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Sentenza 8 luglio 2025
Sentenza 8 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 08/07/2025, n. 637 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 637 |
| Data del deposito : | 8 luglio 2025 |
Testo completo
BUCATALI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di RA, Prima Sezione Civile, composto dai Sigg. Magistrati:
Marcello Maggi
- Presidente rel.
Patrizia Nigri
- Giudice
- Giudice Enrica Di Tursi
ha emesso la seguente:
SENTENZA
nel procedimento civile in primo grado, iscritto al n. 1647 - 2025 del R.G., avente ad oggetto:
separazione consensuale e cessazione degli effetti civili del matrimonio, promosso
DA
- difesa e rappresentata dall'avv. PIGNATELLI ANGELA Parte_1
E Parte_2 - difeso e rappresentato dall'avv. ANNICCHIARICO VITO
con l'intervento del Pubblico Ministero in sede
-INTERVENTORE EX LEGE-
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato congiuntamente il 15/05/2025 le parti indicate in epigrafe,
premettevano che: il giorno 13/02/1998 avevano contratto matrimonio in RA;
dalla loro unione era nato il figlio Persona_1 il 24.11.2007, minorenne ed economicamente non indipendente;
l'unione era naufragata senza possibilità di riconciliazione. Sulla scorta di tali premesse adivano questo Tribunale, chiedendo che fosse pronunciata la separazione personale alle condizioni di cui all'atto di ricorso. La domanda è fondata e merita accoglimento.
Va rilevato che per l'udienza del 02/07/2025, le parti hanno confermato il contenuto del ricorso ed insistito per l'omologa della separazione, secondo le condizioni di cui all'atto di ricorso introduttivo di questo giudizio, ivi comprese le pattuizioni ad efficacia reale stabilite,
da intendersi qui integralmente riportate e trascritte. Tale accordo, considerando la situazione complessiva delle parti, soddisfa le esigenze della prole e ne consente l'omologazione.
Con separata ordinanza va disposta la prosecuzione del giudizio per la decisione in ordine alla domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio proposta dalle parti.
P. Q. M.
Il Tribunale, parzialmente pronunziando, così provvede:
Parte_1 nata a [...] 1. omologa la separazione consensuale dei coniugi
BALSAMO (MI) il 20/09/1965, e Parte_2 nato a [...] il
16/06/1969, uniti in matrimonio in RA il 13/02/1998 con atto trascritto nell'apposito registro del Comune di RA dell'anno 1998, parte 1, numero 1 ;
2. disciplina le condizioni della separazione dei coniugi Parte_1 e Parte_2
[...] in conformità a quelle da costoro indicate congiuntamente nell'atto di ricorso, ivi comprese le pattuizioni ad efficacia reale stabilite, da intendersi qui integralmente riportate e trascritte;
3.ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica per gli adempimenti di legge all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di RA.
4. DISPONE con separata ordinanza in ordine alla prosecuzione del giudizio sulla domanda congiunta di divorzio.
Così deciso in RA, nella camera di consiglio del 04/07/2025
IL PRESIDENTE rel.
(dott. Marcello Maggi)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di RA, Prima Sezione Civile, composto dai Sigg. Magistrati:
Marcello Maggi
- Presidente rel.
Patrizia Nigri
- Giudice
- Giudice Enrica Di Tursi
ha emesso la seguente:
SENTENZA
nel procedimento civile in primo grado, iscritto al n. 1647 - 2025 del R.G., avente ad oggetto:
separazione consensuale e cessazione degli effetti civili del matrimonio, promosso
DA
- difesa e rappresentata dall'avv. PIGNATELLI ANGELA Parte_1
E Parte_2 - difeso e rappresentato dall'avv. ANNICCHIARICO VITO
con l'intervento del Pubblico Ministero in sede
-INTERVENTORE EX LEGE-
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato congiuntamente il 15/05/2025 le parti indicate in epigrafe,
premettevano che: il giorno 13/02/1998 avevano contratto matrimonio in RA;
dalla loro unione era nato il figlio Persona_1 il 24.11.2007, minorenne ed economicamente non indipendente;
l'unione era naufragata senza possibilità di riconciliazione. Sulla scorta di tali premesse adivano questo Tribunale, chiedendo che fosse pronunciata la separazione personale alle condizioni di cui all'atto di ricorso. La domanda è fondata e merita accoglimento.
Va rilevato che per l'udienza del 02/07/2025, le parti hanno confermato il contenuto del ricorso ed insistito per l'omologa della separazione, secondo le condizioni di cui all'atto di ricorso introduttivo di questo giudizio, ivi comprese le pattuizioni ad efficacia reale stabilite,
da intendersi qui integralmente riportate e trascritte. Tale accordo, considerando la situazione complessiva delle parti, soddisfa le esigenze della prole e ne consente l'omologazione.
Con separata ordinanza va disposta la prosecuzione del giudizio per la decisione in ordine alla domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio proposta dalle parti.
P. Q. M.
Il Tribunale, parzialmente pronunziando, così provvede:
Parte_1 nata a [...] 1. omologa la separazione consensuale dei coniugi
BALSAMO (MI) il 20/09/1965, e Parte_2 nato a [...] il
16/06/1969, uniti in matrimonio in RA il 13/02/1998 con atto trascritto nell'apposito registro del Comune di RA dell'anno 1998, parte 1, numero 1 ;
2. disciplina le condizioni della separazione dei coniugi Parte_1 e Parte_2
[...] in conformità a quelle da costoro indicate congiuntamente nell'atto di ricorso, ivi comprese le pattuizioni ad efficacia reale stabilite, da intendersi qui integralmente riportate e trascritte;
3.ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica per gli adempimenti di legge all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di RA.
4. DISPONE con separata ordinanza in ordine alla prosecuzione del giudizio sulla domanda congiunta di divorzio.
Così deciso in RA, nella camera di consiglio del 04/07/2025
IL PRESIDENTE rel.
(dott. Marcello Maggi)