Sentenza 6 marzo 2003
Massime • 1
In tema di espulsione degli stranieri, è inammissibile il ricorso per cassazione avverso il decreto del tribunale di convalida della misura del trattenimento presso un centro di permanenza temporanea disposta dal questore, ai sensi dell'art. 14, D.Lgs. n. 286/1998, proposto nei confronti del questore stesso, atteso che a quest'ultimo - a differenza che al prefetto, quanto al provvedimento di espulsione di sua competenza - non è dalla legge attribuita alcuna legittimazione processuale (attiva o passiva), che di conseguenza spetta, secondo le regole ordinarie, esclusivamente al Ministro, cui il ricorso va notificato presso l'avvocatura generale dello Stato.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 06/03/2003, n. 3354 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3354 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. OLLA Giovanni - Presidente -
Dott. MORELLI Mario Rosario - Consigliere -
Dott. ADAMO Mario - Consigliere -
Dott. SALVAGO Salvatore - Consigliere -
Dott. MACIOCE Luigi - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
RI AR, elettivamente domiciliato in Roma, via Delle Alpi 30, presso gli avv.ti Gian Nicola Cuscianna e Domenico Pagano, che lo rappresentano e difendono giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
QUESTORE di ROMA in persona del Questore in carica,
- intimato -
avverso il decreto 6.10.2001 del Tribunale di Roma. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12.02.03 dal Relatore Cons. Dott. Luigi Macioce.
Udito il P.M., in persona del Sostituto Proc. Gen.le Dott. Raffaele Ceniccola che ha concluso per il rigetto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Nei confronti del cittadino del Marocco ZE AR - espulso dal territorio nazionale ai sensi dell'art. 13 del D.Leg. 286/98 - era disposta in data 5.10.2001 la misura del trattenimento ex art. 14 D.L. cit. presso il C.P.T. di Roma - Ponte Galeria. Il Tribunale di Roma, all'udienza del 6.10.2001, sentito l'espulso tramite interprete, convalidava il provvedimento. Per la cassazione di tale decreto lo ZE ha proposto ricorso notificando l'atto il 15.10.2001 al Questore di Roma presso la sede dell'Avvocatura Generale dello Stato. Nessuno si è costituito o difeso per l'intimato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, per essere stato proposto nei confronti di Autorità (il Questore) non legittimata a contraddire. Ed infatti, l'impugnazione in sede di legittimità avverso il decreto di convalida che sia stato emesso (all'esito del procedimento camerale richiamato) nei confronti della misura di trattenimento disposta dal Questore è stata introdotta dall'art. 14 comma 6 del D.Leg. 286/98 (già art. 12 L. 40/98) e non è stata sottoposta alla radicale revisione operata dal D.leg. 113/99 sul procedimento di opposizione alla espulsione (rimanendo immune da modifiche anche con il D.L. 51/02 conv. in L. 106/02 e con la nuova revisione della materia di cui alla L. 189/02). In particolare, nel mentre l'art. 4 del D.Leg. 113/99 con l'inserimento nel T.U. dell'art. 13 bis ha previsto che innanzi al Giudice di merito possa stare in giudizio personalmente od a mezzo delegato l'Autorità (Prefetto) adottante l'espulsione (con la conseguenza per la quale questa Corte ha ripetutamente affermato essere stata introdotta una legittimazione esclusiva del Prefetto anche nel giudizio di legittimità: ex multis Cass. 4847/02- 2036/02- 5537/01 - S.U. ord. 18/00), le disposizioni che regolano il procedimento di convalida,
ed introducono il ricorso diretto avverso il provvedimento conclusivo, nulla hanno disposto: e di qui la evidente conseguenza per la quale resta ferma, in assenza di alcuna norma attributiva di capacità processuale al Questore, la legittimazione del Ministro (attiva e passiva) nel giudizio di legittimità. E di qui l'erronea identificazione del proprio contraddittore innanzi alla Corte di cassazione da parte del ricorrente.
Nè, si badi, alla luce del chiaro disposto degli artt. 366 comma 1 c.p.c. ed 11 commi 1 e 2 R.D. 1611/33, può ritenersi valida la individuazione de qua essendo il Questore un mero Ufficio territoriale dell'Amministrazione dell'Interno privo di alcuna soggettività nella sede dell'impugnazione, nel mentre la corretta individuazione e la esatta notificazione dell'atto avrebbero dovuto aver luogo nei confronti del Ministero in persona del Ministro in carica: e di qui, come più volte rammentato da questa Corte (da ultimo vd. Cass. 15927/01 e 9538/01), derivando l'invalidità dell'impugnazione da difetto di identificazione della controparte, l'impugnazione stessa non può sfuggire alla declaratoria di inammissibilità.
Non è luogo a provvedere sulle spese.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione, dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso in Roma, il 12 febbraio 2003.
Depositato in Cancelleria il 6 marzo 2003