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Sentenza 13 novembre 2025
Sentenza 13 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 13/11/2025, n. 1759 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 1759 |
| Data del deposito : | 13 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2148/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di AVELLINO
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Aureliana Di Matteo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2148/2022 promossa da: già già in Controparte_1 Controparte_2 Controparte_2 persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Loredana Basile (C.F.
), con cui elettivamente domiciliata in Napoli alla Tr. Pr. T. de Amicis n. 52; C.F._1
ATTORE contro
, C.F. , in persona del pro tempore, Controparte_3 P.IVA_1 CP_4 rappresentato e difeso dall'avv. Antonio Rapolla (C.F. ), con cui elettivamente C.F._2 domicilia in Solofra alla via S. Andrea n. 106.
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di udienza di precisazione delle conclusioni.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, la conveniva in giudizio, innanzi Controparte_1 all'intestato Tribunale, il , per ivi sentire accogliere le seguenti Controparte_3 conclusioni: “IN VIA PRINCIPALE: CONDANNARE il , in Controparte_3 persona del Sindaco p.t., (CF ) ope legis dom.to in Monteforte IN (AV) alla Via P.IVA_1
Loffredo, all'indirizzo PEC estratto dall'indicepa.gov.it al Email_1 pagamento in favore di per le ragioni e i titoli di cui in narrativa, dei seguenti importi: 1) € CP_1
5.711,43 per sorta capitale, di cui alle fatture riepilogate nell'elenco che si produce all. 1; E su questa somma: 1a) gli interessi moratori sulla predetta sorta capitale che alla data del 23/05/2022 ammontano ad Euro 72,42: • “determinati nella misura degli interessi legali di mora” ex artt. 2 e 5 del
pagina 1 di 6 D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12 e • maturati e maturandi con decorrenza dal giorno successivo a quello di scadenza del termine di pagamento delle fatture costituenti la sorta capitale - scadenza indicata nell'elenco prodotto sub doc.
1- sino al saldo;
1b) gli interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati sulla predetta sorta capitale che, alla data di notifica del presente atto, sono scaduti da almeno sei mesi ex art. 1283 c.c.: nella misura “degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. 192/12. Ciò in virtù del richiamo operato a tale normativa dall'art. 1284 comma 4 c.c., • con decorrenza dalla data di notifica del presente atto. 1c) € 800,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, corrispondente all' importo di € 40 per le fatture costituenti la sorta capitale insoluta 2) € 880,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D.
Lgs. n. 192/12, corrispondente all' importo di € 40 per le fatture tardivamente pagate dal CP_3 convenuto e di cui alla Fatt. N. 90004471 del 5/4/22 all.
3. e su questa somma: 2a) gli interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori oggetto delle predette fatture che, alla data di notifica del presente atto, sono scaduti da almeno sei mesi ex art. 1283 c.c.: • nella misura “degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs.192/12. Ciò in virtù del richiamo operato a tale normativa dall'art. 1284 comma 4 c.c. • con decorrenza dalla data di notifica del presente atto;
IN VIA SUBORDINATA: condannare il , in Controparte_3 persona del Sindaco p.t., (CF ) ope legis dom.to in Monteforte IN (AV) alla Via P.IVA_1
Loffredo, all'indirizzo PEC estratto dall'indicepa.gov.it al Email_1 pagamento in favore di delle diverse somme – a titolo di sorta capitale, interessi di Controparte_1 mora sulla sorte capitale, interessi anatocistici relativi alla sorte capitale, ex art. 6 D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 231/02 in relazione alla sorte capitale, Con vittoria di compensi e spese del giudizio, oltre rimborso forfettario nella misura del 15% ex D.M. n. 55/14, oltre CPA, IVA, contributo unificato, marca e successive”.
A sostegno della spiegata domanda, l'odierna società attrice ha dedotto che i crediti per sorta capitale oggetto del presente giudizio sono portati dalle fatture indicate nell'elenco prodotto all.1, precisando che trattasi di fatture cedute da TE con atto di cessione Rep. 70842 del 02/08/21, regolarmente notificato, a mezzo pec, in data 06.08.2021. In qualità di cessionaria, ha, dunque, chiesto la condanna del convenuto, al pagamento della somma di € 5.711,43 per sorta capitale e su questa somma CP_3 gli interessi di mora, ex artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 ed anatocistici, oltre € 880,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 ed ulteriori interessi.
Si è costituito, in giudizio, il che ha eccepito l'improcedibilità della Controparte_3 domanda, per omesso esperimento della procedura di negoziazione assistita, il difetto di legittimazione pagina 2 di 6 attiva della e, disconoscendo il rapporto contrattuale originario con la TE, Controparte_1
l'inesistenza del credito azionato. Ha, dunque, concluso per il rigetto di ogni avversa domanda, vinte le spese di lite.
Rilevata la sussistenza di profili di connessione soggettiva e parzialmente oggettiva tra il presente giudizio e quello iscritto al n. 2934/2022 R.G. dell'intestato Tribunale, entrambi i procedimenti venivano rinviati innanzi alla scrivente all'udienza del 04.10.2023, all'esito della quale la richiesta riunione non veniva disposta atteso che nel giudizio iscritto successivamente al Ruolo Generale degli affari civili contenzioni non era ancora iniziata la fase istruttoria.
Esperita, con esito negativo, la procedura di negoziazione assistita, all'udienza del 04.10.2023, pur non disponendo la contemporanea trattazione dei giudizi richiamati, la causa è stata rinviata all'udienza del
13.11.2025, per la precisazione delle conclusioni e discussione, con termine per note fino a trenta giorni prima, all'esito della quale è stata trattenuta in decisione senza la concessione di ulteriori termini.
***
1. Preliminarmente, va precisato che la riunione del presente giudizio a quello iscritto al n. 2934/2022
R.G. R.G. dell'intestato Tribunale non è stata disposta anche in fase decisionale in ragione della connessione parzialmente oggettiva rilevata che non comporta l'indispensabilità della simultanea trattazione dei procedimenti.
2. Nel merito, il convenuto ha dedotto l'inesistenza del credito azionato, non risultando CP_3 provato alcun rapporto contrattuale eventualmente instaurato con la cedente TE IA s.p.a..
Occorre, dunque, soffermarsi sulla questione relativa alla insufficiente prova della pretesa creditoria.
Invero, per il perfezionamento dei contratti dell'amministrazione pubblica, è necessaria l'estrinsecazione documentale della volontà negoziale del rappresentante, quale organo con rilevanza esterna abilitato a stipulare in nome e per conto dell'ente, ed il contratto si deve considerare non concluso ove la volontà di addivenire ad un accordo con altri non sia, nei confronti di questi, esternata nel nome e per conto dell'ente pubblico dal soggetto autorizzato a rappresentarlo.
L'osservanza di detto requisito richiede la redazione di un unico documento recante la sottoscrizione del contraente e dell'organo dell'ente legittimato ad esprimerne la volontà all'esterno, nonché
l'indicazione dell'oggetto della prestazione, l'entità del compenso e di tutte le clausole regolanti il rapporto (ex multis, Cassazione Civile, sentenza n. 6555/2014).
Al riguardo, infatti, gli artt. 16 e 17 R.D. n. 2440/1923 prevedono espressamente l'obbligo della forma scritta, a pena di nullità, per la stipula di contratti tra i soggetti privati e la Pubblica Amministrazione.
La regola della forma scritta ad substantiam è, certamente, strumento di garanzia del regolare svolgimento dell'attività amministrativa, sia nell'interesse del cittadino, costituendo remora ad arbitri, pagina 3 di 6 sia nell'interesse della stessa Pubblica Amministrazione, rispondendo all'esigenza di identificare con precisione l'obbligazione assunta ed il contenuto negoziale dell'atto e, specularmente, di rendere possibile l'espletamento della indispensabile funzione di controllo da parte dell'autorità (Cassazione civile, sentenze n. 10910/2011; n. 20690/2016).
Il riferimento normativo è quello dell'art. 17 del R.D. n. 2440/1923 e, in raccordo, l'art. 1350 c.c., che impone la forma dell'atto pubblico, a pena di nullità, in tutti i casi specialmente indicati dalla legge, il quale recita: “I contratti a trattativa privata, oltre che in forma pubblica amministrativa nel modo indicato al precedente articolo 16, possono anche stipularsi: per mezzo di scrittura privata firmata dall'offerente e dal funzionario rappresentante l'amministrazione; per mezzo di obbligazione stesa appiedi del capitolato;
con atto separato di obbligazione sottoscritto da chi presenta l'offerta; per mezzo di corrispondenza, secondo l'uso del commercio, quando sono conclusi con ditte commerciali”.
Tale prescrizione formale vale anche per i contratti stipulati dalla P.A. in relazione ad attività posta in essere iure privatorum, con la conseguenza che, anche con riferimento a tali pattuizioni, è necessario lo scambio di consenso in forma scritta, pur potendo quest'ultimo avvenire anche non contestualmente ed anche su documenti separati (Cassazione civile, sentenza n. 12540 del 17/06/2016).
In altri termini, la disciplina speciale, prevista per i contratti della pubblica amministrazione, è valida anche con riguardo alle forniture in regime di salvaguardia/maggior tutela;
la circostanza che le prestazioni sono state rese in regime di salvaguardia non esclude l'applicabilità alla fattispecie dei principi generali posti a tutela dell'interesse pubblico all'equilibrio economico e finanziario degli enti locali (Trib. Napoli Nord sez. I, 13/04/2022, n.1377).
Tale nullità non può essere, dunque, sanata con il riconoscimento dell'utilità della prestazione, né può essere surrogata da comportamenti concludenti.
Va, inoltre, precisato che, in tema di prova dell'inadempimento di un'obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (ex multis, Cassazione Civile, sentenza n. 3373/2010).
Dunque, il creditore, il quale agisce per far valere la sua pretesa in giudizio, è tenuto a provare, ai sensi dell'art. 2697 c.c., la fonte del suo diritto di credito, gravando, invece, sull'obbligato la prova del fatto estintivo dell'obbligazione.
Ciò detto, l'odierna parte attrice si è limitata a documentare l'intervenuta cessione, senza dar prova dell'esistenza del contratto di somministrazione, asseritamente concluso con il convenuto, CP_3 pagina 4 di 6 producendo unicamente le fatture di pagamento da cui origina il credito ceduto, che, tuttavia, riportano un CIG diverso rispetto a quello indicato nel prodotto “ordine diretto di acquisto”.
In particolare, si rileva che non è stato depositato il contratto di fornitura con la cedente.
Ed invero, deduce che la TE IA s.p.a., parte cedente del credito azionato Controparte_2 in giudizio, ha fornito servizi di telefonia in quanto aggiudicataria di gara indetta dalla Consip, in relazione alla quale, con le memorie istruttorie di cui all'art. 183, sesto comma, c.p.c., II termine, è stata prodotta la guida (all. 9) avente “l'obiettivo di illustrare le modalità operative per la gestione della fase esecutiva della Telefonia mobile 8 – Lotto unico (di seguito, per brevità, anche
Convenzione), stipulata, ai sensi dell'art. 26 l. 23 dicembre 1999 n. 488 s.m.i., dell'art. 58 l. 23 dicembre 2000 n. 388, del D.M. 24 febbraio 2000 e del D.M. 2 maggio 2001, dalla Consip S.p.A., per conto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, con TE IA S.p.A. (di seguito Fornitore) quale aggiudicatario della procedura di gara per il suddetto lotto”, che, tuttavia, per espressa previsione in essa contenuta “non intende sostituire né integrare la documentazione contrattuale sottoscritta fra le parti” (cfr. pag. 6).
Non risulta depositata documentazione comprovante l'aggiudicazione della gara pubblica dedotta dalla odierna parte attrice e l'esistenza del rapporto contrattuale dedotto nel presente giudizio.
Al riguardo, è, infatti, opportuno ribadire che, qualsiasi contratto di cui sia parte un ente pubblico richiede la forma scritta ad substantiam (ex multis, Cassazione Civile, sentenza n. 5782/2006) e la relativa carenza è rilevabile d'ufficio.
Invero, in atti non è prodotto alcun documento che comprovi l'esistenza del contratto dedotto in ricorso;
dunque, non essendo provata la volontà dell'Ente, la domanda di pagamento contro la Pubblica
Amministrazione va rigettata (cfr. Cassazione civile, sentenza n 20340 del 21/06/2010 e Sez. 1,
Sentenza n. 22537 del 26/10/2007: Poiché la P.A. non può assumere impegni e concludere contratti se non nelle forme stabilite dalla legge e dai regolamenti, i contratti conclusi dallo Stato e dagli enti locali (nella specie, contratto di prestazione di servizi) richiedono la forma scritta "ad substantiam", con esclusione di qualsivoglia manifestazione di volontà implicita o desumibile da comportamenti meramente attuativi;
tale regola può dirsi espressione dei principi di buon andamento ed imparzialità della P. A. posti dall'art. 97 Cost. ed assolve a funzione di garanzia del regolare svolgimento dell'attività amministrativa, permettendo di identificare con precisione l'obbligazione assunta ed il contenuto negoziale dell'atto, così controllabile da parte dell'autorità tutoria).
In defintiiva, la società attrice non ha assolto l'onere probatorio sulla stessa incombente di dimostrare i fatti costitutivi del credito dalla stessa azionato in giudizio, che andava ottemperato mediante il pagina 5 di 6 deposito del contratto presumibilmente stipulato tra TE IA s.p.a. ed il Controparte_3
né l'aggiudicazione della gara pubblica indetta dalla Consip.
[...]
La domanda, per le argomentazioni esposte, va, dunque, rigettata,
2. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, in applicazione dei paramenti minimi di cui al D.M. n. 55/2014 e s.m.i., stante la natura documentale della causa.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. Rigetta la domanda;
2. condanna la società attrice a rimborsare all'ente convenuto le spese processuali che si liquidano in € 2.540,00 per onorari, oltre i.v.a., c.p.a. e spese generali al 15%.
AVELLINO, 13 novembre 2025
Il Giudice
dott.ssa Aureliana Di Matteo
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di AVELLINO
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Aureliana Di Matteo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2148/2022 promossa da: già già in Controparte_1 Controparte_2 Controparte_2 persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Loredana Basile (C.F.
), con cui elettivamente domiciliata in Napoli alla Tr. Pr. T. de Amicis n. 52; C.F._1
ATTORE contro
, C.F. , in persona del pro tempore, Controparte_3 P.IVA_1 CP_4 rappresentato e difeso dall'avv. Antonio Rapolla (C.F. ), con cui elettivamente C.F._2 domicilia in Solofra alla via S. Andrea n. 106.
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di udienza di precisazione delle conclusioni.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, la conveniva in giudizio, innanzi Controparte_1 all'intestato Tribunale, il , per ivi sentire accogliere le seguenti Controparte_3 conclusioni: “IN VIA PRINCIPALE: CONDANNARE il , in Controparte_3 persona del Sindaco p.t., (CF ) ope legis dom.to in Monteforte IN (AV) alla Via P.IVA_1
Loffredo, all'indirizzo PEC estratto dall'indicepa.gov.it al Email_1 pagamento in favore di per le ragioni e i titoli di cui in narrativa, dei seguenti importi: 1) € CP_1
5.711,43 per sorta capitale, di cui alle fatture riepilogate nell'elenco che si produce all. 1; E su questa somma: 1a) gli interessi moratori sulla predetta sorta capitale che alla data del 23/05/2022 ammontano ad Euro 72,42: • “determinati nella misura degli interessi legali di mora” ex artt. 2 e 5 del
pagina 1 di 6 D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12 e • maturati e maturandi con decorrenza dal giorno successivo a quello di scadenza del termine di pagamento delle fatture costituenti la sorta capitale - scadenza indicata nell'elenco prodotto sub doc.
1- sino al saldo;
1b) gli interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati sulla predetta sorta capitale che, alla data di notifica del presente atto, sono scaduti da almeno sei mesi ex art. 1283 c.c.: nella misura “degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. 192/12. Ciò in virtù del richiamo operato a tale normativa dall'art. 1284 comma 4 c.c., • con decorrenza dalla data di notifica del presente atto. 1c) € 800,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, corrispondente all' importo di € 40 per le fatture costituenti la sorta capitale insoluta 2) € 880,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D.
Lgs. n. 192/12, corrispondente all' importo di € 40 per le fatture tardivamente pagate dal CP_3 convenuto e di cui alla Fatt. N. 90004471 del 5/4/22 all.
3. e su questa somma: 2a) gli interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori oggetto delle predette fatture che, alla data di notifica del presente atto, sono scaduti da almeno sei mesi ex art. 1283 c.c.: • nella misura “degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs.192/12. Ciò in virtù del richiamo operato a tale normativa dall'art. 1284 comma 4 c.c. • con decorrenza dalla data di notifica del presente atto;
IN VIA SUBORDINATA: condannare il , in Controparte_3 persona del Sindaco p.t., (CF ) ope legis dom.to in Monteforte IN (AV) alla Via P.IVA_1
Loffredo, all'indirizzo PEC estratto dall'indicepa.gov.it al Email_1 pagamento in favore di delle diverse somme – a titolo di sorta capitale, interessi di Controparte_1 mora sulla sorte capitale, interessi anatocistici relativi alla sorte capitale, ex art. 6 D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 231/02 in relazione alla sorte capitale, Con vittoria di compensi e spese del giudizio, oltre rimborso forfettario nella misura del 15% ex D.M. n. 55/14, oltre CPA, IVA, contributo unificato, marca e successive”.
A sostegno della spiegata domanda, l'odierna società attrice ha dedotto che i crediti per sorta capitale oggetto del presente giudizio sono portati dalle fatture indicate nell'elenco prodotto all.1, precisando che trattasi di fatture cedute da TE con atto di cessione Rep. 70842 del 02/08/21, regolarmente notificato, a mezzo pec, in data 06.08.2021. In qualità di cessionaria, ha, dunque, chiesto la condanna del convenuto, al pagamento della somma di € 5.711,43 per sorta capitale e su questa somma CP_3 gli interessi di mora, ex artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 ed anatocistici, oltre € 880,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 ed ulteriori interessi.
Si è costituito, in giudizio, il che ha eccepito l'improcedibilità della Controparte_3 domanda, per omesso esperimento della procedura di negoziazione assistita, il difetto di legittimazione pagina 2 di 6 attiva della e, disconoscendo il rapporto contrattuale originario con la TE, Controparte_1
l'inesistenza del credito azionato. Ha, dunque, concluso per il rigetto di ogni avversa domanda, vinte le spese di lite.
Rilevata la sussistenza di profili di connessione soggettiva e parzialmente oggettiva tra il presente giudizio e quello iscritto al n. 2934/2022 R.G. dell'intestato Tribunale, entrambi i procedimenti venivano rinviati innanzi alla scrivente all'udienza del 04.10.2023, all'esito della quale la richiesta riunione non veniva disposta atteso che nel giudizio iscritto successivamente al Ruolo Generale degli affari civili contenzioni non era ancora iniziata la fase istruttoria.
Esperita, con esito negativo, la procedura di negoziazione assistita, all'udienza del 04.10.2023, pur non disponendo la contemporanea trattazione dei giudizi richiamati, la causa è stata rinviata all'udienza del
13.11.2025, per la precisazione delle conclusioni e discussione, con termine per note fino a trenta giorni prima, all'esito della quale è stata trattenuta in decisione senza la concessione di ulteriori termini.
***
1. Preliminarmente, va precisato che la riunione del presente giudizio a quello iscritto al n. 2934/2022
R.G. R.G. dell'intestato Tribunale non è stata disposta anche in fase decisionale in ragione della connessione parzialmente oggettiva rilevata che non comporta l'indispensabilità della simultanea trattazione dei procedimenti.
2. Nel merito, il convenuto ha dedotto l'inesistenza del credito azionato, non risultando CP_3 provato alcun rapporto contrattuale eventualmente instaurato con la cedente TE IA s.p.a..
Occorre, dunque, soffermarsi sulla questione relativa alla insufficiente prova della pretesa creditoria.
Invero, per il perfezionamento dei contratti dell'amministrazione pubblica, è necessaria l'estrinsecazione documentale della volontà negoziale del rappresentante, quale organo con rilevanza esterna abilitato a stipulare in nome e per conto dell'ente, ed il contratto si deve considerare non concluso ove la volontà di addivenire ad un accordo con altri non sia, nei confronti di questi, esternata nel nome e per conto dell'ente pubblico dal soggetto autorizzato a rappresentarlo.
L'osservanza di detto requisito richiede la redazione di un unico documento recante la sottoscrizione del contraente e dell'organo dell'ente legittimato ad esprimerne la volontà all'esterno, nonché
l'indicazione dell'oggetto della prestazione, l'entità del compenso e di tutte le clausole regolanti il rapporto (ex multis, Cassazione Civile, sentenza n. 6555/2014).
Al riguardo, infatti, gli artt. 16 e 17 R.D. n. 2440/1923 prevedono espressamente l'obbligo della forma scritta, a pena di nullità, per la stipula di contratti tra i soggetti privati e la Pubblica Amministrazione.
La regola della forma scritta ad substantiam è, certamente, strumento di garanzia del regolare svolgimento dell'attività amministrativa, sia nell'interesse del cittadino, costituendo remora ad arbitri, pagina 3 di 6 sia nell'interesse della stessa Pubblica Amministrazione, rispondendo all'esigenza di identificare con precisione l'obbligazione assunta ed il contenuto negoziale dell'atto e, specularmente, di rendere possibile l'espletamento della indispensabile funzione di controllo da parte dell'autorità (Cassazione civile, sentenze n. 10910/2011; n. 20690/2016).
Il riferimento normativo è quello dell'art. 17 del R.D. n. 2440/1923 e, in raccordo, l'art. 1350 c.c., che impone la forma dell'atto pubblico, a pena di nullità, in tutti i casi specialmente indicati dalla legge, il quale recita: “I contratti a trattativa privata, oltre che in forma pubblica amministrativa nel modo indicato al precedente articolo 16, possono anche stipularsi: per mezzo di scrittura privata firmata dall'offerente e dal funzionario rappresentante l'amministrazione; per mezzo di obbligazione stesa appiedi del capitolato;
con atto separato di obbligazione sottoscritto da chi presenta l'offerta; per mezzo di corrispondenza, secondo l'uso del commercio, quando sono conclusi con ditte commerciali”.
Tale prescrizione formale vale anche per i contratti stipulati dalla P.A. in relazione ad attività posta in essere iure privatorum, con la conseguenza che, anche con riferimento a tali pattuizioni, è necessario lo scambio di consenso in forma scritta, pur potendo quest'ultimo avvenire anche non contestualmente ed anche su documenti separati (Cassazione civile, sentenza n. 12540 del 17/06/2016).
In altri termini, la disciplina speciale, prevista per i contratti della pubblica amministrazione, è valida anche con riguardo alle forniture in regime di salvaguardia/maggior tutela;
la circostanza che le prestazioni sono state rese in regime di salvaguardia non esclude l'applicabilità alla fattispecie dei principi generali posti a tutela dell'interesse pubblico all'equilibrio economico e finanziario degli enti locali (Trib. Napoli Nord sez. I, 13/04/2022, n.1377).
Tale nullità non può essere, dunque, sanata con il riconoscimento dell'utilità della prestazione, né può essere surrogata da comportamenti concludenti.
Va, inoltre, precisato che, in tema di prova dell'inadempimento di un'obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (ex multis, Cassazione Civile, sentenza n. 3373/2010).
Dunque, il creditore, il quale agisce per far valere la sua pretesa in giudizio, è tenuto a provare, ai sensi dell'art. 2697 c.c., la fonte del suo diritto di credito, gravando, invece, sull'obbligato la prova del fatto estintivo dell'obbligazione.
Ciò detto, l'odierna parte attrice si è limitata a documentare l'intervenuta cessione, senza dar prova dell'esistenza del contratto di somministrazione, asseritamente concluso con il convenuto, CP_3 pagina 4 di 6 producendo unicamente le fatture di pagamento da cui origina il credito ceduto, che, tuttavia, riportano un CIG diverso rispetto a quello indicato nel prodotto “ordine diretto di acquisto”.
In particolare, si rileva che non è stato depositato il contratto di fornitura con la cedente.
Ed invero, deduce che la TE IA s.p.a., parte cedente del credito azionato Controparte_2 in giudizio, ha fornito servizi di telefonia in quanto aggiudicataria di gara indetta dalla Consip, in relazione alla quale, con le memorie istruttorie di cui all'art. 183, sesto comma, c.p.c., II termine, è stata prodotta la guida (all. 9) avente “l'obiettivo di illustrare le modalità operative per la gestione della fase esecutiva della Telefonia mobile 8 – Lotto unico (di seguito, per brevità, anche
Convenzione), stipulata, ai sensi dell'art. 26 l. 23 dicembre 1999 n. 488 s.m.i., dell'art. 58 l. 23 dicembre 2000 n. 388, del D.M. 24 febbraio 2000 e del D.M. 2 maggio 2001, dalla Consip S.p.A., per conto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, con TE IA S.p.A. (di seguito Fornitore) quale aggiudicatario della procedura di gara per il suddetto lotto”, che, tuttavia, per espressa previsione in essa contenuta “non intende sostituire né integrare la documentazione contrattuale sottoscritta fra le parti” (cfr. pag. 6).
Non risulta depositata documentazione comprovante l'aggiudicazione della gara pubblica dedotta dalla odierna parte attrice e l'esistenza del rapporto contrattuale dedotto nel presente giudizio.
Al riguardo, è, infatti, opportuno ribadire che, qualsiasi contratto di cui sia parte un ente pubblico richiede la forma scritta ad substantiam (ex multis, Cassazione Civile, sentenza n. 5782/2006) e la relativa carenza è rilevabile d'ufficio.
Invero, in atti non è prodotto alcun documento che comprovi l'esistenza del contratto dedotto in ricorso;
dunque, non essendo provata la volontà dell'Ente, la domanda di pagamento contro la Pubblica
Amministrazione va rigettata (cfr. Cassazione civile, sentenza n 20340 del 21/06/2010 e Sez. 1,
Sentenza n. 22537 del 26/10/2007: Poiché la P.A. non può assumere impegni e concludere contratti se non nelle forme stabilite dalla legge e dai regolamenti, i contratti conclusi dallo Stato e dagli enti locali (nella specie, contratto di prestazione di servizi) richiedono la forma scritta "ad substantiam", con esclusione di qualsivoglia manifestazione di volontà implicita o desumibile da comportamenti meramente attuativi;
tale regola può dirsi espressione dei principi di buon andamento ed imparzialità della P. A. posti dall'art. 97 Cost. ed assolve a funzione di garanzia del regolare svolgimento dell'attività amministrativa, permettendo di identificare con precisione l'obbligazione assunta ed il contenuto negoziale dell'atto, così controllabile da parte dell'autorità tutoria).
In defintiiva, la società attrice non ha assolto l'onere probatorio sulla stessa incombente di dimostrare i fatti costitutivi del credito dalla stessa azionato in giudizio, che andava ottemperato mediante il pagina 5 di 6 deposito del contratto presumibilmente stipulato tra TE IA s.p.a. ed il Controparte_3
né l'aggiudicazione della gara pubblica indetta dalla Consip.
[...]
La domanda, per le argomentazioni esposte, va, dunque, rigettata,
2. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, in applicazione dei paramenti minimi di cui al D.M. n. 55/2014 e s.m.i., stante la natura documentale della causa.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. Rigetta la domanda;
2. condanna la società attrice a rimborsare all'ente convenuto le spese processuali che si liquidano in € 2.540,00 per onorari, oltre i.v.a., c.p.a. e spese generali al 15%.
AVELLINO, 13 novembre 2025
Il Giudice
dott.ssa Aureliana Di Matteo
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