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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 15/12/2025, n. 2233 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 2233 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
N. V.G. 5253/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott.ssa Lucia Minutella Giudice dott.ssa Isabella Messina Giudice Rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. v.g. 5253/2025 promossa da:
elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. DE PASQUALE ELISABETTA Parte_1 che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
e
elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. PROTA MARGHERITA che lo CP_1 rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla si oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio in VENARIA REALE il Parte_1 CP_1 25/09/2010.
Dal matrimonio è nata una figlia: nata il [...]. Per_1
Con ricorso depositato il 10/03/2025 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi.
pagina 1 di 5 I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di separazione personale dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa, il cui ascolto è manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4 c.p.c.
Nulla sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la separazione personale tra e Parte_1 CP_1
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
a) Sulle disposizioni relative alla figlia minore Persona_2
1) Affidamento e mantenimento della figlia:
AFFIDA in via condivisa la figlia con collocazione prevalente e residenza presso la casa della Per_1 madre, in Torino, Via Giovanni Segantini n. 104/B.
DISPONE che i coniugi, concordemente, stabiliscano di gestire, di volta in volta e secondo le necessità proprie e della figlia, la permanenza della medesima presso la casa della madre e del padre, cercando di rispettare il più possibile le esigenze e i desideri della minore.
DISPONE che in caso di disaccordo e, fintantoché ciò non contrasterà con la volontà, gli impegni e le esigenze della figlia, ferma la possibilità di deroga, il padre possa vedere e tenere con sé : Per_1
- durante il periodo scolastico: a fine settimana alternati dalle 18.00 del venerdì alle ore 21,00 della domenica, quando la riaccompagnerà a casa della madre;
inoltre, il signor potrà tenere con sé la CP_1 figlia, nelle settimane che terminano con week-end di competenza della madre, due giorni infrasettimanali, preferibilmente il martedì e il giovedì, dalle ore 18.00 sino alle ore 21,00, quando la riaccompagnerà a casa della madre e nelle settimane che terminano con week-end di sua competenza un giorno infrasettimanale, preferibilmente il martedì, dalle ore 18.00 sino 21,00, quando la riaccompagnerà a casa della madre;
- durante il periodo estivo: verrà mantenuta la medesima alternanza di cui sopra, ma il padre riaccompagnerà presso la casa della madre entro le ore 21,30. Per_1
DISPONE che durante le vacanze natalizie trascorra con il padre e con la madre, ad anni alterni, Per_1 un anno dal 23.12 al 30.12 e un anno dal 31.12 al 6.1, e così di seguito, alternativamente;
in caso di disaccordo, gli anni pari spetteranno al padre e gli anni dispari alla madre;
la Vigilia di Natale verrà trascorsa con la madre sino al mattino del 25 dicembre di ogni anno, mentre il giorno di Natale verrà trascorso con il padre sino al mattino del 26 dicembre, salvo diverso accordo concordato tra i coniugi.
DISPONE che trascorra metà delle vacanze pasquali con la madre e metà con il padre e, ad anni Per_1 alterni, il giorno di Pasqua o il giorno di Pasquetta;
in caso di disaccordo, per l'anno 2025 il primo periodo pagina 2 di 5 ed il giorno di Pasqua starà con la madre ed il secondo periodo ed il giorno di Pasquetta con il padre;
gli ulteriori giorni di vacanza, eventualmente stabiliti dalla scuola, andranno equamente suddivisi e ripartiti, con conseguente ampliamento dei periodi di spettanza di ciascun genitore, salvo diverso accordo tra i coniugi.
DISPONE che per le altre Festività, comandate e non, inclusi “ponti”, i genitori possano tenere con sé
alternativamente; in caso di disaccordo, il primo ponte/festività spetterà alla signora i Per_1 Pt_1 compleanni della figlia potranno essere festeggiati in famiglia alla presenza di entrambi i genitori in un luogo stabilito di comune accordo dagli stessi o, in alternativa, ad anni alterni, con ciascun genitore, facendo salva, in quest'ultimo caso, la facoltà del genitore di poter tenere con sé la figlia il giorno successivo a quello della festa, dalle ore 18,00 alle ore 21,00, se non già di propria competenza, per poterlo festeggiare.
DISPONE che durante le vacanze estive possa stare con il padre o con la madre per quindici giorni, Per_1 anche non consecutivi, in periodo da concordarsi con l'altro genitore entro il 31 maggio di ogni anno;
per il resto delle vacanze estive, potrà trascorrere un'ulteriore settimana di vacanza con ciascuno Per_1 dei genitori, in periodo da concordarsi entro il primo maggio. Nel corso dell'anno, inoltre, sarà facoltà di ciascuno dei genitori trascorrere fino a 15 giorni di vacanza con la figlia previo preavviso all'altro genitore di almeno 30 giorni.
DA' ATTO che entrambi i genitori si impegnano ad accompagnare la figlia alle attività scolastiche, ricreative e ludiche che abbiano svolgimento nel periodo temporale di propria competenza.
DA' ATTO che in qualsiasi circostanza di pernotto fuori dalla residenza o di affidamento della minore a soggetti terzi, i genitori si comunicheranno preventivamente e, comunque, con ampio anticipo i luoghi di soggiorno e i recapiti telefonici.
DISPONE che il padre contribuisca al mantenimento della figlia - sino al raggiungimento della sua indipendenza economica - versando alla madre, entro il giorno cinque di ogni mese, la somma di Euro 350,00 (trecentocinquanta,00), rivalutabile annualmente sulla scorta degli indici ISTAT, in modo automatico e senza necessità di ulteriore richiesta.
DISPONE che le spese mediche e farmaceutiche non coperte dal Servizio Sanitario Nazionale, nonché quelle scolastiche, sportive e ricreative sostenute per , necessitate ovvero previamente concordate Per_1 tra i genitori e successivamente documentate (sulla individuazione delle singole voci di spesa extra- assegno e delle relative modalità di rimborso si richiama il Protocollo del Tribunale di Torino siglato il 15.3.2016, che le parti dichiarano di aver letto e di voler applicare), siano suddivise tra i genitori in ragione di una metà ciascuno e sempre sino al raggiungimento dell'indipendenza economica della minore. Secondo quanto previsto dal Protocollo 15.3.2016 sopra richiamato, a cui le parti fanno espresso riferimento e che dichiarano di accettare, sono da considerarsi non soggette a preventivo accordo i seguenti titoli di spesa: a) Tasse ed assicurazioni scolastiche imposte da istituti ed università pubbliche;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico indicato ad inizio anno scolastico riferiti al corso di studi seguito, anche nel caso di scuola privata;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) abbonamento trasporto pubblico;
e) un corso per attività extrascolastica (sportiva o di istruzione) all'anno e relativi accessori;
h) spese di manutenzione, bollo e assicurazione relative a mezzi di locomozione acquistati in accordo;
i) spese per la patente;
l) tutte le spese mediche connotate dai caratteri della necessarietà o urgenza, quelle per i trattamenti sanitari, gli esami e le visite specialistiche prescritti dal pediatra di libera scelta e/o dal medico di base nonché quelle per tickets sanitari e spese farmaceutiche in quanto prescritte. Sempre alla stregua dell'indicato documento devono invece ritenersi soggette a preventiva intesa: a) tasse scolastiche, rette ed assicurazioni imposte da istituti privati;
b) tasse universitarie delle università private e pubbliche, dopo il primo anno fuori corso;
c) corsi di specializzazione e master;
d) gite scolastiche con pernottamento;
e) corsi di recupero e lezioni private;
f) alloggio e relative utenze presso la sede pagina 3 di 5 universitaria;
g) corsi di istruzione;
h) attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature ed abbigliamento oltre ad uno all'anno; l) viaggi e vacanze trascorsi autonomamente dal figlio;
m) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
n) soggiorno di studio, sportivo, stage sportivi;
o) spese per l'acquisto di mezzi di locomozione.
DA' ATTO che in parziale deroga al Protocollo sopra richiamato, le parti concordemente stabiliscono che i cambi di stagione non saranno ricompresi nell'assegno di mantenimento, ma le relative spese, previamente concordate due volte l'anno (primavera e autunno) solo per i capitoli di spesa superiori a Euro 100,00, verranno suddivise tra i genitori nella misura del 50%. Ciascuno dei genitori sarà comunque libero di acquistare autonomamente capi di abbigliamento per . Per_1
DA' ATTO che in ogni caso, le parti convengono altresì che, per ogni singolo capitolo di spesa superiore a Euro 500,00, ove non urgente e necessitato, il genitore convivente dovrà comunicare all'altro genitore la necessità della spesa, nonché il suo importo, entro un congruo termine precedente all'esborso. I conteggi di dare/avere dovranno essere effettuati con cadenza mensile e il genitore che anticipa la spesa è tenuto ad inviare il rendiconto con i relativi giustificativi entro il giorno venti di ogni mese all'altro genitore, il quale dovrà procedere al rimborso entro 15 giorni dalla richiesta.
DA' ATTO che sarà fiscalmente a carico di ciascun genitore nella misura del 50% ciascuno. Al Per_1 fine di permettere eventuali deduzioni fiscali o rimborsi assicurativi, i genitori sono invitati a richiedere ed a mettere a disposizione dell'atro genitore documenti fiscali (fatture e ricevute) relative a spese deducibili così da poter utilizzare il documento per la percentuale corrispondente a quella del rispettivo impegno di spesa.
DA' ATTO che le parti dichiarano che l'assegno unico verrà percepito integralmente dalla signora Pt_1 in considerazione della somma determinata a titolo di mantenimento.
DA' ATTO che i genitori prestano reciproco assenso per il rilascio e/o rinnovo del passaporto - o di ogni altro documento valido per l'espatrio - dei figli.
2) Piano genitoriale ex art 473 bis 12 ultimo comma c.p.c.
DA' ATTO che, in ossequio al disposto dell'art. 437 bis 12 ultimo comma, c.p.c., al fine dell'elaborazione del piano genitoriale, le parti dichiarano quanto segue:
- La signora nata a [...], il [...], titolo di studio diplomata in ragioneria, è Parte_1 dipendente presso la CISL Funzione Pubblica Metropolitana di Torino, con contratto a tempo indeterminato, con il seguente orario di lavoro: dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 17,00;
- Il signor nato a [...], il [...], titolo di studio diplomato, è dipendente presso Cartesio CP_1 Packaging S.p.A. di PR SI (NO), con contratto a tempo indeterminato con il seguente orario di lavoro: dal lunedì al venerdì dalle ore 7.30 alle ore 16.30;
- La famiglia ha in uso due autovetture, ognuna di proprietà esclusiva di ciascun coniuge;
- I genitori sono, al momento e sino a che sarà possibile, coadiuvati nella cura dei figli dai nonni materni, signor e signora Persona_3 Persona_4
- Ai nonni materni sono affidati principalmente i seguenti incombenti: (a) avere cura di , quando i Per_1 genitori lavorano;
(b) durante le vacanze estive/natalizie/pasquali e nelle altre ipotesi di sospensione delle attività scolastiche, tenere con sé la minore, in mancanza dei genitori per motivi di salute e/o lavorativi;
- nata a [...], il [...], di anni 12, frequenta la classe II, presso la scuola media statale Persona_2 di “Don Bosco-Valdocco” di Torino con i seguenti orari scolastici: lunedì, martedì, giovedì dalle 8,00 alle 16,30 e il mercoledì e il venerdì dalle 8,00 alle 13,35;
pagina 4 di 5 - viene normalmente accompagnata a scuola, con il comune consenso dei coniugi, dai genitori
Per_1 dei/delle compagni/e di classe di , ovvero, se possibile, dalla madre o dal padre;
all'uscita da scuola
Per_1 sono, tendenzialmente, i genitori dei/delle compagni/e di classe di che la riprendono, con il comune
Per_1 consenso dei coniugi, per accompagnarla dai nonni materni, che tengono con sé sino all'arrivo dei
Per_1 genitori, al termine delle rispettive giornate lavorative;
- pratica le seguenti attività extra-scolastiche: Fucina circo, presso La Fucina del Circo a Torino, Per_1 ogni lunedì dalle 17,00 alle 18,30;
Tutto quanto sopra premesso viene elaborato il seguente PIANO GENITORIALE per la gestione dei figli minori successivamente alla cessazione della convivenza tra i genitori:
ASSEGNA la casa familiare di proprietà esclusiva della signora e presso cui sarà collocata la figlia Pt_1 minore, , alla medesima. La figlia starà con i genitori secondo le modalità descritte al punto a1). Per_1
DA' ATTO che rispetto alla frequenza scolastica, si occuperanno di portare/andare a prendere la minore, i genitori dei/delle compagni/e di classe di , i nonni materni, i nonni paterni negli eventuali periodi Per_1 di permanenza a Torino e la madre o il padre, secondo i rispettivi impegni lavorativi, con possibilità di delegare a terzi.
b) Sui rapporti tra i coniugi che i coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto. Pt_2
DA' ATTO che l'abitazione coniugale sita Torino, Via Giovanni Segantini n. 104/B, di proprietà della signora è a questa assegnata, unitamente all'arredo, mentre gli effetti personali sono già stati Pt_1 suddivisi tra i coniugi in base alla rispettiva appartenenza;
per quanto riguarda gli altri beni e/o arredi presenti nella ex casa coniugale gli stessi sono già stati suddivisi tra i coniugi, ad eccezione di un ciclomotore Piaggio Vespa, di proprietà del signor che egli provvederà ad asportare dal garage CP_1 della moglie.
DA' ATTO che il signor ha già reperito altra abitazione in Torino, Corso Grosseto n. 445, sin dalla CP_1 metà di luglio 2024;
DA' ATTO che i rapporti economici tra le parti, anche pregressi, devono intendersi definiti e i coniugi non avanzano ulteriori reciproche domande di alcun genere, dichiarando di avere già regolato ogni loro rapporto patrimoniale ed economico.
NULLA sulle spese.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 12/12/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Isabella Messina Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott.ssa Lucia Minutella Giudice dott.ssa Isabella Messina Giudice Rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. v.g. 5253/2025 promossa da:
elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. DE PASQUALE ELISABETTA Parte_1 che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
e
elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. PROTA MARGHERITA che lo CP_1 rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla si oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio in VENARIA REALE il Parte_1 CP_1 25/09/2010.
Dal matrimonio è nata una figlia: nata il [...]. Per_1
Con ricorso depositato il 10/03/2025 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi.
pagina 1 di 5 I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di separazione personale dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa, il cui ascolto è manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4 c.p.c.
Nulla sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la separazione personale tra e Parte_1 CP_1
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
a) Sulle disposizioni relative alla figlia minore Persona_2
1) Affidamento e mantenimento della figlia:
AFFIDA in via condivisa la figlia con collocazione prevalente e residenza presso la casa della Per_1 madre, in Torino, Via Giovanni Segantini n. 104/B.
DISPONE che i coniugi, concordemente, stabiliscano di gestire, di volta in volta e secondo le necessità proprie e della figlia, la permanenza della medesima presso la casa della madre e del padre, cercando di rispettare il più possibile le esigenze e i desideri della minore.
DISPONE che in caso di disaccordo e, fintantoché ciò non contrasterà con la volontà, gli impegni e le esigenze della figlia, ferma la possibilità di deroga, il padre possa vedere e tenere con sé : Per_1
- durante il periodo scolastico: a fine settimana alternati dalle 18.00 del venerdì alle ore 21,00 della domenica, quando la riaccompagnerà a casa della madre;
inoltre, il signor potrà tenere con sé la CP_1 figlia, nelle settimane che terminano con week-end di competenza della madre, due giorni infrasettimanali, preferibilmente il martedì e il giovedì, dalle ore 18.00 sino alle ore 21,00, quando la riaccompagnerà a casa della madre e nelle settimane che terminano con week-end di sua competenza un giorno infrasettimanale, preferibilmente il martedì, dalle ore 18.00 sino 21,00, quando la riaccompagnerà a casa della madre;
- durante il periodo estivo: verrà mantenuta la medesima alternanza di cui sopra, ma il padre riaccompagnerà presso la casa della madre entro le ore 21,30. Per_1
DISPONE che durante le vacanze natalizie trascorra con il padre e con la madre, ad anni alterni, Per_1 un anno dal 23.12 al 30.12 e un anno dal 31.12 al 6.1, e così di seguito, alternativamente;
in caso di disaccordo, gli anni pari spetteranno al padre e gli anni dispari alla madre;
la Vigilia di Natale verrà trascorsa con la madre sino al mattino del 25 dicembre di ogni anno, mentre il giorno di Natale verrà trascorso con il padre sino al mattino del 26 dicembre, salvo diverso accordo concordato tra i coniugi.
DISPONE che trascorra metà delle vacanze pasquali con la madre e metà con il padre e, ad anni Per_1 alterni, il giorno di Pasqua o il giorno di Pasquetta;
in caso di disaccordo, per l'anno 2025 il primo periodo pagina 2 di 5 ed il giorno di Pasqua starà con la madre ed il secondo periodo ed il giorno di Pasquetta con il padre;
gli ulteriori giorni di vacanza, eventualmente stabiliti dalla scuola, andranno equamente suddivisi e ripartiti, con conseguente ampliamento dei periodi di spettanza di ciascun genitore, salvo diverso accordo tra i coniugi.
DISPONE che per le altre Festività, comandate e non, inclusi “ponti”, i genitori possano tenere con sé
alternativamente; in caso di disaccordo, il primo ponte/festività spetterà alla signora i Per_1 Pt_1 compleanni della figlia potranno essere festeggiati in famiglia alla presenza di entrambi i genitori in un luogo stabilito di comune accordo dagli stessi o, in alternativa, ad anni alterni, con ciascun genitore, facendo salva, in quest'ultimo caso, la facoltà del genitore di poter tenere con sé la figlia il giorno successivo a quello della festa, dalle ore 18,00 alle ore 21,00, se non già di propria competenza, per poterlo festeggiare.
DISPONE che durante le vacanze estive possa stare con il padre o con la madre per quindici giorni, Per_1 anche non consecutivi, in periodo da concordarsi con l'altro genitore entro il 31 maggio di ogni anno;
per il resto delle vacanze estive, potrà trascorrere un'ulteriore settimana di vacanza con ciascuno Per_1 dei genitori, in periodo da concordarsi entro il primo maggio. Nel corso dell'anno, inoltre, sarà facoltà di ciascuno dei genitori trascorrere fino a 15 giorni di vacanza con la figlia previo preavviso all'altro genitore di almeno 30 giorni.
DA' ATTO che entrambi i genitori si impegnano ad accompagnare la figlia alle attività scolastiche, ricreative e ludiche che abbiano svolgimento nel periodo temporale di propria competenza.
DA' ATTO che in qualsiasi circostanza di pernotto fuori dalla residenza o di affidamento della minore a soggetti terzi, i genitori si comunicheranno preventivamente e, comunque, con ampio anticipo i luoghi di soggiorno e i recapiti telefonici.
DISPONE che il padre contribuisca al mantenimento della figlia - sino al raggiungimento della sua indipendenza economica - versando alla madre, entro il giorno cinque di ogni mese, la somma di Euro 350,00 (trecentocinquanta,00), rivalutabile annualmente sulla scorta degli indici ISTAT, in modo automatico e senza necessità di ulteriore richiesta.
DISPONE che le spese mediche e farmaceutiche non coperte dal Servizio Sanitario Nazionale, nonché quelle scolastiche, sportive e ricreative sostenute per , necessitate ovvero previamente concordate Per_1 tra i genitori e successivamente documentate (sulla individuazione delle singole voci di spesa extra- assegno e delle relative modalità di rimborso si richiama il Protocollo del Tribunale di Torino siglato il 15.3.2016, che le parti dichiarano di aver letto e di voler applicare), siano suddivise tra i genitori in ragione di una metà ciascuno e sempre sino al raggiungimento dell'indipendenza economica della minore. Secondo quanto previsto dal Protocollo 15.3.2016 sopra richiamato, a cui le parti fanno espresso riferimento e che dichiarano di accettare, sono da considerarsi non soggette a preventivo accordo i seguenti titoli di spesa: a) Tasse ed assicurazioni scolastiche imposte da istituti ed università pubbliche;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico indicato ad inizio anno scolastico riferiti al corso di studi seguito, anche nel caso di scuola privata;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) abbonamento trasporto pubblico;
e) un corso per attività extrascolastica (sportiva o di istruzione) all'anno e relativi accessori;
h) spese di manutenzione, bollo e assicurazione relative a mezzi di locomozione acquistati in accordo;
i) spese per la patente;
l) tutte le spese mediche connotate dai caratteri della necessarietà o urgenza, quelle per i trattamenti sanitari, gli esami e le visite specialistiche prescritti dal pediatra di libera scelta e/o dal medico di base nonché quelle per tickets sanitari e spese farmaceutiche in quanto prescritte. Sempre alla stregua dell'indicato documento devono invece ritenersi soggette a preventiva intesa: a) tasse scolastiche, rette ed assicurazioni imposte da istituti privati;
b) tasse universitarie delle università private e pubbliche, dopo il primo anno fuori corso;
c) corsi di specializzazione e master;
d) gite scolastiche con pernottamento;
e) corsi di recupero e lezioni private;
f) alloggio e relative utenze presso la sede pagina 3 di 5 universitaria;
g) corsi di istruzione;
h) attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature ed abbigliamento oltre ad uno all'anno; l) viaggi e vacanze trascorsi autonomamente dal figlio;
m) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
n) soggiorno di studio, sportivo, stage sportivi;
o) spese per l'acquisto di mezzi di locomozione.
DA' ATTO che in parziale deroga al Protocollo sopra richiamato, le parti concordemente stabiliscono che i cambi di stagione non saranno ricompresi nell'assegno di mantenimento, ma le relative spese, previamente concordate due volte l'anno (primavera e autunno) solo per i capitoli di spesa superiori a Euro 100,00, verranno suddivise tra i genitori nella misura del 50%. Ciascuno dei genitori sarà comunque libero di acquistare autonomamente capi di abbigliamento per . Per_1
DA' ATTO che in ogni caso, le parti convengono altresì che, per ogni singolo capitolo di spesa superiore a Euro 500,00, ove non urgente e necessitato, il genitore convivente dovrà comunicare all'altro genitore la necessità della spesa, nonché il suo importo, entro un congruo termine precedente all'esborso. I conteggi di dare/avere dovranno essere effettuati con cadenza mensile e il genitore che anticipa la spesa è tenuto ad inviare il rendiconto con i relativi giustificativi entro il giorno venti di ogni mese all'altro genitore, il quale dovrà procedere al rimborso entro 15 giorni dalla richiesta.
DA' ATTO che sarà fiscalmente a carico di ciascun genitore nella misura del 50% ciascuno. Al Per_1 fine di permettere eventuali deduzioni fiscali o rimborsi assicurativi, i genitori sono invitati a richiedere ed a mettere a disposizione dell'atro genitore documenti fiscali (fatture e ricevute) relative a spese deducibili così da poter utilizzare il documento per la percentuale corrispondente a quella del rispettivo impegno di spesa.
DA' ATTO che le parti dichiarano che l'assegno unico verrà percepito integralmente dalla signora Pt_1 in considerazione della somma determinata a titolo di mantenimento.
DA' ATTO che i genitori prestano reciproco assenso per il rilascio e/o rinnovo del passaporto - o di ogni altro documento valido per l'espatrio - dei figli.
2) Piano genitoriale ex art 473 bis 12 ultimo comma c.p.c.
DA' ATTO che, in ossequio al disposto dell'art. 437 bis 12 ultimo comma, c.p.c., al fine dell'elaborazione del piano genitoriale, le parti dichiarano quanto segue:
- La signora nata a [...], il [...], titolo di studio diplomata in ragioneria, è Parte_1 dipendente presso la CISL Funzione Pubblica Metropolitana di Torino, con contratto a tempo indeterminato, con il seguente orario di lavoro: dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 17,00;
- Il signor nato a [...], il [...], titolo di studio diplomato, è dipendente presso Cartesio CP_1 Packaging S.p.A. di PR SI (NO), con contratto a tempo indeterminato con il seguente orario di lavoro: dal lunedì al venerdì dalle ore 7.30 alle ore 16.30;
- La famiglia ha in uso due autovetture, ognuna di proprietà esclusiva di ciascun coniuge;
- I genitori sono, al momento e sino a che sarà possibile, coadiuvati nella cura dei figli dai nonni materni, signor e signora Persona_3 Persona_4
- Ai nonni materni sono affidati principalmente i seguenti incombenti: (a) avere cura di , quando i Per_1 genitori lavorano;
(b) durante le vacanze estive/natalizie/pasquali e nelle altre ipotesi di sospensione delle attività scolastiche, tenere con sé la minore, in mancanza dei genitori per motivi di salute e/o lavorativi;
- nata a [...], il [...], di anni 12, frequenta la classe II, presso la scuola media statale Persona_2 di “Don Bosco-Valdocco” di Torino con i seguenti orari scolastici: lunedì, martedì, giovedì dalle 8,00 alle 16,30 e il mercoledì e il venerdì dalle 8,00 alle 13,35;
pagina 4 di 5 - viene normalmente accompagnata a scuola, con il comune consenso dei coniugi, dai genitori
Per_1 dei/delle compagni/e di classe di , ovvero, se possibile, dalla madre o dal padre;
all'uscita da scuola
Per_1 sono, tendenzialmente, i genitori dei/delle compagni/e di classe di che la riprendono, con il comune
Per_1 consenso dei coniugi, per accompagnarla dai nonni materni, che tengono con sé sino all'arrivo dei
Per_1 genitori, al termine delle rispettive giornate lavorative;
- pratica le seguenti attività extra-scolastiche: Fucina circo, presso La Fucina del Circo a Torino, Per_1 ogni lunedì dalle 17,00 alle 18,30;
Tutto quanto sopra premesso viene elaborato il seguente PIANO GENITORIALE per la gestione dei figli minori successivamente alla cessazione della convivenza tra i genitori:
ASSEGNA la casa familiare di proprietà esclusiva della signora e presso cui sarà collocata la figlia Pt_1 minore, , alla medesima. La figlia starà con i genitori secondo le modalità descritte al punto a1). Per_1
DA' ATTO che rispetto alla frequenza scolastica, si occuperanno di portare/andare a prendere la minore, i genitori dei/delle compagni/e di classe di , i nonni materni, i nonni paterni negli eventuali periodi Per_1 di permanenza a Torino e la madre o il padre, secondo i rispettivi impegni lavorativi, con possibilità di delegare a terzi.
b) Sui rapporti tra i coniugi che i coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto. Pt_2
DA' ATTO che l'abitazione coniugale sita Torino, Via Giovanni Segantini n. 104/B, di proprietà della signora è a questa assegnata, unitamente all'arredo, mentre gli effetti personali sono già stati Pt_1 suddivisi tra i coniugi in base alla rispettiva appartenenza;
per quanto riguarda gli altri beni e/o arredi presenti nella ex casa coniugale gli stessi sono già stati suddivisi tra i coniugi, ad eccezione di un ciclomotore Piaggio Vespa, di proprietà del signor che egli provvederà ad asportare dal garage CP_1 della moglie.
DA' ATTO che il signor ha già reperito altra abitazione in Torino, Corso Grosseto n. 445, sin dalla CP_1 metà di luglio 2024;
DA' ATTO che i rapporti economici tra le parti, anche pregressi, devono intendersi definiti e i coniugi non avanzano ulteriori reciproche domande di alcun genere, dichiarando di avere già regolato ogni loro rapporto patrimoniale ed economico.
NULLA sulle spese.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 12/12/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Isabella Messina Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
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