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Sentenza 26 maggio 2025
Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 26/05/2025, n. 1360 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 1360 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 15067/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Antonio Costanzo presidente dott. Vittorio Serra giudice relatore dott.ssa Roberta Dioguardi giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 15067/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 P.IVA_1 dell'avv. GUALTIERI MAURO e dell'avv. FABBRI ALESSANDRO ( ) C.F._1
PIAZZA MERCATO 20 47841 CATTOLICA;
elettivamente domiciliato in PIAZZA MERCATO N.
20 47841 CATTOLICA presso il difensore avv. GUALTIERI MAURO
ATTRICE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PAGLIERANI Controparte_2 C.F._2
STEFANO, elettivamente domiciliato in VIA MELOZZO DA FORLI' N. 8 47921 RIMINI presso il difensore avv. PAGLIERANI STEFANO
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
pagina 1 di 6 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
I
1. Con ricorso in data 21.9.2023 chiedeva che fosse ingiunto a Controparte_2 Controparte_1
con sede in Misano Adriatico (RN), Via Larga n. 19/20, il pagamento immediato
[...]
di € 19.000,00, oltre interessi e spese.
Esponeva al riguardo di aver effettuato una serie di prestiti (per 25.000 euro) in favore della società e di essere rimasta creditrice della residuale cifra di € 19.000,00.
Esponeva inoltre che il ricorso veniva proposto innanzi alla Sezione Specializzata in materia di impresa del Tribunale di Bologna, in ossequio al disposto di cui all'art. 3 comma 2, lett. b) d.lgs. 168/2003, in quanto il credito atteneva a rapporti endosocietari relativi a prestiti effettuati dalla socia Controparte_2
in favore della società ingiunta.
2. In data 25.9.2023 veniva emesso il decreto ingiuntivo richiesto, senza provvisoria esecuzione (n.
3874/2023 del 25.9.2023).
II
Avverso il decreto proponeva opposizione con atto di Controparte_1
citazione ritualmente notificato.
1. L'opponente eccepiva in via preliminare la nullità del decreto ingiuntivo per incompetenza territoriale del Tribunale emittente, essendo il giudizio devoluto al Tribunale di Rimini, quale foro della sede della società, nonché foro generale per le persone giuridiche e non potendosi ipotizzare la competenza del Tribunale di Bologna neppure quale forum destinatae solutionis in materia di obbligazioni pecuniarie, essendo parte opposta (solo formalmente) residente nel circondario del
Tribunale di Pesaro.
L'opponente contestava anche la competenza per materia della sezione specializzata in materia di impresa, dal momento che l'art. 3 del d.l.vo 168/2003 era applicabile esclusivamente in materia di società di capitali e di consorzi.
pagina 2 di 6 2. Nel merito contestava la sussistenza del debito (essendosi il rapporto di finanziamento CP_1
tra socio e società svolto in termini diametralmente opposti a quelli narrati dalla ricorrente).
3. In via riconvenzionale contestava alla socia distrazioni e prelievi ingiustificati, di cui CP_1
chiedeva il rimborso.
Ciò premesso, formulava le seguenti conclusioni: CP_1
“- voglia l'Ecc.mo Tribunale di Bologna,
- disattesa ogni contraria e diversa istanza, eccezione e deduzione,
- emesse le più opportune pronunce e declaratorie,
- in via preliminare dichiarare la propria incompetenza per territorio alla pronuncia dell'opposto decreto ingiuntivo del
Tribunale di Bologna n. 3874/2023 del 25 settembre 2023 in favore del Tribunale di Rimini in via alternativa al Tribunale
di Pesaro quale foro destinatae solutionis, con conseguente declaratoria di nullità e revoca del medesimo, condannando
parte opposta alle spese di lite,
- in via subordinata e di merito, accertare e dichiarare l'infondatezza della pretesa di € 19.000,00 della SInora CP_2
e revocare per l'effetto l'opposto decreto ingiuntivo del Tribunale di Bologna n. 3874/2023 del 25 settembre 2023,
[...]
- in via riconvenzionale, accertare e dichiarare che la SInora ha indebitamente distratto a proprio favore Controparte_2
le seguenti attività della € 5.000,00 con bonifico bancario in data 29 ottobre Controparte_1
2021; € 1.000,00 con bonifico bancario in data 4 novembre 2021; € 8.000,00 mediante prelievo di contanti in data 15
gennaio 2010; € 400,00 mediante prelievo di contanti in data 28 gennaio 2014; € 500,00 mediante prelievo di contanti in
data 16 giugno 2015; € 500,00 mediante prelievo di contanti in data 3 agosto 2016; € 285,00 mediante prelievo di contanti
in data 8 settembre 2016; € 1.000,00 mediante prelievo di contanti in data 30 settembre 2020; € 300,00 mediante prelievo
bancomat in data 7 maggio 2021; € 300,00 mediante prelievo bancomat in data 23 giugno 2021; e condannare per l'effetto
la SInora al pagamento in favore della della somma di € Controparte_2 Controparte_1
22.436,98, con maggiorazione di rivalutazione monetaria ed interessi legali sulla somma via via annualmente rivalutata
delle singole appropriazioni alla sentenza;
- con vittoria di esborsi e compensi di causa.”.
III pagina 3 di 6 Si costituiva in giudizio . Controparte_2
1. Preliminarmente la convenuta opposta ribadiva la piena competenza del tribunale adito.
2. La convenuta insisteva quindi nella propria domanda di pagamento, contestando la avversaria rappresentazione dei fatti.
3. La convenuta contestava anche la fondatezza della domanda riconvenzionale proposta dall'attrice opponente.
Ciò premesso, formulava le seguenti conclusioni: Controparte_2
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, premessa ogni declaratoria di rito e di merito,
- in limine litis: concedere la provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo n. 3874/2023 emesso in data 25.09.2023,
portante la somma di € 19.000,00 oltre interessi di legge dalla data di messa in mora sino al saldo effettivo, oltre spese
legali di cui monitorio, stante l'infondatezza dell'opposizione avversaria, sfornita di prova scritta o di pronta soluzione;
- ancora in limine litis: in ipotesi di mancata concessione della provvisoria esecuzione dell'intera cifra di € 19.000,00
portata dal decreto ingiuntivo n. 3874/2023, in via subordinata, chiede concedersi la provvisoria esecuzione parziale,
dell'importo risultante per tabulas dovuto pari ad € 16.165,00, ovvero quella diversa somma, maggiore o minore, ritenuta
dal Magistrato dovuta dalla convenuta a favore della SI.ra , oltre interessi di legge dalla messa in mora al Controparte_2
saldo e le spese liquidate nel decreto ingiuntivo;
- nel merito: respingere l'opposizione proposta ex adverso, in quanto infondata in fatto ed in diritto e, per l'effetto,
confermare il decreto ingiuntivo n. 3874/2023, emesso nei confronti della (c.f. Controparte_1
e partita IVA ), in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Misano Adriatico (RN); P.IVA_1
- in via subordina: accertare e dichiarare che la SI.ra (c.f. ) è creditrice nei Controparte_2 CodiceFiscale_3
confronti della della somma di € 19.000,00 e, conseguentemente, condannare Controparte_1
essa (c.f. e partita IVA ), in persona del legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_1
pro tempore, al pagamento a favore della SI.ra della cifra di € 19.000,00, ovvero di quella diversa Controparte_2
somma, maggiore o minore, che risulterà dovuta all'esito del procedimento, oltre interessi di legge dalla data di messa in
mora sino al saldo effettivo;
pagina 4 di 6 - respingere la domanda riconvenzionale proposta dalla (c.f. e partita IVA Controparte_1
) nei confronti della SI.ra nonché ogni domanda avversaria, in quanto totalmente infondate P.IVA_1 Controparte_2
in fatto ed in diritto;
Vittoria di spese e compensi professionali”.
IV
La causa, respinta la richiesta di concessione della provvisoria esecuzione, era posta in decisione all'udienza del 14.11.2024 sulla questione preliminare della competenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I. L'eccezione di incompetenza è fondata.
L'art. 3 comma 2 del d.l.vo 168/2023 attribuisce alle sezioni specializzate in materia di impresa le cause relative ai rapporti societari inerenti alle società di capitali, senza includere quelli inerenti alle società di persone.
Essendo l'ingiunta una società in nome collettivo, la domanda di pagamento andava dunque proposta davanti al tribunale ordinario.
Avendo l'ingiunta sede in Misano Adriatico, il tribunale ordinario competente va individuato ai sensi dell'art. 19 c.p.c. nel tribunale di Rimini.
Come evidenziato dalla convenuta, è in alternativa competente ai sensi dell'art. 20 c.p.c., quale giudice del luogo di adempimento dell'obbligazione di pagamento, il tribunale di Pesaro, nel cui circondario (a
Gabicce Mare) risiede la creditrice ricorrente.
II. Conseguentemente, il decreto ingiuntivo emesso dal giudice incompetente deve essere dichiarato nullo e la nullità dichiarata con sentenza (cfr. Cass. 15579/2019).
Il presente giudizio viene dunque definito con una decisione in rito.
Ogni altra questione di merito dovrà essere esaminata dal giudice competente.
III. Non vi è motivo di compensare le spese (la ricorrente ha insistito anche alla prima udienza nella competenza della sezione specializzata), che vanno quindi regolate secondo il criterio della pagina 5 di 6 soccombenza e che si liquidano in complessivi € 3.769,50, di cui € 382,50 per spese ed € 3.387,00 per compensi professionali (€ 919,00 per la fase di studio, € 777,00 per la fase introduttiva, € 840,00 per la fase istruttoria, € 851,00 per la fase decisoria), oltre spese generali nella misura del 15%, oltre c.p.a. e i.v.a. come per legge.
P.Q.M.
il tribunale, ogni diversa istanza, eccezione e domanda disattesa, definitivamente pronunciando nella causa tra
Controparte_1
contro
Controparte_2
così provvede:
a) dichiara la nullità del decreto ingiuntivo opposto (n. 3874/2023 del 25.9.2023 del Tribunale di
Bologna);
b) dichiara l'incompetenza per materia della sezione specializzata in materia di impresa del Tribunale
di Bologna a conoscere della domanda proposta in via monitoria da essendo Controparte_2
competenti in via alternativa il Tribunale ordinario di Rimini e il Tribunale ordinario di Pesaro;
c) dichiara tenuta e condanna al pagamento delle spese della presente fase di giudizio, Controparte_2
che liquida in complessivi € 3.769,50, di cui € 382,50 per spese ed € 3.387,00 per compensi professionali, oltre spese generali nella misura del 15%, oltre c.p.a. e i.v.a. come per legge;
d) fissa per la riassunzione il termine di mesi tre.
Così deciso in Bologna, nella camera di conSIlio della sezione specializzata in materia di impresa del tribunale del 22.5.2025
l'estensore il presidente dott. Vittorio Serra dott. Antonio Costanzo
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Antonio Costanzo presidente dott. Vittorio Serra giudice relatore dott.ssa Roberta Dioguardi giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 15067/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 P.IVA_1 dell'avv. GUALTIERI MAURO e dell'avv. FABBRI ALESSANDRO ( ) C.F._1
PIAZZA MERCATO 20 47841 CATTOLICA;
elettivamente domiciliato in PIAZZA MERCATO N.
20 47841 CATTOLICA presso il difensore avv. GUALTIERI MAURO
ATTRICE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PAGLIERANI Controparte_2 C.F._2
STEFANO, elettivamente domiciliato in VIA MELOZZO DA FORLI' N. 8 47921 RIMINI presso il difensore avv. PAGLIERANI STEFANO
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
pagina 1 di 6 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
I
1. Con ricorso in data 21.9.2023 chiedeva che fosse ingiunto a Controparte_2 Controparte_1
con sede in Misano Adriatico (RN), Via Larga n. 19/20, il pagamento immediato
[...]
di € 19.000,00, oltre interessi e spese.
Esponeva al riguardo di aver effettuato una serie di prestiti (per 25.000 euro) in favore della società e di essere rimasta creditrice della residuale cifra di € 19.000,00.
Esponeva inoltre che il ricorso veniva proposto innanzi alla Sezione Specializzata in materia di impresa del Tribunale di Bologna, in ossequio al disposto di cui all'art. 3 comma 2, lett. b) d.lgs. 168/2003, in quanto il credito atteneva a rapporti endosocietari relativi a prestiti effettuati dalla socia Controparte_2
in favore della società ingiunta.
2. In data 25.9.2023 veniva emesso il decreto ingiuntivo richiesto, senza provvisoria esecuzione (n.
3874/2023 del 25.9.2023).
II
Avverso il decreto proponeva opposizione con atto di Controparte_1
citazione ritualmente notificato.
1. L'opponente eccepiva in via preliminare la nullità del decreto ingiuntivo per incompetenza territoriale del Tribunale emittente, essendo il giudizio devoluto al Tribunale di Rimini, quale foro della sede della società, nonché foro generale per le persone giuridiche e non potendosi ipotizzare la competenza del Tribunale di Bologna neppure quale forum destinatae solutionis in materia di obbligazioni pecuniarie, essendo parte opposta (solo formalmente) residente nel circondario del
Tribunale di Pesaro.
L'opponente contestava anche la competenza per materia della sezione specializzata in materia di impresa, dal momento che l'art. 3 del d.l.vo 168/2003 era applicabile esclusivamente in materia di società di capitali e di consorzi.
pagina 2 di 6 2. Nel merito contestava la sussistenza del debito (essendosi il rapporto di finanziamento CP_1
tra socio e società svolto in termini diametralmente opposti a quelli narrati dalla ricorrente).
3. In via riconvenzionale contestava alla socia distrazioni e prelievi ingiustificati, di cui CP_1
chiedeva il rimborso.
Ciò premesso, formulava le seguenti conclusioni: CP_1
“- voglia l'Ecc.mo Tribunale di Bologna,
- disattesa ogni contraria e diversa istanza, eccezione e deduzione,
- emesse le più opportune pronunce e declaratorie,
- in via preliminare dichiarare la propria incompetenza per territorio alla pronuncia dell'opposto decreto ingiuntivo del
Tribunale di Bologna n. 3874/2023 del 25 settembre 2023 in favore del Tribunale di Rimini in via alternativa al Tribunale
di Pesaro quale foro destinatae solutionis, con conseguente declaratoria di nullità e revoca del medesimo, condannando
parte opposta alle spese di lite,
- in via subordinata e di merito, accertare e dichiarare l'infondatezza della pretesa di € 19.000,00 della SInora CP_2
e revocare per l'effetto l'opposto decreto ingiuntivo del Tribunale di Bologna n. 3874/2023 del 25 settembre 2023,
[...]
- in via riconvenzionale, accertare e dichiarare che la SInora ha indebitamente distratto a proprio favore Controparte_2
le seguenti attività della € 5.000,00 con bonifico bancario in data 29 ottobre Controparte_1
2021; € 1.000,00 con bonifico bancario in data 4 novembre 2021; € 8.000,00 mediante prelievo di contanti in data 15
gennaio 2010; € 400,00 mediante prelievo di contanti in data 28 gennaio 2014; € 500,00 mediante prelievo di contanti in
data 16 giugno 2015; € 500,00 mediante prelievo di contanti in data 3 agosto 2016; € 285,00 mediante prelievo di contanti
in data 8 settembre 2016; € 1.000,00 mediante prelievo di contanti in data 30 settembre 2020; € 300,00 mediante prelievo
bancomat in data 7 maggio 2021; € 300,00 mediante prelievo bancomat in data 23 giugno 2021; e condannare per l'effetto
la SInora al pagamento in favore della della somma di € Controparte_2 Controparte_1
22.436,98, con maggiorazione di rivalutazione monetaria ed interessi legali sulla somma via via annualmente rivalutata
delle singole appropriazioni alla sentenza;
- con vittoria di esborsi e compensi di causa.”.
III pagina 3 di 6 Si costituiva in giudizio . Controparte_2
1. Preliminarmente la convenuta opposta ribadiva la piena competenza del tribunale adito.
2. La convenuta insisteva quindi nella propria domanda di pagamento, contestando la avversaria rappresentazione dei fatti.
3. La convenuta contestava anche la fondatezza della domanda riconvenzionale proposta dall'attrice opponente.
Ciò premesso, formulava le seguenti conclusioni: Controparte_2
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, premessa ogni declaratoria di rito e di merito,
- in limine litis: concedere la provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo n. 3874/2023 emesso in data 25.09.2023,
portante la somma di € 19.000,00 oltre interessi di legge dalla data di messa in mora sino al saldo effettivo, oltre spese
legali di cui monitorio, stante l'infondatezza dell'opposizione avversaria, sfornita di prova scritta o di pronta soluzione;
- ancora in limine litis: in ipotesi di mancata concessione della provvisoria esecuzione dell'intera cifra di € 19.000,00
portata dal decreto ingiuntivo n. 3874/2023, in via subordinata, chiede concedersi la provvisoria esecuzione parziale,
dell'importo risultante per tabulas dovuto pari ad € 16.165,00, ovvero quella diversa somma, maggiore o minore, ritenuta
dal Magistrato dovuta dalla convenuta a favore della SI.ra , oltre interessi di legge dalla messa in mora al Controparte_2
saldo e le spese liquidate nel decreto ingiuntivo;
- nel merito: respingere l'opposizione proposta ex adverso, in quanto infondata in fatto ed in diritto e, per l'effetto,
confermare il decreto ingiuntivo n. 3874/2023, emesso nei confronti della (c.f. Controparte_1
e partita IVA ), in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Misano Adriatico (RN); P.IVA_1
- in via subordina: accertare e dichiarare che la SI.ra (c.f. ) è creditrice nei Controparte_2 CodiceFiscale_3
confronti della della somma di € 19.000,00 e, conseguentemente, condannare Controparte_1
essa (c.f. e partita IVA ), in persona del legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_1
pro tempore, al pagamento a favore della SI.ra della cifra di € 19.000,00, ovvero di quella diversa Controparte_2
somma, maggiore o minore, che risulterà dovuta all'esito del procedimento, oltre interessi di legge dalla data di messa in
mora sino al saldo effettivo;
pagina 4 di 6 - respingere la domanda riconvenzionale proposta dalla (c.f. e partita IVA Controparte_1
) nei confronti della SI.ra nonché ogni domanda avversaria, in quanto totalmente infondate P.IVA_1 Controparte_2
in fatto ed in diritto;
Vittoria di spese e compensi professionali”.
IV
La causa, respinta la richiesta di concessione della provvisoria esecuzione, era posta in decisione all'udienza del 14.11.2024 sulla questione preliminare della competenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I. L'eccezione di incompetenza è fondata.
L'art. 3 comma 2 del d.l.vo 168/2023 attribuisce alle sezioni specializzate in materia di impresa le cause relative ai rapporti societari inerenti alle società di capitali, senza includere quelli inerenti alle società di persone.
Essendo l'ingiunta una società in nome collettivo, la domanda di pagamento andava dunque proposta davanti al tribunale ordinario.
Avendo l'ingiunta sede in Misano Adriatico, il tribunale ordinario competente va individuato ai sensi dell'art. 19 c.p.c. nel tribunale di Rimini.
Come evidenziato dalla convenuta, è in alternativa competente ai sensi dell'art. 20 c.p.c., quale giudice del luogo di adempimento dell'obbligazione di pagamento, il tribunale di Pesaro, nel cui circondario (a
Gabicce Mare) risiede la creditrice ricorrente.
II. Conseguentemente, il decreto ingiuntivo emesso dal giudice incompetente deve essere dichiarato nullo e la nullità dichiarata con sentenza (cfr. Cass. 15579/2019).
Il presente giudizio viene dunque definito con una decisione in rito.
Ogni altra questione di merito dovrà essere esaminata dal giudice competente.
III. Non vi è motivo di compensare le spese (la ricorrente ha insistito anche alla prima udienza nella competenza della sezione specializzata), che vanno quindi regolate secondo il criterio della pagina 5 di 6 soccombenza e che si liquidano in complessivi € 3.769,50, di cui € 382,50 per spese ed € 3.387,00 per compensi professionali (€ 919,00 per la fase di studio, € 777,00 per la fase introduttiva, € 840,00 per la fase istruttoria, € 851,00 per la fase decisoria), oltre spese generali nella misura del 15%, oltre c.p.a. e i.v.a. come per legge.
P.Q.M.
il tribunale, ogni diversa istanza, eccezione e domanda disattesa, definitivamente pronunciando nella causa tra
Controparte_1
contro
Controparte_2
così provvede:
a) dichiara la nullità del decreto ingiuntivo opposto (n. 3874/2023 del 25.9.2023 del Tribunale di
Bologna);
b) dichiara l'incompetenza per materia della sezione specializzata in materia di impresa del Tribunale
di Bologna a conoscere della domanda proposta in via monitoria da essendo Controparte_2
competenti in via alternativa il Tribunale ordinario di Rimini e il Tribunale ordinario di Pesaro;
c) dichiara tenuta e condanna al pagamento delle spese della presente fase di giudizio, Controparte_2
che liquida in complessivi € 3.769,50, di cui € 382,50 per spese ed € 3.387,00 per compensi professionali, oltre spese generali nella misura del 15%, oltre c.p.a. e i.v.a. come per legge;
d) fissa per la riassunzione il termine di mesi tre.
Così deciso in Bologna, nella camera di conSIlio della sezione specializzata in materia di impresa del tribunale del 22.5.2025
l'estensore il presidente dott. Vittorio Serra dott. Antonio Costanzo
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