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Ordinanza 2 aprile 2025
Ordinanza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, ordinanza 02/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. n. 8629/24
TRIBUNALE DI SALERNO
Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione Internazionale e Libera Circolazione dei Cittadini dell'Unione Europea
Il Tribunale di Salerno, in composizione collegiale, nelle persone dei sigg. magistrati:
dott. Andrea Luce Presidente
dott. Andrea Ferraiuolo Giudice relatore dott.ssa Francesca Iervolino Giudice
all'esito della camera di consiglio in cui il giudice relatore ha proceduto a riferire ha pronunziato ai sensi dell'art. 700 c.p.c. la seguente
ORDINANZA nel procedimento camerale, iscritto al numero di registro 8629/24, promosso da nato in [...] il [...], elett.te domiciliato a Battipaglia via Trieste Parte_1 n.21 presso lo studio dell'Avv. Roberto Bove l'Avv. del Foro di Salerno, (cod. fisc.
); C.F._1
RICORRENTE contro
DI SALERNO NON COSTITUITO Controparte_1
RESISTENTE
FATTO e DIRITTO
1.1 Il ricorrente richiedevano a mezzo pec alla Questura di Salerno di ricevere un appuntamento per formalizzare la richiesta di Protezione Internazionale, ma nonostante i numerosi solleciti per vie brevi ed a mezzo pec la Questura di Salerno non ha convocato il predetto.
1.2 La circostanza della richiesta di appuntamento per formalizzare la domanda in oggetto risulta provata dal deposito dell'attestato di ricevuta consegna pec in atti ( c.f.r. doc.3 produzione ricorrente). 1,3 A seguito della notifica del ricorso introduttivo di lite la Questura di Salerno ha convocato il ricorrente, sottoponendolo alle procedure di fotosegnalamento e
1 rilasciando l'attestato nominativo, conseguendo pertanto l'improcedibilità della domanda per difetto di interesse ex art. 100, c.p.c. per sopravvenuta condotta del resistente.
2.1 Circa la soccombenza virtuale, questo giudicante rimarca come deve essere rilevata l'ammissibilità del ricorso ex art. 700 c.p.c.. perché i ricorrenti hanno esplicitato la strumentalità delle tutela d'urgenza invocata rispetto all'azione di merito volta all'accertamento delle lesione del diritto soggettivo alla presentazione della domanda di protezione internazionale nei termini previsti dalle direttiva 2013/32/UE. Sussiste, inoltre, la giurisdizione di questo Giudice, vertendosi in materia di diritti soggettivi pieni ( c.f.r. Sez. Un,. Ordinanza 5059/17) qual è , senz'altro, il diritto alla presentazione delle domanda di protezione internazionale nei tempi congrui previsti dall'art. 6 della direttiva 2013/32 UE , che il ricorrente chiede di tutelare in via cautelare ex art. 700 c.p.c., riconosciuto in via piena anche dalla normativa nazionale che ha implementato la citata direttiva con il D.lgs 25/08, non essendovi spazio in questa materia per una discrezionalità della P.A. che è tenuta a provvedere affinche' chiunque abbia presentato una domanda di protezione internazionale abbia un'effettiva possibilità di inoltrarla quanto prima trattandosi di diritto fondamentale tutelato dagli artt. 2 e 10 Cost., art. 18 CDFUE ed art. 3 CEDU. In particolare, alla luce dell'art. 3 e dell'art. 26 del D.lgs. 25/08, l'ufficio di polizia di frontiera o la questura del luogo di dimora del richiedente sono competenti a ricevere le domande di protezione internazionale, redigendone verbale da trasmettere nel breve termine indicato dall'art. 26 della medesima legge alla Commissione territoriale per l'esame di merito. Il sistema di cui agli artt. 35 e 35 bis d.lgs. 25/08 esclude poi la possibilità di rivolgersi direttamente al Giudice per richiedere il riconoscimento della protezione internazionale, essendo necessario il previo esame delle Commissione territoriale, soprattutto, al successivo diritto del richiedente asilo a ricorrere in via giurisdizionale in caso di provvedimento negativo della Commissione Da cio' discende la sussistenza della sussidiarietà dello strumento cautelare perchè non esiste nel nostro sistema una tutela specifica per il singolo richiedente asilo che si veda impossibilitato, senza colpa, a presentare alla P.A. la domanda di protezione internazionale, formalità necessaria per potere accedere al riconoscimento della protezione in via giurisdizionale, non essendo esaustiva per il singolo richidente, interessato alla formalizzazione della propria domanda di protezione internazionale ed al successivo rimedio giurisdizionale, la possibilità prevista dal dlgs. 198/09 di esercitare l'azione in via collettiva per ottenere una modifica del sistema di presentazione delle domande di protezione internazionale.
2.2 Il ricorrente deduce di aver lasciato il proprio Paese di origine e di aver diritto alle forme di protezione internazionale, ha chiesto quindi che il giudice ordini in via d'urgenza ex art. 700 c.p.c. alla Questura di Salerno di procedere alla formalizzazione della sua domanda di protezione internazionale.
Al riguardo, questo giudicante evidenzia come lo status di straniero dei ricorrenti risulta documentata dalla produzione di copia del relativo documento di riconoscimento ( c.f.r. doc.2 produzione ricorrenti), pertanto può ritenersi fornita la prova della titolarità del diritto alla presentazione della domanda di cui sopra.
2.3 Circa la tempistica della formalizzazione della domanda da parte della P.A., invero, la ricezione delle domande di protezione da parte della Questura è regolata dagli artt. 3, 6 e 26 del d.lgs. 25/2008, attuativi della direttiva 2005/85/CE, i quali stabiliscono che l'istanza per il riconoscimento dello status di rifugiato deve essere presentata, a cura del richiedente, all'ufficio di polizia di frontiera all'atto di ingresso nel territorio dello Stato ovvero alla Questura competente in base al luogo di dimora del richiedente. L'art. 26, come modificato dal d.lgs. 142/2015, prevede, al co.
2 2, che "la questura, ricevuta la domanda di protezione internazionale, redige il verbale delle dichiarazioni del richiedente (…) e, al co. 2bis, che "il verbale (…)è redatto entro tre giorni lavorativi dalla manifestazione della volontà di chiedere la protezione ovvero entro sei giorni lavorativi nel caso in cui la volontà è manifestata all'Ufficio di polizia di frontiera. I termini sono prorogati di dieci giorni lavorativi in presenza di un elevato numero di domande in conseguenza di arrivi consistenti e ravvicinati di richiedenti".
Ne deriva, quindi, la assenza di discrezionalità amministrativa in capo alla nell'attività di ricezione, di formalizzazione e di registrazione delle domande CP_1 di asilo;
pertanto, può pacificamente ritenersi si tratti di una attività vincolata. Ciò si evince, peraltro, anche dalla assenza di valutazione nel merito da parte della Questura, che si limita a trasmettere la registrazione delle domande alla Commissione territoriale competente per l'esame nel merito. Quanto ai tempi del procedimento amministrativo, l'art. 26 co. 2 bis d.lgs. 25/2008, prevede che la Questura debba registrare la domanda di protezione entro "tre giorni lavorativi dalla manifestazione della volontà di chiedere la protezione" e che il termine "è prorogato di dieci giorni lavorativi in presenza di un elevato numero di domande in conseguenza di arrivi consistenti e ravvicinati di richiedenti”. Orbene, tenuto conto nella fattispecie concreta - in punto di c.d. fumus boni iuris - del mancato rispetto dei termini di cui sopra, ed atteso – circa il presupposto della urgenza in ordine all'invocato provvedimento cautelare - che fino alla registrazione della domanda di protezione internazionale il ricorrente risulta irregolare nel territorio dello Stato e, conseguentemente, e' esposto al rischio di espulsione ex art. 13 co 2 TUI e di trattenimento nei centri di identificazione e rimpatrio proprio in conseguenza dell'emissione dell'ordine di espulsione, il Collegio stima la domanda come fondata. 3.1 Si ritiene che attesa la novità e la complessità delle questioni trattate è giusto disporre la compensazione delle spese.
PQM
Il Tribunale di Salerno, Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione Internazionale e Libera Circolazione dei Cittadini dell'Unione Europea in composizione collegiale, così provvede:
- dichiara improcedibile la domanda per sopravvenuto venir meno di interesse ex art. 100 c.p.c.;
-compensa le spese di giudizio.
Si comunichi
Salerno 26.3.25
Il Giudice rel Il Presidente
Dott. Andrea Ferraiuolo Dott. Andrea Luce
3
TRIBUNALE DI SALERNO
Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione Internazionale e Libera Circolazione dei Cittadini dell'Unione Europea
Il Tribunale di Salerno, in composizione collegiale, nelle persone dei sigg. magistrati:
dott. Andrea Luce Presidente
dott. Andrea Ferraiuolo Giudice relatore dott.ssa Francesca Iervolino Giudice
all'esito della camera di consiglio in cui il giudice relatore ha proceduto a riferire ha pronunziato ai sensi dell'art. 700 c.p.c. la seguente
ORDINANZA nel procedimento camerale, iscritto al numero di registro 8629/24, promosso da nato in [...] il [...], elett.te domiciliato a Battipaglia via Trieste Parte_1 n.21 presso lo studio dell'Avv. Roberto Bove l'Avv. del Foro di Salerno, (cod. fisc.
); C.F._1
RICORRENTE contro
DI SALERNO NON COSTITUITO Controparte_1
RESISTENTE
FATTO e DIRITTO
1.1 Il ricorrente richiedevano a mezzo pec alla Questura di Salerno di ricevere un appuntamento per formalizzare la richiesta di Protezione Internazionale, ma nonostante i numerosi solleciti per vie brevi ed a mezzo pec la Questura di Salerno non ha convocato il predetto.
1.2 La circostanza della richiesta di appuntamento per formalizzare la domanda in oggetto risulta provata dal deposito dell'attestato di ricevuta consegna pec in atti ( c.f.r. doc.3 produzione ricorrente). 1,3 A seguito della notifica del ricorso introduttivo di lite la Questura di Salerno ha convocato il ricorrente, sottoponendolo alle procedure di fotosegnalamento e
1 rilasciando l'attestato nominativo, conseguendo pertanto l'improcedibilità della domanda per difetto di interesse ex art. 100, c.p.c. per sopravvenuta condotta del resistente.
2.1 Circa la soccombenza virtuale, questo giudicante rimarca come deve essere rilevata l'ammissibilità del ricorso ex art. 700 c.p.c.. perché i ricorrenti hanno esplicitato la strumentalità delle tutela d'urgenza invocata rispetto all'azione di merito volta all'accertamento delle lesione del diritto soggettivo alla presentazione della domanda di protezione internazionale nei termini previsti dalle direttiva 2013/32/UE. Sussiste, inoltre, la giurisdizione di questo Giudice, vertendosi in materia di diritti soggettivi pieni ( c.f.r. Sez. Un,. Ordinanza 5059/17) qual è , senz'altro, il diritto alla presentazione delle domanda di protezione internazionale nei tempi congrui previsti dall'art. 6 della direttiva 2013/32 UE , che il ricorrente chiede di tutelare in via cautelare ex art. 700 c.p.c., riconosciuto in via piena anche dalla normativa nazionale che ha implementato la citata direttiva con il D.lgs 25/08, non essendovi spazio in questa materia per una discrezionalità della P.A. che è tenuta a provvedere affinche' chiunque abbia presentato una domanda di protezione internazionale abbia un'effettiva possibilità di inoltrarla quanto prima trattandosi di diritto fondamentale tutelato dagli artt. 2 e 10 Cost., art. 18 CDFUE ed art. 3 CEDU. In particolare, alla luce dell'art. 3 e dell'art. 26 del D.lgs. 25/08, l'ufficio di polizia di frontiera o la questura del luogo di dimora del richiedente sono competenti a ricevere le domande di protezione internazionale, redigendone verbale da trasmettere nel breve termine indicato dall'art. 26 della medesima legge alla Commissione territoriale per l'esame di merito. Il sistema di cui agli artt. 35 e 35 bis d.lgs. 25/08 esclude poi la possibilità di rivolgersi direttamente al Giudice per richiedere il riconoscimento della protezione internazionale, essendo necessario il previo esame delle Commissione territoriale, soprattutto, al successivo diritto del richiedente asilo a ricorrere in via giurisdizionale in caso di provvedimento negativo della Commissione Da cio' discende la sussistenza della sussidiarietà dello strumento cautelare perchè non esiste nel nostro sistema una tutela specifica per il singolo richiedente asilo che si veda impossibilitato, senza colpa, a presentare alla P.A. la domanda di protezione internazionale, formalità necessaria per potere accedere al riconoscimento della protezione in via giurisdizionale, non essendo esaustiva per il singolo richidente, interessato alla formalizzazione della propria domanda di protezione internazionale ed al successivo rimedio giurisdizionale, la possibilità prevista dal dlgs. 198/09 di esercitare l'azione in via collettiva per ottenere una modifica del sistema di presentazione delle domande di protezione internazionale.
2.2 Il ricorrente deduce di aver lasciato il proprio Paese di origine e di aver diritto alle forme di protezione internazionale, ha chiesto quindi che il giudice ordini in via d'urgenza ex art. 700 c.p.c. alla Questura di Salerno di procedere alla formalizzazione della sua domanda di protezione internazionale.
Al riguardo, questo giudicante evidenzia come lo status di straniero dei ricorrenti risulta documentata dalla produzione di copia del relativo documento di riconoscimento ( c.f.r. doc.2 produzione ricorrenti), pertanto può ritenersi fornita la prova della titolarità del diritto alla presentazione della domanda di cui sopra.
2.3 Circa la tempistica della formalizzazione della domanda da parte della P.A., invero, la ricezione delle domande di protezione da parte della Questura è regolata dagli artt. 3, 6 e 26 del d.lgs. 25/2008, attuativi della direttiva 2005/85/CE, i quali stabiliscono che l'istanza per il riconoscimento dello status di rifugiato deve essere presentata, a cura del richiedente, all'ufficio di polizia di frontiera all'atto di ingresso nel territorio dello Stato ovvero alla Questura competente in base al luogo di dimora del richiedente. L'art. 26, come modificato dal d.lgs. 142/2015, prevede, al co.
2 2, che "la questura, ricevuta la domanda di protezione internazionale, redige il verbale delle dichiarazioni del richiedente (…) e, al co. 2bis, che "il verbale (…)è redatto entro tre giorni lavorativi dalla manifestazione della volontà di chiedere la protezione ovvero entro sei giorni lavorativi nel caso in cui la volontà è manifestata all'Ufficio di polizia di frontiera. I termini sono prorogati di dieci giorni lavorativi in presenza di un elevato numero di domande in conseguenza di arrivi consistenti e ravvicinati di richiedenti".
Ne deriva, quindi, la assenza di discrezionalità amministrativa in capo alla nell'attività di ricezione, di formalizzazione e di registrazione delle domande CP_1 di asilo;
pertanto, può pacificamente ritenersi si tratti di una attività vincolata. Ciò si evince, peraltro, anche dalla assenza di valutazione nel merito da parte della Questura, che si limita a trasmettere la registrazione delle domande alla Commissione territoriale competente per l'esame nel merito. Quanto ai tempi del procedimento amministrativo, l'art. 26 co. 2 bis d.lgs. 25/2008, prevede che la Questura debba registrare la domanda di protezione entro "tre giorni lavorativi dalla manifestazione della volontà di chiedere la protezione" e che il termine "è prorogato di dieci giorni lavorativi in presenza di un elevato numero di domande in conseguenza di arrivi consistenti e ravvicinati di richiedenti”. Orbene, tenuto conto nella fattispecie concreta - in punto di c.d. fumus boni iuris - del mancato rispetto dei termini di cui sopra, ed atteso – circa il presupposto della urgenza in ordine all'invocato provvedimento cautelare - che fino alla registrazione della domanda di protezione internazionale il ricorrente risulta irregolare nel territorio dello Stato e, conseguentemente, e' esposto al rischio di espulsione ex art. 13 co 2 TUI e di trattenimento nei centri di identificazione e rimpatrio proprio in conseguenza dell'emissione dell'ordine di espulsione, il Collegio stima la domanda come fondata. 3.1 Si ritiene che attesa la novità e la complessità delle questioni trattate è giusto disporre la compensazione delle spese.
PQM
Il Tribunale di Salerno, Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione Internazionale e Libera Circolazione dei Cittadini dell'Unione Europea in composizione collegiale, così provvede:
- dichiara improcedibile la domanda per sopravvenuto venir meno di interesse ex art. 100 c.p.c.;
-compensa le spese di giudizio.
Si comunichi
Salerno 26.3.25
Il Giudice rel Il Presidente
Dott. Andrea Ferraiuolo Dott. Andrea Luce
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