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Sentenza 10 giugno 2025
Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 10/06/2025, n. 1230 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 1230 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del lavoro, dott.ssa Fabiana Iorio, all'esito della discussione e della camera di consiglio, ha pronunziato ai sensi dell'art. 429 c.p.c., mediante lettura del dispositivo e della contestuale motivazione, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3224/2024 avente ad oggetto: ratei
TRA
, Parte_1 Parte_2 Parte_3
quali eredi della sig.ra nato il Parte_4 Persona_1
5.3.1946 a Sessa Aurunca (CE) ed ivi deceduta in data 10.9.2020, rappresentati e difesi dagli avv.ti Guido Lombardo, Antonio Lombardo e Giandomenico Lombardo, unitamente ai quali è elettivamente domiciliato in Caserta alla via Renella n. 32
ricorrente
E
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti CP_1
I. De Benedictis, L. Cuzzupoli, D. Catalano e N. Fumo, elettivamente domiciliati in Caserta alla via Arena Loc. san Benedetto resistente
MOTIVI DI FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato telematicamente in data 3.5.2024, l'epigrafate parti ricorrenti chiedevano a questo giudice la condanna di parte resistente, sussistendo il presupposto sanitario in favore della de cuius come accertato come accertato con sentenza di questo Tribunale del 25.10.2023 nel giudizio di opposizione ad atp R.G. 429/2020 notificata all' in data 22.11.2023 al CP_2 pagamento del beneficio dell'indennità di accompagnamento da febbraio 2019 fino al
10.09.2020, oltre interessi e spese legali con attribuzione al procuratore anticipatario.
Regolarmente citato in giudizio, si costituiva l' rilevando di aver liquidato in data CP_1
28.08.2024 la relativa somma, comprensiva degli arretrati dovuti, chiedendo pertanto dichiararsi cessata la materia del contendere.
1 Acquisita la documentazione prodotta, superflua ogni attività istruttoria, all'esito della discussione e della camera di consiglio, la causa viene decisa in data odierna all'esito della discussione e della camera di consiglio, mediante lettura del dispositivo e della contestuale motivazione.
*****
Ebbene nel caso di specie deve dichiararsi la cessazione della materia del contendere, essendo i ratei stati liquidati dall' CP_1
Invero, è documentato in atti il presupposto sanitario (cfr. sentenza) e nonché che con la procedura di liquidazione del 28.8.2024 l' ha predisposto la liquidazione dell'assegno che è CP_1 avvenuta posteriormente al deposito e alla notifica del presente ricorso introduttivo avvenuta, come dichiarato dal difensore in data odierna e non contestato dall'Istituto il 24.7.2024.
La Suprema Corte (cfr. Cass. S.U. 28.9.2000 n. 1048) ha precisato che la cessazione della materia del contendere del giudizio civile costituisce un'ipotesi di estinzione del processo da pronunciarsi con sentenza, d'ufficio o su istanza di parte, ogni qualvolta viene meno l'interesse delle parti alla naturale definizione del giudizio.
È noto che l'interesse ad agire consiste nell'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, la verifica della cui esistenza si risolve nel quesito se l'istante possa conseguire attraverso il processo il risultato che si è ripromesso, a prescindere dall'esame del merito della controversia e della stessa ammissibilità della domanda sotto altri e diversi profili (cfr. Cass. civ. 20.1.98 n. 486). Tale interesse deve sussistere al momento in cui il giudice pronuncia la decisione e il suo difetto è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento, in quanto esso costituisce un requisito per la trattazione del merito della domanda (cfr. Cass. civ., sez. lav.
7.6.99 n. 5593; Cass. civ., sez. lav.
6.4.83 n. 24069).
La pronuncia, che può essere adottata dal giudice anche d'ufficio (Cass., 7.12.95, n. 12614;
Cass., 7.5.93, n. 5286; Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 16.6.82, n. 3664; Cass. SU 128.9.2000 n.
1048), deve assumere la forma di sentenza, perché solo la sentenza è in grado di tutelare, al contempo, il convenuto da eventuali giudizi successivi fondati sulla stessa domanda (essendo idonea a passare in giudicato), ed a permettere all'attore di contestare la declaratoria nei limiti imposti dalla disciplina delle impugnazioni (Cass., 8.8.90, n. 8000; Cass., 2.5.87, n. 4126).
Tanto anticipato, va incontestatamente dichiarata la cessazione della materia del contendere con riguardo sia alla sorta capitale quanto agli interessi, essendo provato in atti l'integrale pagamento.
Residua la questione sulle spese.
Il pagamento integrale della relativa somma, sebbene successivamente al deposito e alla notifica del ricorso impone di compensare le spese di lite nella misura della metà stante il fattivo, 2 benché tardivo, comportamento extragiudiziale dell' mentre per la restante parte seguono CP_1 il criterio della soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, sezione lavoro e previdenza, in persona della dott.ssa
Fabiana Iorio, definitivamente pronunziando, respinta ogni diversa istanza, deduzione, eccezione, così provvede così provvede:
1) dichiara cessata la materia del contendere;
2) compensate le spese di giudizio per metà, condanna parte resistente al pagamento in favore di parte ricorrente delle spese di lite liquidate in complessivi € 1.400,00 oltre IVA e CPA e rimborso spese forfettarie come per legge con attribuzione.
Manda la cancelleria per la comunicazione della predetta sentenza alle parti costituite.
Santa Maria Capua Vetere, 10.06.2025.
IL GIUDICE dott.ssa Fabiana Iorio
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SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del lavoro, dott.ssa Fabiana Iorio, all'esito della discussione e della camera di consiglio, ha pronunziato ai sensi dell'art. 429 c.p.c., mediante lettura del dispositivo e della contestuale motivazione, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3224/2024 avente ad oggetto: ratei
TRA
, Parte_1 Parte_2 Parte_3
quali eredi della sig.ra nato il Parte_4 Persona_1
5.3.1946 a Sessa Aurunca (CE) ed ivi deceduta in data 10.9.2020, rappresentati e difesi dagli avv.ti Guido Lombardo, Antonio Lombardo e Giandomenico Lombardo, unitamente ai quali è elettivamente domiciliato in Caserta alla via Renella n. 32
ricorrente
E
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti CP_1
I. De Benedictis, L. Cuzzupoli, D. Catalano e N. Fumo, elettivamente domiciliati in Caserta alla via Arena Loc. san Benedetto resistente
MOTIVI DI FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato telematicamente in data 3.5.2024, l'epigrafate parti ricorrenti chiedevano a questo giudice la condanna di parte resistente, sussistendo il presupposto sanitario in favore della de cuius come accertato come accertato con sentenza di questo Tribunale del 25.10.2023 nel giudizio di opposizione ad atp R.G. 429/2020 notificata all' in data 22.11.2023 al CP_2 pagamento del beneficio dell'indennità di accompagnamento da febbraio 2019 fino al
10.09.2020, oltre interessi e spese legali con attribuzione al procuratore anticipatario.
Regolarmente citato in giudizio, si costituiva l' rilevando di aver liquidato in data CP_1
28.08.2024 la relativa somma, comprensiva degli arretrati dovuti, chiedendo pertanto dichiararsi cessata la materia del contendere.
1 Acquisita la documentazione prodotta, superflua ogni attività istruttoria, all'esito della discussione e della camera di consiglio, la causa viene decisa in data odierna all'esito della discussione e della camera di consiglio, mediante lettura del dispositivo e della contestuale motivazione.
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Ebbene nel caso di specie deve dichiararsi la cessazione della materia del contendere, essendo i ratei stati liquidati dall' CP_1
Invero, è documentato in atti il presupposto sanitario (cfr. sentenza) e nonché che con la procedura di liquidazione del 28.8.2024 l' ha predisposto la liquidazione dell'assegno che è CP_1 avvenuta posteriormente al deposito e alla notifica del presente ricorso introduttivo avvenuta, come dichiarato dal difensore in data odierna e non contestato dall'Istituto il 24.7.2024.
La Suprema Corte (cfr. Cass. S.U. 28.9.2000 n. 1048) ha precisato che la cessazione della materia del contendere del giudizio civile costituisce un'ipotesi di estinzione del processo da pronunciarsi con sentenza, d'ufficio o su istanza di parte, ogni qualvolta viene meno l'interesse delle parti alla naturale definizione del giudizio.
È noto che l'interesse ad agire consiste nell'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, la verifica della cui esistenza si risolve nel quesito se l'istante possa conseguire attraverso il processo il risultato che si è ripromesso, a prescindere dall'esame del merito della controversia e della stessa ammissibilità della domanda sotto altri e diversi profili (cfr. Cass. civ. 20.1.98 n. 486). Tale interesse deve sussistere al momento in cui il giudice pronuncia la decisione e il suo difetto è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento, in quanto esso costituisce un requisito per la trattazione del merito della domanda (cfr. Cass. civ., sez. lav.
7.6.99 n. 5593; Cass. civ., sez. lav.
6.4.83 n. 24069).
La pronuncia, che può essere adottata dal giudice anche d'ufficio (Cass., 7.12.95, n. 12614;
Cass., 7.5.93, n. 5286; Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 16.6.82, n. 3664; Cass. SU 128.9.2000 n.
1048), deve assumere la forma di sentenza, perché solo la sentenza è in grado di tutelare, al contempo, il convenuto da eventuali giudizi successivi fondati sulla stessa domanda (essendo idonea a passare in giudicato), ed a permettere all'attore di contestare la declaratoria nei limiti imposti dalla disciplina delle impugnazioni (Cass., 8.8.90, n. 8000; Cass., 2.5.87, n. 4126).
Tanto anticipato, va incontestatamente dichiarata la cessazione della materia del contendere con riguardo sia alla sorta capitale quanto agli interessi, essendo provato in atti l'integrale pagamento.
Residua la questione sulle spese.
Il pagamento integrale della relativa somma, sebbene successivamente al deposito e alla notifica del ricorso impone di compensare le spese di lite nella misura della metà stante il fattivo, 2 benché tardivo, comportamento extragiudiziale dell' mentre per la restante parte seguono CP_1 il criterio della soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, sezione lavoro e previdenza, in persona della dott.ssa
Fabiana Iorio, definitivamente pronunziando, respinta ogni diversa istanza, deduzione, eccezione, così provvede così provvede:
1) dichiara cessata la materia del contendere;
2) compensate le spese di giudizio per metà, condanna parte resistente al pagamento in favore di parte ricorrente delle spese di lite liquidate in complessivi € 1.400,00 oltre IVA e CPA e rimborso spese forfettarie come per legge con attribuzione.
Manda la cancelleria per la comunicazione della predetta sentenza alle parti costituite.
Santa Maria Capua Vetere, 10.06.2025.
IL GIUDICE dott.ssa Fabiana Iorio
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