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Sentenza 30 giugno 2025
Sentenza 30 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 30/06/2025, n. 394 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 394 |
| Data del deposito : | 30 giugno 2025 |
Testo completo
Appello sentenza Tribunale Lecce n. 2673 del 21.09.2023 Oggetto: opposizione ad avviso di addebito e a verbale di accertamento ispettivo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI LECCE
Sezione Lavoro
Riunita in Camera di Consiglio e composta dai Magistrati:
Dott. Gennaro Lombardi Presidente
Dott.ssa Luisa Santo Consigliere relatore
Dott.ssa Donatella De Giorgi Consigliere ha pronunciato la presente
S E N T E N Z A nella causa civile in materia previdenziale, in grado di appello, tra rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1
Roberta Forte
Appellante
e
e rappresentati e difesi dagli avv.ti Maria maddalena Berloco e Maria Teresa CP_1 Controparte_2
Petrucci
Appellato
FATTO
Con ricorso depositato il 6.6.2019, la (di Parte_1 seguito ), proponeva opposizione avverso l'avviso di addebito n. 359 2019 0000503548000, Pt_2 notificato in data 27.4.2019, emesso dall' per il pagamento della somma di € 361.811,36 dovuta CP_1
a titolo di contributi omessi per il periodo compreso da giugno 2015 a dicembre 2017, scaturenti dagli addebiti mossi con verbale di accertamento n. 2017024107/DDL del 30.4.2018. Eccepiva
l'indeterminatezza degli importi richiesti in pagamento e, nel merito, contestava la fondatezza degli addebiti mossi con il verbale ispettivo, in cui era stato contestato che: 1) la Società aveva assunto personale con un contratto di lavoro part-time, mentre dalle dichiarazioni rese dagli stessi lavoratori era emerso che essi avevano lavorato con un orario di lavoro superiore a quello indicato. Inoltre,
1 aveva registrato nel LUL assenze che non erano supportate da giustificazione o idonea documentazione, a fronte della quali la società non aveva emesso alcun provvedimento disciplinare;
2) nel LUL non risultavano retribuite le giornate festive lavorate, le domeniche e i turni notturni. Sul punto i lavoratori ascoltati avevano dichiarato che, in forza di un accordo verbale, era stato stabilito che le corrispondenti maggiorazioni sarebbero state retribuite dopo 36 mesi;
3) la Società non aveva inquadrato nel giusto livello i propri dipendenti;
4) la cooperativa aveva registrato sul LUL importi a titolo di rimborso spese senza alcun giustificativo e, in alcuni casi, senza la prova delle corrispondenti trasferte sostenute dal dipendente. In considerazione di tanto gli ispettori aveva provveduto al corretto inquadramento del personale, alla determinazione dell'esatto orario di lavoro, a coprire le giornate e/o le ore di assenza ingiustificate, ad assoggettare a contribuzione gli importi erogati ai dipendenti a titolo di rimborso spese a piè di lista sprovvisti di relativi giustificativi, e ad addebitare le festività e i turni notturni non assoggettati a contribuzione;
in ultimo avevano proceduto al recupero delle agevolazioni contributive. La società ricorrente contestava il contenuto del verbale ispettivo invocando, in particolare, l'accordo sindacale istitutivo della Banca ore, in base al quale il pagamento delle ore eccedenti quelle ordinarie previste dal CCNL (anche se prestate in turni notturni o festivi) era differito a un momento successivo, unitamente al versamento della relativa contribuzione.
Chiedeva che venisse accertata la insussistenza del credito contributivo rivendicato dall' e CP_1 dichiarata la nullità dell'avviso di addebito, o, in subordine, che le maggiori somme accertate venissero poste in compensazione con quanto già versato in forza dell'accordo istitutivo della Banca ore.
Si costituiva in giudizio l' , che contestava gli avversi assunti, richiamando il contenuto del CP_1 verbale ispettivo. Chiedeva il rigetto del ricorso o, in subordine, la condanna della società al pagamento della diversa somma dovuta.
Con la sentenza indicata in epigrafe, il Tribunale accoglieva parzialmente la domanda attorea e condannava la società opponente al pagamento della minor somma di € 160.605,31, con compensazione delle spese di lite. Più in dettaglio, riteneva infondata la pretesa contributiva dell' rispetto agli addebiti riferiti all'inquadramento dei dipendenti, alla determinazione CP_1 dell'esatto orario di lavoro e alle giornate e/o ore di assenza ingiustificate, rilevando che sul punto l' non aveva assolto all'onere di allegazione e prova, in mancanza dell'indicazione dei CP_3 lavoratori interessati dai rilievi e della specificazione degli addebiti, solo genericamente formulati.
Riteneva, invece, fondati gli addebiti mossi con riferimento ai seguenti profili: -mancato versamento dei contributi in relazione agli importi erogati ai dipendenti , CP_4 Parte_3
, a titolo di rimborsi spese a piè di lista, in quanto Parte_4 Persona_1 sprovvisti dei relativi giustificativi;
-mancato versamento dei contributi in relazione alle retribuzioni
2 riferite a lavoro prestato nelle festività e in turni notturni, stanti le dichiarazione rese dai lavoratori, che aveva riferito l'osservanza di turni di lavoro articolati sulle 24 ore (6.00/12.00, 12.00/18.00,
18.00/24.00, 24.00/6.00, con la presenza di tre OSS e di un infermiere nel turno dalle ore 6.00 alle ore 24.00 e di un OSS e di un infermiere in quello dalle 24.00 alle 6.00), e le risultanze del LUL da cui emergeva l'erogazione di retribuzioni non comprensive delle maggiorazioni previste dal CCNL.
In conseguenza di ciò riteneva anche corretta la decisione dell' di procedere al recupero delle CP_1 agevolazioni contributive, in quanto la mancata corresponsione delle maggiorazioni spettanti per i turni di lavoro notturno, festivo e domenicale integrava un'inosservanza del CCNL. All'esito della consulenza tecnica d'ufficio disposta in corso di causa, quantificava le somme dovute in relazione ai predetti titoli nella misura di € 160.605,31, di cui € 96.798,86, quale “totale debito contributivo”, €
63.598,34, quale totale delle sanzioni ai sensi dell'art. 8, lettera b), l.n. 388/2000, € 208.11, a titolo di interessi calcolati alla data del 30.5.2018.
Avverso tale decisione ha proposto appello la Società, ritenendola contradditoria e carente di motivazione nella parte in cui:
1) il Tribunale, pur dando atto che l' non aveva assolto agli oneri di allegazione e prova, a causa CP_1 della genericità del verbale di accertamento (non sanata dall' neppure a seguito dell'invito a CP_3 produrre documentazione a chiarimento, formulato con ordinanza del 5.07.2022), aveva tuttavia ritenuto fondati parte degli addebiti, in relazione ai quali aveva disposto la consulenza tecnica, di fatto incaricando il consulente di sanare le allegazioni mancanti in violazione degli artt. 416 e 421 c.p.c.- senza, peraltro, che tale risultato fosse raggiunto, considerato che lo stesso consulente aveva sottolineato la carenza di documentazione utile a un corretto espletamento dell'incarico;
2) il Tribunale non aveva tenuto conto dell'accordo sulla Banca ore, sottoscritto dalla Società con le
OO.SS. (la cui valutazione era pure stata preclusa al consulente tecnico), in cui era stato previsto il pagamento differito della retribuzione eccedente quella ordinaria -e della correlativa contribuzione-, secondo un meccanismo che lo stesso Istituto aveva negli anni ritenuto corretto, avendo sempre provveduto al rilascio del DURC, e che aveva prodotto addirittura un credito orario di contribuzione già versata, per come documentato in atti. Ha lamentato, comunque, la mancata ammissione dei mezzi di prova sul punto;
3) il Tribunale aveva omesso di pronunciare sulla domanda subordinata con cui la Società aveva chiesto di ridurre le sanzioni al minimo edittale e di compensare gli importi eventualmente dovuti con la contribuzione versata in base all'accordo sulla Banca ore.
Ha concluso chiedendo la riforma della sentenza i pugnata con l'accoglimento delle conclusioni rassegnate nel giudizio di primo grado.
3 L' si è costituito nel presente giudizio, chiedendo il rigetto dell'appello. CP_1
All'udienza del 14.05.2025 la causa è stata decisa come da dispositivo.
RAGIONI DELLA DECISIONE
L'appello è parzialmente fondato e va accolto nei limiti di cui in motivazione.
Preliminarmente deve rilevarsi la formazione del giudicato interno in merito alle statuizioni contenute nella sentenza impugnata, relative all'infondatezza della pretesa contributiva scaturente dalla diversa classificazione del personale, dalla determinazione del diverso orario di lavoro, e dalle giornate e/o ore di assenza ingiustificate, stante la genericità delle allegazioni e la carenza di prova. Sul punto l' non ha proposto appello incidentale. CP_1
Tanto premesso, deve rilevarsi che i motivi di appello -da trattarsi congiuntamente in quanto strettamente connessi- sono diretti a censurare la parte della decisione in cui è stata ritenuta la fondatezza della pretesa contributiva scaturente dalla mancata registrazione delle retribuzioni riferite a lavoro prestato nelle festività e in turni notturni.
Appare utile, allora, riportare quanto accertato in proposito nel verbale ispettivo, in cui si legge che
“Sul Libro unico del lavoro non sono state retribuite sia le giornate festive lavorate sia le domeniche lavorate
e sia i turni notturni lavorati, i lavoratori ascoltati hanno liberamente dichiarato che è intercorso un accordo verbale fra loro e la cooperativa con il quale è stato stabilito che dette maggiorazioni saranno restituite dop
36 (trentasei) mesi (…)”; in conseguenza di ciò l' ha provveduto ad “addebitare le festività e i turni CP_1 notturni non assoggettati a contribuzione” e a revocare le agevolazioni contributive.
L'addebito per come formulato, appare sfornito di giuridico fondamento, in quanto -al pari degli altri rilievi formulati nel verbale (riferiti all'inquadramento dei dipendenti, alla determinazione dell'esatto orario di lavoro e alle giornate e/o ore di assenza ingiustificata)- l' non ha assolto all'onere di CP_3 specifica allegazione e prova.
Invero gli assunti degli ispettori si fondano sulle dichiarazioni rese da alcuni dei lavoratori ascoltati in sede ispettiva, che, in merito all'orario di lavoro praticato presso il datore di lavoro, hanno genericamente riferito di una organizzazione oraria articolata in turni nelle 24 ore per tutti i giorni della settimana (6.00/12.00, 12.00/18.00, 18.00/24.00, 24.00/6.00), con la previsione della presenza, in astratto, di tre OSS e di un infermiere nel turno dalle ore 6.00 alle ore 24.00 e di un OSS e di un infermiere in quello dalle 24.00 alle 6.00.
Gli ispettori hanno proceduto a calcolare la contribuzione asseritamente evasa, partendo da tali generiche dichiarazioni, senza individuare specificamente i lavoratori interessati da tale rilievo e senza specificare la quantità e qualità delle maggiorazioni orarie addebitate per ciascuno (se solo i
4 turni notturni o solo quelli festivi o se entrambi e con quale cadenza nell'arco temporale oggetto di ispezione), così restando preclusa la possibilità di un concerto accertamento sul punto, come pure la possibilità di una compiuta difesa da parte della società.
La genericità delle allegazioni e delle prove ha evidentemente riverberato i suoi effetti anche sull'indagine peritale disposta dal Tribunale, atteso che anche il consulente incaricato ha fatto presente la carenza degli elementi necessari ai fini di sviluppare un conteggio esaustivo, precisando che “Per l'espletamento dell'incarico ricevuto è stata esaminata la documentazione allegata ai fascicoli di causa. Nei fascicoli, oltre al verbale di accertamento dell' non è stato rinvenuto alcun documento da cui CP_1 si possano evincere le modalità adottate dagli accertatori per determinare le differenze retributive, ove dovute, le ore in aggiunta a quelle riportate nel LUL per ciascun lavoratore eventualmente prestate, né tanto meno, le modalità di calcolo per giungere alla determinazione delle nuove retribuzioni imponibili, delle ore di lavoro notturno e festivo, dei contributi relativi e delle sanzioni applicate”. Il consulente ha comunque provveduto a ottemperare all'incarico affidatogli, precisando di aver sviluppato i conteggi tenendo conto dell'astratta articolazione oraria indicata nel verbale ispettivo (quattro turni di sei ore ciascuno, con la presenza di tre OSS dalle ore 06:00 alle ore 24:00 e di una dalle 24:00 alle 06:00 e di un infermiere in tutti i quattro turni di lavoro) senza “specifica individuazione dei lavoratori che vi hanno partecipato perché impossibile la rilevazione”.
Deve ritenersi che le conclusioni cui è pervenuto il consulente non siano utili ai fini del decidere, in quanto fondate -per come ammesso dallo stesso consulente- sulla base di un modello orario astratto che non tiene conto delle diverse mansioni dei lavoratori, dello loro eventuale effettiva presenza in servizio nei diversi turni lavorativi, dei turni effettivamente osservati anche in relazione alle diverse mansioni.
Siffatti elementi non sono ricavabili dalla documentazione allegata in atti.
Né d'altra parte l' ha ottemperato all'ordinanza resa all'udienza del 5.07.2022 dal giudice di CP_3 primo grado, che lo invitava a depositare nota riepilogativa in cui chiarire “con riferimento al prospetto
“regolarizzazione contributiva” in atti e in relazione a ciascun lavoratore ed a ciascuna delle singole mensilità che vengono in rilievo - gli specifici titoli delle differenze di imponibile accertate (e dei contributi correlativamente addebitati) per i singoli lavoratori in questione, puntualizzando (…) quale parte sia da ascrivere alla mancata remunerazione di giornate festive e di lavoro notturno (delle quali occorrerà specificarne individualmente il numero)”.
A fronte di siffatte carenze in punto di allegazione e prova, deve pertanto ritenersi l'infondatezza degli addebiti mossi dall con riferimento alla mancata registrazione delle retribuzioni riferite CP_3
a lavoro prestato nelle festività e in turni notturni.
5 Si rammenta, in proposito che in tema di riparto dell'onere della prova ai sensi dell'art. 2697 c.c.,
l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto grava sempre su colui che si afferma titolare del diritto stesso ed intende farlo valere, ancorché sia convenuto in giudizio di accertamento negativo, con la conseguenza che la sussistenza del credito contributivo dell' , preteso sulla base di verbale CP_1 ispettivo, deve essere comprovata dall'Istituto con riguardo ai fatti costitutivi rispetto ai quali il verbale non riveste efficacia probatoria (Cass. n. 22862/2010, n. 15175/2018).
Nella specie, come già rilevato, mancano allegazioni e prove idonee sul punto.
Peraltro, neanche costituendosi nel presente giudizio l' ha fornito elementi utili ai fini del CP_1 decidere né ha reiterato le richieste istruttorie relative all'ammissione di prova testimoniale, laddove, come è noto, nel rito del lavoro, l'appellante che impugna "in toto" la sentenza di primo grado, insistendo per l'accoglimento delle domande, non ha l'onere di reiterare le istanze istruttorie pertinenti a dette domande, ritualmente proposte in primo grado, in quanto detta riproposizione è insita nella istanza di accoglimento delle domande, mentre la parte appellata, vittoriosa in primo grado, non riproponendo alcuna richiesta di riesame della sentenza, ad essa favorevole, deve manifestare in maniera univoca la volontà di devolvere al giudice del gravame anche il riesame delle proprie richieste istruttorie sulle quali il primo giudice non si è pronunciato, richiamando specificamente le difese di primo grado, in guisa da far ritenere in modo inequivocabile di aver riproposto l'istanza di ammissione della prova (cfr. tra le tante Cass. n. 11703/2019).
Le suesposte considerazioni inducono a ritenere l'insussistenza del credito contributivo rivendicato dall' in relazione al lavoro prestato nelle festività e in turni notturni, ancor più ove si tenga CP_3 conto che la società ha dedotto e provato l'esistenza di un accordo sindacale istitutivo della Banca ore, con cui era stato previsto il pagamento differito della retribuzione eccedente quella ordinaria.
Anche in considerazione di siffatta circostanza, deve ritenersi che la carenza di allegazioni e prove da parte dell' impedisca di accertare effettivamente se e quale parte dei crediti rivendicati risulti CP_1 già soddisfatta in applicazione del predetto istituto contrattuale.
Dall'accertata infondatezza dell'addebito scaturisce anche la legittimità delle agevolazioni contributive di cui la Società ha fruito nel periodo oggetto di accertamento, e l'insussistenza del correlativo credito rivendicato dall' a titolo di recupero delle stesse. CP_1
***
La sentenza impugnata deve invece essere confermata nella parte in cui ha riconosciuto la fondatezza del rilievo relativo all'omesso assoggettamento a contribuzione gli importi erogati ai dipendenti
6 , a titolo di CP_4 Parte_3 Parte_4 Persona_1 rimborsi spese a piè di lista, in quanto sprovvisti dei relativi giustificativi.
Sul punto -oltre a rilevare la mancanza di specifici motivi di censura da parte della Società appellante- vale richiamare il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. n.
16466/2023), secondo cui è il datore di lavoro che pretenda di avere accesso ai benefici contributivi previsti in caso di rimborso per spese di viaggio che è tenuto a dimostrare la causa dell'esonero dell'assoggettamento a contribuzione, mentre l' deve solo provare l'ammontare complessivo CP_1 delle somme erogate ai lavoratori in costanza del rapporto di lavoro e spetta al datore di lavoro provare l'ammontare delle somme sottratte all'applicazione della regola generale in ipotesi di rimborsi o indennità per trasferte, dimostrando le trasferte effettuate e l'ammontare dei rimborsi e delle indennità erogate per ciascun giorno (Cass. n. 16033/2018 cit.).
La Società non ha fornito prova idonea sul punto e, pertanto, deve ritenersi la fondatezza dell'addebito mosso dall' e del credito contributivo rivendicato a tale titolo, quantificato dal consulente CP_1 tecnico, nel corso del giudizio di primo grado, in € 377,06 (cfr. Allegato C della relazione peritale).
Pertanto, in parziale accoglimento dell'appello, sulla scorta delle suesposte motivazioni, il credito dell'Istituto deve essere rideterminato nella minor somma di € 377,06; la Società deve essere quindi condannata al pagamento della predetta somma, oltre sanzioni maturate e maturande.
Quanto alle spese di giudizio, si deve tenere conto che la parte appellante, attrice nel giudizio di primo grado, è risultata parzialmente vittoriosa e che -sulla base del principio di causalità, che regola in generale l'onere di sopportare le spese- l'avere agito in giudizio risulta giustificato, sebbene in parte
(cfr. Cass. n. 21069/2016).
Si deve quindi disporre la compensazione delle spese del doppio grado nella misura di 1/5, mentre la restante parte, liquidata come da dispositivo, va posta a carico dell' , in favore dell'appellante, CP_1 tenuto conto del dato preliminare della causazione del processo.
Deve essere invece confermata la regolazione delle spese di consulenza tecnica d'ufficio, per come disposta nella sentenza di primo grado.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Lecce-Sezione lavoro
Visto l'art. 437 c.p.c., definitivamente pronunciando sull'appello proposto con ricorso del 07/11/2023 da nei confronti di , avverso la Parte_5 CP_1 sentenza del 21/09/2023 n° 2673 del Tribunale di Lecce, così provvede:
Accoglie parzialmente l'appello e, per l'effetto, ridetermina in € 377,06 la somma dovuta all' e CP_1
7 condanna la società appellante al pagamento della stessa, oltre sanzioni maturate e maturande.
Conferma nel resto l'impugnata sentenza, tranne che per il capo relativo alle spese.
Compensa per 1/5 le spese di entrambi i gradi di giudizio e condanna l' al pagamento della CP_1 restante parte di spese processuali che liquida in € 4.892,00 per il primo grado e in € 3.997,00 per il secondo grado, oltre accessori e rimborso spese forfettarie (15%) come per legge.
Riserva il deposito della motivazione entro 60 giorni.
Così deciso in Lecce il 14.05.2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente Dott.ssa Luisa Santo Dott. Gennaro Lombardi
8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI LECCE
Sezione Lavoro
Riunita in Camera di Consiglio e composta dai Magistrati:
Dott. Gennaro Lombardi Presidente
Dott.ssa Luisa Santo Consigliere relatore
Dott.ssa Donatella De Giorgi Consigliere ha pronunciato la presente
S E N T E N Z A nella causa civile in materia previdenziale, in grado di appello, tra rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1
Roberta Forte
Appellante
e
e rappresentati e difesi dagli avv.ti Maria maddalena Berloco e Maria Teresa CP_1 Controparte_2
Petrucci
Appellato
FATTO
Con ricorso depositato il 6.6.2019, la (di Parte_1 seguito ), proponeva opposizione avverso l'avviso di addebito n. 359 2019 0000503548000, Pt_2 notificato in data 27.4.2019, emesso dall' per il pagamento della somma di € 361.811,36 dovuta CP_1
a titolo di contributi omessi per il periodo compreso da giugno 2015 a dicembre 2017, scaturenti dagli addebiti mossi con verbale di accertamento n. 2017024107/DDL del 30.4.2018. Eccepiva
l'indeterminatezza degli importi richiesti in pagamento e, nel merito, contestava la fondatezza degli addebiti mossi con il verbale ispettivo, in cui era stato contestato che: 1) la Società aveva assunto personale con un contratto di lavoro part-time, mentre dalle dichiarazioni rese dagli stessi lavoratori era emerso che essi avevano lavorato con un orario di lavoro superiore a quello indicato. Inoltre,
1 aveva registrato nel LUL assenze che non erano supportate da giustificazione o idonea documentazione, a fronte della quali la società non aveva emesso alcun provvedimento disciplinare;
2) nel LUL non risultavano retribuite le giornate festive lavorate, le domeniche e i turni notturni. Sul punto i lavoratori ascoltati avevano dichiarato che, in forza di un accordo verbale, era stato stabilito che le corrispondenti maggiorazioni sarebbero state retribuite dopo 36 mesi;
3) la Società non aveva inquadrato nel giusto livello i propri dipendenti;
4) la cooperativa aveva registrato sul LUL importi a titolo di rimborso spese senza alcun giustificativo e, in alcuni casi, senza la prova delle corrispondenti trasferte sostenute dal dipendente. In considerazione di tanto gli ispettori aveva provveduto al corretto inquadramento del personale, alla determinazione dell'esatto orario di lavoro, a coprire le giornate e/o le ore di assenza ingiustificate, ad assoggettare a contribuzione gli importi erogati ai dipendenti a titolo di rimborso spese a piè di lista sprovvisti di relativi giustificativi, e ad addebitare le festività e i turni notturni non assoggettati a contribuzione;
in ultimo avevano proceduto al recupero delle agevolazioni contributive. La società ricorrente contestava il contenuto del verbale ispettivo invocando, in particolare, l'accordo sindacale istitutivo della Banca ore, in base al quale il pagamento delle ore eccedenti quelle ordinarie previste dal CCNL (anche se prestate in turni notturni o festivi) era differito a un momento successivo, unitamente al versamento della relativa contribuzione.
Chiedeva che venisse accertata la insussistenza del credito contributivo rivendicato dall' e CP_1 dichiarata la nullità dell'avviso di addebito, o, in subordine, che le maggiori somme accertate venissero poste in compensazione con quanto già versato in forza dell'accordo istitutivo della Banca ore.
Si costituiva in giudizio l' , che contestava gli avversi assunti, richiamando il contenuto del CP_1 verbale ispettivo. Chiedeva il rigetto del ricorso o, in subordine, la condanna della società al pagamento della diversa somma dovuta.
Con la sentenza indicata in epigrafe, il Tribunale accoglieva parzialmente la domanda attorea e condannava la società opponente al pagamento della minor somma di € 160.605,31, con compensazione delle spese di lite. Più in dettaglio, riteneva infondata la pretesa contributiva dell' rispetto agli addebiti riferiti all'inquadramento dei dipendenti, alla determinazione CP_1 dell'esatto orario di lavoro e alle giornate e/o ore di assenza ingiustificate, rilevando che sul punto l' non aveva assolto all'onere di allegazione e prova, in mancanza dell'indicazione dei CP_3 lavoratori interessati dai rilievi e della specificazione degli addebiti, solo genericamente formulati.
Riteneva, invece, fondati gli addebiti mossi con riferimento ai seguenti profili: -mancato versamento dei contributi in relazione agli importi erogati ai dipendenti , CP_4 Parte_3
, a titolo di rimborsi spese a piè di lista, in quanto Parte_4 Persona_1 sprovvisti dei relativi giustificativi;
-mancato versamento dei contributi in relazione alle retribuzioni
2 riferite a lavoro prestato nelle festività e in turni notturni, stanti le dichiarazione rese dai lavoratori, che aveva riferito l'osservanza di turni di lavoro articolati sulle 24 ore (6.00/12.00, 12.00/18.00,
18.00/24.00, 24.00/6.00, con la presenza di tre OSS e di un infermiere nel turno dalle ore 6.00 alle ore 24.00 e di un OSS e di un infermiere in quello dalle 24.00 alle 6.00), e le risultanze del LUL da cui emergeva l'erogazione di retribuzioni non comprensive delle maggiorazioni previste dal CCNL.
In conseguenza di ciò riteneva anche corretta la decisione dell' di procedere al recupero delle CP_1 agevolazioni contributive, in quanto la mancata corresponsione delle maggiorazioni spettanti per i turni di lavoro notturno, festivo e domenicale integrava un'inosservanza del CCNL. All'esito della consulenza tecnica d'ufficio disposta in corso di causa, quantificava le somme dovute in relazione ai predetti titoli nella misura di € 160.605,31, di cui € 96.798,86, quale “totale debito contributivo”, €
63.598,34, quale totale delle sanzioni ai sensi dell'art. 8, lettera b), l.n. 388/2000, € 208.11, a titolo di interessi calcolati alla data del 30.5.2018.
Avverso tale decisione ha proposto appello la Società, ritenendola contradditoria e carente di motivazione nella parte in cui:
1) il Tribunale, pur dando atto che l' non aveva assolto agli oneri di allegazione e prova, a causa CP_1 della genericità del verbale di accertamento (non sanata dall' neppure a seguito dell'invito a CP_3 produrre documentazione a chiarimento, formulato con ordinanza del 5.07.2022), aveva tuttavia ritenuto fondati parte degli addebiti, in relazione ai quali aveva disposto la consulenza tecnica, di fatto incaricando il consulente di sanare le allegazioni mancanti in violazione degli artt. 416 e 421 c.p.c.- senza, peraltro, che tale risultato fosse raggiunto, considerato che lo stesso consulente aveva sottolineato la carenza di documentazione utile a un corretto espletamento dell'incarico;
2) il Tribunale non aveva tenuto conto dell'accordo sulla Banca ore, sottoscritto dalla Società con le
OO.SS. (la cui valutazione era pure stata preclusa al consulente tecnico), in cui era stato previsto il pagamento differito della retribuzione eccedente quella ordinaria -e della correlativa contribuzione-, secondo un meccanismo che lo stesso Istituto aveva negli anni ritenuto corretto, avendo sempre provveduto al rilascio del DURC, e che aveva prodotto addirittura un credito orario di contribuzione già versata, per come documentato in atti. Ha lamentato, comunque, la mancata ammissione dei mezzi di prova sul punto;
3) il Tribunale aveva omesso di pronunciare sulla domanda subordinata con cui la Società aveva chiesto di ridurre le sanzioni al minimo edittale e di compensare gli importi eventualmente dovuti con la contribuzione versata in base all'accordo sulla Banca ore.
Ha concluso chiedendo la riforma della sentenza i pugnata con l'accoglimento delle conclusioni rassegnate nel giudizio di primo grado.
3 L' si è costituito nel presente giudizio, chiedendo il rigetto dell'appello. CP_1
All'udienza del 14.05.2025 la causa è stata decisa come da dispositivo.
RAGIONI DELLA DECISIONE
L'appello è parzialmente fondato e va accolto nei limiti di cui in motivazione.
Preliminarmente deve rilevarsi la formazione del giudicato interno in merito alle statuizioni contenute nella sentenza impugnata, relative all'infondatezza della pretesa contributiva scaturente dalla diversa classificazione del personale, dalla determinazione del diverso orario di lavoro, e dalle giornate e/o ore di assenza ingiustificate, stante la genericità delle allegazioni e la carenza di prova. Sul punto l' non ha proposto appello incidentale. CP_1
Tanto premesso, deve rilevarsi che i motivi di appello -da trattarsi congiuntamente in quanto strettamente connessi- sono diretti a censurare la parte della decisione in cui è stata ritenuta la fondatezza della pretesa contributiva scaturente dalla mancata registrazione delle retribuzioni riferite a lavoro prestato nelle festività e in turni notturni.
Appare utile, allora, riportare quanto accertato in proposito nel verbale ispettivo, in cui si legge che
“Sul Libro unico del lavoro non sono state retribuite sia le giornate festive lavorate sia le domeniche lavorate
e sia i turni notturni lavorati, i lavoratori ascoltati hanno liberamente dichiarato che è intercorso un accordo verbale fra loro e la cooperativa con il quale è stato stabilito che dette maggiorazioni saranno restituite dop
36 (trentasei) mesi (…)”; in conseguenza di ciò l' ha provveduto ad “addebitare le festività e i turni CP_1 notturni non assoggettati a contribuzione” e a revocare le agevolazioni contributive.
L'addebito per come formulato, appare sfornito di giuridico fondamento, in quanto -al pari degli altri rilievi formulati nel verbale (riferiti all'inquadramento dei dipendenti, alla determinazione dell'esatto orario di lavoro e alle giornate e/o ore di assenza ingiustificata)- l' non ha assolto all'onere di CP_3 specifica allegazione e prova.
Invero gli assunti degli ispettori si fondano sulle dichiarazioni rese da alcuni dei lavoratori ascoltati in sede ispettiva, che, in merito all'orario di lavoro praticato presso il datore di lavoro, hanno genericamente riferito di una organizzazione oraria articolata in turni nelle 24 ore per tutti i giorni della settimana (6.00/12.00, 12.00/18.00, 18.00/24.00, 24.00/6.00), con la previsione della presenza, in astratto, di tre OSS e di un infermiere nel turno dalle ore 6.00 alle ore 24.00 e di un OSS e di un infermiere in quello dalle 24.00 alle 6.00.
Gli ispettori hanno proceduto a calcolare la contribuzione asseritamente evasa, partendo da tali generiche dichiarazioni, senza individuare specificamente i lavoratori interessati da tale rilievo e senza specificare la quantità e qualità delle maggiorazioni orarie addebitate per ciascuno (se solo i
4 turni notturni o solo quelli festivi o se entrambi e con quale cadenza nell'arco temporale oggetto di ispezione), così restando preclusa la possibilità di un concerto accertamento sul punto, come pure la possibilità di una compiuta difesa da parte della società.
La genericità delle allegazioni e delle prove ha evidentemente riverberato i suoi effetti anche sull'indagine peritale disposta dal Tribunale, atteso che anche il consulente incaricato ha fatto presente la carenza degli elementi necessari ai fini di sviluppare un conteggio esaustivo, precisando che “Per l'espletamento dell'incarico ricevuto è stata esaminata la documentazione allegata ai fascicoli di causa. Nei fascicoli, oltre al verbale di accertamento dell' non è stato rinvenuto alcun documento da cui CP_1 si possano evincere le modalità adottate dagli accertatori per determinare le differenze retributive, ove dovute, le ore in aggiunta a quelle riportate nel LUL per ciascun lavoratore eventualmente prestate, né tanto meno, le modalità di calcolo per giungere alla determinazione delle nuove retribuzioni imponibili, delle ore di lavoro notturno e festivo, dei contributi relativi e delle sanzioni applicate”. Il consulente ha comunque provveduto a ottemperare all'incarico affidatogli, precisando di aver sviluppato i conteggi tenendo conto dell'astratta articolazione oraria indicata nel verbale ispettivo (quattro turni di sei ore ciascuno, con la presenza di tre OSS dalle ore 06:00 alle ore 24:00 e di una dalle 24:00 alle 06:00 e di un infermiere in tutti i quattro turni di lavoro) senza “specifica individuazione dei lavoratori che vi hanno partecipato perché impossibile la rilevazione”.
Deve ritenersi che le conclusioni cui è pervenuto il consulente non siano utili ai fini del decidere, in quanto fondate -per come ammesso dallo stesso consulente- sulla base di un modello orario astratto che non tiene conto delle diverse mansioni dei lavoratori, dello loro eventuale effettiva presenza in servizio nei diversi turni lavorativi, dei turni effettivamente osservati anche in relazione alle diverse mansioni.
Siffatti elementi non sono ricavabili dalla documentazione allegata in atti.
Né d'altra parte l' ha ottemperato all'ordinanza resa all'udienza del 5.07.2022 dal giudice di CP_3 primo grado, che lo invitava a depositare nota riepilogativa in cui chiarire “con riferimento al prospetto
“regolarizzazione contributiva” in atti e in relazione a ciascun lavoratore ed a ciascuna delle singole mensilità che vengono in rilievo - gli specifici titoli delle differenze di imponibile accertate (e dei contributi correlativamente addebitati) per i singoli lavoratori in questione, puntualizzando (…) quale parte sia da ascrivere alla mancata remunerazione di giornate festive e di lavoro notturno (delle quali occorrerà specificarne individualmente il numero)”.
A fronte di siffatte carenze in punto di allegazione e prova, deve pertanto ritenersi l'infondatezza degli addebiti mossi dall con riferimento alla mancata registrazione delle retribuzioni riferite CP_3
a lavoro prestato nelle festività e in turni notturni.
5 Si rammenta, in proposito che in tema di riparto dell'onere della prova ai sensi dell'art. 2697 c.c.,
l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto grava sempre su colui che si afferma titolare del diritto stesso ed intende farlo valere, ancorché sia convenuto in giudizio di accertamento negativo, con la conseguenza che la sussistenza del credito contributivo dell' , preteso sulla base di verbale CP_1 ispettivo, deve essere comprovata dall'Istituto con riguardo ai fatti costitutivi rispetto ai quali il verbale non riveste efficacia probatoria (Cass. n. 22862/2010, n. 15175/2018).
Nella specie, come già rilevato, mancano allegazioni e prove idonee sul punto.
Peraltro, neanche costituendosi nel presente giudizio l' ha fornito elementi utili ai fini del CP_1 decidere né ha reiterato le richieste istruttorie relative all'ammissione di prova testimoniale, laddove, come è noto, nel rito del lavoro, l'appellante che impugna "in toto" la sentenza di primo grado, insistendo per l'accoglimento delle domande, non ha l'onere di reiterare le istanze istruttorie pertinenti a dette domande, ritualmente proposte in primo grado, in quanto detta riproposizione è insita nella istanza di accoglimento delle domande, mentre la parte appellata, vittoriosa in primo grado, non riproponendo alcuna richiesta di riesame della sentenza, ad essa favorevole, deve manifestare in maniera univoca la volontà di devolvere al giudice del gravame anche il riesame delle proprie richieste istruttorie sulle quali il primo giudice non si è pronunciato, richiamando specificamente le difese di primo grado, in guisa da far ritenere in modo inequivocabile di aver riproposto l'istanza di ammissione della prova (cfr. tra le tante Cass. n. 11703/2019).
Le suesposte considerazioni inducono a ritenere l'insussistenza del credito contributivo rivendicato dall' in relazione al lavoro prestato nelle festività e in turni notturni, ancor più ove si tenga CP_3 conto che la società ha dedotto e provato l'esistenza di un accordo sindacale istitutivo della Banca ore, con cui era stato previsto il pagamento differito della retribuzione eccedente quella ordinaria.
Anche in considerazione di siffatta circostanza, deve ritenersi che la carenza di allegazioni e prove da parte dell' impedisca di accertare effettivamente se e quale parte dei crediti rivendicati risulti CP_1 già soddisfatta in applicazione del predetto istituto contrattuale.
Dall'accertata infondatezza dell'addebito scaturisce anche la legittimità delle agevolazioni contributive di cui la Società ha fruito nel periodo oggetto di accertamento, e l'insussistenza del correlativo credito rivendicato dall' a titolo di recupero delle stesse. CP_1
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La sentenza impugnata deve invece essere confermata nella parte in cui ha riconosciuto la fondatezza del rilievo relativo all'omesso assoggettamento a contribuzione gli importi erogati ai dipendenti
6 , a titolo di CP_4 Parte_3 Parte_4 Persona_1 rimborsi spese a piè di lista, in quanto sprovvisti dei relativi giustificativi.
Sul punto -oltre a rilevare la mancanza di specifici motivi di censura da parte della Società appellante- vale richiamare il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. n.
16466/2023), secondo cui è il datore di lavoro che pretenda di avere accesso ai benefici contributivi previsti in caso di rimborso per spese di viaggio che è tenuto a dimostrare la causa dell'esonero dell'assoggettamento a contribuzione, mentre l' deve solo provare l'ammontare complessivo CP_1 delle somme erogate ai lavoratori in costanza del rapporto di lavoro e spetta al datore di lavoro provare l'ammontare delle somme sottratte all'applicazione della regola generale in ipotesi di rimborsi o indennità per trasferte, dimostrando le trasferte effettuate e l'ammontare dei rimborsi e delle indennità erogate per ciascun giorno (Cass. n. 16033/2018 cit.).
La Società non ha fornito prova idonea sul punto e, pertanto, deve ritenersi la fondatezza dell'addebito mosso dall' e del credito contributivo rivendicato a tale titolo, quantificato dal consulente CP_1 tecnico, nel corso del giudizio di primo grado, in € 377,06 (cfr. Allegato C della relazione peritale).
Pertanto, in parziale accoglimento dell'appello, sulla scorta delle suesposte motivazioni, il credito dell'Istituto deve essere rideterminato nella minor somma di € 377,06; la Società deve essere quindi condannata al pagamento della predetta somma, oltre sanzioni maturate e maturande.
Quanto alle spese di giudizio, si deve tenere conto che la parte appellante, attrice nel giudizio di primo grado, è risultata parzialmente vittoriosa e che -sulla base del principio di causalità, che regola in generale l'onere di sopportare le spese- l'avere agito in giudizio risulta giustificato, sebbene in parte
(cfr. Cass. n. 21069/2016).
Si deve quindi disporre la compensazione delle spese del doppio grado nella misura di 1/5, mentre la restante parte, liquidata come da dispositivo, va posta a carico dell' , in favore dell'appellante, CP_1 tenuto conto del dato preliminare della causazione del processo.
Deve essere invece confermata la regolazione delle spese di consulenza tecnica d'ufficio, per come disposta nella sentenza di primo grado.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Lecce-Sezione lavoro
Visto l'art. 437 c.p.c., definitivamente pronunciando sull'appello proposto con ricorso del 07/11/2023 da nei confronti di , avverso la Parte_5 CP_1 sentenza del 21/09/2023 n° 2673 del Tribunale di Lecce, così provvede:
Accoglie parzialmente l'appello e, per l'effetto, ridetermina in € 377,06 la somma dovuta all' e CP_1
7 condanna la società appellante al pagamento della stessa, oltre sanzioni maturate e maturande.
Conferma nel resto l'impugnata sentenza, tranne che per il capo relativo alle spese.
Compensa per 1/5 le spese di entrambi i gradi di giudizio e condanna l' al pagamento della CP_1 restante parte di spese processuali che liquida in € 4.892,00 per il primo grado e in € 3.997,00 per il secondo grado, oltre accessori e rimborso spese forfettarie (15%) come per legge.
Riserva il deposito della motivazione entro 60 giorni.
Così deciso in Lecce il 14.05.2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente Dott.ssa Luisa Santo Dott. Gennaro Lombardi
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