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Sentenza 12 maggio 2025
Sentenza 12 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 12/05/2025, n. 158 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 158 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
SEZIONE LAVORO
La Corte d'Appello, nella persona dei magistrati:
Dott. Marcella Angelini Presidente
Dott. Maria Rita Serri Consigliere rel
Dott. Luca Mascini Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di appello iscritta al n. 129/2023 R.G.A. avverso la sentenza del
Tribunale di Bologna sezione lavoro n.321/2022 pubblicata in data 20 settembre
2022 promossa con ricorso depositato in data 17 marzo 2023 da
Parte_1
In persona del legale rappresentante pro tempore elettivamente domiciliato a
Bologna via Gramsci n. 6 presso l'Avvocatura della sede provinciale dell' Pt_2
rappresentato e difeso dagli avv. Antonio Lamanna e Maria Giuseppina Lupoli giusta procura generale alle liti a ministero notaio n.37590 del Persona_1
23.01.2023
APPELLANTE
CONTRO
Controparte_1
In persona del legale rappresentante pro tempore elettivamente domiciliata presso l'indirizzo pec dell'avv. Leonardo Vesci che la rappresenta e difende come da procura in atti
APPELLATA
CP_2
APPELLATA CONTUMACE
Controparte_3
APPELLATA CONTUMACE
OGGETTO: opposizione ad avviso di addebito
1 CONCLUSIONI: Come in atti posta in decisione all'udienza collegiale del 20.03.2025, udita la relazione della causa fatta dal Giudice relatore Dott. Maria Rita Serri, sentite le parti e viste le conclusioni dalle medesime rassegnate;
esaminati gli atti e i documenti di causa
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con la sentenza in epigrafe il Tribunale di Bologna in funzione di giudice del lavoro annullava l'avviso di addebito n.397 2021 00008674 85 000 opposto da e condannava alla rifusione delle spese processuali a Controparte_4 Pt_2
tale società e compensava le spese tra le altre parti del giudizio
In particolare in tale ricorso conveniva in giudizio Controparte_4 Pt_2
e chiedendo l'annullamento del Controparte_3 CP_2
suddetto avviso di addebito notificato in data 16.10.2021 alla società incorporata per l'importo di € 69.656,55 asseritamente dovuto per contributi CP_5
accertati e non versati a titolo di Gestione Aziende con lavoratori dipendenti e relativi interessi e sanzioni.
In via preliminare eccepiva la nullità, l'inefficacia e/o l'illegittimità del predetto avviso di addebito perché emesso e notificato nei confronti di un soggetto giuridico inesistente.
Esponeva, infatti, che la società destinataria dell'avviso di CP_5
addebito, era stata incorporata in , attuale in CP_6 Controparte_4
virtù di atto di fusione del 1° ottobre 2018 ed era stata cancellata dal registro delle imprese sin dal 7 novembre 2018.
Eccepiva, quindi, la nullità/inefficacia/inesistenza dell'avviso di addebito perché emesso e notificato nei confronti di soggetto giuridico inesistente.
Contestava, poi, nel merito le risultanze dell'accertamento ispettivo sostenendo la legittimità dei distacchi e dei contratti di rete intercorsi con le società Real
Service S.r.l. e Yeswenet S.p.A. e concludeva chiedendo l'annullamento dell'avviso di addebito e, in subordine, la riduzione dell'importo dovuto per sanzioni al minimo edittale.
Si costituiva in giudizio l' eccependo la carenza di legittimazione attiva della Pt_2
a proporre opposizione avverso un avviso di addebito emesso Controparte_4
nei confronti di altro soggetto giuridico e nel merito chiedeva la reiezione dell'opposizione e la conferma dell'avviso di addebito.
2 e rimanevano contumaci. Controparte_3 CP_2
Il tribunale di Bologna sezione lavoro decideva come sopra indicato.
2.Proponeva appello Pt_2
Con il primo motivo di appello deduceva l'illegittimità per contraddittorietà e/o violazione di legge della sentenza del tribunale nella parte in cui aveva per un verso affermato la legittimazione ad agire di avverso l'avviso Controparte_4
di addebito emesso nei confronti di e notificato presso la sede di CP_5 questa e dall'altra aveva dichiarato la nullità dello stesso perché notificato alla quando già estinta per incorporazione nella CP_5 Controparte_4
Con il secondo motivo di appello deduceva l'illegittimità per contraddittorietà
e/o violazione di legge della sentenza nella parte in cui aveva annullato l'avviso di addebito perché notificato alla presso la sede di questa. CP_5
Con il terzo motivo di appello deduceva la nullità della sentenza per aver disposto meramente l'annullamento dell'avviso di addebito omettendo del tutto l'accertamento nel merito del diritto di credito previdenziale.
Con il quarto motivo di appello deduceva la nullità della sentenza per aver omesso di accertare la legittimità della pretesa creditoria di relativa al Pt_2
simulato distacco di lavoratori presso la Controparte_5
Richiamava, quindi, le difese svolte in primo grado anche in relazione all'asserita abnormità delle somme richieste.
Concludeva chiedendo che la sentenza di primo grado fosse integralmente riformata e che la Corte d'appello rigettasse la domanda svolta da Controparte_4
[... per carenza di legittimazione ad agire e nel merito chiedeva il rigetto delle domande dalla stessa svolte
Si costituiva con memoria depositata in data 15 settembre 2023 Controparte_1 chiedendo in via preliminare che la Corte d'appello dichiarasse
[...]
l'inammissibilità dell'appello.
Contestava, quindi, l'appello chiedendone il rigetto ed, in subordine, domandava la riduzione del quantum eventualmente dovuto per sorte e per le violazioni ex art. 116, comma 8, lett. b), L. 388/2000, quantomeno nella misura del minimo edittale previsto dalla normativa di riferimento.
All'udienza del 30 maggio 2024 veniva disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti di e Controparte_3 CP_2
che rimanevano contumaci.
3 La causa istruita sulla base dei documenti prodotti dalle parti veniva discussa e decisa all'udienza del 20 marzo 2025 mediante lettura del dispositivo.
3. Si ritiene, innanzitutto, che l'appello sia ammissibile in quanto avente i requisiti di cui all'art. 342 c.p.c essendo i motivi di appello specifici.
Tanto premesso si ritiene che il primo motivo di appello sia infondato.
Come risulta dalle visure in atti è stata incorporata per fusione CP_5
da in data 1 ottobre 2018 che, poi, ha mutato la propria CP_6
denominazione in ed è stata cancellata dal registro delle Controparte_4
imprese in data 7 novembre 2018.
Orbene come asserito dalla Suprema Corte (Cass. S.U. n. 21970/2021) “La prosecuzione dei rapporti giuridici nel soggetto unificato fonda la legittimazione attiva dell'incorporante ad agire e proseguire nella tutela dei diritti e la sua legittimazione passiva a subire e difendersi avverso le pretese altrui, con riguardo ai rapporti originariamente facenti capo alla società incorporata;
viceversa quest'ultima, non mantenendo la propria soggettività dopo l'avvenuta fusione e la cancellazione dal registro delle imprese, neppure vanta una propria autonoma legittimazione processuale attiva o passiva”.
Ne consegue, quindi, che la società appellata, in quanto incorporante della
[...]
aveva legittimazione attiva a proporre opposizione avverso l'avviso CP_5 di addebito formato da nei confronti dell'incorporata e Pt_2 CP_5
notificato a quest'ultima.
Correttamente, quindi, il giudice di primo grado ha ritenuto la sussistenza della legittimazione processuale attiva della ora Controparte_4 Controparte_1
[...]
In relazione al secondo motivo di appello si osserva quanto segue.
L'avviso di addebito per cui è causa è stato formato in data 9 ottobre 2021 nei confronti di e notificato all'indirizzo pec della stessa in data 16 CP_5
ottobre 2021.
Considerato che in data 7 novembre 2018 è stata cancellata dal CP_5
registro delle imprese e, quindi, si è estinta con successione dell'incorporante nei suoi rapporti giuridici attivi e passivi l'avviso di addebito Controparte_4
non poteva essere emesso nei suoi confronti né notificato alla stessa.
Come asserito dalla Suprema Corte (Cass. S.U. n.6178/2021) in materia di fusione per incorporazione la società incorporata è interessata ad un fenomeno
4 estintivo e, pertanto, non può essere più titolare attiva o passiva di rapporti giuridici.
Ne consegue, pertanto, che non può essere destinataria dopo la sua cancellazione di un avviso di addebito.
In particolare nella motivazione della suddetta sentenza si legge: “Onde, se tutti
i rapporti passano ad altro soggetto, con cancellazione dal registro delle imprese, quello primigenio non li conserva, ma si estingue. Se, quanto ai rapporti giuridici, provvede l'art. 2504-bis cod. civ., chiarendo che essi proseguono tutti in capo alla società incorporante o risultante dalla fusione, quale successore per legge esplicitamente identificato, si ha, nel contempo, che le persone fisiche (soci, esponenti aziendali, dipendenti) perdono il loro ruolo originario (derivando la loro sorte dal progetto di fusione) e le persone giuridiche - diverse dalla incorporante o risultante dalla fusione – si estinguono.
Cessano, infatti, per la società incorporata, la sede sociale, la denominazione, gli organi amministrativi e di controllo, il capitale nominale, le azioni o quote che lo rappresentano, e così via;
in una parola, la primigenia organizzazione di dissolve e nessuna situazione soggettiva residua. Ora, se nessuna posizione giuridica soggettiva residua in capo alla società incorporata, non ha significato affermare la permanenza di un soggetto, privo di rapporti o situazioni soggettive di sorta nella propria sfera giuridica, ivi compreso quello con chi lo rappresenti
o determini;
la sua permanenza nell'ambito dell'ordinamento giuridico, senza poter essere titolare di posizioni giuridiche soggettive attive e passive, si ridurrebbe a quella di un'entità astratta. Le società incorporate o fuse non restano, pertanto, soggetti del mercato, non le si vede ciononostante proporre cause civili o esservi convenute. Se così non fosse, si potrebbe ad esempio giungere ad ammettere in giudizio una difesa duplice, ed anche contraddittoria, in relazione alle medesime posizioni soggettive, da parte dell'incorporata e dell'incorporante: come potrebbe ben accadere sul piano degli interessi sostanziali, visto che i soci della prima resterebbero, allora, quelli che tali erano al momento dell'atto di fusione, mentre i soci dell'incorporante sarebbero anche altri e sempre variabili, potendo quindi rappresentare posizioni di interesse difformi rispetto ad uno stesso rapporto giuridico. Non ha dunque pregio sostenere che, nonostante la completa "rivoluzione" o, come recitano le direttive, "dissoluzione" aziendale - con la chiusura o l'inglobamento di uffici o
5 filiali, le riassegnazioni di personale, la cessazione dalla carica di tutti gli esponenti aziendali, l'annullamento delle azioni, la consegna di altre azioni secondo il rapporto di cambio, e molto altro - l'ente, come soggetto giuridico, permanga sul mercato e sia titolare di diritti ed obblighi. Occorre, in definitiva, tenere distinto il profilo negoziale del contratto di società da quello giuridico- formale dell'originario soggetto di diritto dal primo scaturito, distinguendo tra la società come insieme di rapporti, che prosegue in una diversa organizzazione, dalla società come ente, che si estingue. Come, al momento della stipulazione dell'atto costitutivo anche di società personale e, per le persone giuridiche, subordinatamente alla iscrizione della costituzione nel registro delle imprese, si distinguono - da un lato - il contratto di società concluso tra i soci fondatori, quale esercizio dell'autonomia negoziale privata ex art. 1322 cod. civ., che con lo statuto fissa e regolamenta gli aspetti della futura comune intrapresa economica, e - dall'altro lato - la contestuale nascita di un nuovo soggetto di diritti, autonomo centro d'imputazione di tutti i rapporti attivi e passivi afferenti quella attività: così, specularmente, al momento della stipula dell'atto di fusione, iscritto nel registro delle imprese delle diverse società partecipanti e seguìto dalla cancellazione dell'iscrizione delle società incorporate o fuse, i soci - da un lato - modificano l'originario contratto sociale mediante la delibera di fusione ed i successivi adempimenti, ma - dall'altro lato - provocano, nel contempo, la
"scomparsa" dalla scena giuridica dell'originario soggetto di diritto, quale autonomo centro di imputazione di situazioni giuridiche soggettive, ossia la sua estinzione. Alla successione dei soggetti sul piano giuridico-formale si affianca, sul piano economico-sostanziale, una continuazione dell'originaria impresa e della sottostante organizzazione aziendale, benché secondo nuovi assetti e piani industriali. L'estinzione riguarda solo la società incorporata, la quale non sopravvive quale flatus, ma si estingue;
resta, invece, come soggetto giuridico
l'incorporante, dal momento che la modificazione soggettiva attiene soltanto alla titolarità dei rapporti giuridici, che facevano capo alla prima. Certamente quindi, sotto il profilo strutturale, la fusione si presenta come una modificazione degli statuti sociali delle società interessate, mediante le rispettive deliberazioni di approvazione del progetto di fusione (art. 2502 cod. civ.): destinate però ad apportare, all'originario regolamento di interessi fra i soci di ciascuna società fusa o incorporata, una innovazione decisamente radicale, posto che scompare
6 quella "forma" di esercizio dell'impresa, a favore di altro involucro formale.
Occorre in definitiva concludere che, dal momento dell'iscrizione della cancellazione della società incorporata dal registro delle imprese, questa si estingue, quale evento uguale e contrario all'iscrizione della costituzione di cui all'art. 2330 cod. civ.; restano le persone fisiche - amministratori, sindaci, dipendenti, soci – che perdono, però, tale veste, ove non vengano riassorbiti nella società incorporante o risultante dalla fusione.”
Da quanto sopra esposto deriva che l'avviso di addebito formato nei confronti di soggetto giuridico estinto, è invalido. CP_5 avrebbe, infatti, dovuto emettere l'avviso di addebito nei confronti della Pt_2
società incorporante che è subentrata nei rapporti attivi e passivi della CP_5
[... in forza di un fenomeno successorio e non della società estinta.
Come opinato dalla Suprema Corte ( Cass. SU n. n.6178/2021), infatti, “Non si prospetta una mera vicenda modificativa, ricorrendo invece una vera e propria dissoluzione o estinzione giuridica, contestuale ad un fenomeno successorio. La fusione realizza una successione a titolo universale corrispondente alla successione mortis causa e produce gli effetti, tra loro interdipendenti, dell'estinzione della società incorporata e della contestuale sostituzione a questa, nella titolarità dei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, della società incorporante, che rappresenta il nuovo centro di imputazione e di legittimazione dei rapporti giuridici già riguardanti i soggetti incorporati. La successione universale, come vicenda giuridica, ben si attaglia invero anche a quella fra enti, avente ad oggetto un patrimonio unitariamente considerato e non soltanto elementi che lo compongono. La fusione non è, in sé, operazione che mira a concludere tutti i rapporti sociali (come la liquidazione), né unicamente
a trasferirli ad altro soggetto con permanenza in vita del disponente (come il conferimento in società, la cessione dei crediti o dei debiti, la cessione di azienda, etc.), quanto a darvi prosecuzione, mediante il diverso assetto organizzativo: ma ciò non può essere sminuito ed artificiosamente ridotto ad una vicenda modificativa senza successione in senso proprio in quei rapporti.
Riorganizzazione e concentrazione, da un lato, ed estinzione e successione, dall'altro lato, non sono concetti incompatibili ed antitetici. In sostanza, si verificano entrambi gli effetti, l'estinzione e la successione, senza distinzione sul piano cronologico, derivando entrambe dall'ultima delle iscrizioni previste
7 dall'art. 2504 cod. civ.(salva la possibilità di stabilire una data diversa ex art.
2504-bis, commi 2 e 3, cod. civ.).
Integrata nei suddetti termini la decisione del giudice di primo grado di annullare il suddetto avviso di addebito risulta corretta e il secondo motivo di appello deve essere rigettato.
In relazione al terzo e al quarto motivo di appello da esaminare congiuntamente stante la loro stretta correlazione si osserva quanto segue.
Il Tribunale, considerata la motivazione come sopra integrata, correttamente ha proceduto all'annullamento dell'avviso di addebito senza entrare nel merito della vicenda in quanto detto avviso di addebito aveva come destinatario una società estinta e, quindi, l'annullamento non è giustificato da motivi formali, ma da motivi sostanziali.
Accertato che la pretesa creditoria di è stata azionata nei confronti di Pt_2
soggetto estinto nessun altro accertamento di merito doveva essere svolto.
Ne consegue, quindi, che il terzo e il quarto motivo di appello sono infondati
L'appello deve, quindi, essere rigettato e deve essere confermata la sentenza impugnata.
Le spese del presente grado di giudizio tra e seguono la Pt_2 Controparte_1
soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
Devono essere compensate le spese del presente grado di giudizio tra le altre parti stante la contumacia e Controparte_3 CP_2
Stante il rigetto dell'appello si deve dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, a carico dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione ex art. 13, comma 1-quater del D.P.R. n. 115 / 2002.
P. Q. M.
La Corte d'appello di Bologna, in composizione collegiale, ogni diversa e contraria domanda, eccezione e istanza disattesa, assorbita e respinta, definitivamente decidendo nella causa n. 129/2023 così provvede:
1) Rigetta l'appello e conferma la sentenza appellata
2) Condanna in persona del legale rappresentante pro tempore a rifondere a Pt_2
in persona del legale rappresentante pro tempore le spese del Controparte_1
presente grado di giudizio che liquida nella somma di euro 4000,00 per compensi oltre al rimborso spese forfettarie al 15% iva e cpa come per legge
8 3) Compensa le spese del presente grado di giudizio tra le altre parti
4) Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, a carico dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione ex art. 13, comma 1-quater del D.P.R. n.
115/2002
Così deciso in Bologna, il 20/03/2025
Il Consigliere est.
Dott.Maria Rita Serri
Il Presidente
Dott. Marcella Angelini
9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
SEZIONE LAVORO
La Corte d'Appello, nella persona dei magistrati:
Dott. Marcella Angelini Presidente
Dott. Maria Rita Serri Consigliere rel
Dott. Luca Mascini Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di appello iscritta al n. 129/2023 R.G.A. avverso la sentenza del
Tribunale di Bologna sezione lavoro n.321/2022 pubblicata in data 20 settembre
2022 promossa con ricorso depositato in data 17 marzo 2023 da
Parte_1
In persona del legale rappresentante pro tempore elettivamente domiciliato a
Bologna via Gramsci n. 6 presso l'Avvocatura della sede provinciale dell' Pt_2
rappresentato e difeso dagli avv. Antonio Lamanna e Maria Giuseppina Lupoli giusta procura generale alle liti a ministero notaio n.37590 del Persona_1
23.01.2023
APPELLANTE
CONTRO
Controparte_1
In persona del legale rappresentante pro tempore elettivamente domiciliata presso l'indirizzo pec dell'avv. Leonardo Vesci che la rappresenta e difende come da procura in atti
APPELLATA
CP_2
APPELLATA CONTUMACE
Controparte_3
APPELLATA CONTUMACE
OGGETTO: opposizione ad avviso di addebito
1 CONCLUSIONI: Come in atti posta in decisione all'udienza collegiale del 20.03.2025, udita la relazione della causa fatta dal Giudice relatore Dott. Maria Rita Serri, sentite le parti e viste le conclusioni dalle medesime rassegnate;
esaminati gli atti e i documenti di causa
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con la sentenza in epigrafe il Tribunale di Bologna in funzione di giudice del lavoro annullava l'avviso di addebito n.397 2021 00008674 85 000 opposto da e condannava alla rifusione delle spese processuali a Controparte_4 Pt_2
tale società e compensava le spese tra le altre parti del giudizio
In particolare in tale ricorso conveniva in giudizio Controparte_4 Pt_2
e chiedendo l'annullamento del Controparte_3 CP_2
suddetto avviso di addebito notificato in data 16.10.2021 alla società incorporata per l'importo di € 69.656,55 asseritamente dovuto per contributi CP_5
accertati e non versati a titolo di Gestione Aziende con lavoratori dipendenti e relativi interessi e sanzioni.
In via preliminare eccepiva la nullità, l'inefficacia e/o l'illegittimità del predetto avviso di addebito perché emesso e notificato nei confronti di un soggetto giuridico inesistente.
Esponeva, infatti, che la società destinataria dell'avviso di CP_5
addebito, era stata incorporata in , attuale in CP_6 Controparte_4
virtù di atto di fusione del 1° ottobre 2018 ed era stata cancellata dal registro delle imprese sin dal 7 novembre 2018.
Eccepiva, quindi, la nullità/inefficacia/inesistenza dell'avviso di addebito perché emesso e notificato nei confronti di soggetto giuridico inesistente.
Contestava, poi, nel merito le risultanze dell'accertamento ispettivo sostenendo la legittimità dei distacchi e dei contratti di rete intercorsi con le società Real
Service S.r.l. e Yeswenet S.p.A. e concludeva chiedendo l'annullamento dell'avviso di addebito e, in subordine, la riduzione dell'importo dovuto per sanzioni al minimo edittale.
Si costituiva in giudizio l' eccependo la carenza di legittimazione attiva della Pt_2
a proporre opposizione avverso un avviso di addebito emesso Controparte_4
nei confronti di altro soggetto giuridico e nel merito chiedeva la reiezione dell'opposizione e la conferma dell'avviso di addebito.
2 e rimanevano contumaci. Controparte_3 CP_2
Il tribunale di Bologna sezione lavoro decideva come sopra indicato.
2.Proponeva appello Pt_2
Con il primo motivo di appello deduceva l'illegittimità per contraddittorietà e/o violazione di legge della sentenza del tribunale nella parte in cui aveva per un verso affermato la legittimazione ad agire di avverso l'avviso Controparte_4
di addebito emesso nei confronti di e notificato presso la sede di CP_5 questa e dall'altra aveva dichiarato la nullità dello stesso perché notificato alla quando già estinta per incorporazione nella CP_5 Controparte_4
Con il secondo motivo di appello deduceva l'illegittimità per contraddittorietà
e/o violazione di legge della sentenza nella parte in cui aveva annullato l'avviso di addebito perché notificato alla presso la sede di questa. CP_5
Con il terzo motivo di appello deduceva la nullità della sentenza per aver disposto meramente l'annullamento dell'avviso di addebito omettendo del tutto l'accertamento nel merito del diritto di credito previdenziale.
Con il quarto motivo di appello deduceva la nullità della sentenza per aver omesso di accertare la legittimità della pretesa creditoria di relativa al Pt_2
simulato distacco di lavoratori presso la Controparte_5
Richiamava, quindi, le difese svolte in primo grado anche in relazione all'asserita abnormità delle somme richieste.
Concludeva chiedendo che la sentenza di primo grado fosse integralmente riformata e che la Corte d'appello rigettasse la domanda svolta da Controparte_4
[... per carenza di legittimazione ad agire e nel merito chiedeva il rigetto delle domande dalla stessa svolte
Si costituiva con memoria depositata in data 15 settembre 2023 Controparte_1 chiedendo in via preliminare che la Corte d'appello dichiarasse
[...]
l'inammissibilità dell'appello.
Contestava, quindi, l'appello chiedendone il rigetto ed, in subordine, domandava la riduzione del quantum eventualmente dovuto per sorte e per le violazioni ex art. 116, comma 8, lett. b), L. 388/2000, quantomeno nella misura del minimo edittale previsto dalla normativa di riferimento.
All'udienza del 30 maggio 2024 veniva disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti di e Controparte_3 CP_2
che rimanevano contumaci.
3 La causa istruita sulla base dei documenti prodotti dalle parti veniva discussa e decisa all'udienza del 20 marzo 2025 mediante lettura del dispositivo.
3. Si ritiene, innanzitutto, che l'appello sia ammissibile in quanto avente i requisiti di cui all'art. 342 c.p.c essendo i motivi di appello specifici.
Tanto premesso si ritiene che il primo motivo di appello sia infondato.
Come risulta dalle visure in atti è stata incorporata per fusione CP_5
da in data 1 ottobre 2018 che, poi, ha mutato la propria CP_6
denominazione in ed è stata cancellata dal registro delle Controparte_4
imprese in data 7 novembre 2018.
Orbene come asserito dalla Suprema Corte (Cass. S.U. n. 21970/2021) “La prosecuzione dei rapporti giuridici nel soggetto unificato fonda la legittimazione attiva dell'incorporante ad agire e proseguire nella tutela dei diritti e la sua legittimazione passiva a subire e difendersi avverso le pretese altrui, con riguardo ai rapporti originariamente facenti capo alla società incorporata;
viceversa quest'ultima, non mantenendo la propria soggettività dopo l'avvenuta fusione e la cancellazione dal registro delle imprese, neppure vanta una propria autonoma legittimazione processuale attiva o passiva”.
Ne consegue, quindi, che la società appellata, in quanto incorporante della
[...]
aveva legittimazione attiva a proporre opposizione avverso l'avviso CP_5 di addebito formato da nei confronti dell'incorporata e Pt_2 CP_5
notificato a quest'ultima.
Correttamente, quindi, il giudice di primo grado ha ritenuto la sussistenza della legittimazione processuale attiva della ora Controparte_4 Controparte_1
[...]
In relazione al secondo motivo di appello si osserva quanto segue.
L'avviso di addebito per cui è causa è stato formato in data 9 ottobre 2021 nei confronti di e notificato all'indirizzo pec della stessa in data 16 CP_5
ottobre 2021.
Considerato che in data 7 novembre 2018 è stata cancellata dal CP_5
registro delle imprese e, quindi, si è estinta con successione dell'incorporante nei suoi rapporti giuridici attivi e passivi l'avviso di addebito Controparte_4
non poteva essere emesso nei suoi confronti né notificato alla stessa.
Come asserito dalla Suprema Corte (Cass. S.U. n.6178/2021) in materia di fusione per incorporazione la società incorporata è interessata ad un fenomeno
4 estintivo e, pertanto, non può essere più titolare attiva o passiva di rapporti giuridici.
Ne consegue, pertanto, che non può essere destinataria dopo la sua cancellazione di un avviso di addebito.
In particolare nella motivazione della suddetta sentenza si legge: “Onde, se tutti
i rapporti passano ad altro soggetto, con cancellazione dal registro delle imprese, quello primigenio non li conserva, ma si estingue. Se, quanto ai rapporti giuridici, provvede l'art. 2504-bis cod. civ., chiarendo che essi proseguono tutti in capo alla società incorporante o risultante dalla fusione, quale successore per legge esplicitamente identificato, si ha, nel contempo, che le persone fisiche (soci, esponenti aziendali, dipendenti) perdono il loro ruolo originario (derivando la loro sorte dal progetto di fusione) e le persone giuridiche - diverse dalla incorporante o risultante dalla fusione – si estinguono.
Cessano, infatti, per la società incorporata, la sede sociale, la denominazione, gli organi amministrativi e di controllo, il capitale nominale, le azioni o quote che lo rappresentano, e così via;
in una parola, la primigenia organizzazione di dissolve e nessuna situazione soggettiva residua. Ora, se nessuna posizione giuridica soggettiva residua in capo alla società incorporata, non ha significato affermare la permanenza di un soggetto, privo di rapporti o situazioni soggettive di sorta nella propria sfera giuridica, ivi compreso quello con chi lo rappresenti
o determini;
la sua permanenza nell'ambito dell'ordinamento giuridico, senza poter essere titolare di posizioni giuridiche soggettive attive e passive, si ridurrebbe a quella di un'entità astratta. Le società incorporate o fuse non restano, pertanto, soggetti del mercato, non le si vede ciononostante proporre cause civili o esservi convenute. Se così non fosse, si potrebbe ad esempio giungere ad ammettere in giudizio una difesa duplice, ed anche contraddittoria, in relazione alle medesime posizioni soggettive, da parte dell'incorporata e dell'incorporante: come potrebbe ben accadere sul piano degli interessi sostanziali, visto che i soci della prima resterebbero, allora, quelli che tali erano al momento dell'atto di fusione, mentre i soci dell'incorporante sarebbero anche altri e sempre variabili, potendo quindi rappresentare posizioni di interesse difformi rispetto ad uno stesso rapporto giuridico. Non ha dunque pregio sostenere che, nonostante la completa "rivoluzione" o, come recitano le direttive, "dissoluzione" aziendale - con la chiusura o l'inglobamento di uffici o
5 filiali, le riassegnazioni di personale, la cessazione dalla carica di tutti gli esponenti aziendali, l'annullamento delle azioni, la consegna di altre azioni secondo il rapporto di cambio, e molto altro - l'ente, come soggetto giuridico, permanga sul mercato e sia titolare di diritti ed obblighi. Occorre, in definitiva, tenere distinto il profilo negoziale del contratto di società da quello giuridico- formale dell'originario soggetto di diritto dal primo scaturito, distinguendo tra la società come insieme di rapporti, che prosegue in una diversa organizzazione, dalla società come ente, che si estingue. Come, al momento della stipulazione dell'atto costitutivo anche di società personale e, per le persone giuridiche, subordinatamente alla iscrizione della costituzione nel registro delle imprese, si distinguono - da un lato - il contratto di società concluso tra i soci fondatori, quale esercizio dell'autonomia negoziale privata ex art. 1322 cod. civ., che con lo statuto fissa e regolamenta gli aspetti della futura comune intrapresa economica, e - dall'altro lato - la contestuale nascita di un nuovo soggetto di diritti, autonomo centro d'imputazione di tutti i rapporti attivi e passivi afferenti quella attività: così, specularmente, al momento della stipula dell'atto di fusione, iscritto nel registro delle imprese delle diverse società partecipanti e seguìto dalla cancellazione dell'iscrizione delle società incorporate o fuse, i soci - da un lato - modificano l'originario contratto sociale mediante la delibera di fusione ed i successivi adempimenti, ma - dall'altro lato - provocano, nel contempo, la
"scomparsa" dalla scena giuridica dell'originario soggetto di diritto, quale autonomo centro di imputazione di situazioni giuridiche soggettive, ossia la sua estinzione. Alla successione dei soggetti sul piano giuridico-formale si affianca, sul piano economico-sostanziale, una continuazione dell'originaria impresa e della sottostante organizzazione aziendale, benché secondo nuovi assetti e piani industriali. L'estinzione riguarda solo la società incorporata, la quale non sopravvive quale flatus, ma si estingue;
resta, invece, come soggetto giuridico
l'incorporante, dal momento che la modificazione soggettiva attiene soltanto alla titolarità dei rapporti giuridici, che facevano capo alla prima. Certamente quindi, sotto il profilo strutturale, la fusione si presenta come una modificazione degli statuti sociali delle società interessate, mediante le rispettive deliberazioni di approvazione del progetto di fusione (art. 2502 cod. civ.): destinate però ad apportare, all'originario regolamento di interessi fra i soci di ciascuna società fusa o incorporata, una innovazione decisamente radicale, posto che scompare
6 quella "forma" di esercizio dell'impresa, a favore di altro involucro formale.
Occorre in definitiva concludere che, dal momento dell'iscrizione della cancellazione della società incorporata dal registro delle imprese, questa si estingue, quale evento uguale e contrario all'iscrizione della costituzione di cui all'art. 2330 cod. civ.; restano le persone fisiche - amministratori, sindaci, dipendenti, soci – che perdono, però, tale veste, ove non vengano riassorbiti nella società incorporante o risultante dalla fusione.”
Da quanto sopra esposto deriva che l'avviso di addebito formato nei confronti di soggetto giuridico estinto, è invalido. CP_5 avrebbe, infatti, dovuto emettere l'avviso di addebito nei confronti della Pt_2
società incorporante che è subentrata nei rapporti attivi e passivi della CP_5
[... in forza di un fenomeno successorio e non della società estinta.
Come opinato dalla Suprema Corte ( Cass. SU n. n.6178/2021), infatti, “Non si prospetta una mera vicenda modificativa, ricorrendo invece una vera e propria dissoluzione o estinzione giuridica, contestuale ad un fenomeno successorio. La fusione realizza una successione a titolo universale corrispondente alla successione mortis causa e produce gli effetti, tra loro interdipendenti, dell'estinzione della società incorporata e della contestuale sostituzione a questa, nella titolarità dei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, della società incorporante, che rappresenta il nuovo centro di imputazione e di legittimazione dei rapporti giuridici già riguardanti i soggetti incorporati. La successione universale, come vicenda giuridica, ben si attaglia invero anche a quella fra enti, avente ad oggetto un patrimonio unitariamente considerato e non soltanto elementi che lo compongono. La fusione non è, in sé, operazione che mira a concludere tutti i rapporti sociali (come la liquidazione), né unicamente
a trasferirli ad altro soggetto con permanenza in vita del disponente (come il conferimento in società, la cessione dei crediti o dei debiti, la cessione di azienda, etc.), quanto a darvi prosecuzione, mediante il diverso assetto organizzativo: ma ciò non può essere sminuito ed artificiosamente ridotto ad una vicenda modificativa senza successione in senso proprio in quei rapporti.
Riorganizzazione e concentrazione, da un lato, ed estinzione e successione, dall'altro lato, non sono concetti incompatibili ed antitetici. In sostanza, si verificano entrambi gli effetti, l'estinzione e la successione, senza distinzione sul piano cronologico, derivando entrambe dall'ultima delle iscrizioni previste
7 dall'art. 2504 cod. civ.(salva la possibilità di stabilire una data diversa ex art.
2504-bis, commi 2 e 3, cod. civ.).
Integrata nei suddetti termini la decisione del giudice di primo grado di annullare il suddetto avviso di addebito risulta corretta e il secondo motivo di appello deve essere rigettato.
In relazione al terzo e al quarto motivo di appello da esaminare congiuntamente stante la loro stretta correlazione si osserva quanto segue.
Il Tribunale, considerata la motivazione come sopra integrata, correttamente ha proceduto all'annullamento dell'avviso di addebito senza entrare nel merito della vicenda in quanto detto avviso di addebito aveva come destinatario una società estinta e, quindi, l'annullamento non è giustificato da motivi formali, ma da motivi sostanziali.
Accertato che la pretesa creditoria di è stata azionata nei confronti di Pt_2
soggetto estinto nessun altro accertamento di merito doveva essere svolto.
Ne consegue, quindi, che il terzo e il quarto motivo di appello sono infondati
L'appello deve, quindi, essere rigettato e deve essere confermata la sentenza impugnata.
Le spese del presente grado di giudizio tra e seguono la Pt_2 Controparte_1
soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
Devono essere compensate le spese del presente grado di giudizio tra le altre parti stante la contumacia e Controparte_3 CP_2
Stante il rigetto dell'appello si deve dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, a carico dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione ex art. 13, comma 1-quater del D.P.R. n. 115 / 2002.
P. Q. M.
La Corte d'appello di Bologna, in composizione collegiale, ogni diversa e contraria domanda, eccezione e istanza disattesa, assorbita e respinta, definitivamente decidendo nella causa n. 129/2023 così provvede:
1) Rigetta l'appello e conferma la sentenza appellata
2) Condanna in persona del legale rappresentante pro tempore a rifondere a Pt_2
in persona del legale rappresentante pro tempore le spese del Controparte_1
presente grado di giudizio che liquida nella somma di euro 4000,00 per compensi oltre al rimborso spese forfettarie al 15% iva e cpa come per legge
8 3) Compensa le spese del presente grado di giudizio tra le altre parti
4) Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, a carico dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione ex art. 13, comma 1-quater del D.P.R. n.
115/2002
Così deciso in Bologna, il 20/03/2025
Il Consigliere est.
Dott.Maria Rita Serri
Il Presidente
Dott. Marcella Angelini
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