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Sentenza 31 marzo 2025
Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Aosta, sentenza 31/03/2025, n. 60 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Aosta |
| Numero : | 60 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 105/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di AOSTA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Giuseppe Colazingari - Presidente Relatore/estensore
Dott. Maurizio D'Abrusco - Giudice
Dott.ssa Giulia De Luca - Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 105/2025 promossa da:
(c.f. ) Parte_1 C.F._1
e
(C.F. ), entrambi con il patrocinio dell'avv. DAL TOE' Parte_2 C.F._2
MARIA GRAZIA e elettivamente domiciliati in Via Losanna 11100 Aosta presso lo studio dell'avv.
DAL TOE' MARIA GRAZIA
P.M. C/O PROCURA DELLA REPUBBLICA DI AOSTA
INTERVENUTO
In punto: OMOLOGA DI SEPARAZIONE CONSENSUALE sulle conclusioni dei coniugi formulate in ricorso e nelle note a verbale come segue:
“Voglia il Tribunale ill.mo
- fissare udienza di comparizione dei coniugi per gli adempimenti previsti dall'art. 473 bis 51 c.p.c.; con espressa richiesta di sostituzione di detta udienza mediante deposito di note scritte;
- che l'Ill.mo Tribunale in composizione Collegiale,
- in accoglimento dell' istanza di separazione consensuale, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, voglia pronunciare con pagina 1 di 3 sentenza la separazione personale dei coniugi alle seguenti condizioni:
1) i coniugi vivranno separati senza interferire l'uno nella vita dell'altro. Gli stessi si autorizzano, ove necessario e sin d'ora,
reciprocamente al rilascio di documenti validi per l'espatrio.
2) La sig.ra ha già lasciato la casa familiare ed Parte_2
individuato altra soluzione abitativa nonché prelevato i suoi beni ed effetti personali.
3) I coniugi rinunciano reciprocamente all'assegno avendo ciascuno propria autonomia reddituale.
4) Le spese legali vengono poste a carico per l'intero del sig. Pt_1
.
[...]
Con ordine al competente Ufficiale di Stato civile di procedere alla annotazione/trascrizione della emananda sentenza di separazione.
I coniugi rinunciano all'impugnazione della sentenza.”
DELL'UFFICIO DEL P.M.
“visti gli atti, lette le richieste, conclude esprimendo parere favorevole alla pronuncia di separazione con rinuncia ai termini di impugnazione.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
A seguito del deposito del ricorso in data 29 gennaio 2025 e delle note di udienza di cui all'art. 127 c. 3 c.p.c i coniugi dimostravano di non aver alcun interesse affettivo l'uno nei confronti dell' altro e di desiderare con fermezza di porre termine al vincolo matrimoniale.
E' quindi senz'altro venuta meno la comunione materiale e spirituale tra loro.
Le condizioni concordate tra i coniugi appaiono conformi alla legge e pagina 2 di 3 risultano idonee a consentire una corretta gestione complessiva del rapporto a seguito del venir meno dell'affectio e, per l'effetto,
della convivenza.
P.Q.M.
ogni contraria istanza eccezione e deduzione reietta, definitivamente decidendo;
OMOLOGA le conclusioni, sopra riportate, assunte concordemente da;
nato ad [...] il [...] codice fiscale Parte_1
C.F._1
e
, nata ad [...] il [...] Parte_2
codice fiscale C.F._2
nel presente procedimento di separazione personale.
Matrimonio contratto il 26 agosto 2018 e trascritto nei registri dell'Ufficio di Stato civile del Comune di Alassio al n.13 parte II;
M A N D A alla Cancelleria di questo Tribunale di provvedere, alle prescritte comunicazioni all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di ALASSIO per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. n.
396/2000 e successive modificazioni sull'ordinamento civile.
Deliberata ad Aosta nella Camera di Consiglio del 31 marzo 2025
Il Presidente
Dr. Giuseppe Colazingari
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di AOSTA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Giuseppe Colazingari - Presidente Relatore/estensore
Dott. Maurizio D'Abrusco - Giudice
Dott.ssa Giulia De Luca - Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 105/2025 promossa da:
(c.f. ) Parte_1 C.F._1
e
(C.F. ), entrambi con il patrocinio dell'avv. DAL TOE' Parte_2 C.F._2
MARIA GRAZIA e elettivamente domiciliati in Via Losanna 11100 Aosta presso lo studio dell'avv.
DAL TOE' MARIA GRAZIA
P.M. C/O PROCURA DELLA REPUBBLICA DI AOSTA
INTERVENUTO
In punto: OMOLOGA DI SEPARAZIONE CONSENSUALE sulle conclusioni dei coniugi formulate in ricorso e nelle note a verbale come segue:
“Voglia il Tribunale ill.mo
- fissare udienza di comparizione dei coniugi per gli adempimenti previsti dall'art. 473 bis 51 c.p.c.; con espressa richiesta di sostituzione di detta udienza mediante deposito di note scritte;
- che l'Ill.mo Tribunale in composizione Collegiale,
- in accoglimento dell' istanza di separazione consensuale, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, voglia pronunciare con pagina 1 di 3 sentenza la separazione personale dei coniugi alle seguenti condizioni:
1) i coniugi vivranno separati senza interferire l'uno nella vita dell'altro. Gli stessi si autorizzano, ove necessario e sin d'ora,
reciprocamente al rilascio di documenti validi per l'espatrio.
2) La sig.ra ha già lasciato la casa familiare ed Parte_2
individuato altra soluzione abitativa nonché prelevato i suoi beni ed effetti personali.
3) I coniugi rinunciano reciprocamente all'assegno avendo ciascuno propria autonomia reddituale.
4) Le spese legali vengono poste a carico per l'intero del sig. Pt_1
.
[...]
Con ordine al competente Ufficiale di Stato civile di procedere alla annotazione/trascrizione della emananda sentenza di separazione.
I coniugi rinunciano all'impugnazione della sentenza.”
DELL'UFFICIO DEL P.M.
“visti gli atti, lette le richieste, conclude esprimendo parere favorevole alla pronuncia di separazione con rinuncia ai termini di impugnazione.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
A seguito del deposito del ricorso in data 29 gennaio 2025 e delle note di udienza di cui all'art. 127 c. 3 c.p.c i coniugi dimostravano di non aver alcun interesse affettivo l'uno nei confronti dell' altro e di desiderare con fermezza di porre termine al vincolo matrimoniale.
E' quindi senz'altro venuta meno la comunione materiale e spirituale tra loro.
Le condizioni concordate tra i coniugi appaiono conformi alla legge e pagina 2 di 3 risultano idonee a consentire una corretta gestione complessiva del rapporto a seguito del venir meno dell'affectio e, per l'effetto,
della convivenza.
P.Q.M.
ogni contraria istanza eccezione e deduzione reietta, definitivamente decidendo;
OMOLOGA le conclusioni, sopra riportate, assunte concordemente da;
nato ad [...] il [...] codice fiscale Parte_1
C.F._1
e
, nata ad [...] il [...] Parte_2
codice fiscale C.F._2
nel presente procedimento di separazione personale.
Matrimonio contratto il 26 agosto 2018 e trascritto nei registri dell'Ufficio di Stato civile del Comune di Alassio al n.13 parte II;
M A N D A alla Cancelleria di questo Tribunale di provvedere, alle prescritte comunicazioni all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di ALASSIO per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. n.
396/2000 e successive modificazioni sull'ordinamento civile.
Deliberata ad Aosta nella Camera di Consiglio del 31 marzo 2025
Il Presidente
Dr. Giuseppe Colazingari
pagina 3 di 3