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Sentenza 4 luglio 2025
Sentenza 4 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 04/07/2025, n. 511 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 511 |
| Data del deposito : | 4 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce - Sezione Seconda Civile - composta dai magistrati:
1) Dott. Gianluca FIORELLA - Presidente rel.
2) Dott.ssa Agnese DI BATTISTA - Giudice
3) Dott. Michele GRANDE - Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1438 del Ruolo generale “Volontaria giurisdizione” delle cause dell'anno 2025,
TRA
(c.f.: , rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
Emanuela Palamà, come da mandato in atti,
e
(c.f.: , rappresentato e difeso dall'avv. Fulvio Parte_2 C.F._2
Pedone, come da mandato in atti;
- RICORRENTI -
OGGETTO: separazione consensuale.
Per l'udienza del 26/05/2025, svoltasi mediante trattazione scritta, le parti hanno depositato note scritte, chiedendo la pronuncia della separazione alle condizioni tra loro concordate e specificate in atti.
Il P.M., a cui gli atti sono stati trasmessi per il rituale intervento, nulla ha opposto.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto depositato il 27/03/2025, le parti hanno esposto:
- di aver contratto matrimonio concordatario in Lizzanello (LE) il 28/09/1996;
- che dalla loro unione sono nati due figli: il 4/05/2000 e , il Per_1 Per_2
4/04/1998, entrambi maggiorenni ed economicamente indipendenti;
- che il rapporto coniugale è entrato in crisi rendendo intollerabile la prosecuzione della convivenza.
1 Tanto premesso, hanno chiesto che venga omologata la separazione personale dei coniugi alle condizioni tra loro concordate ed espresse nei seguenti termini:
1) i coniugi vivranno separatamente con obbligo del mutuo rispetto;
2) la casa coniugale sita in Lizzanello alla via 4 Novembre n. 20, già di proprietà esclusiva del Sig. , rimarrà nella disponibilità materiale e giuridica Parte_2 di quest'ultimo;
3) la sig.ra lascerà la casa familiare non appena avrà trovato Parte_1 un'altra sistemazione abitativa e, in ogni caso, entro e non oltre una settimana dalla comunicazione della sentenza di separazione, prelevando i propri effetti personali (abbigliamento, corredo, regali di nozze donati dai propri parenti ed amici) oltre ai mobili della camera da letto, le tende, i quadri, i servizi di piatti e bicchieri, un armadio;
4) con funzione solutoria della crisi coniugale ed al fine di definire l'assetto complessivo degli interessi patrimoniali tra i coniugi:
a) il sig. si impegna a trasferire ai figli e Parte_2 CP_1 [...]
sopra generalizzati, previa loro accettazione ed entro i tempi CP_2 tecnici necessari all'esecuzione del presente accordo, la nuda proprietà della casa sita in Lizzanello alla via 4 Novembre n. 20, censita nel Catasto
Edilizio Urbano del predetto Comune al foglio 28, p.lla 170, sub 1 di vani
7 e sub 2 di mq 16, riservando a sé l'usufrutto. Le spese del rogito notarile ed ogni altra spesa connessa al trasferimento rimarranno a carico integrale di le parti indicano la dr.ssa quale Parte_2 Persona_3 notaio rogante;
b) la sig.ra a sua volta, si impegna a trasferire ai predetti figli, previa Pt_1 loro accettazione ed entro i tempi tecnici necessari all'esecuzione del presente accordo, la propria quota indivisa pari al 50% della piena proprietà della casa adibita a residenza estiva, sita in San Foca - marina di
Melendugno in via Rinascimento n. 10, censita nel Catasto Edilizio
Urbano del Comune di Melendugno al foglio 21, p.lla 135, sub. 3, cat.
A/3, classe 3, vani 5, R.C. € 271,14. Il Sig. del pari, trasferirà ai due Pt_2 figli maggiorenni, sempre previa loro accettazione ed entro i tempi tecnici necessari all'esecuzione del presente accordo, la propria quota indivisa del 50% della nuda proprietà del predetto immobile, riservando a sé la
2 propria quota di usufrutto (pari al 50%). Le spese del rogito notarile ed ogni altra spesa connessa al trasferimento dei summenzionati diritti reali in favore dei figli saranno ripartite a metà tra i coniugi;
le parti indicano la dr.ssa quale notaio rogante;
Persona_3
c) il terreno sito in agro di Melendugno e censito nel Catasto Terreni del predetto Comune al foglio 29, p.lla 87, rimarrà allo stato in comproprietà tra i coniugi, che ne sono titolari per la quota indivisa del 50%;
5) i coniugi convengono altresì, pur dopo il trasferimento della quota di proprietà della sig.ra ai figli ed in accordo con questi ultimi, che Pt_1 nella stagione estiva la disponibilità della predetta dimora marina possa essere condivisa per mensilità alternate fra il e la la quale Pt_2 Pt_1 ultima concorrerà alle spese di manutenzione ordinaria e al pagamento delle bollette limitatamente ai periodi di effettivo utilizzo dell'abitazione.
Pertanto, qualora la sig.ra non utilizzasse la dimora estiva, nulla Pt_1 dovrà pagare né a titolo di manutenzione ordinaria né per bollette. Le spese di manutenzione straordinaria rimarranno a carico della proprietà come per legge;
6) la vettura OPEL MERIVA targata EL428NN rimarrà nella disponibilità della
Sig.ra che continuerà ad utilizzarla in via esclusiva e si farà Parte_1 carico del passaggio di proprietà a suo nome entro e non oltre due mesi dalla sentenza di separazione. La vettura FIAT PUNTO targata ET679JL continuerà ad essere utilizzata dal figlio , mentre la Per_2 CP_3
targata BT264CY rimarrà nella disponibilità esclusiva del Sig.
[...]
Ciascun coniuge provvederà al pagamento delle spese di Parte_2 manutenzione, bollo e assicurazione delle vetture a sé intestate;
7) si dà atto che i figli sono tutti maggiorenni ed economicamente indipendenti e, dunque, non hanno diritto ad alcun assegno di mantenimento in loro favore;
8) con la sottoscrizione del presente accordo, i coniugi riconoscono di aver definito di aver definito l'assetto dei propri interessi patrimoniali tra loro;
dichiarano pertanto di non avere più nulla che a pretendere l'uno dall'altra e viceversa in dipendenza del rapporto matrimoniale.
3 Rileva il Tribunale che sussistono, anche alla luce della documentazione prodotta dalle parti, i presupposti per la declaratoria richiesta.
Le comuni deduzioni dei coniugi, infatti, confermano che è irrevocabilmente venuta meno la comunione morale e materiale, presupposto irrinunciabile del matrimonio. L'intollerabilità della convivenza tra le parti può ritenersi, quindi, circostanza pacifica e conclamata e nessun elemento processuale consente di prospettare come concreta o semplicemente probabile una ipotesi di ricostruzione dell'unione familiare.
Quanto alla regolamentazione dei rapporti tra le parti, le condizioni indicate in ricorso non risultano in contrasto con i criteri di legge e risultano adeguate agli interessi delle stesse, sicché non vi è ragione per discostarsene.
La regolamentazione richiesta dalle parti può dunque essere posta a base della presente decisione.
Nulla va disposto per le spese processuali, trattandosi di procedimento a domanda congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto congiuntamente da Parte_1
e con l'intervento del Pubblico Ministero, così provvede:
[...] Parte_2
1) omologa la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Pt_2
che hanno contratto matrimonio in Lizzanello (Le), il 28/09/1996
[...]
(trascritto nei registri di matrimonio di quel Comune al n. 20, parte II, serie A, anno 1996), alle condizioni di cui in parte motiva;
2) nulla per le spese;
3) dispone che la presente sentenza, dopo il suo passaggio in giudicato, sia trasmessa all'Ufficiale dello stato civile territorialmente competente per gli adempimenti previsti dall'art. 69 D.P.R. 396/2000.
Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio del 23/06/2025.
Il Presidente relatore dott. Gianluca Fiorella
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce - Sezione Seconda Civile - composta dai magistrati:
1) Dott. Gianluca FIORELLA - Presidente rel.
2) Dott.ssa Agnese DI BATTISTA - Giudice
3) Dott. Michele GRANDE - Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1438 del Ruolo generale “Volontaria giurisdizione” delle cause dell'anno 2025,
TRA
(c.f.: , rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
Emanuela Palamà, come da mandato in atti,
e
(c.f.: , rappresentato e difeso dall'avv. Fulvio Parte_2 C.F._2
Pedone, come da mandato in atti;
- RICORRENTI -
OGGETTO: separazione consensuale.
Per l'udienza del 26/05/2025, svoltasi mediante trattazione scritta, le parti hanno depositato note scritte, chiedendo la pronuncia della separazione alle condizioni tra loro concordate e specificate in atti.
Il P.M., a cui gli atti sono stati trasmessi per il rituale intervento, nulla ha opposto.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto depositato il 27/03/2025, le parti hanno esposto:
- di aver contratto matrimonio concordatario in Lizzanello (LE) il 28/09/1996;
- che dalla loro unione sono nati due figli: il 4/05/2000 e , il Per_1 Per_2
4/04/1998, entrambi maggiorenni ed economicamente indipendenti;
- che il rapporto coniugale è entrato in crisi rendendo intollerabile la prosecuzione della convivenza.
1 Tanto premesso, hanno chiesto che venga omologata la separazione personale dei coniugi alle condizioni tra loro concordate ed espresse nei seguenti termini:
1) i coniugi vivranno separatamente con obbligo del mutuo rispetto;
2) la casa coniugale sita in Lizzanello alla via 4 Novembre n. 20, già di proprietà esclusiva del Sig. , rimarrà nella disponibilità materiale e giuridica Parte_2 di quest'ultimo;
3) la sig.ra lascerà la casa familiare non appena avrà trovato Parte_1 un'altra sistemazione abitativa e, in ogni caso, entro e non oltre una settimana dalla comunicazione della sentenza di separazione, prelevando i propri effetti personali (abbigliamento, corredo, regali di nozze donati dai propri parenti ed amici) oltre ai mobili della camera da letto, le tende, i quadri, i servizi di piatti e bicchieri, un armadio;
4) con funzione solutoria della crisi coniugale ed al fine di definire l'assetto complessivo degli interessi patrimoniali tra i coniugi:
a) il sig. si impegna a trasferire ai figli e Parte_2 CP_1 [...]
sopra generalizzati, previa loro accettazione ed entro i tempi CP_2 tecnici necessari all'esecuzione del presente accordo, la nuda proprietà della casa sita in Lizzanello alla via 4 Novembre n. 20, censita nel Catasto
Edilizio Urbano del predetto Comune al foglio 28, p.lla 170, sub 1 di vani
7 e sub 2 di mq 16, riservando a sé l'usufrutto. Le spese del rogito notarile ed ogni altra spesa connessa al trasferimento rimarranno a carico integrale di le parti indicano la dr.ssa quale Parte_2 Persona_3 notaio rogante;
b) la sig.ra a sua volta, si impegna a trasferire ai predetti figli, previa Pt_1 loro accettazione ed entro i tempi tecnici necessari all'esecuzione del presente accordo, la propria quota indivisa pari al 50% della piena proprietà della casa adibita a residenza estiva, sita in San Foca - marina di
Melendugno in via Rinascimento n. 10, censita nel Catasto Edilizio
Urbano del Comune di Melendugno al foglio 21, p.lla 135, sub. 3, cat.
A/3, classe 3, vani 5, R.C. € 271,14. Il Sig. del pari, trasferirà ai due Pt_2 figli maggiorenni, sempre previa loro accettazione ed entro i tempi tecnici necessari all'esecuzione del presente accordo, la propria quota indivisa del 50% della nuda proprietà del predetto immobile, riservando a sé la
2 propria quota di usufrutto (pari al 50%). Le spese del rogito notarile ed ogni altra spesa connessa al trasferimento dei summenzionati diritti reali in favore dei figli saranno ripartite a metà tra i coniugi;
le parti indicano la dr.ssa quale notaio rogante;
Persona_3
c) il terreno sito in agro di Melendugno e censito nel Catasto Terreni del predetto Comune al foglio 29, p.lla 87, rimarrà allo stato in comproprietà tra i coniugi, che ne sono titolari per la quota indivisa del 50%;
5) i coniugi convengono altresì, pur dopo il trasferimento della quota di proprietà della sig.ra ai figli ed in accordo con questi ultimi, che Pt_1 nella stagione estiva la disponibilità della predetta dimora marina possa essere condivisa per mensilità alternate fra il e la la quale Pt_2 Pt_1 ultima concorrerà alle spese di manutenzione ordinaria e al pagamento delle bollette limitatamente ai periodi di effettivo utilizzo dell'abitazione.
Pertanto, qualora la sig.ra non utilizzasse la dimora estiva, nulla Pt_1 dovrà pagare né a titolo di manutenzione ordinaria né per bollette. Le spese di manutenzione straordinaria rimarranno a carico della proprietà come per legge;
6) la vettura OPEL MERIVA targata EL428NN rimarrà nella disponibilità della
Sig.ra che continuerà ad utilizzarla in via esclusiva e si farà Parte_1 carico del passaggio di proprietà a suo nome entro e non oltre due mesi dalla sentenza di separazione. La vettura FIAT PUNTO targata ET679JL continuerà ad essere utilizzata dal figlio , mentre la Per_2 CP_3
targata BT264CY rimarrà nella disponibilità esclusiva del Sig.
[...]
Ciascun coniuge provvederà al pagamento delle spese di Parte_2 manutenzione, bollo e assicurazione delle vetture a sé intestate;
7) si dà atto che i figli sono tutti maggiorenni ed economicamente indipendenti e, dunque, non hanno diritto ad alcun assegno di mantenimento in loro favore;
8) con la sottoscrizione del presente accordo, i coniugi riconoscono di aver definito di aver definito l'assetto dei propri interessi patrimoniali tra loro;
dichiarano pertanto di non avere più nulla che a pretendere l'uno dall'altra e viceversa in dipendenza del rapporto matrimoniale.
3 Rileva il Tribunale che sussistono, anche alla luce della documentazione prodotta dalle parti, i presupposti per la declaratoria richiesta.
Le comuni deduzioni dei coniugi, infatti, confermano che è irrevocabilmente venuta meno la comunione morale e materiale, presupposto irrinunciabile del matrimonio. L'intollerabilità della convivenza tra le parti può ritenersi, quindi, circostanza pacifica e conclamata e nessun elemento processuale consente di prospettare come concreta o semplicemente probabile una ipotesi di ricostruzione dell'unione familiare.
Quanto alla regolamentazione dei rapporti tra le parti, le condizioni indicate in ricorso non risultano in contrasto con i criteri di legge e risultano adeguate agli interessi delle stesse, sicché non vi è ragione per discostarsene.
La regolamentazione richiesta dalle parti può dunque essere posta a base della presente decisione.
Nulla va disposto per le spese processuali, trattandosi di procedimento a domanda congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto congiuntamente da Parte_1
e con l'intervento del Pubblico Ministero, così provvede:
[...] Parte_2
1) omologa la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Pt_2
che hanno contratto matrimonio in Lizzanello (Le), il 28/09/1996
[...]
(trascritto nei registri di matrimonio di quel Comune al n. 20, parte II, serie A, anno 1996), alle condizioni di cui in parte motiva;
2) nulla per le spese;
3) dispone che la presente sentenza, dopo il suo passaggio in giudicato, sia trasmessa all'Ufficiale dello stato civile territorialmente competente per gli adempimenti previsti dall'art. 69 D.P.R. 396/2000.
Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio del 23/06/2025.
Il Presidente relatore dott. Gianluca Fiorella
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