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Sentenza 20 marzo 2025
Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lagonegro, sentenza 20/03/2025, n. 160 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lagonegro |
| Numero : | 160 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Lagonegro
SEZIONE CIVILE
TRATTAZIONE ex art.127 ter c.p.c.
Il Giudice, dott.ssa Antonella Tedesco, all'esito della trattazione cartolare del 18 marzo 2025; rilevato che l'udienza era fissata per la discussione ex art. 429 c.p.c.; rilevato che l'udienza è stata sostituita con lo scambio di note scritte, con provvedimento comunicato alle parti, che non si sono opposte a tale modalità di trattazione;
rilevato che entro il termine fissato la parte costituita ha depositato note di trattazione scritta;
letti gli atti e le conclusioni rassegnate
P.Q.M.
Pronuncia sentenza ex artt. 127 ter e 429 c.p.c. che viene allegata al presente provvedimento.
Si comunichi,
Lagonegro, 20 marzo 2025
Il Giudice, dott.ssa Antonella Tedesco REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LAGONEGRO
SEZIONE CIVILE
In composizione monocratica, in persona del giudice Dott.ssa Antonella Tedesco ha pronunciato ex art.429 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta al n. 1275 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2022, vertente
TRA
(c.f. e (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), entrambi rappresentati e difesi, giusta procura in atti, C.F._2
dall'avv. Vincenzo Mastroianni, presso il cui studio, in Lagonegro (Pz) alla Via Roma
n. 38, sono elettivamente domiciliati
OPPONENTI
E
(c.f. ) in persona del presidente p.t., Controparte_1 P.IVA_1
OPPOSTA-contumace-
Oggetto: opposizione ad ordinanza ingiunzione;
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I sigg.ri e , con ricorso depositato in data Parte_1 Parte_2
03.10.2022, hanno proposto opposizione all'ordinanza ingiunzione n. 40/14BA del
04.08.2022 n. 108500, resa dalla CP_2 Controparte_3
, in persona del Direttore Generale Responsabile P.O., con la quale
[...]
veniva ordinato ed ingiunto il pagamento in solido tra loro della somma complessiva di € 2.119,91 per aver violato le disposizioni di legge di cui agli Artt. 9 comma lett b comma 1 della D.G.R. n. 956 del 20/04/2000 di cui alla L.R. n. 42/98 sanzionato dall'art. 9 lett. G stessa D.G.R. e dall'art. 26 R.D. 3267/23 art. 8 punto 4 della D.G.R.
n. 956 del 20/04/2000 di cui alla L.R. n. 42/98, sanzionato dallo stesso articolo e comma, paragrafo 8 della stessa D.G.R., poiché – il Sig. - nella Parte_1
utilizzazione del bosco di Castagno governato a ceduo con la partecipazione di e specie fruttifere, ricoperto a tratti da pascolo cespugliato radicato sul Parte_3
terreno distinto in catasto al Fg. 25 partt. 5 e 313, parte del Comune di Lagonegro di proprietà del Sig. , non ha rilasciato a dote del bosco n. 28 matricine Parte_2
di castagno e del vecchio e del nuovo turno, del diametro variabile da cm 11 Pt_3
a cm 20 su una superficie di 3000 mq, nonché la soppressione dei cespugli su una superficie di circa 3000 mq. E il danneggiamento del manto erboso per il ripetuto passaggio con mezzo meccanico per varchi naturali.
In particolare, i ricorrenti hanno chiesto l'annullamento dell'ordinanza, eccependo: la nullità assoluta della notifica a mezzo posta dell'ordinanza ingiunzione opposta;
la nullità del verbale di contestazione e l'insussistenza dell'illecito; nonché, il difetto di motivazione relativamente alla mancata contestazione immediata del presunto illecito.
La , seppur ritualmente evocata in giudizio con notifica del ricorso Controparte_1
(in atti) non si è costituita e non ha provveduto al deposito della documentazione richiesta.
L'opposizione è fondata e deve essere accolta per i motivi che seguono. In particolare, rileva il Tribunale che, risulta meritevole di accoglimento il motivo di opposizione relativo all'assenza di prova della sussistenza dell'illecito contestato.
Pertanto, trattandosi della ragione più liquida di accoglimento, in ossequio ai principi espressi dalla Sent. Cass. SSUU n. 9936 del 08/05/2014, non saranno affrontati gli altri motivi di opposizione.
Orbene, gli opponenti hanno contestato l'effettiva sussistenza dell'illecito contestato deducendo le seguenti circostanze:
- che il , titolare dell'omonima ditta individuale boschiva, richiedeva Parte_1
ed otteneva dall'Area Programma Lagonegrese-Pollino l'autorizzazione al taglio del bosco n. 315 del 01.12.2017 sul terreno di proprietà di
[...]
identificati al catasto al Foglio 25 p.lle 4/85 (parte) e Foglio 31 p.lla Pt_2
35 (parte), già differente dalla identificazione dei luoghi da parte dei C.C.
Forestale laddove verbalizzano presunte irregolarità su altre particelle, ossia le nn. 5 e 313, non oggetto dei lavori;
- che in merito alla particella n. 5 del foglio 25, vi sono stati unicamente lavori di soppressione cespugli senza operazioni di sradico, finalizzati unicamente alla pulizia e messa in sicurezza del terreno soggetto a diversi fenomeni incendiari, come espressamente riportato anche nell'autorizzazione n. 315/17 rilasciata dall'Area Programma Lagonegrese-Pollino sopra menzionata;
- che in seguito al sopralluogo effettuato dal Tecnico dell'Ente preposto dott. in data 22.09.17, propedeutico all'emanazione Persona_1
dell'autorizzazione poi rilasciata al veniva dallo stesso accertato e Pt_2
riferito che “…pur potendo rispettare il numero complessivo di matricine da preservare a dote del soprassuolo, non è possibile, tuttavia, ottemperare alla giusta ed omogenea proporzione tra rilasci del turno e rilasci del doppio turno…omissis… constatato con fitto ed impenetrabile strato inferiore/arbustivo infestante a Rovi, rosa, felce, ginestra e biancospino”, risultando, pertanto, evidente l'impossibilità a rispettare in proporzione il numero di matricine da lasciare in dote al bosco, così come il fatto che sui terreni in oggetto non vi erano matricine del diametro da cm 11 a cm 20;
- che nessun manto erboso veniva danneggiato, poiché non vi è menzione nel relativo verbale istruttorio N. 315/17 di un presunto manto erboso;
- che gli Agenti Carabinieri Forestali quasi ogni giorno transitavano nei pressi dei terreni oggetto del verbale impugnato, ma mai contestavano alcunché alla ditta , e mai prescrivevano accortezze particolari o modalità di lavoro Parte_1
differenti, lasciando intendere dunque la piena regolarità delle operazioni.
A fronte di tali contestazioni, spettava, come noto, all'Amministrazione l'onere di provare i fatti posti alla base dell'ordinanza (cfr. art. 6, comma 11, del d.lgs. n. 150 del 01/09/2011).
Ed, infatti, il giudizio di opposizione all'ordinanza che irroga una sanzione amministrativa introduce un ordinario giudizio di cognizione sul fondamento della pretesa dell'autorità amministrativa, nel quale, in conformità al principio generale desumibile dall'art. 2697 cod. civ., grava sull'autorità che ha emesso l'ordinanza l'onere di provare i fatti integrativi della responsabilità dell'opponente in ordine all'infrazione contestata (cfr. ex multis Cass., 4 febbraio 2005, n. 2363; Cass., 16 marzo 2001, n. 3837): con la conseguenza che - secondo quanto, del resto, espressamente previsto della L. n. 689 del 1981, art. 23, comma 12, la mancanza o l'insufficienza della prova sul punto impone l'accoglimento dell'opposizione.
Nel caso di specie, a fronte delle contestazioni dei ricorrenti, la è rimasta CP_1
contumace e non ha ottemperato all'onere di deposito della documentazione all'uopo richiesta dal Giudice.
Sul punto, per pacifica giurisprudenza di legittimità, si afferma che: “il soggetto che propone opposizione contro ordinanza-ingiunzione irrogativa di sanzione amministrativa pecuniaria, mentre ha l'onere di eccepire i vizi del provvedimento non rilevabili d'ufficio, quale la mancanza della preventiva contestazione, non ha anche l'onere di porre in essere – al fine di fornire la prova del vizio fatto valere- un'attività processuale diretta all'acquisizione di quegli stessi documenti, quali la copia del rapporto e gli atti relativi all'accertamento della violazione ed alla sua contestazione immediata o mediante notificazione, che l'autorità che ha emesso il provvedimento ha il dovere-onere (indipendentemente dalla sua costituzione in giudizio) di allegare al processo, a seguito del relativo ordine impartito dal giudice con il decreto di fissazione dell'udienza di comparizione, a norma dell'art. 23, comma 2, della l. n. 689 del 1981. D'altra parte, specie nelle ipotesi in cui
l'opponente può dimostrare le proprie eccezioni solo sulla base degli atti suddetti, la loro mancata produzione da parte dell'autorità opposta non può non costituire un decisivo elemento di giudizio, idoneo a suffragare presuntivamente la sussistenza del fatto sul quale l'opponente ha fondato l'eccezione” (in tal senso sent. Cass. n.
7296/1996 e sent. Cass. civ. n. 927/2010).
Nel caso di specie, considerato che l'ente convenuto non si è costituito, né ha depositato la documentazione necessaria e, dunque, non ha prodotto il verbale di accertamento dell'infrazione posto a base del verbale di contestazione non immediata notificato ai ricorrenti, non si può verificare la sussistenza stessa della violazione contestata.
Infatti, il verbale di contestazione dell'illecito previsto dall'art. 14 della l. n.
689/1981 assume una funzione diversa dagli atti di accertamento. Il primo assume una funzione di garanzia del contraddittorio permettendo al trasgressore di avere conoscenza delle violazioni accertate in tutti quei casi in cui la contestazione non è stata immediata. Gli atti di accertamento, non a caso previsti da una distinta norma della citata legge (art. 13), sono atti interni dell'organo accertatore che si innestano in una fase antecedente alla contestazione dell'illecito. Solo il verbale di accertamento, ai sensi degli artt. 2699 e 2700 c.c., fa piena prova, fino a querela di falso, riguardo ai fatti in esso attestati dagli agenti accertatori come avvenuti in loro presenza o da essi compiuti, non anche il verbale di contestazione.
Pertanto, alla luce di quanto suesposto, viste le contestazioni specifiche sollevate dagli opponenti sui fatti oggetto dell'illecito contestato, e considerato che l'ente convenuto non si è costituito e nulla ha nemmeno prodotto e che era suo onere fornire la prova dell'esistenza dei fatti costitutivi della pretesa sanzionatoria, risulta evidente il difetto di prova in ordine agli stessi.
Infatti, “una volta formulata l'opposizione, non si discute propriamente dell'atto ma della fattispecie produttiva dell'effetto, perché - nei limiti in cui la parte opponente abbia sollevato le relative contestazioni - spetta alla P.A. dimostrare i fatti costitutivi ed all'opponente comprovare i fatti impeditivi, modificativi e/o estintivi dell'effetto giuridico del provvedimento sanzionatorio oggetto del giudizio. Perciò alla modificazione delle regole normali dell'allegazione non corrisponde una modificazione delle regole ordinarie in tema di onere probatorio: se l'opponente ha sollevato contestazioni sull'esistenza dei fatti costitutivi del suo obbligo, tali contestazioni non onerano l'opponente anche alla prova dell'inesistenza dei fatti costitutivi del suo obbligo;
al contrario, la prova dell'esistenza dei fatti costitutivi dell'obbligo si pone a carico della P.A. (del resto gli attuali commi 11 dell'art. 6 e
10 dell'art. 7 del d. lgs. n. 150 del 2011 - così come prima il comma 11 dell'art. 23 della 1. n. 689/1981 - recitano: "Il giudice accoglie l'opposizione quando non vi sono prove sufficienti della responsabilità dell'opponente") (Cass Ord. Sez. VI – II n.
1921/2019).
Per tutto quanto suesposto, l'opposizione va accolta e l'ordinanza ingiunzione n.
40/14BA del 04.08.2022 –prot. n. 108500, resa dalla Controparte_3 [...]
va annullata. Controparte_3
Tali considerazioni consentono al Tribunale di ritenere assorbita ogni altra questione e domanda.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo ai sensi del
D.M. Giustizia n. 55/2014, come modificati, con esclusione della fase istruttoria in concreto non tenutasi e con applicazione dei valori medi per le restanti fasi tenuto conto del valore della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede: • Accoglie l'opposizione e per l'effetto annulla l'ordinanza ingiunzione n.
40/14BA del 04.08.2022 –prot. n. 108500, resa dalla Regione – CP_1
; Controparte_3
• Condanna la regione al pagamento in favore del ricorrente delle spese CP_1
di lite, che liquida in euro 1.701,00 per compensi professionali e 125,00 per spese, oltre spese forfettarie nella misura del 15% come per legge, IVA e C.P.A se dovute, come per legge con attribuzione al procuratore dichiaratosi anticipatario.
Lagonegro, 20 marzo 2025
Il Giudice
Dott.ssa Antonella Tedesco