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Sentenza 8 gennaio 2026
Sentenza 8 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Puglia, sez. IV, sentenza 08/01/2026, n. 81 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia |
| Numero : | 81 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 81/2026
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della PUGLIA Sezione 4, riunita in udienza il 10/12/2025 alle ore 14:30 con la seguente composizione collegiale:
SA GIULIO, Presidente DAMMACCO CHIARA, Relatore PILIEGO ALESSANDRA, Giudice
in data 10/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 544/2022 depositato il 25/02/2022
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Bari
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 957/2021 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale BARI sez. 6 e pubblicata il 30/06/2021
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVF031102467/2019 IRES-ALTRO 2014
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVF031102467/2019 IRPEF-ALTRO 2014
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVF031102467/2019 IVA-ALTRO 2014 - AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVF031102467/2019 IRAP 2014
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente) Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
ELEMENTI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
FATTO
1.Con avviso di accertamento n. TVF031102467/2019, l'Agenzia delle Entrate – Direzione Ricorrente_1Provinciale di Bari contestava alla società s.r.l. il recupero di maggiori imposte ai fini IRES, IRAP e IVA per il periodo d'imposta 2014. L'atto impositivo traeva origine dal processo verbale di constatazione redatto dalla Guardia di Finanza – Compagnia di Altamura in data
15 ottobre 2018, all'esito di una verifica fiscale condotta nei confronti della contribuente che ha intrattenuto rapporti con la società fornitrice Società_1 s.r.l., ritenuta emittente di fatture per operazioni oggettivamente inesistenti.
2.Nell'avviso di accertamento l'Ufficio ricostruiva un quadro ritenuto gravemente irregolare, fondato su due direttrici principali: da un lato, la deduzione di costi documentati da fatture emesse dalla Società_1 s.r.l., che – secondo le risultanze della verifica – non avrebbe mai svolto alcuna effettiva attività economica, non disponeva di sede idonea, non possedeva attrezzature né macchinari e non aveva istituito o conservato le scritture contabili obbligatorie;
dall'altro lato, la deduzione di ulteriori costi ritenuti privi del requisito dell'inerenza o della necessaria documentazione, con particolare riferimento alle spese per carburante e alle spese di vitto, alloggio e trasporto sostenute per i dipendenti impiegati nei cantieri.
3.Avverso tale atto la società proponeva ricorso dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Bari, deducendo l'insussistenza dei presupposti per il disconoscimento dei
Società_1costi, l'effettività delle operazioni con , la piena riferibilità dei costi di carburante all'attività d'impresa e la correttezza della documentazione prodotta. L'Agenzia delle Entrate si costituiva resistendo integralmente al ricorso. 4.Con sentenza n. 957/4/2021, depositata il 30 giugno 2021, la CTP accoglieva solo parzialmente il ricorso. Il giudice di primo grado riteneva adeguatamente dimostrata la sola effettività delle spese sostenute per i dipendenti impiegati nei cantieri, sulla base della documentazione prodotta dalla contribuente e in continuità con una precedente decisione resa per l'annualità 2013. Confermava invece il disconoscimento dei costi per carburante, rilevando l'assenza nelle schede carburante degli elementi essenziali prescritti dall'art. 1 del
D.P.R. 444/1997, e riteneva altresì provata l'inesistenza oggettiva delle operazioni fatturate
ET , valorizzando le dichiarazioni rese dal suo amministratore e gli ulteriori elementi raccolti dalla Guardia di Finanza. Le spese di lite venivano compensate nella misura del 50%, ponendo il residuo a carico della società.
Ricorrente_15.Avverso tale decisione la società s.r.l. proponeva appello, deducendo l'erroneità della sentenza nella parte in cui aveva confermato il disconoscimento dei costi per carburante e la ritenuta inesistenza delle operazioni con Società_1. L'appellante sosteneva che la valutazione dell'inerenza dovesse essere condotta in chiave qualitativa, alla luce della più recente giurisprudenza di legittimità, e che i costi di carburante fossero comunque tracciati e funzionali all'attività d'impresa, svolta su cantieri dislocati in diverse regioni italiane.
Società_1Contestava inoltre che le dichiarazioni dell'amministratore della potessero costituire prova sufficiente dell'inesistenza delle operazioni, trattandosi di meri indizi non corroborati da ulteriori elementi, e ribadiva di aver fornito ampia documentazione a dimostrazione dell'effettività dei lavori e dell'utilizzo delle attrezzature oggetto di noleggio.
Infine, introduceva un motivo relativo alla presunta violazione delle garanzie procedimentali di matrice euro-unitaria.
6.L'Agenzia delle Entrate si costituiva nel giudizio di secondo grado con atto di controdeduzioni, chiedendo il rigetto dell'appello. L'Ufficio ribadiva la correttezza della decisione di primo grado, sottolineando la mancanza dei requisiti formali delle schede carburante, la natura oggettivamente inesistente delle operazioni fatturate da Società_1 – comprovata da molteplici elementi convergenti e non solo dalle dichiarazioni del suo amministratore – e il rigetto del nuovo motivo relativo alle garanzie procedimentali, in quanto proposto per la prima volta in appello in violazione dell'art. 57, comma 2, del d.lgs. 546/1992. MOTIVAZIONE
7.L'appello è infondato.
L'analisi e il riscontro degli atti tutti contenuti nel fascicolo di causa non fanno emergere elementi di merito, fatto e diritto tali da doversi discostare dalle puntuali, esaustive quanto persuasive argomentazioni logiche-giuridiche svolte dal primo giudice, cui si rinvia per brevità di scrittura.
Onde si ritiene del tutto condivisibile il percorso fattuale, logico e di diritto svolto dalla Corte di prima istanza, che peraltro ha fatto buon governo delle regole in subiecta materia. E a fronte di tanto il contribuente non ha svilito puntualmente, sia sotto l'aspetto documentale sia argomentativo e vieppiù giuridico, l'impugnata sentenza limitandosi di fatto alla mera riproposizione delle eccezioni già svolte in sede di ricorso introduttivo e introducendo peraltro (cfr. sub 3 atto di appello pag. 23) un motivo del tutto “nuovo” e sicchè da subito va dichiarato
“inammissibile ex art. 57 D.Lgs. 546/92”.
Onde si impone la conferma dell'impugnata sentenza.
8.Più in particolare.
Quanto all'indebita deduzione/detrazione dei costi e relative imposte emergenti dalle fatture Società_1emesse per le asserite operazioni intercorse con la s.r.l. ritenute inesistenti dall'Amministrazione Finanziaria e dal primo giudice, il contribuente non può dolersi della denunciata circostanza che (nei fatti) l'Ufficio si sarebbe basato su un unico elemento. Ovvero sulla circostanza (pag. 13 Appello) documentata dalle dichiarazioni rese a verbale (e recepite dalla G.di finanza e A,F.) dall'Amministratore/Rappresentante Legale della ditta fornitrice Società_1 s. r.l. e cioè “ l'aver espressamente ammesso che quest'ultimo ha “emesso soltanto fatture per operazioni inesistenti”.
9.La Corte, pacificamente ritenuta l'assoluta inidoneità delle rappresentazioni fotografiche (esibite dal contribuente) volte a dimostrare la realità delle asserite transazioni intervenute, come peraltro ben argomentato e contestato dall'Ente impositore (a pag. 10 delle proprie controdeduzioni/costituzione in giudizio, cui si rinvia sempre per economia di scrittura) e ritenuto del tutto condivisibile, osserva ancora.
Nella fattispecie – osserva questa Corte - si è in presenza di elementi contenuti in un PVC notoriamente atto facente fede fino a querela di falso e le dichiarazioni ivi rese assumono natura di confessione stragiudiziale (cfr. ex multis Cass. n. 27306/2025).
Ordunque, nel presente procedimento tale elemento costituisce, già ex se, come da granitica e condivisibile giurisprudenza della Suprema Corte, intenso e grave elemento di valenza indiziaria da utilizzare legittimamente per l'accertamento nei confronti della Ricorrente_1 S.r.l.. Circostanze fattuali peraltro inserite in un quadro/contesto accertativo dotato di ulteriori elementi precisi quanto univoci e concordanti (cfr. pag. 29/30/31 PVC!).
Sicchè, sulla base delle premesse ut supra, l'onere della prova contraria va traslato in capo al contribuente e (come innanzi detto) la Ricorrente_1 S.r.l. di contro non ha fornito alcun elemento di segno contrario idoneo, puntuale e persuasivo sì da svilire oltre ogni ragionevole dubbio il quadro più che indiziario (nel suo complesso) esposto dall'Ufficio nell'atto impositivo e ulteriormente confermato dal primo giudice (cfr. pag. 6 sentenza impugnata).
Peraltro a titolo meramente esemplificativo c'è da domandarsi anche e perché a fronte delle
“confessioni/dichiarazioni” del fornitore non risulta proposto/depositato atto di querela nei confronti di quest'ultimo? O comunque l'esibizione/produzione/proposizione di altri variegati atti comunque idonei a smentire il fornitore (così ad es. richiesta di restituzione dell'indebita percezione del corrispettivo in presenza dell'ammissione della inesistenza della prestazione) ecc…? Consegue il rigetto di tali motivi di appello.
10.Quanto al mancato riconoscimento degli oneri per acquisto di carburante questa Corte ritiene di non doversi discostare dalla granitica, quanto condivisibile, posizione monofilattica assunta dal Giudice Superiore secondo cui la deduzione di detti costi e dell'IVA relativa è subordinata esclusivamente agli adempimenti di natura sostanziale previsti dal Mod. ex DPR 444/97. Sicchè anche tale doglianza, in presenza di tali sostanziali inadempimenti, va rigettata, al di là anche della evocata quanto generica, indimostrata (e mai puntualmente nemmeno quantificata) asserita violazione della capacità contributiva ex art. 53 della Costituzione.
11.Assorbite ulteriori eccezioni.
12.La Corte rigetta l'appello. Spese di lite liquidate come da dispositivo secondo soccombenza.
PQM
La Corte rigetta l'appello. Condanna l'appellante al pagamento delle spese di giudizio liquidate in complessivi € 2.500,00.
Bari, 10 Dicembre 2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
DA IA AN IO
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della PUGLIA Sezione 4, riunita in udienza il 10/12/2025 alle ore 14:30 con la seguente composizione collegiale:
SA GIULIO, Presidente DAMMACCO CHIARA, Relatore PILIEGO ALESSANDRA, Giudice
in data 10/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 544/2022 depositato il 25/02/2022
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Bari
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 957/2021 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale BARI sez. 6 e pubblicata il 30/06/2021
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVF031102467/2019 IRES-ALTRO 2014
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVF031102467/2019 IRPEF-ALTRO 2014
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVF031102467/2019 IVA-ALTRO 2014 - AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVF031102467/2019 IRAP 2014
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente) Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
ELEMENTI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
FATTO
1.Con avviso di accertamento n. TVF031102467/2019, l'Agenzia delle Entrate – Direzione Ricorrente_1Provinciale di Bari contestava alla società s.r.l. il recupero di maggiori imposte ai fini IRES, IRAP e IVA per il periodo d'imposta 2014. L'atto impositivo traeva origine dal processo verbale di constatazione redatto dalla Guardia di Finanza – Compagnia di Altamura in data
15 ottobre 2018, all'esito di una verifica fiscale condotta nei confronti della contribuente che ha intrattenuto rapporti con la società fornitrice Società_1 s.r.l., ritenuta emittente di fatture per operazioni oggettivamente inesistenti.
2.Nell'avviso di accertamento l'Ufficio ricostruiva un quadro ritenuto gravemente irregolare, fondato su due direttrici principali: da un lato, la deduzione di costi documentati da fatture emesse dalla Società_1 s.r.l., che – secondo le risultanze della verifica – non avrebbe mai svolto alcuna effettiva attività economica, non disponeva di sede idonea, non possedeva attrezzature né macchinari e non aveva istituito o conservato le scritture contabili obbligatorie;
dall'altro lato, la deduzione di ulteriori costi ritenuti privi del requisito dell'inerenza o della necessaria documentazione, con particolare riferimento alle spese per carburante e alle spese di vitto, alloggio e trasporto sostenute per i dipendenti impiegati nei cantieri.
3.Avverso tale atto la società proponeva ricorso dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Bari, deducendo l'insussistenza dei presupposti per il disconoscimento dei
Società_1costi, l'effettività delle operazioni con , la piena riferibilità dei costi di carburante all'attività d'impresa e la correttezza della documentazione prodotta. L'Agenzia delle Entrate si costituiva resistendo integralmente al ricorso. 4.Con sentenza n. 957/4/2021, depositata il 30 giugno 2021, la CTP accoglieva solo parzialmente il ricorso. Il giudice di primo grado riteneva adeguatamente dimostrata la sola effettività delle spese sostenute per i dipendenti impiegati nei cantieri, sulla base della documentazione prodotta dalla contribuente e in continuità con una precedente decisione resa per l'annualità 2013. Confermava invece il disconoscimento dei costi per carburante, rilevando l'assenza nelle schede carburante degli elementi essenziali prescritti dall'art. 1 del
D.P.R. 444/1997, e riteneva altresì provata l'inesistenza oggettiva delle operazioni fatturate
ET , valorizzando le dichiarazioni rese dal suo amministratore e gli ulteriori elementi raccolti dalla Guardia di Finanza. Le spese di lite venivano compensate nella misura del 50%, ponendo il residuo a carico della società.
Ricorrente_15.Avverso tale decisione la società s.r.l. proponeva appello, deducendo l'erroneità della sentenza nella parte in cui aveva confermato il disconoscimento dei costi per carburante e la ritenuta inesistenza delle operazioni con Società_1. L'appellante sosteneva che la valutazione dell'inerenza dovesse essere condotta in chiave qualitativa, alla luce della più recente giurisprudenza di legittimità, e che i costi di carburante fossero comunque tracciati e funzionali all'attività d'impresa, svolta su cantieri dislocati in diverse regioni italiane.
Società_1Contestava inoltre che le dichiarazioni dell'amministratore della potessero costituire prova sufficiente dell'inesistenza delle operazioni, trattandosi di meri indizi non corroborati da ulteriori elementi, e ribadiva di aver fornito ampia documentazione a dimostrazione dell'effettività dei lavori e dell'utilizzo delle attrezzature oggetto di noleggio.
Infine, introduceva un motivo relativo alla presunta violazione delle garanzie procedimentali di matrice euro-unitaria.
6.L'Agenzia delle Entrate si costituiva nel giudizio di secondo grado con atto di controdeduzioni, chiedendo il rigetto dell'appello. L'Ufficio ribadiva la correttezza della decisione di primo grado, sottolineando la mancanza dei requisiti formali delle schede carburante, la natura oggettivamente inesistente delle operazioni fatturate da Società_1 – comprovata da molteplici elementi convergenti e non solo dalle dichiarazioni del suo amministratore – e il rigetto del nuovo motivo relativo alle garanzie procedimentali, in quanto proposto per la prima volta in appello in violazione dell'art. 57, comma 2, del d.lgs. 546/1992. MOTIVAZIONE
7.L'appello è infondato.
L'analisi e il riscontro degli atti tutti contenuti nel fascicolo di causa non fanno emergere elementi di merito, fatto e diritto tali da doversi discostare dalle puntuali, esaustive quanto persuasive argomentazioni logiche-giuridiche svolte dal primo giudice, cui si rinvia per brevità di scrittura.
Onde si ritiene del tutto condivisibile il percorso fattuale, logico e di diritto svolto dalla Corte di prima istanza, che peraltro ha fatto buon governo delle regole in subiecta materia. E a fronte di tanto il contribuente non ha svilito puntualmente, sia sotto l'aspetto documentale sia argomentativo e vieppiù giuridico, l'impugnata sentenza limitandosi di fatto alla mera riproposizione delle eccezioni già svolte in sede di ricorso introduttivo e introducendo peraltro (cfr. sub 3 atto di appello pag. 23) un motivo del tutto “nuovo” e sicchè da subito va dichiarato
“inammissibile ex art. 57 D.Lgs. 546/92”.
Onde si impone la conferma dell'impugnata sentenza.
8.Più in particolare.
Quanto all'indebita deduzione/detrazione dei costi e relative imposte emergenti dalle fatture Società_1emesse per le asserite operazioni intercorse con la s.r.l. ritenute inesistenti dall'Amministrazione Finanziaria e dal primo giudice, il contribuente non può dolersi della denunciata circostanza che (nei fatti) l'Ufficio si sarebbe basato su un unico elemento. Ovvero sulla circostanza (pag. 13 Appello) documentata dalle dichiarazioni rese a verbale (e recepite dalla G.di finanza e A,F.) dall'Amministratore/Rappresentante Legale della ditta fornitrice Società_1 s. r.l. e cioè “ l'aver espressamente ammesso che quest'ultimo ha “emesso soltanto fatture per operazioni inesistenti”.
9.La Corte, pacificamente ritenuta l'assoluta inidoneità delle rappresentazioni fotografiche (esibite dal contribuente) volte a dimostrare la realità delle asserite transazioni intervenute, come peraltro ben argomentato e contestato dall'Ente impositore (a pag. 10 delle proprie controdeduzioni/costituzione in giudizio, cui si rinvia sempre per economia di scrittura) e ritenuto del tutto condivisibile, osserva ancora.
Nella fattispecie – osserva questa Corte - si è in presenza di elementi contenuti in un PVC notoriamente atto facente fede fino a querela di falso e le dichiarazioni ivi rese assumono natura di confessione stragiudiziale (cfr. ex multis Cass. n. 27306/2025).
Ordunque, nel presente procedimento tale elemento costituisce, già ex se, come da granitica e condivisibile giurisprudenza della Suprema Corte, intenso e grave elemento di valenza indiziaria da utilizzare legittimamente per l'accertamento nei confronti della Ricorrente_1 S.r.l.. Circostanze fattuali peraltro inserite in un quadro/contesto accertativo dotato di ulteriori elementi precisi quanto univoci e concordanti (cfr. pag. 29/30/31 PVC!).
Sicchè, sulla base delle premesse ut supra, l'onere della prova contraria va traslato in capo al contribuente e (come innanzi detto) la Ricorrente_1 S.r.l. di contro non ha fornito alcun elemento di segno contrario idoneo, puntuale e persuasivo sì da svilire oltre ogni ragionevole dubbio il quadro più che indiziario (nel suo complesso) esposto dall'Ufficio nell'atto impositivo e ulteriormente confermato dal primo giudice (cfr. pag. 6 sentenza impugnata).
Peraltro a titolo meramente esemplificativo c'è da domandarsi anche e perché a fronte delle
“confessioni/dichiarazioni” del fornitore non risulta proposto/depositato atto di querela nei confronti di quest'ultimo? O comunque l'esibizione/produzione/proposizione di altri variegati atti comunque idonei a smentire il fornitore (così ad es. richiesta di restituzione dell'indebita percezione del corrispettivo in presenza dell'ammissione della inesistenza della prestazione) ecc…? Consegue il rigetto di tali motivi di appello.
10.Quanto al mancato riconoscimento degli oneri per acquisto di carburante questa Corte ritiene di non doversi discostare dalla granitica, quanto condivisibile, posizione monofilattica assunta dal Giudice Superiore secondo cui la deduzione di detti costi e dell'IVA relativa è subordinata esclusivamente agli adempimenti di natura sostanziale previsti dal Mod. ex DPR 444/97. Sicchè anche tale doglianza, in presenza di tali sostanziali inadempimenti, va rigettata, al di là anche della evocata quanto generica, indimostrata (e mai puntualmente nemmeno quantificata) asserita violazione della capacità contributiva ex art. 53 della Costituzione.
11.Assorbite ulteriori eccezioni.
12.La Corte rigetta l'appello. Spese di lite liquidate come da dispositivo secondo soccombenza.
PQM
La Corte rigetta l'appello. Condanna l'appellante al pagamento delle spese di giudizio liquidate in complessivi € 2.500,00.
Bari, 10 Dicembre 2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
DA IA AN IO