Decreto 14 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, decreto 14/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 13068/2022
TRIBUNALE DI CATANIA
Sezione Immigrazione
Il Tribunale di Catania composto dai magistrati
Luca Perilli Presidente
Rosario Maria Annibale Cupri Giudice rel.-est.
Stefania Muratore Giudice riunito in camera di consiglio
OSSERVA
I. Con ricorso depositato il 16/10/2022 ai sensi dell'art. 35-bis D.Lgs. n. 25/2008,
[...]
nato a [...] il [...] ha impugnato il Parte_1
provvedimento della Commissione Territoriale di Siracusa per il riconoscimento della
Protezione Internazionale, notificato in data 19/09/2022, chiedendo il riconoscimento dello status di rifugiato, in subordine della protezione sussidiaria e in ulteriore subordine della protezione speciale.
La Commissione Territoriale ha trasmesso gli atti del procedimento.
La causa è stata trattenuta in riserva dal giudice designato per la trattazione, al fine di riferire in camera di consiglio.
II. In sede di audizione innanzi alla Commissione Territoriale, il ricorrente ha dichiarato di essere un cittadino pakistano, di essere nato nel distretto di Gujranwala, Khara, dove ha sempre vissuto;
di appartenere alla tribù gujjar e di professare la religione musulmana sunnita.
Sul percorso migratorio, ha riferito di aver lasciato il Paese di origine per la prima volta nel dicembre 2011, giungendo in Italia in aereo e trascorrendo gli anni successivi tra
Francia e Italia;
di avere fatto ritorno in ST nel novembre/dicembre 2019, rimanendovi per due mesi e ripartendo il 18 febbraio 2020, arrivando nuovamente in
Italia.
In ordine alle ragioni dell'espatrio, ha così dichiarato: “In ST prendevo 4mila rupie, erano pochi e la famiglia era grandissima. Non bastavano quelle 4mila rupie. Ho sentito che all'estero si guadagnava. Ho venduto tutti i beni, anche l'oro, per comprare un visto
1
7).
Rispondendo alle ulteriori domande della Commissione, ha aggiunto di aver versato 15 mila euro a un uomo pakistano con la promessa di ottenere un permesso per motivi di lavoro;
tuttavia, una volta arrivato in Italia, quest'uomo non gli ha fornito l'aiuto promesso.
Circa il timore in caso di rimpatrio ha spiegato di non vedere un futuro in ST.
La Commissione Territoriale ha rigettato la domanda di protezione internazionale ritenendo insussistenti gli elementi relativi alla materia della protezione internazionale, in quanto afferenti esclusivamente alla sfera economica;
ha, pertanto, ritenuto le circostanze esposte non idonee a supportare sufficientemente ed a giustificare un timore di persecuzione ai sensi dell'art. 1 A della Convenzione di Ginevra del 1951; altresì, ha ritenuto non sussistenti circostanze tali da integrare le ipotesi di protezione sussidiaria di cui alle lett. a), b) e c) del D. Lgs. 251/2007; non ha, da ultimo, riscontrato nel caso di specie neppure i presupposti di cui all'art. 19 comma 1 ed 1.1. del d.lgs. n. 286/98 per la concessione della protezione speciale.
III.
1. Ciò premesso in fatto, si osserva che l'art. 2, lett. e) del D.lgs. n. 251/2007 definisce
“rifugiato” il “cittadino straniero il quale, per il timore fondato di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o opinione politica, si trova fuori dal territorio del Paese di cui ha la cittadinanza
e non può o, a causa di tale timore, non vuole avvalersi della protezione di tale Paese, oppure apolide che si trova fuori dal territorio nel quale aveva precedentemente la dimora abituale per le stesse ragioni succitate e non può o, a causa di siffatto timore, non vuole farvi ritorno, ferme le cause di esclusione di cui all'articolo 10”.
L'art. 7 specifica che gli “atti di persecuzione” devono essere sufficientemente gravi, per la loro natura o frequenza, da rappresentare una violazione grave dei diritti umani fondamentali e possono, in via esemplificativa, essere costituiti da atti di violenza fisica e psichica (anche sessuale), provvedimenti legislativi, amministrativi, di polizia o giudiziali discriminatori per la loro natura o per le modalità di applicazione;
azioni giudiziarie o sanzioni penali sproporzionate o discriminatorie;
rifiuto dei mezzi di tutela giuridica;
azioni giudiziarie in conseguenza di rifiuto di prestare servizio militare in un conflitto quando questo possa comportare la commissione di crimini;
atti specificamente diretti contro un genere sessuale o contro l'infanzia.
2 A sua volta, l'art. 5 chiarisce che responsabili di tali atti possono essere tanto lo Stato che partiti od organizzazioni che controllano lo Stato o una parte consistente del suo territorio, oppure soggetti non statuali, se i primi o le organizzazioni internazionali non possono o non vogliono fornire protezione contro persecuzioni o danni gravi. Alla luce della superiore normativa si ricava che requisito essenziale per il riconoscimento dello “status” di rifugiato è il fondato timore di persecuzione “personale e diretta” nel Paese d'origine del richiedente, a causa della razza, della religione, della nazionalità, dell'appartenenza a un gruppo sociale ovvero per le opinioni politiche professate.
Alla luce della superiore normativa si ricava che requisito essenziale per il riconoscimento dello “status” di rifugiato è il fondato timore di persecuzione “personale e diretta” nel
Paese d'origine del richiedente, a causa della razza, della religione, della nazionalità, dell'appartenenza a un gruppo sociale ovvero per le opinioni politiche professate.
Nel caso in esame, non sussistono le caratteristiche poc'anzi delineate, poiché non emerge alcuna correlazione tra l'espatrio del ricorrente e persecuzioni personali legate ad alcuno dei cinque motivi sopra elencati.
III.
2. Relativamente alla richiesta di protezione sussidiaria, il dato normativo di riferimento prevede che “persona ammissibile alla protezione sussidiaria” è il “cittadino straniero che non possiede i requisiti per essere riconosciuto come rifugiato ma nei cui confronti sussistono fondati motivi di ritenere che, se ritornasse nel Paese di origine, o, nel caso di un apolide, se ritornasse nel Paese nel quale aveva precedentemente la dimora abituale, correrebbe un rischio effettivo di subire un grave danno come definito dal presente decreto e il quale non può o, a causa di tale rischio, non vuole avvalersi della protezione di detto Paese” (lett. g dell'art. 2, D.Lgs. n. 251/2007), sempre che non ricorra una delle ragioni di esclusione della protezione sussidiaria previste dall'art. 16.
A norma dell'art. 14 del medesimo decreto legislativo “Ai fini del riconoscimento della protezione sussidiaria, sono considerati danni gravi: a) la condanna a morte o all'esecuzione della pena di morte;
b) la tortura o altra forma di pena o trattamento inumano o degradante ai danni del richiedente nel suo Paese di origine;
c) la minaccia grave e individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale”.
In punto di onere della prova, il Collegio osserva che come chiarito dalla Suprema Corte, il racconto del richiedente asilo è, allo stesso tempo, allegazione dei fatti rilevanti e prova degli stessi (Cass., n. 29056/2019).
3 L'art. 3 comma 5 del D. Lgs. 251/2007, prevede che qualora taluni elementi o aspetti delle dichiarazioni del richiedente la protezione internazionale non siano suffragati da prove, essi sono considerati veritieri se l'autorità competente a decidere sulla domanda ritiene che: a) il richiedente ha compiuto ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda; b) tutti gli elementi pertinenti in suo possesso sono stati prodotti ed è stata fornita una idonea motivazione dell'eventuale mancanza di altri elementi significativi;
c) le dichiarazioni del richiedente sono ritenute coerenti e plausibili e non sono in contraddizione con le informazioni generali e specifiche pertinenti al suo caso, di cui si dispone;
d) il richiedente ha presentato la domanda di protezione internazionale il prima possibile, a meno che egli non dimostri di aver avuto un giustificato motivo per ritardarla;
e) dai riscontri effettuati il richiedente è, in generale, attendibile.
Con riferimento al citato art. 3, la Suprema Corte ha affermato che tale norma costituisce
“unitamente al d.lgs. n. 25 del 2008, art. 8, relativo al dovere di cooperazione istruttoria incombente sul giudice in ordine all'accertamento delle condizioni aggiornate del Paese
d'origine del richiedente asilo, il cardine del sistema di attenuazione dell'onere della prova, posto a base dell'esame e dell'accertamento giudiziale delle domande di protezione internazionale (tra le molte vedi Cassazione 10/4/2015 n. 7333 secondo cui:
Le circostanze e i fatti allegati dal cittadino straniero, qualora non siano suffragati da prova, possono essere ritenuti credibili se superano una valutazione di affidabilità fondata sui sopradescritti criteri legali, tutti incentrati sulla verifica della buona fede soggettiva nella proposizione della domanda, valutabile alla luce della sua tempestività, della completezza delle informazioni disponibili, dall'assenza di strumentalità e dalla tendenziale plausibilità logica delle dichiarazioni, e ciò non solo dal punto di vista della coerenza intrinseca ma anche sotto il profilo della corrispondenza della situazione descritta con le condizioni oggettive del Paese” (vedi Cass. 10/04/2015 n. 7333).
Nel caso di specie, nulla è stato dedotto né si rilevano i presupposti di cui all'art. 14, lett.
a) del D.Lgs. n. 251/2007.
Neppure sussistono i presupposti di cui all'art. 14 lett. b), in quanto alla stregua dei suesposti criteri di valutazione delle dichiarazioni, il Collegio, ritiene di condividere il provvedimento di diniego della Commissione Territoriale attesto che il ricorrente allega motivazioni meramente economiche, dimostrando che non vi sia alcun rischio concreto e attuale di subire un grave danno;
a rafforzare ciò contribuisce il fatto che il ricorrente, dopo essere partito per la prima volta, abbia fatto ritorno nel proprio Paese.
4 Alla luce delle predette ragioni, non sussistono fondati motivi di ritenere che, in caso di rientro in ST, il ricorrente correrebbe il rischio di subire torture o altre forme di pene o trattamenti inumani o degradanti, ne consegue, pertanto, l'esclusione della riconoscibilità, in capo al ricorrente, del diritto alla protezione sussidiaria, anche ex art. 14, lett. b), d.lgs. 251/2007.
III.
3. In ordine alla valutazione della sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della protezione sussidiaria di cui alla lettera c) dell'art. 15 della Direttiva 2004/83/UE
(c.d. direttiva qualifiche - DQ, rifusa nella direttiva 2011/95/UE, cui è stata data attuazione in Italia con il più volte menzionato decreto legislativo n. 251/2007), nella sentenza Diakité la Corte di Giustizia dell'Unione Europea ha ritenuto particolarmente importante che gli organi giudiziari tenessero separate la valutazione dell'esistenza di un conflitto armato, da una parte, e la valutazione del livello di violenza, dall'altra.
L'esistenza di un conflitto armato è una condizione necessaria ma non sufficiente per l'applicazione dell'articolo 15, lettera c). In relazione al rischio generale per i civili,
l'articolo 15, lettera c) si applica se, dalla valutazione del livello di violenza, emerge che il conflitto armato è caratterizzato da una violenza indiscriminata che raggiunge un livello talmente elevato che i civili, in quanto tali, corrono un rischio effettivo di subire un danno grave.
Pertanto, al punto 30 della sentenza Diakité, la Corte di Giustizia dell'Unione Europea ha osservato: “Inoltre, occorre rammentare che l'esistenza di un conflitto armato interno potrà portare alla concessione della protezione sussidiaria solamente nella misura in cui si ritenga eccezionalmente che gli scontri tra le forze governative di uno Stato e uno o più gruppi armati o tra due o più gruppi armati siano all'origine di una minaccia grave
e individuale alla vita o alla persona del richiedente la protezione sussidiaria, ai sensi dell'articolo 15, lettera c), della direttiva, a motivo del fatto che il grado di violenza indiscriminata che li caratterizza raggiunge un livello talmente elevato da far sussistere fondati motivi per ritenere che un civile rinviato nel paese in questione o, se del caso, nella regione in questione correrebbe, per la sua sola presenza sul territorio di questi ultimi, un rischio effettivo di subire la detta minaccia (cfr., in questo senso, sentenza
AJ, cit., punto 43)”.
Il Collegio esclude inoltre, che in ST e in particolare nella zona di provenienza del ricorrente, vi sia allo stato attuale il rischio di un danno grave e individuale alla vita o alla persona del ricorrente, come qualificato dall'art. 14 lett. C del D.lgs. 251/07, non
5 emergendo dalle fonti internazionali consultate nell'esercizio dei poteri di ufficio che la zona versi in una situazione di violenza indiscriminata derivante da situazioni di conflitto armato interno o internazionale (cfr. Corte di Giustizia dell'Unione Europea, sentenza
AJ v. Justitie del 17 febbraio 2009). Persona_1
Le Coi consultate dal Tribunale evidenziano dunque che la Repubblica Islamica del
ST si compone di quattro province: Khyber Pakhtunkhwa, Belucistan, Sindh ed il territorio della Capitale Islamabad e, appunto, Punjab. Inoltre, il governo del ST ha il controllo amministrativo di due territori che non fanno ufficialmente parte dello Stato, il GI IS a nord e l'Azad Kashmir a nord-est.
La provincia del Punjab si trova nella parte orientale del ST e confina con lo stato indiano del e Kashmir a nord-est, con gli Stati indiani del Punjab e del CP_1 CP_2
a est, con la provincia del Sindh a sud, con le province del OCistan e del Khyber
Pakhtunkhwa a ovest, con l'area della capitale federale di Islamabad e con l'Azad Kashmir
a nord. La Provincia si estende per oltre 205.000 chilometri quadrati, circa due terzi dell'Italia e ha una popolazione di oltre 127 milioni di abitanti, oltre il doppio di quella italiana, con una densità di 622 abitanti per chilometro quadrato, oltre tre volte la media italiana. L'attuale situazione generale della provincia del Punjab, zona rispetto alla quale viene esaminato il rischio connesso al rimpatrio, secondo le informazioni aggiornate, non presenta un contesto che si possa qualificare come violenza generalizzata conseguente a un conflitto armato, interno o internazionale, come emerge dalle informazioni sul Paese
d'origine di seguito riportate (CoI). Nel Punjab si distinguono tre zone: Punjab centrale,
Punjab settentrionale e Punjab meridionale1. Le zone meridionali del Punjab sono tra le più povere del Paese.
Il capoluogo del Punjab è Lahore, la seconda città del ST per grandezza, dopo
Karachi (provincia del Sindh) 2. Tra nord e sud della regione vi è una netta differenza in termini di sicurezza e controllo statale. Il Punjab settentrionale gode di un maggior controllo statale, anche grazie alla presenza del quartier generale militare della provincia e la dislocazione nella zona della maggior parte delle forze militari dell'intero Punjab3. Nel nord, infatti, si trova il quartier generale militare dell'esercito pachistano, che mantiene la maggior parte delle sue forze nella provincia4. Nel Punjab meridionale si registra, invece, la presenza di sedi delle reti di militanti antigovernativi come Per_3
ed estremisti religiosi come
[...] Persona_4
Il servizio ACLED6 ha poi registrato 39 vittime nei primi 3 mesi dell'anno 2023.
Infine, per il periodo 01/04/2023 – 01/04/2024, la fonte Armed Conflict Location and
Event Data Project (ACLED) ha registrato un totale di 1.515 incidenti di rilevanza securitaria in Punjab e un totale di 72 vittime.
Quanto a episodi specifici di violenza, le CoI segnalano i seguenti: quattro militanti collegati allo Stato LA (ISIS) sono stati uccisi durante uno scontro il 16 maggio
2020 nel distretto di Bahawalpur, nella provincia del Punjab7. Il 12 giugno 2020,
l'esplosione di una bomba nel mercato di Rawalpindi ha ucciso una persona e ferito almeno 10 persone8. Nel corso dell'ultima settimana di luglio 2020, cinque militanti dell'Esercito CA OC (BRA) sono stati uccisi in uno scontro armato con le forze di sicurezza nel distretto di Rajanpur9. Il 13 dicembre 2020, una bomba posizionata
Jamestown Foundation, “ST's Jamaat-ud-Dawa Positions Itself for Politics”, 12 Ottobre 2017 https://jamestown.org/program/pakistans-jamaat-ud-dawa-positions-politics.
, “South Punjab – Neglected and Politicized”, 4 Aprile 2019, Controparte_3 https://www.mironline.ca/south-punjab-neglected-and-politicized/. 5ICG; , “ST's Jihadist Heartland: Southern Punjab”, 30 Maggio 2016, Controparte_4 https://www.crisisgroup.org/sites/default/files/279-pakistan-s-jihadist-heartland-southern-punjab 6 Armed Conflict Location & Event Data Project (ACLED), User Quick Guide April 2019, url: “All fatalities recorded are 'reported fatalities.' ACLED does not independently verify details of fatalities, and includes this information as an estimate only, reflecting the content of media reports. We further specify in our user guides and other resources that fatality data are particularly prone to manipulation by and occasionally the media, for various reasons, CP_5 and urge users. to take this into account in their analysis of fatalities. As such, ACLED codes the death toll as it is reported;
where a range of fatalities is reported, we code the lowest of that range, and seek to note in the 'Notes' section when there has been a dispute.” Tutti gli incidenti mortali registrati sono "vittime segnalate". L'ACLED non verifica in modo indipendente i dettagli degli incidenti mortali e include queste informazioni solo come stima, riflettendo il contenuto dei resoconti dei media. Specifichiamo inoltre nelle nostre guide per l'utente e in altre risorse che i dati sui decessi sono particolarmente inclini alla manipolazione da parte di gruppi armati e, occasionalmente, dei media, per vari motivi, e sollecitiamo gli utenti a tenerne conto nella loro analisi dei decessi. Pertanto, ACLED codifica il bilancio delle vittime così come viene riportato;
dove viene segnalata una serie di decessi, codifichiamo il più basso di tale intervallo e cerchiamo di annotare nella sezione "Note" quando c'è stata una controversia, data ultima verifica 13 aprile 2023 7 Crisis24, ST: Security forces kill militants in Punjab province May 16, 17 May 2020: https://crisis24.garda.com/insights-intelligence/intelligence/risk-alerts/lunrejvbtyknxjldl/pakistansecurity-forces- kill-militants-in-punjab-province-may-16 8RFE/RL – Rare Bomb Blast Hits ST's Rawalpindi, 12 June 2020: Controparte_6 https://www.ecoi.net/en/document/2031475.html
New Indian Express: One dead, 15 injured in blast in ST's Rawalpindi, 13 June 2020: https://www.newindianexpress.com/world/2020/jun/13/one-dead15-injured-in-blast-in-pakistans-rawalpindi- 2156121.html DAWN: Man killed in 13 June 2020: https://www.dawn.com/news/1563171/man-killed-in- Persona_5 rawalpindi-bomb-blast 9 ACLED – Regional overview South Asia: 16 July-1 August: https://acleddata.com/2020/08/05/regionaloverview- south-asia26-july-1-august-2020/
7 a bordo strada è esplosa vicino a una stazione di polizia nella città di Rawalpindi, ferendo almeno 23 persone secondo quanto riferito dalla polizia. La stessa fonte spiega che un attentato simile aveva colpito Rawalpindi all'inizio del mese, uccidendo una persona e ferendone altre sette nei pressi di un trafficato terminal degli autobus10. Il 7 marzo 2021, assalitori non identificati hanno sparato contro l'ufficiale della stazione dell'ippodromo nella città di Rawalpindi. Ad aprile 2021, il partito islamista di estrema destra K-
Labbaik ST (TLP) ha organizzato manifestazioni contro l'arresto del leader, alle quali sono seguiti scontri con la polizia nella città di Lahore: il TTP ha bloccato le strade e attaccato una stazione di polizia, causando la morte di tre persone e il ferimento di centinaia11. Il 23 giugno 2021, almeno tre persone sono morte e un'altra dozzina sono rimaste ferite in un'esplosione nei pressi dell'abitazione del fondatore dell'organizzazione radicale islamista Lashkar-e-Taiba (LeT) 12. A gennaio 2022 l'esplosione di una bomba al mercato di Lahore ha provocato la morte di almeno 3 persone e il ferimento Per_6 di altre 30. L'attacco è stato rivendicato sia dal che dal Controparte_7
13. Nel mese di aprile, sono stati segnalati numerosi Controparte_8
C attentati da parte dell' , che ha preso di mira civili e forze di sicurezza provocando vittime 14.
Il 23 gennaio 2023 militanti del TTP hanno attaccato un posto di blocco della polizia e ucciso due poliziotti a Taunsa. Nel 2023 si è poi registrata nella Regione una forte tensione connessa al momento politico per lo scontro in atto tra il Governo e l'ex primo ministro . La polizia tra il 6 e il 13 marzo ha cercato di arrestare nella Per_7 Per_7
sua residenza a Lahore, ma i sostenitori di hanno impedito l'ingresso e si sono Per_7
scontrati con la polizia, ferendo oltre 60 agenti. Khan, il 18 marzo 2023, ha partecipato a un'udienza del processo contro di lui al Tribunale di Islamabad;
4.000 attivisti del PTI
(ST K-Insafsi, uno dei tre principali partiti politici del ST, fondato nel
1996 da ) si sono scontrati con la polizia, lasciando feriti oltre 50 agenti;
i Per_7
disordini hanno costretto il giudice ad aggiornare il caso.
Nella notte del 22 gennaio 2024, terroristi non identificati hanno attaccato il posto di controllo di collegato la stazione di polizia di Vehova, nel distretto di Taunsa Per_8
Sharif, Punjab. Lo Station House Officer (SHO) della stazione di polizia di Vehova ha riferito che 10-15 terroristi affiliati al gruppo avevano attaccato il posto di CP_11
controllo al confine tra Punjab e Khyber Pakhtunkhwa, riuscendo a fuggire nonostante l'intervento delle forze di polizia.
Le fonti sopra riportate dimostrano dunque che nella regione del Punjab vi sono periodiche esplosioni di violenza, di diversa matrice, politica o per rivendicazioni nazionaliste o per aggressioni di gruppi terroristici di diversa origine;
non raramente tali scontri coinvolgono gruppi di manifestanti e provocano numerose vittime anche tra i civili. Come sopra evidenziato, i conflitti armati riguardano scontri tra le forze di sicurezza del Paese e gruppi armati, separatisti come il OC NA AR (BNA)
e il OCistan IB AR (BLA) 15, o gruppi terroristici come il K-
Taliban ST (TTP), un'alleanza di gruppi militanti, formata nel 2007, che si oppone alle forze militari di Stato oppure come lo Stato LA (IS). A questi si aggiungono scontri con altri gruppi armati organizzati, quali l'organizzazione radicale islamista classificata come organizzazione terroristica, a Lahore, nel Controparte_12
Punjab, e la sua ala di supporto JA (JuD). Tutti questi gruppi separatisti o terroristici di diversa estrazione sono presenti nel Punjab e hanno causato scontri armati ed attentati mortali, come evidenziano le fonti specifiche sopra menzionate. Questi scontri avvengono in un clima generale di tensione politica per il governo del Paese. Si tratta di fenomeni significativi di violenza, che conducono alla morte di poco più di cento persone ogni anno (una buona parte delle quali civili), ridotte a 72 nell'ultimo anno di rilevazione, ma non tali da condurre ad una conclusione dell'esistenza di una situazione di violenza generalizzata nell'intero Punjab che è una regione molto estesa e che conta oltre 127 milioni di abitanti. Gli episodi di violenza hanno poi natura sporadica nella zona del nord
9 dalla quale proviene il ricorrente. Alla luce delle fonti analizzate, seppur ancora in parziale evoluzione sotto il profilo politico-istituzionale, la situazione della sicurezza nella provincia del Punjab, relativamente al quale si valuta in tale sede il rimpatrio del ricorrente, non è tale, pur in presenza di ricorrenti scontri armati nell'intera regione, da consentire di individuare un rischio di violenza generalizzata o indiscriminata per i civili;
né il ricorrente ha allegato un particolare rischio individualizzato.
Alla luce di quanto sopra evidenziato, appare evidente che la situazione attuale, non giustifica il riconoscimento della protezione sussidiaria ai sensi dell'art. 14, lett. c) D. Lgs
251/2007.
IV. In ordine alla possibilità di riconoscere al ricorrente altra forma di protezione nazionale, va precisato che il decreto-legge n. 130/2020, convertito, con modifiche, in legge n. 173/2020, in vigore dal 20/12/2020, ha introdotto molteplici modifiche al testo unico sull'immigrazione (d.lgs. n. 286/1998).
In particolare, l'art. 1 del citato decreto-legge 130/2020, come convertito dalla legge
173/2020, ha sostituito il comma 1.1 dell'articolo 19 d. lgs. n. 286/1998 così prevedendo:
«1.1. Non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti o qualora ricorrano gli obblighi di cui all'articolo 5, comma 6. Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani. Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, a meno che esso sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica, nonché di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine».
Dopo il comma 1.1 è stato inserito il seguente:
10 «1.2. Nelle ipotesi di rigetto della domanda di protezione internazionale, ove ricorrano i requisiti di cui ai commi 1 e 1.1, la Commissione territoriale trasmette gli atti al Questore per il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale. Nel caso in cui sia presentata una domanda di rilascio di un permesso di soggiorno, ove ricorrano i requisiti di cui ai commi 1 e 1.1, il Questore, previo parere della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale, rilascia un permesso di soggiorno per protezione speciale».
La predetta normativa è applicabile al caso di specie in quanto l'art. 15 del D.L. n.
130/2020, intitolato “Disposizioni transitorie”, ha previsto che “Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a), e) ed f) si applicano anche ai procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto avanti alle commissioni territoriali, al questore e alle sezioni specializzate dei tribunali” e, da ultimo, dell'art. 7, co. 2, del D.L.
n. 20/2023, convertito con legge 5 maggio 2023, n. 50.
Ciò chiarito in diritto, nel caso di specie non ricorrono i presupposti di cui all' art. 19 del
D.Lgs. n. 286/1998 per il riconoscimento della protezione speciale, in quanto, per le ragioni già esposte ai punti che precedono, non sussistono fondati motivi di ritenere che l'allontanamento del ricorrente dal territorio nazionale comporti il rischio che possa essere sottoposto a tortura o a trattamenti inumani o degradanti o a violazioni sistematiche e gravi dei diritti fondamentali.
Non ricorrono altresì gli obblighi di cui all'articolo 5, comma 6 d. lgs. 286/1998, né il rimpatrio del ricorrente comporterebbe una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, non essendo stato dedotto alcunché, né in ricorso, né in corso di causa, sulla natura ed effettività dei vincoli familiari dell'interessato e sul suo effettivo inserimento sociale.
Non può, per tali motivi, riconoscersi in capo al ricorrente alcuna forma di protezione nazionale.
V. Nulla va disposto sulle spese di lite in quanto “qualora la parte ammessa al patrocinio
a spese dello Stato sia vittoriosa in una controversia civile proposta contro un'amministrazione statale, l'onorario e le spese spettanti al difensore vanno liquidati ai sensi dell'art. 82 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, ovvero con istanza rivolta al giudice del procedimento, non potendo riferirsi a tale ipotesi l'art. 133 del medesimo d.P.R. n.
115 del 2002, a norma del quale la condanna alle spese della parte soccombente non ammessa al patrocinio va disposta in favore dello Stato” (vedi Cass. sez. 2,
11 29/10/2012 n. 18583 nonché, da ultimo, Cass. sez. 6 - 2, 29/11/2018 n. 30876). Infatti, nel caso di specie, la liquidazione non può essere effettuata ai sensi del citato art. 133
D.P.R. 115/2002, a carico di un'amministrazione dello Stato e a favore di altra amministrazione, in quanto ciò costituirebbe un non senso, tanto più che l'interesse sostanziale del ricorrente, che è quello di ottenere la rifusione delle spese sostenute dal proprio difensore, non potrebbe per tale via essere soddisfatto.
P.Q.M.
Definitivamente decidendo
Rigetta il ricorso.
Nulla sulle spese di lite.
Così deciso in Catania all'esito della camera di consiglio del 06/03/2025
Il Giudice est. Il Presidente
Rosario Maria Annibale Cupri Luca Perilli
12 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1EASO – European Asylum Support Office: ST Security situation, ottobre 2021, pag. 75 https://coi.easo.europa.eu/administration/easo/PLib/2021_10_EASO_COI_Report_ST_Security_ situation.pdf. 2 Ibidem 3 Reuters, “Explainer: , the ST-based militants, at heart of tension with India”, 15 Febbraio Persona_2 2019, https://www.reuters.com/article/us-india-kashmir-group-explainer/explainer-jaish-emohammad-the-pakistan- based-militants-at-heart-of-tension-with-india-idUSKCN1Q41IV
6 10 VOA, Roadside Bomb Wounds 23 Near ST Police Station, 13 December 2020, https://www.voanews.com/south-central-asia/roadside-bomb-wounds-23-near-pakistan-police-station 11 ACLED – Regional overview South Asia: 17- 23 April 2021: https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/acleddata.comRegional%20Overview%20South%20Asia17- 23%20April%202021.pdf 12BAMF – Federal Office for Migration and Refugees (Germany): Briefing Notes, 28 June 2021 https://www.bamf.de/SharedDocs/Anlagen/EN/Behoerde/Informationszentrum/BriefingNotes/2021/briefingnotes- kw26-2021.pdf?__blob=publicationFile&v=2; , Controparte_10 published by ReliefWeb: ACLED Regional Overview – South Asia and Afghanistan (19 - 25 June 2021), 30 June 2021 file:///C:/Users/crist/Downloads/ACLED%20Regional%20Overview%20%E2%80%93%20South%20Asia%20and%20A fghanistan%20(19-25%20June%202021).pdf 13CRSS Quarterly Security Report – Q1, 2022: https://crss.pk/security-report-first-quarter-2022/ ; Gandhara, At Least
Two Killed, Over 20 Wounded In Bombing At ST Bazaar, 20 gennaio 2022 https://gandhara.rferl.org/a/pakistan- lahore-market-bomb-blast/31663203.html 14 ACLED, Regional Overview: South Asia And Afghanistan, 23 aprile-6 maggio 2022, https://acleddata.com/2022/05/12/regional-overview-south-asia-and-afghanistan-3-april-6-may2022/.
8 15 CRSS Quarterly Security Report – Q1, 2022: https://crss.pk/security-report-first-quarter-2022/ Gandhara, At Least Two Killed, Over 20 Wounded In Bombing At ST Bazaar, 20 gennaio 2022 https://gandhara.rferl.org/a/pakistan-lahore-market-bomb-blast/31663203.html