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Sentenza 4 novembre 2025
Sentenza 4 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Udine, sentenza 04/11/2025, n. 746 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Udine |
| Numero : | 746 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 612/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Udine, Prima Sezione Civile, composto dai Signori
Magistrati:
• dott.ssa Annamaria ANTONINI Presidente;
• dott. Fabio LUONGO Giudice relatore
• dott.ssa Marta Diamante Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile n. 612/2025 R.G. promossa con ricorso ex art. 473- bis.12 cod. proc. civ. depositato il 7.3.2025, notificato ai sensi dell'art. 139 cod. proc. civ.
[...]
(Cod. Fisc. ), con l'avv. dom. Elisa Parte_1 C.F._1
Marta Mereu del Foro di Udine, giusta procura speciale allegata al ricorso;
- ricorrente -
CONTRO
(Cod. Fisc. ), nata il [...] a Controparte_1 C.F._2
IS (Romania) e residente in C. Da Santa Maria Di Gesù n. 26
Lettera B) - Comune di CASTROREALE (ME);
- resistente contumace -
CON L'INTERVENTO DEL
PUBBLICO MINISTERO, nella persona del Procuratore della Repubblica pagina 1 di 4 presso il Tribunale di Udine,
- intervenuto -
OGGETTO: scioglimento del matrimonio.
CONCLUSIONI DEL RICORRENTE:
1. Pronunciare ai sensi del combinato disposto degli artt. 2 e 3 lett. B, della legge 1° dicembre 1970 n. 898 come modificato dalla legge
74/87, lo scioglimento del matrimonio civile contratto in Tarcento il
7.5.2011 tra il sig. e la sig.ra , trascritto Parte_1 Controparte_1 negli atti di matrimonio del Comune di Tarcento, atto n. 3 parte 1, anno
2011 e conseguentemente ordinare all'Ufficiale di Stato Civile del
Comune di Tarcento di procedere all'annotazione della sentenza e provvedere alle ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000,
n. 396 e successive modificazioni;
2. Darsi atto che i coniugi sono entrambi economicamente autosufficienti.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 7.3.2025 e notificato a controparte ex art. 139 cod. proc. civ., premesso di aver contratto Parte_1 matrimonio civile in data 7.5.2011 con e che dall'unione Controparte_1 non erano nati figli, ha riferito che il Tribunale di Udine, con sentenza n. 835/2023 di data 21.9.2023, pubblicata in data 27.9.2023, pronunciava la separazione personale dei coniugi e che, pertanto, era ampiamente decorso il termine di un anno di cui all'art. n. 2, lett b) della legge
898/1970, senza che fosse ripresa la convivenza dei coniugi, né , in alcun modo, ricostituita l'unità familiare. Ha quindi insistito, il ricorrente, per la declaratoria di scioglimento del predetto matrimonio.
All'udienza del 8.7.2025, nella contumacia della resistente, il patrocinio attoreo si riportava alle conclusioni di cui al ricorso. pagina 2 di 4 Un tanto premesso, quanto alla domanda di divorzio, il Collegio osserva, in via preliminare che ai sensi degli artt. 1 e 3 n.2 lett. B) della
Legge n. 898/1970, come modificato dalla Legge n.55/2015 , lo scioglimento del matrimonio può essere pronunciato qualora si accerti che
“ la comunione spirituale e materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita”, nel caso in cui “è stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale tra i coniugi ovvero è stata omologata la separazione consensuale ovvero è intervenuta separazione di fatto..” purchè la separazione si sia protratta ininterrottamente da
“ almeno dodici mesi dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale o da almeno sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale”.
Nella vicenda in esame, allora, ricorrono pienamente i sopra richiamati presupposti per pronunciare lo scioglimento del matrimonio di cui trattasi. Infatti, dalla copia della sentenza di separazione depositata in atti si evince che, alla data di deposito dell'odierno ricorso (7.3.2025), era abbondantemente decorso il termine di un anno sia dalla data in cui si era tenuta l'udienza presidenziale che, comunque, dalla pubblicazione della sentenza di separazione. È da escludere, inoltre, qualsiasi possibilità di ricostituzione della comunione materiale e spirituale tra i coniugi, ciò desumendosi, da un lato, dalla ferma volontà di ottenere lo scioglimento del matrimonio da parte del sig. e dall'altro lato, dal sostanziale Pt_1 disinteresse per il mantenimento del legame da parte della resistente, la quale ha formato una nuova famiglia in Sicilia, ove ella risiede stabilmente,
e non si è neppure costituita nel presente giudizio.
Un tanto basta per accogliere la domanda di scioglimento del matrimonio civile, sulla quale nulla ha opposto il Pubblico Ministero. pagina 3 di 4 Quanto alle questioni economiche, nessuna statuizione dev'essere assunta dal Collegio, avendo dichiarato il ricorrente che entrambi i coniugi sono economicamente autosufficienti.
Le spese di lite dovranno essere compensate attesa la proposizione della sola domanda di status.
P.Q.M.
Il Tribunale, nella sopra intestata composizione, definitivamente decidendo:
1) DICHIARA lo scioglimento del matrimonio celebrato tra Parte_1
e nel Comune di Tarcento in data 7.5.2011; Controparte_1
2) ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Tarcento di procedere alla annotazione della presente sentenza a margine dell'atto n. 3, parte 1, del registro degli Atti di Matrimonio dell'anno
2011;
3) NULLA in ordine al mantenimento;
4) SPESE di lite compensate.
Così deciso in Udine, nella Camera di Consiglio del 3.11.2025.
Il Presidente dott.ssa Annamaria ANTONINI Il Giudice Est.
dr. Fabio LUONGO
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Udine, Prima Sezione Civile, composto dai Signori
Magistrati:
• dott.ssa Annamaria ANTONINI Presidente;
• dott. Fabio LUONGO Giudice relatore
• dott.ssa Marta Diamante Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile n. 612/2025 R.G. promossa con ricorso ex art. 473- bis.12 cod. proc. civ. depositato il 7.3.2025, notificato ai sensi dell'art. 139 cod. proc. civ.
[...]
(Cod. Fisc. ), con l'avv. dom. Elisa Parte_1 C.F._1
Marta Mereu del Foro di Udine, giusta procura speciale allegata al ricorso;
- ricorrente -
CONTRO
(Cod. Fisc. ), nata il [...] a Controparte_1 C.F._2
IS (Romania) e residente in C. Da Santa Maria Di Gesù n. 26
Lettera B) - Comune di CASTROREALE (ME);
- resistente contumace -
CON L'INTERVENTO DEL
PUBBLICO MINISTERO, nella persona del Procuratore della Repubblica pagina 1 di 4 presso il Tribunale di Udine,
- intervenuto -
OGGETTO: scioglimento del matrimonio.
CONCLUSIONI DEL RICORRENTE:
1. Pronunciare ai sensi del combinato disposto degli artt. 2 e 3 lett. B, della legge 1° dicembre 1970 n. 898 come modificato dalla legge
74/87, lo scioglimento del matrimonio civile contratto in Tarcento il
7.5.2011 tra il sig. e la sig.ra , trascritto Parte_1 Controparte_1 negli atti di matrimonio del Comune di Tarcento, atto n. 3 parte 1, anno
2011 e conseguentemente ordinare all'Ufficiale di Stato Civile del
Comune di Tarcento di procedere all'annotazione della sentenza e provvedere alle ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000,
n. 396 e successive modificazioni;
2. Darsi atto che i coniugi sono entrambi economicamente autosufficienti.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 7.3.2025 e notificato a controparte ex art. 139 cod. proc. civ., premesso di aver contratto Parte_1 matrimonio civile in data 7.5.2011 con e che dall'unione Controparte_1 non erano nati figli, ha riferito che il Tribunale di Udine, con sentenza n. 835/2023 di data 21.9.2023, pubblicata in data 27.9.2023, pronunciava la separazione personale dei coniugi e che, pertanto, era ampiamente decorso il termine di un anno di cui all'art. n. 2, lett b) della legge
898/1970, senza che fosse ripresa la convivenza dei coniugi, né , in alcun modo, ricostituita l'unità familiare. Ha quindi insistito, il ricorrente, per la declaratoria di scioglimento del predetto matrimonio.
All'udienza del 8.7.2025, nella contumacia della resistente, il patrocinio attoreo si riportava alle conclusioni di cui al ricorso. pagina 2 di 4 Un tanto premesso, quanto alla domanda di divorzio, il Collegio osserva, in via preliminare che ai sensi degli artt. 1 e 3 n.2 lett. B) della
Legge n. 898/1970, come modificato dalla Legge n.55/2015 , lo scioglimento del matrimonio può essere pronunciato qualora si accerti che
“ la comunione spirituale e materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita”, nel caso in cui “è stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale tra i coniugi ovvero è stata omologata la separazione consensuale ovvero è intervenuta separazione di fatto..” purchè la separazione si sia protratta ininterrottamente da
“ almeno dodici mesi dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale o da almeno sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale”.
Nella vicenda in esame, allora, ricorrono pienamente i sopra richiamati presupposti per pronunciare lo scioglimento del matrimonio di cui trattasi. Infatti, dalla copia della sentenza di separazione depositata in atti si evince che, alla data di deposito dell'odierno ricorso (7.3.2025), era abbondantemente decorso il termine di un anno sia dalla data in cui si era tenuta l'udienza presidenziale che, comunque, dalla pubblicazione della sentenza di separazione. È da escludere, inoltre, qualsiasi possibilità di ricostituzione della comunione materiale e spirituale tra i coniugi, ciò desumendosi, da un lato, dalla ferma volontà di ottenere lo scioglimento del matrimonio da parte del sig. e dall'altro lato, dal sostanziale Pt_1 disinteresse per il mantenimento del legame da parte della resistente, la quale ha formato una nuova famiglia in Sicilia, ove ella risiede stabilmente,
e non si è neppure costituita nel presente giudizio.
Un tanto basta per accogliere la domanda di scioglimento del matrimonio civile, sulla quale nulla ha opposto il Pubblico Ministero. pagina 3 di 4 Quanto alle questioni economiche, nessuna statuizione dev'essere assunta dal Collegio, avendo dichiarato il ricorrente che entrambi i coniugi sono economicamente autosufficienti.
Le spese di lite dovranno essere compensate attesa la proposizione della sola domanda di status.
P.Q.M.
Il Tribunale, nella sopra intestata composizione, definitivamente decidendo:
1) DICHIARA lo scioglimento del matrimonio celebrato tra Parte_1
e nel Comune di Tarcento in data 7.5.2011; Controparte_1
2) ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Tarcento di procedere alla annotazione della presente sentenza a margine dell'atto n. 3, parte 1, del registro degli Atti di Matrimonio dell'anno
2011;
3) NULLA in ordine al mantenimento;
4) SPESE di lite compensate.
Così deciso in Udine, nella Camera di Consiglio del 3.11.2025.
Il Presidente dott.ssa Annamaria ANTONINI Il Giudice Est.
dr. Fabio LUONGO
pagina 4 di 4