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Sentenza 31 marzo 2025
Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 31/03/2025, n. 409 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 409 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4091/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BENEVENTO
Prima Sezione CIVILE in composizione monocratica nella persona del giudice dott.ssa Enrica Nasti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4091 Registro Generale Affari Contenziosi dell'anno 2023 avente ad oggetto: "altri istituti del dirtto delle locazioni", decisa all'udienza del 31 marzo
2025
TRA
, domiciliato in Benevento alla via Raffaele Calabria n. 22 , presso lo studio Parte_1 dell'avv. Carmen Gerarda Vetrone dalla quale è rappresentata e difesa giusta procura in atti
- ricorrente -
E
e , rappresentate e difese dall'avv. Giuseppe Controparte_1 Controparte_2
Ricciardi giusta procura in atti, elettivamente domiciliate presso lo studio del difensore sito in benevento alla via Ennio Goduti n. 50
-resistenti-
CONCLUSIONI
come da verbale e atti di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
pagina 1 di 4 Con ricorso depositato in data 20.12.23, la ricorrente, premesso che il coniuge aveva stipulato con le resistenti un contratto di locazione avente ad oggetto un immobile sito in Benevento in cui vivevano insieme ai figli, conveniva in giudizio e , onde ottenere la Controparte_1 Controparte_2
voltura del contratto di locazione a seguito della separazione consensuale omologata dal Tribunale di
Benevento con cui l'immobile veniva alla stessa assegnato.
Le resistenti, costituitesi in giudizio, deducevano che, essendo venuta meno la specificità del contraente, il contratto doveva intendersi cessato alla scadenza del 31/12/2025 per disdetta e chiedevano in via gradata, in caso di voltura del contratto, di obbligare e onerare in solido quale garante al pagamento del canone . Controparte_3
Ciò premesso, la domanda è fondata nei limiti di seguito precisati.
Com'è noto, l'art. 6, commi 2 e 3 della l. 27 luglio 1978 n. 392 dispone la successione al conduttore nel contratto di locazione del coniuge cui è attribuito dal giudice il diritto di abitare nella casa familiare, in caso di separazione giudiziale, o scioglimento del matrimonio, o di cessazione degli effetti civili dello stesso, ovvero che acquista tale diritto in forza di apposita convenzione con il coniuge originario titolare del rapporto di locazione, nel caso di separazione consensuale, di nullità del matrimonio, ovvero, a seguito della entrata in vigore dell'art. 11 della l. 6 marzo 1987 n. 74, di divorzio a domanda congiunta.
Nulla dice la norma con riguardo alla circostanza che l'opponibilità al locatore dell'avvenuta successione nel contratto di locazione del coniuge separato o divorziato venga subordinata alla conoscenza da parte del locatore stesso della ricorrenza degli accadimenti che di tale trasferimento costituiscono il presupposto legale.
Tale regolamentazione è rimasta immutata a seguito della entrata in vigore della l. 9 dicembre 1998, n.
431, recante la "Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo".
Sul punto è stato precisato che, in tema di separazione personale dei coniugi, il provvedimento di assegnazione della casa familiare determina una cessione "ex lege" del relativo contratto di locazione a favore del coniuge assegnatario e l'estinzione del rapporto in capo al coniuge che ne fosse originariamente conduttore, anche nell'ipotesi in cui entrambi i coniugi abbiano sottoscritto il contratto di locazione;
pertanto, l'ignoranza, da parte del locatore, della successione "ex lege" non incide sul perfezionamento della cessione, ma assume rilevanza ai soli fini dell'opponibilità della stessa al locatore ceduto (Cass. n.28615 del 2019).
In particolare la giurisprudenza (Cass. 30/04/2009, n. 10104; Cass. 17/07/2008, n. 19691) ha precisato che il provvedimento del giudice della separazione, oltre a determinare una cessione ex lege del contratto a favore del coniuge assegnatario, comporta anche l'estinzione del rapporto in capo pagina 2 di 4 al coniuge originario conduttore, rapporto che non è più suscettibile di reviviscenza. Peraltro, nel momento in cui si realizza la successione del coniuge assegnatario al coniuge originario conduttore, si verifica, altresì, in senso del tutto figurativo e virtuale, una sorta di riconsegna dell'immobile al locatore da parte del vecchio conduttore, con contestuale consegna, sempre in senso figurativo, della cosa locata al nuovo conduttore. Applicando i principi sopra ribaditi ai casi come quello di specie si verifica che, per effetto del provvedimento giudiziale di separazione, il rapporto di locazione con il coniuge non assegnatario si estingue anche nell'ipotesi in cui entrambi i coniugi abbiano sottoscritto il contratto di locazione, nel qual caso l'assegnatario succede nella quota ideale dell'altro coniuge, a prescindere dal fatto che a carico del locatore possa venirsi a determinare un'attenuazione della garanzia, dal momento che egli deve subire la sostituzione del soggetto cui ha locato l'appartamento con altro soggetto in ipotesi avente una situazione patrimoniale meno solida (Cass. 20/04/2009, n.
10104).
Ciò premesso, nella specie, è documentalmente provato che i coniugi con accordo del 1.6.23 hanno pattuito l'assegnazione della casa coniugale sita in Benevento alla via Luigi Sturzo, oggetto del contratto di locazione, alla ricorrente.
Deve pertanto dichiararsi il subentro ex lege della ricorrente al contratto di locazione per cui è causa.
Nulla può essere disposto in ordine alla voltura, rientrando tale adempimento nelle facoltà delle parti, ben potendo tale richiesta essere formulata direttamente dalla ricorrente.
Deve invece essere rigettata la domanda di parte resistente volta ad ottenere la disdetta del contratto alla data del 31.12.2025, trattandodi nella specie di diniego di rinnovo alla prima scadenza.
E' noto che, in tema di locazione di immobili adibiti ad uso abitativo, nella comunicazione del locatore del diniego di rinnovo del contratto, ai sensi dell'art. 3 della l. n. 431 del 1998, deve essere specificato,
a pena di nullità, il motivo, tra quelli tassativamente indicati dalla stessa norma, sul quale la disdetta è fondata, in modo da consentire, in caso di controversia, la verifica "ex ante" della serietà e della realizzabilità dell'intenzione dedotta in giudizio e, comunque, il controllo, dopo l'avvenuto rilascio, circa l'effettiva destinazione dell'immobile all'uso indicato nell'ipotesi in cui il conduttore estromesso reclami l'applicazione delle sanzioni ivi previste a carico del locatore (Cassazione civile sez. VI,
09/02/2023, n.3938).
Non può pertanto, nella specie, ritenersi correttamente esercitata dal locatore la facoltà di diniego del rinnovo del contratto alla prima scadenza, in assenza di alcun riferimento ad uno dei motivi precipuamente previsto dalle disposizioni.
pagina 3 di 4 L'ulteriore domanda volta ad ottenere l'obbligo in solido del in caso di voltura del contratto CP_3
a favore di a prescindere dall'ammissibilità di una simile richiesta, resta assorbita Parte_1 dall'esito della lite, nulla potendosi disporre in ordine alla voltura.
Atteso l'esito della lite, anche in ragione della peculiarità della vicenda, le spese del giudizio devono essere integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
-dichiara il subentro ex lege della ricorrente nel contratto di locazione per cui è causa;
-rigetta le domande dei resistenti;
-compensa le spese di lite.
Così deciso in Benevento, 31 marzo 2025
Il Giudice
dott.ssa Enrica Nasti
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BENEVENTO
Prima Sezione CIVILE in composizione monocratica nella persona del giudice dott.ssa Enrica Nasti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4091 Registro Generale Affari Contenziosi dell'anno 2023 avente ad oggetto: "altri istituti del dirtto delle locazioni", decisa all'udienza del 31 marzo
2025
TRA
, domiciliato in Benevento alla via Raffaele Calabria n. 22 , presso lo studio Parte_1 dell'avv. Carmen Gerarda Vetrone dalla quale è rappresentata e difesa giusta procura in atti
- ricorrente -
E
e , rappresentate e difese dall'avv. Giuseppe Controparte_1 Controparte_2
Ricciardi giusta procura in atti, elettivamente domiciliate presso lo studio del difensore sito in benevento alla via Ennio Goduti n. 50
-resistenti-
CONCLUSIONI
come da verbale e atti di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
pagina 1 di 4 Con ricorso depositato in data 20.12.23, la ricorrente, premesso che il coniuge aveva stipulato con le resistenti un contratto di locazione avente ad oggetto un immobile sito in Benevento in cui vivevano insieme ai figli, conveniva in giudizio e , onde ottenere la Controparte_1 Controparte_2
voltura del contratto di locazione a seguito della separazione consensuale omologata dal Tribunale di
Benevento con cui l'immobile veniva alla stessa assegnato.
Le resistenti, costituitesi in giudizio, deducevano che, essendo venuta meno la specificità del contraente, il contratto doveva intendersi cessato alla scadenza del 31/12/2025 per disdetta e chiedevano in via gradata, in caso di voltura del contratto, di obbligare e onerare in solido quale garante al pagamento del canone . Controparte_3
Ciò premesso, la domanda è fondata nei limiti di seguito precisati.
Com'è noto, l'art. 6, commi 2 e 3 della l. 27 luglio 1978 n. 392 dispone la successione al conduttore nel contratto di locazione del coniuge cui è attribuito dal giudice il diritto di abitare nella casa familiare, in caso di separazione giudiziale, o scioglimento del matrimonio, o di cessazione degli effetti civili dello stesso, ovvero che acquista tale diritto in forza di apposita convenzione con il coniuge originario titolare del rapporto di locazione, nel caso di separazione consensuale, di nullità del matrimonio, ovvero, a seguito della entrata in vigore dell'art. 11 della l. 6 marzo 1987 n. 74, di divorzio a domanda congiunta.
Nulla dice la norma con riguardo alla circostanza che l'opponibilità al locatore dell'avvenuta successione nel contratto di locazione del coniuge separato o divorziato venga subordinata alla conoscenza da parte del locatore stesso della ricorrenza degli accadimenti che di tale trasferimento costituiscono il presupposto legale.
Tale regolamentazione è rimasta immutata a seguito della entrata in vigore della l. 9 dicembre 1998, n.
431, recante la "Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo".
Sul punto è stato precisato che, in tema di separazione personale dei coniugi, il provvedimento di assegnazione della casa familiare determina una cessione "ex lege" del relativo contratto di locazione a favore del coniuge assegnatario e l'estinzione del rapporto in capo al coniuge che ne fosse originariamente conduttore, anche nell'ipotesi in cui entrambi i coniugi abbiano sottoscritto il contratto di locazione;
pertanto, l'ignoranza, da parte del locatore, della successione "ex lege" non incide sul perfezionamento della cessione, ma assume rilevanza ai soli fini dell'opponibilità della stessa al locatore ceduto (Cass. n.28615 del 2019).
In particolare la giurisprudenza (Cass. 30/04/2009, n. 10104; Cass. 17/07/2008, n. 19691) ha precisato che il provvedimento del giudice della separazione, oltre a determinare una cessione ex lege del contratto a favore del coniuge assegnatario, comporta anche l'estinzione del rapporto in capo pagina 2 di 4 al coniuge originario conduttore, rapporto che non è più suscettibile di reviviscenza. Peraltro, nel momento in cui si realizza la successione del coniuge assegnatario al coniuge originario conduttore, si verifica, altresì, in senso del tutto figurativo e virtuale, una sorta di riconsegna dell'immobile al locatore da parte del vecchio conduttore, con contestuale consegna, sempre in senso figurativo, della cosa locata al nuovo conduttore. Applicando i principi sopra ribaditi ai casi come quello di specie si verifica che, per effetto del provvedimento giudiziale di separazione, il rapporto di locazione con il coniuge non assegnatario si estingue anche nell'ipotesi in cui entrambi i coniugi abbiano sottoscritto il contratto di locazione, nel qual caso l'assegnatario succede nella quota ideale dell'altro coniuge, a prescindere dal fatto che a carico del locatore possa venirsi a determinare un'attenuazione della garanzia, dal momento che egli deve subire la sostituzione del soggetto cui ha locato l'appartamento con altro soggetto in ipotesi avente una situazione patrimoniale meno solida (Cass. 20/04/2009, n.
10104).
Ciò premesso, nella specie, è documentalmente provato che i coniugi con accordo del 1.6.23 hanno pattuito l'assegnazione della casa coniugale sita in Benevento alla via Luigi Sturzo, oggetto del contratto di locazione, alla ricorrente.
Deve pertanto dichiararsi il subentro ex lege della ricorrente al contratto di locazione per cui è causa.
Nulla può essere disposto in ordine alla voltura, rientrando tale adempimento nelle facoltà delle parti, ben potendo tale richiesta essere formulata direttamente dalla ricorrente.
Deve invece essere rigettata la domanda di parte resistente volta ad ottenere la disdetta del contratto alla data del 31.12.2025, trattandodi nella specie di diniego di rinnovo alla prima scadenza.
E' noto che, in tema di locazione di immobili adibiti ad uso abitativo, nella comunicazione del locatore del diniego di rinnovo del contratto, ai sensi dell'art. 3 della l. n. 431 del 1998, deve essere specificato,
a pena di nullità, il motivo, tra quelli tassativamente indicati dalla stessa norma, sul quale la disdetta è fondata, in modo da consentire, in caso di controversia, la verifica "ex ante" della serietà e della realizzabilità dell'intenzione dedotta in giudizio e, comunque, il controllo, dopo l'avvenuto rilascio, circa l'effettiva destinazione dell'immobile all'uso indicato nell'ipotesi in cui il conduttore estromesso reclami l'applicazione delle sanzioni ivi previste a carico del locatore (Cassazione civile sez. VI,
09/02/2023, n.3938).
Non può pertanto, nella specie, ritenersi correttamente esercitata dal locatore la facoltà di diniego del rinnovo del contratto alla prima scadenza, in assenza di alcun riferimento ad uno dei motivi precipuamente previsto dalle disposizioni.
pagina 3 di 4 L'ulteriore domanda volta ad ottenere l'obbligo in solido del in caso di voltura del contratto CP_3
a favore di a prescindere dall'ammissibilità di una simile richiesta, resta assorbita Parte_1 dall'esito della lite, nulla potendosi disporre in ordine alla voltura.
Atteso l'esito della lite, anche in ragione della peculiarità della vicenda, le spese del giudizio devono essere integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
-dichiara il subentro ex lege della ricorrente nel contratto di locazione per cui è causa;
-rigetta le domande dei resistenti;
-compensa le spese di lite.
Così deciso in Benevento, 31 marzo 2025
Il Giudice
dott.ssa Enrica Nasti
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