TRIB
Sentenza 1 aprile 2025
Sentenza 1 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 01/04/2025, n. 3287 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 3287 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale di Napoli 9 SEZIONE CIVILE Il Giudice, dott. Rosa Romano Cesareo, ha pronunziato la seguente
Sentenza nella causa civile iscritta al n. 24512/2024
TRA CF Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in Napoli alla Via G. Tomasi di
Lampedusa, n.15, presso lo studio degli avv.ti Pasquale Di Maio e Martina Di Maio che lo rappresenta e difende giusta procura agli atti;
- ATTORE E
dom.ta in Napoli alla via Petrarca n. 27, CO lotto A
- CONVENUTA- CONTUMACE
Oggetto: occupazione senza titolo di immobile
Conclusioni: parte attrice ha concluso come da atti difensivi, scritti conclusionali e verbali di causa in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, ritualmente notificato, il Sig. Parte_1
premesso di essere proprietario dell'immobile sito in
[...]
Napoli, alla via Petrarca n. 27, lotto A, identificato al N.C.E.U. come via Petrarca n. 33, al foglio 36, particella 749, sub 6, cat. A2, di esclusiva proprietà dell'istante, giusta atto di divisione per Notar
del 12.12.2023, repertorio n. 43615, raccolta n. 26777, Per_1 registrato il 28.12.2023 all'Agenzia delle Entrate di Napoli DP, al n. 25702 serie 1t, adiva questo Tribunale al fine di sentirne accertare e dichiarare occupazione sine titulo da parte della Sig.ra e, quindi, per ottenere la condanna al rilascio CO immediato degli immobili in questione. In particolare, parte attrice deduceva che con atto per notar di Mariano del Persona_2
08.04.1963, trascritto il 12.04.1963 ai nn. 16884 – 12261 il de cuius , dante causa e genitore di Persona_3 Parte_1
acquistava il terreno sul quale poi edificava il fabbricato di
[...] cui fa parte l'immobile per cui è causa. Dichiarava, ulteriormente, che alcun idoneo documento idoneo potesse far desumerne l'esistenza di una legittima detenzione dell'immobile da parte della Sig.ra la quale, altresì, non versava alcun CO corrispettivo per l'occupazione del bene a partire dall'anno 2014.
La convenuta restava contumace.
In via preliminare, va rilevata la procedibilità della domanda, avendo la ricorrente correttamente esperito l'obbligatorio tentativo di conciliazione previsto dall'art. 2, comma 24, lettera b), della L. 481/1995, conclusosi con esito negativo per la mancata comparizione della parte invitata, come risulta dalla documentazione allegata in atti (cfr. verbale del 27.06.2024).
Sempre in via preliminare, va dichiarata la contumacia della parte convenuta, la quale, benché ritualmente citata in giudizio, non si è costituita.
Venendo al merito, la domanda attorea è fondata e, pertanto, va accolta.
In primo luogo, è essenziale procedere alla qualificazione giuridica della domanda proposta dalla ricorrente. Ebbene, dall'esame della domanda e delle ragioni svolte nell'atto introduttivo del giudizio, nonché dal preciso tenore letterale delle conclusioni formulate, emerge in tutta evidenza che la detta parte ha esperito un'azione di rivendica del bene di sua proprietà, occupato dalla convenuta senza titolo alcuno.
- 2 - Va, infatti, ricordato che le SS.UU. della Corte di Cassazione hanno stabilito che "l'azione personale di restituzione è destinata a ottenere l'adempimento dell'obbligazione di ritrasferire una cosa che è stata in precedenza volontariamente trasmessa dall'attore al convenuto, in forza di negozi che non presuppongono necessariamente nel tradens la qualità di proprietario, con la conseguenza che le difese di carattere pretorio opposte a un'azione di rilascio o consegna non comportano la trasformazione in reale della domanda che sia stata proposta e mantenuta ferma dall'attore come personale. Tuttavia, l'azione personale di restituzione non può surrogare l'azione di rivendicazione, con elusione del relativo rigoroso onere probatorio, quando la condanna al rilascio o alla consegna venga chiesta nei confronti di chi dispone di fatto del bene nell'assenza anche originaria di ogni titolo. In questo caso, infatti, la domanda è da qualificarsi come di rivendicazione, poiché il suo fondamento risiede non in un rapporto obbligatorio personale inter partes, ma nel diritto di proprietà tutelato erga omnes, del quale occorre quindi che venga data la piena dimostrazione, mediante la probatio diabolica" (cfr. Cass. 7305/2014).
Questa impostazione assume rilevanza, stante i principi espressi in tema di onere probatorio, posto che, in tema di azione di rivendicazione, ai fini della "probatio diabolica" gravante sull'attore, questi è tenuto a provare la proprietà risalendo, anche attraverso i propri danti causa, fino all'acquisto a titolo originario, ovvero dimostrando il compimento dell'usucapione (cfr. Cass. civ. Sez. II, 04-12-2014, n. 25643), mentre nell' azione restitutoria (avente natura personale) la prova è basata sul titolo, poi scaduto, in base al quale si pretende la restituzione del bene. Tuttavia, la suddetta “probatio diabolica” può, secondo consolidata giurisprudenza, subire delle attenuazioni, in virtù della particolare difesa del convenuto (“In caso di azione di rivendica, la portata dell'onere probatorio a carico dell'attore deve stabilirsi in relazione alla peculiarità di ogni singola controversia, sicché il criterio di massima secondo cui l'attore deve fornire la prova rigorosa della sua proprietà e dei suoi danti causa fino a coprire il periodo necessario per l'usucapione, può subire opportuni
- 3 - temperamenti secondo la linea difensiva adottata dal convenuto.” Cass. Civ. Sez. 6 -2, Ordinanza n.1569 del 19/01/2022).
Nella consapevolezza di tale onere va detto che la ricorrente ha adempiuto allo stesso. Va osservato, infatti, che la citata
“titolarità” risulta documentalmente provata dagli atti di provenienza prodotti ed, in particolare, dall'atto per notar Per_2 di Mariano del 08.04.1963, trascritto il 12.04.1963 ai nn.
[...]
16884 – 12261 con il quale , dante causa Persona_3 dell'attore, deceduto il 18.4.2005 lasciando a sé superstiti i figli, acquistava la proprietà del fondo sul quale sarebbe stato costruito il fabbricato ove è sito l'immobile de quo, nonché dall'atto di divisione per Notar del 12.12.2023, repertorio n. 43615, Per_1 raccolta n. 26777, registrato il 28.12.2023 all'Agenzia delle Entrate di Napoli DP, al n. 25702 serie 1t. Quanto alla prova dell'effettività della dedotta occupazione da parte della convenuta, che si pone, del pari, come fatto costitutivo della pretesa stessa ed il cui onus probandi, evidentemente, grava sulla parte ricorrente. la stessa può ritenersi provata dalla notifica dell'atto introduttivo nonché della notifica dell'invito alla mediazione del 16.07.2024 la cui relata reca la firma di proprio all'indirizzo CO oggetto dell'odierna cognizione. (cfr. allegati in atti).
A ciò si aggiunga che il comportamento processuale della convenuta che, benchè regolarmente citata non si è costituita, costituisce ulteriore conferma della legittimità della pretesa attorea
Alla luce delle descritte risultanze istruttorie, parte convenuta va dichiarata occupante sine titulo dell'immobile e di conseguenza la stessa va condannata all'immediato rilascio dell'unità immobiliare libera e vuota di persone e cose.
Le spese seguono la soccombenza vengono liquidate come da dispositivo, in ragione dei parametri di cui al DM 55/2014 come aggiornato ex D.M. 147/2022 tenuto conto del valore della causa e degli importi medi delle fasi svolte.
P.Q.M.
- 4 - Il Tribunale di Napoli, IX Sezione Civile, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
a) accoglie la domanda nei confronti di e per CO
l'effetto dichiara la stessa occupante sine titulo dell'immobile sito in Napoli, alla via Petrarca n. 27, lotto A, primo piano int 6 ;
b) condanna al rilascio immediato del predetto CO immobile libero e vuoto di persone e cose;
c) condanna al pagamento, in favore di CO
, delle spese di giudizio, liquidate in euro 545,00 Parte_1 per spese ed euro 3809,00 per compensi oltre rimborso forfettario, spese generali IVA, CPA come per legge,
Napoli 31.3.2025
Il Giudice
(dott. Rosa Romano Cesareo)
- 5 -
Sentenza nella causa civile iscritta al n. 24512/2024
TRA CF Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in Napoli alla Via G. Tomasi di
Lampedusa, n.15, presso lo studio degli avv.ti Pasquale Di Maio e Martina Di Maio che lo rappresenta e difende giusta procura agli atti;
- ATTORE E
dom.ta in Napoli alla via Petrarca n. 27, CO lotto A
- CONVENUTA- CONTUMACE
Oggetto: occupazione senza titolo di immobile
Conclusioni: parte attrice ha concluso come da atti difensivi, scritti conclusionali e verbali di causa in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, ritualmente notificato, il Sig. Parte_1
premesso di essere proprietario dell'immobile sito in
[...]
Napoli, alla via Petrarca n. 27, lotto A, identificato al N.C.E.U. come via Petrarca n. 33, al foglio 36, particella 749, sub 6, cat. A2, di esclusiva proprietà dell'istante, giusta atto di divisione per Notar
del 12.12.2023, repertorio n. 43615, raccolta n. 26777, Per_1 registrato il 28.12.2023 all'Agenzia delle Entrate di Napoli DP, al n. 25702 serie 1t, adiva questo Tribunale al fine di sentirne accertare e dichiarare occupazione sine titulo da parte della Sig.ra e, quindi, per ottenere la condanna al rilascio CO immediato degli immobili in questione. In particolare, parte attrice deduceva che con atto per notar di Mariano del Persona_2
08.04.1963, trascritto il 12.04.1963 ai nn. 16884 – 12261 il de cuius , dante causa e genitore di Persona_3 Parte_1
acquistava il terreno sul quale poi edificava il fabbricato di
[...] cui fa parte l'immobile per cui è causa. Dichiarava, ulteriormente, che alcun idoneo documento idoneo potesse far desumerne l'esistenza di una legittima detenzione dell'immobile da parte della Sig.ra la quale, altresì, non versava alcun CO corrispettivo per l'occupazione del bene a partire dall'anno 2014.
La convenuta restava contumace.
In via preliminare, va rilevata la procedibilità della domanda, avendo la ricorrente correttamente esperito l'obbligatorio tentativo di conciliazione previsto dall'art. 2, comma 24, lettera b), della L. 481/1995, conclusosi con esito negativo per la mancata comparizione della parte invitata, come risulta dalla documentazione allegata in atti (cfr. verbale del 27.06.2024).
Sempre in via preliminare, va dichiarata la contumacia della parte convenuta, la quale, benché ritualmente citata in giudizio, non si è costituita.
Venendo al merito, la domanda attorea è fondata e, pertanto, va accolta.
In primo luogo, è essenziale procedere alla qualificazione giuridica della domanda proposta dalla ricorrente. Ebbene, dall'esame della domanda e delle ragioni svolte nell'atto introduttivo del giudizio, nonché dal preciso tenore letterale delle conclusioni formulate, emerge in tutta evidenza che la detta parte ha esperito un'azione di rivendica del bene di sua proprietà, occupato dalla convenuta senza titolo alcuno.
- 2 - Va, infatti, ricordato che le SS.UU. della Corte di Cassazione hanno stabilito che "l'azione personale di restituzione è destinata a ottenere l'adempimento dell'obbligazione di ritrasferire una cosa che è stata in precedenza volontariamente trasmessa dall'attore al convenuto, in forza di negozi che non presuppongono necessariamente nel tradens la qualità di proprietario, con la conseguenza che le difese di carattere pretorio opposte a un'azione di rilascio o consegna non comportano la trasformazione in reale della domanda che sia stata proposta e mantenuta ferma dall'attore come personale. Tuttavia, l'azione personale di restituzione non può surrogare l'azione di rivendicazione, con elusione del relativo rigoroso onere probatorio, quando la condanna al rilascio o alla consegna venga chiesta nei confronti di chi dispone di fatto del bene nell'assenza anche originaria di ogni titolo. In questo caso, infatti, la domanda è da qualificarsi come di rivendicazione, poiché il suo fondamento risiede non in un rapporto obbligatorio personale inter partes, ma nel diritto di proprietà tutelato erga omnes, del quale occorre quindi che venga data la piena dimostrazione, mediante la probatio diabolica" (cfr. Cass. 7305/2014).
Questa impostazione assume rilevanza, stante i principi espressi in tema di onere probatorio, posto che, in tema di azione di rivendicazione, ai fini della "probatio diabolica" gravante sull'attore, questi è tenuto a provare la proprietà risalendo, anche attraverso i propri danti causa, fino all'acquisto a titolo originario, ovvero dimostrando il compimento dell'usucapione (cfr. Cass. civ. Sez. II, 04-12-2014, n. 25643), mentre nell' azione restitutoria (avente natura personale) la prova è basata sul titolo, poi scaduto, in base al quale si pretende la restituzione del bene. Tuttavia, la suddetta “probatio diabolica” può, secondo consolidata giurisprudenza, subire delle attenuazioni, in virtù della particolare difesa del convenuto (“In caso di azione di rivendica, la portata dell'onere probatorio a carico dell'attore deve stabilirsi in relazione alla peculiarità di ogni singola controversia, sicché il criterio di massima secondo cui l'attore deve fornire la prova rigorosa della sua proprietà e dei suoi danti causa fino a coprire il periodo necessario per l'usucapione, può subire opportuni
- 3 - temperamenti secondo la linea difensiva adottata dal convenuto.” Cass. Civ. Sez. 6 -2, Ordinanza n.1569 del 19/01/2022).
Nella consapevolezza di tale onere va detto che la ricorrente ha adempiuto allo stesso. Va osservato, infatti, che la citata
“titolarità” risulta documentalmente provata dagli atti di provenienza prodotti ed, in particolare, dall'atto per notar Per_2 di Mariano del 08.04.1963, trascritto il 12.04.1963 ai nn.
[...]
16884 – 12261 con il quale , dante causa Persona_3 dell'attore, deceduto il 18.4.2005 lasciando a sé superstiti i figli, acquistava la proprietà del fondo sul quale sarebbe stato costruito il fabbricato ove è sito l'immobile de quo, nonché dall'atto di divisione per Notar del 12.12.2023, repertorio n. 43615, Per_1 raccolta n. 26777, registrato il 28.12.2023 all'Agenzia delle Entrate di Napoli DP, al n. 25702 serie 1t. Quanto alla prova dell'effettività della dedotta occupazione da parte della convenuta, che si pone, del pari, come fatto costitutivo della pretesa stessa ed il cui onus probandi, evidentemente, grava sulla parte ricorrente. la stessa può ritenersi provata dalla notifica dell'atto introduttivo nonché della notifica dell'invito alla mediazione del 16.07.2024 la cui relata reca la firma di proprio all'indirizzo CO oggetto dell'odierna cognizione. (cfr. allegati in atti).
A ciò si aggiunga che il comportamento processuale della convenuta che, benchè regolarmente citata non si è costituita, costituisce ulteriore conferma della legittimità della pretesa attorea
Alla luce delle descritte risultanze istruttorie, parte convenuta va dichiarata occupante sine titulo dell'immobile e di conseguenza la stessa va condannata all'immediato rilascio dell'unità immobiliare libera e vuota di persone e cose.
Le spese seguono la soccombenza vengono liquidate come da dispositivo, in ragione dei parametri di cui al DM 55/2014 come aggiornato ex D.M. 147/2022 tenuto conto del valore della causa e degli importi medi delle fasi svolte.
P.Q.M.
- 4 - Il Tribunale di Napoli, IX Sezione Civile, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
a) accoglie la domanda nei confronti di e per CO
l'effetto dichiara la stessa occupante sine titulo dell'immobile sito in Napoli, alla via Petrarca n. 27, lotto A, primo piano int 6 ;
b) condanna al rilascio immediato del predetto CO immobile libero e vuoto di persone e cose;
c) condanna al pagamento, in favore di CO
, delle spese di giudizio, liquidate in euro 545,00 Parte_1 per spese ed euro 3809,00 per compensi oltre rimborso forfettario, spese generali IVA, CPA come per legge,
Napoli 31.3.2025
Il Giudice
(dott. Rosa Romano Cesareo)
- 5 -