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Sentenza 9 giugno 2025
Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 09/06/2025, n. 5706 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 5706 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. 3223/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
Sezione Nona civile
Il Giudice del Tribunale di Napoli, dott. Maria Esposito ha pronunciato, all'esito dell'esame delle note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., depositate dalla solo parte convenuta per l'udienza odierna del 09/06/2025, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3223/2024 R.G.
TRA
C.F. e P. IV , in persona del legale rappresentante Parte_1 P.IVA_1
p.t. sig. , nato a [...] il [...] (c.f. , con sede in Controparte_1 C.F._1
Saviano (NA), alla via Giancora, n. 28, rappresentato e difeso dall'avv. MOSCA VINCENZO, come da procura in atti.
RICORRENTE
E
nata a [...] il [...] – C.F. , res.te in Gaeta alla Controparte_2 C.F._2
Via Serapide n. 36,
nato a [...] il [...] – C.F. , res.te in Controparte_3 C.F._3
Teano (CE) alla Piazza della Vittoria n. 27,
nata a [...] il [...] – C.F. , res.te in Napoli alla via CP_4 C.F._4
Colonnello Lahalle n. 17,
nata a [...] il [...] – C.F. , res.te in Napoli alla CP_5 C.F._5
Via Santa Caterina da Siena n. 67, tutti rappresentati e difesi, come in atti, congiuntamente e disgiuntamente dagli avv.ti Paolo de Silva e Gaetano Gargiulo, come da procura in atti.
RESISTENTI
CONCLUSIONI: come da atti e note di trattazione scritta depositate.
1 Motivi in fatto ed in diritto della decisione
La presente decisione è resa ai sensi dell'art. 132 c.p.c. come novellato dall'art. 45, 17 co. della L. n.
69 del 2009 applicabile ai giudizi pendenti in primo grado alla sua entrata in vigore mediante concisa esposizione dei fatti e dei motivi posti a fondamento della stessa. Devono, pertanto, considerarsi integralmente richiamati dalla presente pronuncia, sia l'atto introduttivo del giudizio, sia la comparsa di costituzione e difesa degli opposti, sia i verbali di udienza in cui la causa è stata trattata, istruita e discussa, dalla cui lettura potrà agevolmente desumersi lo svolgimento del processo.
Con atto di citazione notificato a mezzo pec in data 31.01.2024 la soc. Parte_1
proponeva opposizione avverso il d.i. n. 7343/2023, reso da Tribunale di Napoli in data 22.12.2023, notificato in pari data, con il quale i resistenti , Controparte_2 Controparte_3 CP_4
e le avevano ingiunto di pagare, entro e non oltre giorni quaranta dalla notifica
[...] CP_5 del citato atto, la complessiva somma di € 31.326,00, oltre le spese della procedura monitoria, liquidate in complessive € 1.666,00 oltre accessori di legge, a titolo di mancato pagamento di canoni locazione per il periodo da agosto a dicembre 2022 e spese di registrazione al 50%, in virtù di contratto di locazione uso diverso con decorrenza 01.07.2007, registrato il 10.07.2007, stipulato relativamente a due locali commerciali, siti in Napoli ed aventi ingresso sia dalla Via Colonnello
Lahalle n. 3 che da Via Arenaccia n. 178.
Tale opposizione si fondava sul preteso difetto di legittimazione attiva dei creditori opposti e su una dedotta insussistenza del credito opposto per intervenuto pagamento.
L'opposizione veniva quindi iscritta a ruolo in data 12.02.2024.
Si costituivano in giudizio gli opposti, evidenziando preliminarmente la pretestuosità e dilatorietà dell'opposizione ed in particolare la circostanza che il creditore deve solo allegare la prova della fonte negoziale del proprio credito e l'inadempimento del debitore, mentre quest'ultimo è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo, onere nella fattispecie in esame non assolto, rilevando altresì in merito all'eccezione di carenza di legittimazione attiva di avere prodotto agli atti copia del contratto di locazione, quale fonte negoziale da cui traeva origine il credito di cui all'opposto d.i., in uno all'atto di donazione per Notar di Caserta del 03.08.20222 – rep. 212704, con il Per_1 quale la sig.ra donava i diritti dalla stessa vantati sull'immobile concesso in CP_6
locazione alla Società opponente al figlio, , che, quindi, subentrava ex lege Controparte_3
nel suindicato contratto.
Il Tribunale adito, all'esito della prima udienza di trattazione, con ordinanza del 14.05.2024 rilevava che la controversia in esame aveva ad oggetto, in via principale, una domanda di pagamento canoni di locazione, materia soggetta al rito speciale di cui agli artt.420 e seg. cpc e non
2 al rito ordinario con cui era stato originariamente introdotto il giudizio e, pertanto, disponeva che il giudizio dovesse proseguire nelle forme del rito speciale predisposto per la materia delle locazioni, sollevando e sottoponendo alle parti questione rilevabile d'ufficio in merito all'ammissibilità dell'opposizione. All'udienza successiva parte opposta deduceva la tardività dell'opposizione, mentre l'opponente dichiarava la tempestività della stessa alla luce di un non univoco orientamento giurisprudenziale.
Ritenuta la causa matura per la decisione veniva fissata l'udienza odierna per la discussione da trattarsi mediante deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c..
Depositate note per la trattazione scritta, la causa è stata definita mediante deposito della presente sentenza.
Motivi della decisione
L'opposizione proposta è inammissibile e tanto alla luce del recente principio di diritto espresso dalla Corte di legittimità a Sezioni Unite: "Allorché l'opposizione a decreto ingiuntivo concesso in materia di locazione di immobili urbani, soggetta al rito speciale di cui all'art. 447-bis c.p.c., sia erroneamente proposta con citazione, anziché con ricorso, non opera la disciplina di mutamento del rito di cui al D.Lgs. n. 150 del 2011, art.
4 - che è applicabile quando una controversia viene promossa in forme diverse da quelle previste dai modelli regolati dal medesimo D.Lgs. n. 150 del
2011 -, producendo l'atto gli effetti del ricorso, in virtù del principio di conversione, se comunque venga depositato in cancelleria entro il termine di cui all'art. 641 c.p.c." (Cass. civ., sez. unite, sent., 13 gennaio 2022, n. 927).
Le Sezioni Unite della Cassazione, risolvendo una annosa questione involgente anche la natura dell'opposizione a decreto ingiuntivo, hanno infatti affermato che laddove l'opposizione a decreto ingiuntivo in materia locatizia sia proposta con atto di citazione – anziché con ricorso ex art. 447 bis c.p.c. – non si applica il disposto di cui all'art. 4 D. Lgs. 150/2011, applicabile invece alle sole controversie promosse nelle forme diverse rispetto a quelle espressamente previste dal predetto decreto, producendo l'atto gli effetti del ricorso in virtù del principio di conservazione, ma solo allorchè lo stesso sia depositato in cancelleria entro il termine di cui all'art. 641 c.p.c..
L'art. 4 D. Lgs. n. 150/2011, rubricato “mutamento del rito” prevede che quando una controversia venga promossa in forma diversa da quella prevista dallo stesso decreto, il giudice, anche d'ufficio e non oltre la prima udienza, con ordinanza, dispone il mutamento del rito.
In tale ipotesi gli effetti sostanziali e processuali della domanda si producono secondo le norme del rito seguito prima del mutamento e restano ferme le decadenze e le preclusioni maturate secondo le norme del rito seguito prima del mutamento.
3 L'articolo in esame, pertanto, prevede che ogni qual volta una controversia assoggettata ad un rito regolato dal D. Lgs. n. 150/2011 sia introdotta con un diverso rito, il Giudice, anche d'ufficio, ma non oltre la prima udienza, dispone il mutamento del rito restando fermi gli effetti processuali e sostanziali della domanda che si sono già prodotti secondo le norme del rito erroneamente scelto nonché le preclusioni e le decadenze maturate in base allo stesso rito.
In merito agli effetti sostanziali e processuali della domanda, laddove l'errore sulla forma dell'atto introduttivo non comporta ex se una nullità comminata dalla legge, occorre valutare se lo stesso atto abbia i requisiti formali indispensabili per il raggiungimento dello scopo ex art. 156, co. 2, c.p.c..
Ne consegue che, al fine di impedire una decadenza, oltre alla valutazione in merito alla tempestività dell'atto introduttivo è determinante accertare l'idoneità dello stesso atto ad instaurare un valido rapporto processuale diretto ad ottenere una pronuncia nel merito da parte del giudice adito (Cass. S.U. 6/11/2014 n. 23675).
Nel caso di specie, benchè l'opposizione sia stata notificata tempestivamente nel termine di gg. 40 dalla notifica del decreto ingiuntivo, la stessa è stata iscritta a ruolo e quindi depositata in cancelleria in data 12.02.2024 e pertanto oltre il termine di cui all'art. 641 c.p.c. , determinando l'inammissibilità dell'opposizione.
La presente pronuncia in rito è preliminare ed assorbente di ogni altra questione ed eccezione sollevata dalle parti.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate in misura minima e ridotta ai sensi del D.M. n. 147/2022, tenuto conto delle difese, deduzioni ed attività svolte dalle parti.
P.Q.M.
Il Giudice del Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sull'opposizione a decreto ingiuntivo proposta così provvede:
- dichiara inammissibile l'opposizione;
-conferma il d.i. n opposto n. 7343/2023, reso da Tribunale di Napoli in data 22.12.2023;
- condanna l'opponente soc. in persona del legale rapp.te p.t. al Parte_1
pagamento delle spese processuali in favore degli opposti in solido nella liquidata complessiva misura, così come ridotta in parte motiva, di €. 2034,20 per compensi, oltre rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%, oltre oneri fiscali e previdenziali di legge, se dovuti.
Così deciso in Napoli, addì 09.06.2025
Il Giudice onorario
Dott. Maria Esposito
.
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
Sezione Nona civile
Il Giudice del Tribunale di Napoli, dott. Maria Esposito ha pronunciato, all'esito dell'esame delle note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., depositate dalla solo parte convenuta per l'udienza odierna del 09/06/2025, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3223/2024 R.G.
TRA
C.F. e P. IV , in persona del legale rappresentante Parte_1 P.IVA_1
p.t. sig. , nato a [...] il [...] (c.f. , con sede in Controparte_1 C.F._1
Saviano (NA), alla via Giancora, n. 28, rappresentato e difeso dall'avv. MOSCA VINCENZO, come da procura in atti.
RICORRENTE
E
nata a [...] il [...] – C.F. , res.te in Gaeta alla Controparte_2 C.F._2
Via Serapide n. 36,
nato a [...] il [...] – C.F. , res.te in Controparte_3 C.F._3
Teano (CE) alla Piazza della Vittoria n. 27,
nata a [...] il [...] – C.F. , res.te in Napoli alla via CP_4 C.F._4
Colonnello Lahalle n. 17,
nata a [...] il [...] – C.F. , res.te in Napoli alla CP_5 C.F._5
Via Santa Caterina da Siena n. 67, tutti rappresentati e difesi, come in atti, congiuntamente e disgiuntamente dagli avv.ti Paolo de Silva e Gaetano Gargiulo, come da procura in atti.
RESISTENTI
CONCLUSIONI: come da atti e note di trattazione scritta depositate.
1 Motivi in fatto ed in diritto della decisione
La presente decisione è resa ai sensi dell'art. 132 c.p.c. come novellato dall'art. 45, 17 co. della L. n.
69 del 2009 applicabile ai giudizi pendenti in primo grado alla sua entrata in vigore mediante concisa esposizione dei fatti e dei motivi posti a fondamento della stessa. Devono, pertanto, considerarsi integralmente richiamati dalla presente pronuncia, sia l'atto introduttivo del giudizio, sia la comparsa di costituzione e difesa degli opposti, sia i verbali di udienza in cui la causa è stata trattata, istruita e discussa, dalla cui lettura potrà agevolmente desumersi lo svolgimento del processo.
Con atto di citazione notificato a mezzo pec in data 31.01.2024 la soc. Parte_1
proponeva opposizione avverso il d.i. n. 7343/2023, reso da Tribunale di Napoli in data 22.12.2023, notificato in pari data, con il quale i resistenti , Controparte_2 Controparte_3 CP_4
e le avevano ingiunto di pagare, entro e non oltre giorni quaranta dalla notifica
[...] CP_5 del citato atto, la complessiva somma di € 31.326,00, oltre le spese della procedura monitoria, liquidate in complessive € 1.666,00 oltre accessori di legge, a titolo di mancato pagamento di canoni locazione per il periodo da agosto a dicembre 2022 e spese di registrazione al 50%, in virtù di contratto di locazione uso diverso con decorrenza 01.07.2007, registrato il 10.07.2007, stipulato relativamente a due locali commerciali, siti in Napoli ed aventi ingresso sia dalla Via Colonnello
Lahalle n. 3 che da Via Arenaccia n. 178.
Tale opposizione si fondava sul preteso difetto di legittimazione attiva dei creditori opposti e su una dedotta insussistenza del credito opposto per intervenuto pagamento.
L'opposizione veniva quindi iscritta a ruolo in data 12.02.2024.
Si costituivano in giudizio gli opposti, evidenziando preliminarmente la pretestuosità e dilatorietà dell'opposizione ed in particolare la circostanza che il creditore deve solo allegare la prova della fonte negoziale del proprio credito e l'inadempimento del debitore, mentre quest'ultimo è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo, onere nella fattispecie in esame non assolto, rilevando altresì in merito all'eccezione di carenza di legittimazione attiva di avere prodotto agli atti copia del contratto di locazione, quale fonte negoziale da cui traeva origine il credito di cui all'opposto d.i., in uno all'atto di donazione per Notar di Caserta del 03.08.20222 – rep. 212704, con il Per_1 quale la sig.ra donava i diritti dalla stessa vantati sull'immobile concesso in CP_6
locazione alla Società opponente al figlio, , che, quindi, subentrava ex lege Controparte_3
nel suindicato contratto.
Il Tribunale adito, all'esito della prima udienza di trattazione, con ordinanza del 14.05.2024 rilevava che la controversia in esame aveva ad oggetto, in via principale, una domanda di pagamento canoni di locazione, materia soggetta al rito speciale di cui agli artt.420 e seg. cpc e non
2 al rito ordinario con cui era stato originariamente introdotto il giudizio e, pertanto, disponeva che il giudizio dovesse proseguire nelle forme del rito speciale predisposto per la materia delle locazioni, sollevando e sottoponendo alle parti questione rilevabile d'ufficio in merito all'ammissibilità dell'opposizione. All'udienza successiva parte opposta deduceva la tardività dell'opposizione, mentre l'opponente dichiarava la tempestività della stessa alla luce di un non univoco orientamento giurisprudenziale.
Ritenuta la causa matura per la decisione veniva fissata l'udienza odierna per la discussione da trattarsi mediante deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c..
Depositate note per la trattazione scritta, la causa è stata definita mediante deposito della presente sentenza.
Motivi della decisione
L'opposizione proposta è inammissibile e tanto alla luce del recente principio di diritto espresso dalla Corte di legittimità a Sezioni Unite: "Allorché l'opposizione a decreto ingiuntivo concesso in materia di locazione di immobili urbani, soggetta al rito speciale di cui all'art. 447-bis c.p.c., sia erroneamente proposta con citazione, anziché con ricorso, non opera la disciplina di mutamento del rito di cui al D.Lgs. n. 150 del 2011, art.
4 - che è applicabile quando una controversia viene promossa in forme diverse da quelle previste dai modelli regolati dal medesimo D.Lgs. n. 150 del
2011 -, producendo l'atto gli effetti del ricorso, in virtù del principio di conversione, se comunque venga depositato in cancelleria entro il termine di cui all'art. 641 c.p.c." (Cass. civ., sez. unite, sent., 13 gennaio 2022, n. 927).
Le Sezioni Unite della Cassazione, risolvendo una annosa questione involgente anche la natura dell'opposizione a decreto ingiuntivo, hanno infatti affermato che laddove l'opposizione a decreto ingiuntivo in materia locatizia sia proposta con atto di citazione – anziché con ricorso ex art. 447 bis c.p.c. – non si applica il disposto di cui all'art. 4 D. Lgs. 150/2011, applicabile invece alle sole controversie promosse nelle forme diverse rispetto a quelle espressamente previste dal predetto decreto, producendo l'atto gli effetti del ricorso in virtù del principio di conservazione, ma solo allorchè lo stesso sia depositato in cancelleria entro il termine di cui all'art. 641 c.p.c..
L'art. 4 D. Lgs. n. 150/2011, rubricato “mutamento del rito” prevede che quando una controversia venga promossa in forma diversa da quella prevista dallo stesso decreto, il giudice, anche d'ufficio e non oltre la prima udienza, con ordinanza, dispone il mutamento del rito.
In tale ipotesi gli effetti sostanziali e processuali della domanda si producono secondo le norme del rito seguito prima del mutamento e restano ferme le decadenze e le preclusioni maturate secondo le norme del rito seguito prima del mutamento.
3 L'articolo in esame, pertanto, prevede che ogni qual volta una controversia assoggettata ad un rito regolato dal D. Lgs. n. 150/2011 sia introdotta con un diverso rito, il Giudice, anche d'ufficio, ma non oltre la prima udienza, dispone il mutamento del rito restando fermi gli effetti processuali e sostanziali della domanda che si sono già prodotti secondo le norme del rito erroneamente scelto nonché le preclusioni e le decadenze maturate in base allo stesso rito.
In merito agli effetti sostanziali e processuali della domanda, laddove l'errore sulla forma dell'atto introduttivo non comporta ex se una nullità comminata dalla legge, occorre valutare se lo stesso atto abbia i requisiti formali indispensabili per il raggiungimento dello scopo ex art. 156, co. 2, c.p.c..
Ne consegue che, al fine di impedire una decadenza, oltre alla valutazione in merito alla tempestività dell'atto introduttivo è determinante accertare l'idoneità dello stesso atto ad instaurare un valido rapporto processuale diretto ad ottenere una pronuncia nel merito da parte del giudice adito (Cass. S.U. 6/11/2014 n. 23675).
Nel caso di specie, benchè l'opposizione sia stata notificata tempestivamente nel termine di gg. 40 dalla notifica del decreto ingiuntivo, la stessa è stata iscritta a ruolo e quindi depositata in cancelleria in data 12.02.2024 e pertanto oltre il termine di cui all'art. 641 c.p.c. , determinando l'inammissibilità dell'opposizione.
La presente pronuncia in rito è preliminare ed assorbente di ogni altra questione ed eccezione sollevata dalle parti.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate in misura minima e ridotta ai sensi del D.M. n. 147/2022, tenuto conto delle difese, deduzioni ed attività svolte dalle parti.
P.Q.M.
Il Giudice del Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sull'opposizione a decreto ingiuntivo proposta così provvede:
- dichiara inammissibile l'opposizione;
-conferma il d.i. n opposto n. 7343/2023, reso da Tribunale di Napoli in data 22.12.2023;
- condanna l'opponente soc. in persona del legale rapp.te p.t. al Parte_1
pagamento delle spese processuali in favore degli opposti in solido nella liquidata complessiva misura, così come ridotta in parte motiva, di €. 2034,20 per compensi, oltre rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%, oltre oneri fiscali e previdenziali di legge, se dovuti.
Così deciso in Napoli, addì 09.06.2025
Il Giudice onorario
Dott. Maria Esposito
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