appalto prescriveva, al comma 2, che l'appaltatore esaminasse, prima del loro impiego “tutte le macchine, attrezzature e materiali eventualmente messi a disposizione dal Committente, compresi quelli relativi alle opere provvisionali ed agli apprestamenti antinfortunistici in genere e, qualora non abbia sollevato per iscritto alcuna contestazione in merito si assumerà ogni responsabilità circa l'idoneità delle macchine e delle attrezzature e le qualità dei materiali…”.
11. In ordine alla quantificazione del danno invocato dall'appellante, si osserva quanto segue.
Il ha agito per ottenere il ristoro del cd. “danno differenziale”, da intendersi come importo Pt_1
derivante dal raffronto tra l'ammontare complessivo del risarcimento e quello delle indennità liquidate dall'I.N.A.I.L. in dipendenza dell'infortunio, al fine di evitare una ingiustificata locupletazione in favore degli aventi diritto, i quali, diversamente, percepirebbero, in relazione al medesimo infortunio, sia l'intero danno, sia le indennità3.
Tale danno "differenziale" deve essere, quindi, determinato sottraendo dall'importo del danno complessivo (liquidato dal giudice secondo i principi ed i criteri di cui agli art. 1223 e ss., 2056 ss.
c.c.) quello delle prestazioni liquidate dall'I.N.A.I.L., riconducendolo allo stesso momento cui si
13 riconduce il primo, ossia tenendo conto dei rispettivi valori come attualizzati alla data della decisione (Cass., 25 maggio 2004, n. 10035).
E si è precisato (cfr. Cass., sez. 6, ordinanza n. 25327 del 12.12.2016) che “Il credito risarcitorio residuo spettante a chi, avendo patito una lesione della salute, abbia ottenuto dall'Inail un indennizzo del danno biologico ai sensi del d.lgs. n. 38 del 2000, va liquidato non già sottraendo dal grado percentuale di invalidità permanente, individuato sulla base dei criteri civilistici, quello determinato dall'Inail coi criteri dell'assicurazione sociale, bensì, dapprima, monetizzando l'uno e
l'altro grado di invalidità , e successivamente sottraendo il valore capitale dell'indennizzo Inail dal credito risarcitorio aquiliano”.
Fatte queste premesse, il risarcimento del danno biologico permanente riconoscibile all'appellante va rideterminato comparando i valori all'attualità delle due poste (credito risarcitorio aquiliano e indennizzo INAIL) e sottraendo l'indennizzo INAIL per il solo danno biologico (v. ordinanza del
19.04.2024).
12. In punto di quantificazione della invalidità permanente in capo all'odierno appellante, reputa congrua il collegio la misura del 33%, come da valutazione del ctu, dr.ssa Persona_1
Va, peraltro, precisato, quanto alla divergenza tra la percentuale di invalidità permanente accertata dal CTU nel presente giudizio e quella accertata dall'l'INAIL, che mentre per detto istituto rileva il grado di invalidità permanente in base alla tabella allegata sub i al D.M. 12 luglio 2000, diversamente, nell'ambito della responsabilità aquiliana il medico legale è chiamato a stimare il danno alla persona avvalendosi di qualunque criterio medico legale che sia condiviso nella comunità scientifica.
Venendo al quantum del risarcimento, le Tabelle 2024 in uso presso il Tribunale di Milano, per postumi permanenti quantificabili nella misura del 33% in un soggetto di 48 anni alla data dell'infortunio, prevedono un risarcimento pari ad € 135.483,00.
Il danno differenziale, pertanto, pari alla differenza tra l'importo così determinato e il valore capitale dell'indennizzo Inail per danno biologico (€ 122.575,74, come da prospetto INAIL del
03.05.2024, depositato da parte appellante in data 08.05.2024), va complessivamente quantificato in
€ 12.907,26.
Non si ritiene di liquidare, in assenza di specifiche allegazioni sul punto, voci ulteriori di danno.4 Il va condannato anche al risarcimento del danno biologico da invalidità temporanea, non CP_1 indennizzato dall'INAIL, quantificato, secondo le indicazioni delle Tabelle di Milano, alla stregua delle valutazioni del ctu, in ulteriori € € 27.053,75.
13. L'appello va, dunque, accolto, nei termini fin qui esposti, con conseguente riforma della impugnata sentenza.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano, per entrambi i gradi di giudizio in complessivi €
4.000,00 (€ 2.200,00 per il presente grado di giudizio, € 1.800,00 per quelle del primo grado), oltre rimborso forfettario per spese generali, nella misura del 15%, IVA e CAP, come per legge.
A carico dell'appellato vanno poste anche le spese di c.t.u., che si liquidano in € 290,00, oltre
IVA e oneri previdenziali, se dovuti.
PQM
La Corte d'Appello di Campobasso, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza del 14.12.2023 del Tribunale di Larino -in funzione di Giudice del lavoro - proposto con ricorso qui depositato il 10.02.2023 da Pt_1
nei confronti di ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione
[...] Controparte_1
disattesa, così provvede:
-accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della impugnata sentenza, condanna CP_1
a corrispondere a , a titolo di risarcimento del danno per l'infortunio sul
[...] Parte_1 lavoro dedotto in ricorso, la somma complessiva di € 39.961,01, di cui € 12.907,26, per danno biologico da invalidità permanente, già detratto quanto corrisposto allo stesso titolo dall'INAIL, ed € 27.053,75 per danno biologico da invalidità temporanea, oltre interessi legali e rivalutazione
in quanto determinano il valore finale del punto utile al calcolo del danno biologico da invalidità permanente tenendo conto di tutte le componenti non patrimoniali, compresa quella già qualificata in termini di "danno morale" la quale, nei sistemi tabellari precedenti veniva invece liquidata separatamente, mentre nella versione tabellare successiva all'anno 2011 viene inclusa nel punto base, così da operare non sulla percentuale di invalidità, bensì con aumento equitativo della corrispondente quantificazione. Tuttavia il giudice, in presenza di specifiche circostanze di fatto, che valgano a superare le conseguenze ordinarie già previste e compensate nella liquidazione forfettaria assicurata dalle previsioni tabellari, può procedere alla personalizzazione del danno entro le percentuali massime di aumento previste nelle stesse tabelle, dando adeguatamente conto nella motivazione della sussistenza di peculiari ragioni di apprezzamento meritevoli di tradursi in una differente (più ricca, e dunque, individualizzata) considerazione in termini monetari”.
Cfr. anche Cass., sez. 3, ordinanza n. 31681 del 09.12.2024:“In tema di danno non patrimoniale da lesione della salute, la misura "standard" del risarcimento prevista dalla legge o dal criterio equitativo uniforme adottato negli uffici giudiziari di merito (nella specie, le tabelle milanesi) può essere incrementata dal giudice, con motivazione analitica e non stereotipata, solo in presenza di conseguenze anomale o del tutto peculiari (tempestivamente allegate
e provate dal danneggiato), mentre le conseguenze ordinariamente derivanti da pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età non giustificano alcuna "personalizzazione" in aumento”.
15 monetaria dall'infortunio fino al soddisfo;
-condanna alla rifusione in favore dell'appellante delle spese del doppio grado Controparte_1
di giudizio, che liquida, in complessivi € 4.000,00, oltre rimborso spese generali, nella misura del
15%, IVA, e CAP, come per legge;
-pone definitivamente a carico di le spese della disposta c.t.u., che liquida in € Controparte_1
290,00.
Campobasso, 11.10.2024
Il consigliere estensore Il Presidente
Dr. Rita Pasqualina Curci Dr. Vincenzo Pupilella
16 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 “Il giudice di merito, in mancanza di qualsiasi divieto di legge, oltre che utilizzare prove raccolte in diverso giudizio fra le stesse o altre parti, può anche avvalersi delle risultanze derivanti da atti di indagini preliminari svolte in sede penale, le quali debbono, tuttavia, considerarsi quali semplici indizi idonei a fornire utili e concorrenti elementi di giudizio, la cui concreta efficacia sintomatica dei singoli fatti noti deve essere valutata - in conformità con la regola dettata in tema di prova per presunzioni - non solo analiticamente, ma anche nella loro convergenza globale, accertandone la pregnanza conclusiva in base ad un apprezzamento che, se sorretto da adeguata e corretta motivazione sotto il profilo logico e giuridico, non è sindacabile in sede di legittimità” (Cass. sez. 3, Sentenza n. 16069 del 20/12/2001).
8 3 Cass., sez. 3, ordinanza n. 24474 del 04.11.2020: “In materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, l'indennizzo INAIL non copre l'intero danno biologico - diversamente dal risarcimento, che presuppone la commissione di un illecito contrattuale od aquiliano - e, quindi, non può essere liquidato, ai fini di tale assicurazione, con gli stessi criteri valevoli in ambito civilistico, in considerazione della sua natura assistenziale
e nonostante la menomazione dell'integrità psico-fisica, alla quale fa riferimento l'art. 13 del d.lgs. n. 38 del 2000, sia la medesima, dovendo siffatta menomazione, per assumere rilievo in ambito previdenziale, essere valutabile secondo le tabelle di cui al d.m. 12 luglio 2000 del Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale. Pertanto, va escluso a carico dell'INAIL l'indennizzo per il danno da "perdita del diritto alla vita", atteso che, venendo in questione un bene, quale la vita, diverso dalla salute, non ricorre la nozione di danno biologico recepita dal citato art. 13. Tuttavia, per il ristoro del danno biologico cd. differenziale, vale a dire di quella parte del danno biologico non coperta dall'assicurazione obbligatoria, si può proporre azione risarcitoria autonoma e distinta nei confronti del datore di lavoro, ove ne ricorrano le condizioni di legge”. 4 Cass., sez. 3, sentenza n. 11754 del 15.05.2018: “Nella liquidazione del danno non patrimoniale, in difetto di diverse previsioni normative e salvo che ricorrano circostanze affatto peculiari, devono trovare applicazione i parametri tabellari elaborati presso il Tribunale di Milano successivamente all'esito delle pronunzie delle Sezioni Unite del 2008,
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