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Sentenza 29 aprile 2025
Sentenza 29 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 29/04/2025, n. 761 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 761 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
Sezione II Civile
Riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati
- dott. Anna Maria Rossi Presidente
- dott. Bianca Maria Gaudioso Consigliere
- dott. Maurizio Miranda Giudice Ausiliario Relatore
Esaminati gli atti ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello iscritta al n. r.g. 678/2023 promossa da:
(C.F. ) con l'Avvocato VINCENZI STEFANO con domicilio Parte_1 C.F._1 eletto in VIA FELICE CAVALLOTTI, 140 41049 SASSUOLO
APPELLANTE/I contro
(C.F. ) con l'Avvocato , Controparte_1 C.F._2 Controparte_1 [...]
( VIA MAZZINI 190 41049 SASSUOLO;
con domicilio CP_2 C.F._3 eletto in Via Pia n. 33 41049 Sassuolo on l'Avvocato LOSCALZO GIULIANA Controparte_3
APPELLATO/I
CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le rispettive conclusioni, da intendersi in questa sede richiamate, all'Udienza del 16 ottobre 2024.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione del 26/6/2020 adiva il Tribunale di Modena per sentir condannare Parte_1
l'Avv. al risarcimento del danno derivante da inadempimento al contratto di Controparte_1
prestazione d'opera intellettuale.
pagina 1 di 7 A fondamento della pretesa deduceva di essersi rivolto all'Avv. per promuovere un giudizio CP_1
di responsabilità civile nei confronti del Geom. relativamente ad un incarico Controparte_4
professionale a questi conferito nell'ambito di ristrutturazione di un immobile danneggiato da un incendio.
Riferiva che l'Avv. non adempiva correttamente al mandato conferitogli in quanto l'atto di CP_1
citazione predisposto dal convenuto indicava erroneamente i fatti costitutivi posti a fondamento della domanda giudiziale, omettendoli ovvero travisandoli, nella loro dimensione fattuale, con conseguente inesatta identificazione della causa petendi.
Secondo l'attore i fatti costitutivi, presupposto della domanda giudiziale azionata con il ministero dell'Avv. dovevano essere individuati nei numerosi e gravissimi vizi, ritardi e difformità CP_1
inficianti i lavori di ristrutturazione dell'immobile mentre il convenuto, nella redazione dell'atto di citazione, anziché allegare tali fatti nella loro specificità, si limitava invece, ad affermare che il predetto
Geometra in qualità di progettista e direttore dei lavori, aveva “[...] trascurato di esercitare i CP_4
dovuti controlli al fine di verificare che prima di dare inizio alle vere e proprie opere di
ristrutturazione, tese a rendere l'immobile abitabile, vi fossero le condizioni di agibilità dello stesso”.
Riteneva dunque l'attore che l'Avv. nulla aveva indicato in atto di citazione riguardo le opere CP_1
malamente eseguite.
Affermava inoltre che il Tribunale aveva respinto la domanda condannandolo al pagamento di somme pretese in via riconvenzionale dal Geom. CP_4
La causa veniva iscritta al nr. 3889/2020 del Ruolo Generale del Tribunale di Modena.
Si costituiva l'Avv. instando per il rigetto della domanda e chiedendo altresì di chiamare in CP_1
causa per essere da questa compagnia garantito e manlevato nella Controparte_3
denegata ipotesi di accoglimento della domanda attorea.
pagina 2 di 7 Si costituiva detta compagnia evidenziando che la vicenda dedotta in giudizio non poteva ritenersi coperta dalla polizza stipulata con il convenuto e chiedendo, comunque, nel merito il rigetto di ogni domanda.
Con Sentenza nr. 406 del 13 marzo 2023 il Tribunale di Modena respingeva la domanda condannando altresì l'attore al pagamento in favore del convenuto della somma di € 1.500,00 ai sensi dell'art. 96
c.p.c.
Avverso detta Sentenza proponeva appello il affidando l'impugnazione ad un articolato Pt_1
motivo di gravame.
Si costituivano le parti appellate Avv. e instando per il rigetto CP_1 Controparte_3
dell'impugnazione.
La causa veniva trattenuta in decisione sulle conclusioni precisate dalle parti all'Udienza sopra indicata.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente deve essere esaminata l'eccezione di tardività dell'appello come affermato dall'Avv.
in quanto notificato a mezzo PEC dopo le ore 21.00 dell'ultimo giorno utile per proporre CP_1
l'impugnazione.
L'eccezione è infondata.
L'art. 147 del codice di procedura civile prevede che le notificazioni non possono farsi prima delle ore
7 e dopo le ore 21.
Il secondo comma prevede però che le notificazioni a mezzo posta elettronica certificata o servizio elettronico di recapito certificato qualificato possono essere eseguite senza limiti orari e, il terzo comma, che le notificazioni eseguite ai sensi del secondo comma si intendono perfezionate, per il notificante, nel momento in cui è generata la ricevuta di accettazione e, per il destinatario, nel momento in cui è generata la ricevuta di avvenuta consegna: se quest' ultima è generata tra le ore 21 e le ore 7 del mattino del giorno successivo, la notificazione si intende perfezionata per il destinatario alle ore 7. pagina 3 di 7 Poiché ai fini della tempestività dell'appello è necessario verificare il momento di perfezionamento della notifica per il notificante, deve ritenersi che l'appello è stato tempestivamente proposto nella data del 12/4/2023 in quanto la predetta ricevuta di avvenuta consegna, ritualmente depositata in atti, risulta generata alle ore 22:54 di tale ultimo giorno utile.
Si può dunque procedere alla disamina dell'appello nel merito.
Secondo l'appellante la Sentenza del Tribunale dovrebbe essere riformata in quanto il primo Giudice
non avrebbe tenuto nel debito conto la circostanza secondo cui l'appellato avrebbe errato nello svolgimento del mandato professionale conferitogli ed avrebbe omesso di effettuare un compiuto accertamento giudiziale sulla qualità e quantità dei mezzi provvisti dall'avvocato per perorare e portare al successo le ragioni del cliente, laddove doveva ritenersi di palmare evidenza che i mezzi provvisti dall'Avv. si erano palesati come del tutto insufficienti e fallaci rispetto al risultato che l'attore CP_1
si era ragionevolmente e plausibilmente prefisso di conseguire.
In sostanza, afferma l'appellante che il Tribunale avrebbe errato nel valutare l'affermata responsabilità
del convenuto in primo grado solo in relazione all' azione giudiziale promossa nei soli confronti del geom. nella sua veste di direttore dei lavori e di progettista dei lavori commissionati dall'attore CP_4
- poi eseguiti dalla società Gruppo Emiliano Costruzioni S.r.l. - per il mancato conseguimento del certificato di agibilità dell'immobile.
Afferma invero l'appellante che la responsabilità contestata al difensore doveva essere apprezzata in relazione ad un'azione risarcitoria per vizi nell'opera realizzata dal Gruppo Emiliano Costruzioni s.r.l.
dei quali avrebbe dovuto rispondere anche il Geometra CP_4
Orbene, quanto affermato dall'appellante non può essere condiviso.
Manca invero ogni elemento probatorio che consenta di affermare che il avesse conferito Pt_1
mandato professionale all'Avv. per promuovere specificatamente tale azione nei confronti del CP_1
Geometra CP_4
pagina 4 di 7 Invero, la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato sottoscritta dal pone Pt_1
riferimento espressamente ad una condotta negligente del Geometra circa la condizione di CP_4
inagibilità dell'immobile: se è vero che tale domanda non può ritenersi esaustiva del perimetro dell'incarico conferito al difensore, la stessa rappresenta comunque un elemento valutabile al fine di affermare che il aveva conferito all'Avv. l'incarico per procedere a contestare al Pt_1 CP_1
Geometra la responsabilità professionale riferita al predetto mancato accertamento CP_4
dell'inagibilità del fabbricato.
Peraltro, è onere dell'attore allegare gli elementi costitutivi della propria pretesa e dunque dimostrare di aver conferito al difensore il mandato per promuovere una lite di contenuto diverso ovvero più ampio rispetto a quanto esposto dal predetto difensore negli atti processuali redatti per conto e nell'interesse del proprio assistito.
In difetto di tale allegazione, devono condividersi le argomentazioni del Tribunale circa la ritenuta correttezza e sufficienza dell'attività professionale svolta dall'Avv. nel patrocinare la CP_1
controversia relativamente alla domanda effettivamente spiegata nei confronti del predetto Geometra
CP_4
Ciò in quanto, come ritenuto dal Tribunale con motivazione condivisibile, è con riguardo a tale azione che deve esaminarsi l'operato del convenuto e non già, come sostenuto da parte attrice, in riferimento ad un'ipotetica azione risarcitoria per vizi, mai in concreto esperita.
Peraltro, in relazione a tale domanda concretamente azionata dall'Avv. per conto del non CP_1 Pt_1
risulta alcun inesatto adempimento da parte del difensore che possa ritenere fondata la pretesa dell'appellante: il convenuto in primo grado ha infatti documentato lo svolgimento dell'attività difensiva in conformità alle regole deontologiche e processuali, provvedendo alle confutazioni delle tesi avversarie nonché al deposito degli atti processuali e dei documenti necessari a sostenere la domanda.
Le predette risultanze istruttorie consentono dunque di affermare, ferma la qualificazione dell'obbligazione del professionista in termini di obbligazione di mezzi, che il convenuto ha effettivamente adoperato i mezzi pagina 5 di 7 necessari a svolgere correttamente il proprio mandato difensivo e ciò ovviamente nell'ambito del perimetro della domanda che risulta effettivamente proposta nell'interesse del proprio assistito.
Quanto all'affermazione secondo cui il Tribunale avrebbe erroneamente respinto le istanze istruttorie, la stessa deve ritenersi non condivisibile in quanto i mezzi di prova respinti in primo grado erano riferiti a dimostrare le conseguenze di un inadempimento che non si ravvisa e non attengono alla dimostrazione dell'affermazione secondo cui l'appellante avrebbe conferito al difensore il mandato per proporre domande ulteriori rispetto a quella effettivamente azionata nei confronti del Geometra CP_4
Deve inoltre respingersi quanto affermato dall'appellante (pag. 11 dell'atto di appello) circa la condanna ex art. 96 c.p.c. poiché le doglianze riferite a tale capo della Sentenza hanno quale presupposto l'accoglimento nel merito dell'appello.
Ugualmente deve ritenersi per quanto attiene la statuizione relativa alla condanna alla refusione delle spese di lite di primo grado in favore anche della chiamata in causa.
Afferma sul punto l'appellante che tale statuizione sarebbe errata in quanto la compagnia aveva eccepito la mancanza di copertura assicurativa, con conseguente onere di porre a carico del convenuto le spese di tale parte.
Anche tale assunto non può essere condiviso: stante il rigetto della domanda del la valutazione Pt_1
circa la condanna alle spese di lite deve essere effettuata in ragione della preliminare valutazione circa la correttezza della chiamata in causa del terzo da parte del convenuto.
Detta valutazione deve essere effettuata in maniera positiva, posto che le considerazioni circa l'effettiva operatività della polizza sono con evidenza successive alla valutazione della domanda attorea all'accoglimento della quale consegue la necessità di procedere alla disamina della domanda di garanzia.
Al rigetto dell'appello consegue la condanna dell'appellante alla refusione delle spese di lite in favore delle due parti appellate, spese che si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bologna, definitivamente pronunciando, respinge l'appello proposto da Parte_1
avverso la Sentenza del Tribunale di Modena nr. 406/23.
pagina 6 di 7 Condanna l'appellante alla refusione delle spese di lite del presente grado in favore delle parti appellate,
spese che liquida per ciascuna delle predette parti nell'importo di € 5.900,00 oltre rimborso forfetario nonché IVA e CNPAA come per legge.
Ricorrono i presupposti di cui all'art.13 comma 1 quater DPR n.115 del 2002 per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello.
Così deciso a Bologna nella Camera di Consiglio del 18 aprile 2025.
Il Presidente dott. Anna Maria Rossi L'estensore Avv. Maurizio Miranda
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