Articolo 46 della Legge 16 febbraio 1913, n. 89
Articolo 45Articolo 44
Versione
22 marzo 1913
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Versione
1 giugno 2007
Art. 46.

Il notaro depositario, delegato o coadiutore deve in ogni atto, non escluse le autenticazioni delle copie, degli estratti, e dei certificati, far menzione dell'avuta nomina o delegazione, indicandone la data senza esprimerne la causa.

((Al notaio, quando non puo' esercitare temporaneamente la propria funzione, spetta la meta' degli onorari per le operazioni compiute dal notaio delegato, al quale sono attribuiti i restanti proventi.
Quando e' nominato un notaio depositario, tali proventi spettano interamente a quest'ultimo)) ((65)) --------------- AGGIORNAMENTO (65)
Il D.Lgs. 1 agosto 2006, n. 249 ha disposto (con l'art. 54, comma 1) che "Le disposizioni di cui agli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 28, 31, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 48, 49 e 52 si applicano ai procedimenti disciplinari promossi dal 1° giugno 2007".
Entrata in vigore il 1 giugno 2007
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