Sentenza 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Emilia, sentenza 13/06/2025, n. 564 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Emilia |
| Numero : | 564 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3177/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI REGGIO EMILIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Reggio Emilia, composto dai seguenti magistrati:
Damiano DAZZI Presidente
Stefano RAGO Giudice rel.
Lorenzo MEOLI Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di I grado iscritta al n. 3177/2024 R.G. promossa da
, C.F. , nata a [...] il 26 Parte_1 C.F._1 maggio 1979; rappresentata e difesa dall'avv. Sarah Calzolari come da procura allegata al ricorso introduttivo ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Reggio Emilia, Via Emilia all'Angelo n. 7
- attrice - contro
, C.F. , nato a [...]_1 C.F._2 di AP (NA) il 5 dicembre 1977; rappresentato e difeso dall'avv. Federico Mosti come da procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Reggio Emilia, Via Guido Riccio
Fogliani n. 6
- convenuto - con l'intervento del
1 di 8
- interventore ex lege -
OGGETTO: separazione personale.
CONCLUSIONI CONGIUNTE
Pronunciarsi la separazione personale alle seguenti condizioni:
1- I coniugi vivranno separati nel reciproco rispetto, libero ciascuno di fissare la propria residenza ove riterrà opportuno, con obbligo di comunicarsi reciprocamente ogni variazione della stessa a mezzo raccomandata a.r.;
2- La figlia minore sarà affidata ad entrambi i genitori in regime Per_1 di affidamento condiviso con collocazione preferenziale presso la madre;
3- Nella casa coniugale vi continuerà ad abitare la sig.ra Parte_1
unitamente alla figlia ed è alla stessa assegnata così
[...] Per_1 come tutti i beni mobili all'interno della stessa e il sig. CP_1
si è già trasferito ad abitare presso altra casa e ha già
[...] trasferito tutti i suoi effetti personali.
La sig.ra si rende disponibile a ridare la cucina se il sig. Parte_1 acquisterà un'altra cucina in accordo con la sig.ra CP_1 Parte_1 sulla scelta della stessa.
Le parti, alla presenza di terze persone, prenderanno i propri effetti personali all'interno della cassaforte presente nell'abitazione ex e il sig. consegnerà dopo le chiavi alla sig.ra entro e CP_1 Parte_1 non oltre il 15.06.2025.
I preziosi di proprietà della figlia i genitori decidono che siano trasferiti presso una cassetta di sicurezza bancaria a Castelnovo Sotto
a spese del sig. ed il libretto postale intestato ai genitori e CP_1 con all'interno i soldi risparmiati per la figlia minore i genitori concordano di recarsi in Posta entro e non oltre il 30.06.2025 e trasformarlo in un buono postale vincolato alla maggiore età di Per_1
2 di 8 Quanto all'oro della figlia che si trova a Marano presso Per_1
l'abitazione della nonna paterna questo dovrà essere consegnato alla figlia che insieme ai genitori valuterà se conservarlo in una Per_1 cassetta di sicurezza.
4- Il sig. potrà vedere e tenere con sé la figlia una Controparte_1 volta a settimana dall'uscita dal lavoro sino alle 21:00 e a week end alterni a partire dal sabato mattina all'uscita da scuola sino al sabato sera alle 19:00.
Durante le festività del Natale, la figlia trascorrerà ad anni alterni i seguenti giorni: la Vigilia con la madre, il giorno del Natale con il padre e il giorno di Santo Stefano con la madre, alternandosi di anno in anno, in modo tale che le vacanze siano equamente divise tra i genitori;
inoltre, nei limiti delle vacanze scolastiche concesse alla figlia, la stessa trascorrerà dal 27 dicembre fino al 31 con il padre e dal 1 fino al 6 gennaio con la madre, alternandosi di anno in anno, in modo tale che le vacanze siano equamente divise tra i genitori. In caso di disaccordo sui periodi di vacanza negli anni pari deciderà la madre e negli anni dispari il padre.
Durante le festività pasquali, il padre avrà diritto di vedere e tenere con sé la figlia, la domenica di Pasqua dalle 9.00 fino alle 21.00 negli anni pari ed il lunedì dell'Angelo dalle 9.00 alle 21.00 negli anni dispari.
Durante le vacanze estive il padre avrà diritto di trascorrere con la figlia una settimana da concordarsi entro il 31.05 di ciascun anno. In caso di disaccordo sui periodi di vacanza negli anni pari deciderà la madre e negli anni dispari il padre.
Il diritto di visita dovrà essere tra la minore e unicamente il padre e non dovranno essere presenti terze persone non parenti della minore.
Il Sig. si offre sin da ora disponibile ad accompagnare la CP_1 figlia minore per eventuali visite mediche, salvo che lo stesso venga avvisato con congruo anticipo in modo da poter far sì che abbia possibilità di organizzarsi da un punto di vista lavorativo.
3 di 8 Gli accordì sopra previsti potranno subire delle modifiche concordate tra i genitori che dovranno tenere in considerazione gli eventuali impegni ed esigenze della figlia minore.
5- L'Assegno Unico sarà percepito dalla sig.ra Parte_1 integralmente al 100% e il sig. autorizza sin da ora Controparte_1 la madre a farne richiesta e autorizza sin da ora la presentazione della domanda all'INPS;
6- Il sig. verserà alla sig.ra a Controparte_1 Parte_1 partire dal mese di Maggio 2025, a titolo di contributo al mantenimento della figlia, la somma di Euro 350,00 mensili fino al raggiungimento da parte della medesima dell'autosufficienza economica ed indipendenza, da versarsi entro il giorno 15 (quindici) di ogni mese a mezzo di bonifico bancario su conto corrente che la
Sig.ra indica al sig. (IBAN Parte_1 CP_1
1T20T3608105138217766017774), con rivalutazione secondo la variazione dell'indice Istat Nazionale dal mese di Maggio 2026;
7- Il sig. verserà alla sig.ra a Controparte_1 Parte_1 partire dal mese di Gennaio 2026, a titolo di arretrati al contributo al mantenimento della figlia per i mesi da Gennaio ad Aprile 2025, la somma di Euro 1.400,00 con pagamenti rateizzati di euro 100,00 ogni mese fino al raggiungimento della somma complessiva sopra indicato, da versarsi entro il giorno 15 (quindici) di ogni mese a mezzo di bonifico bancario su conto corrente che la Sig.ra Parte_1 indica al sig. (IBAN 1T20T3608105138217766017774); CP_1
8- Quanto alle spese straordinarie necessarie per la figlia saranno affrontate dai genitori in ragione del 50% dal padre e 50% dalla madre, secondo il protocollo in materia di diritto di famiglia del
Tribunale di Reggio Emilia (Giugno 2023).
Il genitore che anticiperà le spese dovrà essere rimborsato dall'altro entro 30 giorni dall'esibizione dei documenti giustificativi.
4 di 8 9- Le parti dichiarano di essere economicamente indipendenti e pertanto rinunciano reciprocamente ad avanzare richieste di contributo nel loro mantenimento;
10- I genitori si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo della figlia con ciascuno di essi e a tal fine le parti si impegnano a rimettere le denunce-querele che le stesse hanno sporto l'una nei confronti dell'altra: con riferimento a procedimenti penali eventualmente incardinati la remissione avverrà entro 7 giorni dal riscontro positivo dell'esito della richiesta ex art. 335 c.p.p. ovvero alla notifica di atti concernenti l'iniziativa del P.M. procedente e, in ogni caso, avanti all'A.G. procedente.
Spese legali compensate.
FATTI DI CAUSA
1. Con ricorso depositato in data 18 ottobre 2024 Parte_1
chiedeva la separazione personale con addebito a
[...] CP_1
, l'affidamento esclusivo rafforzato della loro figlia (nata
[...] Per_1 il 30 agosto 2010), il collocamento prevalente della stessa presso di sé, la disciplina del diritto di visita del padre, l'assegnazione della casa coniugale ed un contributo al mantenimento al mantenimento della figlia in misura pari ad € 550,00 al mese, oltre al 70% delle spese straordinarie ed all'integrale percezione dell'assegno unico.
2. Il decreto di fissazione udienza veniva regolarmente comunicato a mezzo PEC in data 25 ottobre 2024 al Pubblico
Ministero, il quale veniva dunque messo in condizione di intervenire nel presente procedimento (Cass. 10894/2005).
3. si costituiva con comparsa depositata in Controparte_1 data 4 giugno 2025 all'esito della rinnovazione della notifica del ricorso, senza rassegnare alcuna conclusione.
Alla successiva udienza in prosecuzione del 12 giugno 2025, sentite le parti personalmente ed esperito infruttuosamente il rituale
5 di 8 tentativo di conciliazione, i procuratori, dando atto del raggiungimento di un accordo sulle condizioni della separazione, autorizzati dal giudice, precisavano congiuntamente le conclusioni, come in epigrafe trascritte, chiedendo la pronuncia immediata di sentenza, con rinuncia ai termini ex art. 473 bis.28 c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. La domanda di separazione merita accoglimento.
Le parti contraevano matrimonio a IA di AP (NA) in data
27 settembre 2008.
È noto che, ai sensi dell'art. 151, comma 1, c.c., «la separazione può essere chiesta quando si verificano, anche indipendentemente dalla volontà di uno o di entrambi i coniugi, fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza o da recare grave pregiudizio all'educazione della prole».
La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che la separazione deve trovare causa e giustificazione in una situazione di intollerabilità della convivenza, intesa come fatto psicologico squisitamente individuale, riferibile alla formazione culturale, alla sensibilità e al contesto interno della vita dei coniugi, purché oggettivamente apprezzabile e giuridicamente controllabile;
a tal fine assumono rilievo sia il vero e proprio conflitto tra i coniugi, sia la semplice disaffezione al matrimonio di una sola delle parti, purché la stessa sia verificabile in base ai fatti obiettivi, come la presentazione stessa del ricorso ed il successivo comportamento processuale, con particolare riferimento alle risultanze negative del tentativo di conciliazione, dovendosi ritenere venuto meno, al ricorrere di tali evenienze, quel principio del consenso che caratterizza ogni vicenda del rapporto coniugale, a prescindere da qualsivoglia elemento di addebitabilità
(Cass. 16698/2020, Cass. 8713/2015, Cass. 1164/2014).
Nel caso in esame, la separazione personale fra i coniugi deve essere senz'altro pronunziata, ricorrendo tutti i presupposti di cui all'art. 151 c.c.: è emersa, infatti, l'esistenza di una crisi del rapporto
6 di 8 tra le parti di tale gravità da escludere la possibilità che si ricostituisca la comunione di intenti e di sentimenti che costituisce l'indispensabile presupposto del matrimonio, come ricavabile dal tenore dei rispettivi atti difensivi, dalle accuse reciproche avanzate dai coniugi, dall'insistere nelle domande da parte di entrambi i coniugi, dal comportamento tenuto da entrambi nel corso del processo e, infine, dal fallimento del tentativo di conciliazione.
Tutti questi elementi comprovano il venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale tra i coniugi, sicché deve essere dichiarata la loro separazione personale.
2. Gli accordi intercorsi tra le parti non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo o agli interessi della prole minore, e, anzi, paiono adeguati a garantire a quest'ultima l'accesso ad una effettiva bigenitorialità.
Anche i profili economici dell'accordo risultano idonei, nel contemperamento delle rispettive posizioni, ad assicurare alla prole minore condizioni di vita funzionali alla sua crescita ed evoluzione.
Pertanto, le domande delle parti possono essere recepite in quanto regolamentano compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Il Tribunale prende atto degli accordi intervenuti tra le parti sui loro rapporti patrimoniali e sulle ulteriori questioni.
L'ascolto della prole non è necessario (art. 473 bis.4, comma 3,
c.p.c.), tenuto conto dei contenuti dell'accordo dei genitori.
3. Le spese vanno interamente compensate, come da concorde richiesta delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Emilia, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione respinta:
1. pronuncia la separazione personale fra i coniugi CP_1
, nato a [...] il [...], e
[...]
, nata a [...] il [...], unitisi in Parte_1
7 di 8 matrimonio a IA di AP (NA) in data 27 settembre 2008 con atto trascritto nel registro dello stato civile del suddetto Comune dell'anno 2008 parte 2 serie A numero 196;
2. ordina all'Ufficiale di stato civile del suddetto Comune di procedere alla annotazione della presente sentenza;
3. dispone in conformità alle condizioni concordate tra le parti inerenti alla prole ed ai rapporti economici, così come trascritte in epigrafe;
4. prende atto degli ulteriori accordi anche patrimoniali intercorsi tra le parti;
5. compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Reggio Emilia, nella camera di consiglio della Prima
Sezione Civile, in data 12 giugno 2025.
IL GIUDICE EST.
Stefano Rago
IL PRESIDENTE
Damiano Dazzi
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