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Sentenza 27 gennaio 2025
Sentenza 27 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 27/01/2025, n. 369 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 369 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. 3097/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro nella persona del dott. Barbato, Rosario Capolongo ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3097/2024 R.G. LAVORO
TRA
n. a ALBANIA il 07/09/1987 Parte_1 rappresentata e difesa dagli avv. FOGLIA VINCENZO e MARIAROSARIA
SCOGNAMIGLIO, come da procura in atti.
RICORRENTE
E
, n. ad AVERSA (CE) il 09.12.1971 Controparte_1
RESISTENTE CONTUMACE
OGGETTO: differenze retributive
CONCLUSIONI: come in atti.
Ragioni di fatto e di diritto
Con ricorso depositato in data 07/03/2024 l'epigrafata ricorrente ha dedotto di aver lavorato alle dipendenze della parte resistente dal 18.4.2012 al 15.11.2023 con le mansioni di collaboratrice domestica non convivente per 25 ore e 6 gg settimanali con inquadramento nel livello A del C.C.N.L.; di essere stata licenziata per giusta causa;
di aver lavorato dalle 8.00 alle 16.00 e, dopo la maternità, dalle 8.00 alle 14.00 e, nell'ultimo periodo, per tre giorni a settimana;
che nell'estratto contributivo non risultano riportate le mensilità da agosto a novembre 2023 al cui relativo
1 accantonamento per rinuncia;
di aver diritto all'importo di e 5.539,74 a titolo di Pt_2
Pt_2
Ella ha quindi agito in giudizio chiedendo di condannare parte resistente al pagamento della somma indicata o della diversa somma che risulterà dovuta, oltre interessi e rivalutazione con vittoria di spese di lite con attribuzione.
La parte resistente non si è costituita in giudizio e stante la regolarità della notifica se ne dichiara la contumacia in quanto la notifica è stata eseguita a mezzo pec in base al combinato disposto dell'art. 137 c.p.c. e dell'art. 6 quater co. 2 d.lgs. 82/2005.
D'altra parte, secondo la giurisprudenza di legittimità (Cass. 1615/2025), “Sulla scorta della citata normativa, nella giurisprudenza di questa Corte è stato affermato che, a seguito dell'istituzione del cd. "domicilio digitale", di cui all'art. 16 sexies del d.l. n.
179 del 2012, convertito con modificazioni in l. n. 221 del 2012, come modificato dal
d.l. n. 90 del 2014, convertito con modificazioni in l. n. 114 del 2014, le notificazioni e comunicazioni degli atti giudiziari, in materia civile, sono ritualmente eseguite - in base a quanto previsto dall'art. 16 ter, comma 1, del d.l. n. 179 del 2012, modificato dall'art. 45 bis, comma 2, lettera a), numero 1), del d.l. n. 90 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 114 del 2014, e successivamente sostituito dall'art. 66, comma 5, del d.lgs. n. 217 del 2017, con decorrenza dal 15.12.2013 - presso un indirizzo di posta elettronica certificata estratto da uno dei registri indicati dagli artt. 6 bis, 6 quater e 62 del d.lgs. n. 82 del 2005, nonché dall'articolo 16, comma 12, dello stesso decreto, dall'articolo 16, comma 6, del d.l. n. 185 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 2 del 2009, nonché dal registro generale degli indirizzi elettronici, gestito dal Ministero e, quindi, indistintamente, dal registro Controparte_2 denominato Ini-PEC e da quello denominato Re.G.Ind.E. (Cass., n. 2460/2021). In tema di domicilio digitale, l'indirizzo risultante dal registro INI-PEC, che sia stato attivato dal destinatario con riferimento ad una specifica attività professionale, può essere utilizzato anche per la notificazione di atti ad essa estranei, poiché nei confronti dei soggetti, obbligati per legge a munirsi di un indirizzo di posta elettronica certificata, la notifica si ha per perfezionata con la ricevuta di avvenuta consegna, non essendovi un domicilio digitale diverso per ogni singolo atto (Cass., n. 12134/2024: nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, secondo cui il ricorso per
l'estensione del fallimento al socio occulto era stato validamente notificato presso il suo indirizzo pec, seppur attivato in relazione all'attività professionale di medico, estranea all'impresa fallita;
n. 12134/2024)”.
2 All'esito della trattazione scritta sostitutiva dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c., verificata la rituale comunicazione del decreto per la trattazione scritta a tutte le parti costituite, il Giudicante ha deciso la causa con sentenza.
Su un piano generale si osserva che la subordinazione, nell'ambito del rapporto di lavoro, è intesa come vincolo personale di soggezione del lavoratore al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro. Incombe sul lavoratore, che agisce in giudizio per ottenere la condanna del datore al pagamento delle spettanze retributive fornire tutti gli elementi probatori utili ad accertare l'esistenza del rapporto di lavoro, la sua natura subordinata, l'orario di lavoro, le mansioni svolte, mentre è onere della parte datoriale dimostrare il verificarsi di fatti impeditivi, estintivi e modificativi.
Nel caso in esame, sulla base della prospettazione di parte ricorrente, nonché della documentazione prodotta (cfr. estratto contributivo, contratto di lavoro, lettera di licenziamento) può ritenersi che tra parte ricorrente e la parte resistente sia intercorso dal 18.4.2012 al 22.7.2023 un rapporto di lavoro domestico.
I punti controversi della vicenda riguardano il mancato pagamento delle spettanze per cui è causa.
Secondo i principi generali in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento. Anche nel caso in cui sia dedotto l'inesatto adempimento dell'obbligazione, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento, gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento (si veda ex plurimis Cass., Sez. Un., n.
13533/2001). Nel caso di specie, avendo allegato il ricorrente-creditore l'inadempimento dell'obbligazione avente ad oggetto la corresponsione delle voci retributive indicate in ricorso e la cessazione del rapporto di lavoro, incombe sul convenuto-(asserito) debitore la prova dell'esattezza dell'adempimento. Ma, tale prova, nella specie, non è stata in alcun modo fornita dal datore di lavoro, rimasto contumace.
In ordine al quantum debeatur, però, possono ritenersi solo in parte condivisibili i conteggi così come formulati da parte ricorrente e contenuti in ricorso.
3 Per tali ragioni, sulla base della documentazione in atti può ritenersi che parte ricorrente abbia diritto alla somma di € 4.960,86 a titolo di T.F.R.
Per tali ragioni, parte resistente, , deve essere condannata al Controparte_1 pagamento in favore di parte ricorrente dell'importo di € 4.960,86 a titolo di T.F.R., oltre interessi e rivalutazione dalla maturazione al saldo.
Le spese di lite sono compensate nella misura del 20% in ragione dell'accoglimento parziale del ricorso e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando così provvede:
1. in parziale accoglimento del ricorso condanna parte resistente, CP_1
, al pagamento in favore di parte ricorrente, , dell'importo
[...] Parte_1 di € 4.960,86 a titolo di T.F.R., oltre interessi e rivalutazione dalla maturazione al saldo;
2. rigetta per il resto il ricorso;
3. liquida le spese di lite in complessivi € 1.030,00 oltre rimb. Forf. al 15%, iva e cpa come per legge, di cui compensa il 20% e condanna parte resistente al pagamento in favore di parte ricorrente del restante 80% delle spese, con attribuzione ai procuratori anticipatari.
Si comunichi.
Aversa, 27/01/2025 il Giudice del Lavoro dott. Barbato, Rosario Capolongo
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro nella persona del dott. Barbato, Rosario Capolongo ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3097/2024 R.G. LAVORO
TRA
n. a ALBANIA il 07/09/1987 Parte_1 rappresentata e difesa dagli avv. FOGLIA VINCENZO e MARIAROSARIA
SCOGNAMIGLIO, come da procura in atti.
RICORRENTE
E
, n. ad AVERSA (CE) il 09.12.1971 Controparte_1
RESISTENTE CONTUMACE
OGGETTO: differenze retributive
CONCLUSIONI: come in atti.
Ragioni di fatto e di diritto
Con ricorso depositato in data 07/03/2024 l'epigrafata ricorrente ha dedotto di aver lavorato alle dipendenze della parte resistente dal 18.4.2012 al 15.11.2023 con le mansioni di collaboratrice domestica non convivente per 25 ore e 6 gg settimanali con inquadramento nel livello A del C.C.N.L.; di essere stata licenziata per giusta causa;
di aver lavorato dalle 8.00 alle 16.00 e, dopo la maternità, dalle 8.00 alle 14.00 e, nell'ultimo periodo, per tre giorni a settimana;
che nell'estratto contributivo non risultano riportate le mensilità da agosto a novembre 2023 al cui relativo
1 accantonamento per rinuncia;
di aver diritto all'importo di e 5.539,74 a titolo di Pt_2
Pt_2
Ella ha quindi agito in giudizio chiedendo di condannare parte resistente al pagamento della somma indicata o della diversa somma che risulterà dovuta, oltre interessi e rivalutazione con vittoria di spese di lite con attribuzione.
La parte resistente non si è costituita in giudizio e stante la regolarità della notifica se ne dichiara la contumacia in quanto la notifica è stata eseguita a mezzo pec in base al combinato disposto dell'art. 137 c.p.c. e dell'art. 6 quater co. 2 d.lgs. 82/2005.
D'altra parte, secondo la giurisprudenza di legittimità (Cass. 1615/2025), “Sulla scorta della citata normativa, nella giurisprudenza di questa Corte è stato affermato che, a seguito dell'istituzione del cd. "domicilio digitale", di cui all'art. 16 sexies del d.l. n.
179 del 2012, convertito con modificazioni in l. n. 221 del 2012, come modificato dal
d.l. n. 90 del 2014, convertito con modificazioni in l. n. 114 del 2014, le notificazioni e comunicazioni degli atti giudiziari, in materia civile, sono ritualmente eseguite - in base a quanto previsto dall'art. 16 ter, comma 1, del d.l. n. 179 del 2012, modificato dall'art. 45 bis, comma 2, lettera a), numero 1), del d.l. n. 90 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 114 del 2014, e successivamente sostituito dall'art. 66, comma 5, del d.lgs. n. 217 del 2017, con decorrenza dal 15.12.2013 - presso un indirizzo di posta elettronica certificata estratto da uno dei registri indicati dagli artt. 6 bis, 6 quater e 62 del d.lgs. n. 82 del 2005, nonché dall'articolo 16, comma 12, dello stesso decreto, dall'articolo 16, comma 6, del d.l. n. 185 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 2 del 2009, nonché dal registro generale degli indirizzi elettronici, gestito dal Ministero e, quindi, indistintamente, dal registro Controparte_2 denominato Ini-PEC e da quello denominato Re.G.Ind.E. (Cass., n. 2460/2021). In tema di domicilio digitale, l'indirizzo risultante dal registro INI-PEC, che sia stato attivato dal destinatario con riferimento ad una specifica attività professionale, può essere utilizzato anche per la notificazione di atti ad essa estranei, poiché nei confronti dei soggetti, obbligati per legge a munirsi di un indirizzo di posta elettronica certificata, la notifica si ha per perfezionata con la ricevuta di avvenuta consegna, non essendovi un domicilio digitale diverso per ogni singolo atto (Cass., n. 12134/2024: nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, secondo cui il ricorso per
l'estensione del fallimento al socio occulto era stato validamente notificato presso il suo indirizzo pec, seppur attivato in relazione all'attività professionale di medico, estranea all'impresa fallita;
n. 12134/2024)”.
2 All'esito della trattazione scritta sostitutiva dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c., verificata la rituale comunicazione del decreto per la trattazione scritta a tutte le parti costituite, il Giudicante ha deciso la causa con sentenza.
Su un piano generale si osserva che la subordinazione, nell'ambito del rapporto di lavoro, è intesa come vincolo personale di soggezione del lavoratore al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro. Incombe sul lavoratore, che agisce in giudizio per ottenere la condanna del datore al pagamento delle spettanze retributive fornire tutti gli elementi probatori utili ad accertare l'esistenza del rapporto di lavoro, la sua natura subordinata, l'orario di lavoro, le mansioni svolte, mentre è onere della parte datoriale dimostrare il verificarsi di fatti impeditivi, estintivi e modificativi.
Nel caso in esame, sulla base della prospettazione di parte ricorrente, nonché della documentazione prodotta (cfr. estratto contributivo, contratto di lavoro, lettera di licenziamento) può ritenersi che tra parte ricorrente e la parte resistente sia intercorso dal 18.4.2012 al 22.7.2023 un rapporto di lavoro domestico.
I punti controversi della vicenda riguardano il mancato pagamento delle spettanze per cui è causa.
Secondo i principi generali in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento. Anche nel caso in cui sia dedotto l'inesatto adempimento dell'obbligazione, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento, gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento (si veda ex plurimis Cass., Sez. Un., n.
13533/2001). Nel caso di specie, avendo allegato il ricorrente-creditore l'inadempimento dell'obbligazione avente ad oggetto la corresponsione delle voci retributive indicate in ricorso e la cessazione del rapporto di lavoro, incombe sul convenuto-(asserito) debitore la prova dell'esattezza dell'adempimento. Ma, tale prova, nella specie, non è stata in alcun modo fornita dal datore di lavoro, rimasto contumace.
In ordine al quantum debeatur, però, possono ritenersi solo in parte condivisibili i conteggi così come formulati da parte ricorrente e contenuti in ricorso.
3 Per tali ragioni, sulla base della documentazione in atti può ritenersi che parte ricorrente abbia diritto alla somma di € 4.960,86 a titolo di T.F.R.
Per tali ragioni, parte resistente, , deve essere condannata al Controparte_1 pagamento in favore di parte ricorrente dell'importo di € 4.960,86 a titolo di T.F.R., oltre interessi e rivalutazione dalla maturazione al saldo.
Le spese di lite sono compensate nella misura del 20% in ragione dell'accoglimento parziale del ricorso e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando così provvede:
1. in parziale accoglimento del ricorso condanna parte resistente, CP_1
, al pagamento in favore di parte ricorrente, , dell'importo
[...] Parte_1 di € 4.960,86 a titolo di T.F.R., oltre interessi e rivalutazione dalla maturazione al saldo;
2. rigetta per il resto il ricorso;
3. liquida le spese di lite in complessivi € 1.030,00 oltre rimb. Forf. al 15%, iva e cpa come per legge, di cui compensa il 20% e condanna parte resistente al pagamento in favore di parte ricorrente del restante 80% delle spese, con attribuzione ai procuratori anticipatari.
Si comunichi.
Aversa, 27/01/2025 il Giudice del Lavoro dott. Barbato, Rosario Capolongo
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