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Sentenza 20 settembre 2025
Sentenza 20 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 20/09/2025, n. 1116 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 1116 |
| Data del deposito : | 20 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO T R I B U N A L E D I B E N E V E N T O II SEZIONE CIVILE Il Giudice del Tribunale di Benevento, Dott.ssa Ida Moretti, in funzione di giudice monocratico, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado iscritta al numero 2669 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2020 avente ad oggetto opposizione a decreto ingiuntivo, riservata in decisione all'udienza del 03/04/2025 e vertente
TRA in persona del legale rappresentante p.t., e Parte_1 [...]
nato a [...] il [...], rappresentati e difesi dall'Avv. Gianni Parte_2
Emilio Iacobelli ed elettivamente domiciliati presso il suo studio, in virtù di mandato allegato all'atto di citazione in opposizione;
Opponenti
E
e per essa la mandataria in persona del legale Controparte_1 CP_2 rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Claudio Giorgio Suppa ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, in virtù di procura generale alle liti allegata alla comparsa di costituzione e risposta;
Opposta
NONCHÉ
e per essa la mandataria in persona del legale Controparte_3 CP_2 rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'Avv. Antonella Merola ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, in virtù di procura generale alle liti allegata all'atto di intervento;
Intervenuta ex art. 111 c.p.c.
FATTO
Con atto di citazione regolarmente notificato, la – quale Parte_1 debitrice principale – e – quale fideiussore – si opponevano al Parte_2
1 decreto ingiuntivo n. 429/2020 reso dal Tribunale di Benevento in data 16/04/2020 in favore della con il quale veniva loro ingiunto in via solidale il Controparte_1 pagamento della somma di € 60.227,31, oltre accessori, quale saldo a debito del rapporto di conto corrente n. 103540635, acceso il 04/04/2016 e che presentava diverse aperture di credito. In via preliminare, gli opponenti eccepivano il difetto di legittimazione attiva della società intimante, avendo concordato un piano di rientro relativo al rapporto oggetto di causa con diversa società, la come da CP_2 documentazione allegata all'atto di opposizione. Nel merito, veniva richiesta la revoca del decreto ingiuntivo, proprio in ragione dell'esistenza di un accordo di natura transattiva tra debitore e creditore, che priverebbe di qualsiasi fondamento la pretesa monitoria. Sempre nel merito, gli opponenti chiedevano accertare e dichiarare la nullità delle clausole del contratto di conto corrente contrarie a norme imperative, con conseguente rideterminazione dei rapporti di dare-avere, oltre al risarcimento del danno;
chiedevano, altresì, la declaratoria di nullità della fideiussione omnibus rilasciata dal per indeterminatezza dell'oggetto e in quanto riproduttiva Parte_2 dello schema ABI dichiarato contrario alla normativa antitrust.
Costituitasi in giudizio, la contestava fermamente l'avversa Controparte_1 opposizione, precisando di non poter rinunciare al decreto ingiuntivo – come invece ex adverso richiesto in virtù della conclusione di un piano di rientro dall'esposizione debitoria – in ragione del mancato pagamento di alcune delle rate da esso previste.
Preliminarmente, la banca eccepiva la nullità dell'atto introduttivo per assoluta indeterminatezza del thema decidendum e probandum in violazione dell'articolo 163 n.
3 e 4 c.p.c., atteso che – a detta della parte opposta – l'atto di citazione in opposizione non conteneva alcuno specifico riferimento alle clausole contrattuali relative al rapporto controverso, mentre nel merito la stessa rivendicava la piena legittimità del contratto oggetto di causa.
Con ordinanza del 10/02/2022, il precedente Giudice rigettava l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione dell'opposto decreto, essendo ancora in corso di esecuzione il piano di risanamento del debito concordato tra le parti.
Nelle more del procedimento, interveniva in giudizio la quale Controparte_3 successore a titolo particolare del diritto controverso in virtù di un contratto di cessione
2 in blocco dei crediti già nella titolarità della associandosi alle difese Controparte_1 fino a quel momento svolte dalla cedente e aderendo alle sue conclusioni.
Con ordinanza del 23/09/2023, questo Giudice riteneva necessario espletare una
C.T.U. contabile al fine di espungere dal saldo a debito del correntista le somme derivanti dall'applicazione della capitalizzazione composta, operata dalla banca in violazione della normativa vigente.
In seguito al deposito della Relazione tecnica, all'udienza del 06/06/2024 – fissata direttamente per la precisazione delle conclusioni con la medesima ordinanza succitata
– compariva la sola parte opponente, rassegnando le proprie conclusioni. Riservata la causa in decisione, la cessionaria rappresentava nei propri atti l'intervenuto integrale pagamento del piano di rientro, chiedendo pertanto la declaratoria di cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese di lite. La scrivente – tuttavia – non rinvenendo negli atti processuali la documentazione comprovante detti pagamenti
(che però parte intervenuta dichiarava di aver allegato alla propria comparsa conclusionale), rimetteva la causa sul ruolo al fine di acquisire l'allegato in parola, fissando l'udienza del 18/03/2025 nuovamente per la precisazione delle conclusioni.
A detta udienza (celebrata nelle forme di cui all'art. 127-ter c.p.c.), la causa veniva trattenuta in decisione, previa precisazione delle conclusioni della parte opponente e di quella intervenuta mediante il deposito di note di udienza, e concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., dei quali si avvaleva la sola parte opponente.
DIRITTO
L'opposizione è fondata e, per l'effetto, merita accoglimento, nei termini di seguito precisati.
Preliminarmente, va rigettata l'eccezione di difetto di legittimazione, rispettivamente, ad agire e ad intervenire in giudizio, spiegata dagli opponenti nei confronti – prima – della parte opposta e – poi – della cessionaria Controparte_1 Controparte_3
Sul punto, con specifico riferimento alla posizione della banca opposta, si precisa che l'eccezione in parola si fondava sull'erroneo presupposto secondo cui, in presenza di un rapporto di mandato con rappresentanza, della legittimatio ad causam sarebbe titolare non la mandante, bensì la mandataria (nella specie . Gli CP_2 opponenti – cioè – ritenevano che solo quest'ultima sarebbe stata legittimata a presentare il ricorso per decreto ingiuntivo, atteso che “la aveva Parte_1
3 stipulato piano di rientro/transazione con la integralmente pagato, per cui Pt_3 nessun titolo è riconosciuto alla per poter agire” (cfr. pag. 1 della memoria CP_1 di replica depositata il 23/06/2025). La contestazione, peraltro, oltre ad essere del tutto destituita di fondamento – in quanto l'affidamento di un incarico di natura gestoria di per sé certamente non comporta alcuna successione nella titolarità dello specifico rapporto giuridico che ne costituisce oggetto, se non diversamente concordato dalle parti – appare superata dal fatto che, a ben vedere, nella specie ad agire in giudizio in qualità di mandataria era proprio la come si evince chiaramente dagli CP_2 atti di causa e dalla procura alle liti depositata sia dall'opposta, che dall'intervenuta.
Per ciò che concerne, invece, la legittimazione ad intervenire della cessionaria del credito, pure contestata dagli opponenti in ragione del mancato deposito del contratto di cessione, si rileva che tale elemento non risulta dirimente ai fini della prova della titolarità del credito. Gli stessi precedenti giurisprudenziali citati dalla Parte_1 ivi compreso quello a firma di questo Giudice, non escludono che detta prova possa essere fornita con altri mezzi. Pur non essendo all'uopo sufficiente il mero avviso pubblicato in Gazzetta Ufficiale – ove non contenente lo specifico elenco dei crediti ceduti – la costante giurisprudenza di merito e di legittimità insegna che è ben possibile dimostrare l'avvenuta cessione anche ricorrendo al principio di non contestazione di cui all'art. 115 c.p.c., nonché ad una analitica valutazione del compendio probatorio nel suo complesso, potenzialmente in grado di rivelare l'esistenza di indizi gravi, precisi e concordanti ai sensi dell'art. 2729 c.c..
Del resto, nella stessa sentenza n. 325/2025 di questo Tribunale, allegata alla memoria di replica di parte opponente depositata il 23/06/2025, pur sulla base di analoga premessa logico-giuridica, si addiveniva all'accoglimento dell'eccezione non in virtù del mancato deposito del contratto di cessione (che anche in quella sede si chiariva essere elemento non dirimente), ma solo dopo aver preso in considerazione la specifica documentazione depositata dalla creditrice, in quel caso ritenuta inidonea a fondare una presunzione di sussistenza del credito azionato.
Nel caso in esame, invero, basti considerare che l'originaria creditrice CP_1
con la quale la aveva stipulato il contratto di conto corrente dal
[...] Parte_1 quale originava il credito asseritamente ceduto alla pur essendo Controparte_3 regolarmente costituita in giudizio, nulla eccepiva in ordine all'effettivo trasferimento
4 del diritto controverso in favore della parte intervenuta, disinteressandosi totalmente delle sorti del processo proprio in concomitanza con il deposito dell'atto di intervento.
È ragionevole ritenere che, qualora la cessione non si fosse effettivamente perfezionata, la creditrice avrebbe avuto tutto l'interesse a contestare a sua volta la legittimazione ad intervenire in giudizio della società qualificatasi come cessionaria del credito.
Vieppiù che la stessa intervenuta depositava – in uno alle note di udienza depositate il 06/03/2025 – la prova dell'avvenuto adempimento del piano di rientro da parte dei debitori, prova rappresentata da due ricevute di bonifici bancari, uno dei quali effettuato in epoca antecedente all'atto di intervento (cfr. bonifico del 14/05/2020), di cui pertanto non si spiegherebbe il possesso in capo alla cessionaria, se non alla luce del disposto dell'art. 1262 c.c., a mente del quale “Il cedente deve consegnare al cessionario i documenti probatori del credito che sono in suo possesso”. Il secondo pagamento, invece, veniva eseguito dalla società debitrice successivamente all'atto di intervento, proprio in favore della (cfr. bonifico del 19/01/2023). Controparte_3
Trattasi di contegno implicitamente ricognitivo della titolarità della posizione creditoria in capo a quest'ultima.
Gli elementi indicati – unitamente a tutti gli altri di cui sopra – concorrono a fondare il giudizio di gravità, precisione e concordanza posto alla base del meccanismo presuntivo ex art. 2729 c.c.. L'eccezione di difetto di legittimazione attiva andrà – pertanto – rigettata.
Ciò posto, nemmeno è possibile dichiarare cessata la materia del contendere in virtù dell'avvenuto pagamento integrale del piano di rientro, come richiesto dalla cessionaria, atteso che gli opponenti precisavano di aver rinunciato ad opporre eccezioni esclusivamente in sede di accordo transattivo, allo scopo di rimuovere le conseguenze pregiudizievoli derivanti – tra l'altro – dalla segnalazione dei debitori alla
Centrale Rischi della Banca d'Italia, mentre in questa sede insistevano nelle eccezioni formulate sin dall'atto introduttivo. Per tale ragione, le stesse andranno esaminate nel merito.
A tal riguardo, si rileva che con ordinanza del 23/09/2023, la sottoscritta osservava che “dall'esame dei contratti allegati al ricorso monitorio (cfr. pagg. 11, 52), infatti, si evince chiaramente che il TAN ed il TAE creditori erano entrambi pari 0,00100%, di
5 talché – anche se formalmente è stato precisato che il TAE era comprensivo degli effetti della capitalizzazione – di fatto è stata violata la normativa vigente (cfr. sul punto le condivisibili argomentazioni rese dalla Cassazione nella Ordinanza n. 4321 del 10/02/20221), ragion per cui occorre ricalcolare il rapporto dare/avere tra le parti previa decurtazione degli interessi debitori addebitati in violazione delle disposizioni relative all'anatocismo bancario” e contestualmente conferiva al C.T.U. nominato il seguente quesito: “Previo esame degli atti ed acquisizione dei documenti ritenuti necessari (nel rispetto dei principi espressi dalle Sezioni Unite con la sentenza n.
3086/2022), proceda il CTU a ricalcolare il rapporto dare/avere tra le parti previa decurtazione degli interessi debitori addebitati in violazione delle disposizioni relative all'anatocismo bancario. Proceda in ogni caso a tentare una conciliazione tra le parti”.
Orbene, il C.T.U. formulava una prima ipotesi di calcolo del saldo finale del rapporto dedotto in giudizio aderente al quesito sopra riportato – tenendo conto anche delle osservazioni trasmesse dalla creditrice –, nonché ulteriori due ipotesi di calcolo evidentemente esulanti dal quesito conferito da questo Giudice, esclusivamente sulla base delle richieste provenienti in tal senso da parte opponente.
Ne consegue che, come già rilevato con ordinanza del 20/01/2025, l'unica ipotesi accoglibile tra quelle formulate sarebbe quella sub 1, rispettosa del quesito giudiziale, in base alla quale tra il saldo banca (pari ad € -60.942,55) ed il saldo finale ricalcolato alla luce del quesito formulato da questo Giudice (pari ad € -49.502,25), vi sarebbe una differenza in favore del cliente di € 11.440,30 (alla data del 4.2.2020 – cfr. pag. 21 della CTU).
L'opposizione appare – dunque – meritevole di accoglimento, con conseguente revoca dell'opposto decreto. Gli opponenti, tuttavia, non potranno essere condannati a versare in favore della creditrice la somma corrispondente al saldo a debito risultante dal ricalcolo effettuato dal C.T.U., in quanto dagli stessi atti di parte intervenuta emerge l'avvenuto pagamento integrale di quanto concordato con il piano di
6 risanamento del debito e la conseguente rinuncia alla domanda avanzata con il ricorso monitorio.
Andrà, invece, accolta la domanda di accertamento spiegata dagli opponenti sin dall'atto di citazione, avente ad oggetto l'effettivo dare-avere tra le parti, per come rideterminato nella Relazione tecnico-contabile in atti. Alla luce di tale accertamento, poi, parte opponente potrà eventualmente chiedere la ripetizione di quanto indebitamente versato in esecuzione dell'accordo transattivo del 25/03/2020, ma è preclusa, in questa sede, una pronuncia di condanna, non essendo stata proposta tempestivamente alcuna specifica domanda in tal senso. Del resto, l'ultimo pagamento interveniva solo nel 2023, ovvero dopo la scadenza del termine per il deposito della prima memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c., oltre la quale è preclusa alle parti la precisazione e modificazione delle domande già formulate.
Va, invece, rigettata in toto la domanda riconvenzionale di nullità della fideiussione rilasciata dal in favore della banca. La contestazione relativa Parte_2 all'indeterminatezza dell'oggetto trova un ostacolo insuperabile nella previsione contrattuale di un importo massimo garantito, condizione espressamente posta dal legislatore del 1992 ai fini della validità delle fideiussioni per obbligazioni condizionali e future (art. 1938 c.c.).
Quanto, inoltre, all'asserita violazione dell'art. 2, comma 2, lettera A, L. n. 287/90, la domanda appare – sotto tale profilo – eccessivamente generica, non avendo gli opponenti avuto cura di indicare le specifiche clausole che in tesi sarebbero riproduttive di intese anticoncorrenziali, che – ad ogni buon conto – non si rinvengono nella documentazione contrattuale in atti.
Oltremodo generica risulta – altresì – la formulazione della domanda di risarcimento del danno. Gli opponenti, infatti, nulla di specifico deducevano, né documentavano in merito all'esatta consistenza del pregiudizio asseritamente subìto in conseguenza della mancata fruizione del sussidio Covid-19. Peraltro, la situazione di sofferenza in cui versava il cliente derivava, in ogni caso, da un'esposizione debitoria che – sebbene in misura inferiore – comunque sussisteva effettivamente in capo al medesimo, come accertato dallo stesso C.T.U. nel corso del giudizio. Non si ravvisa, quindi, un fatto ingiusto idoneo ad ingenerare una legittima pretesa risarcitoria in favore degli odierni opponenti, né tantomeno si sarebbe potuti pervenire ad una liquidazione in via
7 equitativa di un danno che gli stessi danneggiati omettevano di quantificare e provare nel suo esatto ammontare, pur non risultando tale prova impossibile o eccessivamente difficile da fornire (cfr. art. 1226 c.c.).
In ordine al regolamento delle spese di lite, stante l'accoglimento dell'opposizione in ragione di un profilo di invalidità rilevato in via ufficiosa dalla sottoscritta, con abbandono da parte degli opponenti di tutte le ulteriori difese (applicazione di interessi usurari, illegittimità della commissione di massimo scoperto e del c.d. sistema delle valute fittizie), ma il rigetto delle ulteriori domande spiegate dagli opponenti, si ritiene sussistente un'ipotesi di soccombenza reciproca che, ai sensi dell'art. 92, comma 2,
c.p.c., giustifica l'integrale compensazione delle spese tra le odierne parti in causa.
P.Q.M.
il Tribunale di Benevento, ogni altra eccezione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) ACCOGLIE l'opposizione e, per l'effetto, REVOCA il decreto ingiuntivo n.
429/2020 reso dal Tribunale di Benevento in data 16/04/2020.
2) Sempre in accoglimento dell'opposizione, DICHIARA che il saldo relativo al rapporto di conto corrente contrassegnato dal numero 103540635 – alla data del
4.2.2020 - era pari ad € 49.502,25 a debito della società correntista.
3) RIGETTA la domanda riconvenzionale – spiegata dagli opponenti – avente ad oggetto la nullità della fideiussione omnibus rilasciata da in Parte_2 favore della in data 04/04/2016. Controparte_1
4) RIGETTA l'ulteriore domanda di risarcimento del danno, pure proposta dagli opponenti.
5) COMPENSA integralmente le spese di lite tra le parti, ivi comprese quelle di
C.T.U., come già liquidate con separato decreto.
Benevento, 18/09/2025
Il Giudice
Dott.ssa Ida Moretti
Redatta con la collaborazione della Dott.ssa Martina De Pietro, Addetta all'Ufficio per il Processo.
8 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 La previsione, nel contratto di conto corrente stipulato nella vigenza della delibera CICR 9 febbraio 2000, di un tasso di interesse creditore annuo nominale coincidente con quello effettivo non dà ragione della capitalizzazione infrannuale dell'interesse creditore, che è richiesta dall'art. 3 della delibera, e non soddisfa la condizione posta dall'art. 6 della delibera stessa, secondo cui, nei casi in cui è prevista una tale capitalizzazione infrannuale, deve essere indicato il valore del tasso, rapportato su base annua, tenendo conto degli effetti della capitalizzazione.