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Sentenza 11 novembre 2024
Sentenza 11 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 11/11/2024, n. 784 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 784 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
Marta Ienzi Presidente
Filomena Albano Giudice
Maria Teresa Moretti Giudice rel.
Riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 9475/2024, vertente
TRA
Parte_1
nata a [...] l'[...]
E
Parte_2
nato a [...] il [...]
entrambi con il patrocinio dell'avv.to Francesca Fiorentini
-ricorrenti -
NONCHÉ
Con l'intervento del Pubblico Ministero
-interventore ex lege-
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio. Ragioni di fatto e di diritto della decisione e chiedono al Tribunale di dichiarare la Parte_1 Parte_2 cessazione degli effetti civili del loro matrimonio.
Le parti riferiscono di essersi separati nell'anno 2023, con decreto di omologa n. 4140/2023 emesso dal Tribunale di Roma in data 6 aprile 2023 e di non avere da allora mai ricostituito alcuna forma di comunione di vita e di intenti.
I coniugi declinano quindi le seguenti conclusioni congiunte:
“1. I coniugi vivranno separati con l'obbligo di comunicarsi reciprocamente ogni eventuale variazione di residenza.
2. La casa coniugale sita in Roma, Via di Trigoria 191 B di esclusiva proprietà della
Sig.ra verrà alla medesima assegnata che vi vivrà insieme ai figli Parte_1
e . Per_1 Per_2
3. I piccoli e verranno affidati ad entrambi i genitori, secondo il regime Per_1 Per_2 della L. 54/2006 in materia di affido condiviso, con collocamento e residenza anagrafica dei minori presso l'abitazione della madre. Per l'effetto di quanto sopra, le decisioni più importanti nell'interesse dei figli, relative all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità, l'inclinazione naturale e le aspirazioni degli stessi.
In particolare i genitori continueranno ad assumere congiuntamente tutte le decisioni inerenti il percorso psico-terapeutico seguito dal piccolo affetto da spettro Per_1 autistico.
E' onere dei genitori quello di tenersi reciprocamente informati circa tutte le questioni relative ai minori. Entrambi i genitori avranno diritto di esercitare la potestà separata sui figli per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza.
4. Il diritto-dovere di visita del papà sarà esercitato con le seguenti modalità, che potranno essere rimodulate su accordo tra le parti nel rispetto anche degli impegni extra scolastici dei minori:
4.a il papà potrà tenere con sé i bambini a fine settimana alterni dal venerdì pomeriggio alla domenica sera ovvero, previo accordo tra le parti, al lunedì mattina quando riaccompagnerà i bambini a scuola;
4.b il papà, compatibilmente con i propri impegni lavorativi e con gli impegni extrascolastici dei bambini, potrà tenere con sé i minori anche due o più pomeriggi infrasettimanali dall'orario di uscita da scuola sino alla sera quando riaccompagnerà i minori presso la residenza della madre ovvero in orari diversi che verranno concordati tra le parti;
4.c i bambini trascorreranno ad anni alterni con ciascun genitore la Vigilia o il giorno di Natale, Capodanno e l'Epifania, il giorno di Pasqua e il Lunedì dell'Angelo. I genitori si accorderanno sulla base del principio dell'alternanza e della parità;
4.d in occasione delle ferie estive entrambi i genitori potranno tenere con sé i minori per un periodo anche non continuativo di 3 settimane. Detto periodo dovrà essere individuato, previo accordo, entro il 31 maggio di ogni anno per consentire la scelta dei rispettivi periodi di ferie. I genitori dovranno fornire reciprocamente l'indirizzo delle località di vacanza dove porteranno i figli, che dovranno essere sempre reperibili telefonicamente.
5. Il padre corrisponderà, quale contributo al mantenimento dei piccoli e Per_1
la somma mensile di euro 500,00 (cinquecento/00), oggi aggiornato ad € Per_2
506,00, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, da corrispondersi a mezzo bonifico bancario in favore della Sig.ra il giorno 05 di ogni mese. Parte_1
L'assegno unico per i figli verrà percepito in misura pari al 100% dalla Sig.ra
Parte_1
6. Il Sig. inoltre rimborserà il 50% delle spese straordinarie affrontate dalla Parte_2
Sig.ra nell'interesse dei figli purché previamente concordate e documentate Parte_1 secondo quanto indicato dal Protocollo Spese del Tribunale di Roma di cui le parti dichiarano di aver preso visione e di accettare.
A titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, e fatti salvi differenti accordi che dovessero intercorrere tra le parti, devono ritenersi
A) SPESE ORDINARIE DA RICOMPRENDERSI NELL'ASSEGNO DI
MANTENIMENTO: vitto, abbigliamento, contributo spese dell'abitazione, spese per tasse scolastiche
(eccetto quelle universitarie) e materiale scolastico di cancelleria, mensa, medicinali da banco (comprensivi anche di antibiotici, antipiretici e comunque di medicinali necessari alla cura di patologie ordinarie stagionali); spese di trasporto urbano (tessera autobus e metro), carburante, ricarica cellulare, uscite didattiche organizzate dalla scuola in ambito giornaliero, trattamenti estetici (parrucchiere estetista eccetera).
B) SPESE STRAORDINARIE SUBORDINATE AL CONSENSO DI
ENTRAMBI I GENITORI, SUDDIVISI NELLE SEGUENTI SUB –
CATEGORIE:
SCOLASTICHE: libri scolastici per ciclo di scuola non dell'obbligo, iscrizione e rette di scuole private, corsi scolastici extracurriculari, iscrizioni, rette ed eventuali spese alloggiative dove fuori sede, ripetizioni, viaggi d'istruzione organizzati dalla scuola, anche giornalieri, pre-scuola, doposcuola e baby sitter, centri estivi, campi scuola, escursioni e gare sportive;
: CP_1 costi di iscrizione, dei libri di testo, di residenza in loco, sia presso abitazioni private che alloggi universitari, di trasporto per i fuori sede, di partecipazione a stages nonché, comunque, tutti gli esborsi riferitesi ad attività connesse direttamente o indirettamente al raggiungimento del diploma di laurea, fatta eccezione esclusivamente per il vitto in caso di studenti fuori-sede, valendo in proposito le già esposte considerazioni;
SPESE DI NATURA LUDICA, PARASCOLASTICA E SPORTIVA corsi di lingua o attività artistiche (musica, disegno, pittura) corsi di informatica, viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza i genitori, spese di acquisto e manutenzione straordinaria dei mezzi di trasporto (mini car, macchina, motorino e moto).
Spese sportive per attività comprensiva dell'attrezzatura e di quanto necessario per l'eventuale svolgimento dell'attività agonistica.
In particolare sono compresi nella presente categoria anche i costi partecipazione ad attività sportive anche ove consigliati per scopi terapeutici. SPESE MEDICO
SANITARIE: spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche, e sanitarie non effettuate tramite il SSN, spese mediche di degenza presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia.
C) SPESE STRAORDINARIE OBBLIGATORIE PER LE QUALI NON È
RICHIESTA LA PREVIA CONCERTAZIONE
Libri scolastici per ciclo di scuola dell'obbligo, spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco, spese per interventi chirurgici indifferibili sia presso strutture pubbliche che private, spese ortodontiche oculistiche e sanitarie effettuate tramite il Servizio Sanitario Nazionale in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato, spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto.
In ogni caso anche con riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, il quale si trova dinnanzi ad una richiesta formalmente avanzata dall'altro (per iscritto,
a titolo esemplificativo ed esaustivo, a mezzo mail, lettera raccomandata AR, fax, telegramma) dovrà manifestare un motivato dissenso sempre per le citate vie formali, nell'immediatezza della richiesta o al massimo entro 10 giorni, ovvero nel termine che verrà fissato nella richiesta stessa che non potrà, in ogni caso, essere inferiore a 10 giorni.
In difetto di risposta, il silenzio verrà inteso come consenso alla richiesta. Infine, la quota spesa straordinaria di competenza (cioè in ipotesi in cui sia senz'altro dovuta) qualora anticipata ove non sia stato possibile pagarla nell'immediato, dovrà essere rimborsate al genitore che l'ha anticipata entro 7 giorni dalla esibizione della relativa ricevuta di pagamento.
7. gli istanti si dichiarano entrambi economicamente autosufficienti e rinunciano pertanto reciprocamente a richiedere un contributo al proprio mantenimento. I coniugi dichiarano che con il presente accordo di separazione hanno provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza economica e pertanto dichiarano che, ad eccezione di quanto previsto sopra, non hanno nulla a pretendere l'uno dall'altro.
8. i ricorrenti sin da ora si danno altresì reciproco assenso al rilascio di documento valido per l'espatrio.”
Ricorrono i presupposti per dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti in Roma in data 8 settembre 2007, giacché dagli atti risulta che è decorso il termine previsto dall'art. 3 n. 2 lett. b) della legge n. 898/1970 e successive modifiche e non vi è contestazione alcuna in ordine all'impossibilità di ricostituire il consorzio familiare.
Ritenuta l'equità e la congruità delle condizioni concordate, valutato l'interesse della prole minore, il Tribunale dispone in conformità, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico del divorzio.
Non vi è luogo a pronuncia sulle spese trattandosi di ricorso congiunto.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 9475/2024 R.G.A.C.:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Roma in data 8 settembre 2007 tra nata a [...] l'[...] e Parte_1
nato a [...] il [...], trascritto nel Registro degli Parte_2
Atti di Matrimonio del Comune di Roma al n. 01841, Parte 2 , Serie A01, Anno
2007, alle condizioni concordate dalle parti e trascritte in motivazione.
Manda la cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 152 septies comma 2 disp. att. c.p.c.
Roma, 5 novembre 2024
Il Giudice estensore Il Presidente
Maria Teresa Moretti Marta Ienzi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
Marta Ienzi Presidente
Filomena Albano Giudice
Maria Teresa Moretti Giudice rel.
Riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 9475/2024, vertente
TRA
Parte_1
nata a [...] l'[...]
E
Parte_2
nato a [...] il [...]
entrambi con il patrocinio dell'avv.to Francesca Fiorentini
-ricorrenti -
NONCHÉ
Con l'intervento del Pubblico Ministero
-interventore ex lege-
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio. Ragioni di fatto e di diritto della decisione e chiedono al Tribunale di dichiarare la Parte_1 Parte_2 cessazione degli effetti civili del loro matrimonio.
Le parti riferiscono di essersi separati nell'anno 2023, con decreto di omologa n. 4140/2023 emesso dal Tribunale di Roma in data 6 aprile 2023 e di non avere da allora mai ricostituito alcuna forma di comunione di vita e di intenti.
I coniugi declinano quindi le seguenti conclusioni congiunte:
“1. I coniugi vivranno separati con l'obbligo di comunicarsi reciprocamente ogni eventuale variazione di residenza.
2. La casa coniugale sita in Roma, Via di Trigoria 191 B di esclusiva proprietà della
Sig.ra verrà alla medesima assegnata che vi vivrà insieme ai figli Parte_1
e . Per_1 Per_2
3. I piccoli e verranno affidati ad entrambi i genitori, secondo il regime Per_1 Per_2 della L. 54/2006 in materia di affido condiviso, con collocamento e residenza anagrafica dei minori presso l'abitazione della madre. Per l'effetto di quanto sopra, le decisioni più importanti nell'interesse dei figli, relative all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità, l'inclinazione naturale e le aspirazioni degli stessi.
In particolare i genitori continueranno ad assumere congiuntamente tutte le decisioni inerenti il percorso psico-terapeutico seguito dal piccolo affetto da spettro Per_1 autistico.
E' onere dei genitori quello di tenersi reciprocamente informati circa tutte le questioni relative ai minori. Entrambi i genitori avranno diritto di esercitare la potestà separata sui figli per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza.
4. Il diritto-dovere di visita del papà sarà esercitato con le seguenti modalità, che potranno essere rimodulate su accordo tra le parti nel rispetto anche degli impegni extra scolastici dei minori:
4.a il papà potrà tenere con sé i bambini a fine settimana alterni dal venerdì pomeriggio alla domenica sera ovvero, previo accordo tra le parti, al lunedì mattina quando riaccompagnerà i bambini a scuola;
4.b il papà, compatibilmente con i propri impegni lavorativi e con gli impegni extrascolastici dei bambini, potrà tenere con sé i minori anche due o più pomeriggi infrasettimanali dall'orario di uscita da scuola sino alla sera quando riaccompagnerà i minori presso la residenza della madre ovvero in orari diversi che verranno concordati tra le parti;
4.c i bambini trascorreranno ad anni alterni con ciascun genitore la Vigilia o il giorno di Natale, Capodanno e l'Epifania, il giorno di Pasqua e il Lunedì dell'Angelo. I genitori si accorderanno sulla base del principio dell'alternanza e della parità;
4.d in occasione delle ferie estive entrambi i genitori potranno tenere con sé i minori per un periodo anche non continuativo di 3 settimane. Detto periodo dovrà essere individuato, previo accordo, entro il 31 maggio di ogni anno per consentire la scelta dei rispettivi periodi di ferie. I genitori dovranno fornire reciprocamente l'indirizzo delle località di vacanza dove porteranno i figli, che dovranno essere sempre reperibili telefonicamente.
5. Il padre corrisponderà, quale contributo al mantenimento dei piccoli e Per_1
la somma mensile di euro 500,00 (cinquecento/00), oggi aggiornato ad € Per_2
506,00, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, da corrispondersi a mezzo bonifico bancario in favore della Sig.ra il giorno 05 di ogni mese. Parte_1
L'assegno unico per i figli verrà percepito in misura pari al 100% dalla Sig.ra
Parte_1
6. Il Sig. inoltre rimborserà il 50% delle spese straordinarie affrontate dalla Parte_2
Sig.ra nell'interesse dei figli purché previamente concordate e documentate Parte_1 secondo quanto indicato dal Protocollo Spese del Tribunale di Roma di cui le parti dichiarano di aver preso visione e di accettare.
A titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, e fatti salvi differenti accordi che dovessero intercorrere tra le parti, devono ritenersi
A) SPESE ORDINARIE DA RICOMPRENDERSI NELL'ASSEGNO DI
MANTENIMENTO: vitto, abbigliamento, contributo spese dell'abitazione, spese per tasse scolastiche
(eccetto quelle universitarie) e materiale scolastico di cancelleria, mensa, medicinali da banco (comprensivi anche di antibiotici, antipiretici e comunque di medicinali necessari alla cura di patologie ordinarie stagionali); spese di trasporto urbano (tessera autobus e metro), carburante, ricarica cellulare, uscite didattiche organizzate dalla scuola in ambito giornaliero, trattamenti estetici (parrucchiere estetista eccetera).
B) SPESE STRAORDINARIE SUBORDINATE AL CONSENSO DI
ENTRAMBI I GENITORI, SUDDIVISI NELLE SEGUENTI SUB –
CATEGORIE:
SCOLASTICHE: libri scolastici per ciclo di scuola non dell'obbligo, iscrizione e rette di scuole private, corsi scolastici extracurriculari, iscrizioni, rette ed eventuali spese alloggiative dove fuori sede, ripetizioni, viaggi d'istruzione organizzati dalla scuola, anche giornalieri, pre-scuola, doposcuola e baby sitter, centri estivi, campi scuola, escursioni e gare sportive;
: CP_1 costi di iscrizione, dei libri di testo, di residenza in loco, sia presso abitazioni private che alloggi universitari, di trasporto per i fuori sede, di partecipazione a stages nonché, comunque, tutti gli esborsi riferitesi ad attività connesse direttamente o indirettamente al raggiungimento del diploma di laurea, fatta eccezione esclusivamente per il vitto in caso di studenti fuori-sede, valendo in proposito le già esposte considerazioni;
SPESE DI NATURA LUDICA, PARASCOLASTICA E SPORTIVA corsi di lingua o attività artistiche (musica, disegno, pittura) corsi di informatica, viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza i genitori, spese di acquisto e manutenzione straordinaria dei mezzi di trasporto (mini car, macchina, motorino e moto).
Spese sportive per attività comprensiva dell'attrezzatura e di quanto necessario per l'eventuale svolgimento dell'attività agonistica.
In particolare sono compresi nella presente categoria anche i costi partecipazione ad attività sportive anche ove consigliati per scopi terapeutici. SPESE MEDICO
SANITARIE: spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche, e sanitarie non effettuate tramite il SSN, spese mediche di degenza presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia.
C) SPESE STRAORDINARIE OBBLIGATORIE PER LE QUALI NON È
RICHIESTA LA PREVIA CONCERTAZIONE
Libri scolastici per ciclo di scuola dell'obbligo, spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco, spese per interventi chirurgici indifferibili sia presso strutture pubbliche che private, spese ortodontiche oculistiche e sanitarie effettuate tramite il Servizio Sanitario Nazionale in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato, spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto.
In ogni caso anche con riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, il quale si trova dinnanzi ad una richiesta formalmente avanzata dall'altro (per iscritto,
a titolo esemplificativo ed esaustivo, a mezzo mail, lettera raccomandata AR, fax, telegramma) dovrà manifestare un motivato dissenso sempre per le citate vie formali, nell'immediatezza della richiesta o al massimo entro 10 giorni, ovvero nel termine che verrà fissato nella richiesta stessa che non potrà, in ogni caso, essere inferiore a 10 giorni.
In difetto di risposta, il silenzio verrà inteso come consenso alla richiesta. Infine, la quota spesa straordinaria di competenza (cioè in ipotesi in cui sia senz'altro dovuta) qualora anticipata ove non sia stato possibile pagarla nell'immediato, dovrà essere rimborsate al genitore che l'ha anticipata entro 7 giorni dalla esibizione della relativa ricevuta di pagamento.
7. gli istanti si dichiarano entrambi economicamente autosufficienti e rinunciano pertanto reciprocamente a richiedere un contributo al proprio mantenimento. I coniugi dichiarano che con il presente accordo di separazione hanno provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza economica e pertanto dichiarano che, ad eccezione di quanto previsto sopra, non hanno nulla a pretendere l'uno dall'altro.
8. i ricorrenti sin da ora si danno altresì reciproco assenso al rilascio di documento valido per l'espatrio.”
Ricorrono i presupposti per dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti in Roma in data 8 settembre 2007, giacché dagli atti risulta che è decorso il termine previsto dall'art. 3 n. 2 lett. b) della legge n. 898/1970 e successive modifiche e non vi è contestazione alcuna in ordine all'impossibilità di ricostituire il consorzio familiare.
Ritenuta l'equità e la congruità delle condizioni concordate, valutato l'interesse della prole minore, il Tribunale dispone in conformità, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico del divorzio.
Non vi è luogo a pronuncia sulle spese trattandosi di ricorso congiunto.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 9475/2024 R.G.A.C.:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Roma in data 8 settembre 2007 tra nata a [...] l'[...] e Parte_1
nato a [...] il [...], trascritto nel Registro degli Parte_2
Atti di Matrimonio del Comune di Roma al n. 01841, Parte 2 , Serie A01, Anno
2007, alle condizioni concordate dalle parti e trascritte in motivazione.
Manda la cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 152 septies comma 2 disp. att. c.p.c.
Roma, 5 novembre 2024
Il Giudice estensore Il Presidente
Maria Teresa Moretti Marta Ienzi