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Sentenza 10 novembre 2025
Sentenza 10 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 10/11/2025, n. 1926 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1926 |
| Data del deposito : | 10 novembre 2025 |
Testo completo
N. V.G. 4051/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente Rel. dott.ssa Lucia Minutella Giudice dott.ssa Isabella Messina Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. v.g. 4051/2025 promossa da:
, Parte_1
e
, Parte_2 entrambi elettivamente domiciliati in Via Palestro 8, Pinerolo, presso lo studio dell'avv. CHIAPPORI
SIMONE che li rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla si oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e ontraevano matrimonio con rito concordatario Parte_1 Parte_2 in CAVOUR il 10/06/2000.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di CAVOUR (atto n. 7 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2000).
Dal matrimonio è nato un figlio: il 13/06/2010. Per_1
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di verbale di separazione omologato dal Tribunale di Torino in data 03/12/2019.
Con ricorso depositato il 25/02/2025 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2, lettera b) della legge 1/12/1970 n. 898, successivamente modificata. I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di un verbale di separazione consensuale omologato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dall'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale ovvero dalla scadenza del termine di cui all'art.127 ter, V comma, c.p.c. per il deposito di note scritte sostitutive dell'udienza.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa, il cui ascolto è manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4 c.p.c.
Nulla sulle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dai signori e i cui estremi di trascrizione nei registri dello Stato Civile Parte_1 Parte_2 sono precisati in motivazione.
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di CAVOUR di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
Prende atto degli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DÀ ATTO che:
1) Il Sig. è rimasto a vivere nella casa coniugale sita in Cavour, Via Marchierù n. Parte_2 33 mentre la Sig.ra si è trasferita a vivere in località Villafranca P.te, Via Felice Parte_1 Cecca n. 1/3.
DISPONE che:
2) La figlia minore sarà affidata congiuntamente ad entrambi i genitori con residenza anagrafica che verrà fissata presso la madre in Villafranca P.te ma con facoltà per il padre di tenerla con sé, salvo diverso accordo tra le parti e compatibilmente con eventuali impegni scolastici ed extrascolastici della minor e, nei seguenti periodi:
- Ogni settimana dalle ore 16,00 del martedì all'uscita da scuola sino alla mattina del mercoledì curandone il riaccompagnamento a scuola nonché ogni giovedì dalle 16,00 all'uscita da scuola sino al mattino del venerdì in cui curerà il riaccompagnamento a scuola.
- A settimane alterne dalle ore 16,00 del venerdì all'uscita da scuola sino al mattino del lunedì seguente in cui ne curerà il riaccompagnamento a scuola.
- Ad anni alterni durante le festività di Natale, Capodanno, Pasqua, compleanno della minore e 15 giorni durante il periodo di ferie estivo che i genitori concorderanno congiuntamente di volta in volta;
Ciascun genitore provvederà, nelle settimane di propria competenza, all'integrale mantenimento della figlia.
3) Per quanto riguarda l'individuazione delle spese straordinarie, che saranno a carico dei coniugi nella misura del 50% ciascuno, le parti dichiarano di aderire al protocollo di intesa siglato in data 15.03.2016 fra magistrati ed avvocati.
DÀ ATTO che:
4) I coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e di rinunciare a richiedersi qualsivoglia assegno/contributo di mantenimento.
5) I coniugi possiedono attualmente conti correnti separati e non dispongono di altro denaro, titoli di credito o simili da dividere e considerano le pattuizioni esposte satisfattive di ogni residua richiesta economica.
6) I coniugi prestano fin d'ora reciproco consenso al rilascio e/o rinnovo del passaporto e/o di documenti equipollenti.
NULLA sulle spese di lite tra le parti.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 07/11/2025.
Il Presidente Rel.
Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente Rel. dott.ssa Lucia Minutella Giudice dott.ssa Isabella Messina Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. v.g. 4051/2025 promossa da:
, Parte_1
e
, Parte_2 entrambi elettivamente domiciliati in Via Palestro 8, Pinerolo, presso lo studio dell'avv. CHIAPPORI
SIMONE che li rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla si oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e ontraevano matrimonio con rito concordatario Parte_1 Parte_2 in CAVOUR il 10/06/2000.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di CAVOUR (atto n. 7 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2000).
Dal matrimonio è nato un figlio: il 13/06/2010. Per_1
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di verbale di separazione omologato dal Tribunale di Torino in data 03/12/2019.
Con ricorso depositato il 25/02/2025 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2, lettera b) della legge 1/12/1970 n. 898, successivamente modificata. I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di un verbale di separazione consensuale omologato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dall'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale ovvero dalla scadenza del termine di cui all'art.127 ter, V comma, c.p.c. per il deposito di note scritte sostitutive dell'udienza.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa, il cui ascolto è manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4 c.p.c.
Nulla sulle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dai signori e i cui estremi di trascrizione nei registri dello Stato Civile Parte_1 Parte_2 sono precisati in motivazione.
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di CAVOUR di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
Prende atto degli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DÀ ATTO che:
1) Il Sig. è rimasto a vivere nella casa coniugale sita in Cavour, Via Marchierù n. Parte_2 33 mentre la Sig.ra si è trasferita a vivere in località Villafranca P.te, Via Felice Parte_1 Cecca n. 1/3.
DISPONE che:
2) La figlia minore sarà affidata congiuntamente ad entrambi i genitori con residenza anagrafica che verrà fissata presso la madre in Villafranca P.te ma con facoltà per il padre di tenerla con sé, salvo diverso accordo tra le parti e compatibilmente con eventuali impegni scolastici ed extrascolastici della minor e, nei seguenti periodi:
- Ogni settimana dalle ore 16,00 del martedì all'uscita da scuola sino alla mattina del mercoledì curandone il riaccompagnamento a scuola nonché ogni giovedì dalle 16,00 all'uscita da scuola sino al mattino del venerdì in cui curerà il riaccompagnamento a scuola.
- A settimane alterne dalle ore 16,00 del venerdì all'uscita da scuola sino al mattino del lunedì seguente in cui ne curerà il riaccompagnamento a scuola.
- Ad anni alterni durante le festività di Natale, Capodanno, Pasqua, compleanno della minore e 15 giorni durante il periodo di ferie estivo che i genitori concorderanno congiuntamente di volta in volta;
Ciascun genitore provvederà, nelle settimane di propria competenza, all'integrale mantenimento della figlia.
3) Per quanto riguarda l'individuazione delle spese straordinarie, che saranno a carico dei coniugi nella misura del 50% ciascuno, le parti dichiarano di aderire al protocollo di intesa siglato in data 15.03.2016 fra magistrati ed avvocati.
DÀ ATTO che:
4) I coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e di rinunciare a richiedersi qualsivoglia assegno/contributo di mantenimento.
5) I coniugi possiedono attualmente conti correnti separati e non dispongono di altro denaro, titoli di credito o simili da dividere e considerano le pattuizioni esposte satisfattive di ogni residua richiesta economica.
6) I coniugi prestano fin d'ora reciproco consenso al rilascio e/o rinnovo del passaporto e/o di documenti equipollenti.
NULLA sulle spese di lite tra le parti.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 07/11/2025.
Il Presidente Rel.
Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.