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Sentenza 16 settembre 2025
Sentenza 16 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 16/09/2025, n. 4546 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 4546 |
| Data del deposito : | 16 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CATANIA
Prima Sezione Civile riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati dott.ssa Lidia Greco Presidente
dott.ssa Sonia Di Gesu Giudice
dott.ssa Eleonora N.V. Guarnera Giudice rel./est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 6860/2020 R.G.,
PROMOSSA DA
, nata ad [...] il [...], C.F. , Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dall'Avv. Giuseppe PERDICARO, presso il cui studio è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti;
RICORRENTE
CONTRO
, nato ad [...] il [...], C.F. ; Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
Trasmessi gli atti al Pubblico Ministero.
Posta in decisione in esito al deposito di note scritte, disposto in sostituzione dell'udienza del
23/12/2024, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., sulle conclusioni ivi precisate dalla ricorrente, previa assegnazione del termine - ridotto a giorni trenta - per il deposito della comparsa conclusionale.
1 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato telematicamente in data 23/06/2020, ha chiesto a Parte_1
questo Tribunale di pronunciare lo scioglimento del matrimonio contratto con , in Controparte_1
Adrano (CT) il 29/09/2005, dalla cui unione sono nati, a Biancavilla (CT), i figli (il Per_1
27/01/2005) e (il 22/12/2007). Per_2
Ha esposto la ricorrente di essersi separata consensualmente dal marito - giusta accordo in data 08/02/2019, stipulato a seguito di convenzione di negoziazione assistita ai sensi dell'art. 6 del
D.L 132/2014 (conv. nella Legge n. 162/2014), munito di nullaosta in data 26/02/2019 dalla Procura
Distrettuale della Repubblica di Catania - e che la separazione si protrae già da prima di allora, senza che i coniugi si siano mai riconciliati.
Ha concluso, quindi, la ricorrente chiedendo, l'affidamento esclusivo dei figli minori
(essendosi il padre reso inadempiente all'obbligo di corrispondere l'assegno dovuto a titolo di contribuito per il mantenimento degli stessi, esercitando solo sporadicamente il diritto - dovere di visita) e l'obbligo a carico del marito di corrisponderle per il mantenimento di e Per_1 Per_2
la somma di € 600,00 mensili, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat, oltre il 50% delle spese straordinarie, mediche, per attività ricreative, sportive e scolastiche, con vittoria di spese e compensi del giudizio.
Nonostante l'avvenuta notifica, non si è costituito in giudizio, né è Controparte_1
comparso all'udienza presidenziale del 12/05/2021 - tanto che non è stato possibile esperire il tentativo di conciliazione - né ha inteso costituirsi nella successiva fase prettamente contenziosa.
Nel corso del giudizio, la ricorrente ha altresì formulato domanda di versamento diretto ex art. 156 c.c., delle somme dovute a titolo di mantenimento dei figli dal , alla quale ha, poi, CP_1
rinunciato (cfr le note scritte disposte in sostituzione dell'udienza dell'11/09/2023, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., depositate il 09/09/2023).
Quindi la causa, sulla base della documentazione in atti, senza svolgimento di attività
istruttoria, è stata posta in decisione.
2 Tanto premesso, e preliminarmente dichiarata la contumacia del resistente , Controparte_1
deve affermarsi nel merito la sussistenza di tutte le condizioni poste dall'art. 3 n. 2 lett. b) della L.
1/12/1970, n. 898, così come modificata dalla legge n. 55 del 6 maggio 2015, per la proponibilità e l'accoglimento della domanda di scioglimento del matrimonio.
Lo stato di separazione sussistente tra i coniugi per il prescritto periodo di sei mesi risulta,
infatti, dimostrato dalla prodotta copia dell'accordo di negoziazione assistita del giorno 08/02/2019,
depositato il 19/02/2019 ed autorizzato con nullaosta della Procura Distrettuale della Repubblica di
Catania - Sezione Affari Civili il 26/02/2019.
L'impossibilità della ricostituzione della comunione materiale e spirituale tra le parti può,
inoltre, fondatamente presumersi in considerazione del periodo trascorso e delle ragioni addotte a sostegno della domanda oggi in esame, tutti sintomi inequivoci della definitiva ed irreversibile frattura del consorzio coniugale.
Va, pertanto, pronunciato lo scioglimento del matrimonio tra le parti.
In ordine alla regolamentazione dei diritti afferenti , unico figlio ancora minorenne, Per_2
valgano le seguenti considerazioni.
In tema di affidamento dei minori, secondo orientamento costante della Suprema Corte: “il
giudizio prognostico che il giudice, nell'esclusivo interesse morale e materiale della prole, deve
operare circa le capacità dei genitori di crescere ed educare il figlio nella nuova situazione
determinata dalla disgregazione dell'unione, va formulato tenendo conto, in base a elementi
concreti, del modo in cui i genitori hanno precedentemente svolto i propri compiti, delle rispettive
capacità di relazione affettiva, attenzione, comprensione, educazione e disponibilità a un assiduo
rapporto, nonché della personalità del genitore, delle sue consuetudini di vita e dell'ambiente
sociale e familiare che è in grado di offrire al minore.” (Cassazione civile 16/12/2020, n.28723).
Ciò posto, il regime di affido condiviso rappresenta la regola, derogabile solo se la sua applicazione risulti pregiudizievole per l'interesse del minore, compromettendone l'equilibrio e lo
3 sviluppo psico-fisico, con la duplice conseguenza che l'eventuale pronuncia di affidamento esclusivo debba essere sorretta da una motivazione non solo più in positivo sulla idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo sulla inidoneità educativa ovvero manifesta carenza dell'altro genitore.
Nel caso di specie, il contegno tenuto dal resistente - il quale non ha mai esercitato in maniera costante i diritti - doveri connessi alla sua figura genitoriale, rendendosi inadempiente sia dal punto di vista economico, come si evince, all'uopo, dalla documentazione versata in atti dalla ricorrente
(querela sporta dalla ricorrente nei suoi confronti in data 23/01/2018 e poi in data 04/04/2019, titolo e precetto, dispositivo sentenza penale di condanna) che sotto il profilo morale (disinteressandosi dei bisogni degli figli e trascorrendo del tempo con loro solo sporadicamente, senza peraltro il rispetto dei giorni e degli orari all'uopo concordati in sede di separazione) - è indice di sostanziale disinteresse nei confronti della prole, che trova peraltro conferma nell'indifferenza manifestata dal anche nel presente procedimento (nel quale, benché ritualmente citato, non ha inteso CP_1
costituirsi) e che per la sua gravità integra certamente una condotta sintomatica di una totale inidoneità ad affrontare le responsabilità genitoriali che l'affido condiviso comporta.
Alla luce delle suddette considerazioni, risulta più confacente al superiore interesse del minore disporne l'affidamento esclusivo alla madre, con collocamento presso quest'ultima. Per_2
D'altronde, da quanto emerso nel corso del giudizio, la ricorrente, sin da quando i coniugi si sono separati consensualmente, è stata l'unico genitore ad essersi presa cura, sotto il profilo morale e materiale, della prole.
Quanto al diritto di visita del padre, ritiene il collegio, in virtù dei lunghi periodi di assenza fisica ed affettiva del Cortese e del presumibile distacco emotivo - che ne costituisce naturale conseguenza - oltre che dell'età del minore, ormai prossimo al compimento dei diciotto anni
(dunque avviato a gestire in autonomia la frequentazione con il genitore non collocatario), che tempi e modalità di permanenza con il padre vadano rimessi all'esclusivo gradimento del minore.
Quanto alla misura del contributo dovuto dal per il mantenimento dei figli - atteso CP_1
4 che , divenuto nelle more del giudizio maggiorenne, non è economicamente Per_1
autosufficiente e convive ancora con la madre (avendo compiuto da poco venti anni e non avendo presumibilmente usufruito, dalla conclusione degli studi, di un lasso di tempo sufficiente per reperire una occupazione lavorativa che gli consenta di sopperire in via autonoma alle sue esigenze) - ritiene il collegio che non vi siano ragioni per discostarsi dall'importo concordato in sede di separazione con l'accordo di negoziazione assistita, tenuto conto dell'entità di tale somma ad oggi rivalutata.
Va dunque posto a carico di l'obbligo di contribuire al mantenimento dei detti Controparte_1
figli con un assegno, che, tenuto conto delle loro esigenze, appare congruo quantificare in €
500,00 mensili, da corrispondere a entro il giorno 20 di ogni mese e da rivalutare Parte_1
annualmente ed automaticamente secondo gli indici ISTAT a decorrere dal mese di marzo del
2022, oltre al 50% delle spese straordinarie (per esse intese quelle che per la loro rilevanza,
imponderabilità ed imprevedibilità esulano dall'ordinario regime di vita dei figli e non sono ricomprese nell'assegno ordinario mensile quantificato in modo forfettizzato).
A tale quantificazione si perviene - non essendo stato dedotto un significativo mutamento del quadro reddituale delle parti rispetto all'epoca della separazione - tenendo conto che parte ricorrente - il cui onere probatorio non può comunque ritenersi meno rigoroso nel caso di mancata costituzione della parte resistente, non potendo operare il principio di non contestazione nella contumacia della parte - si è limitata a dedurre che la stessa è attualmente disoccupata, mentre il ha sempre avuto costanti capacità lavorative e reddituali come autotrasportatore, CP_1
(lavorando da ultimo alle dipendenze della Imbrogiano Trasporti s.r.l.s. di Catania), senza allegare alcuna specifica circostanza che possa giustificare un aumento dell'assegno in questione.
Nulla va disposto in ordine alla domanda ex art. 156 c.c. pure formulata dalla ricorrente e poi rinunciata, dovendosene, solo per completezza, rilevare comunque l'inammissibilità, attesa l'abrogazione della citata norma per effetto del d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 149, come modificato dalla legge 29 dicembre 2022 n. 197, e la sua inapplicabilità ai giudizi di divorzio, per i quali,
5 già prima della superiore riforma, era prevista dalla legge 1 dicembre 1970 n. 898 autonoma e diversa disciplina di carattere stragiudiziale, oggi recepita dall'art. 473-bis.37, c.p.c.
Attesa la natura della controversia e la contumacia di parte resistente, le spese del giudizio vanno dichiarate irripetibili.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 6860/2020 R.G., nella contumacia di : Controparte_1
pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto ad Adrano (CT) il 29/09/2005 tra Pt_1
, nata ad [...] il [...], e nato ad [...]
[...] Controparte_1
(CT) il 23/05/1985;
ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Adrano (CT) di procedere all'annotazione della presente sentenza (Registro degli Atti di Matrimonio dello Stato Civile del Comune di Adrano n.
72, parte 1^, anno 2005);
dispone l'affidamento esclusivo del figlio minorenne alla madre, con Persona_3
collocamento prevalente presso quest'ultima;
disciplina le modalità di incontro del figlio minorenne con il padre Persona_3 [...]
come in parte motiva;
CP_1
pone a carico di l'obbligo di corrispondere a un assegno Controparte_1 Parte_1
dell'importo complessivo mensile di € 500,00 per il mantenimento dei figli ed Per_2 Per_4
, da versare entro il giorno 20 di ogni mese e da rivalutare annualmente secondo gli indici
[...]
ISTAT con decorrenza dal mese di marzo del 2022, oltre al 50 % delle spese straordinarie.
dichiara irripetibili le spese del giudizio.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio del 27/06/2025.
Il Giudice rel./est. Il Presidente
dott.ssa Eleonora N.V. Guarnera dott.ssa Lidia Greco
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