CASS
Sentenza 6 giugno 2025
Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 06/06/2025, n. 21306 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 21306 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da VA LE, nato il [...] a [...] avverso la sentenza del 20/01/2025 della Corte di appello di Napoli;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dalla Consigliera Paola Di Nicola Travaglini;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Antonio Balsamo, che ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata. RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Napoli ha confermato la condanna nei confronti di LE VA per il reato di resistenza a pubblico ufficiale, commesso il 31 luglio 2018, escludendo l'applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., ostandovi il disposto normativo di cui al secondo comma della norma citata. Penale Sent. Sez. 6 Num. 21306 Anno 2025 Presidente: DI STEFANO PIERLUIGI Relatore: DI NICOLA TRAVAGLINI PAOLA Data Udienza: 12/05/2025 2. Con un unico motivo di ricorso il difensore dell'imputato ha chiesto l'annullamento della sentenza impugnata, per inosservanza o erronea applicazione della legge penale, in relazione all' art. 131-bis cod. pen., ritenuto erroneamente ostativo il disposto normativo del secondo comma introdotto con d.l. 14 giugno 2019, n. 53, convertito con modificazioni con I. 8 agosto 2019, n. 77. 3. Il giudizio di cassazione si è svolto a trattazione scritta, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, conv. dalla legge n. 176 del 2020, come successivamente prorogato. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato. 2. L'art. 131-bis, comma 2, cod. pen. è stato modificato dall'art. 16, comma 1, lett b), d.l. 14 giugno 2019, n. 53, convertito con modificazioni con I. 8 agosto 2019, n. 77, ("Disposizioni urgenti in materia di ordine e sicurezza pubblica") che stabilisce che l'offesa non può essere ritenuta di particolare tenuità, agli effetti dell'applicazione della causa di non punibilità prevista dal primo comma della norma citata, quando si procede per i reati di cui agli artt. 336, 337 e 341-bís cod. pen. commessi nei confronti di un pubblico ufficiale nell'esercizio delle proprie funzioni. In sostanza, la scelta legislativa è quella di escludere dal campo di applicazione della norma alcuni reati commessi ai danni dei pubblici ufficiali, perché ritenuti meritevoli di speciale protezione. Nel caso in esame il fatto contestato all'imputato è stato commesso il 31 luglio 2018 cioè quando il testo dell'art. 131-bis cod. pen., non prevedeva che il delitto di cui all'art. 337 cod. pen. fosse ostativo all'applicazione della causa di non punibilità in esame, ex se, cioè a prescindere dal ricorrere degli altri presupposti. Da ciò consegue che, essendo il fatto contestato al ricorrente antecedente alla modifica legislativa, il giudice di secondo grado non poteva escludere, come ha fatto, l'applicabilità dell'art. 131-bis cod. pen. per l'odierna formulazione della norma. 3. L'istituto di cui all'art. 131-bis cod. pen. costituisce una causa di non punibilità in senso stretto e ha la finalità di evitare la reazione punitiva dello Stato quando il fatto, pur essendo accertato in tutti i suoi presupposti, sia caratterizzato da un'offensività minimale che rende superflua l'applicazione della sanzione 2 penale. Si tratta di una norma di natura sostanziale che "persegue finalità connesse ai principi di proporzione ed extrema ratio, con effetti anche in tema di deflazione. Lo scopo primario è quello di espungere dal circuito penale fatti marginali, che non mostrano bisogno di pena e, dunque, neppure la necessità di impegnare i complessi meccanismi del processo. Proporzione e deflazione si intrecciano coerentemente" (Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266594). Nel caso in esame il menzionato intervento legislativo del 2019, escludendo l'applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. per alcuni delitti (artt. 336, 337 e 341-bis cod. pen. commessi nei confronti di un pubblico ufficiale nell'esercizio delle proprie funzioni), ne ha circoscritto l'ambito così incidendo su una norma di diritto penale sostanziale come va ritenuta una causa di non punibilità. Questa, in quanto tale, deroga a norme penali generali, con un'estensione che spetta esclusivamente alla scelta del legislatore in base a giudizi di ponderazione tra ragioni diverse e confliggenti (Corte cost., sent. n. 30 del 2021 e sent. n. 156 del 2020) cosicchè quando il suo ambito è delimitato, prevedendo titoli di reato che ne vengono esclusi, è perché il bene giuridico che essi proteggono è ritenuto meritevole di speciale protezione. Detta innovazione legislativa, quindi, incidendo su norme penali sostanziali impone l'applicazione del principio, costituzionale e convenzionale, di irretroattività della legge più sfavorevole in forza degli artt. 25, secondo comma, Cost. e 7 CEDU, per come ulteriormente declinato dall'art. 2, quarto comma, cod. pen. cioè della lex mitior che, nella specie, è quella vigente all'epoca in cui il fatto è stato commesso. Detta conclusione si conforma al pacifico orientamento giurisprudenziale, costituzionale e di legittimità, per cui il concetto di disposizione più favorevole (o più sfavorevole) non si riferisce solo all'entità della sanzione della norma applicabile, ma riguarda tutte le disposizioni penali che apportano modifiche, in melius (o in peius), al complessivo trattamento riservato al reo, ivi comprese le cause di non punibilità, come appunto quella in esame. 4. Dalle considerazioni che precedono consegue che la sentenza deve essere annullata con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Napoli per accertare la sussistenza dei presupposti della causa di non punibilità per tenuità del fatto nella formulazione antecedente alla modifica, che ha introdotto i reati ostativi, in quanto norma più favorevole. 3
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Napoli. Così deciso il 12 maggio 2025 La Consigliera estensora sidenté
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dalla Consigliera Paola Di Nicola Travaglini;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Antonio Balsamo, che ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata. RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Napoli ha confermato la condanna nei confronti di LE VA per il reato di resistenza a pubblico ufficiale, commesso il 31 luglio 2018, escludendo l'applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., ostandovi il disposto normativo di cui al secondo comma della norma citata. Penale Sent. Sez. 6 Num. 21306 Anno 2025 Presidente: DI STEFANO PIERLUIGI Relatore: DI NICOLA TRAVAGLINI PAOLA Data Udienza: 12/05/2025 2. Con un unico motivo di ricorso il difensore dell'imputato ha chiesto l'annullamento della sentenza impugnata, per inosservanza o erronea applicazione della legge penale, in relazione all' art. 131-bis cod. pen., ritenuto erroneamente ostativo il disposto normativo del secondo comma introdotto con d.l. 14 giugno 2019, n. 53, convertito con modificazioni con I. 8 agosto 2019, n. 77. 3. Il giudizio di cassazione si è svolto a trattazione scritta, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, conv. dalla legge n. 176 del 2020, come successivamente prorogato. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato. 2. L'art. 131-bis, comma 2, cod. pen. è stato modificato dall'art. 16, comma 1, lett b), d.l. 14 giugno 2019, n. 53, convertito con modificazioni con I. 8 agosto 2019, n. 77, ("Disposizioni urgenti in materia di ordine e sicurezza pubblica") che stabilisce che l'offesa non può essere ritenuta di particolare tenuità, agli effetti dell'applicazione della causa di non punibilità prevista dal primo comma della norma citata, quando si procede per i reati di cui agli artt. 336, 337 e 341-bís cod. pen. commessi nei confronti di un pubblico ufficiale nell'esercizio delle proprie funzioni. In sostanza, la scelta legislativa è quella di escludere dal campo di applicazione della norma alcuni reati commessi ai danni dei pubblici ufficiali, perché ritenuti meritevoli di speciale protezione. Nel caso in esame il fatto contestato all'imputato è stato commesso il 31 luglio 2018 cioè quando il testo dell'art. 131-bis cod. pen., non prevedeva che il delitto di cui all'art. 337 cod. pen. fosse ostativo all'applicazione della causa di non punibilità in esame, ex se, cioè a prescindere dal ricorrere degli altri presupposti. Da ciò consegue che, essendo il fatto contestato al ricorrente antecedente alla modifica legislativa, il giudice di secondo grado non poteva escludere, come ha fatto, l'applicabilità dell'art. 131-bis cod. pen. per l'odierna formulazione della norma. 3. L'istituto di cui all'art. 131-bis cod. pen. costituisce una causa di non punibilità in senso stretto e ha la finalità di evitare la reazione punitiva dello Stato quando il fatto, pur essendo accertato in tutti i suoi presupposti, sia caratterizzato da un'offensività minimale che rende superflua l'applicazione della sanzione 2 penale. Si tratta di una norma di natura sostanziale che "persegue finalità connesse ai principi di proporzione ed extrema ratio, con effetti anche in tema di deflazione. Lo scopo primario è quello di espungere dal circuito penale fatti marginali, che non mostrano bisogno di pena e, dunque, neppure la necessità di impegnare i complessi meccanismi del processo. Proporzione e deflazione si intrecciano coerentemente" (Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266594). Nel caso in esame il menzionato intervento legislativo del 2019, escludendo l'applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. per alcuni delitti (artt. 336, 337 e 341-bis cod. pen. commessi nei confronti di un pubblico ufficiale nell'esercizio delle proprie funzioni), ne ha circoscritto l'ambito così incidendo su una norma di diritto penale sostanziale come va ritenuta una causa di non punibilità. Questa, in quanto tale, deroga a norme penali generali, con un'estensione che spetta esclusivamente alla scelta del legislatore in base a giudizi di ponderazione tra ragioni diverse e confliggenti (Corte cost., sent. n. 30 del 2021 e sent. n. 156 del 2020) cosicchè quando il suo ambito è delimitato, prevedendo titoli di reato che ne vengono esclusi, è perché il bene giuridico che essi proteggono è ritenuto meritevole di speciale protezione. Detta innovazione legislativa, quindi, incidendo su norme penali sostanziali impone l'applicazione del principio, costituzionale e convenzionale, di irretroattività della legge più sfavorevole in forza degli artt. 25, secondo comma, Cost. e 7 CEDU, per come ulteriormente declinato dall'art. 2, quarto comma, cod. pen. cioè della lex mitior che, nella specie, è quella vigente all'epoca in cui il fatto è stato commesso. Detta conclusione si conforma al pacifico orientamento giurisprudenziale, costituzionale e di legittimità, per cui il concetto di disposizione più favorevole (o più sfavorevole) non si riferisce solo all'entità della sanzione della norma applicabile, ma riguarda tutte le disposizioni penali che apportano modifiche, in melius (o in peius), al complessivo trattamento riservato al reo, ivi comprese le cause di non punibilità, come appunto quella in esame. 4. Dalle considerazioni che precedono consegue che la sentenza deve essere annullata con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Napoli per accertare la sussistenza dei presupposti della causa di non punibilità per tenuità del fatto nella formulazione antecedente alla modifica, che ha introdotto i reati ostativi, in quanto norma più favorevole. 3
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Napoli. Così deciso il 12 maggio 2025 La Consigliera estensora sidenté