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Sentenza 13 marzo 2025
Sentenza 13 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 13/03/2025, n. 122 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 122 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
n. 497/2024 R.G. lav.
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO di VICENZA
- PRIMA SEZIONE CIVILE -
Settore delle controversie di lavoro
e di previdenza
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Giulia Beltrame ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di Primo Grado iscritta al n. 497/2024 RG Lav. promossa da:
1) CP_1
2) CP_2
3) Controparte_3
4) Controparte_4
5) Controparte_5
6) Controparte_6
7) Controparte_7
8) Controparte_8
9) Controparte_9
10) CP_10
11) CP_11
12) CP_12
pagina 1 di 15 13) Controparte_13
14) CP_14
15) Controparte_15
16) Controparte_16
17) Controparte_17
18) CP_18
19) Controparte_19
20) Parte_1
21) , con l'avv. Corradin Antonella Controparte_20
ricorrente contro
, con i dott.ri Morbioli e La Controparte_21
Grotteria resistente
pagina 2 di 15 Premesso che:
- le parti ricorrenti allegano di aver svolto le funzioni di docente alle dipendenze del convenuto in forza di contratti a tempo determinato, e domandano CP_21
l'accertamento del proprio diritto al c.d. carta docente, beneficio economico di 500 euro annui previsto dall'art. 1, co. 121 l. n. 107/2015, nonché la conseguente condanna del al pagamento in proprio favore della predetta Controparte_21 somma per ciascuno degli anni scolastici indicati nell'atto introduttivo quale contributo alla propria formazione professionale;
- il convenuto si è costituito in giudizio chiedendo il rigetto della domanda. CP_21
In particolare, ha eccepito l'intervenuta prescrizione con riferimento alla prestazione richiesta per gli aa.ss. 2016/2017 e 2018/2019 da;
per l'a.s. CP_1
2017/2018 da;
per gli aa.ss. 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018 e CP_2
2018/2019 da e;
per gli aa.ss. Controparte_3 Controparte_17
2017/2018 e 2018/2019 da , Controparte_5 [...]
e ; per l'a.s. 2018/2019 da CP_6 Controparte_15
, e Controparte_9 Controparte_13 CP_16
; per gli aa.ss. 2016/2017, 2017/2018 e 2018/2019 da
[...] Parte_1
e . Inoltre, rispetto alla posizione dei ricorrenti
[...] Controparte_20
(in relazione all'a.s. 2020/2021), (in relazione CP_2 CP_18 all'a.s.2021/2022) e (in relazione all'a.s.2019/2020), ha eccepito altresì CP_7
la non debenza del beneficio in esame per mancanza del requisito della didattica annua. In ultimo, rispetto alla posizione dei ricorrenti (in relazione CP_6 all'a.s. 2020/2021), e (per entrambe in relazione all'a.s. CP_15 CP_20
2021/2022), ha eccepito la non debenza del beneficio in esame in quanto già erogato ai docenti dopo la loro immissione in ruolo.
- in conseguenza delle eccezioni, parte ricorrente, all'udienza del 30.01.2025 ha rinunciato alla domanda per le posizioni delle docenti e Controparte_3 CP_17
e ha effettuato una rinuncia parziale, limitata alle sole annualità oggetto di
[...]
eccezione di prescrizione, per quanto riguarda le altre posizioni. Nel corso della pagina 3 di 15 medesima udienza, parte ricorrente ha anche rinunciato alle domande relative ai docenti e per l'a.s. 2021/2022 per avvenuta erogazione del bonus;
CP_15 CP_20
rilevato che:
- l'art. 1 co. 121 l. n. 107/2015 dispone che “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado.
La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per
l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il , a corsi Controparte_22
di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonchè per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria nè reddito imponibile>”;
- dalla lettura della norma emerge quindi con chiarezza che la carta in questione:
a) è espressamente finalizzata a “sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali”;
b) non ha natura retributiva (“non costituisce retribuzione accessoria nè reddito imponibile”);
- ai fini della decisione risultano rilevanti, in quanto utili all'identificazione del
“lavoratore comparabile” di cui alla Direttiva 1999/70/Ce, le previsioni dei decreti attuativi successivamente adottati che hanno chiarito che:
- la Carta è assegnata ai docenti di ruolo a tempo indeterminato delle Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che
pagina 4 di 15 sono in periodo di formazione e prova, i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'articolo 514 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo
o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari (art. 3, co. 1, DPCM 28/11/2016);
- la Carta non è più fruibile all'atto della cessazione dal servizio (art. 3, co. 2,
DPCM 28/11/2016);
- le somme non spese entro la conclusione dell'anno scolastico di riferimento sono rese disponibili nella Carta dell'anno scolastico successivo, in aggiunta alle risorse ordinariamente erogate (art. 6, co. 6, DPCM 28/11/2016);
- la normativa suddetta riconosce quindi in capo al singolo docente, a condizione che sia di ruolo ma indipendentemente dall'orario di lavoro osservato (part time
o full time) e dall'effettivo svolgimento della prestazione nell'anno scolastico di riferimento (comprendendo nel bacino di riferimento anche i docenti in distacco o in comando presso altre Amministrazioni, nonché i docenti fuori ruolo) il diritto ad attingere ad una provvista in funzione della propria formazione o della acquisizione di strumenti di lavoro, e di farlo, fino a concorrenza del tetto previsto, non oltre il 24° mese decorrente dalla data di inizio dell'anno scolastico in relazione al quale la detta somma è stata assegnata;
- una volta individuato il quadro di riferimento, va chiarito che questo Tribunale ha adottato in materia un orientamento condiviso, a cui si intende dar seguito;
- il processo argomentativo che conduce all'accoglimento prende le mosse dalla considerazione dei principi e precetti di cui alla Direttiva che vieta la discriminazione dei lavoratori a tempo determinato, ed in particolare dall'art. 4
Direttiva 1999/70/CE, le cui prescrizioni sono, come noto, da tempo considerate direttamente applicabili nel nostro ordinamento (sent. CGUE Gaviero Gaviero, cause riunite 444/09 e 456/09: “La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70, è incondizionata e sufficientemente precisa da poter essere invocata nei confronti dello Stato da dipendenti pubblici temporanei dinanzi ad un giudice nazionale”);
pagina 5 di 15 - la Corte di Giustizia, intervenuta di recente in materia, ha infatti chiarito alcuni importanti aspetti della questione, che possono così riassumersi:
a) innanzitutto, l'indennità in questione “deve essere considerata come rientrante tra le «condizioni di impiego» ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro”, e non nell'ambito della clausola 6 dell'Accordo quadro, che prevede il diritto specifico dei lavoratori a termine all' agevolare l'accesso a (specifiche) opportunità di formazione. A tale conclusione la Corte perviene valorizzando anzitutto il fatto che l'indennità in questione sia finalizzata alla formazione continua dei docenti, “la quale è obbligatoria tanto per il personale a tempo indeterminato quanto per quello impiegato a tempo determinato presso il , e di valorizzarne le competenze CP_21 professionali” (punti 35 e ss. ordinanza C-451/21);
b) “la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del , e non al personale docente a CP_21 tempo determinato di tale , il beneficio” di cui qui si discute (punto CP_21
n. 48, Ord. in Causa C-451/21);
c) spetta al giudice del rinvio, che è il solo competente a valutare i fatti, stabilire se il richiedente il beneficio “allorché era alle dipendenze del Ministero con contratti di lavoro a tempo determinato, si trovasse in una situazione comparabile a quella dei lavoratori assunti a tempo indeterminato da questo stesso datore di lavoro nel corso del medesimo periodo” [punto n. 42, Ord. in
Causa C-451/21];
- posto che in astratto non appare sussistere alcuna ragione obbiettiva, nel significato elaborato dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia negli ultimi decenni, che giustifichi la mancata estensione ai docenti a termine della prestazione in esame, è necessario verificare se in concreto parte ricorrente non possa ritenersi “in una situazione comparabile” al docente di ruolo a cui la carta
è riconosciuta dalla norma di legge;
pagina 6 di 15 - emerge infatti dalla lettura dell'art. 1 co. 121 e ss. l. n. 107/2015 che la ratio legis
è quella di garantire un costante accesso alla formazione e all'aggiornamento delle dotazioni del docente. La previsione appare quindi concretizzare una sorta di investimento da parte del nella formazione personale e professionale di CP_21
una figura chiave per la collettività, finalizzato a garantire la qualità delle prestazioni future dei propri dipendenti;
- nell'ambito dell'indagine è indispensabile tener conto dei principi di diritto enunciati dalla recente pronuncia della Corte di Cassazione (sent. n. 29961/2023, cui si rinvia ai sensi dell'art. 118, disp. att. c.p.c.), che ha innanzitutto chiarito che
“sono proprio le ragioni obiettive perseguite dal legislatore, sotto il profilo del sostegno alla didattica annua, ad impedire che, quando si presenti il medesimo dato temporale, il beneficio formativo sia sottratto ai docenti precari.
Essi, infatti, allorquando svolgano una prestazione lavorativa pienamente comparabile, devono consequenzialmente ricevere analogo trattamento”, per poi individuare come pienamente comparabili ai destinatari in ruolo della misura normativa (quantomeno) “i docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999”;
- l'esigenza di superare la altrimenti inevitabile ed ingiustificata discriminazione impone di considerare irrilevante la previsione della non fruibilità della Carta del docente <all'atto della cessazione dal servizio>> prevista dall'art. 3, co. 2,
DPCM 28/11/2016, considerato che per definizione il servizio dei dipendenti assunti con contratto a termine ha una durata pari al più a quella dell'anno scolastico;
- ora, occorre innanzitutto esaminare le domande dei docenti (riferita all'a.s. CP_2
2020/2021), (riferita al'a.s. 2021/2022) e (riferita all'a.s. CP_18 CP_7
Cont 2019/2020) per le quali il sostiene la tesi della non debenza del beneficio in assenza di incarico annuale, tenendo conto dei principi di diritto e dalle pagina 7 di 15 indicazioni fornite dalla S.C. nelle sue recenti pronunce (sent. n. 29961/2023 e decreto n. 7254/2024);
- in particolare, le pronunce di legittimità appena richiamate mettono in rilievo, ai fini dell'equiparabilità dei docenti assunti con contratti aventi durata fino al termine dell'anno scolastico o delle attività didattiche con quelli di ruolo, il necessario collegamento tra l'attribuzione della Carta docente e la dimensione annuale della didattica, suggerendo altresì la necessità che tale dimensione sia ipotizzabile, prevedibile ex ante;
- ed infatti “sono proprio le ragioni obiettive perseguite dal legislatore, sotto il profilo del sostegno alla didattica annua, ad impedire che, quando si presenti il medesimo dato temporale, il beneficio formativo sia sottratto ai docenti precari” che espletano il loro lavoro secondo analoga taratura, cosicché essi “allorquando svolgano una prestazione lavorativa pienamente comparabile” con i docenti di ruolo “devono consequenzialmente ricevere analogo trattamento”. Una prestazione pienamente comparabile è stata allora ravvisata per i docenti precari titolari di “supplenze destinate a protrarsi per l'intera durata dell'attività didattica, su cattedre e posti di insegnamento specifici, sicché il nesso tra la formazione del docente che viene supportata, la durata e la funzionalità rispetto ai discenti è certo”, con la conseguenza che per tali tipologie di incarico risulta necessario “rimuovere la discriminazione subita dall'assunto a tempo determinato riconoscendo il diritto alla carta docente in modo identico a quanto previsto per il docente di ruolo” (decr. Cass., n. 7254/2024);
- in questo senso, anche le supplenze temporanee possono, almeno in astratto, ambire a essere considerate alla stregua di incarichi annuali (dunque pienamente equiparabili alle docenze in ruolo). Ciò può accadere quando il concreto atteggiarsi della successione di tali incarichi denoti come detto una significativa continuità della docenza nonché la sua proiezione, ex ante, nello spazio temporale dell'intero anno scolastico. In altri termini, secondo i principi espressi dalla Corte anche le supplenze brevi e saltuarie possono essere considerate come docenze annuali, laddove l'impiego di una pluralità di contratti si sia tradotta, in concreto,
pagina 8 di 15 in un ingiustificato abuso dello strumento contrattuale a termine quando, invece, il rapporto lavorativo avrebbe potuto, sin dalla sua origine, essere regolato attraverso un unico contratto con durata fino al 30.6. o fino al 31.8;
- a conforto della considerazione appena spesa si richiama il condiviso iter motivazionale di cui al citato decreto n. 7254/2024: “la distinzione di tali supplenze temporanee rispetto a quelle previste dai commi 1 e 2 della l. n. 124 del 1999, qualificandole come supplenze “conferite per ogni altra necessità”, come la sostituzione di personale assente o la copertura di posti resisi disponibili, per qualsivoglia ragione, soltanto dopo il 31 dicembre, e destinate a terminare non appena venga meno l'esigenza per cui sono stati stipulati i contratti ad esse relativi. Nella stessa decisione è stato stabilito (punto 102) che per le supplenze temporanee, come pure per quelle relative a posti su organico di fatto (art. 4, comma 2, l. cit.), l'abuso anzidetto “non può configurarsi…. salvo che non sia allegato e provato da parte del lavoratore che, nella concreta attribuzione delle supplenze della tipologia in esame, vi sia stato un uso improprio o distorto del potere di organizzazione del servizio scolastico, delegato dal legislatore al
, e, quindi, prospettandosi non già la sola reiterazione ma le condizioni CP_21 concrete della medesima (quali il susseguirsi delle assegnazioni presso lo stesso
Istituto e con riguardo alla stessa cattedra)”;
- spostando tali considerazioni al caso di specie rispetto agli aa.ss.. 2021/2022 e
2019/2020, la domanda dei docenti e appare fondata, in CP_18 CP_7 ragione della sostanziale continuità degli incarichi e dell'identità di Istituto in cui i ricorrenti hanno svolto la propria attività dal 29/11/2021 al 08/06/2022 la prima e dal 27/11/2019 al 18/06/2020 il secondo e, dunque, di fatto, quantomeno fino al termine delle lezioni. Tale situazione di fatto appare infatti del tutto sovrapponibile a quella che avrebbe potuto (e forse dovuto) crearsi attraverso l'inziale conferimento di un incarico annuale;
- ugualmente, il ricorso può essere accolto per la ricorrente con riferimento CP_2 all'a.s. 2020/2021, rispetto al quale la docente ha ricevuto un unico incarico, con pagina 9 di 15 orario completo, dal 05/10/2020 al 05/06/2021 e quindi fino all'effettivo termine delle lezioni;
- sulla rilevanza per il beneficio de quo degli incarichi conferiti fino all'effettivo termine delle attività scolastiche si precisa che, sebbene non espressamente contemplati dalle pronunce sin qui intervenute della Corte di Cassazione, ad avviso del Tribunale rientrano nell'ambito degli incarichi di durata in senso lato annuale anche tutti quelli con termine fissato alla effettiva conclusione delle attività didattiche, dovendosi ritenere che tale inclusione sia pienamente in linea con la ratio di sostegno alla didattica annuale perseguita dal legislatore nell'erogazione del beneficio formativo;
- deve, poi, essere rigettata l'eccezione di non debenza per avvenuta erogazione del bonus relativa all'a.s. 2020/2021 per : a fronte dell'esibizione Persona_1 dello storico portafoglio da parte del ricorrente, da cui emerge che il bonus non è stato erogato, il non ha infatti fornito alcuna prova dell'avvenuto CP_21 adempimento;
- va a questo punto chiarito che la domanda principale svolta dai ricorrenti deve intendersi quale adempimento dell'obbligo stabilito dall'art. 1 co. 121 l. n.
107/2015, con la conseguenza che non potrà essere riconosciuta a parte ricorrente a tale titolo una somma liquida di denaro, giacché il divieto di discriminazione che fonda la decisione impone di riconoscere al docente fuori ruolo la medesima prestazione normativamente prevista in favore dei docenti di ruolo, che consiste nella disponibilità di una determinata provvista per acquisti di tipo determinato e accomunati dalla finalità formativa (anche in proposito si vedano le statuizioni della recente sentenza della Corte di legittimità sopra citata);
- proprio sul punto, la S.C. ha individuato nella permanenza del docente all'interno del sistema scolastico il requisito fondativo l'interesse ad agire rispetto all'adempimento dell'obbligazione de qua specificando che: “se il docente precario che, in una certa annualità, abbia maturato il diritto alla Carta, resti iscritto nelle graduatorie (ad esaurimento, provinciali o di istituto) per le supplenze e, eventualmente, riceva anche incarichi di supplenza, permane
pagina 10 di 15 l'inserimento nel sistema scolastico che giustifica l'esercizio del diritto all'adempimento ed ancor più se poi egli transiti in ruolo. Al contrario, se un tale docente, dopo l'annualità in cui è maturato il diritto alla Carta, sia cancellato dalle graduatorie, il diritto all'adempimento cessa con tale cancellazione, per fuoriuscita dal sistema scolastico. In tal caso resta solo il diritto al risarcimento del danno, di cui si dirà più in dettaglio con riferimento al caso di cui al giudizio
a quo. Dunque, in presenza di tali condizioni di permanente inserimento nel sistema scolastico, va riconosciuta l'azione di adempimento in forma specifica, mediante attribuzione della Carta Docente, per un importo pari al valore che spettava e con funzionamento secondo il sistema attuativo proprio dello specifico bonus in esame.” (Cass., n. 29961/2023);
- calando le considerazioni che precedono nel caso concreto, i ricorrenti risultano ancora oggi tutti dipendenti del convenuto, in ruolo o comunque in CP_21
servizio in forza di un contratto a termine alle dipendenze del resistente, CP_21
ad eccezione del ricorrente il quale, come affermato dalla Controparte_8
difesa di parte ricorrente all'udienza del 13.03.2025, non sta lavorando, né risulta iscritto alle graduatorie dalle quali il attinge per il conferimento degli CP_21
incarichi a tempo determinato;
- con riferimento alla posizione di occorre precisare che la permanenza o CP_8 meno del docente all'interno del sistema scolastico condiziona la fondatezza della domanda di adempimento. Come chiarito dalla Suprema Corte, infatti, “il tema dell'interesse rispetto all'adempimento dell'obbligazione oggetto del contenzioso deve muoversi dal richiamo, dal lato datoriale, alla natura “continua” del diritto- dovere alla formazione ed aggiornamento ed all'inserirsi di esso nel contesto di una ormai conclamata unitarietà non solo tra pre-ruolo e ruolo (Cass. 28 novembre 2019, n. 31149), ma anche del periodo pre-ruolo in sé considerato
(Cass. 7 novembre 2016, n. 22558).
Ciò porta a ritenere che la mancata attribuzione degli importi che erano dovuti per le annate in cui siano state svolte le supplenze non significhi che vi sia perdita di interesse rispetto all'ottenimento successivo di essi, che anzi deve presumersi
pagina 11 di 15 persista nella misura in cui chi agisce sia ancora interno al sistema educativo scolastico, in ragione della persistenza del diritto-dovere formativo” (Cass. n.
29961/2023). Trattandosi di una questione di merito, essa dev'essere valutata al momento della pronuncia e non al momento della proposizione del ricorso, come ben chiarito dalla pronuncia della S.C. sopra richiamata (“Come si è detto, per chi non sia più interno al sistema scolastico l'unica azione è quella risarcitoria. Tale distinguo attiene al merito e dunque, come da principi tradizionali e consolidati del diritto processuale, non può che essere valutato al momento della pronuncia su di esso. Però, se è vero che oggi il ricorrente è in ruolo e dunque avrebbe diritto all'attribuzione in forma specifica con l'azione di adempimento chiesta in via principale, non si può tuttavia sapere quali saranno le sue condizioni quando si dovrà pronunciare sul merito, in quanto egli potrebbe appunto essere fuoriuscito dai ruoli.”);
- ebbene, il ricorrente, come precisato nel corso dell'udienza odierna, risulta effettivamente fuoriuscito dal sistema scolastico;
- essendovi dunque un positivo riscontro della fuoriuscita del ricorrente dal sistema scolastico, seppur non necessariamente definitiva, non sussiste alcun diritto all'adempimento in forma specifica;
- residuerebbe, invece, la possibilità di chiedere l'accertamento del diritto al risarcimento del danno, per il quale, tuttavia, non è stata formulata alcuna domanda in sede di ricorso - neppure in via subordinata – né è stato provato o allegato alcun danno conseguenza;
- stante quanto sopra, la domanda relativa al ricorrente non può Controparte_8
trovare accoglimento;
- per il resto, il ricorso può essere accolto, con riferimento agli anni scolastici oggetto della domanda rispetto ai quali i ricorrenti hanno ricevuto incarichi annuali (termine al 31.8), fino al termine delle attività didattiche (30.6) o, comunque, ad essi pienamente equiparabili;
- il deve quindi essere condannato a costituire, ai sensi degli artt. 2, 5, 6 CP_21
e 8 del DPCM 28 novembre 2016 (GU n.281 del 1-12-2016), una Carta
pagina 12 di 15 elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado di cui all'art. 1, co. 121, Legge 107/2015, con accredito sulla detta Carta della somma domandata per ciascuna annualità accolta in favore dei ricorrenti che non ne siano già in possesso e ad accreditare tali somme sulle carte di cui i ricorrenti siano già in possesso. Di tali somme i ricorrenti potranno fruire con le modalità e i limiti di cui all'art. 1, co. 121 e ss. l.
n. 107/2015;
- le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo
(considerando la richiesta di distrazione) tenendo conto del carattere seriale della controversia, dell'assenza di attività istruttoria e del valore della domanda effettivamente accolta.
PQM
Il giudice, definitivamente decidendo, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa o assorbita:
- condanna il resistente a costituire in favore dei ricorrenti che non ne CP_21
siano in possesso, con le modalità e le funzionalità di cui agli artt. 2, 5, 6 e 8 del
DPCM 28 novembre 2016 (GU n. 281 del 1-12-2016), la Carta elettronica per
l'aggiornamento e la formazione del docente delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado di cui all'art. 1, co. 121, Legge 107/2015, con accredito sulla detta
Carta delle somme come di seguito precisate, oltre alla maggior somma tra interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo, da spendersi non oltre il 24° mese decorrente dalla data di costituzione della Carta stessa;
- condanna il all'accredito, per i ricorrenti che ne siano già in possesso, CP_21
sulla Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado di cui all'art. 1, co. 121 l. n. 107/2015 delle somme come di seguito precisate, con riferimento agli anni scolastici indicati, oltre alla maggior somma tra interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo, da spendersi non oltre il 24° mese decorrente dalla data di costituzione della Carta stessa:
pagina 13 di 15 a. € 1.500,00 (per gli aa.ss. 2019/2020, 2020/2021, CP_1
2021/2022);
b. € 2.000,00 (per gli aa.ss. 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, CP_2
2022/2023);
c. € 1.500,00 (per gli aa.ss. 2020/2021, Controparte_4
2021/2022, 2022/2023);
d. € 2.000,00 (per gli aa.ss. 2019/2020, CP_5 Controparte_5
2020/2021, 2021/2022, 2022/2023);
e. € 1.000,00 (per gli aa.ss. 2019/2020, Controparte_6
2020/2021);
f. € 2.000,00 (per gli aa.ss. 2019/2020, 2020/2021, Controparte_7
2021/2022, 2022/2023);
g. € 2.000,00 (per gli aa.ss. 2019/2020, 2020/2021, Controparte_9
2021/2022, 2022/2023);
h. € 1.000,00 (per gli aa.ss. 2019/2020, 2020/2021); CP_10
i. € 1.000,00 (per gli aa.ss. 2020/2021, 2021/2022); CP_11
€ 1.500,00 (per gli aa.ss. 2020/2021, 2021/2022, CP_24
2022/2023);
€ 2.000,00 (per gli aa.ss. 2019/2020, 2020/2021, Parte_2
2021/2022, 2022/2023);
l. € 1.000,00 (per gli aa.ss. 2021/2022, 2022/2023); CP_14
m. € 1.000,00 (per gli aa.ss. 2019/2020, Controparte_15
2020/2021);
n. € 2.000,00 (per gli aa.ss. 2019/2020, Controparte_16
2020/2021, 2021/2022, 2022/2023);
o. € 1.000,00 (per gli aa.ss. 2021/2022, 2022/2023); CP_18
p. € 1.000,00 (per gli aa.ss. 2021/2022, Controparte_19
2022/2023);
q. € 2.000,00 (per gli aa.ss. 2019/2020, 2020/2021, Parte_1
2021/2022, 2022/2023);
pagina 14 di 15 r. € 1.000,00 (per gli aa.ss. 2019/2020, 2020/2021). Controparte_20
- dichiara estinto il giudizio con riferimento alla domanda proposta dalle ricorrenti e Controparte_3 Controparte_17
- rigetta il ricorso con riferimento alla posizione del ricorrente Controparte_8
- condanna il alla rifusione delle spese di lite in favore della parte CP_21
ricorrente, che liquida in euro 3600,00 per compensi oltre spese generali, iva e cpa ed in euro 259,00 per esborsi, con distrazione della somma in favore del procuratore antistatario.
Vicenza, 13/03/2025.
Il Giudice dott.ssa Giulia Beltrame
pagina 15 di 15
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO di VICENZA
- PRIMA SEZIONE CIVILE -
Settore delle controversie di lavoro
e di previdenza
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Giulia Beltrame ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di Primo Grado iscritta al n. 497/2024 RG Lav. promossa da:
1) CP_1
2) CP_2
3) Controparte_3
4) Controparte_4
5) Controparte_5
6) Controparte_6
7) Controparte_7
8) Controparte_8
9) Controparte_9
10) CP_10
11) CP_11
12) CP_12
pagina 1 di 15 13) Controparte_13
14) CP_14
15) Controparte_15
16) Controparte_16
17) Controparte_17
18) CP_18
19) Controparte_19
20) Parte_1
21) , con l'avv. Corradin Antonella Controparte_20
ricorrente contro
, con i dott.ri Morbioli e La Controparte_21
Grotteria resistente
pagina 2 di 15 Premesso che:
- le parti ricorrenti allegano di aver svolto le funzioni di docente alle dipendenze del convenuto in forza di contratti a tempo determinato, e domandano CP_21
l'accertamento del proprio diritto al c.d. carta docente, beneficio economico di 500 euro annui previsto dall'art. 1, co. 121 l. n. 107/2015, nonché la conseguente condanna del al pagamento in proprio favore della predetta Controparte_21 somma per ciascuno degli anni scolastici indicati nell'atto introduttivo quale contributo alla propria formazione professionale;
- il convenuto si è costituito in giudizio chiedendo il rigetto della domanda. CP_21
In particolare, ha eccepito l'intervenuta prescrizione con riferimento alla prestazione richiesta per gli aa.ss. 2016/2017 e 2018/2019 da;
per l'a.s. CP_1
2017/2018 da;
per gli aa.ss. 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018 e CP_2
2018/2019 da e;
per gli aa.ss. Controparte_3 Controparte_17
2017/2018 e 2018/2019 da , Controparte_5 [...]
e ; per l'a.s. 2018/2019 da CP_6 Controparte_15
, e Controparte_9 Controparte_13 CP_16
; per gli aa.ss. 2016/2017, 2017/2018 e 2018/2019 da
[...] Parte_1
e . Inoltre, rispetto alla posizione dei ricorrenti
[...] Controparte_20
(in relazione all'a.s. 2020/2021), (in relazione CP_2 CP_18 all'a.s.2021/2022) e (in relazione all'a.s.2019/2020), ha eccepito altresì CP_7
la non debenza del beneficio in esame per mancanza del requisito della didattica annua. In ultimo, rispetto alla posizione dei ricorrenti (in relazione CP_6 all'a.s. 2020/2021), e (per entrambe in relazione all'a.s. CP_15 CP_20
2021/2022), ha eccepito la non debenza del beneficio in esame in quanto già erogato ai docenti dopo la loro immissione in ruolo.
- in conseguenza delle eccezioni, parte ricorrente, all'udienza del 30.01.2025 ha rinunciato alla domanda per le posizioni delle docenti e Controparte_3 CP_17
e ha effettuato una rinuncia parziale, limitata alle sole annualità oggetto di
[...]
eccezione di prescrizione, per quanto riguarda le altre posizioni. Nel corso della pagina 3 di 15 medesima udienza, parte ricorrente ha anche rinunciato alle domande relative ai docenti e per l'a.s. 2021/2022 per avvenuta erogazione del bonus;
CP_15 CP_20
rilevato che:
- l'art. 1 co. 121 l. n. 107/2015 dispone che “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado.
La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per
l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il , a corsi Controparte_22
di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonchè per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria nè reddito imponibile>”;
- dalla lettura della norma emerge quindi con chiarezza che la carta in questione:
a) è espressamente finalizzata a “sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali”;
b) non ha natura retributiva (“non costituisce retribuzione accessoria nè reddito imponibile”);
- ai fini della decisione risultano rilevanti, in quanto utili all'identificazione del
“lavoratore comparabile” di cui alla Direttiva 1999/70/Ce, le previsioni dei decreti attuativi successivamente adottati che hanno chiarito che:
- la Carta è assegnata ai docenti di ruolo a tempo indeterminato delle Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che
pagina 4 di 15 sono in periodo di formazione e prova, i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'articolo 514 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo
o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari (art. 3, co. 1, DPCM 28/11/2016);
- la Carta non è più fruibile all'atto della cessazione dal servizio (art. 3, co. 2,
DPCM 28/11/2016);
- le somme non spese entro la conclusione dell'anno scolastico di riferimento sono rese disponibili nella Carta dell'anno scolastico successivo, in aggiunta alle risorse ordinariamente erogate (art. 6, co. 6, DPCM 28/11/2016);
- la normativa suddetta riconosce quindi in capo al singolo docente, a condizione che sia di ruolo ma indipendentemente dall'orario di lavoro osservato (part time
o full time) e dall'effettivo svolgimento della prestazione nell'anno scolastico di riferimento (comprendendo nel bacino di riferimento anche i docenti in distacco o in comando presso altre Amministrazioni, nonché i docenti fuori ruolo) il diritto ad attingere ad una provvista in funzione della propria formazione o della acquisizione di strumenti di lavoro, e di farlo, fino a concorrenza del tetto previsto, non oltre il 24° mese decorrente dalla data di inizio dell'anno scolastico in relazione al quale la detta somma è stata assegnata;
- una volta individuato il quadro di riferimento, va chiarito che questo Tribunale ha adottato in materia un orientamento condiviso, a cui si intende dar seguito;
- il processo argomentativo che conduce all'accoglimento prende le mosse dalla considerazione dei principi e precetti di cui alla Direttiva che vieta la discriminazione dei lavoratori a tempo determinato, ed in particolare dall'art. 4
Direttiva 1999/70/CE, le cui prescrizioni sono, come noto, da tempo considerate direttamente applicabili nel nostro ordinamento (sent. CGUE Gaviero Gaviero, cause riunite 444/09 e 456/09: “La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70, è incondizionata e sufficientemente precisa da poter essere invocata nei confronti dello Stato da dipendenti pubblici temporanei dinanzi ad un giudice nazionale”);
pagina 5 di 15 - la Corte di Giustizia, intervenuta di recente in materia, ha infatti chiarito alcuni importanti aspetti della questione, che possono così riassumersi:
a) innanzitutto, l'indennità in questione “deve essere considerata come rientrante tra le «condizioni di impiego» ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro”, e non nell'ambito della clausola 6 dell'Accordo quadro, che prevede il diritto specifico dei lavoratori a termine all' agevolare l'accesso a (specifiche) opportunità di formazione. A tale conclusione la Corte perviene valorizzando anzitutto il fatto che l'indennità in questione sia finalizzata alla formazione continua dei docenti, “la quale è obbligatoria tanto per il personale a tempo indeterminato quanto per quello impiegato a tempo determinato presso il , e di valorizzarne le competenze CP_21 professionali” (punti 35 e ss. ordinanza C-451/21);
b) “la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del , e non al personale docente a CP_21 tempo determinato di tale , il beneficio” di cui qui si discute (punto CP_21
n. 48, Ord. in Causa C-451/21);
c) spetta al giudice del rinvio, che è il solo competente a valutare i fatti, stabilire se il richiedente il beneficio “allorché era alle dipendenze del Ministero con contratti di lavoro a tempo determinato, si trovasse in una situazione comparabile a quella dei lavoratori assunti a tempo indeterminato da questo stesso datore di lavoro nel corso del medesimo periodo” [punto n. 42, Ord. in
Causa C-451/21];
- posto che in astratto non appare sussistere alcuna ragione obbiettiva, nel significato elaborato dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia negli ultimi decenni, che giustifichi la mancata estensione ai docenti a termine della prestazione in esame, è necessario verificare se in concreto parte ricorrente non possa ritenersi “in una situazione comparabile” al docente di ruolo a cui la carta
è riconosciuta dalla norma di legge;
pagina 6 di 15 - emerge infatti dalla lettura dell'art. 1 co. 121 e ss. l. n. 107/2015 che la ratio legis
è quella di garantire un costante accesso alla formazione e all'aggiornamento delle dotazioni del docente. La previsione appare quindi concretizzare una sorta di investimento da parte del nella formazione personale e professionale di CP_21
una figura chiave per la collettività, finalizzato a garantire la qualità delle prestazioni future dei propri dipendenti;
- nell'ambito dell'indagine è indispensabile tener conto dei principi di diritto enunciati dalla recente pronuncia della Corte di Cassazione (sent. n. 29961/2023, cui si rinvia ai sensi dell'art. 118, disp. att. c.p.c.), che ha innanzitutto chiarito che
“sono proprio le ragioni obiettive perseguite dal legislatore, sotto il profilo del sostegno alla didattica annua, ad impedire che, quando si presenti il medesimo dato temporale, il beneficio formativo sia sottratto ai docenti precari.
Essi, infatti, allorquando svolgano una prestazione lavorativa pienamente comparabile, devono consequenzialmente ricevere analogo trattamento”, per poi individuare come pienamente comparabili ai destinatari in ruolo della misura normativa (quantomeno) “i docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999”;
- l'esigenza di superare la altrimenti inevitabile ed ingiustificata discriminazione impone di considerare irrilevante la previsione della non fruibilità della Carta del docente <all'atto della cessazione dal servizio>> prevista dall'art. 3, co. 2,
DPCM 28/11/2016, considerato che per definizione il servizio dei dipendenti assunti con contratto a termine ha una durata pari al più a quella dell'anno scolastico;
- ora, occorre innanzitutto esaminare le domande dei docenti (riferita all'a.s. CP_2
2020/2021), (riferita al'a.s. 2021/2022) e (riferita all'a.s. CP_18 CP_7
Cont 2019/2020) per le quali il sostiene la tesi della non debenza del beneficio in assenza di incarico annuale, tenendo conto dei principi di diritto e dalle pagina 7 di 15 indicazioni fornite dalla S.C. nelle sue recenti pronunce (sent. n. 29961/2023 e decreto n. 7254/2024);
- in particolare, le pronunce di legittimità appena richiamate mettono in rilievo, ai fini dell'equiparabilità dei docenti assunti con contratti aventi durata fino al termine dell'anno scolastico o delle attività didattiche con quelli di ruolo, il necessario collegamento tra l'attribuzione della Carta docente e la dimensione annuale della didattica, suggerendo altresì la necessità che tale dimensione sia ipotizzabile, prevedibile ex ante;
- ed infatti “sono proprio le ragioni obiettive perseguite dal legislatore, sotto il profilo del sostegno alla didattica annua, ad impedire che, quando si presenti il medesimo dato temporale, il beneficio formativo sia sottratto ai docenti precari” che espletano il loro lavoro secondo analoga taratura, cosicché essi “allorquando svolgano una prestazione lavorativa pienamente comparabile” con i docenti di ruolo “devono consequenzialmente ricevere analogo trattamento”. Una prestazione pienamente comparabile è stata allora ravvisata per i docenti precari titolari di “supplenze destinate a protrarsi per l'intera durata dell'attività didattica, su cattedre e posti di insegnamento specifici, sicché il nesso tra la formazione del docente che viene supportata, la durata e la funzionalità rispetto ai discenti è certo”, con la conseguenza che per tali tipologie di incarico risulta necessario “rimuovere la discriminazione subita dall'assunto a tempo determinato riconoscendo il diritto alla carta docente in modo identico a quanto previsto per il docente di ruolo” (decr. Cass., n. 7254/2024);
- in questo senso, anche le supplenze temporanee possono, almeno in astratto, ambire a essere considerate alla stregua di incarichi annuali (dunque pienamente equiparabili alle docenze in ruolo). Ciò può accadere quando il concreto atteggiarsi della successione di tali incarichi denoti come detto una significativa continuità della docenza nonché la sua proiezione, ex ante, nello spazio temporale dell'intero anno scolastico. In altri termini, secondo i principi espressi dalla Corte anche le supplenze brevi e saltuarie possono essere considerate come docenze annuali, laddove l'impiego di una pluralità di contratti si sia tradotta, in concreto,
pagina 8 di 15 in un ingiustificato abuso dello strumento contrattuale a termine quando, invece, il rapporto lavorativo avrebbe potuto, sin dalla sua origine, essere regolato attraverso un unico contratto con durata fino al 30.6. o fino al 31.8;
- a conforto della considerazione appena spesa si richiama il condiviso iter motivazionale di cui al citato decreto n. 7254/2024: “la distinzione di tali supplenze temporanee rispetto a quelle previste dai commi 1 e 2 della l. n. 124 del 1999, qualificandole come supplenze “conferite per ogni altra necessità”, come la sostituzione di personale assente o la copertura di posti resisi disponibili, per qualsivoglia ragione, soltanto dopo il 31 dicembre, e destinate a terminare non appena venga meno l'esigenza per cui sono stati stipulati i contratti ad esse relativi. Nella stessa decisione è stato stabilito (punto 102) che per le supplenze temporanee, come pure per quelle relative a posti su organico di fatto (art. 4, comma 2, l. cit.), l'abuso anzidetto “non può configurarsi…. salvo che non sia allegato e provato da parte del lavoratore che, nella concreta attribuzione delle supplenze della tipologia in esame, vi sia stato un uso improprio o distorto del potere di organizzazione del servizio scolastico, delegato dal legislatore al
, e, quindi, prospettandosi non già la sola reiterazione ma le condizioni CP_21 concrete della medesima (quali il susseguirsi delle assegnazioni presso lo stesso
Istituto e con riguardo alla stessa cattedra)”;
- spostando tali considerazioni al caso di specie rispetto agli aa.ss.. 2021/2022 e
2019/2020, la domanda dei docenti e appare fondata, in CP_18 CP_7 ragione della sostanziale continuità degli incarichi e dell'identità di Istituto in cui i ricorrenti hanno svolto la propria attività dal 29/11/2021 al 08/06/2022 la prima e dal 27/11/2019 al 18/06/2020 il secondo e, dunque, di fatto, quantomeno fino al termine delle lezioni. Tale situazione di fatto appare infatti del tutto sovrapponibile a quella che avrebbe potuto (e forse dovuto) crearsi attraverso l'inziale conferimento di un incarico annuale;
- ugualmente, il ricorso può essere accolto per la ricorrente con riferimento CP_2 all'a.s. 2020/2021, rispetto al quale la docente ha ricevuto un unico incarico, con pagina 9 di 15 orario completo, dal 05/10/2020 al 05/06/2021 e quindi fino all'effettivo termine delle lezioni;
- sulla rilevanza per il beneficio de quo degli incarichi conferiti fino all'effettivo termine delle attività scolastiche si precisa che, sebbene non espressamente contemplati dalle pronunce sin qui intervenute della Corte di Cassazione, ad avviso del Tribunale rientrano nell'ambito degli incarichi di durata in senso lato annuale anche tutti quelli con termine fissato alla effettiva conclusione delle attività didattiche, dovendosi ritenere che tale inclusione sia pienamente in linea con la ratio di sostegno alla didattica annuale perseguita dal legislatore nell'erogazione del beneficio formativo;
- deve, poi, essere rigettata l'eccezione di non debenza per avvenuta erogazione del bonus relativa all'a.s. 2020/2021 per : a fronte dell'esibizione Persona_1 dello storico portafoglio da parte del ricorrente, da cui emerge che il bonus non è stato erogato, il non ha infatti fornito alcuna prova dell'avvenuto CP_21 adempimento;
- va a questo punto chiarito che la domanda principale svolta dai ricorrenti deve intendersi quale adempimento dell'obbligo stabilito dall'art. 1 co. 121 l. n.
107/2015, con la conseguenza che non potrà essere riconosciuta a parte ricorrente a tale titolo una somma liquida di denaro, giacché il divieto di discriminazione che fonda la decisione impone di riconoscere al docente fuori ruolo la medesima prestazione normativamente prevista in favore dei docenti di ruolo, che consiste nella disponibilità di una determinata provvista per acquisti di tipo determinato e accomunati dalla finalità formativa (anche in proposito si vedano le statuizioni della recente sentenza della Corte di legittimità sopra citata);
- proprio sul punto, la S.C. ha individuato nella permanenza del docente all'interno del sistema scolastico il requisito fondativo l'interesse ad agire rispetto all'adempimento dell'obbligazione de qua specificando che: “se il docente precario che, in una certa annualità, abbia maturato il diritto alla Carta, resti iscritto nelle graduatorie (ad esaurimento, provinciali o di istituto) per le supplenze e, eventualmente, riceva anche incarichi di supplenza, permane
pagina 10 di 15 l'inserimento nel sistema scolastico che giustifica l'esercizio del diritto all'adempimento ed ancor più se poi egli transiti in ruolo. Al contrario, se un tale docente, dopo l'annualità in cui è maturato il diritto alla Carta, sia cancellato dalle graduatorie, il diritto all'adempimento cessa con tale cancellazione, per fuoriuscita dal sistema scolastico. In tal caso resta solo il diritto al risarcimento del danno, di cui si dirà più in dettaglio con riferimento al caso di cui al giudizio
a quo. Dunque, in presenza di tali condizioni di permanente inserimento nel sistema scolastico, va riconosciuta l'azione di adempimento in forma specifica, mediante attribuzione della Carta Docente, per un importo pari al valore che spettava e con funzionamento secondo il sistema attuativo proprio dello specifico bonus in esame.” (Cass., n. 29961/2023);
- calando le considerazioni che precedono nel caso concreto, i ricorrenti risultano ancora oggi tutti dipendenti del convenuto, in ruolo o comunque in CP_21
servizio in forza di un contratto a termine alle dipendenze del resistente, CP_21
ad eccezione del ricorrente il quale, come affermato dalla Controparte_8
difesa di parte ricorrente all'udienza del 13.03.2025, non sta lavorando, né risulta iscritto alle graduatorie dalle quali il attinge per il conferimento degli CP_21
incarichi a tempo determinato;
- con riferimento alla posizione di occorre precisare che la permanenza o CP_8 meno del docente all'interno del sistema scolastico condiziona la fondatezza della domanda di adempimento. Come chiarito dalla Suprema Corte, infatti, “il tema dell'interesse rispetto all'adempimento dell'obbligazione oggetto del contenzioso deve muoversi dal richiamo, dal lato datoriale, alla natura “continua” del diritto- dovere alla formazione ed aggiornamento ed all'inserirsi di esso nel contesto di una ormai conclamata unitarietà non solo tra pre-ruolo e ruolo (Cass. 28 novembre 2019, n. 31149), ma anche del periodo pre-ruolo in sé considerato
(Cass. 7 novembre 2016, n. 22558).
Ciò porta a ritenere che la mancata attribuzione degli importi che erano dovuti per le annate in cui siano state svolte le supplenze non significhi che vi sia perdita di interesse rispetto all'ottenimento successivo di essi, che anzi deve presumersi
pagina 11 di 15 persista nella misura in cui chi agisce sia ancora interno al sistema educativo scolastico, in ragione della persistenza del diritto-dovere formativo” (Cass. n.
29961/2023). Trattandosi di una questione di merito, essa dev'essere valutata al momento della pronuncia e non al momento della proposizione del ricorso, come ben chiarito dalla pronuncia della S.C. sopra richiamata (“Come si è detto, per chi non sia più interno al sistema scolastico l'unica azione è quella risarcitoria. Tale distinguo attiene al merito e dunque, come da principi tradizionali e consolidati del diritto processuale, non può che essere valutato al momento della pronuncia su di esso. Però, se è vero che oggi il ricorrente è in ruolo e dunque avrebbe diritto all'attribuzione in forma specifica con l'azione di adempimento chiesta in via principale, non si può tuttavia sapere quali saranno le sue condizioni quando si dovrà pronunciare sul merito, in quanto egli potrebbe appunto essere fuoriuscito dai ruoli.”);
- ebbene, il ricorrente, come precisato nel corso dell'udienza odierna, risulta effettivamente fuoriuscito dal sistema scolastico;
- essendovi dunque un positivo riscontro della fuoriuscita del ricorrente dal sistema scolastico, seppur non necessariamente definitiva, non sussiste alcun diritto all'adempimento in forma specifica;
- residuerebbe, invece, la possibilità di chiedere l'accertamento del diritto al risarcimento del danno, per il quale, tuttavia, non è stata formulata alcuna domanda in sede di ricorso - neppure in via subordinata – né è stato provato o allegato alcun danno conseguenza;
- stante quanto sopra, la domanda relativa al ricorrente non può Controparte_8
trovare accoglimento;
- per il resto, il ricorso può essere accolto, con riferimento agli anni scolastici oggetto della domanda rispetto ai quali i ricorrenti hanno ricevuto incarichi annuali (termine al 31.8), fino al termine delle attività didattiche (30.6) o, comunque, ad essi pienamente equiparabili;
- il deve quindi essere condannato a costituire, ai sensi degli artt. 2, 5, 6 CP_21
e 8 del DPCM 28 novembre 2016 (GU n.281 del 1-12-2016), una Carta
pagina 12 di 15 elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado di cui all'art. 1, co. 121, Legge 107/2015, con accredito sulla detta Carta della somma domandata per ciascuna annualità accolta in favore dei ricorrenti che non ne siano già in possesso e ad accreditare tali somme sulle carte di cui i ricorrenti siano già in possesso. Di tali somme i ricorrenti potranno fruire con le modalità e i limiti di cui all'art. 1, co. 121 e ss. l.
n. 107/2015;
- le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo
(considerando la richiesta di distrazione) tenendo conto del carattere seriale della controversia, dell'assenza di attività istruttoria e del valore della domanda effettivamente accolta.
PQM
Il giudice, definitivamente decidendo, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa o assorbita:
- condanna il resistente a costituire in favore dei ricorrenti che non ne CP_21
siano in possesso, con le modalità e le funzionalità di cui agli artt. 2, 5, 6 e 8 del
DPCM 28 novembre 2016 (GU n. 281 del 1-12-2016), la Carta elettronica per
l'aggiornamento e la formazione del docente delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado di cui all'art. 1, co. 121, Legge 107/2015, con accredito sulla detta
Carta delle somme come di seguito precisate, oltre alla maggior somma tra interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo, da spendersi non oltre il 24° mese decorrente dalla data di costituzione della Carta stessa;
- condanna il all'accredito, per i ricorrenti che ne siano già in possesso, CP_21
sulla Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado di cui all'art. 1, co. 121 l. n. 107/2015 delle somme come di seguito precisate, con riferimento agli anni scolastici indicati, oltre alla maggior somma tra interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo, da spendersi non oltre il 24° mese decorrente dalla data di costituzione della Carta stessa:
pagina 13 di 15 a. € 1.500,00 (per gli aa.ss. 2019/2020, 2020/2021, CP_1
2021/2022);
b. € 2.000,00 (per gli aa.ss. 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, CP_2
2022/2023);
c. € 1.500,00 (per gli aa.ss. 2020/2021, Controparte_4
2021/2022, 2022/2023);
d. € 2.000,00 (per gli aa.ss. 2019/2020, CP_5 Controparte_5
2020/2021, 2021/2022, 2022/2023);
e. € 1.000,00 (per gli aa.ss. 2019/2020, Controparte_6
2020/2021);
f. € 2.000,00 (per gli aa.ss. 2019/2020, 2020/2021, Controparte_7
2021/2022, 2022/2023);
g. € 2.000,00 (per gli aa.ss. 2019/2020, 2020/2021, Controparte_9
2021/2022, 2022/2023);
h. € 1.000,00 (per gli aa.ss. 2019/2020, 2020/2021); CP_10
i. € 1.000,00 (per gli aa.ss. 2020/2021, 2021/2022); CP_11
€ 1.500,00 (per gli aa.ss. 2020/2021, 2021/2022, CP_24
2022/2023);
€ 2.000,00 (per gli aa.ss. 2019/2020, 2020/2021, Parte_2
2021/2022, 2022/2023);
l. € 1.000,00 (per gli aa.ss. 2021/2022, 2022/2023); CP_14
m. € 1.000,00 (per gli aa.ss. 2019/2020, Controparte_15
2020/2021);
n. € 2.000,00 (per gli aa.ss. 2019/2020, Controparte_16
2020/2021, 2021/2022, 2022/2023);
o. € 1.000,00 (per gli aa.ss. 2021/2022, 2022/2023); CP_18
p. € 1.000,00 (per gli aa.ss. 2021/2022, Controparte_19
2022/2023);
q. € 2.000,00 (per gli aa.ss. 2019/2020, 2020/2021, Parte_1
2021/2022, 2022/2023);
pagina 14 di 15 r. € 1.000,00 (per gli aa.ss. 2019/2020, 2020/2021). Controparte_20
- dichiara estinto il giudizio con riferimento alla domanda proposta dalle ricorrenti e Controparte_3 Controparte_17
- rigetta il ricorso con riferimento alla posizione del ricorrente Controparte_8
- condanna il alla rifusione delle spese di lite in favore della parte CP_21
ricorrente, che liquida in euro 3600,00 per compensi oltre spese generali, iva e cpa ed in euro 259,00 per esborsi, con distrazione della somma in favore del procuratore antistatario.
Vicenza, 13/03/2025.
Il Giudice dott.ssa Giulia Beltrame
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