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Sentenza 29 luglio 2025
Sentenza 29 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ravenna, sentenza 29/07/2025, n. 509 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ravenna |
| Numero : | 509 |
| Data del deposito : | 29 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1499/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di RAVENNA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giovanni Trerè Presidente dott.ssa Alessia Vicini Giudice relatore dott.ssa Elena Orlandi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 1499/2023 R.G., avente ad oggetto: regolamentazione esercizio della responsabilità genitoriale vertente
TRA
(CF , rappresentato e difeso dall'Avv. Massimo Parte_1 C.F._1
Lorenzo presso il cui studio – e domicilio digitale – è elettivamente domiciliato in Lecce p.zza L.
Ariosto n. 19, in virtù di procura allegata al ricorso
RICORRENTE
E
(CF , rappresentata e difesa dall'Avv. Claudio Cardia CP_1 C.F._2 presso il cui studio – e domicilio digitale – è elettivamente domiciliata in Ravenna via Salara n. 31, in virtù di procura allegata al ricorso
RESISTENTE
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
CONCLUSIONI
Per : “1) DISPORRE l'affidamento condiviso della minore;
2) PRONUNCIARE, Parte_1 come in premessa in ordine al regime di visite e di incontri tra il minore ed il padre sig. Pt_1 ovvero assumere ogni altro provvedimento ritenuto ivi compreso ogni e qualsivoglia contatto e/o
pagina 1 di 8 comunicazione, anche telefonica tra la figlia minore e il padre, considerando anche le attuali residenze. Con condanna alle spese legali, in quanto la parte è ammessa al gratuito patrocinio”.
Per : “Voglia l'Ill.mo Tribunale di Ravenna, respinta ogni contraria domanda, eccezione e CP_1 istanza:
1) dichiarare l'affidamento esclusivo della figlia minore in capo alla madre, con residenza e Per_1 collocazione presso la stessa, attribuendo a quest'ultima, in via esclusiva, anche le decisioni di maggiore interesse per la prole, ex art. 337 quater, comma 3, c.c., confermando quanto disposto sul punto (sub a) dall'ordinanza emessa il 6.12.23.
2) Rigettare le domande del ricorrente in ordine alle visite e frequentazioni alla figlia alla luce della volontà manifestata dalla minore dell'ordine di protezione richiesto alla Procura della Repubblica Per_1 presso il Tribunale di Ravenna dalla IG.ra con l'atto di denuncia querela in atti e della CP_1
Relazione dei Servizi Sociali di Ravenna e della relazione psicologica del Dipartimento Salute Mentale e
Dipendenze patologiche dell'AUSL Emilia Romagna in atti.
In via estremamente subordinata, per la denegata e non creduta ipotesi di rigetto di quanto so-
pra, disporre la regolamentazione del diritto di visita del padre alla figlia minore esclusivamente in Per_1 modalità protetta e secondo i desideri e l'interesse della minore, in ogni caso compatibilmente con i suoi impegni scolastici ed extrascolastici.
3) Dichiarare l'obbligo in capo al IG. di concorrere al mantenimento della figlia Parte_1 minore mediante versamento di un assegno mensile di € 300,00, oltre rivaluta-zione ISTAT, tramite Per_1 bonifico bancario sul conto della madre, entro il giorno 5 di ogni mese e fino al raggiungimento dell'indipendenza economica di dalla domanda (settembre 2023). Per_1
Dichiarare altresì in capo al padre l'obbligo di concorso alle spese straordinarie pro quota per la figlia minore come da “Protocollo per i procedimenti familiari” sottoscritto dal Tribunale di Ravenna e Per_1 dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Ravenna nel 2015, fino al raggiungimento dell'indipendenza economica di Per_1
4) Dichiarare che gli assegni familiari per la figlia minore saranno integralmente percepiti dalla Per_1
IG.ra . CP_1
Dichiarare che le detrazioni per la figlia saranno a favore di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno, così come le spese detraibili e deducibili che verranno detratte o dedotte dalla dichiarazione dei redditi in misura paritaria, a condizione che il padre le rifonda;
5) Dichiarare tenuto e condannare il IG. al pagamento a favore di delle Parte_1 Controparte_1 somme non versate a titolo di contributo per il mantenimento della minore nonché delle spese Per_1
pagina 2 di 8 straordinarie pari a € 18.000,00 (€ 300,00 al mese per 5 anni ovvero per sei mesi), o nella diversa misura maggiore o minore che sarà ritenuta equa e di giustizia, oltre a rivalutazione e interessi.
6) Imporre al IG. idonea garanzia reale o personale mediante fideiussione bancaria o Parte_1 assicurativa, con oneri e spese a suo esclusivo carico, a garanzia degli obblighi di mantenimento della figlia Per_1
7) Imporre al IG. l'obbligo di concedere assenso all'iscrizione della figlia sul passaporto Pt_1 Per_1 della madre e alla sottoscrizione delle autorizzazioni necessarie per il rilascio della carta di identità della figlia minore valida anche per l'espatrio e per i trasferimenti all'estero anche al di fuori dell'UE.
8) Dichiarare la responsabilità aggravata del ricorrente ex art. 96 c.p.c. per avere agito in giudizio in mala fede ovvero con colpa grave, con ogni conseguente provvedimento di legge, inclusa la revoca del gratuito patrocinio a cui lo stesso è stato ammesso in via provvisoria.
In ogni caso con vittoria di spese e compensi, oltre accessori di legge”
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 28.05.2023 ha chiesto la regolamentazione Parte_1 dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti della figlia minore nata il [...] Per_1 dalla relazione more uxorio intrapresa con , alle condizioni di cui al ricorso. CP_1
Si costituiva in giudizio con comparsa datata 28.09.2023 la quale non si opponeva alla CP_1 pronuncia di regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale, ma richiedeva statuizioni differenti dal ricorrente.
Nel giudizio è intervenuto il PM.
All'esito dell'udienza di comparizione dei coniugi avanti al Giudice Relatore Delegato venivano adottati i provvedimenti temporanei ed urgenti.
Acquista documentazione varia tra cui la relazione dei Servizi Sociali, entro la scadenza del termine di cui all'art. 127 ter e 473 bis .28 c.p.c. le parti hanno poi precisato le conclusioni come sopra riportate e depositato comparse conclusionali e memorie di replica e la causa è stata rimessa in decisione al
Collegio con ordinanza depositata il 13.06.2025. Il P.M. ha, successivamente, concluso come in atti.
Il ricorrente ha chiesto l'affido condiviso della figlia minore che lamenta di non vedere né sentire da tempo per fatto e colpa della madre.
La ricorrente, in ragione delle condotte aggressive e delittuose del marito, della accesa conflittualità tra le parti, dei comportamenti pregiudizievoli per la figlia minore tenuti dal ricorrente, della condotta inadeguata rispetto ai propri doveri di padre e del totale disinteressamento del resistente alle esigenze pagina 3 di 8 morali ed economiche della figlia dalla cui vita era sparito per diversi anni ha chiesto al contrario l'affido esclusivo rafforzato della prole.
Orbene, circa l'affidamento dei figli minori va premesso, in diritto, che l'affido condiviso ad entrambi i genitori rappresenta, a seguito dell'entrata in vigore della Legge 54/2006, il regime ordinario di affido dei figli in caso di frattura dell'unione familiare.
L'art. 337 quater c.c., infatti, consente al giudice del conflitto familiare di disporre l'affido esclusivo solo quando possa sostenersi, con provvedimento motivato, che l'affido dei figlio anche all'altro genitore sia contrario all'interesse del minore (cfr., tra diverse, Cass. sent. n. 977/2017). Ne consegue che perché possa derogarsi alla regola dell'affidamento condiviso dei figli ed optarsi per l'affido esclusivo di essi ad uno solo dei genitori, è necessario sia che l'altro manifesti una inidoneità educativa ovvero una manifesta carenza in punto di capacità genitoriale, sia che possa formularsi un giudizio positivo sulla idoneità del genitore affidatario (cfr., tra tante, Cass. sent. n. 16593/2008).
Nel caso di specie, in particolar modo, la resistente ha dedotto il totale disinteresse e inidoneità del padre per l'educazione, la cura e l'assistenza anche morale della figlia nonché la persistente tendenza all'aggressività del resosi tra l'altro autore di condotte penalmente rilevanti fonte di Pt_1 pregiudizio per la minore.
Risulta infatti in atti come il ricorrente sia stato condannato a tre anni e otto mesi di carcere per spaccio di sostanze stupefacenti e sia stato destinatario il 18.06.2011 di provvedimento di espulsione dal territorio italiano da parte del Questore.
Risulta inoltre sussistente conflittualità tra le parti determinante assoluta carenza di comunicazione tra i genitori in ordine alla cogestione del rapporto genitoriale.
Risulta inoltre comprovata la totale carenza di supporto economico per la minore da parte del ricorrente che mai dal 2013, anno della fine della relazione more uxorio, ha provveduto a concorrere al mantenimento della figlia.
Emerge inoltre dagli atti di causa il disinteresse manifestato dal padre per le esigenze morali ed educative della figlia minore nonché la violazione degli obblighi di cura e sostegno nei riguardi della stessa.
A ciò aggiungasi la distanza geografica tra i genitori quale elemento ulteriore unitamente ai precedenti atto a giustificare l'affidamento esclusivo rafforzato della minore alla madre non consentendo al padre che vive a Montironi di Lecce un esercizio effettivo ad oggi dei compiti di cura, istruzione ed educazione della figlia dei quali peraltro risulta essersi sempre disinteressato mostrandosi del resto inidoneo.
pagina 4 di 8 Si deve osservare che gli agiti aggressivi del resistente, la grave conflittualità esistente tra i genitori, il disinteressamento economico e morale del padre nei confronti della minore protrattosi da anni costituiscono in uno con la distanza geografica tra le parti circostanze dotate di particolare influenza sul regime di affidamento della minore e fondano certamente, la domanda di affidamento esclusivo rafforzato ex art. 337 quater comma 3 cc alla resistente (del resto già disposta con i provvedimenti provvisori del 6.12.2023), con la collocazione della minore presso la madre.
Infatti, i gravi inadempimenti morali e la carenza da anni di ogni contribuzione in favore della minore possono essere considerati di per sé soli, condotte altamente sintomatiche dell'inidoneità del padre ad affrontare le responsabilità che l'affido condiviso comporta (v. Tribunale Milano n. 2992/2023).
Il Collegio, pertanto, tenuto conto del disinteresse paterno rispetto alle necessità della figlia protratto per anni nonché della conflittualità esistente tra le parti tale da escludere la codecisione nelle scelte relative alla responsabilità genitoriale, ritiene doversi disporre l'affido esclusivo rafforzato ex art. 337 quater comma 3 cc della figlia minore a , quale genitore che di fatto provvede da sempre CP_1 alle necessità morali e materiali della figlia, con cui convive.
Quanto al diritto di visita, si rileva come la figlia ormai diciassettenne abbia espressamente opposto rifiuto ad avere rapporti di qualsiasi tipo con il padre.
La minore anche anteriormente all'instaurazione del presente giudizio come risulta dal doc. 5 in atti dichiarava che la madre non le aveva mai impedito di vedere né sentire il e che era stata una Pt_1 sua scelta non avere rapporti con il ricorrente in quanto il padre per anni non la aveva mai cercata.
La minore poi ascoltata dal Giudice ha ribadito tale sua volontà dichiarando di non vedere il padre da quando aveva 2, 3 anni e che fino ai 12 anni lo aveva sentito per telefono ma poi le telefonate erano cessate. Ha precisato che da quando aveva 11 anni ha un telefono proprio e che aveva scelto lei di non dare il proprio numero al padre poiché quando lo sentiva questi dopo averle chiesto qualcosa di lei parlava male della madre. Alla domanda del Giudice se fosse favorevole o contraria ad instaurare un rapporto con il padre eventualmente mediato dai Servizi Sociali la minore ha risposto “sono contraria perché per me hanno un ruolo paterno prima mio nonno e poi il marito di mia mamma. Il mio padre biologico non c'è mai stato. Quando ho avuto bisogno di sostegno morale c'è stato il marito di mia madre che mi ha sempre trattato come una figlia”. Alla domanda del Giudice sul perché il padre cerca di avere un rapporto con lei ha risposto: “solo per dare fastidio a mia madre. Per me lui non c'è mai stato. Mi avrà fatto due regali in tutta la mia vita. Quando parlavamo al telefono dopo avermi chiesto qualcosa di circostanza tipo come va, come stati attaccava a parlare male di mia madre tutte le volte”.
La minore ha confermato quanto sopra anche in occasione delle sommarie informazioni rese ai
Carabinieri di Ravenna il 18.09.2023 (doc. d). pagina 5 di 8 Emerge quindi evidente la lucida, chiara e consapevole volontà della minore di non avere rapporti con il padre.
Orbene osserva il Collegio come già rilevato dal Giudice delegato come non si possa forzare il figlio ad intrattenere un rapporto giustificatamente non voluto con il genitore essendo il diritto di visita incentrato sulla valutazione dell'interesse del minore e sulla valorizzazione della sua capacità di autodeterminazione (cfr. Cassazione n. 11170/2019 secondo la quale la natura incoercibile dei rapporti affettivi implica che non si può obbligare il minore a frequentare il genitore se lo stesso dimostra una chiara avversione ad avere con il genitore un rapporto continuativo).
Orbene il Tribunale di fronte alla ferma volontà della figlia diciassettenne di interrompere ogni rapporto con il padre a motivo delle condotte gravemente pregiudizievoli poste in essere dallo stesso potrebbe discostarsi da tale volontà solo ove sussistente una ricostruzione alternativa nell'interesse della minore fondata su basi istruttorie e motivazioni solide completamente, assente nel caso di specie.
Conseguentemente il Collegio ritiene opportuno sospendere ogni incontro o contatto anche solo telefonico tra padre e figlia diciassettenne rimettendo alla volontà di quest'ultima la possibilità di scegliere se e quando vedere il padre previo accordo con lo stesso e con la madre (cfr. Tribunale di Asti
n. 203 dell'8.04.25).
Circa il contributo al mantenimento della figlia minorenne da porsi a carico del padre va premesso, in diritto, che l'art. 337 ter, comma 4, c.c. stabilisce che ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito;
il giudice stabilisce, ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità, da determinare considerando: 1) le attuali esigenze del figlio;
2) il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori;
3) i tempi di permanenza presso ciascun genitore;
4) le risorse economiche di entrambi i genitori;
5) la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore. In particolare, il parametro di riferimento, ai fini della corretta determinazione del rispettivo concorso negli oneri finanziari, è costituito, secondo il disposto dell'art. 148 c.c., non solo dalle “rispettive sostanze”, ma anche dalla rispettiva capacità di lavoro, professionale o casalingo, di ciascun coniuge, con espressa valorizzazione, oltre che delle risorse economiche individuali, anche delle accertate possibilità reddituali (cfr., in motivazione, Cass. ord. n. 25531/2016).
Inoltre, anche i genitori privi di lavoro, quando dotati di capacità lavorativa, sono obbligati a partecipare pro quota al mantenimento della prole, al fine di evitare che il peso di tale obbligo ricada in via esclusiva sul genitore convivente. Come costantemente affermato dalla giurisprudenza di merito, infatti, la specifica natura dell'obbligazione gravante sui genitori per il mantenimento dei figli, per il solo fatto di averli generati, impone il riconoscimento dell'obbligo di mantenimento anche a carico del pagina 6 di 8 genitore disoccupato, rilevando la sola capacità lavorativa generica (cfr. Trib. Roma, I sez. civile, sent.
n. 10190/2015; decreto Trib Milano, IX sez. civ., del 15.4.2015), dovendosi assicurare ai figli almeno quanto necessario a soddisfare le esigenze vitali essenziali.
Nel caso di specie non ha depositato né dichiarazioni fiscali né estratti conto bancari Parte_1 attestanti la sua attuale condizione reddituale.
E' pacifico che lo stesso nel 2023 risultava occupato presso la con sede a Controparte_2
Fontanafredda (PN) percependo una retribuzione mensile di € 1.200,00 (doc. 10 fasc. resistente).
Attualmente non risulta chiaro se lo stesso abbia reperito altra occupazione o sia disoccupato.
La svolge invece attività di lavoro subordinato a tempo indeterminato percependo uno CP_1 stipendio mensile di € 1.200,00 (doc.
6-10 fasc. resistente).
Stante quanto evidenziato, osservato che parametro di riferimento, ai fini della determinazione del concorso degli oneri finanziari, è costituito non soltanto dalle rispettive sostanze, ma anche dalla capacità di lavoro, professionale o casalingo, di ciascun coniuge, con espressa valorizzazione non soltanto delle risorse economiche individuali, ma anche delle accertate potenzialità lavora ve e reddituali (v. Cass. n. 9915/2007), tenuto conto della rispettiva situazione dei genitori , della collocazione della figlia presso la madre, della potenziale integra e piena capacità lavorativa del resistente e considerato che la ricorrente percepisce integralmente l'assegno unico universale come di seguito disposto, il Collegio ritiene equo porre a carico di il versamento di assegno Parte_1 per concorso di mantenimento della figlia di € 150,00 mensili annualmente rivalutabili in base agli indici ISTAT oltre al 50% delle spese straordinarie per la stessa necessarie sulla scorta del Protocollo in essere presso questo Tribunale, imponendo al ricorrente, stanti i pregressi inadempimenti, di costituire idonea garanzia personale mediante fideiussione bancaria o assicurativa, con oneri e spese a suo carico,
a garanzia degli obblighi di mantenimento della figlia..
Alla madre spetterà per l'intero l'importo dell'assegno unico universale, come per legge, quale genitore affidatario in via esclusiva della minore.
Inammissibile in questa sede ex art. 40 cpc deve essere dichiarata la domanda avanzata dalla resistente volta alla ripetizione del mantenimento in passato non corrisposto dal padre in favore della figlia.
Inammissibile risulta anche la domanda inerente il passaporto e la carta di identità valida per l'espatrio avanzate dalla resistente stante la competenza funzionale in materia del Giudice Tutelare.
Non risultano infine sussistere i presupposti oggettivi e soggettivi dell'art. 96 cpc.
Le spese di lite seguono la soccombenza del ricorrente e sono liquidate, come in dispositivo, secondo i parametri del DM 55/2014 e succ. modifiche (scaglione indeterminabile, valori minimi in ragione della semplicità delle questioni trattate). pagina 7 di 8
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale come in epigrafe, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 1499/2023 RG, ogni diversa istanza e domanda disattesa e rigettata come in motivazione, così provvede:
- dispone l'affido esclusivo rafforzato ex art. 337 quater comma terzo cc della figlia minore a presso la quale la stessa sarà collocata;
CP_1
- sospende i rapporti tra la figlia minore ed il padre rimettendo alla volontà di quest'ultima la possibilità di scegliere se e quando vedere il padre previo accordo con lo stesso e con la madre;
- pone a carico di l'obbligo di contribuire al mantenimento della figlia minore Parte_1 versando a entro il giorno 10 del mese, la somma di € 150,00, rivalutabile CP_1 annualmente in base agli indici del costo della vita per le famiglie di operai e impiegati elaborati dall'ISTAT, oltre al 50 % delle spese straordinarie secondo il protocollo adottato in materia da questo Tribunale, con assegno unico universale per i figli interamente alla madre;
- impone al ricorrente di costituire idonea garanzia personale mediante fideiussione bancaria o assicurativa, con oneri e spese a suo carico, a garanzia degli obblighi di mantenimento della figlia;
- dichiara inammissibili le domande relative alla ripetizione del mantenimento pregresso e al passaporto e carta di identità valida per l'espatrio avanzate dalla resistente;
- condanna alla rifusione delle spese di lite, in favore di , che Parte_1 CP_1 liquida in euro 3.809,00 per compenso professionale oltre a spese forfettarie, i.v.a e c.p.a. come per legge, se dovute.
Così deciso in Ravenna, nella camera di consiglio del 28 luglio 2025.
Il Giudice relatore Il Presidente dott.ssa Alessia Vicini dott. Giovanni Trerè
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di RAVENNA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giovanni Trerè Presidente dott.ssa Alessia Vicini Giudice relatore dott.ssa Elena Orlandi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 1499/2023 R.G., avente ad oggetto: regolamentazione esercizio della responsabilità genitoriale vertente
TRA
(CF , rappresentato e difeso dall'Avv. Massimo Parte_1 C.F._1
Lorenzo presso il cui studio – e domicilio digitale – è elettivamente domiciliato in Lecce p.zza L.
Ariosto n. 19, in virtù di procura allegata al ricorso
RICORRENTE
E
(CF , rappresentata e difesa dall'Avv. Claudio Cardia CP_1 C.F._2 presso il cui studio – e domicilio digitale – è elettivamente domiciliata in Ravenna via Salara n. 31, in virtù di procura allegata al ricorso
RESISTENTE
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
CONCLUSIONI
Per : “1) DISPORRE l'affidamento condiviso della minore;
2) PRONUNCIARE, Parte_1 come in premessa in ordine al regime di visite e di incontri tra il minore ed il padre sig. Pt_1 ovvero assumere ogni altro provvedimento ritenuto ivi compreso ogni e qualsivoglia contatto e/o
pagina 1 di 8 comunicazione, anche telefonica tra la figlia minore e il padre, considerando anche le attuali residenze. Con condanna alle spese legali, in quanto la parte è ammessa al gratuito patrocinio”.
Per : “Voglia l'Ill.mo Tribunale di Ravenna, respinta ogni contraria domanda, eccezione e CP_1 istanza:
1) dichiarare l'affidamento esclusivo della figlia minore in capo alla madre, con residenza e Per_1 collocazione presso la stessa, attribuendo a quest'ultima, in via esclusiva, anche le decisioni di maggiore interesse per la prole, ex art. 337 quater, comma 3, c.c., confermando quanto disposto sul punto (sub a) dall'ordinanza emessa il 6.12.23.
2) Rigettare le domande del ricorrente in ordine alle visite e frequentazioni alla figlia alla luce della volontà manifestata dalla minore dell'ordine di protezione richiesto alla Procura della Repubblica Per_1 presso il Tribunale di Ravenna dalla IG.ra con l'atto di denuncia querela in atti e della CP_1
Relazione dei Servizi Sociali di Ravenna e della relazione psicologica del Dipartimento Salute Mentale e
Dipendenze patologiche dell'AUSL Emilia Romagna in atti.
In via estremamente subordinata, per la denegata e non creduta ipotesi di rigetto di quanto so-
pra, disporre la regolamentazione del diritto di visita del padre alla figlia minore esclusivamente in Per_1 modalità protetta e secondo i desideri e l'interesse della minore, in ogni caso compatibilmente con i suoi impegni scolastici ed extrascolastici.
3) Dichiarare l'obbligo in capo al IG. di concorrere al mantenimento della figlia Parte_1 minore mediante versamento di un assegno mensile di € 300,00, oltre rivaluta-zione ISTAT, tramite Per_1 bonifico bancario sul conto della madre, entro il giorno 5 di ogni mese e fino al raggiungimento dell'indipendenza economica di dalla domanda (settembre 2023). Per_1
Dichiarare altresì in capo al padre l'obbligo di concorso alle spese straordinarie pro quota per la figlia minore come da “Protocollo per i procedimenti familiari” sottoscritto dal Tribunale di Ravenna e Per_1 dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Ravenna nel 2015, fino al raggiungimento dell'indipendenza economica di Per_1
4) Dichiarare che gli assegni familiari per la figlia minore saranno integralmente percepiti dalla Per_1
IG.ra . CP_1
Dichiarare che le detrazioni per la figlia saranno a favore di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno, così come le spese detraibili e deducibili che verranno detratte o dedotte dalla dichiarazione dei redditi in misura paritaria, a condizione che il padre le rifonda;
5) Dichiarare tenuto e condannare il IG. al pagamento a favore di delle Parte_1 Controparte_1 somme non versate a titolo di contributo per il mantenimento della minore nonché delle spese Per_1
pagina 2 di 8 straordinarie pari a € 18.000,00 (€ 300,00 al mese per 5 anni ovvero per sei mesi), o nella diversa misura maggiore o minore che sarà ritenuta equa e di giustizia, oltre a rivalutazione e interessi.
6) Imporre al IG. idonea garanzia reale o personale mediante fideiussione bancaria o Parte_1 assicurativa, con oneri e spese a suo esclusivo carico, a garanzia degli obblighi di mantenimento della figlia Per_1
7) Imporre al IG. l'obbligo di concedere assenso all'iscrizione della figlia sul passaporto Pt_1 Per_1 della madre e alla sottoscrizione delle autorizzazioni necessarie per il rilascio della carta di identità della figlia minore valida anche per l'espatrio e per i trasferimenti all'estero anche al di fuori dell'UE.
8) Dichiarare la responsabilità aggravata del ricorrente ex art. 96 c.p.c. per avere agito in giudizio in mala fede ovvero con colpa grave, con ogni conseguente provvedimento di legge, inclusa la revoca del gratuito patrocinio a cui lo stesso è stato ammesso in via provvisoria.
In ogni caso con vittoria di spese e compensi, oltre accessori di legge”
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 28.05.2023 ha chiesto la regolamentazione Parte_1 dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti della figlia minore nata il [...] Per_1 dalla relazione more uxorio intrapresa con , alle condizioni di cui al ricorso. CP_1
Si costituiva in giudizio con comparsa datata 28.09.2023 la quale non si opponeva alla CP_1 pronuncia di regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale, ma richiedeva statuizioni differenti dal ricorrente.
Nel giudizio è intervenuto il PM.
All'esito dell'udienza di comparizione dei coniugi avanti al Giudice Relatore Delegato venivano adottati i provvedimenti temporanei ed urgenti.
Acquista documentazione varia tra cui la relazione dei Servizi Sociali, entro la scadenza del termine di cui all'art. 127 ter e 473 bis .28 c.p.c. le parti hanno poi precisato le conclusioni come sopra riportate e depositato comparse conclusionali e memorie di replica e la causa è stata rimessa in decisione al
Collegio con ordinanza depositata il 13.06.2025. Il P.M. ha, successivamente, concluso come in atti.
Il ricorrente ha chiesto l'affido condiviso della figlia minore che lamenta di non vedere né sentire da tempo per fatto e colpa della madre.
La ricorrente, in ragione delle condotte aggressive e delittuose del marito, della accesa conflittualità tra le parti, dei comportamenti pregiudizievoli per la figlia minore tenuti dal ricorrente, della condotta inadeguata rispetto ai propri doveri di padre e del totale disinteressamento del resistente alle esigenze pagina 3 di 8 morali ed economiche della figlia dalla cui vita era sparito per diversi anni ha chiesto al contrario l'affido esclusivo rafforzato della prole.
Orbene, circa l'affidamento dei figli minori va premesso, in diritto, che l'affido condiviso ad entrambi i genitori rappresenta, a seguito dell'entrata in vigore della Legge 54/2006, il regime ordinario di affido dei figli in caso di frattura dell'unione familiare.
L'art. 337 quater c.c., infatti, consente al giudice del conflitto familiare di disporre l'affido esclusivo solo quando possa sostenersi, con provvedimento motivato, che l'affido dei figlio anche all'altro genitore sia contrario all'interesse del minore (cfr., tra diverse, Cass. sent. n. 977/2017). Ne consegue che perché possa derogarsi alla regola dell'affidamento condiviso dei figli ed optarsi per l'affido esclusivo di essi ad uno solo dei genitori, è necessario sia che l'altro manifesti una inidoneità educativa ovvero una manifesta carenza in punto di capacità genitoriale, sia che possa formularsi un giudizio positivo sulla idoneità del genitore affidatario (cfr., tra tante, Cass. sent. n. 16593/2008).
Nel caso di specie, in particolar modo, la resistente ha dedotto il totale disinteresse e inidoneità del padre per l'educazione, la cura e l'assistenza anche morale della figlia nonché la persistente tendenza all'aggressività del resosi tra l'altro autore di condotte penalmente rilevanti fonte di Pt_1 pregiudizio per la minore.
Risulta infatti in atti come il ricorrente sia stato condannato a tre anni e otto mesi di carcere per spaccio di sostanze stupefacenti e sia stato destinatario il 18.06.2011 di provvedimento di espulsione dal territorio italiano da parte del Questore.
Risulta inoltre sussistente conflittualità tra le parti determinante assoluta carenza di comunicazione tra i genitori in ordine alla cogestione del rapporto genitoriale.
Risulta inoltre comprovata la totale carenza di supporto economico per la minore da parte del ricorrente che mai dal 2013, anno della fine della relazione more uxorio, ha provveduto a concorrere al mantenimento della figlia.
Emerge inoltre dagli atti di causa il disinteresse manifestato dal padre per le esigenze morali ed educative della figlia minore nonché la violazione degli obblighi di cura e sostegno nei riguardi della stessa.
A ciò aggiungasi la distanza geografica tra i genitori quale elemento ulteriore unitamente ai precedenti atto a giustificare l'affidamento esclusivo rafforzato della minore alla madre non consentendo al padre che vive a Montironi di Lecce un esercizio effettivo ad oggi dei compiti di cura, istruzione ed educazione della figlia dei quali peraltro risulta essersi sempre disinteressato mostrandosi del resto inidoneo.
pagina 4 di 8 Si deve osservare che gli agiti aggressivi del resistente, la grave conflittualità esistente tra i genitori, il disinteressamento economico e morale del padre nei confronti della minore protrattosi da anni costituiscono in uno con la distanza geografica tra le parti circostanze dotate di particolare influenza sul regime di affidamento della minore e fondano certamente, la domanda di affidamento esclusivo rafforzato ex art. 337 quater comma 3 cc alla resistente (del resto già disposta con i provvedimenti provvisori del 6.12.2023), con la collocazione della minore presso la madre.
Infatti, i gravi inadempimenti morali e la carenza da anni di ogni contribuzione in favore della minore possono essere considerati di per sé soli, condotte altamente sintomatiche dell'inidoneità del padre ad affrontare le responsabilità che l'affido condiviso comporta (v. Tribunale Milano n. 2992/2023).
Il Collegio, pertanto, tenuto conto del disinteresse paterno rispetto alle necessità della figlia protratto per anni nonché della conflittualità esistente tra le parti tale da escludere la codecisione nelle scelte relative alla responsabilità genitoriale, ritiene doversi disporre l'affido esclusivo rafforzato ex art. 337 quater comma 3 cc della figlia minore a , quale genitore che di fatto provvede da sempre CP_1 alle necessità morali e materiali della figlia, con cui convive.
Quanto al diritto di visita, si rileva come la figlia ormai diciassettenne abbia espressamente opposto rifiuto ad avere rapporti di qualsiasi tipo con il padre.
La minore anche anteriormente all'instaurazione del presente giudizio come risulta dal doc. 5 in atti dichiarava che la madre non le aveva mai impedito di vedere né sentire il e che era stata una Pt_1 sua scelta non avere rapporti con il ricorrente in quanto il padre per anni non la aveva mai cercata.
La minore poi ascoltata dal Giudice ha ribadito tale sua volontà dichiarando di non vedere il padre da quando aveva 2, 3 anni e che fino ai 12 anni lo aveva sentito per telefono ma poi le telefonate erano cessate. Ha precisato che da quando aveva 11 anni ha un telefono proprio e che aveva scelto lei di non dare il proprio numero al padre poiché quando lo sentiva questi dopo averle chiesto qualcosa di lei parlava male della madre. Alla domanda del Giudice se fosse favorevole o contraria ad instaurare un rapporto con il padre eventualmente mediato dai Servizi Sociali la minore ha risposto “sono contraria perché per me hanno un ruolo paterno prima mio nonno e poi il marito di mia mamma. Il mio padre biologico non c'è mai stato. Quando ho avuto bisogno di sostegno morale c'è stato il marito di mia madre che mi ha sempre trattato come una figlia”. Alla domanda del Giudice sul perché il padre cerca di avere un rapporto con lei ha risposto: “solo per dare fastidio a mia madre. Per me lui non c'è mai stato. Mi avrà fatto due regali in tutta la mia vita. Quando parlavamo al telefono dopo avermi chiesto qualcosa di circostanza tipo come va, come stati attaccava a parlare male di mia madre tutte le volte”.
La minore ha confermato quanto sopra anche in occasione delle sommarie informazioni rese ai
Carabinieri di Ravenna il 18.09.2023 (doc. d). pagina 5 di 8 Emerge quindi evidente la lucida, chiara e consapevole volontà della minore di non avere rapporti con il padre.
Orbene osserva il Collegio come già rilevato dal Giudice delegato come non si possa forzare il figlio ad intrattenere un rapporto giustificatamente non voluto con il genitore essendo il diritto di visita incentrato sulla valutazione dell'interesse del minore e sulla valorizzazione della sua capacità di autodeterminazione (cfr. Cassazione n. 11170/2019 secondo la quale la natura incoercibile dei rapporti affettivi implica che non si può obbligare il minore a frequentare il genitore se lo stesso dimostra una chiara avversione ad avere con il genitore un rapporto continuativo).
Orbene il Tribunale di fronte alla ferma volontà della figlia diciassettenne di interrompere ogni rapporto con il padre a motivo delle condotte gravemente pregiudizievoli poste in essere dallo stesso potrebbe discostarsi da tale volontà solo ove sussistente una ricostruzione alternativa nell'interesse della minore fondata su basi istruttorie e motivazioni solide completamente, assente nel caso di specie.
Conseguentemente il Collegio ritiene opportuno sospendere ogni incontro o contatto anche solo telefonico tra padre e figlia diciassettenne rimettendo alla volontà di quest'ultima la possibilità di scegliere se e quando vedere il padre previo accordo con lo stesso e con la madre (cfr. Tribunale di Asti
n. 203 dell'8.04.25).
Circa il contributo al mantenimento della figlia minorenne da porsi a carico del padre va premesso, in diritto, che l'art. 337 ter, comma 4, c.c. stabilisce che ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito;
il giudice stabilisce, ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità, da determinare considerando: 1) le attuali esigenze del figlio;
2) il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori;
3) i tempi di permanenza presso ciascun genitore;
4) le risorse economiche di entrambi i genitori;
5) la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore. In particolare, il parametro di riferimento, ai fini della corretta determinazione del rispettivo concorso negli oneri finanziari, è costituito, secondo il disposto dell'art. 148 c.c., non solo dalle “rispettive sostanze”, ma anche dalla rispettiva capacità di lavoro, professionale o casalingo, di ciascun coniuge, con espressa valorizzazione, oltre che delle risorse economiche individuali, anche delle accertate possibilità reddituali (cfr., in motivazione, Cass. ord. n. 25531/2016).
Inoltre, anche i genitori privi di lavoro, quando dotati di capacità lavorativa, sono obbligati a partecipare pro quota al mantenimento della prole, al fine di evitare che il peso di tale obbligo ricada in via esclusiva sul genitore convivente. Come costantemente affermato dalla giurisprudenza di merito, infatti, la specifica natura dell'obbligazione gravante sui genitori per il mantenimento dei figli, per il solo fatto di averli generati, impone il riconoscimento dell'obbligo di mantenimento anche a carico del pagina 6 di 8 genitore disoccupato, rilevando la sola capacità lavorativa generica (cfr. Trib. Roma, I sez. civile, sent.
n. 10190/2015; decreto Trib Milano, IX sez. civ., del 15.4.2015), dovendosi assicurare ai figli almeno quanto necessario a soddisfare le esigenze vitali essenziali.
Nel caso di specie non ha depositato né dichiarazioni fiscali né estratti conto bancari Parte_1 attestanti la sua attuale condizione reddituale.
E' pacifico che lo stesso nel 2023 risultava occupato presso la con sede a Controparte_2
Fontanafredda (PN) percependo una retribuzione mensile di € 1.200,00 (doc. 10 fasc. resistente).
Attualmente non risulta chiaro se lo stesso abbia reperito altra occupazione o sia disoccupato.
La svolge invece attività di lavoro subordinato a tempo indeterminato percependo uno CP_1 stipendio mensile di € 1.200,00 (doc.
6-10 fasc. resistente).
Stante quanto evidenziato, osservato che parametro di riferimento, ai fini della determinazione del concorso degli oneri finanziari, è costituito non soltanto dalle rispettive sostanze, ma anche dalla capacità di lavoro, professionale o casalingo, di ciascun coniuge, con espressa valorizzazione non soltanto delle risorse economiche individuali, ma anche delle accertate potenzialità lavora ve e reddituali (v. Cass. n. 9915/2007), tenuto conto della rispettiva situazione dei genitori , della collocazione della figlia presso la madre, della potenziale integra e piena capacità lavorativa del resistente e considerato che la ricorrente percepisce integralmente l'assegno unico universale come di seguito disposto, il Collegio ritiene equo porre a carico di il versamento di assegno Parte_1 per concorso di mantenimento della figlia di € 150,00 mensili annualmente rivalutabili in base agli indici ISTAT oltre al 50% delle spese straordinarie per la stessa necessarie sulla scorta del Protocollo in essere presso questo Tribunale, imponendo al ricorrente, stanti i pregressi inadempimenti, di costituire idonea garanzia personale mediante fideiussione bancaria o assicurativa, con oneri e spese a suo carico,
a garanzia degli obblighi di mantenimento della figlia..
Alla madre spetterà per l'intero l'importo dell'assegno unico universale, come per legge, quale genitore affidatario in via esclusiva della minore.
Inammissibile in questa sede ex art. 40 cpc deve essere dichiarata la domanda avanzata dalla resistente volta alla ripetizione del mantenimento in passato non corrisposto dal padre in favore della figlia.
Inammissibile risulta anche la domanda inerente il passaporto e la carta di identità valida per l'espatrio avanzate dalla resistente stante la competenza funzionale in materia del Giudice Tutelare.
Non risultano infine sussistere i presupposti oggettivi e soggettivi dell'art. 96 cpc.
Le spese di lite seguono la soccombenza del ricorrente e sono liquidate, come in dispositivo, secondo i parametri del DM 55/2014 e succ. modifiche (scaglione indeterminabile, valori minimi in ragione della semplicità delle questioni trattate). pagina 7 di 8
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale come in epigrafe, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 1499/2023 RG, ogni diversa istanza e domanda disattesa e rigettata come in motivazione, così provvede:
- dispone l'affido esclusivo rafforzato ex art. 337 quater comma terzo cc della figlia minore a presso la quale la stessa sarà collocata;
CP_1
- sospende i rapporti tra la figlia minore ed il padre rimettendo alla volontà di quest'ultima la possibilità di scegliere se e quando vedere il padre previo accordo con lo stesso e con la madre;
- pone a carico di l'obbligo di contribuire al mantenimento della figlia minore Parte_1 versando a entro il giorno 10 del mese, la somma di € 150,00, rivalutabile CP_1 annualmente in base agli indici del costo della vita per le famiglie di operai e impiegati elaborati dall'ISTAT, oltre al 50 % delle spese straordinarie secondo il protocollo adottato in materia da questo Tribunale, con assegno unico universale per i figli interamente alla madre;
- impone al ricorrente di costituire idonea garanzia personale mediante fideiussione bancaria o assicurativa, con oneri e spese a suo carico, a garanzia degli obblighi di mantenimento della figlia;
- dichiara inammissibili le domande relative alla ripetizione del mantenimento pregresso e al passaporto e carta di identità valida per l'espatrio avanzate dalla resistente;
- condanna alla rifusione delle spese di lite, in favore di , che Parte_1 CP_1 liquida in euro 3.809,00 per compenso professionale oltre a spese forfettarie, i.v.a e c.p.a. come per legge, se dovute.
Così deciso in Ravenna, nella camera di consiglio del 28 luglio 2025.
Il Giudice relatore Il Presidente dott.ssa Alessia Vicini dott. Giovanni Trerè
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