Decreto cautelare 15 aprile 2024
Ordinanza cautelare 9 maggio 2024
Ordinanza cautelare 10 ottobre 2024
Sentenza 10 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. VI, sentenza 10/03/2025, n. 1956 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 1956 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01956/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01822/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1822 del 2024, integrato da motivi aggiunti, proposto da
-OMISSIS- -OMISSIS- e -OMISSIS- -OMISSIS-, anche nella qualità di esercenti la potestà genitoriale sulla figlia minore, -OMISSIS- -OMISSIS-, rappresentati e difesi dagli avvocati Michela Antolino e Paola Flammia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di San Giorgio a Cremano, in persona del Sindaco pro tempore, capofila dell’Ambito 28, rappresentato e difeso dall'avvocato Adele Carlino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;Regione Campania, in persona del Presidente della g.r. pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Massimo Consoli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
-OMISSIS- -OMISSIS-, non costituita in giudizio;
per l'annullamento
per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
- della graduatoria definitiva degli ammessi al “programma regionale assegni di cura FNA 2022/2024”, pubblicata sul Sito Internet del Comune di San Giorgio a Cremano il 14 febbraio 2024 e successivamente rettificata in data 15 marzo 2024, dalla quale risulta che la minore -OMISSIS- -OMISSIS- identificata col numero 57685/2023 è stata ammessa ma non finanziabile, rientrando nella “disabilità gravissima 2° criterio di priorità PT 11”;
- del D.D. RCG n° 310/2024 del 14/02/2024 con cui è stata approvata la graduatoria definitiva degli ammessi al programma regionale assegni di cura FNA 22/24 Ambito Territoriale 28;
- del DD RGC 546/2024 del 15.03.2024 di rettifica della graduatoria definitiva degli ammessi al programma regionale assegni di cura FNA 22/24 Ambito Territoriale 28;
- di tutti gli atti presupposti, consequenziali e/o comunque connessi anche di estremi non conosciuti e di natura regolamentare e programmatoria ivi espressamente compresi quelli inerenti l’attività istruttoria e l’attribuzione dei relativi punteggi nonché, per quanto di ragione, l’avviso pubblico dell’Ambito Territoriale 28, avente ad oggetto” Programma regionale di Assegni di Cura ex DGR 121/23 – FNA 2022-2024”, il richiamato DD RGC 969/2023 e la DGRC 121/2023, con gli allegati A e B;
- del provvedimento di cui non si conoscono gli estremi col quale a partire da marzo 2024 le Amministrazioni resistenti hanno interrotto l’erogazione dell’assegno di cura alla piccola in quanto nella graduatoria degli ammessi al “programma regionale assegni di cura FNA 2022/2024” risulta “ammessa e non finanziabile”, lasciando di fatto la bambina priva di ogni forma di assistenza;
- di ogni altro atto presupposto, consequenziale, connesso comunque lesivo dei diritti e/degli interessi della minore ivi incluso ogni ulteriore ed eventuale atto di valutazione della posizione della stessa mai comunicato e/ notificato;
e per l’accertamento
del diritto della piccola ad essere reinserita - anche in via cautelare - nella graduatoria degli aventi diritto agli assegni di cura come “ammesso e finanziabile”, in quanto persona con disabilità gravissima- autismo di livello 3 secondo il DSM5 – con documentato peggioramento del disturbo, ammessa alle cure domiciliari e già beneficiaria dal 2021 dell’assegno di cura, quale unica forma atta a garantire la necessaria assistenza tutelare /educativa, così come del resto stabilito dalla stessa PA;
e per la condanna
delle Amministrazioni resistenti, per quanto di competenza, a reinserire la bambina in graduatoria tra gli “ammessi e finanziabili” e a continuare a corrisponderle l’assegno di cura, in quanto disabile gravissima - ai sensi del DM 26 settembre 2016 art. 3 co 2 g) - e in cure domiciliari, nonché, in via subordinata, al risarcimento dei danni in forma specifica, nella misura delle mensilità perdute o, in subordine, da determinarsi in via equitativa;
per quanto riguarda i motivi aggiunti:
- della Determinazione del Coordinatore dell’Ufficio di Piano RCG n. 1475/2024 del 4/07/2024 con la quale la minore -OMISSIS- -OMISSIS- pur essendo stata reinserita nell’ elenco degli ammessi all’erogazione degli assegni di cura FNA 2022 si è visto riconoscere il beneficio in questione “solo per il valore corrispondente dalla data di notifica [3 luglio 2024] dell’ordinanza del Consiglio di Stato n. 02482/2024 al termine del bimestre di riferimento con liquidazione dal giorno 16.08 p.v., al termine del terzo bimestre di competenza a valere su FNA 2022 (16 Giugno 2024 – 15 Agosto 2024), come previsto dalla normativa regionale nonché dall’avviso pubblico approvato da questo Ambito giusta determinazione dirigenziale RGC 969/2023”;
- della Determinazione del Coordinatore dell’Ufficio di Piano RCG n. 1851/2024 del 20.08.2024 e della DetSet 215/2024 del 19.08.2024, unitamente all’elenco dei beneficiari con i rispettivi importi;
- della DGRC 121/23, della DGRC 70/2024 e degli atti connessi e conseguenziali nella parte in cui prevedono che solo il 40% delle prestazioni socioeducative e di sostegno alla funzione genitoriale rientri tra le spese ammissibili all’assegno di cura;
- nonché di tutti gli atti già oggetto di impugnativa con il ricorso principale.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di San Giorgio a Cremano e della Regione Campania;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 gennaio 2025 il dott. -OMISSIS- Vampa e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. I ricorrenti, in qualità di esercenti la potestà genitoriale sulla figlia minore, affetta da disturbo dello spettro autistico livello 3, chiedevano, a cagione di tali patologiche condizioni in cui versa la piccola e in relazione all’avviso pubblico divulgato dall’Ambito territoriale n. 28 denominato “ programma regionale di assegni di cura ex dgr 121/23 –fna 2022-2024 ”, la concessione dell’assegno di cura di cui, per vero, già fruivano dal 2021 e “ senza soluzione di continuità sino a febbraio 2024 ”.
1.1. In data 14.2.2024 veniva pubblicata la graduatoria definitiva di tutti i richiedenti l’assegno di cura, di poi rettificata in data 15 marzo 2024, con la quale la bambina -con punteggio 11- risultava tra gli “ ammessi ma non finanziabili ”, pur essendo disabile gravissima già in cure domiciliari; e ciò in applicazione dei criteri, fissati nel bando in attuazione della deliberazione di giunta regionale n. 121/2023, in parte ancorati all’età dei pazienti bisognosi di cure e non autosufficienti, in guisa da privilegiare gli anziani.
1.2. Avverso tali provvedimenti (graduatoria, avviso pubblico, delibera di g.r. 121/23), nonché avverso tutti gli atti presupposti in epigrafe individuati, insorgevano i ricorrenti, deducendo vizi di violazione di legge e di eccesso di potere sotto plurimi profili, la mancata applicazione dei criteri generali di cui al DM 26 settembre 2016, rimarcando la illegittima pretermissione del piccolo dal beneficio che ne occupa, pur pacificamente riconosciuto quale disabile gravissimo, sulla scorta di una circostanza (maggiore età anagrafica di altri aspiranti alla concessione della provvidenza di che trattasi) tutt’affatto irrilevante ai fini per cui è causa, ove verrebbe in rilievo unicamente lo status di disabile gravissimo, al di là ed a prescindere dalla condiziona anagrafica.
1.4. Si costituivano le intimate Amministrazioni, resistendo al gravame.
1.5. Con ordinanza n. 932 del 9 maggio 2024 questo TAR, accoglieva la ancillare istanza cautelare pure avanzata dai ricorrenti.
1.4. Il Supremo Consesso, con ordinanza n. 2482/24 del 28 giugno 2024, accoglieva l’interposto appello cautelare del Comune “ nei sensi e nei limiti precisati in motivazione ”, in appresso puntualizzati:
- “ la valutazione in punto di fumus boni iuris sottesa all’ordinanza appellata resista alle censure della parte appellante, atteso che, da un lato, l’argomento principale sul quale la prima fa leva attiene alla irragionevolezza del criterio di priorità che privilegia la posizione degli anziani non autosufficienti rispetto ai disabili gravissimi, assumendo carattere sussidiario quello incentrato sulla modifica del criterio medesimo ad opera della D.G.R. n. 70/2024 (modifica la quale, pur non potendo riverberare i suoi effetti sulle situazioni già consolidate, non esclude la valorizzabilità del nuovo orientamento regionale ai fini del sindacato sulla ragionevolezze delle scelte pregresse), dall’altro lato, le deduzioni svolte dalla parte appellante al fine di avvalorare la scelta di attribuire rilievo prioritario agli anziani non autosufficienti ad alto carico assistenziale non appaiono condivisibili, in quanto fondate sul richiamo di disposizioni che non la contemplano espressamente, oltre a meritare, comunque, l’approfondimento proprio del giudizio di merito;
Rilevato che le circostanze sopravvenute opposte dalla difesa del Comune appellante, come quelle attinenti alla asserita cessazione del regime delle cure domiciliari a favore della minore appellata, non rilevano ai fini della definizione dell’incidente cautelare, sia perché non sono idonee ad incidere sulla spettanza del beneficio per il periodo pregresso, sia perché non sono formalizzate in apposito provvedimento (di esclusione dall’accesso all’assegno di cura basata sulla predetta ragione giustificativa) avverso il quale l’interessato possa eventualmente far valere le sue ragioni difensive nella sede appropriata, anche tenuto conto dell’orientamento già manifestato dalla Sezione sul punto ”;
- nondimeno, “ quanto al periculum in mora, che, non potendo allo stato prevedersi l’incidenza che l’eventuale accoglimento del ricorso produrrà sulla graduatoria impugnata, debba prioritariamente assicurarsi la tutela dell’interesse dei soggetti attualmente inseriti in posizione utile nella stessa alla continuità di erogazione degli assegni di cura ”;
- “ ritenuto altresì che, nelle more del giudizio di merito e della valutazione quantomeno prognostica degli effetti che l’espunzione del contestato criterio di priorità avrà sulla graduatoria degli aventi diritto all’assegno di cura, debba altresì riconoscersi la tutela cautelare all’interesse della minore appellata alla erogazione dell’assegno di cura di cui fruiva in precedenza, mediante il suo inserimento con riserva nella graduatoria impugnata ”.
1.5. In dichiara esecuzione di tale ultimo provvedimento cautelare, il Comune di San Giorgio a Creamno (capofila dell’Ambito n. 28) con determinazione n. 1475/24 del 4 luglio 2024, integrava “ in via provvisoria e nelle more del giudizio di merito ” l’elenco degli ammessi alla erogazione della misura in esame, includendovi anche la figlia dei ricorrenti; con successiva determina, n. 1851/24 del 20 agosto, si provvedeva alla liquidazione dell’assegno nella misura e con la decorrenza colà contemplata.
1.6. Avverso tali ultimi atti, nonché avverso altri atti in epigrafe individuati - ivi compresi la DGRC 121/23 e la DGRC 70/2024 e degli atti connessi e conseguenziali nella parte in cui prevedono che solo il 40% delle prestazioni socioeducative e di sostegno alla funzione genitoriale rientri tra le spese ammissibili all’assegno di cura - insorgevano ancora i ricorrenti avanti questo TAR, con atto recante motivi aggiunti, con cui sostanzialmente si lamentava la erroneità della liquidazione dell’assegno di cura –siccome avvenuta in esecuzione del dettato giurisdizionale cautelare- in punto di: i) decorrenza, che avrebbe dovuto essere individuata nella data della valutazione da parte dell’UVI e non già da quella di notifica della ridetta ordinanza cautelare del Consiglio di Stato (3 luglio 2024); ii) quantum debeatur , attesa la corresponsione “ dell’importo di € 1.161,60, riferito al periodo compreso tra il 3 luglio e il 16 agosto 2024, a fronte di un importo mensile di € 1200,00 precedentemente riconosciuto ai ricorrenti sino a febbraio 2024 ”; di qui anche la censura sui criteri “ in merito alle spese ammissibili per l’assegno di cura ” siccome foggiati dalla “ DGRC 121/23 confermati dalla DGRC 70/2024 e richiamati dagli atti applicativi ”, con la illegittima limitazione al 50% della finanziabilità delle spese relative all’assistenza educativa e psicologica, in violazione altresì del DM 26 settembre 2016.
1.7. Con ordinanza n. 1933/24 questo TAR, dichiarando la inammissibilità della domanda cautelare proposta dai ricorrenti a corredo dell’atto recante motivi aggiunti, così statuiva:
“ non appaiono prima facie ravvisabili i presupposti per l’accoglimento della domanda di tutela interinale richiesta con l’atto recante motivi aggiunti, domanda che non appare superare la stessa soglia di ammissibilità, atteso che:
- parte ricorrente appare sostanzialmente “ascrivere” alla resistente Amministrazione la mancata, puntuale, esecuzione della ordinanza cautelare del Consiglio di Stato, n. 2482/24, resa in accoglimento dell’appello da essa parte ricorrente interposto avverso la primigenia ordinanza di questo TAR;
- la domanda formulata con l’atto recante motivi aggiunti, indi, appare assumere connotazione di incidente cautelare afferente alla retta esecuzione della suddetta ordinanza del Consiglio di Stato;
- una tale azione non può che proporsi avanti il Giudice che ha emesso il provvedimento della cui esecuzione, o ottemperanza, si tratta ;
- ogni questione afferente alla corretta esecuzione della ridetta ordinanza n. 2482/24 appare dover essere sottoposta avanti il medesimo Consesso che la ha adottata ”.
1.8. Adito, indi, il Giudice di Appello, con ordinanza n. 4322/24 il Consiglio di Stato accoglieva l’appello, statuendo:
- in punto di dies a quo di maturazione del beneficio, che “ la determinazione impugnata, nella parte in cui fissa la decorrenza dell’assegno di cura da una data successiva a quella pretesa dalla parte ricorrente, confligge con l’ordinanza di questa Sezione n. 2482 del 28 giugno 2024, la quale, avendo disposto l’”inserimento con riserva” della minore “nella graduatoria impugnata”, non può che implicare la decorrenza dei relativi effetti dalla data di adozione della stessa e, quindi, da data antecedente a quella di notifica della suddetta ordinanza ed a valere, senza decurtazioni temporali di sorta, sui successivi periodi di erogazione del beneficio ”;
- la estraneità della quaestio sul quantum “ all’ambito strettamente esecutivo dell’ordinanza di questa Sezione n. 2482/2024, circoscritta all’an della misura assistenziale ”; questione, indi, riservata alla sede di merito avanti questo TAR;
- “ in punto di periculum in mora, la prevalenza dell’interesse della minore ad usufruire dell’assegno di cura nella misura in cui ne godeva in precedenza, ferma restando la possibilità per l’Amministrazione di procedere al recupero degli importi che, all’esito del giudizio di merito, dovessero risultare indebitamente erogate, a valere sugli assegni successivamente liquidati ”.
1.9. Illustrate le rispettive posizioni con ulteriori scritti defensionali, la causa, al fine, veniva introitata per la decisione all’esito della pubblica udienza del 22 gennaio 2025.
2. Il ricorso introduttivo è fondato –non rinvenendosi ragione veruna per discostarsi dalle statuizioni già rese in sede cautelare- nel mentre inammissibile si appalesa l’atto recante motivi aggiunti, comechè volto ad aggredire determinazioni assunte interinalmente, in dichiarata esecuzione dei dicta cautelari resi pendente iudicio –anche dal Giudice di appello- e, indi, destinate a fatalmente venir meno pel tramite della pronunzia che definisce il merito del giudizio.
2.1. Fondato, invero, è il gravame introduttivo stante la illegittimità della postergazione ai fini della percezione dell’assegno di cura dei minori gravissimi, ovvero dei soggetti disabili gravissimi non “anziani autosufficienti”, rispetto a questi ultimi; irragionevole, invero, e disancorato da qualsivoglia parametro normativo si appalesa il criterio –foggiato dalla Regione, e di poi pedissequamente applicato dall’Ambito con i gravi atti- funzionale ad assicurare valenza potiore al mero dato anagrafico , id est ad un dato affatto neutro ai fini che ne occupano, ove a venire in rilievo è solo ed esclusivamente la condizione patologica del soggetto ed il suo concreto fabbisogno assistenziale, quale che ne sia l’età .
2.1.1. Un tale trattamento discriminatorio –oltre che in contrasto con i principi della Carta e con quelli sovranazionali- stride altresì con le previsioni del d.m. 26 settembre 2016 (cfr., in fattispecie analoga, ove si postergavano i minori gravissimi, non in cure domiciliari, ai disabili gravi eppur in assistenza domiciliare, Consiglio di Stato, sez. III, 26 ottobre 2023 n. 10565, id., n. 10566/2023, id., n. 10570/2023, id., n. 10563/2023, id., n. 10561/2023, id., n. 10562/2023 e id., n. 10560/2023).
2.1.2. Questo TAR, con plurime statuizioni, ha rimarcato che la concessione dell’assegno di cura ai disabili gravissimi è da ricondursi alla determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale, riservata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato, ex art. 117, comma 2, lett. m) Cost.” , e che, con l’articolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) è stato istituito il Fondo per le non autosufficienze.
2.1.3. L’unico limite apposto alla declinazione nella legislazione regionale delle norme di principio contenute nella legge statale è costituito dalla adeguatezza, ragionevolezza e proporzionalità, secondo cui può ammettersi di “ ancorare il beneficio dell’assegno di cura anche a indici di disagio economico sociale del nucleo familiare ”, proprio perché il potere discrezionale dell’Amministrazione regionale, nel definire le modalità operative finalizzate alla effettiva erogazione delle prestazioni assistenziali di tipo sanitario come l’“assegno di cura”, trova un limite indefettibile nella previsione costituzionale –attuata dalla descritta norma di legge- secondo la quale “ La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili del singolo ” a partire dal “fondamentale diritto dell’individuo” alla salute, che deve essere tutelato (anche) garantendo la necessaria attività di “cura” in via diretta ovvero mediante l’erogazione di un “assegno” adeguato, e quindi necessariamente proporzionato alle condizioni di salute ed alle conseguenti necessità di cura domiciliare.
2.1.4. Al riguardo, “ la Corte costituzionale, con sentenza n. 5 del 31 gennaio 2018, ha avuto modo di chiarire che l’ambito in cui si inscrivono gli interventi previsti dalla legge regionale …. “è appunto quello dei livelli essenziali di assistenza, poiché il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017 (Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all’articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502), nell’aggiornare i livelli essenziali di assistenza, ha ricompreso in essi l’assistenza sociosanitaria, tra l’altro, alle persone con disturbi mentali e disabilità. Analogamente, il menzionato d.P.C.M., agli artt. 25, 26, 27 e 32, ricomprende, in particolare, tra i LEA, rispettivamente, l’assistenza sociosanitaria ai minori con disturbi in ambito neuropsichiatrico e del neurosviluppo, l’assistenza sociosanitaria alle persone con disturbi mentali, l’assistenza sociosanitaria alle persone con disabilità, l’assistenza sociosanitaria semiresidenziale e residenziale ai minori con disturbi in ambito neuropsichiatrico e del neurosviluppo ” (CdS, 6 ottobre 2023, n. 8708).
2.1.5. Nel quadro dei canoni ermeneutici appena indicati, non è ragionevole - se non nei limiti descritti e tenuto conto della disponibilità delle risorse - introdurre una graduazione siffatta dei beneficiari dell’assegno di cura in funzione della età anagrafica (nonché, siccome reiteratamente affermato in altre fattispecie, in funzione delle cure domiciliari di cui godono) atteso che anche i pazienti affetti da patologia dello spettro autistico sono meritevoli del beneficio al pari degli altri disabili definiti gravissimi, secondo i criteri ministeriali, che non sono autosufficienti e anziani.
2.1.6. Di regola, i pazienti autistici impongono una continua e attenta vigilanza da parte del nucleo familiare per tutto l’anno sia per la notte che il giorno, così da scongiurare il pericolo che il disabile assuma comportamenti che possono mettere in pericolo la sua e la altrui incolumità.
2.2. In questa prospettiva, non può ritenersi legittima la concessione del beneficio ai portatori di spettro autistico in posizione deteriore rispetto agli anziani non autosufficienti.
2.2.1. Talchè, il criterio foggiato dalla Regione nella DGR 121/23 -nella parte in cui tiene in non cale, ovvero colloca in posizione deteriore, il bisogno assistenziale dei disabili gravissimi rispetto a quello degli anziani non autosufficienti- in sostanza assegna valenza prioritaria ad un dato, meramente anagrafico, che si appalesa assumere, di contro, significanza neutra ai fini che ne occupano, ove non può che venire in rilievo principaliter la pregnanza del bisogno assistenziale , correlata al grado più o meno intenso dello stato di disabilità ( con priorità per i gravissimi ), al di là ed a prescindere dall’età.
2.2.2. Del resto, siccome già adombrato in sede interinale, la natura perplessa della scelta in allora effettuata dalla Regione -che, dunque, non resiste alle doglianze di parte ricorrente- è, per vero, stata avvertita dalla medesima Amministrazione regionale che, non a caso, ha, illico et immediate ac melius re perpensa , provveduto ad “espungere” de futuro il criterio meramente anagrafico de quo agitur –affatto eccentico rispetto alle finalità cui è preordinata la concessione del beneficio in esame- con la recente DGR n. 70 del 22 febbraio 2024, pel tramite della quale si assegna giustappunto carattere potiore ex se allo stato di disabilità gravissima , senza qualsivoglia, irragionevole e priva di fondamento normativo, discriminazione di matrice anagrafica.
2.3. Di qui l’accoglimento del ricorso introduttivo, nei sensi e nei limiti indicati e il conseguente annullamento dei provvedimenti impugnati fatti salvi gli ulteriori atti da parte dell’Amministrazione in sede di riedizione del potere in conformità alla presente decisione.
2.3.1. L’effetto conformativo nascente dall’accoglimento della domanda caducatoria, nei sensi suesposti, impone invero al resistente Comune (capofila dell’Ambito n. 28):
- di riesercitare i propri poteri, mondati dello stigmatizzato criterio anagrafico; è evidente che dal solo riesercizio del potere, e dalla consequenziale riformulazione della graduatoria, che potrà dipendere il –affatto eventuale- soddisfacimento del bene della vita sostanziale agognato dai ricorrenti;
- di “reistruire” il procedimento, ora per allora, non tenendo conto del censurato criterio e, dunque, non mai assegnando connotazione prioritaria al dato anagrafico (anziani non autosufficienti) ; e ciò al fine di verificare in concreto se il bene della vita spettava o meno alla minore.
2.3.2. La definizione del giudizio con la presente pronunzia di merito determina, ipso iure , il venir meno pel mondo del diritto delle ordinanze cautelari assunte in via interinale da questo TAR e dal Consiglio di Stato, nonché, e specularmente, delle determinazioni –n. 1475/24 e n. 1851/24 , di inserzione nella graduatoria “con riserva” della figlia dei ricorrenti, e con la erogazione “ sub condicione ” dell’assegno di cura, peraltro nella misura fruita in passato - medio tempore assunte dal Comune (Ambito 28) in dichiarata esecuzione del dictum cautelare del Consiglio di Stato.
Talchè, simul stabunt, simul cadent .
2.4. Inammissibile, indi, si appalesa l’atto recante motivi aggiunti, in quanto rivolto avverso determinazioni amministrative non più esistenti ed efficaci , comechè assorbite dalla sentenza che definisce il presente giudizio amministrativo.
2.4.1. E, invero, giusta i principi generali, la definizione del giudizio di merito:
- supera e assorbe qualsivoglia misura cautelare nelle more del giudizio adottata, trattandosi di provvedimenti giudiziali strumentali e interinali, destinati a perdere efficacia con la sentenza conclusiva del giudizio, unico provvedimento divisante i contrapposti interessi suscettibile di assumere valenza di cosa giudicata inter partes ; le ordinanze cautelari interinalmente emanate, in ragione dell’intrinseca strumentalità e provvisorietà dei loro effetti, perdono completamente efficacia, essendo irreversibilmente assorbite dalla sentenza:
- parimenti, vale ad assorbire i provvedimenti adottati dall'Amministrazione in dichiarata esecuzione del dictum cautelare, destinati anch’essi a venir meno.
2.4.2. Nel caso che ne occupa, l’accoglimento del gravame introduttivo, nei sensi sopra precisati:
- impone la riedizione del potere, non più governato e conformato dal caducato criterio di priorità per gli anziani non autosufficienti;
- depriva ex se ed ex tunc di efficacia le misure giudiziali cautelari adottate nel corso del giudizio e, indi, i provvedimenti amministrativi –del resto adottati espressamente “con riserva” e “ sub condicione ”- che di quei provvedimento costituivano interinale esecuzione.
2.4.3. Ne discende, come detto, la inammissibilità dell’atto recante motivi aggiunti, comechè fondante su di un presupposto (perdurante efficacia della ordinanza cautelare del Consiglio di Stato, e dei provvedimenti del Comune adottati in dichiara esecuzione di quella ordinanza) tutt’affatto insussistente, avendo essa ordinanza, ed essi provvedimenti, perduto ogni valenza effettuale ex tunc e ab origine per effetto della pronunzia di merito.
2.4.4. Va parimenti respinta la domanda risarcitoria, non sussistendone – prima ancora della riedizione del potere - i presupposti oggettivi e soggettivi, sicché allo stato difetta il requisito della c.d. spettanza dell’utilità rivendicata e non attribuita (costituente presupposto perché possa qualificarsi come non iure e contra ius la condotta della Amministrazione indicata come lesiva.
3. Le peculiari connotazioni della controversia inducono nondimeno a compensare tra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando:
- accoglie il ricorso primigenio, nei sensi e nei limiti di cui in motivazione e, per l’effetto, annulla, per le parti di interesse, gli atti impugnati, fatta salva la riedizione del potere amministrativo;
- dichiara la inammissibilità dell’atto recante motivi aggiunti;
- respinge la domanda risarcitoria.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità delle persone fisiche nominatim individuate nel corpo della sentenza.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 22 gennaio 2025 con l'intervento dei signori magistrati:
Santino Scudeller, Presidente
Rocco Vampa, Primo Referendario, Estensore
Mara Spatuzzi, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Rocco Vampa | Santino Scudeller |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.