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Sentenza 10 aprile 2025
Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Perugia, sentenza 10/04/2025, n. 231 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Perugia |
| Numero : | 231 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 297/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI PERUGIA
SEZIONE UNICA CIVILE
La Corte di Appello di Perugia – sezione civile composta dai seguenti magistrati: dott. Claudio Baglioni Presidente dott. Francesca Altrui Consigliere avv. Claudio Fraticelli Giudice Ausiliario relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 297/2022 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. MARIANO MARCO Parte_1 P.IVA_1 con domicilio digitale come da PEC tratta dai Registri di Giustizia
Appellante contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ORECCHIONI Controparte_1 P.IVA_2
DANIELE e dell'avv. MUZZU MAURO PIERO ( ) con domicilio digitale C.F._1 come da PEC tratta dai Registri di Giustizia
Appellato
Oggetto: Vendita di cose mobili
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da udienza di precisazione delle conclusioni del 20.6.24, svoltasi con trattazione scritta ex art 127 ter c.p.c. disposta con provvedimento del 18.1.24
pagina 1 di 8 depositando note scritte e riportandosi, rispettivamente, all'atto di appello e alla comparsa di costituzione. La causa è stata rimessa in istruttoria con ordinanza 18.2.2025 per l'udienza del 6.5.25, sostituita con le note autorizzate, in cui le parti, avendo già depositato le loro difese, hanno rinunciato ai termini
Svolgimento del processo
1. Con decreto ingiuntivo n. 824/2019 (n. 2298/2019 RG) del 2 ottobre 2019, del
Tribunale di Terni è stato ingiunto alla ditta il pagamento di € 63.727,88, Controparte_1 più interessi e spese legali in esito al ricorso monitorio proposto da , società Parte_1 di diritto ceco, svolgente attività di factoring e cessione di crediti.
La ha azionando la pretesa creditoria premettendo di essere cessionaria, Parte_1 con contratto dell'8 febbraio 2019, di crediti della società nei confronti della CP_2
relativi alla vendita di un prodotto ludico denominato “pasta intelligente” Controparte_1 come descritto nella fattura n.170626336 del 26 giugno 2017 di € 44.221,28, in minima parte saldata, e dalla fattura n.170720372 del 20 luglio 2017 con importo pari ad euro
21.679,00. Precisava altresì di aver notificato la cessione del credito alla debitrice
2. ha proposto opposizione eccependo la insussistenza del credito Controparte_1 nell'an e nel quantum, contestando le fatture poste a base della pretesa creditoria.
Ha inoltre evidenziato che non sono riportati dettagli utili a descrivere il rapporto CP_ contrattuale tra la e relativi alle modalità di gestione e pagamento del CP_1 prodotto in esito alla modifica degli accordi commerciali successivamente intervenuti, anche in conseguenza del fatto aveva contestato la qualità e le caratteristiche Controparte_3 intrinseche del prodotto.
3. La si è costituita vanti al Tribunale di Terni deducendo e producendo Parte_1 corrispondenza scambiata con e-mails, documenti di trasporto per avere CP_1 acquistato prodotti per € 123.727,88 riconoscendo il debito per avere corrisposto €
60.000,00
4. Alla prima udienza del 25.2.20 la opponente ha disconosciuto e CP_1 contestato i doc.n.2,5 e 8 (corrispondenza e-mails).
5. Rigettata la istanza di provvisoria esecuzione del decreto opposto, sulla base delle prove documentali prodotte e non espletando altro mezzo di prova, il Tribunale di Terni ha pronunciato Sentenza n. 209/2022 pubbl. il 04/03/2022 (RG n. 2748/2019) Repert. n.
308/2022 del 04/03/2022 con cui ha accolto l'opposizione, revocato il decreto ingiuntivo pagina 2 di 8 opposto n.824/2019 e ha rigettato le domande avanzate con il ricorso monitorio. Spese compensate.
6. La ha proposto appello strutturando l'atto collocando in riquadri le parti Parte_1 della sentenza da censurare per poi far seguire i rilevi che inficerebbero la decisione.
Il primo capo sottoposto a critica (pag. 7 dell'appello) inerisce alla effettività e validità del disconoscimento, in quanto si è risolto in “frasi puramente preconfezionate e di stile senza mai, si sottolinea mai, entrare nel merito del fatto specifico.”
Ritiene la difesa appellante che sia stato fatto un “disconoscimento di massa” in quanto i docc. 2,5 e 8 sono composti da diverse e-mail rispetto ai quali non è stata data una precisa individuazione. Stigmatizza quindi che la parte opponente in primo grado non avrebbe assolto all'onere probatorio in quanto non ha prodotto alcun documento.
Sostiene ancora la difesa appellante che nelle more dell'appello la “ Parte_1
(unitamente alla cedente il credito ha rinvenuto ulteriore documentazione costituita CP_2 da innumerevoli scambi e-mail nel periodo tra agosto 2017 e dicembre 2018 (che includono anche gli scambi e-mail di gennaio 2018 già oggetto dei docc. 8 e 8 bis citati) in
, principalmente tramite il proprio Responsabile Commerciale Controparte_4 Persona_1
tenta continuamente di negoziare il pagamento ed assicurando lo stesso, anche
[...] spiegando le proprie difficoltà”
7. A pag. 9 dell'appello si censura la sentenza del Tribunale laddove ha ritenuto che la documentazione posta a base del monitorio, per altro priva di estratti autentici delle scritture contabili, “non è comunque sufficiente alla conferma della stessa anche nella fase a cognizione piena, in considerazione del diverso onere probatorio proprio di detta fase.”
A tal riguardo ritiene che l'estratto autentico delle scritture non sarebbe necessario anche perché il creditore è una società della Repubblica Ceca “ove tale istituto non esiste”.
8. Ulteriore censura della sentenza (pag. 10 dell'appello) inerisce al rilievo del primo giudice ove si evidenzia che l'opponente ha: “contestato a pag.n.3 del proprio atto
d'opposizione le specifiche fatture azionate in monitorio sia “per quanto concerne il quantum che per le prestazioni ivi indicate”.
L'appellante ritiene che dette contestazioni non sarebbero esistenti e non vede come il CP_ Tribunale coordini i rapporti commerciali esistenti tra la e la opponente appellata relativamente alle due fatture poste a fondamento del monitorio.
9. Prosegue (pag. 11 dell'atto di appello) la censura impugnatoria sul punto in cui il
Tribunale evidenzia: “parte opposta non ha articolato alcun'altra prova, anche costituenda ed
pagina 3 di 8 orale, volta a comprovare i fatti costitutivi della propria domanda, con conseguente insufficienza della sola documentazione prodotta a dar prova del credito.”
Anche a tal riguardo la difesa appellante appunta il comportamento difensivo della controparte, a cui attribuisce il mancato assolvimento dell'onere probatorio, insistendo nel valorizzare il contenuto del doc 8, disconosciuto dall'appellato.
In definitiva lamenta la mancata considerazione da parte del primo giudice della propria documentazione prodotta. Emerge, quindi, che le doglianze impugnatorie trovano il loro focus sul riparto dell'onere probatorio e il suo assolvimento di cui, per altro, il Tribunale ha fatto richiamo citando Cass. n. 440/2017 (pag. 3 della sentenza in relazione a pag. 13 dell'appello)
10. Ancora, a pag. 15 della impugnazione la difesa appellante contrasta la sentenza del
Tribunale ove ha rilevato che il contratto di cessione del credito non è stato prodotto integralmente, mancando le specifiche contrattuali di cui all'allegato B relativo anche a modalità di risoluzione ed efficacia del contratto ed inoltre, e ha rilevato la diversità sia del “
.. numero del contratto, sia la data di stipulazione, sia soprattutto la società cedente risultano invero diversi da quelli riportati nel contratto di cessione posto a fondamento della domanda monitoria (doc.n.5 fase monitoria),”. L'appellante ritiene irrilevante l'allegato B che “… è standard per tutti i contratti, e per un mero errore di scansione è stato prodotto e tradotto quello che riporta in intestazione un altro contratto.”
11. Si è costituita in appello eccependo in via preliminare la Controparte_1 inammissibilità dell'appello ex art.348 bis e 348 ter c.p. ed ex art 342 c.p.c. ritenendo che l'atto sia stato redatto in modo del tutto generico senza indicare le modifiche alla sentenza impugnata. Evidenzia il mancato assolvimento dell'onere della prova da cui è scaturita la decisione del Tribunale
Chiede il rigetto dell'appello, comunque da ritenersi infondato, contesta la produzione tardiva di documenti in appello e chiede la statuizione ex art 96 comma 3 c.p.c. motivi della decisione
12. La preliminare questione di inammissibilità dell'appello ex art 342 comma 2 c.p.c. sollevata dalla parte appellata va disattesa, in ossequio all'ormai pacifico chiarimento pervenuto dalla Suprema Corte (Cass. n. 27199/2017). Nel caso di specie l'impugnazione, seppure nella singolarità espositiva, contiene una sufficientemente chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati alla sentenza impugnata.
13. Preliminarmente va altresì rilevato che l'appellante, in violazione dell'art 345 c.p.c., ha prodotto in appello documentazione rispetto alla quale la parte appellata si è opposta. Si pagina 4 di 8 tratta di documentazione (innumerevoli scambi di e-mails) che la sostiene di CP_1 aver reperito nelle more dell'appello e che, comunque, potevano e dovevano essere depositate nei termini di preclusione. Non basta a superare la inammissibilità di nuove prove prevista dall'art 345 c.p.c. affermare che la documentazione sarebbe stata “resa disponibile da fornitore originario di e cedente il credito alla CP_2 Parte_2 appellante solamente dopo la sentenza di primo grado”. Infatti, si tratta di Parte_1 documentazione che l'appellante poteva agevolmente acquisire dalla ditta cessionaria gia in sede di formulazione della sua prima difesa.
14. Si osserva che tutte le censure proposte nell'atto di appello attengono alla distribuzione dell'onere della prova e non sembra che sia stato adeguatamente considerato dalla difesa appellante il granitico insegnamento della giurisprudenza di legittimità relativamente al caso di opposizione a un decreto ingiuntivo fondato sulla emissione di fatture.
Infatti, la difesa appellante esprime “stupore” in relazione al riferimento operato al
Tribunale a Cass. n.440/2017, chiosando che: “Con tale citazione il Tribunale sembra voler
“giustificare” il fatto che controparte possa difendersi e quindi non adempiere ad un pagamento dovuto e per una fornitura provata con una mole assoluta e coerente di documenti semplicemente dichiarando “contesto tutto”. Posto che, se così fosse si ritiene che la giustizia italiana regredirebbe all'età della pietra con conseguente devastazione di ogni normale scambio commerciale.”
Va però ricordato, che, come recentemente ribadito dalla Corte di cassazione: “La fattura è titolo idoneo per l'emissione di un decreto ingiuntivo in favore di chi l'ha emessa, ma nell'eventuale giudizio di opposizione la stessa non costituisce prova dell'esistenza del credito, che dovrà essere dimostrato con gli ordinari mezzi di prova dall'opposto."(cfr. Cass. civ. Sez. 3
- , Ordinanza n. 19944 del 12/07/2023, Rv. 668145 - 01) Questo principio è stato ricordato dalla stessa sentenza del Tribunale riportando Cass. n. 3540/2019. V'è di più!
L'atto di citazione in opposizione esplicitamente contiene la contestazione della
[...] richiamandosi alla giurisprudenza di legittimità contestando che: “parte opposta Pt_1 non ha fornito prova del credito ingiunto, neanche nella fase sommaria…. Ed inoltre quest'ultima nulla dice, in ordine al rapporto contrattuale sottostante intercorso tra le due
Società, e di successivi accordi commerciali intervenuti tra la cedente e l'odierna opponente, aventi ad oggetto modalità di gestione del prodotto e di pagamento differenti, in virtù della modifica degli accordi commerciali successivamente intervenuti tra le parti” (pag. 3 e 4 della citazione in opposizione).
pagina 5 di 8 15. A fronte dell'irrefutabile argomentazione con cui è formulata l'opposizione a decreto ingiuntivo, la difesa della ditta odierna appellante, nel mentre il Tribunale ha stigmatizzato il mancato assolvimento dell'onere probatorio che incombe sulla parte opposta, in modo del tutto eccentrico sposta l'attenzione sulle e-mails, disconosciute.
Infatti, la difesa della opposta non si è premurata di allegare specificamente in quale
“segmento” del più ampio rapporto contrattuale si colloca la merce descritta nelle fatture poste a base del ricorso monitorio. Non risulta neppure l'effettivo ricevimento da parte della la merce di cui al monitorio. Sarebbe stato quanto meno opportuno CP_1 documentare, evidenziando i criteri di tenuta della contabilità nella Repubblica Ceca, la effettiva registrazione nei libri contabili.
Se è per un verso le e-mails (rectius: le fotocopie) sono state disconosciute dalla
[...]
con “frasi puramente preconfezionate e di stile senza mai, si sottolinea mai, entrare Pt_1 nel merito del fatto specifico”, la difesa dell'appellante per parte non ha indicato specificamente quali e-mails sarebbero idonee a dimostrare i suoi assunti difensivi, quindi l'esistenza del credito e da dove ciò si dedurrebbe.
A tal proposito il Tribunale non ha mancato di far osservare: “i documenti di trasporto prodotti, neppure aventi quale destinatario diretto la società opponente e dai quali non è dato evincere neppure la tipologia e quantità di prodotto oggetto di spedizione e consegna” (cfr. pag.
3 della sentenza). Osservazione del Tribunale non gravata da censura da parte dell'appellante.
Va poi considerato che le e-mails sono rappresentate in fotocopie accompagnate da una traduzione – neppure asseverata-, quindi si è in presenza di una riproduzione meccanica di documenti informatici che, a loro volta, costituiscono una riproduzione meccanica Sono documenti riprodotti meccanicamente e, ex art 2712 c.c. possono essere valutati. Se, come nel caso in esame, “ … ne sono contestati la provenienza od il contenuto, il giudice non può espungere quel documento dal novero delle prove utilizzabili, ma deve - in forza del disposto dell'art. 21 (oggi art. 20 comma 1-bis) del d.lgs. 82/2005 - valutarlo in una con tutti gli altri elementi disponibili e tenendo conto delle sue caratteristiche intrinseche di sicurezza, integrità, immodificabilità.” (Cassazione civile sez. III, 21/05/2024, n.14046)
Le condizioni menzionate non sono state soddisfatte poiché i "documenti informatici" non sono stati depositati. Pertanto, le fotocopie non permettono di valutare le caratteristiche di sicurezza, integrità, immodificabilità e la capacità di trasmettere il contenuto attraverso la traduzione.
pagina 6 di 8 16. Le motivazioni sopra esposte depongono univocamente per il rigetto dell'appello. Solo per completezza di trattazione va aggiunto che l'appello critica il Tribunale laddove ha rilevato “che il contract on claim assignment n.91834 posto a fondamento della legittimazione della parte opposta non è stato comunque prodotto nella sua interezza, incluse le specifiche condizioni contrattuali di cui all'allegato B relativo anche a modalità di risoluzione ed efficacia dell'accordo… rilevando inoltre … “che invero sia il numero del contratto, sia la data di stipulazione, sia soprattutto la società cedente risultano invero diversi da quelli riportati nel contratto di cessione posto a fondamento della domanda monitoria (doc.n.5 fase monitoria), pur facendo però riferimento alla medesima parte ceduta e pare a medesimo importo, aspetto di non poco momento che va ad aggiungersi alle già evidenziate carenze probatorie.
La difesa appellante, che è stata direttamente chiamata a dimostrare la sua legittimazione di cessionaria, non supera in appello la censura sollevata dal Tribunale, ma anzi ne attesta la assoluta pregnanza dichiarando: “il Tribunale ha tanto focalizzato l'inutile attenzione prodotto nella Memoria 183 comma 6 n. 2) riporta in intestazione un altro numero di contratto. Ciò è vero, ma semplicemente perché l'Allegato B, sempre irrilevante, è standard per tutti i contratti, e per un mero errore di scansione è stato prodotto e tradotto quello che riporta in intestazione un altro contratto.”
Sembra sfuggire alla difesa appellante che la dimostrazione della sua legittimazione non può essere provata attraverso altri contratti standard.
La legittimazione deve risultare chiaramente dal contratto con cui è stato ceduto il credito relativo alla fornitura oggetto della causa.
17. Il collegio ritiene non sussistenti le condizioni per l'applicazione dell'art 96 comma 3
c.p.c. invocata dalla difesa appellata
18. Al rigetto dell'appello segue la soccombenza per le spese del giudizio che, considerato il valore del giudizio (€ 63.727,80) e tenuto conto della complessità da valutarsi inferiore ai parametri medi (scaglione da € 52.000,00a € 260.000,00) di cui al DM. 55/2014 (aggiornati al D.M. n. 147 del 13/08/2022), n.10206), vengono liquidati come da dispositivo
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Perugia, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
Respinge l'appello.
Condanna altresì la parte appellante a rimborsare alla parte appellata le spese di lite, che si liquidano in complessive € 10.000,00 , per competenze professionali, 15 % per spese forfettarie, spese documentate, oltre i.v.a., qualora dovuta e c.p.a. pagina 7 di 8 Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello.
Perugia, 9 aprile 2025
Il Giudice Ausiliario Estensore Il Presidente
avv. Claudio Fraticelli dott. Claudio Baglioni
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI PERUGIA
SEZIONE UNICA CIVILE
La Corte di Appello di Perugia – sezione civile composta dai seguenti magistrati: dott. Claudio Baglioni Presidente dott. Francesca Altrui Consigliere avv. Claudio Fraticelli Giudice Ausiliario relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 297/2022 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. MARIANO MARCO Parte_1 P.IVA_1 con domicilio digitale come da PEC tratta dai Registri di Giustizia
Appellante contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ORECCHIONI Controparte_1 P.IVA_2
DANIELE e dell'avv. MUZZU MAURO PIERO ( ) con domicilio digitale C.F._1 come da PEC tratta dai Registri di Giustizia
Appellato
Oggetto: Vendita di cose mobili
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da udienza di precisazione delle conclusioni del 20.6.24, svoltasi con trattazione scritta ex art 127 ter c.p.c. disposta con provvedimento del 18.1.24
pagina 1 di 8 depositando note scritte e riportandosi, rispettivamente, all'atto di appello e alla comparsa di costituzione. La causa è stata rimessa in istruttoria con ordinanza 18.2.2025 per l'udienza del 6.5.25, sostituita con le note autorizzate, in cui le parti, avendo già depositato le loro difese, hanno rinunciato ai termini
Svolgimento del processo
1. Con decreto ingiuntivo n. 824/2019 (n. 2298/2019 RG) del 2 ottobre 2019, del
Tribunale di Terni è stato ingiunto alla ditta il pagamento di € 63.727,88, Controparte_1 più interessi e spese legali in esito al ricorso monitorio proposto da , società Parte_1 di diritto ceco, svolgente attività di factoring e cessione di crediti.
La ha azionando la pretesa creditoria premettendo di essere cessionaria, Parte_1 con contratto dell'8 febbraio 2019, di crediti della società nei confronti della CP_2
relativi alla vendita di un prodotto ludico denominato “pasta intelligente” Controparte_1 come descritto nella fattura n.170626336 del 26 giugno 2017 di € 44.221,28, in minima parte saldata, e dalla fattura n.170720372 del 20 luglio 2017 con importo pari ad euro
21.679,00. Precisava altresì di aver notificato la cessione del credito alla debitrice
2. ha proposto opposizione eccependo la insussistenza del credito Controparte_1 nell'an e nel quantum, contestando le fatture poste a base della pretesa creditoria.
Ha inoltre evidenziato che non sono riportati dettagli utili a descrivere il rapporto CP_ contrattuale tra la e relativi alle modalità di gestione e pagamento del CP_1 prodotto in esito alla modifica degli accordi commerciali successivamente intervenuti, anche in conseguenza del fatto aveva contestato la qualità e le caratteristiche Controparte_3 intrinseche del prodotto.
3. La si è costituita vanti al Tribunale di Terni deducendo e producendo Parte_1 corrispondenza scambiata con e-mails, documenti di trasporto per avere CP_1 acquistato prodotti per € 123.727,88 riconoscendo il debito per avere corrisposto €
60.000,00
4. Alla prima udienza del 25.2.20 la opponente ha disconosciuto e CP_1 contestato i doc.n.2,5 e 8 (corrispondenza e-mails).
5. Rigettata la istanza di provvisoria esecuzione del decreto opposto, sulla base delle prove documentali prodotte e non espletando altro mezzo di prova, il Tribunale di Terni ha pronunciato Sentenza n. 209/2022 pubbl. il 04/03/2022 (RG n. 2748/2019) Repert. n.
308/2022 del 04/03/2022 con cui ha accolto l'opposizione, revocato il decreto ingiuntivo pagina 2 di 8 opposto n.824/2019 e ha rigettato le domande avanzate con il ricorso monitorio. Spese compensate.
6. La ha proposto appello strutturando l'atto collocando in riquadri le parti Parte_1 della sentenza da censurare per poi far seguire i rilevi che inficerebbero la decisione.
Il primo capo sottoposto a critica (pag. 7 dell'appello) inerisce alla effettività e validità del disconoscimento, in quanto si è risolto in “frasi puramente preconfezionate e di stile senza mai, si sottolinea mai, entrare nel merito del fatto specifico.”
Ritiene la difesa appellante che sia stato fatto un “disconoscimento di massa” in quanto i docc. 2,5 e 8 sono composti da diverse e-mail rispetto ai quali non è stata data una precisa individuazione. Stigmatizza quindi che la parte opponente in primo grado non avrebbe assolto all'onere probatorio in quanto non ha prodotto alcun documento.
Sostiene ancora la difesa appellante che nelle more dell'appello la “ Parte_1
(unitamente alla cedente il credito ha rinvenuto ulteriore documentazione costituita CP_2 da innumerevoli scambi e-mail nel periodo tra agosto 2017 e dicembre 2018 (che includono anche gli scambi e-mail di gennaio 2018 già oggetto dei docc. 8 e 8 bis citati) in
, principalmente tramite il proprio Responsabile Commerciale Controparte_4 Persona_1
tenta continuamente di negoziare il pagamento ed assicurando lo stesso, anche
[...] spiegando le proprie difficoltà”
7. A pag. 9 dell'appello si censura la sentenza del Tribunale laddove ha ritenuto che la documentazione posta a base del monitorio, per altro priva di estratti autentici delle scritture contabili, “non è comunque sufficiente alla conferma della stessa anche nella fase a cognizione piena, in considerazione del diverso onere probatorio proprio di detta fase.”
A tal riguardo ritiene che l'estratto autentico delle scritture non sarebbe necessario anche perché il creditore è una società della Repubblica Ceca “ove tale istituto non esiste”.
8. Ulteriore censura della sentenza (pag. 10 dell'appello) inerisce al rilievo del primo giudice ove si evidenzia che l'opponente ha: “contestato a pag.n.3 del proprio atto
d'opposizione le specifiche fatture azionate in monitorio sia “per quanto concerne il quantum che per le prestazioni ivi indicate”.
L'appellante ritiene che dette contestazioni non sarebbero esistenti e non vede come il CP_ Tribunale coordini i rapporti commerciali esistenti tra la e la opponente appellata relativamente alle due fatture poste a fondamento del monitorio.
9. Prosegue (pag. 11 dell'atto di appello) la censura impugnatoria sul punto in cui il
Tribunale evidenzia: “parte opposta non ha articolato alcun'altra prova, anche costituenda ed
pagina 3 di 8 orale, volta a comprovare i fatti costitutivi della propria domanda, con conseguente insufficienza della sola documentazione prodotta a dar prova del credito.”
Anche a tal riguardo la difesa appellante appunta il comportamento difensivo della controparte, a cui attribuisce il mancato assolvimento dell'onere probatorio, insistendo nel valorizzare il contenuto del doc 8, disconosciuto dall'appellato.
In definitiva lamenta la mancata considerazione da parte del primo giudice della propria documentazione prodotta. Emerge, quindi, che le doglianze impugnatorie trovano il loro focus sul riparto dell'onere probatorio e il suo assolvimento di cui, per altro, il Tribunale ha fatto richiamo citando Cass. n. 440/2017 (pag. 3 della sentenza in relazione a pag. 13 dell'appello)
10. Ancora, a pag. 15 della impugnazione la difesa appellante contrasta la sentenza del
Tribunale ove ha rilevato che il contratto di cessione del credito non è stato prodotto integralmente, mancando le specifiche contrattuali di cui all'allegato B relativo anche a modalità di risoluzione ed efficacia del contratto ed inoltre, e ha rilevato la diversità sia del “
.. numero del contratto, sia la data di stipulazione, sia soprattutto la società cedente risultano invero diversi da quelli riportati nel contratto di cessione posto a fondamento della domanda monitoria (doc.n.5 fase monitoria),”. L'appellante ritiene irrilevante l'allegato B che “… è standard per tutti i contratti, e per un mero errore di scansione è stato prodotto e tradotto quello che riporta in intestazione un altro contratto.”
11. Si è costituita in appello eccependo in via preliminare la Controparte_1 inammissibilità dell'appello ex art.348 bis e 348 ter c.p. ed ex art 342 c.p.c. ritenendo che l'atto sia stato redatto in modo del tutto generico senza indicare le modifiche alla sentenza impugnata. Evidenzia il mancato assolvimento dell'onere della prova da cui è scaturita la decisione del Tribunale
Chiede il rigetto dell'appello, comunque da ritenersi infondato, contesta la produzione tardiva di documenti in appello e chiede la statuizione ex art 96 comma 3 c.p.c. motivi della decisione
12. La preliminare questione di inammissibilità dell'appello ex art 342 comma 2 c.p.c. sollevata dalla parte appellata va disattesa, in ossequio all'ormai pacifico chiarimento pervenuto dalla Suprema Corte (Cass. n. 27199/2017). Nel caso di specie l'impugnazione, seppure nella singolarità espositiva, contiene una sufficientemente chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati alla sentenza impugnata.
13. Preliminarmente va altresì rilevato che l'appellante, in violazione dell'art 345 c.p.c., ha prodotto in appello documentazione rispetto alla quale la parte appellata si è opposta. Si pagina 4 di 8 tratta di documentazione (innumerevoli scambi di e-mails) che la sostiene di CP_1 aver reperito nelle more dell'appello e che, comunque, potevano e dovevano essere depositate nei termini di preclusione. Non basta a superare la inammissibilità di nuove prove prevista dall'art 345 c.p.c. affermare che la documentazione sarebbe stata “resa disponibile da fornitore originario di e cedente il credito alla CP_2 Parte_2 appellante solamente dopo la sentenza di primo grado”. Infatti, si tratta di Parte_1 documentazione che l'appellante poteva agevolmente acquisire dalla ditta cessionaria gia in sede di formulazione della sua prima difesa.
14. Si osserva che tutte le censure proposte nell'atto di appello attengono alla distribuzione dell'onere della prova e non sembra che sia stato adeguatamente considerato dalla difesa appellante il granitico insegnamento della giurisprudenza di legittimità relativamente al caso di opposizione a un decreto ingiuntivo fondato sulla emissione di fatture.
Infatti, la difesa appellante esprime “stupore” in relazione al riferimento operato al
Tribunale a Cass. n.440/2017, chiosando che: “Con tale citazione il Tribunale sembra voler
“giustificare” il fatto che controparte possa difendersi e quindi non adempiere ad un pagamento dovuto e per una fornitura provata con una mole assoluta e coerente di documenti semplicemente dichiarando “contesto tutto”. Posto che, se così fosse si ritiene che la giustizia italiana regredirebbe all'età della pietra con conseguente devastazione di ogni normale scambio commerciale.”
Va però ricordato, che, come recentemente ribadito dalla Corte di cassazione: “La fattura è titolo idoneo per l'emissione di un decreto ingiuntivo in favore di chi l'ha emessa, ma nell'eventuale giudizio di opposizione la stessa non costituisce prova dell'esistenza del credito, che dovrà essere dimostrato con gli ordinari mezzi di prova dall'opposto."(cfr. Cass. civ. Sez. 3
- , Ordinanza n. 19944 del 12/07/2023, Rv. 668145 - 01) Questo principio è stato ricordato dalla stessa sentenza del Tribunale riportando Cass. n. 3540/2019. V'è di più!
L'atto di citazione in opposizione esplicitamente contiene la contestazione della
[...] richiamandosi alla giurisprudenza di legittimità contestando che: “parte opposta Pt_1 non ha fornito prova del credito ingiunto, neanche nella fase sommaria…. Ed inoltre quest'ultima nulla dice, in ordine al rapporto contrattuale sottostante intercorso tra le due
Società, e di successivi accordi commerciali intervenuti tra la cedente e l'odierna opponente, aventi ad oggetto modalità di gestione del prodotto e di pagamento differenti, in virtù della modifica degli accordi commerciali successivamente intervenuti tra le parti” (pag. 3 e 4 della citazione in opposizione).
pagina 5 di 8 15. A fronte dell'irrefutabile argomentazione con cui è formulata l'opposizione a decreto ingiuntivo, la difesa della ditta odierna appellante, nel mentre il Tribunale ha stigmatizzato il mancato assolvimento dell'onere probatorio che incombe sulla parte opposta, in modo del tutto eccentrico sposta l'attenzione sulle e-mails, disconosciute.
Infatti, la difesa della opposta non si è premurata di allegare specificamente in quale
“segmento” del più ampio rapporto contrattuale si colloca la merce descritta nelle fatture poste a base del ricorso monitorio. Non risulta neppure l'effettivo ricevimento da parte della la merce di cui al monitorio. Sarebbe stato quanto meno opportuno CP_1 documentare, evidenziando i criteri di tenuta della contabilità nella Repubblica Ceca, la effettiva registrazione nei libri contabili.
Se è per un verso le e-mails (rectius: le fotocopie) sono state disconosciute dalla
[...]
con “frasi puramente preconfezionate e di stile senza mai, si sottolinea mai, entrare Pt_1 nel merito del fatto specifico”, la difesa dell'appellante per parte non ha indicato specificamente quali e-mails sarebbero idonee a dimostrare i suoi assunti difensivi, quindi l'esistenza del credito e da dove ciò si dedurrebbe.
A tal proposito il Tribunale non ha mancato di far osservare: “i documenti di trasporto prodotti, neppure aventi quale destinatario diretto la società opponente e dai quali non è dato evincere neppure la tipologia e quantità di prodotto oggetto di spedizione e consegna” (cfr. pag.
3 della sentenza). Osservazione del Tribunale non gravata da censura da parte dell'appellante.
Va poi considerato che le e-mails sono rappresentate in fotocopie accompagnate da una traduzione – neppure asseverata-, quindi si è in presenza di una riproduzione meccanica di documenti informatici che, a loro volta, costituiscono una riproduzione meccanica Sono documenti riprodotti meccanicamente e, ex art 2712 c.c. possono essere valutati. Se, come nel caso in esame, “ … ne sono contestati la provenienza od il contenuto, il giudice non può espungere quel documento dal novero delle prove utilizzabili, ma deve - in forza del disposto dell'art. 21 (oggi art. 20 comma 1-bis) del d.lgs. 82/2005 - valutarlo in una con tutti gli altri elementi disponibili e tenendo conto delle sue caratteristiche intrinseche di sicurezza, integrità, immodificabilità.” (Cassazione civile sez. III, 21/05/2024, n.14046)
Le condizioni menzionate non sono state soddisfatte poiché i "documenti informatici" non sono stati depositati. Pertanto, le fotocopie non permettono di valutare le caratteristiche di sicurezza, integrità, immodificabilità e la capacità di trasmettere il contenuto attraverso la traduzione.
pagina 6 di 8 16. Le motivazioni sopra esposte depongono univocamente per il rigetto dell'appello. Solo per completezza di trattazione va aggiunto che l'appello critica il Tribunale laddove ha rilevato “che il contract on claim assignment n.91834 posto a fondamento della legittimazione della parte opposta non è stato comunque prodotto nella sua interezza, incluse le specifiche condizioni contrattuali di cui all'allegato B relativo anche a modalità di risoluzione ed efficacia dell'accordo… rilevando inoltre … “che invero sia il numero del contratto, sia la data di stipulazione, sia soprattutto la società cedente risultano invero diversi da quelli riportati nel contratto di cessione posto a fondamento della domanda monitoria (doc.n.5 fase monitoria), pur facendo però riferimento alla medesima parte ceduta e pare a medesimo importo, aspetto di non poco momento che va ad aggiungersi alle già evidenziate carenze probatorie.
La difesa appellante, che è stata direttamente chiamata a dimostrare la sua legittimazione di cessionaria, non supera in appello la censura sollevata dal Tribunale, ma anzi ne attesta la assoluta pregnanza dichiarando: “il Tribunale ha tanto focalizzato l'inutile attenzione prodotto nella Memoria 183 comma 6 n. 2) riporta in intestazione un altro numero di contratto. Ciò è vero, ma semplicemente perché l'Allegato B, sempre irrilevante, è standard per tutti i contratti, e per un mero errore di scansione è stato prodotto e tradotto quello che riporta in intestazione un altro contratto.”
Sembra sfuggire alla difesa appellante che la dimostrazione della sua legittimazione non può essere provata attraverso altri contratti standard.
La legittimazione deve risultare chiaramente dal contratto con cui è stato ceduto il credito relativo alla fornitura oggetto della causa.
17. Il collegio ritiene non sussistenti le condizioni per l'applicazione dell'art 96 comma 3
c.p.c. invocata dalla difesa appellata
18. Al rigetto dell'appello segue la soccombenza per le spese del giudizio che, considerato il valore del giudizio (€ 63.727,80) e tenuto conto della complessità da valutarsi inferiore ai parametri medi (scaglione da € 52.000,00a € 260.000,00) di cui al DM. 55/2014 (aggiornati al D.M. n. 147 del 13/08/2022), n.10206), vengono liquidati come da dispositivo
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Perugia, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
Respinge l'appello.
Condanna altresì la parte appellante a rimborsare alla parte appellata le spese di lite, che si liquidano in complessive € 10.000,00 , per competenze professionali, 15 % per spese forfettarie, spese documentate, oltre i.v.a., qualora dovuta e c.p.a. pagina 7 di 8 Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello.
Perugia, 9 aprile 2025
Il Giudice Ausiliario Estensore Il Presidente
avv. Claudio Fraticelli dott. Claudio Baglioni
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