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Sentenza 18 marzo 2025
Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cremona, sentenza 18/03/2025, n. 147 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cremona |
| Numero : | 147 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 37/2024
TRIBUNALE DI CREMONA
SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 37/2024
CON CONTESTUALE SENTENZA AI SENSI DELL'ART. 281 SEXIES C.P.C.
Oggi 18 marzo 2025 innanzi al dott. Luigi Enrico Calabrò, sono comparsi:
Per , e l'avv. Parte_1 Parte_2 Parte_3
ANTONIOLI FRANCO.
Per l'avv. PALMIERI MARIO, oggi sostituito dall'avv. Controparte_1
ALBIZZATI PAOLO.
L'avv. Antonioli precisa le conclusioni come da atto di citazione in opposizione;
l'avv. Albizzati precisa le conclusioni come da foglio di precisazione delle conclusioni depositato telematicamente.
Il Giudice invita quindi le parti a discutere oralmente la causa.
Dopo breve discussione orale il Giudice si ritira in camera di consiglio.
Al termine della camera di consiglio, il Giudice, dando atto che al rientro dalla camera di consiglio nessuno si è trattenuto per ascoltare la lettura della decisione, dà lettura della sentenza, come da fogli di seguito allegati al presente verbale con esposizione delle ragioni di fatto e diritto della decisione.
IL GIUDICE
dott. Luigi Enrico Calabrò
pagina 1 di 9 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CREMONA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Luigi Enrico Calabrò, ha pronunciato ex art. 281 sexies
c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 37/2024 promossa da:
(C.F. ), nata a [...] il [...] e residente in Parte_1 C.F._1
Via Santa Maria n. 2/C - 26010 Chieve (CR),
(C.F. ). nato a [...] il [...] ed ivi residente Parte_2 C.F._2
in Via San Rocco n. 75,
(C.F. ), nato a [...] il [...] ed ivi Parte_3 C.F._3
residente in [...], tutti rappresentati e difesi dall'avv. ANTONIOLI FRANCO (c.f. ) del Foro di C.F._4
Cremona, elettivamente domiciliati presso il suo studio legale in Via Dei Tribunali n. 7, Cremona;
ATTORI/OPPONENTI contro
(C.F. e p. IVA , con sede legale in Conegliano (TV), Via Controparte_2 P.IVA_1
Vittorio Alfieri 1, e per essa (C.F. e P.IVA , Controparte_1 P.IVA_2
con sede legale in Milano, Via Valtellina, 15/17, , in forza di procura speciale rilasciata dalla mandataria (C.F. ), con sede a Milano, via Controparte_3 C.F._5
Valtellina n. 15/17, rappresentata, assistita e difesa dall'Avv MARIO PALMIERI del Foro di Cremona ed elettivamente domiciliata presso lo Studio di quest'ultimo, in Crema (CR) Piazza Aldo Moro, 23;
CONVENUTO/OPPOSTO
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, , e hanno proposto Parte_2 Parte_1 Parte_3
opposizione al decreto ingiuntivo n. 959/2023 (RG n. 2216/2023) emesso dal Tribunale di Cremona
pagina 2 di 9 chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ill.mo sig. Giudice, contrariis reiectis: -dichiarare inefficace il decreto verso ex art. 188 disp. att cpc -revocare ed Parte_2
annullare il decreto ingiuntivo opposto per tutti i motivi di nullità ed inefficacia in premessa e quindi perchè infondato in fatto ed in diritto Con rifusione delle spese di lite”.
Si è costituita in giudizio e per essa in persona del Controparte_2 Controparte_1 legale rappresentante pro tempore, chiedendo a sua volta: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria domanda, eccezione o conclusione, così decidere: in via preliminare: accertata e dichiarata la tempestiva e rituale notificazione del ricorso e decreto ingiuntivo n. 959/2023 D.I.
Tribunale di Cremona ai tre odierni opponenti, per l'effetto respingere l'istanza di declaratoria di inefficacia ex art. 188 disp. att. c.p.c. ex adverso eccepita;
sempre in via preliminare: accertata la palese infondatezza e pretestuosità dell'opposizione ex adverso promossa, concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto;
nel merito - in via principale: respingere l'opposizione promossa dagli attori/opponenti avverso il decreto ingiuntivo n. 959/2023 D.I. Tribunale di Cremona per tutti i motivi meglio espressi in narrativa e, per l'effetto, dichiararne l'integrale validità ed efficacia;
in ogni caso: con vittoria di spese e competenze professionali di patrocinio”.
Con ordinanza del 15/10/2024, il Giudice ha concesso la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto e successivamente, rigettate le richieste istruttorie formulate dalle parti, ha fissato udienza per la precisazione delle conclusioni e per la discussione orale della causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
All'udienza del 17/3/2025, le parti hanno precisato le conclusioni come da verbale in atti e discusso oralmente la causa ai sensi dell'art. 281sexies, ed il Giudice emesso la presente decisione.
L'opposizione promossa da , e non può Parte_2 Parte_1 Parte_3
essere accolta, per le ragioni che seguono.
Gli opponenti, ex soci e garanti di hanno invero eccepito: a) l'inefficacia del Parte_4
decreto ingiuntivo nei confronti di per omessa notifica nei confronti dello stesso;
b) la Parte_2
liberazione dei fideiussori per violazione, da parte dell'istituto di credito, del disposto di cui all'art. 1956 c.c.; c) la nullità parziale delle fideiussioni sottoscritte dagli opponenti per violazione della L.n.
287/1990 con conseguente decadenza dall' azione nei confronti dei garanti ai sensi dell'art. art. 1957
c.c.; d) la carenza di legittimazione attiva della creditrice opposta in quanto non sarebbe provata l'inclusione del credito ingiunto nella cessione in blocco operata in favore di parte opposta.
Orbene, in via preliminare, si rileva che, in virtù del principio della scissione degli effetti della notifica, oramai graniticamente affermato in giurisprudenza, sia costituzionale (Corte Cost. n. 154/2005), sia di legittimità (Cass. Civ., n. 477/2007; Civ., SS.UU., n. 24822/2015), il rispetto del termine previsto dall'art. 644 c.p.c. a pena di inefficacia per notificare il decreto ingiuntivo all'ingiunto va identificato, in pagina 3 di 9 relazione al creditore ricorrente, nel momento in cui questo provvede a consegnare l'atto da notificare all'ufficiale giudiziario.
Ne consegue che il decreto ingiuntivo opposto appare notificato nel termine di legge anche nei confronti dell'opponente : esso è stato infatti consegnato dalla creditrice opposta Parte_2 all' in data 4/12/2023 e poi nuovamente a seguito di irreperibilità del destinatario in data Pt_5
2/1/2024 (nel pieno rispetto del termine di sessanta giorni ex art. 644 c.p.c.), seppure poi la notifica si sia perfezionata – con la suddetta scissione degli effetti – nei confronti di con il Parte_2
compimento della procedura ex art. 143 c.p.c. (iniziata in data 10/1/2024 e conclusasi dunque, negli effetti, in data 30/1/2024).
Per cui, l'unica conseguenza di tale scissione degli effetti è che il termine per opporsi al decreto ingiuntivo è iniziato a decorrere, per l'ingiunto , solo dal 30/1/2024. L'opponente Parte_2
suddetto ha peraltro proposto opposizione insieme agli altri due ingiunti anche nel merito, così dimostrando di aver avuto comunque conoscenza insieme agli altri del decreto ingiuntivo e di aver potuto pienamente difendersi contro di esso, con gran rilievo in ordine al raggiungimento dello scopo della notifica.
Ciò chiarito, con riferimento alla supposta carenza di legittimazione attiva, si rileva quanto segue.
Va sul tema premesso che, sebbene la giurisprudenza di legittimità abbia affermato che “la pubblicazione sulla Gazzetta, e/o l'iscrizione nel registro, ai sensi dell'art. 58, comma 2 TUB, non attengono al perfezionamento della fattispecie traslativa, né alla produzione del relativo effetto;
non hanno valenza costitutiva e neanche di sanatoria di eventuali vizi dell'atto; non fanno parte della documentazione contrattuale inerente appunto alla fattispecie traslativa”, potendo “costituire, al più, elemento indicativo dell'esistenza materiale di un fatto di cessione, come intervenuto tra due soggetti in un dato momento e relativo” senza dare “contezza - in questa sua "minima" struttura informativa - degli specifici e precisi contorni dei crediti che vi sono inclusi ovvero esclusi, nè tanto meno consente di compulsare la reale validità ed efficacia dell'operazione materialmente posta in essere” ha comunque chiarito che, tuttavia, “la norma dell'art. 58, comma 2 TUB, se non impone che un contenuto informativo minimo, consente tuttavia che la comunicazione relativa alla cessione da pubblicare in Gazzetta contenga più diffuse e approfondite notizie. Con la conseguenza, assunta questa diversa prospettiva, che - qualora il contenuto pubblicato nella Gazzetta indichi, senza lasciare incertezze od ombre di sorta (in relazione, prima di ogni altra cosa, al necessario rispetto del principio di determinatezza dell'oggetto e contenuto contrattuali ex art. 1346 c.c.), sui crediti inclusi/esclusi dall'ambito della cessione - detto contenuto potrebbe anche risultare in concreto idoneo, secondo il
"prudente apprezzamento" del giudice del merito, a mostrare la legittimazione attiva del soggetto che
pagina 4 di 9 assume, quale cessionario, la titolarità di un credito (per questa linea si confronti, in particolare, la pronuncia di Cass., 13 giugno 2019, n. 15884)” (c.f.r. Cass., sez. I, sent. 5617/2020).
Anche recentemente, la Suprema Corte ha affermato che “in tema di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca ex art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993 - contratto a forma libera - è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché sia possibile individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione (in questo ordine di idee, oltre alla citata Cass. n. 31118 del 2017, cfr. Cass. 13/06/2019, n. 15884). Ne deriva che, qualora l'avviso pubblicato in G.U. contenga i criteri che consentano in modo inequivoco l'individuazione dei crediti ceduti (o comunque venga raggiunta in giudizio, in altro modo, la dimostrazione che il credito per cui è causa facesse parte della cessione) tale circostanza deve considerarsi provata” (c.f.r. Cass. sent. 4277/2023; v. anche
Cass., ord. n. 21821/2023).
Con altro (parzialmente) diverso orientamento fatto proprio dalla Suprema Corte, essa ha distinto: da un lato, l'ipotesi in cui non sia contestata l'esistenza del contratto di cessione in sé, ma solo l'inclusione dello specifico credito controverso nell'ambito di quelli rientranti nell'operazione conclusa dagli istituti bancari, ove l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell'avviso della cessione pubblicato dalla società cessionaria nella Gazzetta Ufficiale, può ben costituire adeguata prova dell'avvenuta cessione dello specifico credito oggetto di contestazione;
dall'altro lato, l'ipotesi in cui sia oggetto di specifica contestazione da parte del debitore ceduto la stessa esistenza del contratto di cessione, ove in questo caso per la prova del contratto non può ritenersi sufficiente una mera dichiarazione della parte cessionaria e, quindi, come tale, neanche la mera “notificazione” della cessione da questa effettuata al debitore ceduto, neanche se tale notificazione sia avvenuta mediante avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'art. 58 T.U.B., dalla società cessionaria di rapporti giuridici individuabili in blocco.
Prosegue infatti la Suprema Corte specificando che “D'altra parte, ciò non esclude che tale avviso, unitamente ad altri elementi, possa eventualmente essere valutato come indizio dal giudice del merito, sulla base di adeguata motivazione, al fine di pervenire alla prova presuntiva della cessione: ciò potrebbe avvenire, ad esempio, nel caso in cui l'avviso risulti pubblicato su iniziativa della stessa banca cedente o di quest'ultima unitamente alla società cessionaria, ovvero quando vi siano altre particolari ragioni che inducano a ritenerlo un elemento che faccia effettivamente presumere l'effettiva esistenza della dedotta cessione. In tali casi, la questione si risolve in un accertamento di fatto da effettuare in base alla valutazione delle prove da parte del giudice del merito e detto accertamento,
pagina 5 di 9 come è ovvio, se sostenuto da adeguata motivazione, non sarà sindacabile in sede di legittimità” (Cass.
17944/2023).
Nel caso di specie, con riguardo alla cessione operata tra BA BP s.p.a. (già BA PO
ET VA ) e l'opposta ha prodotto:
1. l'estratto della pubblicazione in Controparte_2
G.U. della suddetta cessione (doc. 6 fasc. mon.), da cui si evince che i crediti ceduti sono “risultanti da apposita lista in cui e' indicato, con riferimento a ciascun debitore ceduto, il codice identificativo del rapporto da cui ha avuto origine uno o piu' dei crediti vantati dai Cedenti nei confronti del relativo debitore ceduto. Tale lista e' (x) depositata presso il Notaio , avente sede in Milano, Persona_1
con atto di deposito n. Repertorio 4584 e Raccolta 2559 e (y) pubblicata, ai sensi dell'articolo 7.1 della Legge 130, sul seguente sito internet http://www.bancobpm.it/generale/exodus/ fino alla loro estinzione. I dati indicativi dei crediti ceduti, nonche' la conferma dell'avvenuta cessione per i debitori ceduti che ne faranno richiesta, sono messi a disposizione da parte del cedente e del cessionario sul sito internet http://www.bancobpm.it/generale/exodus/ e resteranno disponibili fino all'estinzione del relativo credito ceduto”;
3. la lista dei crediti ceduti risultante dal predetto link internet (doc. 7 fasc. mon.), che contiene il codice sofferenza della posizione 44936 – il quale corrisponde a quello riportato negli estratti conto prodotti (doc. 9 fasc. mon.) – ed il codice NDG 527580 – il quale corrisponde a quello riportato nella comunicazione di cessione del credito (doc. 26 opposta) – nonché il numero conto
2514 – anch'esso riportato negli estratti conto dei rapporti bancari di (doc. 27 opposta). Parte_4
Ciò è quindi ampiamente sufficiente per ritenere provata la cessione del credito, e che in tale cessione sia incluso il credito in contesa.
Con riguardo all'eccezione formulata dagli opponenti ai sensi dell'art. 1956 c.c. essa è genericamente allegata e non dimostrata (in particolare sotto il profilo, meramente dedotto, della conoscenza da parte della Banca della situazione finanziaria della società debitrice principale), dovendosi inoltre considerare che tutti gli opponenti/fideiussori rivestivano la qualifica di soci della garante, per cui erano perfettamente a conoscenza (o comunque erano nelle condizioni di poterlo essere) dell'andamento della società garantita.
e peraltro, sono intervenuti nell'atto di mutuo in rappresentanza Parte_2 Parte_1
della mutuataria Parte_4
Si rileva peraltro che – anche seguendo l'allegazione, pur generica, di parte opponente – il disposto normativo citato non può trovare applicazione nel caso di specie.
Infatti, nella prospettazione attorea, la società era in grave difficoltà economica prima della concessione del finanziamento del 2014, ma si osserva che i fideiussori (soci) hanno sottoscritto la garanzia omnibus praticamente contestualmente alla sottoscrizione del mutuo ipotecario(fideiussione del pagina 6 di 9 9/6/2014 e mutuo del 13/6/2014), per cui non può dirsi che a loro insaputa la banca abbia concesso alla nuovo credito successivo alla garanzia fideiussoria. Parte_4
Infine, con riferimento alla dedotta invalidità (per violazione della disciplina antitrust) delle fideiussioni prestate, si rileva che la Banca d'Italia, con provvedimento n. 55/2005 (doc. 4 opponente) ha accertato che “a) gli articoli 2, 6 e 8 dello schema contrattuale predisposto dall'ABI per la fideiussione a garanzia delle operazioni bancarie (fideiussione omnibus) contengono disposizioni che, nella misura in cui vengano applicate in modo uniforme, sono in contrasto con l'articolo 2, comma 2, lettera a), della legge n. 287/90; b) le altre disposizioni dello schema contrattuale non risultano lesive della concorrenza”.
Tuttavia, come recentemente chiarito dalle Sezioni Unite della Suprema Corte (v. Cass, Sez. Un. sent.
n. 41994/2021), “i contratti di fideiussione a valle di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità
Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con la L. n. 287 del 1990, art. 2, comma 2, lett. a)
e art. 101 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, sono parzialmente nulli, ai sensi dell'art. 2, comma 3 della Legge succitata e dell'art. 1419 c.c., in relazione alle sole clausole che riproducano quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti”.
La nullità colpisce quindi in modo parziale (ai sensi dell'art. 1419 c.c. ed in virtù del principio di conservazione del contratto) le sole clausole considerate, dall'accertamento della Banca d'Italia, come violative della concorrenza, a meno che, in via eccezionale, non sia fornita prova (da parte del garante interessato a far valere la nullità totale) dell'interdipendenza del resto del contratto dalla clausola o parte nulla, in relazione alla potenziale volontà delle parti con riguardo all'eventualità del mancato inserimento di tale clausola, e, dunque, in funzione dell'interesse in concreto dalle stesse perseguito
(Cass.,10/11/2014, n. 23950).
Come ritenuto dalle Sezioni Unite citate, tuttavia, tale ultima evenienza è di ben difficile riscontro nel caso in esame, e ciò in quanto la riproduzione nelle fideiussioni delle clausole nn. 2, 6 e 8 dello schema
ABI ha certamente prodotto l'effetto di rendere la disciplina più gravosa per il garante, imponendogli maggiori obblighi senza riconoscergli alcun corrispondente diritto, sicchè la loro eliminazione ne alleggerirebbe certo la posizione;
inoltre, il fideiussore, avrebbe in ogni caso prestato la garanzia, anche senza le clausole predette, essendo una persona legata al debitore principale e, quindi, portatrice di un interesse economico al finanziamento bancario. Unitamente, anche la Banca ha ovviamente interesse al mantenimento della garanzia, anche espunte le suddette clausole a lei favorevoli, attesa che l'alternativa sarebbe quella dell'assenza completa della fideiussione, con minore garanzia dei propri crediti.
pagina 7 di 9 Pertanto, la nullità dell'intesa a monte determina la “nullità derivata” del contratto di fideiussione a valle, in quanto tra gli stessi sussiste una connessione funzionale a produrre l'effetto anticoncorrenziale, limitatamente alle clausole che costituiscono pedissequa applicazione degli articoli dello schema ABI, dichiarati illeciti dal provvedimento della Banca d'Italia n. 55/2005 (nn. 2, 6 e 8) che, peraltro, ha espressamente fatto salve le altre clausole.
Ebbene, tale nullità potrebbe dunque colpire unicamente le singole clausole giudicate antionocorrenziali, ed in particolare – per quanto rileva nel caso di specie – la clausola che ha previsto la deroga al disposto di cui all'art. 1957 c.c.
Tuttavia, secondo la giurisprudenza, laddove sia presente come nel caso di specie una clausola di pagamento a prima richiesta, è sufficiente ad evitare la decadenza la semplice proposizione di una richiesta stragiudiziale di pagamento, non essendo necessario che il termine sia osservato mediante la proposizione di una domanda giudiziale (v. Cass. n. 2234626/2017, Cass. n. 5598/2020; Cass. n.
31509/2021).
Nel caso in esame, la Banca ha provato di aver inviato diffida di pagamento contestualmente alla scadenza del rapporto principale con lettera del 10/2/2016, nonché (in ogni caso) di aver coltivato la successiva esecuzione del credito nei confronti della società debitrice principale, poi fallita (precetto del maggio 2016 e pignoramento – quindi anche con atto che può definirsi senz'altro giudiziale - del giugno 2016).
Deve quindi intendersi rispettato il disposto di cui all'art. 1957 c.c., ancorchè la clausola derogatoria a tale disposizione fosse considerata nulla e dovesse trovare applicazione il termine di sei mesi previsto dalla norma.
Va infine osservato come la circostanza per cui “il EN ND agiva in revocatoria verso la
Banca, chiedendo l'inefficacia delle garanzie ipotecarie di cui al mutuo contratto ed ottenendo la restituzione di circa euro 100.000,00” è genericamente allegata.
Infatti, non è individuato il procedimento richiamato (tipologia, estremi), neppure è dedotto innanzi a quale autorità giudiziaria esso si sia svolto nonché non è adeguatamente dedotta la conferenza e rilevanza nel processo in corso della statuizione invocata.
Peraltro, l'eventuale “sentenza” appare documento pubblico reperibile (e quindi producibile) anche dagli opponenti, peraltro ex soci della società fallita.
L'opposizione va quindi integralmente rigettata, con dichiarazione di esecutività del decreto ingiuntivo opposto.
pagina 8 di 9 Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, in ragione del valore, della natura della controversia e dell'effettiva attività svolta dalle parti nel giudizio, e tenendo conto dei parametri di cui al D.M. 55/2014, come modificati dal D.M. 37/2018.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 37/2024 R.G., così dispone:
RIGETTA l'opposizione proposta da , e e per Parte_2 Parte_1 Parte_3
l'effetto dichiara esecutivo nei suoi confronti il decreto ingiuntivo n. 959/2023 (RG n. 2216/2023) emesso dal Tribunale di Cremona.
CONDANNA parte opponente a rifondere a parte opposta le spese del giudizio, che si liquidano in euro 9.142,00 per compensi, oltre spese generali, Iva e Cpa come per legge.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c.
Cremona, 18 marzo 2025
IL GIUDICE dott. Luigi Enrico Calabrò
pagina 9 di 9
TRIBUNALE DI CREMONA
SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 37/2024
CON CONTESTUALE SENTENZA AI SENSI DELL'ART. 281 SEXIES C.P.C.
Oggi 18 marzo 2025 innanzi al dott. Luigi Enrico Calabrò, sono comparsi:
Per , e l'avv. Parte_1 Parte_2 Parte_3
ANTONIOLI FRANCO.
Per l'avv. PALMIERI MARIO, oggi sostituito dall'avv. Controparte_1
ALBIZZATI PAOLO.
L'avv. Antonioli precisa le conclusioni come da atto di citazione in opposizione;
l'avv. Albizzati precisa le conclusioni come da foglio di precisazione delle conclusioni depositato telematicamente.
Il Giudice invita quindi le parti a discutere oralmente la causa.
Dopo breve discussione orale il Giudice si ritira in camera di consiglio.
Al termine della camera di consiglio, il Giudice, dando atto che al rientro dalla camera di consiglio nessuno si è trattenuto per ascoltare la lettura della decisione, dà lettura della sentenza, come da fogli di seguito allegati al presente verbale con esposizione delle ragioni di fatto e diritto della decisione.
IL GIUDICE
dott. Luigi Enrico Calabrò
pagina 1 di 9 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CREMONA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Luigi Enrico Calabrò, ha pronunciato ex art. 281 sexies
c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 37/2024 promossa da:
(C.F. ), nata a [...] il [...] e residente in Parte_1 C.F._1
Via Santa Maria n. 2/C - 26010 Chieve (CR),
(C.F. ). nato a [...] il [...] ed ivi residente Parte_2 C.F._2
in Via San Rocco n. 75,
(C.F. ), nato a [...] il [...] ed ivi Parte_3 C.F._3
residente in [...], tutti rappresentati e difesi dall'avv. ANTONIOLI FRANCO (c.f. ) del Foro di C.F._4
Cremona, elettivamente domiciliati presso il suo studio legale in Via Dei Tribunali n. 7, Cremona;
ATTORI/OPPONENTI contro
(C.F. e p. IVA , con sede legale in Conegliano (TV), Via Controparte_2 P.IVA_1
Vittorio Alfieri 1, e per essa (C.F. e P.IVA , Controparte_1 P.IVA_2
con sede legale in Milano, Via Valtellina, 15/17, , in forza di procura speciale rilasciata dalla mandataria (C.F. ), con sede a Milano, via Controparte_3 C.F._5
Valtellina n. 15/17, rappresentata, assistita e difesa dall'Avv MARIO PALMIERI del Foro di Cremona ed elettivamente domiciliata presso lo Studio di quest'ultimo, in Crema (CR) Piazza Aldo Moro, 23;
CONVENUTO/OPPOSTO
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, , e hanno proposto Parte_2 Parte_1 Parte_3
opposizione al decreto ingiuntivo n. 959/2023 (RG n. 2216/2023) emesso dal Tribunale di Cremona
pagina 2 di 9 chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ill.mo sig. Giudice, contrariis reiectis: -dichiarare inefficace il decreto verso ex art. 188 disp. att cpc -revocare ed Parte_2
annullare il decreto ingiuntivo opposto per tutti i motivi di nullità ed inefficacia in premessa e quindi perchè infondato in fatto ed in diritto Con rifusione delle spese di lite”.
Si è costituita in giudizio e per essa in persona del Controparte_2 Controparte_1 legale rappresentante pro tempore, chiedendo a sua volta: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria domanda, eccezione o conclusione, così decidere: in via preliminare: accertata e dichiarata la tempestiva e rituale notificazione del ricorso e decreto ingiuntivo n. 959/2023 D.I.
Tribunale di Cremona ai tre odierni opponenti, per l'effetto respingere l'istanza di declaratoria di inefficacia ex art. 188 disp. att. c.p.c. ex adverso eccepita;
sempre in via preliminare: accertata la palese infondatezza e pretestuosità dell'opposizione ex adverso promossa, concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto;
nel merito - in via principale: respingere l'opposizione promossa dagli attori/opponenti avverso il decreto ingiuntivo n. 959/2023 D.I. Tribunale di Cremona per tutti i motivi meglio espressi in narrativa e, per l'effetto, dichiararne l'integrale validità ed efficacia;
in ogni caso: con vittoria di spese e competenze professionali di patrocinio”.
Con ordinanza del 15/10/2024, il Giudice ha concesso la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto e successivamente, rigettate le richieste istruttorie formulate dalle parti, ha fissato udienza per la precisazione delle conclusioni e per la discussione orale della causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
All'udienza del 17/3/2025, le parti hanno precisato le conclusioni come da verbale in atti e discusso oralmente la causa ai sensi dell'art. 281sexies, ed il Giudice emesso la presente decisione.
L'opposizione promossa da , e non può Parte_2 Parte_1 Parte_3
essere accolta, per le ragioni che seguono.
Gli opponenti, ex soci e garanti di hanno invero eccepito: a) l'inefficacia del Parte_4
decreto ingiuntivo nei confronti di per omessa notifica nei confronti dello stesso;
b) la Parte_2
liberazione dei fideiussori per violazione, da parte dell'istituto di credito, del disposto di cui all'art. 1956 c.c.; c) la nullità parziale delle fideiussioni sottoscritte dagli opponenti per violazione della L.n.
287/1990 con conseguente decadenza dall' azione nei confronti dei garanti ai sensi dell'art. art. 1957
c.c.; d) la carenza di legittimazione attiva della creditrice opposta in quanto non sarebbe provata l'inclusione del credito ingiunto nella cessione in blocco operata in favore di parte opposta.
Orbene, in via preliminare, si rileva che, in virtù del principio della scissione degli effetti della notifica, oramai graniticamente affermato in giurisprudenza, sia costituzionale (Corte Cost. n. 154/2005), sia di legittimità (Cass. Civ., n. 477/2007; Civ., SS.UU., n. 24822/2015), il rispetto del termine previsto dall'art. 644 c.p.c. a pena di inefficacia per notificare il decreto ingiuntivo all'ingiunto va identificato, in pagina 3 di 9 relazione al creditore ricorrente, nel momento in cui questo provvede a consegnare l'atto da notificare all'ufficiale giudiziario.
Ne consegue che il decreto ingiuntivo opposto appare notificato nel termine di legge anche nei confronti dell'opponente : esso è stato infatti consegnato dalla creditrice opposta Parte_2 all' in data 4/12/2023 e poi nuovamente a seguito di irreperibilità del destinatario in data Pt_5
2/1/2024 (nel pieno rispetto del termine di sessanta giorni ex art. 644 c.p.c.), seppure poi la notifica si sia perfezionata – con la suddetta scissione degli effetti – nei confronti di con il Parte_2
compimento della procedura ex art. 143 c.p.c. (iniziata in data 10/1/2024 e conclusasi dunque, negli effetti, in data 30/1/2024).
Per cui, l'unica conseguenza di tale scissione degli effetti è che il termine per opporsi al decreto ingiuntivo è iniziato a decorrere, per l'ingiunto , solo dal 30/1/2024. L'opponente Parte_2
suddetto ha peraltro proposto opposizione insieme agli altri due ingiunti anche nel merito, così dimostrando di aver avuto comunque conoscenza insieme agli altri del decreto ingiuntivo e di aver potuto pienamente difendersi contro di esso, con gran rilievo in ordine al raggiungimento dello scopo della notifica.
Ciò chiarito, con riferimento alla supposta carenza di legittimazione attiva, si rileva quanto segue.
Va sul tema premesso che, sebbene la giurisprudenza di legittimità abbia affermato che “la pubblicazione sulla Gazzetta, e/o l'iscrizione nel registro, ai sensi dell'art. 58, comma 2 TUB, non attengono al perfezionamento della fattispecie traslativa, né alla produzione del relativo effetto;
non hanno valenza costitutiva e neanche di sanatoria di eventuali vizi dell'atto; non fanno parte della documentazione contrattuale inerente appunto alla fattispecie traslativa”, potendo “costituire, al più, elemento indicativo dell'esistenza materiale di un fatto di cessione, come intervenuto tra due soggetti in un dato momento e relativo” senza dare “contezza - in questa sua "minima" struttura informativa - degli specifici e precisi contorni dei crediti che vi sono inclusi ovvero esclusi, nè tanto meno consente di compulsare la reale validità ed efficacia dell'operazione materialmente posta in essere” ha comunque chiarito che, tuttavia, “la norma dell'art. 58, comma 2 TUB, se non impone che un contenuto informativo minimo, consente tuttavia che la comunicazione relativa alla cessione da pubblicare in Gazzetta contenga più diffuse e approfondite notizie. Con la conseguenza, assunta questa diversa prospettiva, che - qualora il contenuto pubblicato nella Gazzetta indichi, senza lasciare incertezze od ombre di sorta (in relazione, prima di ogni altra cosa, al necessario rispetto del principio di determinatezza dell'oggetto e contenuto contrattuali ex art. 1346 c.c.), sui crediti inclusi/esclusi dall'ambito della cessione - detto contenuto potrebbe anche risultare in concreto idoneo, secondo il
"prudente apprezzamento" del giudice del merito, a mostrare la legittimazione attiva del soggetto che
pagina 4 di 9 assume, quale cessionario, la titolarità di un credito (per questa linea si confronti, in particolare, la pronuncia di Cass., 13 giugno 2019, n. 15884)” (c.f.r. Cass., sez. I, sent. 5617/2020).
Anche recentemente, la Suprema Corte ha affermato che “in tema di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca ex art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993 - contratto a forma libera - è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché sia possibile individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione (in questo ordine di idee, oltre alla citata Cass. n. 31118 del 2017, cfr. Cass. 13/06/2019, n. 15884). Ne deriva che, qualora l'avviso pubblicato in G.U. contenga i criteri che consentano in modo inequivoco l'individuazione dei crediti ceduti (o comunque venga raggiunta in giudizio, in altro modo, la dimostrazione che il credito per cui è causa facesse parte della cessione) tale circostanza deve considerarsi provata” (c.f.r. Cass. sent. 4277/2023; v. anche
Cass., ord. n. 21821/2023).
Con altro (parzialmente) diverso orientamento fatto proprio dalla Suprema Corte, essa ha distinto: da un lato, l'ipotesi in cui non sia contestata l'esistenza del contratto di cessione in sé, ma solo l'inclusione dello specifico credito controverso nell'ambito di quelli rientranti nell'operazione conclusa dagli istituti bancari, ove l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell'avviso della cessione pubblicato dalla società cessionaria nella Gazzetta Ufficiale, può ben costituire adeguata prova dell'avvenuta cessione dello specifico credito oggetto di contestazione;
dall'altro lato, l'ipotesi in cui sia oggetto di specifica contestazione da parte del debitore ceduto la stessa esistenza del contratto di cessione, ove in questo caso per la prova del contratto non può ritenersi sufficiente una mera dichiarazione della parte cessionaria e, quindi, come tale, neanche la mera “notificazione” della cessione da questa effettuata al debitore ceduto, neanche se tale notificazione sia avvenuta mediante avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'art. 58 T.U.B., dalla società cessionaria di rapporti giuridici individuabili in blocco.
Prosegue infatti la Suprema Corte specificando che “D'altra parte, ciò non esclude che tale avviso, unitamente ad altri elementi, possa eventualmente essere valutato come indizio dal giudice del merito, sulla base di adeguata motivazione, al fine di pervenire alla prova presuntiva della cessione: ciò potrebbe avvenire, ad esempio, nel caso in cui l'avviso risulti pubblicato su iniziativa della stessa banca cedente o di quest'ultima unitamente alla società cessionaria, ovvero quando vi siano altre particolari ragioni che inducano a ritenerlo un elemento che faccia effettivamente presumere l'effettiva esistenza della dedotta cessione. In tali casi, la questione si risolve in un accertamento di fatto da effettuare in base alla valutazione delle prove da parte del giudice del merito e detto accertamento,
pagina 5 di 9 come è ovvio, se sostenuto da adeguata motivazione, non sarà sindacabile in sede di legittimità” (Cass.
17944/2023).
Nel caso di specie, con riguardo alla cessione operata tra BA BP s.p.a. (già BA PO
ET VA ) e l'opposta ha prodotto:
1. l'estratto della pubblicazione in Controparte_2
G.U. della suddetta cessione (doc. 6 fasc. mon.), da cui si evince che i crediti ceduti sono “risultanti da apposita lista in cui e' indicato, con riferimento a ciascun debitore ceduto, il codice identificativo del rapporto da cui ha avuto origine uno o piu' dei crediti vantati dai Cedenti nei confronti del relativo debitore ceduto. Tale lista e' (x) depositata presso il Notaio , avente sede in Milano, Persona_1
con atto di deposito n. Repertorio 4584 e Raccolta 2559 e (y) pubblicata, ai sensi dell'articolo 7.1 della Legge 130, sul seguente sito internet http://www.bancobpm.it/generale/exodus/ fino alla loro estinzione. I dati indicativi dei crediti ceduti, nonche' la conferma dell'avvenuta cessione per i debitori ceduti che ne faranno richiesta, sono messi a disposizione da parte del cedente e del cessionario sul sito internet http://www.bancobpm.it/generale/exodus/ e resteranno disponibili fino all'estinzione del relativo credito ceduto”;
3. la lista dei crediti ceduti risultante dal predetto link internet (doc. 7 fasc. mon.), che contiene il codice sofferenza della posizione 44936 – il quale corrisponde a quello riportato negli estratti conto prodotti (doc. 9 fasc. mon.) – ed il codice NDG 527580 – il quale corrisponde a quello riportato nella comunicazione di cessione del credito (doc. 26 opposta) – nonché il numero conto
2514 – anch'esso riportato negli estratti conto dei rapporti bancari di (doc. 27 opposta). Parte_4
Ciò è quindi ampiamente sufficiente per ritenere provata la cessione del credito, e che in tale cessione sia incluso il credito in contesa.
Con riguardo all'eccezione formulata dagli opponenti ai sensi dell'art. 1956 c.c. essa è genericamente allegata e non dimostrata (in particolare sotto il profilo, meramente dedotto, della conoscenza da parte della Banca della situazione finanziaria della società debitrice principale), dovendosi inoltre considerare che tutti gli opponenti/fideiussori rivestivano la qualifica di soci della garante, per cui erano perfettamente a conoscenza (o comunque erano nelle condizioni di poterlo essere) dell'andamento della società garantita.
e peraltro, sono intervenuti nell'atto di mutuo in rappresentanza Parte_2 Parte_1
della mutuataria Parte_4
Si rileva peraltro che – anche seguendo l'allegazione, pur generica, di parte opponente – il disposto normativo citato non può trovare applicazione nel caso di specie.
Infatti, nella prospettazione attorea, la società era in grave difficoltà economica prima della concessione del finanziamento del 2014, ma si osserva che i fideiussori (soci) hanno sottoscritto la garanzia omnibus praticamente contestualmente alla sottoscrizione del mutuo ipotecario(fideiussione del pagina 6 di 9 9/6/2014 e mutuo del 13/6/2014), per cui non può dirsi che a loro insaputa la banca abbia concesso alla nuovo credito successivo alla garanzia fideiussoria. Parte_4
Infine, con riferimento alla dedotta invalidità (per violazione della disciplina antitrust) delle fideiussioni prestate, si rileva che la Banca d'Italia, con provvedimento n. 55/2005 (doc. 4 opponente) ha accertato che “a) gli articoli 2, 6 e 8 dello schema contrattuale predisposto dall'ABI per la fideiussione a garanzia delle operazioni bancarie (fideiussione omnibus) contengono disposizioni che, nella misura in cui vengano applicate in modo uniforme, sono in contrasto con l'articolo 2, comma 2, lettera a), della legge n. 287/90; b) le altre disposizioni dello schema contrattuale non risultano lesive della concorrenza”.
Tuttavia, come recentemente chiarito dalle Sezioni Unite della Suprema Corte (v. Cass, Sez. Un. sent.
n. 41994/2021), “i contratti di fideiussione a valle di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità
Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con la L. n. 287 del 1990, art. 2, comma 2, lett. a)
e art. 101 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, sono parzialmente nulli, ai sensi dell'art. 2, comma 3 della Legge succitata e dell'art. 1419 c.c., in relazione alle sole clausole che riproducano quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti”.
La nullità colpisce quindi in modo parziale (ai sensi dell'art. 1419 c.c. ed in virtù del principio di conservazione del contratto) le sole clausole considerate, dall'accertamento della Banca d'Italia, come violative della concorrenza, a meno che, in via eccezionale, non sia fornita prova (da parte del garante interessato a far valere la nullità totale) dell'interdipendenza del resto del contratto dalla clausola o parte nulla, in relazione alla potenziale volontà delle parti con riguardo all'eventualità del mancato inserimento di tale clausola, e, dunque, in funzione dell'interesse in concreto dalle stesse perseguito
(Cass.,10/11/2014, n. 23950).
Come ritenuto dalle Sezioni Unite citate, tuttavia, tale ultima evenienza è di ben difficile riscontro nel caso in esame, e ciò in quanto la riproduzione nelle fideiussioni delle clausole nn. 2, 6 e 8 dello schema
ABI ha certamente prodotto l'effetto di rendere la disciplina più gravosa per il garante, imponendogli maggiori obblighi senza riconoscergli alcun corrispondente diritto, sicchè la loro eliminazione ne alleggerirebbe certo la posizione;
inoltre, il fideiussore, avrebbe in ogni caso prestato la garanzia, anche senza le clausole predette, essendo una persona legata al debitore principale e, quindi, portatrice di un interesse economico al finanziamento bancario. Unitamente, anche la Banca ha ovviamente interesse al mantenimento della garanzia, anche espunte le suddette clausole a lei favorevoli, attesa che l'alternativa sarebbe quella dell'assenza completa della fideiussione, con minore garanzia dei propri crediti.
pagina 7 di 9 Pertanto, la nullità dell'intesa a monte determina la “nullità derivata” del contratto di fideiussione a valle, in quanto tra gli stessi sussiste una connessione funzionale a produrre l'effetto anticoncorrenziale, limitatamente alle clausole che costituiscono pedissequa applicazione degli articoli dello schema ABI, dichiarati illeciti dal provvedimento della Banca d'Italia n. 55/2005 (nn. 2, 6 e 8) che, peraltro, ha espressamente fatto salve le altre clausole.
Ebbene, tale nullità potrebbe dunque colpire unicamente le singole clausole giudicate antionocorrenziali, ed in particolare – per quanto rileva nel caso di specie – la clausola che ha previsto la deroga al disposto di cui all'art. 1957 c.c.
Tuttavia, secondo la giurisprudenza, laddove sia presente come nel caso di specie una clausola di pagamento a prima richiesta, è sufficiente ad evitare la decadenza la semplice proposizione di una richiesta stragiudiziale di pagamento, non essendo necessario che il termine sia osservato mediante la proposizione di una domanda giudiziale (v. Cass. n. 2234626/2017, Cass. n. 5598/2020; Cass. n.
31509/2021).
Nel caso in esame, la Banca ha provato di aver inviato diffida di pagamento contestualmente alla scadenza del rapporto principale con lettera del 10/2/2016, nonché (in ogni caso) di aver coltivato la successiva esecuzione del credito nei confronti della società debitrice principale, poi fallita (precetto del maggio 2016 e pignoramento – quindi anche con atto che può definirsi senz'altro giudiziale - del giugno 2016).
Deve quindi intendersi rispettato il disposto di cui all'art. 1957 c.c., ancorchè la clausola derogatoria a tale disposizione fosse considerata nulla e dovesse trovare applicazione il termine di sei mesi previsto dalla norma.
Va infine osservato come la circostanza per cui “il EN ND agiva in revocatoria verso la
Banca, chiedendo l'inefficacia delle garanzie ipotecarie di cui al mutuo contratto ed ottenendo la restituzione di circa euro 100.000,00” è genericamente allegata.
Infatti, non è individuato il procedimento richiamato (tipologia, estremi), neppure è dedotto innanzi a quale autorità giudiziaria esso si sia svolto nonché non è adeguatamente dedotta la conferenza e rilevanza nel processo in corso della statuizione invocata.
Peraltro, l'eventuale “sentenza” appare documento pubblico reperibile (e quindi producibile) anche dagli opponenti, peraltro ex soci della società fallita.
L'opposizione va quindi integralmente rigettata, con dichiarazione di esecutività del decreto ingiuntivo opposto.
pagina 8 di 9 Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, in ragione del valore, della natura della controversia e dell'effettiva attività svolta dalle parti nel giudizio, e tenendo conto dei parametri di cui al D.M. 55/2014, come modificati dal D.M. 37/2018.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 37/2024 R.G., così dispone:
RIGETTA l'opposizione proposta da , e e per Parte_2 Parte_1 Parte_3
l'effetto dichiara esecutivo nei suoi confronti il decreto ingiuntivo n. 959/2023 (RG n. 2216/2023) emesso dal Tribunale di Cremona.
CONDANNA parte opponente a rifondere a parte opposta le spese del giudizio, che si liquidano in euro 9.142,00 per compensi, oltre spese generali, Iva e Cpa come per legge.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c.
Cremona, 18 marzo 2025
IL GIUDICE dott. Luigi Enrico Calabrò
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