Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Veneto, sentenza 22/12/2025, n. 426 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale Veneto |
| Numero : | 426 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Sentenza n. /2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE VENETO
composta dai Magistrati:
RT TONOLO Presidente Innocenza AF CE TO ANGIONI CE relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di conto iscritto al n. 32594 del registro di Segreteria avente ad oggetto il conto giudiziale n. 72031 reso dall’agente contabile ANDREA RE, quale consegnatario dei titoli azionari e delle partecipazioni del Comune di San Donà di Piave (VE), per il periodo di gestione 01.01.202031.12.2020, depositato in data 29 giugno 2021;
Vista la relazione n. 326/2025 del 23.6.2025 del magistrato istruttore del conto;
Vista la relazione accompagnatoria al conto ricompilato, depositata dall’Amministrazione in data 20.11.2025;
Esaminati gli atti di causa;
Uditi, nella pubblica udienza dell’11 dicembre 2025 - celebrata con l’assistenza del funzionario Stefano Mizgur e data per letta la relazione del
giudice relatore, Cons. TO ON - il Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore Generale Francesca Garlisi, il quale ha concluso per l’irregolarità del conto, senza condanna dell’agente contabile.
SVOLGIMENTO IN FATTO
1. Con relazione n.326/2025 del 23.06.2025, il magistrato istruttore del conto giudiziale conto giudiziale n. 72031 reso dall’agente contabile ANDREA RE, quale consegnatario dei titoli azionari e delle partecipazioni del Comune di San Donà di Piave (VE), per il periodo di gestione 01.01.2020-31.12.2020, depositato in data 29 giugno 2021, riferiva al Presidente di questa Sezione giurisdizionale quanto segue:
a) il conto in esame, redatto su modello conforme a quello ministeriale (mod.
22 del d.P.R. n. 194/1996) e sottoscritto dal consegnatario di titoli azionari, recava il visto di regolarità della dott.ssa Franca Ferrarese, in qualità di Responsabile del Servizio Economico Finanziario del Comune di San Donà di Piave (VE);
b) era stata acquisita la determinazione del Dirigente del Servizio Ragioneria Bilancio, Contabilità, di parificazione del conto;
c) non risultava adottata la relazione dell’organo interno ex art.139, comma 2, c.g.c.;
d) non risultava adottato un formale provvedimento di nomina dell’agente contabile, ma il conto era sottoscritto dal Sindaco pro tempore del Comune, individuato quale agente consegnatario dei titoli con determinazione n.451 del 25.05.2021 del Dirigente del Servizio Ragioneria Bilancio Contabilità.
e) dal punto di vista sostanziale, il valore complessivo dei titoli azionari e delle partecipazioni di proprietà dell’Ente al 01.01.2020 - che trovava corrispondenza sia nel valore finale del conto dell’esercizio precedente e sia nel valore iniziale del conto dell’esercizio successivo - non concordava con quanto indicato nel conto del Patrimonio dell’Ente (parte attiva) alla voce
“Immobilizzazioni Finanziarie – Partecipazioni in: a) imprese controllate, b)
imprese partecipate, c) altri soggetti”;
f) non risultavano riportate nel conto giudiziale tutte le partecipate dell’Ente, dettagliatamente indicate nella nota del 13/06/2025 del Dirigente del Settore Risorse Economiche e Finanziarie e, nello specifico, non risultava indicata la società San Donà Servizi S.r.l. in liquidazione.
2. Ritenuto che le indicate discordanze contabili e le carenze riscontrate costituissero rilevanti irregolarità che impedivano di discaricare il contabile, il magistrato istruttore riteneva di sottoporre il conto alla valutazione del Collegio ai sensi dell’art. 145, co. 4 c.g.c.
3. Con relazione accompagnatoria depositata in data 20 novembre 2025, l’amministrazione comunale, evidenziata la regolarità sostanziale della gestione e l’assenza di ammanchi, allegava una memoria dell’agente contabile, i cui contenuti richiamava pedissequamente, e rilevava che:
a) quanto all’omessa indicazione nel conto della società San Donà Servizi S.r.l.: 1) ci si era basati su una interpretazione letterale delle previsioni di legge; 2) la società era in liquidazione; 3) il valore economico della partecipazione era sostanzialmente pari allo zero; 4) il mancato inserimento della stessa nel conto non comportava alcun pregiudizio per l'Ente;
b) quanto alla discrepanza dei valori riscontrati rispetto al conto del bilancio, questa era da ricondurre all’utilizzo, per la redazione di quest’ultimo, del criterio del patrimonio netto mentre, per il conto giudiziale, era stato utilizzato il criterio del "valore nominale".
Ad ogni buon conto si trattava di irregolarità meramente formali, che non avevano prodotto alcun danno erariale concreto atteso che la gestione aveva mantenuto inalterato il patrimonio dell’Ente e che l’agente contabile aveva operato secondo criteri di buona fede e diligenza.
Inoltre, a partire dall’esercizio 2024 l’Ente si era adeguato all’utilizzo del criterio del “patrimonio netto” anche per la redazione del conto giudiziale;
c) quanto alla mancanza della relazione dell’organo interno, l’Amministrazione dava conto del fatto che in accordo con il regolamento di contabilità gli atti di gestione degli agenti contabili erano sottoposti alle verifiche di legittimità e regolarità da parte del Collegio dei revisori;
d) la tardività della nomina di agente contabile sarebbe in realtà irrilevante in quanto necessaria solo qualora l’Ente voglia individuare un soggetto diverso dal Sindaco, soggetto, quest’ultimo, istituzionalmente tenuto a esercitare i diritti di socio. Si trattava, dunque, di mero atto di ratifica di quanto già previsto dalla legge.
Tanto premesso, l’Amministrazione comunale chiedeva ammettersi a discarico l’agente, e trasmetteva un nuovo modello 22, ricompilato secondo le prescrizioni fornite.
4. All’udienza odierna, sentiti l’agente contabile e un rappresentante dell’Amministrazione, il Pubblico Ministero, evidenziata la rilevanza delle irregolarità rilevate dal magistrato istruttore, concludeva per la dichiarazione di irregolarità del conto e il non discarico dell’agente, senza addebito di responsabilità in assenza di ammanchi.
CONSIDERATO IN DIRITTO
5. In via assolutamente preliminare, si osserva che la trasmissione di un nuovo modello 22, ricompilato secondo le indicazioni del magistrato istruttore ed inviato a corredo delle memorie difensive dell’agente contabile e dell’Amministrazione in data 20 novembre 2025, non può formare oggetto di valutazione da parte del Collegio. Non può ritenersi ammissibile, in corso di causa, la sostituzione del conto originariamente depositato con cui l’agente dell’amministrazione si è costituito in giudizio ai sensi dell’art. 140 c.g.c., con un altro conto di diverso contenuto; né può ravvisarsi, nel caso di specie, una mera correzione del conto oggetto del presente giudizio non solo per il dato formale della permanenza, nello stesso modello, della data di presentazione del conto originario a dispetto della data della firma digitale
(20 novembre 2025), ma soprattutto perché, in ogni caso, la ricompilazione del documento contabile in pendenza di giudizio non è ammessa se non nei limitati casi previsti dal codice di giustizia contabile.
Per tale ragione il Collegio ritiene che il giudizio debba conseguentemente proseguire avendo riguardo al conto originario n.72031, depositato in data 29 giugno 2021.
6. Venendo alle contestazioni formulate nella relazione di irregolarità, si ritiene che il conto, pur in assenza di formale provvedimento di nomina dell’agente contabile - peraltro risultante per implicito dagli atti amministrativi indicati dallo stesso magistrato istruttore - è stato correttamente sottoscritto e presentato da parte del Sindaco del Comune di San Donà di Piave (VE), come anche dedotto anche da parte dell’Amministrazione e dello stesso agente contabile.
È, infatti, principio consolidato, nella giurisprudenza di riferimento, quello secondo il quale il consegnatario dei titoli azionari e delle quote di partecipazioni va individuato nel soggetto che ne ha la disponibilità giuridica ed esercita per legge o per delega i poteri dell’azionista.
Deve, dunque, escludersi nel caso di specie la ricorrenza di profili di irregolarità, pur in mancanza di un atto formale di nomina dell’agente contabile perché “in mancanza della nomina di uno o più dirigenti cui affidare la gestione delle partecipazioni, è il Sindaco, nella sua qualità di organo di vertice dell’amministrazione, che assume la veste di agente contabile, come confermato, ora, dall’espressa previsione dell’art. 9 d.lgs. n.
175 del 2016: “per le partecipazioni di enti locali i diritti di socio sono esercitati dal sindaco o dal presidente o da un loro delegato” (sez. Toscana, n. 127 del 2020).
Infatti, l’agente contabile consegnatario di azioni è chiamato a svolgere un’attività di gestione e non di mera detenzione, rappresentando l’Ente alle riunioni delle società ed esercitando, in proprio o per delega, i diritti connessi alla partecipazione sociale, avendone la disponibilità giuridica e non meramente materiale (sez. Toscana, n. 20 del 2024 e n. 127 del 2020;
sez. Veneto, n. 99 del 2019”) (così Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale Trentino-Alto Adige, sede di Bolzano, n. 83/2025),
7. Il conto in esame risulta essere invece irregolare sia per l’omessa scritturazione di tutte le partecipazioni dell’Ente (a), sia, ancora, per l’utilizzo del criterio del valore nominale (b).
a) L’omessa indicazione nel conto del valore della partecipazione nella società San Donà Servizi S.r.l. in liquidazione, costituisce irregolarità alla stregua del chiaro e consolidato orientamento, fatto proprio anche da questa Sezione, secondo il quale “i titoli azionari e partecipativi sono espressamente annoverati tra i beni mobili dello Stato, ai sensi dell’art. 20, lettera c) del R.D. n. 827/1924, disposizione applicabile agli enti locali non solo per espresso richiamo (art. 93 TUEL), ma, in quanto espressione di un principio di rango costituzionale, anche a tutti gli enti in relazione ai quali si estende il perimetro della giurisdizione contabile (sul punto Corte dei conti Sez. Veneto n.182/2025 che, a sua volta, richiama Cass. SS.UU., ord.
n. 7390 del 6 febbraio 2007 per l’inquadramento costituzionale di tale principio).
Ciò considerato, deve anche qui ribadirsi che “il giudizio sul conto della relativa gestione si configura come un procedimento giudiziale, a carattere necessario ed ineludibile, per la salvaguardia di interessi generali della collettività connessi alla gestione del denaro o di beni pubblici (Corte Cost.
nn. 114/1975 e 292/2001), che ha ad oggetto non solo le azioni, ma tutti gli strumenti finanziari aventi contenuto partecipativo, restando esclusi, pertanto, solo i titoli soggetti a mero obbligo di rendiconto da parte del tesoriere ovvero di altro soggetto cui sia affidata la custodia dei titoli e valori dell’Ente (Sez. Toscana n. 127/2020)”.
La rappresentazione solo parziale dei titoli partecipativi dell’Ente, quindi, non consentendo la chiara rappresentazione della gestione di riferimento, costituisce pertanto evidente irregolarità, a maggior ragione nel caso in cui la partecipazione - come evidenziato nelle memorie difensive - sia di valore negativo in considerazione dello stato di liquidazione della società San Donà Servizi S.r.l..
b) Quanto al secondo profilo, anche recentemente, questa Sezione, con orientamento che dev’essere qui richiamato (vedi Corte dei conti, Sez.
Veneto n.112/2025) ha anzitutto evidenziato che il principio contabile n.
6.1.3. di cui all’All. n. 4/3 del d.lgs. 118/2011, utilizzato, appunto, per la compilazione del Conto del Patrimonio, risulta applicabile anche per la compilazione del conto giudiziale quantomeno sin dall’anno 2015, non potendosi al riguardo condividere le contrarie deduzioni difensive dell’agente contabile tendenti ad affermare una presunta precedente incertezza interpretativa sul punto (in ogni caso priva di rilievo nell’ambito della valutazione che il Collegio è chiamato ad effettuare, in termini meramente oggettivi, circa l’attendibilità delle scritturazioni del conto).
Come si è avuto modo di affermare nella ridetta sentenza, la necessità di indicare il valore reale delle partecipazioni deriva infatti già dalla previsione normativa di cui all’art. 29 R.D. 827/1924 dal momento che “…i conti del consegnatario devono rappresentare la situazione reale dei titoli, non avendo senso rappresentare nei conti giudiziali una consistenza di valore che resti immutata esercizio dopo esercizio e, come nel caso di specie, disallineata dalle altre scritture contabili dell’Ente pubblico, primo fra tutte lo stato patrimoniale del bilancio. Ne consegue che la consistenza e il valore delle partecipazioni devono essere annotati nei conti giudiziali in armonia con il metodo (commisurato al patrimonio netto) effettivamente utilizzato nella contabilizzazione risultante nel bilancio dell’Ente pubblico, contabilizzazione che dovrà avere correlata adeguata esplicitazione nella nota integrativa al bilancio”; ma si vedano, ex multis, anche Sez. Giur.
Toscana n. 127/2020, Sez. Giur. Molise n. 53/2018, Sez. Giur. Veneto n.
62/2012) e, quindi, del relativo criterio di iscrizione.
Criterio che, oggi, è pacificamente positivizzato nel principio contabile sopra richiamato e che esclude in nuce la possibilità di valutare le partecipazioni al valore nominale”.
Rilevata dunque l’irregolarità del conto alla stregua dei su indicati principi operativi, il Collegio non può però che evidenziare con favore il successivo adeguamento dell’Ente, come anche evincibile dalla proposta correzione del modello 22 “integrativo” depositato in atti.
8. Non costituisce, infine, irregolarità riferibile all’agente contabile, ma all’Amministrazione, l’accertata mancata trasmissione della relazione dell’organo interno sulla gestione, prevista e disciplinata dall’art. 139, comma 2 c.g.c. (sul punto, Corte dei conti Sezione Veneto, sentenza n.198/2024).
Con riferimento al contenuto della relazione, il Collegio precisa che la stessa
“dovrebbe, preferibilmente, dare conto dell’attività di verifica svolta, comprendente, ad esempio: la regolarità formale del conto; la corrispondenza della documentazione giustificativa con le scritture contabili dell’ente e con le risultanze contenute nel conto; la tipologia delle entrate e delle uscite e i versamenti effettuati in tesoreria; ogni evenienza che possa aver determinato un’alterazione dell'assetto contabile con evidenza di eventuali elementi significativi che siano intervenuti nel periodo di rendicontazione”. (Corte dei conti, Sez. Veneto, ordinanza n. 15/2023).
9. Relativamente alle spese di giudizio, in considerazione della natura del procedimento e dell’assenza di ammanchi, non è luogo a provvedere sulle stesse.
P.Q.M.
la Sezione Giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Veneto, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 32594 del registro di Segreteria dichiara irregolare il conto giudiziale n. 72031 reso dall’agente contabile ANDREA RE, quale consegnatario dei titoli azionari e delle partecipazioni del Comune di San Donà di Piave (VE), per il periodo di gestione 01.01.2020-31.12.2020, depositato in data 29 giugno 2021, e non ammette a discarico l’agente.
Nulla per le spese.
Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Venezia, nella Camera di consiglio dell’11 dicembre 2025.
Il CE relatore Il Presidente
TO ON RT TO
(firmato digitalmente) (firmato digitalmente)
Depositata in Segreteria, il Il Funzionario preposto
(firmato digitalmente)