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Sentenza 9 ottobre 2025
Sentenza 9 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto Arsizio, sentenza 09/10/2025, n. 875 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 875 |
| Data del deposito : | 9 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1299/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BUSTO ARSIZIO
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Emanuela Fedele ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa di I Grado iscritta al n. r.g. 1299/2024 promossa da:
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Lara Parte_1 C.F._1
Lazzati, elettivamente domiciliato presso lo studio della stessa in Legnano (MI), Piazza Frua,
n. 1,
RICORRENTE contro
(P.I. - C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1 P.IVA_1
RESISTENTE CONTUMACE
OGGETTO: Licenziamento individuale per giusta causa
FATTO E DIRITTO
IN FATTO
1. Con ricorso depositato in data 01.08.2024 il sig. ha dedotto di avere Parte_1 svolto attività lavorativa in favore della società con sede legale in Rho (MI), CP_1
Corso Garibaldi n. 67 (doc. 1 ricorrente), presso la sede operativa sita in Origgio, Via I
Maggio - capannone n. 4, dal 01.03.2023 al 29.12.2023, in mancanza di regolarizzazione fiscale e contributiva ed ha rivendicato il pagamento della retribuzione per il lavoro svolto dal
01.03.2023 al 29.12.2023, nonché il pagamento di tutto quanto maturato e non corrisposto a titolo di differenze retributive e contributive, 13^, ferie, permessi, competenze di fine rapporto e TFR. Il ricorrente ha altresì impugnato e contestato l'illegittimità del licenziamento orale intervenuto in data 29.12.2023. Inoltre, il ricorrente ha dedotto che, in considerazione del pagina 1 di 8 ruolo di capo cantiere e autista del furgone aziendale, sarebbe stato spesso tenuto ad anticipare i costi per il rifornimento di carburante ovvero per il pagamento del pasto degli operai presenti in cantiere, accumulando un credito nei confronti di di € 2.519,17, CP_1 come da giustificativi che ha allegato (doc. 4 ricorrente).
Sulla base di queste premesse il ricorrente ha chiesto al Tribunale adito l'accoglimento delle seguenti conclusioni, come precisate nelle note scritte depositate dal ricorrente in data
12.06.2025: “Nel merito: - accertare e dichiarare che tra le parti è intercorso un rapporto di lavoro subordinato dal 01/03/2023 al 29/12/2023, ovvero, in subordine, dal 20/05/2023, data di ricezione della contravvenzione amministrativa con il furgone di proprietà al CP_1
29/12/2023, ovvero con altra decorrenza che l'Ill.mo Giudice vorrà determinare;
- accertare e dichiarare l'illegittimità e/o la nullità del licenziamento comunicato verbalmente e, per l'effetto, dichiarare lo stesso privo di efficacia e, di conseguenza, improduttivo di qualsivoglia effetto giuridico;
- condannare la società in persona del legale rappresentante pro CP_1 tempore, alla reintegra della signor nel posto di lavoro, fatta salva la facoltà del Parte_1 ricorrente di chiedere, in luogo alla reintegra nel posto di lavoro, un'indennità pari a quindici mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto;
- condannare la società in CP_1 persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore del ricorrente di una indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegra, dedotte l'eventuale aliunde perceptum, in ogni caso oltre a rivalutazione monetaria ed interessi legali;
- condannare la società CP_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, al versamento dei contributi
[...] assistenziali e previdenziali dal momento del licenziamento al momento dell'effettiva reintegra, maggiorati degli interessi legali;
- accertare e dichiarare che il ricorrente, per tutte le ragioni di cui alla narrativa del presente atto, risulta creditore nei confronti della società CP_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, dell'importo di € 19.992,02= lordo
[...] per la mancata retribuzione delle mensilità da marzo 2023 a dicembre 2023 (29/12/2023), di €
1.678,92= lordo per la indennità di tredicesima mensilità per € 1.953,47= per TFR, di €
1.678,92= per le ferie non godute, di € 3.022,05 per l'indennità di mancato preavviso, per un totale di € 28.325,38=, o, in via subordinata, qualora il rapporto di lavoro si dichiari decorrere dal 20/05/2023, dell'importo di € 14.800,29= lordo per la mancata retribuzione delle mensilità dal 20/05/2023 al 29/12/2023, di € 1.175,24= lordo per la indennità di tredicesima mensilità per € 1.494,28= per TFR, di € 1.175,24= per le ferie non godute, di € 3.022,05 per l'indennità di mancato preavviso, per un totale di € 21.667,10=, ovvero nella diversa somma che verrà pagina 2 di 8 accertata in corso di giudizio, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla singola maturazione all'effettivo soddisfo e, per l'effetto, - condannare la in persona del CP_1 legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore del ricorrente dell'importo di €
19.992,02= lordo per la mancata retribuzione delle mensilità da marzo 2023 a dicembre 2023
(29/12/2023), di € 1.678,92= lordo per la indennità di tredicesima mensilità per, di € 1.953,47= per TFR, di € 1.678,92= per le ferie non godute, di € 3.022,05 per l'indennità di mancato preavviso, per un totale di € 28.325,38=, o, in via subordinata, qualora il rapporto di lavoro si dichiari decorrere dal 20/05/2023, dell'importo di € 14.800,29= lordo per la mancata retribuzione delle mensilità dal 20/05/2023 al 29/12/2023, di € 1.175,24= lordo per la indennità di tredicesima mensilità per € 1.494,28= per TFR, di € 1.175,24= per le ferie non godute, di € 3.022,05 per l'indennità di mancato preavviso, per un totale di € 21.667,10=, ovvero nella diversa somma che verrà accertata in corso di giudizio, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla singola maturazione all'effettivo soddisfo;
- accertare e dichiarare che il ricorrente, per tutte le ragioni di cui alla narrativa del presente atto, risulta creditore nei confronti della società in persona del legale rappresentante pro CP_1 tempore, dell'importo di € 2.519,17= per anticipazioni di spese che il signor ha Parte_1 sostenuto in favore della resistente datrice di lavoro;
- condannare la in persona CP_1 del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in restituzione in favore del ricorrente dell'importo di € 2.519,17=, ovvero nella diversa misura che verrà accertata in corso di causa, per anticipazioni di spese che lo stesso ha sostenuto in favore della resistente datrice di lavoro. In ogni caso: con vittoria di spese, competenze professionali, oltre oneri come per legge di cui si chiede la distrazione in favore del difensore antistatario”.
2. Nessuno si è costituito per la parte resistente che, ritualmente citata con CP_1 notifica effettuata a mezzo pec in data 07.10.2024, è stata dichiarata contumace all'udienza del 03.12.2024.
3. Non essendo stato possibile esperire il tentativo di conciliazione, istruita la causa a mezzo di esame testimoniale, è stata fissata udienza di discussione a trattazione scritta. All'esito del deposito delle note scritte da parte del ricorrente, la causa viene decisa con sentenza che si deposita.
Deve preliminarmente mettersi in evidenza come la parte resistente avuta CP_1 notizia del presente giudizio attraverso regolare notifica dell'atto introduttivo, non abbia ritenuto di costituirsi avanti al Tribunale. Né si è presentata a rendere l'interrogatorio formale pagina 3 di 8 disposto per l'udienza del 19.02.2025. L'incombente, in seguito alla notifica dell'ordinanza effettuata da parte ricorrente, può dunque intendersi come validamente esperito.
Il ricorso è fondato e merita accoglimento nei termini che si andranno ad esporre.
IN DIRITTO
Il rapporto di lavoro subordinato
Le circostanze di fatto allegate dal ricorrente (che ha assolto l'onere probatorio sullo stesso incombente) consentono di affermare che tra il ricorrente e la sia intercorso un CP_1 rapporto di lavoro subordinato dal giorno 01.03.2023 al giorno 29.12.2023 in difetto di formale assunzione e regolare assicurazione per l'intero periodo, con conseguente diritto alle indennità economiche, differenze retributive e corrispondente contribuzione previdenziale.
In primo luogo, sono emerse circostanze univoche all'esito dell'approfondita istruttoria svolta, che consentono di affermare che tra le parti sia intercorso un rapporto di lavoro subordinato per il periodo indicato in ricorso. Nello specifico, il Sig. , sentito all'udienza del Testimone_1
19.02.2025, ha dichiarato quanto segue sui capitoli del ricorso. Sul cap. 5: "io abito nel condominio e posso confermare che, durante le opere relative al 'recupero ex art. 110' eseguite nel condominio, ho visto il sig. nel cantiere, ciò circa un anno e mezzo fa;
io Pt_1 faccio i turni e al rientro dal lavoro dal turno del mattino, ossia dopo le ore 14,00, ricordo di averlo visto 3/4 o 5 volte in cantiere;
ricordo di averlo visto montare tapparelle, cassonetti e mi hanno riferito di averlo visto montare anche alcuni serramenti negli appartamenti del condominio". A.d.r.: “sono proprietario di un appartamento nel condominio ma non sono a conoscenza del nominativo delle imprese che hanno lavorato in cantiere, ritengo che ne fosse a conoscenza l'Amministratore”.
Il Sig. sentito alla medesima udienza del 19.02.2025, ha dichiarato quanto Parte_2 segue. Sul cap. 5: "io abito nel condominio e sono proprietario di un appartamento;
sono pensionato e mi ero reso disponibile a fare da tramite, come caposcala, con la ditta appaltatrice per le opere relative al 'recupero ex art. 110' da eseguire nei singoli appartamenti;
ho visto il sig. lo scorso anno, ricordo nel 2023 e inizio 2024, permanere Pt_1 per diverse settimane nel cantiere;
lo vedevo arrivare al mattino con il furgone della ditta dei signori;
portava una squadra di operai sul cantiere, li coordinava e lui stesso Parte_3 eseguiva per tutto il giorno i lavori che andavano fatti;
arrivava in cantiere con il furgone dei sig.ri ; preciso che non conosco il nome della loro ditta ma conosco i fratelli Parte_3
, e , perché li vedevo spesso in cantiere". A.d.r.: “ho visto il sig. Parte_3 Tes_1 Per_1
smurare e togliere i vecchi cassonetti in legno negli appartamenti e sostituirli con i nuovi Pt_1 pagina 4 di 8 cassonetti;
inoltre, l'ho visto portare i vecchi serramenti dal quarto piano e stoccarli in cortile.
Nel mio appartamento arrivava al mattino, saliva sulla scala e smurava i cassonetti, inoltre coordinava gli altri operai;
preciso di averlo visto lavorare anche negli altri appartamenti del condominio perché facevo un po' da supervisore nel condominio essendo in pensione. L'ho visto per molte settimane;
il grosso dei lavori è stato terminato nel 2024 ma non ricordo di preciso quando sono terminati i lavori relativi ai cassonetti”. A.d.r.: “in ogni appartamento vi erano almeno 4 cassonetti da smontare, nel mio erano addirittura 8 perché il numero dipende dalla grandezza dell'appartamento, e gli appartamenti nel condominio sono ben 15; dunque, posso dire che il lavoro di smontaggio dei cassonetti effettuato dal sig. è durato per Pt_1 tante settimane, non so il numero preciso”. A.d.r.: “sul cantiere ho visto il sig. ricevere Pt_1 direttive sui lavori da eseguire direttamente dai Sig.ri e e Parte_4 Per_1 relazionarli sul lavoro fatto”.
Il Sig. , sentito alla medesima udienza del 19.02.2025, ha dichiarato quanto Parte_5 segue. Sul cap. 1: "confermo la circostanza;
noi eravamo amici ed anche le nostre famiglie lo erano ed ero a conoscenza che il sig. lavorava nella ditta nel periodo indicato nel Pt_1 capitolo". Sul cap. 2: "confermo la circostanza;
ho lavorato insieme a lui;
preciso che ci portava nei cantieri con il camioncino;
sul cantiere dava le direttive a noi operai, lavorava e ritirava il materiale;
inoltre, parlava con i clienti, ossia i proprietari delle case in cui lavoravamo". Sul cap. 3: "confermo la circostanza;
la scansione settimanale lavorativa che svolgeva il sig. era quella indicata nel capitolo". Sul cap. 4: "quella mattina siamo usciti Pt_1
e siamo andati in cantiere;
siamo rientrati nel capannone verso le ore 12,00; ho sentito che c'era un diverbio tra il sig. e i sig.ri ; ho sentito che gli ha Pt_1 Parte_3 Parte_4 detto quanto segue: 'vai via, sei licenziato;
ti tenevo a lavorare solo perché sei invalido'; dopodichè il sig. ha chiamato i carabinieri per fare allontanare il sig. Parte_4 Pt_1 dal capannone. Preciso che a me hanno invece detto che potevo rimanere e nei giorni successivi mi hanno anche mandato una mail che preannunciava l'assunzione ma ho deciso di andare via dalla ditta". Sul cap. 5: "confermo; ero presente anche io sul cantiere di cui al capitolo nel periodo in cui ho lavorato presso l'impresa; nello specifico, ricordo di avere montato anche io le grate;
dava le indicazioni agli operai, eravamo in 3, e Parte_1 lavorava anche lui, smurava e montava le grate". Sul cap. 6: "è vero;
confermo la circostanza;
ho visto pagare il pranzo agli operai: quando andavamo a mangiare il menu Parte_1 fisso da 12 euro pagava lui per tutti noi operai". A.d.r.: “che io sappia il sig. non è stato Pt_1 pagato per il lavoro fatto e nemmeno rimborsato per le spese anticipate”. pagina 5 di 8 Il sig. , sentito all'udienza del 08.04.2025, ha dichiarato quanto segue. Sul cap. Parte_6
1: "ritengo che la circostanza sia vera perché vedevo il sig. lavorare nel mio condominio Pt_1 con la società resistente lo scorso anno. Hanno svolto lavori di ristrutturazione relativi al recupero del 110". Sul cap. 2: "l'ho visto fare le attività elencate nel capitolo, coordinava un team di operai, parlava con i capi e con noi del ma non so per quante ore al Parte_7 giorno. Alcuni giorni l'ho visto arrivare alle 7.00 di mattina e andare via alle 18.00 di sera". Sul cap. 3: "non lo so di preciso però lo vedevo giornalmente nel cantiere, soprattutto quando lavorava nel mio appartamento. Quando non ha lavorato nel mio appartamento, non sono in grado di dare indicazioni precise sull'orario". Sul cap. 5: "confermo in quanto abito in tale condominio ed il ricorrente ha lavorato anche presso il mio appartamento". A.d.r.: “la mattina ho visto che accompagnava lui i dipendenti in cantiere con un furgone o macchina, a pranzo li portava via e dopo la pausa pranzo, verso le 13,30/14,00, li riportava in cantiere. L'ho visto lavorare sul cantiere e l'ho visto gestire la sua squadra di operai”.
Le testimonianze assunte hanno fornito elementi utile a fondare, anche in via deduttiva, lo svolgimento da parte del ricorrente di attività lavorativa di natura subordinata in favore della resistente per i periodi e gli orari indicati in ricorso. Si precisa infatti che il sig. Parte_5 ha dichiarato che il ricorrente ha lavorato per la resistente dal 01/03/2023 al 29/12/2023 negli orari indicati nel capitolo di prova. In sostanza si ritiene essere stata fornita in giudizio, oltre che la prova degli elementi distintivi della subordinazione, anche quella relativa all'individuazione del contraente del contratto di assunzione, alla tipologia delle prestazioni rese ed all'impegno pattuito. Si richiamano a tal proposito le dichiarazioni rese dai testi (sig.ri
, , ) che hanno altresì Testimone_1 Parte_2 Parte_5 Parte_6 confermato di avere visto il sig. ricevere le direttive sui lavori da eseguire direttamente Pt_1 dai Sig.ri e e relazionarli poi sul lavoro fatto in cantiere. Parte_4 Testimone_2
Anche la documentazione prodotta dal ricorrente fornisce elementi probatori utili ai fini del decidere.
Il licenziamento orale
Da quanto sopra discende inevitabilmente anche la totale inefficacia del licenziamento intimato verbalmente il 29 dicembre 2023. Il licenziamento intimato oralmente è radicalmente inefficace, per inosservanza dell'onere della forma scritta. Ai sensi dell'art. 2 D.lgs. 23/2015 il licenziamento dovrà essere dichiarato inefficace con obbligo di procedere alla reintegrazione e condanna del datore di lavoro al pagamento di un'indennità commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR dal giorno del licenziamento alla pagina 6 di 8 reintegrazione pari ad euro 2.014,70 lorde (indicati dal ricorrente e non contestati) dedotto quanto percepito nel periodo di estromissione per altre attività lavorative.
Si deve pertanto concludere per l'accoglimento delle domande e, conseguentemente, per il riconoscimento del rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e pieno dal
01.03.2023 (cfr. dichiarazioni testimoniali sig.ri , Testimone_1 Parte_2 Pt_5
, di cui sopra) e la declaratoria di inefficacia del licenziamento orale
[...] Parte_6 intimato con condanna della resistente alla reintegra e a corrispondere tutte le retribuzioni dalla data di licenziamento sino all'effettiva reintegra. Il datore di lavoro dovrà essere altresì condannato al versamento dei contributi assistenziali e previdenziali dal licenziamento all'effettiva reintegra. Sul punto si annota che nulla è stato richiesto dal ricorrente circa i contributi maturati in corso di rapporto lavorativo.
Differenze retributive
Spettano inoltre le differenze sulla retribuzione ordinaria a far tempo dal 01.03.2023 in poi, come da conteggi allegati e non contestati dalla resistente contumace, differenze pari ad €
28.325,38= lordi, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo.
Tali somme sono state così determinate dalla parte ricorrente (e non contestate dalla resistente contumace): - da marzo 2023 a novembre 2023: € 18.132,30 (2.014,701 x 9) - dicembre 2023: €1.859,722; - tredicesima mensilità: € 1.678,923; - ferie non godute: €
1.678,924 (il ricorrente ha dichiarato di non aver mai fruito di ferie e di non aver percepito la relativa indennità sostitutiva); - indennità di mancato preavviso: € 3.022,055; - TFR: €
1.953,476.
Le spese anticipate
L'istruttoria testimoniale ha confermato altresì che il ricorrente ha svolto il ruolo di capo cantiere e autista del furgone aziendale (si veda in particolare la testimonianza del sig.
) e che ha anticipato i costi per il rifornimento di carburante e per il pagamento Parte_5 del pasto degli operai presenti in cantiere, accumulando un credito nei confronti di CP_1 di € 2.519,17, come da giustificativi che ha allegato (doc. 4 ricorrente).
[...]
Si ritiene dunque provata, anche documentalmente, la circostanza suddetta con conseguente condanna della al pagamento, in restituzione, in favore del ricorrente dell'importo CP_1 di € 2.519,17= come documentato.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano a carico della e in favore del CP_1 ricorrente in complessivi euro 6000,00 (applicati i minimi per la natura contumaciale della pagina 7 di 8 controversia), oltre spese generali ed accessori di legge, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- accertato e dichiarato che tra il ricorrente e la è intercorso un rapporto di lavoro CP_1 subordinato a tempo indeterminato e pieno dal 01.03.2023 con inquadramento nel livello 5 del CCNL Edili (piccola industria);
- accertata l'inefficacia del licenziamento orale intimato al ricorrente in data 29.12.2023, condanna la resistente a reintegrare il ricorrente e al pagamento di un'indennità CP_1 commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR pari ad euro 2.014,70 lordi dal giorno del licenziamento alla effettiva reintegrazione, oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al soddisfo dedotto quanto percepito nel periodo di estromissione per altre attività lavorative;
- condanna la società in persona del legale rappresentante pro tempore, al CP_1 versamento dei contributi assistenziali e previdenziali dal momento del licenziamento al momento dell'effettiva reintegra;
- condanna parte resistente al pagamento delle differenze retributive maturate CP_1 dal ricorrente per complessivi euro 28.325,38= lordi, di cui Euro 1.953,476 lordi a titolo di
TFR, oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo;
- condannare la in persona del legale rappresentante pro tempore, al CP_1 pagamento in favore del ricorrente dell'importo di € 2.519,17= per le anticipazioni dallo stesso sostenute;
- condanna la resistente al pagamento in favore del ricorrente delle spese di lite CP_1 liquidate in complessivi euro 6.000,00, oltre spese generali ed accessori di legge, da distrarsi in favore della procuratrice antistataria.
Busto Arsizio, 9 ottobre 2025
Il Giudice del lavoro
Dott.ssa Emanuela Fedele
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BUSTO ARSIZIO
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Emanuela Fedele ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa di I Grado iscritta al n. r.g. 1299/2024 promossa da:
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Lara Parte_1 C.F._1
Lazzati, elettivamente domiciliato presso lo studio della stessa in Legnano (MI), Piazza Frua,
n. 1,
RICORRENTE contro
(P.I. - C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1 P.IVA_1
RESISTENTE CONTUMACE
OGGETTO: Licenziamento individuale per giusta causa
FATTO E DIRITTO
IN FATTO
1. Con ricorso depositato in data 01.08.2024 il sig. ha dedotto di avere Parte_1 svolto attività lavorativa in favore della società con sede legale in Rho (MI), CP_1
Corso Garibaldi n. 67 (doc. 1 ricorrente), presso la sede operativa sita in Origgio, Via I
Maggio - capannone n. 4, dal 01.03.2023 al 29.12.2023, in mancanza di regolarizzazione fiscale e contributiva ed ha rivendicato il pagamento della retribuzione per il lavoro svolto dal
01.03.2023 al 29.12.2023, nonché il pagamento di tutto quanto maturato e non corrisposto a titolo di differenze retributive e contributive, 13^, ferie, permessi, competenze di fine rapporto e TFR. Il ricorrente ha altresì impugnato e contestato l'illegittimità del licenziamento orale intervenuto in data 29.12.2023. Inoltre, il ricorrente ha dedotto che, in considerazione del pagina 1 di 8 ruolo di capo cantiere e autista del furgone aziendale, sarebbe stato spesso tenuto ad anticipare i costi per il rifornimento di carburante ovvero per il pagamento del pasto degli operai presenti in cantiere, accumulando un credito nei confronti di di € 2.519,17, CP_1 come da giustificativi che ha allegato (doc. 4 ricorrente).
Sulla base di queste premesse il ricorrente ha chiesto al Tribunale adito l'accoglimento delle seguenti conclusioni, come precisate nelle note scritte depositate dal ricorrente in data
12.06.2025: “Nel merito: - accertare e dichiarare che tra le parti è intercorso un rapporto di lavoro subordinato dal 01/03/2023 al 29/12/2023, ovvero, in subordine, dal 20/05/2023, data di ricezione della contravvenzione amministrativa con il furgone di proprietà al CP_1
29/12/2023, ovvero con altra decorrenza che l'Ill.mo Giudice vorrà determinare;
- accertare e dichiarare l'illegittimità e/o la nullità del licenziamento comunicato verbalmente e, per l'effetto, dichiarare lo stesso privo di efficacia e, di conseguenza, improduttivo di qualsivoglia effetto giuridico;
- condannare la società in persona del legale rappresentante pro CP_1 tempore, alla reintegra della signor nel posto di lavoro, fatta salva la facoltà del Parte_1 ricorrente di chiedere, in luogo alla reintegra nel posto di lavoro, un'indennità pari a quindici mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto;
- condannare la società in CP_1 persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore del ricorrente di una indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegra, dedotte l'eventuale aliunde perceptum, in ogni caso oltre a rivalutazione monetaria ed interessi legali;
- condannare la società CP_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, al versamento dei contributi
[...] assistenziali e previdenziali dal momento del licenziamento al momento dell'effettiva reintegra, maggiorati degli interessi legali;
- accertare e dichiarare che il ricorrente, per tutte le ragioni di cui alla narrativa del presente atto, risulta creditore nei confronti della società CP_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, dell'importo di € 19.992,02= lordo
[...] per la mancata retribuzione delle mensilità da marzo 2023 a dicembre 2023 (29/12/2023), di €
1.678,92= lordo per la indennità di tredicesima mensilità per € 1.953,47= per TFR, di €
1.678,92= per le ferie non godute, di € 3.022,05 per l'indennità di mancato preavviso, per un totale di € 28.325,38=, o, in via subordinata, qualora il rapporto di lavoro si dichiari decorrere dal 20/05/2023, dell'importo di € 14.800,29= lordo per la mancata retribuzione delle mensilità dal 20/05/2023 al 29/12/2023, di € 1.175,24= lordo per la indennità di tredicesima mensilità per € 1.494,28= per TFR, di € 1.175,24= per le ferie non godute, di € 3.022,05 per l'indennità di mancato preavviso, per un totale di € 21.667,10=, ovvero nella diversa somma che verrà pagina 2 di 8 accertata in corso di giudizio, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla singola maturazione all'effettivo soddisfo e, per l'effetto, - condannare la in persona del CP_1 legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore del ricorrente dell'importo di €
19.992,02= lordo per la mancata retribuzione delle mensilità da marzo 2023 a dicembre 2023
(29/12/2023), di € 1.678,92= lordo per la indennità di tredicesima mensilità per, di € 1.953,47= per TFR, di € 1.678,92= per le ferie non godute, di € 3.022,05 per l'indennità di mancato preavviso, per un totale di € 28.325,38=, o, in via subordinata, qualora il rapporto di lavoro si dichiari decorrere dal 20/05/2023, dell'importo di € 14.800,29= lordo per la mancata retribuzione delle mensilità dal 20/05/2023 al 29/12/2023, di € 1.175,24= lordo per la indennità di tredicesima mensilità per € 1.494,28= per TFR, di € 1.175,24= per le ferie non godute, di € 3.022,05 per l'indennità di mancato preavviso, per un totale di € 21.667,10=, ovvero nella diversa somma che verrà accertata in corso di giudizio, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla singola maturazione all'effettivo soddisfo;
- accertare e dichiarare che il ricorrente, per tutte le ragioni di cui alla narrativa del presente atto, risulta creditore nei confronti della società in persona del legale rappresentante pro CP_1 tempore, dell'importo di € 2.519,17= per anticipazioni di spese che il signor ha Parte_1 sostenuto in favore della resistente datrice di lavoro;
- condannare la in persona CP_1 del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in restituzione in favore del ricorrente dell'importo di € 2.519,17=, ovvero nella diversa misura che verrà accertata in corso di causa, per anticipazioni di spese che lo stesso ha sostenuto in favore della resistente datrice di lavoro. In ogni caso: con vittoria di spese, competenze professionali, oltre oneri come per legge di cui si chiede la distrazione in favore del difensore antistatario”.
2. Nessuno si è costituito per la parte resistente che, ritualmente citata con CP_1 notifica effettuata a mezzo pec in data 07.10.2024, è stata dichiarata contumace all'udienza del 03.12.2024.
3. Non essendo stato possibile esperire il tentativo di conciliazione, istruita la causa a mezzo di esame testimoniale, è stata fissata udienza di discussione a trattazione scritta. All'esito del deposito delle note scritte da parte del ricorrente, la causa viene decisa con sentenza che si deposita.
Deve preliminarmente mettersi in evidenza come la parte resistente avuta CP_1 notizia del presente giudizio attraverso regolare notifica dell'atto introduttivo, non abbia ritenuto di costituirsi avanti al Tribunale. Né si è presentata a rendere l'interrogatorio formale pagina 3 di 8 disposto per l'udienza del 19.02.2025. L'incombente, in seguito alla notifica dell'ordinanza effettuata da parte ricorrente, può dunque intendersi come validamente esperito.
Il ricorso è fondato e merita accoglimento nei termini che si andranno ad esporre.
IN DIRITTO
Il rapporto di lavoro subordinato
Le circostanze di fatto allegate dal ricorrente (che ha assolto l'onere probatorio sullo stesso incombente) consentono di affermare che tra il ricorrente e la sia intercorso un CP_1 rapporto di lavoro subordinato dal giorno 01.03.2023 al giorno 29.12.2023 in difetto di formale assunzione e regolare assicurazione per l'intero periodo, con conseguente diritto alle indennità economiche, differenze retributive e corrispondente contribuzione previdenziale.
In primo luogo, sono emerse circostanze univoche all'esito dell'approfondita istruttoria svolta, che consentono di affermare che tra le parti sia intercorso un rapporto di lavoro subordinato per il periodo indicato in ricorso. Nello specifico, il Sig. , sentito all'udienza del Testimone_1
19.02.2025, ha dichiarato quanto segue sui capitoli del ricorso. Sul cap. 5: "io abito nel condominio e posso confermare che, durante le opere relative al 'recupero ex art. 110' eseguite nel condominio, ho visto il sig. nel cantiere, ciò circa un anno e mezzo fa;
io Pt_1 faccio i turni e al rientro dal lavoro dal turno del mattino, ossia dopo le ore 14,00, ricordo di averlo visto 3/4 o 5 volte in cantiere;
ricordo di averlo visto montare tapparelle, cassonetti e mi hanno riferito di averlo visto montare anche alcuni serramenti negli appartamenti del condominio". A.d.r.: “sono proprietario di un appartamento nel condominio ma non sono a conoscenza del nominativo delle imprese che hanno lavorato in cantiere, ritengo che ne fosse a conoscenza l'Amministratore”.
Il Sig. sentito alla medesima udienza del 19.02.2025, ha dichiarato quanto Parte_2 segue. Sul cap. 5: "io abito nel condominio e sono proprietario di un appartamento;
sono pensionato e mi ero reso disponibile a fare da tramite, come caposcala, con la ditta appaltatrice per le opere relative al 'recupero ex art. 110' da eseguire nei singoli appartamenti;
ho visto il sig. lo scorso anno, ricordo nel 2023 e inizio 2024, permanere Pt_1 per diverse settimane nel cantiere;
lo vedevo arrivare al mattino con il furgone della ditta dei signori;
portava una squadra di operai sul cantiere, li coordinava e lui stesso Parte_3 eseguiva per tutto il giorno i lavori che andavano fatti;
arrivava in cantiere con il furgone dei sig.ri ; preciso che non conosco il nome della loro ditta ma conosco i fratelli Parte_3
, e , perché li vedevo spesso in cantiere". A.d.r.: “ho visto il sig. Parte_3 Tes_1 Per_1
smurare e togliere i vecchi cassonetti in legno negli appartamenti e sostituirli con i nuovi Pt_1 pagina 4 di 8 cassonetti;
inoltre, l'ho visto portare i vecchi serramenti dal quarto piano e stoccarli in cortile.
Nel mio appartamento arrivava al mattino, saliva sulla scala e smurava i cassonetti, inoltre coordinava gli altri operai;
preciso di averlo visto lavorare anche negli altri appartamenti del condominio perché facevo un po' da supervisore nel condominio essendo in pensione. L'ho visto per molte settimane;
il grosso dei lavori è stato terminato nel 2024 ma non ricordo di preciso quando sono terminati i lavori relativi ai cassonetti”. A.d.r.: “in ogni appartamento vi erano almeno 4 cassonetti da smontare, nel mio erano addirittura 8 perché il numero dipende dalla grandezza dell'appartamento, e gli appartamenti nel condominio sono ben 15; dunque, posso dire che il lavoro di smontaggio dei cassonetti effettuato dal sig. è durato per Pt_1 tante settimane, non so il numero preciso”. A.d.r.: “sul cantiere ho visto il sig. ricevere Pt_1 direttive sui lavori da eseguire direttamente dai Sig.ri e e Parte_4 Per_1 relazionarli sul lavoro fatto”.
Il Sig. , sentito alla medesima udienza del 19.02.2025, ha dichiarato quanto Parte_5 segue. Sul cap. 1: "confermo la circostanza;
noi eravamo amici ed anche le nostre famiglie lo erano ed ero a conoscenza che il sig. lavorava nella ditta nel periodo indicato nel Pt_1 capitolo". Sul cap. 2: "confermo la circostanza;
ho lavorato insieme a lui;
preciso che ci portava nei cantieri con il camioncino;
sul cantiere dava le direttive a noi operai, lavorava e ritirava il materiale;
inoltre, parlava con i clienti, ossia i proprietari delle case in cui lavoravamo". Sul cap. 3: "confermo la circostanza;
la scansione settimanale lavorativa che svolgeva il sig. era quella indicata nel capitolo". Sul cap. 4: "quella mattina siamo usciti Pt_1
e siamo andati in cantiere;
siamo rientrati nel capannone verso le ore 12,00; ho sentito che c'era un diverbio tra il sig. e i sig.ri ; ho sentito che gli ha Pt_1 Parte_3 Parte_4 detto quanto segue: 'vai via, sei licenziato;
ti tenevo a lavorare solo perché sei invalido'; dopodichè il sig. ha chiamato i carabinieri per fare allontanare il sig. Parte_4 Pt_1 dal capannone. Preciso che a me hanno invece detto che potevo rimanere e nei giorni successivi mi hanno anche mandato una mail che preannunciava l'assunzione ma ho deciso di andare via dalla ditta". Sul cap. 5: "confermo; ero presente anche io sul cantiere di cui al capitolo nel periodo in cui ho lavorato presso l'impresa; nello specifico, ricordo di avere montato anche io le grate;
dava le indicazioni agli operai, eravamo in 3, e Parte_1 lavorava anche lui, smurava e montava le grate". Sul cap. 6: "è vero;
confermo la circostanza;
ho visto pagare il pranzo agli operai: quando andavamo a mangiare il menu Parte_1 fisso da 12 euro pagava lui per tutti noi operai". A.d.r.: “che io sappia il sig. non è stato Pt_1 pagato per il lavoro fatto e nemmeno rimborsato per le spese anticipate”. pagina 5 di 8 Il sig. , sentito all'udienza del 08.04.2025, ha dichiarato quanto segue. Sul cap. Parte_6
1: "ritengo che la circostanza sia vera perché vedevo il sig. lavorare nel mio condominio Pt_1 con la società resistente lo scorso anno. Hanno svolto lavori di ristrutturazione relativi al recupero del 110". Sul cap. 2: "l'ho visto fare le attività elencate nel capitolo, coordinava un team di operai, parlava con i capi e con noi del ma non so per quante ore al Parte_7 giorno. Alcuni giorni l'ho visto arrivare alle 7.00 di mattina e andare via alle 18.00 di sera". Sul cap. 3: "non lo so di preciso però lo vedevo giornalmente nel cantiere, soprattutto quando lavorava nel mio appartamento. Quando non ha lavorato nel mio appartamento, non sono in grado di dare indicazioni precise sull'orario". Sul cap. 5: "confermo in quanto abito in tale condominio ed il ricorrente ha lavorato anche presso il mio appartamento". A.d.r.: “la mattina ho visto che accompagnava lui i dipendenti in cantiere con un furgone o macchina, a pranzo li portava via e dopo la pausa pranzo, verso le 13,30/14,00, li riportava in cantiere. L'ho visto lavorare sul cantiere e l'ho visto gestire la sua squadra di operai”.
Le testimonianze assunte hanno fornito elementi utile a fondare, anche in via deduttiva, lo svolgimento da parte del ricorrente di attività lavorativa di natura subordinata in favore della resistente per i periodi e gli orari indicati in ricorso. Si precisa infatti che il sig. Parte_5 ha dichiarato che il ricorrente ha lavorato per la resistente dal 01/03/2023 al 29/12/2023 negli orari indicati nel capitolo di prova. In sostanza si ritiene essere stata fornita in giudizio, oltre che la prova degli elementi distintivi della subordinazione, anche quella relativa all'individuazione del contraente del contratto di assunzione, alla tipologia delle prestazioni rese ed all'impegno pattuito. Si richiamano a tal proposito le dichiarazioni rese dai testi (sig.ri
, , ) che hanno altresì Testimone_1 Parte_2 Parte_5 Parte_6 confermato di avere visto il sig. ricevere le direttive sui lavori da eseguire direttamente Pt_1 dai Sig.ri e e relazionarli poi sul lavoro fatto in cantiere. Parte_4 Testimone_2
Anche la documentazione prodotta dal ricorrente fornisce elementi probatori utili ai fini del decidere.
Il licenziamento orale
Da quanto sopra discende inevitabilmente anche la totale inefficacia del licenziamento intimato verbalmente il 29 dicembre 2023. Il licenziamento intimato oralmente è radicalmente inefficace, per inosservanza dell'onere della forma scritta. Ai sensi dell'art. 2 D.lgs. 23/2015 il licenziamento dovrà essere dichiarato inefficace con obbligo di procedere alla reintegrazione e condanna del datore di lavoro al pagamento di un'indennità commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR dal giorno del licenziamento alla pagina 6 di 8 reintegrazione pari ad euro 2.014,70 lorde (indicati dal ricorrente e non contestati) dedotto quanto percepito nel periodo di estromissione per altre attività lavorative.
Si deve pertanto concludere per l'accoglimento delle domande e, conseguentemente, per il riconoscimento del rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e pieno dal
01.03.2023 (cfr. dichiarazioni testimoniali sig.ri , Testimone_1 Parte_2 Pt_5
, di cui sopra) e la declaratoria di inefficacia del licenziamento orale
[...] Parte_6 intimato con condanna della resistente alla reintegra e a corrispondere tutte le retribuzioni dalla data di licenziamento sino all'effettiva reintegra. Il datore di lavoro dovrà essere altresì condannato al versamento dei contributi assistenziali e previdenziali dal licenziamento all'effettiva reintegra. Sul punto si annota che nulla è stato richiesto dal ricorrente circa i contributi maturati in corso di rapporto lavorativo.
Differenze retributive
Spettano inoltre le differenze sulla retribuzione ordinaria a far tempo dal 01.03.2023 in poi, come da conteggi allegati e non contestati dalla resistente contumace, differenze pari ad €
28.325,38= lordi, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo.
Tali somme sono state così determinate dalla parte ricorrente (e non contestate dalla resistente contumace): - da marzo 2023 a novembre 2023: € 18.132,30 (2.014,701 x 9) - dicembre 2023: €1.859,722; - tredicesima mensilità: € 1.678,923; - ferie non godute: €
1.678,924 (il ricorrente ha dichiarato di non aver mai fruito di ferie e di non aver percepito la relativa indennità sostitutiva); - indennità di mancato preavviso: € 3.022,055; - TFR: €
1.953,476.
Le spese anticipate
L'istruttoria testimoniale ha confermato altresì che il ricorrente ha svolto il ruolo di capo cantiere e autista del furgone aziendale (si veda in particolare la testimonianza del sig.
) e che ha anticipato i costi per il rifornimento di carburante e per il pagamento Parte_5 del pasto degli operai presenti in cantiere, accumulando un credito nei confronti di CP_1 di € 2.519,17, come da giustificativi che ha allegato (doc. 4 ricorrente).
[...]
Si ritiene dunque provata, anche documentalmente, la circostanza suddetta con conseguente condanna della al pagamento, in restituzione, in favore del ricorrente dell'importo CP_1 di € 2.519,17= come documentato.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano a carico della e in favore del CP_1 ricorrente in complessivi euro 6000,00 (applicati i minimi per la natura contumaciale della pagina 7 di 8 controversia), oltre spese generali ed accessori di legge, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- accertato e dichiarato che tra il ricorrente e la è intercorso un rapporto di lavoro CP_1 subordinato a tempo indeterminato e pieno dal 01.03.2023 con inquadramento nel livello 5 del CCNL Edili (piccola industria);
- accertata l'inefficacia del licenziamento orale intimato al ricorrente in data 29.12.2023, condanna la resistente a reintegrare il ricorrente e al pagamento di un'indennità CP_1 commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR pari ad euro 2.014,70 lordi dal giorno del licenziamento alla effettiva reintegrazione, oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al soddisfo dedotto quanto percepito nel periodo di estromissione per altre attività lavorative;
- condanna la società in persona del legale rappresentante pro tempore, al CP_1 versamento dei contributi assistenziali e previdenziali dal momento del licenziamento al momento dell'effettiva reintegra;
- condanna parte resistente al pagamento delle differenze retributive maturate CP_1 dal ricorrente per complessivi euro 28.325,38= lordi, di cui Euro 1.953,476 lordi a titolo di
TFR, oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo;
- condannare la in persona del legale rappresentante pro tempore, al CP_1 pagamento in favore del ricorrente dell'importo di € 2.519,17= per le anticipazioni dallo stesso sostenute;
- condanna la resistente al pagamento in favore del ricorrente delle spese di lite CP_1 liquidate in complessivi euro 6.000,00, oltre spese generali ed accessori di legge, da distrarsi in favore della procuratrice antistataria.
Busto Arsizio, 9 ottobre 2025
Il Giudice del lavoro
Dott.ssa Emanuela Fedele
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