Articolo 322 ter 1 del Codice penale
Articolo 322 bisArticolo 322 bis
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31 gennaio 2019
Art. 322-ter.1

(( (Custodia giudiziale dei beni sequestrati).)) ((I beni sequestrati nell'ambito dei procedimenti penali relativi ai delitti indicati all'articolo 322-ter, diversi dal denaro e dalle disponibilita' finanziarie, possono essere affidati dall'autorita' giudiziaria in custodia giudiziale agli organi della polizia giudiziaria che ne facciano richiesta per le proprie esigenze operative))
Entrata in vigore il 31 gennaio 2019
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