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Sentenza 24 settembre 2025
Sentenza 24 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 24/09/2025, n. 8310 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 8310 |
| Data del deposito : | 24 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 11175/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di NAPOLI
NONA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 11175/2024 tra
ATTRICE Parte_1
e
CONVENUTA Controparte_1
Oggi 24 settembre 2025 alle ore 11.22 innanzi al dott. Renata Palmieri, sono comparsi:
Per l'avv. PIETRO AVALLONE che si riporta ai propri scritti Parte_1
Il Giudice non ammette i mezzi di prova orali in quanto ininfluenti ai fini del decidere ed invita le parti alla discussione orale .
Il procuratore della parte attrice precisa le conclusioni e discute oralmente la causa ri- portandosi ai propri scritti.
Terminata la discussione, il Giudice decide la causa dando lettura, ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c., in comb disp con l'art 429 cpc, del seguente dispositivo e della conci- sa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione redatti sul presente verba- le nella parte che segue, norma applicabile anche ai procedimenti soggetti al rito del la- voro (cfr Cass Sez. L, sentenza n. 13708 del 12/06/2007 secondo cui “Nel rito del lavoro ogni udienza, a cominciare dalla prima, è destinata alla discussione orale e, quindi, alla pronunzia della sentenza ed alla lettura del dispositivo sulle conclusioni proposte in ricorso, per l'attore, e nella memoria di costituzione per il convenuto, di modo che il giudice non è tenuto ad invitare le parti alla precisazione delle conclusioni prima delle pronunzia delle sentenze. Ne consegue, che la disposizione dell'art. 281 sexies del cod. proc. civ. che prevede la possibilità per il giudice di esporre
a verbale, subito dopo la lettura del dispositivo di sentenza, le ragioni di fatto e di dirit- to poste a base della decisione, è applicabile al rito del lavoro a condizione del suo adattamento al rito speciale, nel quale non è prevista l'udienza di precisazione delle conclusioni.
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NAPOLI
NONA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Renata Palmieri ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. in comb disp con l'art 429 cpc la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 11175/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Di Parte_1 C.F._1
Dato Alessandro e dell'avv. Pietro Avallone
ATTRICE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. LO- Controparte_1 P.IVA_1
PATRIELLO LAURA
CONVENUTA-ATTRICE IN RICONVENZIONALE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
.ha convenuto in giudizio la convenuta in epigrafe indicata, con atto di Parte_1 intimazione di sfratto per morosità, e contestuale richiesta di ingiunzione di pagamento ex art 658 cpc deducendo che aveva locato, per uso commerciale, alla convenuta
[...] il locale in Napoli alla via Salvator Rosa n. 148/a, piano terra, iscritta al Controparte_1
NCEU di Napoli sez. AVV., foglio 16, part. 633, sub. 9, cat c/1, classe 8, cons. mq 68,
r.c. euro 3.957,92, in forza di il contratto di locazione ad uso attività commerciale di ristorazione, stipulato in data 13.3.2023 e registrato in data 29.3.2023
Esponeva :
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che parte conduttrice, a garanzia del pagamento dei canoni di locazione, sottoscriveva una polizza fideiussoria con la società “Fin Cassa Società di Mutuo Soccorso” a garan- zia degli obblighi assunti dalla contraente nei confronti del beneficiario relativi la loca- zione ad uso commerciale dell'immobile di cui ci è lite;
che all'art. 16 del citato contratto di locazione il sig. si faceva ga- Controparte_2 rante delle obbligazioni assunte dalla società per tutta la durata Controparte_1 del contratto d'affitto, ed in particolare del pagamento del canone di locazione, del pa- gamento degli oneri accessori, interessi o penalità dovute in caso di ritardato pagamen- to, indennità di occupazione e risarcimento di eventuali danni;
che all' articolo 2 del citato contratto di locazione pattuivano un canone di locazione di
€ 15.000,00 (quindicimila/00) annui da pagarsi in 12 rate mensili di euro 1.250,00 (mil- leduecentocinquanta/00) ciascuna, oltre oneri ordinari di condominio;
che il canone di locazione concordato sarebbe dovuto essere pagato anticipatamente entro e non oltre il giorno 9 di ogni mese a mezzo bonifico bancario;
che al successivo articolo 3 le parti si davano atto che in caso di mancato adempimento anche di una sola mensilità la locatrice avrebbe potuto recedere anticipatamente dal con- tratto di locazione a mezzo raccomandata a/R.;
che parte conduttrice, dopo aver pagato il solo canone di aprile 2023 si rendeva morosa del pagamento dei canoni di locazione di maggio 2023, giugno 2023 e luglio 2023, ra- gion per cui la locatrice metteva in mora e notiziava i garanti dell'inadempimento nel quale quest'ultima era incorsa.
Parte attrice concludeva come segue chiedendo all'adito Tribunale di : “ a. convalida- re l'intimazione di sfratto per morosità;
b. sentir emanare giusto decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo, per i canoni non corrisposti pari ad € 3.750,00 nonché per i canoni a scadere fino all'effettivo rilascio dell'immobile che ci occupa, oltre interessi e spese di lite.
c. in caso di opposizione, emanare ordinanza non impugnabile di rilascio, e disporre, contestualmente, ai sensi degli artt. 667 e 426 c.p.c., il mutamento del rito, fissando a tal fine, previa concessione del termine per l'eventuale integrazione degli atti introdut- tivi, l'udienza di discussione di cui all'art. 420 c.p.c., e, con sentenza definitiva, pro- nunciare: 1) la risoluzione, previa ogni occorrenda declaratoria, del contratto di loca- zione inter partes per gli inadempimenti in cui è incorsa la società Controparte_1
2) la condanna della società al rilascio del cespite oggetto
[...] Controparte_1 del rapporto locativo, ed ovvero dell'immobile sito in Napoli alla via Salvator Rosa n.
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148/a, piano terra, iscritta al NCEU di Napoli sez. AVV., foglio 16, part. 633, sub. 9, cat c/1, classe 8, cons. mq 68, r.c. euro 3.957,92; 3) la condanna della convenuta al pa- gamento dell'importo complessivo di € 3.750,00 per i canoni di locazione di maggio
2023 per euro 1.250,00, giugno 2023 per euro 1.250 e luglio 2023 per euro 1.250,00;
d. condannare la convenuta al pagamento delle spese e compensi del giudizio, incluso la maggiorazione del 15% per spese generali, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge”
In data 18/5/2024 con comparsa di costituzione e risposta contenente domanda ricon- venzionale si costituiva in giudizio la società P.IVA Controparte_1
,la quale concludeva chiedendo di : “IN VIA PRELIMINARE E PREGIU- P.IVA_1
DIZIALE accertare e dichiarare, all'atto del mutamento del rito, che deve esperirsi ten- tativo obbligatorio di mediazione da introdursi a carico di parte locatrice;
NEL MERI-
TO rigettare l'intimazione di sfratto per morosità sulla base di quanto dedotto ed ecce- pito in fatto ed in diritto e, per l'effetto, disporre il mutamento del rito ai sensi dell'art
667 c.p.c.; IN VIA RICONVENZIONALE accertare e dichiarare l'inadempienza del lo- catore e dichiarare la risoluzione del contratto;
accertare e dichiarare che la parte odierna intimata ha diritto di vedersi, comunque, riconoscere la restituzione dei canoni versati a titolo di deposito cauzionale all'atto della sottoscrizione del contratto di loca- zione, pari ad € 2.500,00, maggiorati degli interessi medio tempore maturati ex art. 11 della Legge n. 392/78 e ss.mm; accertare e dichiarare che la parte odierna intimata ha diritto al risarcimento dei danni subiti a causa dell'inadempienza del locatore, da de- terminarsi in prosieguo di trattazione. In ogni caso, con vittoria di spese, diritti ed ono- rari del presente grado di giudizio, oltre spese forfettarie, Iva e CPA, come per legge, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore per fattane anticipazione(…)”.
In particolare, la convenuta eccepiva che dopo un iniziale periodo in cui il rapporto lo- catizio si svolgeva regolarmente, la conduttrice – a fare data dal mese di maggio 2023 – sospendeva il pagamento del canone, in quanto l'immobile locato risultava essere inagi- bile ed inabitabile e, dunque, non idoneo all'uso pattuito. Più in particolare l'immobile in questione presentava una serie di problemi di carattere strutturale e manutentivo, che lo rendevano privo dei requisiti minimi di abitabilità e vivibilità. In particolare vi erano vistose crepe sulle pareti portanti tali da rendere visibili i mattoni interni del supporto cementizio , e ciò causava la fuoriuscita di insetti dietro il vano cucina e in altri vani dell'immobile. Inoltre vi erano diverse striature di umidità, causate dalle infiltrazioni, sull'intera superficie del soffitto e sulle pareti.
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Infine gli interventi posti in essere sulla pavimentazione, sulla tubazione, sull'intonaco non avevano risolto la causa del problema, che doveva ricercarsi in un vizio della co- sa, arginabile solo attraverso lavori di manutenzione straordinaria non certamente a ca- rico del conduttore il quale aveva eseguito degli interventi urgenti. Tali carenze avevano impedito al conduttore di ottenere il rilascio degli atti amministrativi necessari per l'esercizio della attività di ristorazione.
Il Giudice, all'udienza del 27.05.2024, ritenuto che l'opposizione non era fondata su prova scritta e che non sussistevano gravi motivi ostativi, emetteva ordinanza provviso- ria rilascio, e rinviava all'udienza del 17.2.2025, assegnando alle parti termine per l'integrazione dei rispettivi atti introduttivi mediante deposito in cancelleria di docu- menti e delle rispettive memorie integrative e a parte attrice termine di quindici giorni per iniziare il procedimento di mediazione.
Il rilascio avveniva il 23/6/2024 come dichiarato in atti .
L'istante presentava domanda di mediazione la quale aveva esito negativo con verbale del 29/1/2025 per assenza della convenuta e del suo procuratore (cfr. verbale negativo di mediazione).
In memoria integrativa depositata in data 15.1.2025 parte attrice formulava le seguenti conclusioni chiedendo all'adito Tribunale di:
“ Preliminarmente autorizzare la chiamata in causa della società Fin Cassa Società di
Mutuo Soccorso, per sentirla condannare in solido con i soggetti sopra indicati al pa- gamento delle somme dovute;
. rigettare la domanda riconvenzionale avanzata dalla società in Controparte_1 quanto infondata sia in fatto che in diritto;
condannare la società Controparte_1
e il sig. in solido con la società Fin Cassa Società di Mutuo
[...] Controparte_2
Soccorso, al pagamento in favore della sig.ra della somma di euro Parte_1
16.250,00 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo effettivo, per il pagamento dei canoni di locazione dovuti;
Porre integralmente a carico della parte convenuta le spese di lite del presente giudizio, con attribuzione agli avvocati di- chiaratisi antistatari.
Parte convenuta non depositava memoria integrativa.
All'udienza del 17/2/2025 il giudice non autorizzava la chiamata dei terzi garante come richiesta ex art 420 cpc, potendo l'azione essere esercitata in via autonoma e rinviava la causa per impedimento del procuratore dell'intimata in ragione dello stato di gravidan-
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za in osservanza al deliberato COA Napoli all'udienza del 24/9/2025 ore 9.00 in pre- senza .All'udienza del 24/9/2025 la causa viene decisa all'udienza del 24.09.2025.
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In via preliminare, va affermata la procedibilità della domanda attorea per essere stato esperito il tentativo di mediazione, ai sensi dell'art. 5 d.lgs. 28/2010 (come novellato dal
D.L. n°69/2013, conv. in legge n°98/2013), come documentato in atti.
Va dichiarata la risoluzione del contratto di locazione per cui è causa per inadempimen- to della società conduttrice, con conferma della ordinanza di rilascio già eseguita.
Vale premettere che, in tema di onere della prova, a norma dell'art. 2697 c.c., relativa- mente ai rimedi offerti al creditore dall'art. 1453 c.c. nel caso di inadempimento del de- bitore nei contratti a prestazioni corrispettive, “il creditore che agisca per
l'adempimento, per la risoluzione o per il risarcimento del danno, deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto e, se previsto, del termine di scadenza, mentre può limitarsi ad allegare l'inadempimento della controparte: sarà il debitore convenuto a dover fornire la prova del fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento” (cfr. Cass. Civ sez, unite n. 13533/2001).
Presupposto comune per ognuna delle tre azioni (di adempimento, risolutoria e risarci- toria) è quindi la sola dimostrazione della sussistenza del credito, con la mera allegazio- ne dell'altrui inadempimento, spettando alla parte debitrice la prova dell'asserita estin- zione dello stesso, ossia del proprio adempimento: in altre parole l'inadempimento è sempre presunto, incombendo al debitore di provare il contrario, cioè l'esatto adempi- mento
Orbene è documentale ed incontestata la titolarità attiva e passiva, che può dirsi provata attraverso la documentazione dalla stessa allegata (il contratto di locazione con registra- zione). In tale contratto la convenuta risulta effettivamente indicata come conduttrice dell'immobile oggetto del presente giudizio.
È allegato dall'attore che la convenuta si è resa totalmente inadempiente rispetto all'obbligo di pagamento dei canoni di locazione dal mese di maggio 2023 sino a giugno 2024 ( mese di rilascio dell'immobile) per 14 mesi;
parte attrice ha chiesto la condanna della convenuta di euro 16.250/00 (tredici mensilità) oltre interessi e rivalu- tazione e per il principio dell'art 112 cpc a tale richiesta il giudice deve attenersi .
La conduttrice invece, non ha dimostrato di aver provveduto al pagamento dei canoni di cui in intimazione né i successivi giustificando il mancato pagamento dei canoni di
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cui in intimazione con l'eccezione di inadempimento, ex art 1460 cc, sostenendo che la parte locatrice sarebbe venuta meno all'obbligazione su di essa gravante di garantire il godimento del bene locato, in quanto i locali sarebbero o inagibili e comunque inidonei all'uso convenuto perché affetti da vizi.
Sul punto nessuna prova delle condizioni dell'immobile ex art 2697 cc è stata fornita dal conduttore (gravato all'uopo per il principio di vicinanza della prova) né a mezzo di fotografie, perizia tecnica o articolazione di un capitolato testimoniale e la domanda riconvenzionale di risoluzione (per vizi della cosa locata) va disattesa (cfr Cass n. 3548 del 10/02/2017 “In tema di locazione immobiliare, in caso di domanda di risoluzione ex art. 1578 c.c. grava sul conduttore (anche per ovvie ragioni di vicinanza della prova)
l'onere di individuare e dimostrare l'esistenza del vizio che diminuisce in modo apprez- zabile l'idoneità del bene all'uso pattuito, spettando, invece, al locatore convenuto di provare, rispettivamente, che i vizi erano conosciuti o facilmente riconoscibili dal con- duttore, laddove intenda paralizzare la domanda di risoluzione o di riduzione del corri- spettivo, ovvero di averli senza colpa ignorati al momento della consegna, se intenda andare esente dal risarcimento dei danni derivanti dai vizi della cosa).
Va inoltre osservato che in base a Cass. n. 14739/2005:” In tema di locazione, al con- duttore non è consentito di astenersi dal versare il canone, ovvero di ridurlo unilate- ralmente, nel caso in cui si verifichi una riduzione o una diminuzione nel godimento del bene, e ciò anche quando si assume che tale evento sia ricollegabile al fatto del locato- re. La sospensione totale o parziale dell'adempimento dell'obbligazione del conduttore
è, difatti, legittima soltanto qualora venga completamente a mancare la contropresta- zione da parte del locatore, costituendo altrimenti un'alterazione del sinallagma con- trattuale che determina uno squilibrio tra le prestazioni delle parti. Inoltre, secondo il principio "inadimplenti non est adimplendum", la sospensione della controprestazione è legittima soltanto se è conforme a lealtà e buona fede, con la conseguenza che il con- duttore, qualora abbia continuato a godere dell'immobile, per quanto lo stesso presen- tasse vizi sopravvenuti (nella specie, asserita interclusione dell'immobile protratta per due anni a causa di opere stradali), non può sospendere l'intera sua prestazione consi- stente nel pagamento del canone di locazione, perché così mancherebbe la proporzio- nalità tra i rispettivi inadempimenti, potendo giustificarsi soltanto una riduzione del canone proporzionata all'entità del mancato godimento, in applicazione analogica del disposto dell'art. 1584 cod. civ., ovvero la richiesta di risoluzione del contratto per so- pravvenuta carenza di interesse”.
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La Suprema Corte, pertanto, ha ribadito la regola generale secondo cui il conduttore non può astenersi dalla corresponsione del canone o ridurlo unilateralmente;
infatti, tra le obbligazioni gravanti sull'inquilino, v'è quella di versare il corrispettivo (art. 1587 n. 2
c.c.) e la facoltà di astensione dal pagamento ricorre solo nell'ipotesi in cui la
contro
- prestazione del locatore venga completamente a mancare, cagionandosi la completa inu- tilizzabilità dell'immobile, costituendo altrimenti, un'alterazione del sinallagma contrat- tuale che determina uno squilibrio tra le prestazioni delle parti per effetto di una unilate- rale ragion fattasi del conduttore, che configura un inadempimento colpevole all'obbligo di adempiere esattamente e puntualmente al contratto stipulato e all'obbligazione principale del conduttore.
In sostanza l'obbligo del conduttore di pagare il canone di locazione viene meno soltan- to allorquando venga accertata la sussistenza di un inadempimento colpevole del locato- re idoneo a sorreggere una pronunzia di risoluzione del contratto.
Pertanto la domanda riconvenzionale tendente alla declaratoria di risoluzione del con- tratto per colpa della parte locatrice va rigettata per difetto di prova ex art 2697 cc
È singolare che la parte conduttrice abbia deciso di permanere nell'immobile sino a giu- gno 2024 anche dopo l'emissione di ordinanza di provvisorio rilascio.
In ordine alla valutazione della gravità dell'inadempimento del conduttore, va osserva- to che la questione della estraneità dell'art. 5 della legge 392/78 alla disciplina delle lo- cazioni ad uso non abitativo ha ricevuto diverse soluzioni nella giurisprudenza del Su- premo Collegio, fino a quando le Sezioni Unite (Cass 12210-90), sollecitate alla verifica dell'ambito di operatività del principio della cosiddetta “predeterminazione legislativa della gravità dell'inadempimento” nella economia dell'intera legge n° 392/78, hanno definitivamente riconosciuto la impraticabilità di una applicazione estensiva del princi- pio di cui all'art. 5 della legge al di fuori del settore della disciplina delle locazioni ad uso abitativo e ciò in considerazione ed applicazione di dati non soltanto testuali, ma prima ancora sistematici ed involgenti la ripartizione organica delle discipline dettate dal legislatore. La citata sentenza ha altresì escluso la possibilità di espansione del prin- cipio di cui all'art. 5 dall'ambito del regime previsto per le locazioni ad uso abitativo all'ambito del regime previsto per le locazioni ad uso non abitativo, sulla base di una trascendente ed unificante “ratio legis”.
Escluso, per quanto detto, l'applicabilità del metro di valutazione legale della gravità dell'inadempimento in ipotesi di locazione per uso diverso da quello di abitazione è ri-
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messo al giudice di procedere alla valutazione dell'importanza dell'inadempimento se- condo i principi generali posti dagli artt. 1453 e 1455 c.c.
In tale ottica di valutazione, va ritenuto che l'importanza dell'inadempimento deve esse- re valutato secondo criteri oggettivi e con riguardo all'interesse sostanziale delle parti, più che in base ad apprezzamenti personali del contraente che lamenta l'inadempienza.
L'art. 1455 c.c. pone infatti una regola di proporzionalità in virtù della quale la risolu- zione del vincolo contrattuale è collegata unicamente all'inadempimento delle obbliga- zioni che abbiano notevole rilevanza nell'economia del rapporto ed il relativo giudizio va formulato tenendo conto sia dell'esigenza di mantenere l'equilibrio tra prestazioni di uguale importanza nei contratti sinallagmatici, sia dell'interesse dell'altro contraente, che non deve essere tanto inteso in senso subiettivo, in relazione alla stima che il credi- tore abbia potuto fare del proprio interesse violato, quanto in senso obiettivo in relazio- ne all'attitudine dell'inadempimento a turbare l'equilibrio contrattuale ed a reagire sulla causa del contratto e sul comune intento negoziale.
Nel caso di specie il comportamento posto in essere dalla conduttrice, ai sensi dell'art. 1455 C.C., non solo non appare proporzionato alla buona fede contrattuale, ma ha anche inciso profondamente sul concreto interesse del locatore all'esatta e tempestiva presta- zione e, pertanto, determina l'applicabilità della declaratoria ex art. 1453 c.c. della riso- luzione del contratto per fatto e colpa grave del conduttore.
Nel caso di specie, la durata e l'importo complessivo della morosità in uno al contegno della conduttrice, non costante nei pagamenti dei canoni, integra senza dubbio un “gra- ve” inadempimento della conduttrice, incidendo in misura apprezzabile sull'economia complessiva della convenzione.
Sul piano giuridico ed economico, si staglia un comportamento non rispettoso delle convenzioni.
Va pertanto dichiarata la risoluzione del contratto per inadempimento della convenuta con conferma dell'ordinanza di rilascio già eseguita.
Venendo alle domande patrimoniali contrapposte va accolta la domanda attorea di condanna al pagamento dell'importo di euro 16.250/00 per canoni inevasi.
Per compensazione impropria va detratto l' importo del deposito cauzionale di euro
2.500 e dei relativi interessi computati da questo giudice in euro 210/00 con la conse- guenza che va pronunciata condanna di 00 al pagamento nei con- CP_1 CP_1 fronti di di euro 13.540/00 (16..250-2500-210=13540/00)oltre interes- Parte_1 si dal 23/6/2024 al saldo .
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Le spese di lite e mediazione seguono strettamente la soccombenza e si liquidano d'ufficio, in assenza di nota spese di parte, come da dispositivo, ai sensi del D.M. Giu- stizia 10.03.2014 n°55 e del Dm 37/2018 aggiornate al Dm 147/2022, con attribuzione in favore degli Avv.ti Alessandro Di Dato e Pietro Avallone antistatari.
Non avendo partecipato, ingiustificatamente al procedimento di mediazione al quale era stata convocata la convenuta va condannata al versamento Controparte_1 all'Erario della somma pari al doppio contributo unificato dovuto per il giudizio in forza del novellato ex art. 12 – bis, D.lgs 28/2010 .
La cancelleria provvederà alla riscossione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, IX SEZIONE civile, in composizione monocratica, definitiva- mente pronunciando così provvede:
1) In accoglimento della domanda attorea dichiara definitivamente risolto per fatto e colpa della conduttrice il contratto di locazione per il quale è Controparte_1 causa, avente ad oggetto l'immobile sito in Napoli alla via Salvator Rosa n. 148/a, piano terra, iscritta al NCEU di Napoli sez. AVV., foglio 16, part. 633, sub. 9, cat c/1, classe
8, cons. mq 68, r.c. euro 3.957,92, meglio descritto in citazione e nel contratto di loca- zione in atti e per l'effetto conferma l'ordinanza di rilascio già eseguita;
2) Rigetta la domanda riconvenzionale tendente alla risoluzione del contratto per colpa della locatrice ed accoglie la domanda riconvenzionale tendente all'accertamento della debenza del deposito cauzionale e dei relativi interessi;
3) Per effetto della compensazione impropria condanna 00 al pa- CP_1 CP_1 gamento in favore di di euro 13.540/00 oltre interessi dal 23/6/2024 Parte_1 al saldo per le causali di cui in motivazione;
4) Condanna al pagamento, delle spese di lite e mediazione del Controparte_1 presente giudizio liquidate in € 250/00 per spese, € 4.800 /00 per compensi oltre rim- borso spese generali IVA, CPA ed accessori nella misura di legge con attribuzione in favore degli Avv.ti Alessandro Di Dato e Pietro Avallone antistatari.
5) Condanna al pagamento del doppio del contributo unificato Controparte_1 del presente giudizio in forza del novellato art. 12 – bis, D.lgs 28/2010.
Così deciso in Napoli il 24/09/2025.
Il Giudice
(dott.ssa Renata Palmieri)
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TRIBUNALE ORDINARIO di NAPOLI
NONA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 11175/2024 tra
ATTRICE Parte_1
e
CONVENUTA Controparte_1
Oggi 24 settembre 2025 alle ore 11.22 innanzi al dott. Renata Palmieri, sono comparsi:
Per l'avv. PIETRO AVALLONE che si riporta ai propri scritti Parte_1
Il Giudice non ammette i mezzi di prova orali in quanto ininfluenti ai fini del decidere ed invita le parti alla discussione orale .
Il procuratore della parte attrice precisa le conclusioni e discute oralmente la causa ri- portandosi ai propri scritti.
Terminata la discussione, il Giudice decide la causa dando lettura, ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c., in comb disp con l'art 429 cpc, del seguente dispositivo e della conci- sa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione redatti sul presente verba- le nella parte che segue, norma applicabile anche ai procedimenti soggetti al rito del la- voro (cfr Cass Sez. L, sentenza n. 13708 del 12/06/2007 secondo cui “Nel rito del lavoro ogni udienza, a cominciare dalla prima, è destinata alla discussione orale e, quindi, alla pronunzia della sentenza ed alla lettura del dispositivo sulle conclusioni proposte in ricorso, per l'attore, e nella memoria di costituzione per il convenuto, di modo che il giudice non è tenuto ad invitare le parti alla precisazione delle conclusioni prima delle pronunzia delle sentenze. Ne consegue, che la disposizione dell'art. 281 sexies del cod. proc. civ. che prevede la possibilità per il giudice di esporre
a verbale, subito dopo la lettura del dispositivo di sentenza, le ragioni di fatto e di dirit- to poste a base della decisione, è applicabile al rito del lavoro a condizione del suo adattamento al rito speciale, nel quale non è prevista l'udienza di precisazione delle conclusioni.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NAPOLI
NONA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Renata Palmieri ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. in comb disp con l'art 429 cpc la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 11175/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Di Parte_1 C.F._1
Dato Alessandro e dell'avv. Pietro Avallone
ATTRICE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. LO- Controparte_1 P.IVA_1
PATRIELLO LAURA
CONVENUTA-ATTRICE IN RICONVENZIONALE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
.ha convenuto in giudizio la convenuta in epigrafe indicata, con atto di Parte_1 intimazione di sfratto per morosità, e contestuale richiesta di ingiunzione di pagamento ex art 658 cpc deducendo che aveva locato, per uso commerciale, alla convenuta
[...] il locale in Napoli alla via Salvator Rosa n. 148/a, piano terra, iscritta al Controparte_1
NCEU di Napoli sez. AVV., foglio 16, part. 633, sub. 9, cat c/1, classe 8, cons. mq 68,
r.c. euro 3.957,92, in forza di il contratto di locazione ad uso attività commerciale di ristorazione, stipulato in data 13.3.2023 e registrato in data 29.3.2023
Esponeva :
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che parte conduttrice, a garanzia del pagamento dei canoni di locazione, sottoscriveva una polizza fideiussoria con la società “Fin Cassa Società di Mutuo Soccorso” a garan- zia degli obblighi assunti dalla contraente nei confronti del beneficiario relativi la loca- zione ad uso commerciale dell'immobile di cui ci è lite;
che all'art. 16 del citato contratto di locazione il sig. si faceva ga- Controparte_2 rante delle obbligazioni assunte dalla società per tutta la durata Controparte_1 del contratto d'affitto, ed in particolare del pagamento del canone di locazione, del pa- gamento degli oneri accessori, interessi o penalità dovute in caso di ritardato pagamen- to, indennità di occupazione e risarcimento di eventuali danni;
che all' articolo 2 del citato contratto di locazione pattuivano un canone di locazione di
€ 15.000,00 (quindicimila/00) annui da pagarsi in 12 rate mensili di euro 1.250,00 (mil- leduecentocinquanta/00) ciascuna, oltre oneri ordinari di condominio;
che il canone di locazione concordato sarebbe dovuto essere pagato anticipatamente entro e non oltre il giorno 9 di ogni mese a mezzo bonifico bancario;
che al successivo articolo 3 le parti si davano atto che in caso di mancato adempimento anche di una sola mensilità la locatrice avrebbe potuto recedere anticipatamente dal con- tratto di locazione a mezzo raccomandata a/R.;
che parte conduttrice, dopo aver pagato il solo canone di aprile 2023 si rendeva morosa del pagamento dei canoni di locazione di maggio 2023, giugno 2023 e luglio 2023, ra- gion per cui la locatrice metteva in mora e notiziava i garanti dell'inadempimento nel quale quest'ultima era incorsa.
Parte attrice concludeva come segue chiedendo all'adito Tribunale di : “ a. convalida- re l'intimazione di sfratto per morosità;
b. sentir emanare giusto decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo, per i canoni non corrisposti pari ad € 3.750,00 nonché per i canoni a scadere fino all'effettivo rilascio dell'immobile che ci occupa, oltre interessi e spese di lite.
c. in caso di opposizione, emanare ordinanza non impugnabile di rilascio, e disporre, contestualmente, ai sensi degli artt. 667 e 426 c.p.c., il mutamento del rito, fissando a tal fine, previa concessione del termine per l'eventuale integrazione degli atti introdut- tivi, l'udienza di discussione di cui all'art. 420 c.p.c., e, con sentenza definitiva, pro- nunciare: 1) la risoluzione, previa ogni occorrenda declaratoria, del contratto di loca- zione inter partes per gli inadempimenti in cui è incorsa la società Controparte_1
2) la condanna della società al rilascio del cespite oggetto
[...] Controparte_1 del rapporto locativo, ed ovvero dell'immobile sito in Napoli alla via Salvator Rosa n.
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148/a, piano terra, iscritta al NCEU di Napoli sez. AVV., foglio 16, part. 633, sub. 9, cat c/1, classe 8, cons. mq 68, r.c. euro 3.957,92; 3) la condanna della convenuta al pa- gamento dell'importo complessivo di € 3.750,00 per i canoni di locazione di maggio
2023 per euro 1.250,00, giugno 2023 per euro 1.250 e luglio 2023 per euro 1.250,00;
d. condannare la convenuta al pagamento delle spese e compensi del giudizio, incluso la maggiorazione del 15% per spese generali, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge”
In data 18/5/2024 con comparsa di costituzione e risposta contenente domanda ricon- venzionale si costituiva in giudizio la società P.IVA Controparte_1
,la quale concludeva chiedendo di : “IN VIA PRELIMINARE E PREGIU- P.IVA_1
DIZIALE accertare e dichiarare, all'atto del mutamento del rito, che deve esperirsi ten- tativo obbligatorio di mediazione da introdursi a carico di parte locatrice;
NEL MERI-
TO rigettare l'intimazione di sfratto per morosità sulla base di quanto dedotto ed ecce- pito in fatto ed in diritto e, per l'effetto, disporre il mutamento del rito ai sensi dell'art
667 c.p.c.; IN VIA RICONVENZIONALE accertare e dichiarare l'inadempienza del lo- catore e dichiarare la risoluzione del contratto;
accertare e dichiarare che la parte odierna intimata ha diritto di vedersi, comunque, riconoscere la restituzione dei canoni versati a titolo di deposito cauzionale all'atto della sottoscrizione del contratto di loca- zione, pari ad € 2.500,00, maggiorati degli interessi medio tempore maturati ex art. 11 della Legge n. 392/78 e ss.mm; accertare e dichiarare che la parte odierna intimata ha diritto al risarcimento dei danni subiti a causa dell'inadempienza del locatore, da de- terminarsi in prosieguo di trattazione. In ogni caso, con vittoria di spese, diritti ed ono- rari del presente grado di giudizio, oltre spese forfettarie, Iva e CPA, come per legge, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore per fattane anticipazione(…)”.
In particolare, la convenuta eccepiva che dopo un iniziale periodo in cui il rapporto lo- catizio si svolgeva regolarmente, la conduttrice – a fare data dal mese di maggio 2023 – sospendeva il pagamento del canone, in quanto l'immobile locato risultava essere inagi- bile ed inabitabile e, dunque, non idoneo all'uso pattuito. Più in particolare l'immobile in questione presentava una serie di problemi di carattere strutturale e manutentivo, che lo rendevano privo dei requisiti minimi di abitabilità e vivibilità. In particolare vi erano vistose crepe sulle pareti portanti tali da rendere visibili i mattoni interni del supporto cementizio , e ciò causava la fuoriuscita di insetti dietro il vano cucina e in altri vani dell'immobile. Inoltre vi erano diverse striature di umidità, causate dalle infiltrazioni, sull'intera superficie del soffitto e sulle pareti.
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Infine gli interventi posti in essere sulla pavimentazione, sulla tubazione, sull'intonaco non avevano risolto la causa del problema, che doveva ricercarsi in un vizio della co- sa, arginabile solo attraverso lavori di manutenzione straordinaria non certamente a ca- rico del conduttore il quale aveva eseguito degli interventi urgenti. Tali carenze avevano impedito al conduttore di ottenere il rilascio degli atti amministrativi necessari per l'esercizio della attività di ristorazione.
Il Giudice, all'udienza del 27.05.2024, ritenuto che l'opposizione non era fondata su prova scritta e che non sussistevano gravi motivi ostativi, emetteva ordinanza provviso- ria rilascio, e rinviava all'udienza del 17.2.2025, assegnando alle parti termine per l'integrazione dei rispettivi atti introduttivi mediante deposito in cancelleria di docu- menti e delle rispettive memorie integrative e a parte attrice termine di quindici giorni per iniziare il procedimento di mediazione.
Il rilascio avveniva il 23/6/2024 come dichiarato in atti .
L'istante presentava domanda di mediazione la quale aveva esito negativo con verbale del 29/1/2025 per assenza della convenuta e del suo procuratore (cfr. verbale negativo di mediazione).
In memoria integrativa depositata in data 15.1.2025 parte attrice formulava le seguenti conclusioni chiedendo all'adito Tribunale di:
“ Preliminarmente autorizzare la chiamata in causa della società Fin Cassa Società di
Mutuo Soccorso, per sentirla condannare in solido con i soggetti sopra indicati al pa- gamento delle somme dovute;
. rigettare la domanda riconvenzionale avanzata dalla società in Controparte_1 quanto infondata sia in fatto che in diritto;
condannare la società Controparte_1
e il sig. in solido con la società Fin Cassa Società di Mutuo
[...] Controparte_2
Soccorso, al pagamento in favore della sig.ra della somma di euro Parte_1
16.250,00 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo effettivo, per il pagamento dei canoni di locazione dovuti;
Porre integralmente a carico della parte convenuta le spese di lite del presente giudizio, con attribuzione agli avvocati di- chiaratisi antistatari.
Parte convenuta non depositava memoria integrativa.
All'udienza del 17/2/2025 il giudice non autorizzava la chiamata dei terzi garante come richiesta ex art 420 cpc, potendo l'azione essere esercitata in via autonoma e rinviava la causa per impedimento del procuratore dell'intimata in ragione dello stato di gravidan-
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za in osservanza al deliberato COA Napoli all'udienza del 24/9/2025 ore 9.00 in pre- senza .All'udienza del 24/9/2025 la causa viene decisa all'udienza del 24.09.2025.
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In via preliminare, va affermata la procedibilità della domanda attorea per essere stato esperito il tentativo di mediazione, ai sensi dell'art. 5 d.lgs. 28/2010 (come novellato dal
D.L. n°69/2013, conv. in legge n°98/2013), come documentato in atti.
Va dichiarata la risoluzione del contratto di locazione per cui è causa per inadempimen- to della società conduttrice, con conferma della ordinanza di rilascio già eseguita.
Vale premettere che, in tema di onere della prova, a norma dell'art. 2697 c.c., relativa- mente ai rimedi offerti al creditore dall'art. 1453 c.c. nel caso di inadempimento del de- bitore nei contratti a prestazioni corrispettive, “il creditore che agisca per
l'adempimento, per la risoluzione o per il risarcimento del danno, deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto e, se previsto, del termine di scadenza, mentre può limitarsi ad allegare l'inadempimento della controparte: sarà il debitore convenuto a dover fornire la prova del fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento” (cfr. Cass. Civ sez, unite n. 13533/2001).
Presupposto comune per ognuna delle tre azioni (di adempimento, risolutoria e risarci- toria) è quindi la sola dimostrazione della sussistenza del credito, con la mera allegazio- ne dell'altrui inadempimento, spettando alla parte debitrice la prova dell'asserita estin- zione dello stesso, ossia del proprio adempimento: in altre parole l'inadempimento è sempre presunto, incombendo al debitore di provare il contrario, cioè l'esatto adempi- mento
Orbene è documentale ed incontestata la titolarità attiva e passiva, che può dirsi provata attraverso la documentazione dalla stessa allegata (il contratto di locazione con registra- zione). In tale contratto la convenuta risulta effettivamente indicata come conduttrice dell'immobile oggetto del presente giudizio.
È allegato dall'attore che la convenuta si è resa totalmente inadempiente rispetto all'obbligo di pagamento dei canoni di locazione dal mese di maggio 2023 sino a giugno 2024 ( mese di rilascio dell'immobile) per 14 mesi;
parte attrice ha chiesto la condanna della convenuta di euro 16.250/00 (tredici mensilità) oltre interessi e rivalu- tazione e per il principio dell'art 112 cpc a tale richiesta il giudice deve attenersi .
La conduttrice invece, non ha dimostrato di aver provveduto al pagamento dei canoni di cui in intimazione né i successivi giustificando il mancato pagamento dei canoni di
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cui in intimazione con l'eccezione di inadempimento, ex art 1460 cc, sostenendo che la parte locatrice sarebbe venuta meno all'obbligazione su di essa gravante di garantire il godimento del bene locato, in quanto i locali sarebbero o inagibili e comunque inidonei all'uso convenuto perché affetti da vizi.
Sul punto nessuna prova delle condizioni dell'immobile ex art 2697 cc è stata fornita dal conduttore (gravato all'uopo per il principio di vicinanza della prova) né a mezzo di fotografie, perizia tecnica o articolazione di un capitolato testimoniale e la domanda riconvenzionale di risoluzione (per vizi della cosa locata) va disattesa (cfr Cass n. 3548 del 10/02/2017 “In tema di locazione immobiliare, in caso di domanda di risoluzione ex art. 1578 c.c. grava sul conduttore (anche per ovvie ragioni di vicinanza della prova)
l'onere di individuare e dimostrare l'esistenza del vizio che diminuisce in modo apprez- zabile l'idoneità del bene all'uso pattuito, spettando, invece, al locatore convenuto di provare, rispettivamente, che i vizi erano conosciuti o facilmente riconoscibili dal con- duttore, laddove intenda paralizzare la domanda di risoluzione o di riduzione del corri- spettivo, ovvero di averli senza colpa ignorati al momento della consegna, se intenda andare esente dal risarcimento dei danni derivanti dai vizi della cosa).
Va inoltre osservato che in base a Cass. n. 14739/2005:” In tema di locazione, al con- duttore non è consentito di astenersi dal versare il canone, ovvero di ridurlo unilate- ralmente, nel caso in cui si verifichi una riduzione o una diminuzione nel godimento del bene, e ciò anche quando si assume che tale evento sia ricollegabile al fatto del locato- re. La sospensione totale o parziale dell'adempimento dell'obbligazione del conduttore
è, difatti, legittima soltanto qualora venga completamente a mancare la contropresta- zione da parte del locatore, costituendo altrimenti un'alterazione del sinallagma con- trattuale che determina uno squilibrio tra le prestazioni delle parti. Inoltre, secondo il principio "inadimplenti non est adimplendum", la sospensione della controprestazione è legittima soltanto se è conforme a lealtà e buona fede, con la conseguenza che il con- duttore, qualora abbia continuato a godere dell'immobile, per quanto lo stesso presen- tasse vizi sopravvenuti (nella specie, asserita interclusione dell'immobile protratta per due anni a causa di opere stradali), non può sospendere l'intera sua prestazione consi- stente nel pagamento del canone di locazione, perché così mancherebbe la proporzio- nalità tra i rispettivi inadempimenti, potendo giustificarsi soltanto una riduzione del canone proporzionata all'entità del mancato godimento, in applicazione analogica del disposto dell'art. 1584 cod. civ., ovvero la richiesta di risoluzione del contratto per so- pravvenuta carenza di interesse”.
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La Suprema Corte, pertanto, ha ribadito la regola generale secondo cui il conduttore non può astenersi dalla corresponsione del canone o ridurlo unilateralmente;
infatti, tra le obbligazioni gravanti sull'inquilino, v'è quella di versare il corrispettivo (art. 1587 n. 2
c.c.) e la facoltà di astensione dal pagamento ricorre solo nell'ipotesi in cui la
contro
- prestazione del locatore venga completamente a mancare, cagionandosi la completa inu- tilizzabilità dell'immobile, costituendo altrimenti, un'alterazione del sinallagma contrat- tuale che determina uno squilibrio tra le prestazioni delle parti per effetto di una unilate- rale ragion fattasi del conduttore, che configura un inadempimento colpevole all'obbligo di adempiere esattamente e puntualmente al contratto stipulato e all'obbligazione principale del conduttore.
In sostanza l'obbligo del conduttore di pagare il canone di locazione viene meno soltan- to allorquando venga accertata la sussistenza di un inadempimento colpevole del locato- re idoneo a sorreggere una pronunzia di risoluzione del contratto.
Pertanto la domanda riconvenzionale tendente alla declaratoria di risoluzione del con- tratto per colpa della parte locatrice va rigettata per difetto di prova ex art 2697 cc
È singolare che la parte conduttrice abbia deciso di permanere nell'immobile sino a giu- gno 2024 anche dopo l'emissione di ordinanza di provvisorio rilascio.
In ordine alla valutazione della gravità dell'inadempimento del conduttore, va osserva- to che la questione della estraneità dell'art. 5 della legge 392/78 alla disciplina delle lo- cazioni ad uso non abitativo ha ricevuto diverse soluzioni nella giurisprudenza del Su- premo Collegio, fino a quando le Sezioni Unite (Cass 12210-90), sollecitate alla verifica dell'ambito di operatività del principio della cosiddetta “predeterminazione legislativa della gravità dell'inadempimento” nella economia dell'intera legge n° 392/78, hanno definitivamente riconosciuto la impraticabilità di una applicazione estensiva del princi- pio di cui all'art. 5 della legge al di fuori del settore della disciplina delle locazioni ad uso abitativo e ciò in considerazione ed applicazione di dati non soltanto testuali, ma prima ancora sistematici ed involgenti la ripartizione organica delle discipline dettate dal legislatore. La citata sentenza ha altresì escluso la possibilità di espansione del prin- cipio di cui all'art. 5 dall'ambito del regime previsto per le locazioni ad uso abitativo all'ambito del regime previsto per le locazioni ad uso non abitativo, sulla base di una trascendente ed unificante “ratio legis”.
Escluso, per quanto detto, l'applicabilità del metro di valutazione legale della gravità dell'inadempimento in ipotesi di locazione per uso diverso da quello di abitazione è ri-
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messo al giudice di procedere alla valutazione dell'importanza dell'inadempimento se- condo i principi generali posti dagli artt. 1453 e 1455 c.c.
In tale ottica di valutazione, va ritenuto che l'importanza dell'inadempimento deve esse- re valutato secondo criteri oggettivi e con riguardo all'interesse sostanziale delle parti, più che in base ad apprezzamenti personali del contraente che lamenta l'inadempienza.
L'art. 1455 c.c. pone infatti una regola di proporzionalità in virtù della quale la risolu- zione del vincolo contrattuale è collegata unicamente all'inadempimento delle obbliga- zioni che abbiano notevole rilevanza nell'economia del rapporto ed il relativo giudizio va formulato tenendo conto sia dell'esigenza di mantenere l'equilibrio tra prestazioni di uguale importanza nei contratti sinallagmatici, sia dell'interesse dell'altro contraente, che non deve essere tanto inteso in senso subiettivo, in relazione alla stima che il credi- tore abbia potuto fare del proprio interesse violato, quanto in senso obiettivo in relazio- ne all'attitudine dell'inadempimento a turbare l'equilibrio contrattuale ed a reagire sulla causa del contratto e sul comune intento negoziale.
Nel caso di specie il comportamento posto in essere dalla conduttrice, ai sensi dell'art. 1455 C.C., non solo non appare proporzionato alla buona fede contrattuale, ma ha anche inciso profondamente sul concreto interesse del locatore all'esatta e tempestiva presta- zione e, pertanto, determina l'applicabilità della declaratoria ex art. 1453 c.c. della riso- luzione del contratto per fatto e colpa grave del conduttore.
Nel caso di specie, la durata e l'importo complessivo della morosità in uno al contegno della conduttrice, non costante nei pagamenti dei canoni, integra senza dubbio un “gra- ve” inadempimento della conduttrice, incidendo in misura apprezzabile sull'economia complessiva della convenzione.
Sul piano giuridico ed economico, si staglia un comportamento non rispettoso delle convenzioni.
Va pertanto dichiarata la risoluzione del contratto per inadempimento della convenuta con conferma dell'ordinanza di rilascio già eseguita.
Venendo alle domande patrimoniali contrapposte va accolta la domanda attorea di condanna al pagamento dell'importo di euro 16.250/00 per canoni inevasi.
Per compensazione impropria va detratto l' importo del deposito cauzionale di euro
2.500 e dei relativi interessi computati da questo giudice in euro 210/00 con la conse- guenza che va pronunciata condanna di 00 al pagamento nei con- CP_1 CP_1 fronti di di euro 13.540/00 (16..250-2500-210=13540/00)oltre interes- Parte_1 si dal 23/6/2024 al saldo .
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Le spese di lite e mediazione seguono strettamente la soccombenza e si liquidano d'ufficio, in assenza di nota spese di parte, come da dispositivo, ai sensi del D.M. Giu- stizia 10.03.2014 n°55 e del Dm 37/2018 aggiornate al Dm 147/2022, con attribuzione in favore degli Avv.ti Alessandro Di Dato e Pietro Avallone antistatari.
Non avendo partecipato, ingiustificatamente al procedimento di mediazione al quale era stata convocata la convenuta va condannata al versamento Controparte_1 all'Erario della somma pari al doppio contributo unificato dovuto per il giudizio in forza del novellato ex art. 12 – bis, D.lgs 28/2010 .
La cancelleria provvederà alla riscossione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, IX SEZIONE civile, in composizione monocratica, definitiva- mente pronunciando così provvede:
1) In accoglimento della domanda attorea dichiara definitivamente risolto per fatto e colpa della conduttrice il contratto di locazione per il quale è Controparte_1 causa, avente ad oggetto l'immobile sito in Napoli alla via Salvator Rosa n. 148/a, piano terra, iscritta al NCEU di Napoli sez. AVV., foglio 16, part. 633, sub. 9, cat c/1, classe
8, cons. mq 68, r.c. euro 3.957,92, meglio descritto in citazione e nel contratto di loca- zione in atti e per l'effetto conferma l'ordinanza di rilascio già eseguita;
2) Rigetta la domanda riconvenzionale tendente alla risoluzione del contratto per colpa della locatrice ed accoglie la domanda riconvenzionale tendente all'accertamento della debenza del deposito cauzionale e dei relativi interessi;
3) Per effetto della compensazione impropria condanna 00 al pa- CP_1 CP_1 gamento in favore di di euro 13.540/00 oltre interessi dal 23/6/2024 Parte_1 al saldo per le causali di cui in motivazione;
4) Condanna al pagamento, delle spese di lite e mediazione del Controparte_1 presente giudizio liquidate in € 250/00 per spese, € 4.800 /00 per compensi oltre rim- borso spese generali IVA, CPA ed accessori nella misura di legge con attribuzione in favore degli Avv.ti Alessandro Di Dato e Pietro Avallone antistatari.
5) Condanna al pagamento del doppio del contributo unificato Controparte_1 del presente giudizio in forza del novellato art. 12 – bis, D.lgs 28/2010.
Così deciso in Napoli il 24/09/2025.
Il Giudice
(dott.ssa Renata Palmieri)
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