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Sentenza 11 novembre 2025
Sentenza 11 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 11/11/2025, n. 4798 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 4798 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2025 |
Testo completo
Tribunale di Palermo
Sezione Lavoro N° _____________________
Reg. Sent. Lav.
Cron. ______________
N° __________ Reg. Gen. Lav.
F.A. _________________
REPUBBLICA ITALIANA Addì _____________
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Rilasciata spedizione in forma esecutiva all'Avv.
TRIBUNALE DI PALERMO
______________________
Il Giudice del Lavoro, Dott.ssa VI NO nella causa civile iscritta al n° 11048/2024 R.G.L., promossa
Per ___________________
D A
, , Parte_1 Parte_2
, , Parte_3 Parte_4 Parte_5
[...]
[...] Parte_6 Parte_7
[...]
[...]
[...] Parte_8 Parte_9 Il Cancelliere
Pt_2 Parte_10 Parte_11
[...]
,
[...] Parte_12
, rappresentati e Parte_13
difesi dall'avv.to RUSSO FRANCESCO
-ricorrenti
C O N T R O
, Controparte_1
in persona del suo legale rappresentante protempore, rappresentata e difesa dall'avv.to LONGO VITO e LA MACCHIA LAURA
-resistente
All'esito dell'udienza del 10.11.2025, tenutasi ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato, mediante deposito nel fascicolo telematico
S E N T E N Z A completa di quanto segue
D I S P O S I T I V O
1 Rigetta il ricorso e compensa tra le parti le spese di lite.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 19.7.2024, i ricorrenti in epigrafe convenivano in giudizio il e domandavano “ritenere e dichiarare che tutti i ricorrenti Controparte_1
hanno diritto a percepire il trattamento di fine servizio/trattamento di fine rapporto/indennità di buonuscita nel termine di 12/24 +3 mesi dalla data di rispettivo collocamento a riposo;
- condannare, conseguentemente, il a corrispondere agli odierni Controparte_1
ricorrenti il rispettivo importo del trattamento di fine servizio/trattamento di fine rapporto/indennità di buonuscita comprensivo di interessi legali e rivalutazione monetaria dovuti a ciascun ricorrente a decorrere dal terzo mese successivo alla maturazione dello stesso, avvenuta
12/24 mesi dopo la data di collocamento a riposo e sino all'effettivo soddisfo, nella misura maggiore o minore che verrà determinata in sede di CTU”.
A sostegno delle loro pretese, deducevano di essere stati dipendenti della in servizio nel Corpo Forestale e collocati in quiescenza per Controparte_1
dimissioni ex art.52, comma 5, L.R.. 9/2015, ciascuno dalla data indicata in ricorso, e lamentavano di non avere ancora percepito per intero il trattamento di buonuscita, sebbene dovesse loro applicarsi l'art. 52, co.8, della L.R. n.9/2015, come modificato dall'art.22, co.4, della L.R. n.8/2018, secondo cui “Il trattamento di fine servizio o di fine rapporto dei dipendenti collocati in quiescenza ai sensi del presente articolo è corrisposto con le modalità e i tempi previsiti dai commi 484 e 485 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013,
n.147”, con conseguente diritto a percepire il trattamento di buona uscita già allo scadere dei 12/24 + 3 mesi successivi alla data di pensionamento.
Si costituiva in giudizio la parte convenuta, contestando nel merito la fondatezza del ricorso, di cui chiedeva il rigetto.
La causa, in assenza di attività istruttoria, è stata decisa.
E' pacifico che i ricorrenti sono stati posti in quiescenza anticipata a domanda ai sensi del comma 5 dell'art. 52 della L.r. n. 9/2015.
Gli stessi sostengono che il dies a quo del termine di 12/24 mesi per il pagamento del trattamento di buona uscita debba decorrere dalla data di cessazione del rapporto di lavoro come stabilito per i dipendenti pubblici statali.
2 La detta prospettazione non può trovare accoglimento sulla base dell'interpretazione del dettato normativo regionale fornita dalla locale Corte di appello in un fattispecie analoga, con le seguenti argomentazioni che si ritiene di condividere: “Com'è noto, l'art. 3, comma 2, del D. L. n. 79/1997, convertito con L.
n. 140/1997, prevede che “Alla liquidazione dei trattamenti di fine servizio, comunque denominati, per i dipendenti di cui al comma 1, loro superstiti o aventi causa, che ne hanno titolo,
l'ente erogatore provvede decorsi ventiquattro mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro e, nei casi di cessazione dal servizio per raggiungimento dei limiti di età o di servizio previsti dagli ordinamenti di appartenenza, per collocamento a riposo d'ufficio a causa del raggiungimento dell'anzianità massima di servizio prevista dalle norme di legge o di regolamento applicabili nell'amministrazione, decorsi dodici mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro”, fermo restando che all'effettiva corresponsione si deve dar corso “entro i successivi tre mesi, decorsi i quali sono dovuti gli interessi”.
L'art. 12, comma 7, del D. L. n. 78/2010, convertito con modifiche dalla L. n.
122/2010, prevede inoltre che “… il riconoscimento dell'indennità di buonuscita, dell'indennità premio di servizio, del trattamento di fine rapporto e di ogni altra indennità equipollente corrisposta unatantum comunque denominata spettante a seguito di cessazione a vario titolo dall'impiego è effettuato: a) in un unico importo annuale se l'ammontare complessivo della prestazione, al lordo delle relative trattenute fiscali, è complessivamente pari o inferiore a 50.000 euro;
b) in due importi annuali se l'ammontare complessivo della prestazione, al lordo delle relative trattenute fiscali, è complessivamente superiore a 50.000 euro ma inferiore a 100.000 euro. In tal caso il primo importo annuale è pari a 50.000 euro e il secondo importo annuale è pari all'ammontare residuo;
c) in tre importi annuali se l'ammontare complessivo della prestazione, al lordo delle relative trattenute fiscali, è complessivamente uguale o superiore a 100.000 euro, in tal caso il primo importo annuale è pari a 50.000 euro, il secondo importo annuale è pari a 50.000 euro e il terzo importo annuale è pari all'ammontare residuo”.
All'indomani dall'entrata in vigore della riforma pensionistica c.d. “Fornero” il legislatore regionale ha previsto la possibilità per i propri dipendenti, che fossero in possesso dei requisiti per l'accesso al trattamento pensionistico secondo il regime
3 precedente, di formulare apposita istanza all'ente per usufruire del collocamento anticipato in quiescenza.
Stabilisce infatti, l'art. 52, comma 3, della l.r. n. 9/2015: “I dipendenti dell'Amministrazione regionale che, dalla data di entrata in vigore della presente legge e sino al 31 dicembre 2016, risultino in possesso dei requisiti per l'accesso al trattamento pensionistico in base alla disciplina vigente prima dell'entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto legge n. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214/2011, possono essere collocati in quiescenza, entro un anno dal raggiungimento dei requisiti, a domanda da presentarsi entro 60 giorni decorrenti dalla data di entrata in vigore della presente legge. La mancata presentazione della domanda entro il predetto termine comporta la decadenza dal beneficio del collocamento anticipato in quiescenza ai sensi del presente comma”.
La stessa facoltà viene estesa, al quinto comma, dell'art. 52 ai dipendenti regionali che “nel periodo dall'1 gennaio 2017 al 31 dicembre 2020, maturino i requisiti per l'accesso al trattamento pensionistico in base alla disciplina vigente prima dell'entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto legge n. 201/2011”.
Le modalità di corresponsione dell'indennità di fine servizio sono invece disciplinate dal successivo ottavo comma che nella sua versione originaria prevedeva: “Il trattamento di fine servizio dei dipendenti collocati anticipatamente in quiescenza ai sensi del presente articolo è corrisposto con le modalità e i tempi previsti dalla normativa statale in caso di pensionamenti anticipati”.
L'art. 1, comma 8, della legge regionale 10 luglio 2015, n. 12 ha sostituito tale disposizione con la previsione che: “Il trattamento di fine servizio o di fine rapporto dei dipendenti collocati in quiescenza, ai sensi dei commi 3 e 5, è corrisposto con le modalità e i tempi previsti dalla normativa statale in caso di pensionamenti anticipati, con decorrenza dalla data in cui il dipendente maturerebbe il diritto a pensione secondo le disposizioni dell'art. 24 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e successive modifiche e integrazioni”.
La legge regionale dell'11.05.2018, n. 21, all'art. 22, comma 4, ha riformulato la disposizione prevedendo che “Il comma 8 dell'articolo 52 della legge regionale n.9/2015 e successive modifiche e integrazioni è sostituito dal seguente:
4 8. Il trattamento di fine servizio o di fine rapporto dei dipendenti collocati in quiescenza ai sensi del presente articolo è corrisposto con le modalità e i tempi previsti dai commi 484 e 485 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147”
A distanza di tre mesi, tale disposizione di modifica è stata abrogata dal quarto comma dell'art. 22 l. r. n. 8/2018.
Ritiene la Corte che la descritta successione normativa abbia determinato il ripristino della disciplina precedente (art. 1, comma 8, l.r. n.
12/2015) che, dunque, era in vigore anche alla data del pensionamento degli appellanti.
Infatti, nel regime di successione delle leggi la mera abrogazione, che si verifica quando la disciplina successiva abbia come unico contenuto ed unico effetto di eliminare una disciplina precedente senza curarsi di sostituirla con altra, determina la reviviscenza della norma previgente rispetto a quella abrogata (Cass. n.
25551/2007 in motivazione e Cass. n. 3592/22 in motivazione).
Ciò si è verificato nella specie dato che l'art. 1 legge r. n. 16/2018 ha disposto la mera eliminazione dell'art. 22, comma 4, l. r. n. 8 del 2018, cioè della norma che aveva modificato il comma 8 dell'art. 52 l. r. 9/2015.
Diversamente opinando si creerebbe un inammissibile vuoto normativo perché la disposizione ha come unico precetto la eliminazione della norma abrogata (art. 22 coma 4 l. n. 8/2018).
Pertanto, alla luce della disciplina contenuta nell'ottavo comma dell'art. 52 della l.r. n. 9/2015, nel testo qui applicabile, il termine di ventiquattro mesi e 90 giorni per il pagamento del TFS decorrere dalla maturazione dei requisiti introdotti dalla legge n. 214/2011” (cfr. Corte di appello Palermo, sez. lav., n. 7647 del 17.10.2024).
Nella specie, dunque, alla luce dei predetti principi giurisprudenziali, applicabile alla fattispecie in esame, stante il pacifico pensionamento anticipato dei ricorrenti ottenuto su richiesta degli stessi negli anni dal 2017 al 2019, il ricorso appare infondato e va dunque respinto.
5 Sussistono giusti motivi, connessi all'esistenza di precedenti difformi e alla novità (rispetto alla data di deposito del ricorso) dell'orientamento giurisprudenziale succitato, per compensare tra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
Come in epigrafe.
Così deciso in Palermo il 11/11/2025.
IL GIUDICE
VI NO
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Sezione Lavoro N° _____________________
Reg. Sent. Lav.
Cron. ______________
N° __________ Reg. Gen. Lav.
F.A. _________________
REPUBBLICA ITALIANA Addì _____________
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Rilasciata spedizione in forma esecutiva all'Avv.
TRIBUNALE DI PALERMO
______________________
Il Giudice del Lavoro, Dott.ssa VI NO nella causa civile iscritta al n° 11048/2024 R.G.L., promossa
Per ___________________
D A
, , Parte_1 Parte_2
, , Parte_3 Parte_4 Parte_5
[...]
[...] Parte_6 Parte_7
[...]
[...]
[...] Parte_8 Parte_9 Il Cancelliere
Pt_2 Parte_10 Parte_11
[...]
,
[...] Parte_12
, rappresentati e Parte_13
difesi dall'avv.to RUSSO FRANCESCO
-ricorrenti
C O N T R O
, Controparte_1
in persona del suo legale rappresentante protempore, rappresentata e difesa dall'avv.to LONGO VITO e LA MACCHIA LAURA
-resistente
All'esito dell'udienza del 10.11.2025, tenutasi ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato, mediante deposito nel fascicolo telematico
S E N T E N Z A completa di quanto segue
D I S P O S I T I V O
1 Rigetta il ricorso e compensa tra le parti le spese di lite.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 19.7.2024, i ricorrenti in epigrafe convenivano in giudizio il e domandavano “ritenere e dichiarare che tutti i ricorrenti Controparte_1
hanno diritto a percepire il trattamento di fine servizio/trattamento di fine rapporto/indennità di buonuscita nel termine di 12/24 +3 mesi dalla data di rispettivo collocamento a riposo;
- condannare, conseguentemente, il a corrispondere agli odierni Controparte_1
ricorrenti il rispettivo importo del trattamento di fine servizio/trattamento di fine rapporto/indennità di buonuscita comprensivo di interessi legali e rivalutazione monetaria dovuti a ciascun ricorrente a decorrere dal terzo mese successivo alla maturazione dello stesso, avvenuta
12/24 mesi dopo la data di collocamento a riposo e sino all'effettivo soddisfo, nella misura maggiore o minore che verrà determinata in sede di CTU”.
A sostegno delle loro pretese, deducevano di essere stati dipendenti della in servizio nel Corpo Forestale e collocati in quiescenza per Controparte_1
dimissioni ex art.52, comma 5, L.R.. 9/2015, ciascuno dalla data indicata in ricorso, e lamentavano di non avere ancora percepito per intero il trattamento di buonuscita, sebbene dovesse loro applicarsi l'art. 52, co.8, della L.R. n.9/2015, come modificato dall'art.22, co.4, della L.R. n.8/2018, secondo cui “Il trattamento di fine servizio o di fine rapporto dei dipendenti collocati in quiescenza ai sensi del presente articolo è corrisposto con le modalità e i tempi previsiti dai commi 484 e 485 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013,
n.147”, con conseguente diritto a percepire il trattamento di buona uscita già allo scadere dei 12/24 + 3 mesi successivi alla data di pensionamento.
Si costituiva in giudizio la parte convenuta, contestando nel merito la fondatezza del ricorso, di cui chiedeva il rigetto.
La causa, in assenza di attività istruttoria, è stata decisa.
E' pacifico che i ricorrenti sono stati posti in quiescenza anticipata a domanda ai sensi del comma 5 dell'art. 52 della L.r. n. 9/2015.
Gli stessi sostengono che il dies a quo del termine di 12/24 mesi per il pagamento del trattamento di buona uscita debba decorrere dalla data di cessazione del rapporto di lavoro come stabilito per i dipendenti pubblici statali.
2 La detta prospettazione non può trovare accoglimento sulla base dell'interpretazione del dettato normativo regionale fornita dalla locale Corte di appello in un fattispecie analoga, con le seguenti argomentazioni che si ritiene di condividere: “Com'è noto, l'art. 3, comma 2, del D. L. n. 79/1997, convertito con L.
n. 140/1997, prevede che “Alla liquidazione dei trattamenti di fine servizio, comunque denominati, per i dipendenti di cui al comma 1, loro superstiti o aventi causa, che ne hanno titolo,
l'ente erogatore provvede decorsi ventiquattro mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro e, nei casi di cessazione dal servizio per raggiungimento dei limiti di età o di servizio previsti dagli ordinamenti di appartenenza, per collocamento a riposo d'ufficio a causa del raggiungimento dell'anzianità massima di servizio prevista dalle norme di legge o di regolamento applicabili nell'amministrazione, decorsi dodici mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro”, fermo restando che all'effettiva corresponsione si deve dar corso “entro i successivi tre mesi, decorsi i quali sono dovuti gli interessi”.
L'art. 12, comma 7, del D. L. n. 78/2010, convertito con modifiche dalla L. n.
122/2010, prevede inoltre che “… il riconoscimento dell'indennità di buonuscita, dell'indennità premio di servizio, del trattamento di fine rapporto e di ogni altra indennità equipollente corrisposta unatantum comunque denominata spettante a seguito di cessazione a vario titolo dall'impiego è effettuato: a) in un unico importo annuale se l'ammontare complessivo della prestazione, al lordo delle relative trattenute fiscali, è complessivamente pari o inferiore a 50.000 euro;
b) in due importi annuali se l'ammontare complessivo della prestazione, al lordo delle relative trattenute fiscali, è complessivamente superiore a 50.000 euro ma inferiore a 100.000 euro. In tal caso il primo importo annuale è pari a 50.000 euro e il secondo importo annuale è pari all'ammontare residuo;
c) in tre importi annuali se l'ammontare complessivo della prestazione, al lordo delle relative trattenute fiscali, è complessivamente uguale o superiore a 100.000 euro, in tal caso il primo importo annuale è pari a 50.000 euro, il secondo importo annuale è pari a 50.000 euro e il terzo importo annuale è pari all'ammontare residuo”.
All'indomani dall'entrata in vigore della riforma pensionistica c.d. “Fornero” il legislatore regionale ha previsto la possibilità per i propri dipendenti, che fossero in possesso dei requisiti per l'accesso al trattamento pensionistico secondo il regime
3 precedente, di formulare apposita istanza all'ente per usufruire del collocamento anticipato in quiescenza.
Stabilisce infatti, l'art. 52, comma 3, della l.r. n. 9/2015: “I dipendenti dell'Amministrazione regionale che, dalla data di entrata in vigore della presente legge e sino al 31 dicembre 2016, risultino in possesso dei requisiti per l'accesso al trattamento pensionistico in base alla disciplina vigente prima dell'entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto legge n. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214/2011, possono essere collocati in quiescenza, entro un anno dal raggiungimento dei requisiti, a domanda da presentarsi entro 60 giorni decorrenti dalla data di entrata in vigore della presente legge. La mancata presentazione della domanda entro il predetto termine comporta la decadenza dal beneficio del collocamento anticipato in quiescenza ai sensi del presente comma”.
La stessa facoltà viene estesa, al quinto comma, dell'art. 52 ai dipendenti regionali che “nel periodo dall'1 gennaio 2017 al 31 dicembre 2020, maturino i requisiti per l'accesso al trattamento pensionistico in base alla disciplina vigente prima dell'entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto legge n. 201/2011”.
Le modalità di corresponsione dell'indennità di fine servizio sono invece disciplinate dal successivo ottavo comma che nella sua versione originaria prevedeva: “Il trattamento di fine servizio dei dipendenti collocati anticipatamente in quiescenza ai sensi del presente articolo è corrisposto con le modalità e i tempi previsti dalla normativa statale in caso di pensionamenti anticipati”.
L'art. 1, comma 8, della legge regionale 10 luglio 2015, n. 12 ha sostituito tale disposizione con la previsione che: “Il trattamento di fine servizio o di fine rapporto dei dipendenti collocati in quiescenza, ai sensi dei commi 3 e 5, è corrisposto con le modalità e i tempi previsti dalla normativa statale in caso di pensionamenti anticipati, con decorrenza dalla data in cui il dipendente maturerebbe il diritto a pensione secondo le disposizioni dell'art. 24 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e successive modifiche e integrazioni”.
La legge regionale dell'11.05.2018, n. 21, all'art. 22, comma 4, ha riformulato la disposizione prevedendo che “Il comma 8 dell'articolo 52 della legge regionale n.9/2015 e successive modifiche e integrazioni è sostituito dal seguente:
4 8. Il trattamento di fine servizio o di fine rapporto dei dipendenti collocati in quiescenza ai sensi del presente articolo è corrisposto con le modalità e i tempi previsti dai commi 484 e 485 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147”
A distanza di tre mesi, tale disposizione di modifica è stata abrogata dal quarto comma dell'art. 22 l. r. n. 8/2018.
Ritiene la Corte che la descritta successione normativa abbia determinato il ripristino della disciplina precedente (art. 1, comma 8, l.r. n.
12/2015) che, dunque, era in vigore anche alla data del pensionamento degli appellanti.
Infatti, nel regime di successione delle leggi la mera abrogazione, che si verifica quando la disciplina successiva abbia come unico contenuto ed unico effetto di eliminare una disciplina precedente senza curarsi di sostituirla con altra, determina la reviviscenza della norma previgente rispetto a quella abrogata (Cass. n.
25551/2007 in motivazione e Cass. n. 3592/22 in motivazione).
Ciò si è verificato nella specie dato che l'art. 1 legge r. n. 16/2018 ha disposto la mera eliminazione dell'art. 22, comma 4, l. r. n. 8 del 2018, cioè della norma che aveva modificato il comma 8 dell'art. 52 l. r. 9/2015.
Diversamente opinando si creerebbe un inammissibile vuoto normativo perché la disposizione ha come unico precetto la eliminazione della norma abrogata (art. 22 coma 4 l. n. 8/2018).
Pertanto, alla luce della disciplina contenuta nell'ottavo comma dell'art. 52 della l.r. n. 9/2015, nel testo qui applicabile, il termine di ventiquattro mesi e 90 giorni per il pagamento del TFS decorrere dalla maturazione dei requisiti introdotti dalla legge n. 214/2011” (cfr. Corte di appello Palermo, sez. lav., n. 7647 del 17.10.2024).
Nella specie, dunque, alla luce dei predetti principi giurisprudenziali, applicabile alla fattispecie in esame, stante il pacifico pensionamento anticipato dei ricorrenti ottenuto su richiesta degli stessi negli anni dal 2017 al 2019, il ricorso appare infondato e va dunque respinto.
5 Sussistono giusti motivi, connessi all'esistenza di precedenti difformi e alla novità (rispetto alla data di deposito del ricorso) dell'orientamento giurisprudenziale succitato, per compensare tra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
Come in epigrafe.
Così deciso in Palermo il 11/11/2025.
IL GIUDICE
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