Ordinanza collegiale 28 ottobre 2024
Ordinanza cautelare 23 dicembre 2024
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. II, sentenza 03/06/2025, n. 1019 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 1019 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 03/06/2025
N. 01019/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01311/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Seconda
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1311 del 2024, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Teknoservice S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , in relazione alla procedura CIG A0183D5D62, rappresentata e difesa dagli avvocati Angelo Giuseppe Orofino, Raffaello Giuseppe Orofino, Anna Floriana Resta e Luna Felici, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Faggiano, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’avvocato Giuseppe Misserini, con domicilio digitale come da PEC risultante dai Registri di Giustizia;
C.U.C. Unione dei Comuni Montedoro, non costituita in giudizio;
nei confronti
Impregico S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Vito Aurelio Pappalepore e Sara Cacciatore, con domicilio digitale come da PEC risultante dai Registri di Giustizia;
per l’annullamento
- di tutti gli atti e provvedimenti adottati nel corso della “ procedura per l’affidamento del servizio di raccolta e trasporto Rsu e servizi di igiene urbana nel comune di Faggiano – CIG A0183D5D62 – CPV 90511100-03 ”, nella parte in cui lesivi per la ricorrente, ivi compresi:
- la determinazione n. 363 del 23.8.2024 e la comunicazione del 28.8.2024;
- la nota n. 4860 del 23.7.2024 e la richiesta Pec del 31.7.2024;
e, ove mai occorra:
- la determinazione n. 152 del 27.03.2024, con cui il Comune di Faggiano ha aggiudicato il servizio di igiene urbana alla Impregico S.r.l.;
- la nota del 28.3.2024 con la quale il Comune di Faggiano ha pubblicato l’esito dell’aggiudicazione definitiva, disposta a favore della Impregico S.r.l.;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 81 del 26.9.2023; la determinazione dirigenziale n. 403 del 3.10.2023; la determinazione n. 428 del 18.10.2023; la determinazione del Responsabile Unico di Progetto prot. CUC n. 13558 del 25.10.2023; la determinazione del RUP prot. CUC n. 15746 del 12.12.2023;
- tutti i verbali di gara: n. 1 del 2.12.2023; n. 2 del 12.12.2023; n. 3 dell’8.2.2024; n. 4 dell’8.2.2024; la nota prot. CUC n. 3009 del 13.2.2024; la nota prot. n. 330 del 26.2.2024; la nota del 27.11.2023; la nota del 2.12.2023;
- ogni altro atto ad essi presupposto, connesso e/o consequenziale, ancorché non conosciuto, ivi compreso il bando, il disciplinare di gara, i chiarimenti e tutti gli atti che compongono la lex specialis , nelle parti in cui lesivi per la Teknoservice;
nonché per la dichiarazione di inefficacia
- del contratto eventualmente stipulato con la controinteressata, con richiesta di subentro della ricorrente nel medesimo contratto di appalto.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati dalla ricorrente il 12.3.2025, per l’annullamento :
- di tutti gli atti e provvedimenti adottati nel corso della “ procedura per l’affidamento del servizio di raccolta e trasporto Rsu e servizi di igiene urbana nel comune di Faggiano – CIG A0183D5D62 – CPV 90511100-03 ”, nella parte in cui lesivi per la ricorrente, ivi compresi:
- la determinazione del responsabile del servizio n. 46 del 10.2.2025, e la Pec di comunicazione, recapitata a Teknoservice il successivo 11.2.2025;
- tutti gli atti richiamati in tale determinazione, e ad essa presupposti o connessi, ivi comprese – ove mai occorra – le note n. 0000044/2025 del 7.1.2025 e n. 407/2025 del 22.1.2025 e tutte le missive intercorse tra la stazione appaltante e la Impregico S.r.l.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Faggiano e della Impregico S.r.l.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 12 maggio 2025 il dott. Paolo Fusaro e uditi per le parti i difensori come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Teknoservice S.r.l., gestore uscente dell’appalto di igiene urbana presso il Comune di Faggiano, ha partecipato alla procedura indetta dal medesimo Ente con atto del 3.10.2023 per il rinnovo dell’affidamento del “ servizio di raccolta e trasporto Rsu e servizi di igiene urbana ”, classificandosi in seconda posizione rispetto alla Impregico S.r.l., nei cui confronti veniva, dunque, disposta l’aggiudicazione della gara con determina comunale n. 152 del 27.3.2024, con avvio del servizio a partire dal 1.5.2024.
Tale aggiudicazione veniva impugnata dalla Teknoservice S.r.l. innanzi a questo Tribunale, dando vita al procedimento n. 520/2024 R.G., ove la ricorrente lamentava, tra l’altro, che la Stazione appaltante non aveva proceduto a vagliare l’attendibilità dell’offerta dell’aggiudicataria con precipuo riferimento ai costi del lavoro, essendo entrate in vigore, in pendenza del subprocedimento di verifica dell’anomalia dell’offerta, le nuove tabelle retributive relative al settore d’interesse.
All’esito del giudizio, con sentenza n. 938 del 19.7.2024, questo Tribunale accoglieva il ricorso formulato dalla Società in relazione al motivo sopra indicato, annullando conseguentemente l’atto in gravame.
2. Con successivo ricorso assistito da istanza cautelare, notificato il 30.9.2024 e depositato in data 15.10.2024, la Teknoservice S.r.l. ha agito nuovamente in questa sede con il presente giudizio, impugnando, in uno con gli ulteriori atti della procedura meglio in epigrafe indicati, la successiva determinazione n. 363 del 23.8.2024, comunicata in data 28.8.2024, con cui il Comune di Faggiano, dopo aver proceduto a sottoporre nuovamente a verifica di anomalia l’offerta avanzata dalla Impregico S.r.l. alla luce delle nuove tabelle retributive approvate in pendenza della procedura, in esecuzione di quanto statuito dalla pronuncia n. 938/2024, confermava l’aggiudicazione del servizio in favore dell’odierna controinteressata.
Con l’unico ordine di censure articolato - “ Violazione dell’art. 11 e 110 del d.lgs. 36(2023. Violazione della decisione C(2023) 9018 final del 15 dicembre 2023. Violazione dell’art. 1, commi da 161 a 168, della l. 30.12.2020, n. 178. Eccesso di potere (errore di fatto; travisamento dei presupposti; difetto di motivazione) ” - la parte ha dedotto:
- che la Impregico S.r.l., in sede di nuova valutazione di anomalia dell’offerta, aveva presentato le proprie giustificazioni sì tenendo conto delle tabelle medio tempore entrate in vigore, ma rappresentando di poter usufruire di agevolazioni Inail, nonché di un esonero contributivo pari al 30% in riferimento all’aliquota Inps (cd. “Decontribuzione Sud”);
- che l’Amministrazione avrebbe, dunque, dovuto verificare se l’aggiudicataria potesse effettivamente beneficiare di tale misura, essendo per quest’ultima previsto un tetto massimo di fruizione (per complessivi € 2.250.000,00) e tenuto conto del fatto che, sino al dicembre 2022, la Impregico S.r.l. ne aveva già goduto per un importo tale (pari a € 1.585.933,46) da far presumere il verosimile intervenuto superamento di tale tetto nel successivo arco temporale;
- che, omettendo tale verifica, l’Amministrazione era pertanto incorsa in un difetto di istruttoria, posto che, in assenza della misura di favore in questione, l’offerta dell’aggiudicataria sarebbe stata necessariamente da considerare insostenibile sotto il profilo economico;
- che, peraltro, la decontribuzione in questione sarebbe stata richiesta e concessa all’aggiudicataria solo in epoca successiva al 30.6.2024, con conseguente inammissibilità della stessa per contrasto con quanto stabilito dalla Commissione europea con la decisione C(2023) 9018 final del 15.12.2023;
- che comunque, ove anche ammessa a tale misura, a decorrere dall’1.12.2026 l’aggiudicataria ne avrebbe potuto beneficiare solo in una percentuale ridotta (pari al 20%) ai sensi dell’art. 1, comma 161, della L. n. 178/2020, con la conseguenza che, con riferimento all’ultimo anno di servizio, ossia a decorrere dall’1.12.2026, la somma indicata in offerta dall’aggiudicataria a titolo di “ utile di impresa, oltre spese generali e altri oneri non contabilizzati ” (per € 11.544,39 annui) si sarebbe ridotta a soli € 4.500,00 circa, pari quindi all’1% del canone di appalto;
- che ciò avrebbe imposto all’Amministrazione di verificare la congruità di tale specifica voce di costo alla luce del disposto normativo di cui all’art. 32 del D.P.R. n. 207/2010, che indica per spese generali una “ percentuale variabile tra il tredici e diciassette per cento ” e che, sebbene riferito agli appalti di lavori, è stato tuttavia dalla giurisprudenza ritenuta norma espressiva di un principio generale.
3. Si è costituito nel presente giudizio in data 22.10.2024 il Comune di Faggiano per resistere al ricorso azionato da controparte.
In particolare, il Comune, oltre a contestare nel merito la fondatezza delle censure attoree, ha altresì eccepito, in via preliminare, l’inammissibilità del ricorso, prospettando l’intervenuta formazione del giudicato implicito con riguardo alla questione riguardante la spettanza dello sgravio contributivo in favore della Impregico S.r.l., posto che tale circostanza era stata già rappresentata dalla medesima Società all’interno delle proprie difese nel corso del già definito procedimento n. 520/2024 R.G.
4. Si è, altresì, costituita in giudizio il 22.10.2024 la Società controinteressata, tra l’altro eccependo che la questione circa l’inapplicabilità degli sgravi contributivi era da ritenersi contestazione tardiva, dovendo la stessa essere sollevata già con riferimento all’impugnazione dell’originario provvedimento di aggiudicazione, ed essendo, in ogni caso, questione inammissibile, poiché coperta dal giudicato interno formatosi in relazione al pregresso pronunciamento n. 938/2024.
5. Disposta attività istruttoria con ordinanza collegiale n. 1131 del 28.10.2024, all’esito dell’udienza camerale del 19.12.2024, il Tribunale, con successiva ordinanza propulsiva n. 804 del 23.12.2024, ha accolto l’istanza cautelare di parte ricorrente, assegnando termine all’Amministrazione per effettuare una nuova valutazione circa l’attendibilità dell’offerta dell’aggiudicataria.
6. Successivamente il Comune di Faggiano, in ottemperanza al provvedimento cautelare del Tribunale, ha adottato la determina n. 46 del 10.2.2025, con cui, effettuata un’ulteriore verifica di attendibilità dell’offerta formulata dall’Impregico S.r.l., ha valutato la stessa come seria e attendibile, con conseguente conferma del pregresso provvedimento n. 363 del 23.8.2024 di aggiudicazione della procedura in favore dell’aggiudicataria, a fronte delle giustificazioni da quest’ultima rese con note del 14.1.2025, del 27.1.2025 e del 28.1.2025.
7. La Teknoservice S.r.l. ha impugnato con motivi aggiunti, notificati e depositati in data 12.3.2025, nonché nuovamente assistiti da istanza cautelare, anche detta determina comunale n. 46, sollevando le censure come di seguito compendiate:
I. “ Violazione dell’art. 10 bis della l. n. 241/1990. Violazione del principio dello one shot temperato. Eccesso di potere (errore di fatto; travisamento dei presupposti; difetto di motivazione) ”;
II. “ Violazione degli artt. 11, 98 e 110 del d.lgs. n. 36/2023. Violazione della decisione C(2023) 9018 final del 15 dicembre 2023. Violazione dell’art. 1, commi da 161 a 168, della l. 30.12.2020, n. 178. Eccesso di potere (errore di fatto; travisamento dei presupposti; difetto di motivazione) ”;
III. “ Violazione dell’art. 110 del d.lgs. n. 36/2023. Violazione del decisum cautelare. Eccesso di potere (sviamento; difetto di istruttoria) ”;
IV. “ Violazione del decisum cautelare. Eccesso di potere (sviamento; difetto di istruttoria) ”.
8. All’udienza camerale del 24.3.2025, parte ricorrente ha rinunciato alla pretesa cautelare proposta con ricorso per motivi aggiunti.
9. Depositate dalle parti ulteriori memorie ai sensi dell’art. 73 c.p.a., all’udienza pubblica del 12.5.2025, previamente dato avviso alle parti di possibili profili di improcedibilità del ricorso principale, la causa è stata infine trattenuta in decisione.
10. Va, anzitutto, dichiarata l’improcedibilità del ricorso principale azionato dalla Teknoservice S.r.l.
10.1. Secondo un consolidato indirizzo ermeneutico, infatti, “ in caso di remand in sede cautelare, il nuovo atto dell’Amministrazione, quando non sia meramente confermativo, costituendo una (rinnovata) espressione della funzione amministrativa, porta a una pronuncia di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, ove abbia contenuto satisfattivo della pretesa azionata dal ricorrente, oppure di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse ”, con la conseguenza che “ l’interesse del ricorrente è trasferito dall’annullamento dell’atto inizialmente impugnato all’annullamento dell’atto che lo ha interamente sostituito a seguito del riesame ”, posto che, “ In sede di riedizione del potere, l’Amministrazione, fermo restando il dovere di conformarsi ai principi di diritto enucleati dal giudice, è libera di adottare un atto con identico contenuto dispositivo ma basato su una diversa motivazione o adottato all’esito di un differente procedimento ” (cfr. Cons. Stato, VI, n. 9426/2024; T.A.R. Lazio Roma, Sez. V bis, 05/06/2024, n. 11450; T.A.R. Lazio Roma, Sez. IV ter, 13/05/2024, n. 9406) e non rilevando, comunque, il fatto che il provvedimento adottato dall’Amministrazione risulti il “ frutto di un riesame non spontaneo ” (Cons. Stato, V, nn. 6939/2022 e 3169/2021; T.A.R. Lazio, Roma, II, n. 10245/2015; con specifico riguardo al tema dell’anomalia dell’offerta, si veda di recente Cons. Stato, V, n. 3406/2025).
In linea con tale indirizzo è stato, invero, osservato che “ La concessione della misura cautelare del rinvio a nuova determinazione dell'amministrazione resistente (remand) non solo anticipa alla sede cautelare gli effetti propri di una pronuncia di merito - come accade per ogni provvedimento cautelare c.d. anticipatorio - ma nella maggior parte dei casi comporta che gli effetti anticipatori non abbiano carattere provvisorio, come dovrebbe essere proprio delle misure cautelari, ma, per la natura delle cose, irreversibili ”, in quanto “ la nuova determinazione dell'amministrazione assunta proprio in esecuzione del rinvio disposto in sede cautelare con l'ordinanza propulsiva per il principio factum infectum fieri nequit dà vita ad un nuovo assetto del rapporto amministrativo sorto dal precedente e impugnato provvedimento, quante volte l'amministrazione effettui una nuova valutazione ed adotti un atto espressione di nuova volontà di provvedere, che costituisca pertanto un nuovo giudizio, autonomo e indipendente dalla stretta esecuzione della pronuncia cautelare, con la conseguenza che il ricorso diviene improcedibile (…)” (così Cons. Stato, VI, nn. 9426/2024 e 5660/2023; nei medesimi termini anche T.A.R. Campania, Napoli, II, n. 1202/2025).
10.2. Ora, nel caso di specie, deve ritenersi che l’originario provvedimento valutativo reso dall’Amministrazione circa la possibile incongruità dell’offerta avanzata dalla Impregico S.r.l., di cui alla determina di conferma n. 363 del 23.8.2024, sia inevitabilmente da considerare superato - e, sostanzialmente, “assorbito” - dalla successiva valutazione operata dalla medesima Amministrazione con determina n. 46 del 10.2.2025 adottata all’esito del remand disposto dal Tribunale con ordinanza n. 804 del 23.12.2024, non potendo in alcun modo tale seconda valutazione considerarsi come atto meramente confermativo della precedente.
Ciò risulta evidente in ragione dei diversi elementi valorizzati dalla Società nelle proprie giustificazioni al fine di comprovare la complessiva tenuta economica dell’offerta formulata, elementi non più riguardanti una proiezione, anche eventualmente fondata sui dichiarati benefici decontributivi, dei costi ex ante preventivati e ipotizzati dalla Impregico S.r.l. in riferimento alla possibile esecuzione dell’appalto, ma afferenti, invece, in una prospettiva ex post , ai costi effettivamente sostenuti dall’operatore nel primo semestre di svolgimento del servizio in affidamento, sulla base quindi di “ una ricognizione del costo ‘reale’ sostenuto dal gestore nel semestre luglio-dicembre 2024 dell’appalto in funzione dei servizi erogati come da progetto offerta ” (così la “ Relazione economica giustificativa – Gennaio 2025 ” di cui al doc. 12.02 del fascicolo di parte ricorrente).
Ne discende che l’Amministrazione, nel considerare tali nuovi elementi giustificativi e nel confermare, comunque, la congruità dell’offerta avanzata dalla Impregico S.r.l., ha essenzialmente operato una nuova autonoma valutazione della bontà di quest’ultima, escludendo una possibile anomalia dei costi indicati sulla base di presupposti del tutto differenti.
Il che comporta, a dispetto di quanto sostenuto dall’odierna ricorrente, che quest’ultima non ha più alcun interesse a sindacare il contenuto delle precedenti giustificazioni rese dall’aggiudicataria, dovendo ogni eventuale profilo di illegittimità del procedimento di verifica di anomalia necessariamente traslarsi e riguardare la successiva determina di congruità dell’Ente del 10.2.2025.
10.3. Ne consegue, pertanto, l’improcedibilità del ricorso principale ai sensi del disposto di cui all’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a., con conseguente assorbimento di tutte le eccezioni di rito sollevate dal Comune di Faggiano o dalla Impregico S.r.l. in riferimento a tale atto, non potendo quest’ultime parti, a fronte della declaratoria di improcedibilità in questione, ottenere in ogni caso alcuna utilità dall’eventuale accoglimento delle stesse.
11. È possibile, a questo punto, passare ad esaminare le doglianze sollevate dalla Teknoservice S.r.l. in sede di motivi aggiunti.
Il Tribunale, in assenza di espressa graduazione ad opera della parte, procederà a vagliare le singole censure attoree seguendo un ordine differente rispetto a quello di prospettazione per ragioni di consequenzialità logica, nonché di comodità espositiva (cfr. sul punto Cons. Stato, Ad. Plen., n. 5/2015).
12. Con il primo dei motivi aggiunti formulati, la parte lamenta anzitutto la violazione, ad opera della Stazione appaltante, del principio del cd. “ one shot temperato ” in riferimento all’operata valutazione di anomalia dell’offerta della Impregico S.r.l.
Secondo la tesi attorea, più precisamente, la prima aggiudicazione disposta in favore dell’odierna controinteressata con la determina comunale n. 152 del 27.3.2024 è stata caducata con sentenza di questo stesso Tribunale n. 938/2024 e, parimenti, la successiva aggiudicazione di cui alla determina n. 363 del 23.8.2024 è stata reputata nuovamente illegittima dal medesimo Tribunale con l’ordinanza cautelare n. 804 del 23.12.2024; il che porterebbe alla impossibilità per l’Amministrazione di operare una nuova valutazione di congruità dell’offerta formulata dalla Impregico S.r.l.
12.1. La censura in esame non merita accoglimento.
Il principio del “ one shot temperato ”, formatosi in sede giurisprudenziale per evitare che l’amministrazione possa riprovvedere per un numero infinito di volte ad ogni annullamento in sede giurisdizionale, comporta che è dovere della stessa pubblica amministrazione riesaminare una seconda volta l’affare nella sua interezza, sollevando tutte le questioni rilevanti, con definitiva preclusione - per l’avvenire, e, in sostanza, per una terza volta - di tornare a decidere sfavorevolmente per il privato (cfr., ex multis , Cons. Stato, V, n. 2883/2024; Id., IV, 4057/2020).
Tale principio costituisce un punto di equilibrio tra due opposte esigenze, quali la garanzia di inesauribilità del potere di amministrazione attiva e la portata cogente del giudicato di annullamento con i suoi effetti conformativi (tra tutte Cons. Stato, VI, nn. 3480/2022 e 633/2010).
12.2. Si evidenzia però che, secondo condivisibile giurisprudenza, ai fini dell’applicazione del richiamato principio non si deve tener conto del riesame amministrativo avvenuto in ottemperanza a provvedimenti cautelari, ma solo di provvedimenti adottati dall’amministrazione all’esito di un vero e proprio giudicato di annullamento (in tal senso, si veda Cons. Stato, VI, n. 3480/2022), muovendosi dalla considerazione che un esaurimento in chiave vincolata dell’esercizio del potere dell’amministrazione può ipotizzarsi solo in caso di completo esame della fattispecie oggetto di giudizio, e non già sulla base di una valutazione sommaria, qual è necessariamente quella operabile in fase cautelare, in relazione alla quale non è peraltro ravvisabile la formazione di un vero e proprio giudicato in senso tecnico (cfr. sul punto Cons. Stato, VII, nn. 7138/2024 e 4843/2024).
12.3. Va poi sottolineato che il principio di cui si discute non ha un valore assoluto, non estendendosi in particolari ai tratti liberi dell’azione amministrativa lasciati impregiudicati dallo stesso giudicato e, in primo luogo, ai poteri non esercitati e fondati su presupposti fattuali diversi e successivi rispetto a quest’ultimo, che potrebbero anche “ escludere in radice la possibilità di attribuire al privato l’utilità sperata ”, all’esito di un “ eventuale nuovo e diverso iter, fondato su presupposti o modalità autonome ” (cfr. Cons. Stato, IV, n. 1686/2015).
E, nel caso di specie, come si vedrà infra , le due valutazioni di congruità operate dall’Amministrazione afferiscono a ragioni giustificative totalmente differenti.
12.4. A tali argomenti, di per sé dirimenti, può comunque aggiungersi un’ulteriore considerazione.
Si rileva, infatti, che il principio del “ one shot temperato ” è stato elaborato dalla giurisprudenza, al fine di mitigare l’astratta potenziale inesauribilità dell’esercizio del potere amministrativo, essenzialmente con riguardo a procedimenti attivati su istanza di parte e aventi ad oggetto interessi pretensivi, ossia in relazione a procedimenti amministrativi nei quali il privato istante potrebbe, in astratto, subire un rigetto di una propria richiesta di ottenimento di un provvedimento a lui favorevole, ampliativo della propria sfera giuridica, per una serie infinita di volte, ma sulla base di ragioni inedite costantemente addotte dal soggetto pubblico.
Un simile principio appare, dunque, di dubbia operatività rispetto alla specifica vicenda per cui è causa, nella quale, da una parte, viene in rilievo un subprocedimento - quale quello di anomalia dell’offerta - avente carattere ufficioso in ragione dell’assoluta preponderanza dell’interesse pubblico sotteso all’effettiva verifica circa la sostenibilità dell’offerta dell’aggiudicatario, e, dall’altra, ove l’interesse pretensivo del privato da considerare, nei termini più sopra descritti, è al più quello facente capo all’operatore economico che ha presentato l’offerta oggetto di vaglio di attendibilità, non già quello dell’ulteriore partecipante alla gara teso ad ottenere un definitivo giudizio di anomalia dell’offerta esaminata.
Ne discende il rigetto della doglianza de qua .
13. Con terzo ordine di censure, la Teknoservice S.r.l. ha dedotto ulteriormente l’illegittimità della valutazione operata del Comune, rappresentando in particolare:
- che la Impregico S.r.l., in sede di nuove giustificazioni, ha prospettato la presunta congruità della propria offerta facendo riferimento al costo - non “tabellare”, bensì - “reale” del lavoro, apprezzato dalla Società nei primi mesi di svolgimento dell’appalto;
- che tuttavia, come si evince dalla determina comunale impugnata n. 46/2025, tale stima del costo reale sarebbe stata ricavata dagli estratti del Libro Unico del Lavoro (LUL) dell’aggiudicataria;
- che, tuttavia, i LUL indicano solo una parte dei costi di manodopera sostenuti dalla Società, non essendo strumento idoneo in particolare “ ad attestare quanto pagato dal datore di lavoro all’Inps, all’Inail, a Previambiene e a Fasda ”, come ammesso dalla medesima Impregico S.r.l. nelle proprie giustificazioni;
- che, inoltre, a tali documenti non può essere attribuito alcun rilievo probatorio, in quanto predisposti unilateralmente dal datore di lavoro e non essendo, dunque, idonei ad offrire alcuna giustificazione rispetto ad uno scostamento dei costi previsti dalle tabelle ministeriali;
- che, pertanto, l’Amministrazione sarebbe incorsa in un evidente vizio di istruttoria, violando altresì il decisum cautelare di cui all’ordinanza n. 804 del 23.12.2024, nonché la previsione di cui all’art. 110 del D. Lgs. n. 36/2023.
13.1. Anche tali doglianze non possono essere condivise.
13.2. Si rammenta che, secondo pacifica impostazione, la verifica di anomalia non ha per oggetto la ricerca di specifiche e singole inesattezze dell’offerta economica di un operatore, mirando piuttosto ad accertare la complessiva attendibilità e serietà dell’offerta, sulla base di una valutazione che ha natura globale e sintetica, senza concentrarsi esclusivamente e in modo parcellizzato sulle singole voci di prezzo (cfr. già Cons. Stato, V, n. 2879/2019; Id., III, n. 726/2019; Id., V, n. 430/2018; più di recente, Id., V, nn. 500/2025, 1776/2024 e 4966/2022; in termini, ex multis , anche T.A.R. Lombardia, Milano, I, n. 720/2025, nonché T.A.R. Lazio, Roma, II, n. 4546/2025).
Va, inoltre, sottolineato che “ Spetta al ricorrente, il quale alleghi l’anomalia dell’offerta dell’impresa rivale, dimostrare la manifesta erroneità o contraddittorietà della valutazione dell’amministrazione, essendo perciò gravato dell’onere della prova relativa ” (cfr. Cons. Stato, V, n. 802/2024; in senso similare anche T.A.R. Lazio, Roma, II, n. 2140/2024); in particolare, è stato sostenuto che, “ Quando la stazione appaltante abbia espresso una valutazione di non anomalia dell’offerta e questa sia stata impugnata dall’operatore economico non aggiudicatario, spetta al ricorrente dimostrare la manifesta erroneità o contraddittorietà della valutazione dell’amministrazione, essendo perciò gravato dell’onere della prova relativa, potendosi dubitare della congruità dell’offerta, anche sotto lo specifico profilo ora in considerazione relativo al costo della manodopera, qualora la discordanza sia considerevole e palesemente ingiustificata, alla luce di una valutazione globale e sintetica che è espressione di un apprezzamento tecnico-discrezionale insindacabile salvo che la manifesta e macroscopica erroneità o irragionevolezza non renda palese l’inattendibilità complessiva dell’offerta ” (T.A.R. Piemonte Torino, Sez. I, 17/07/2023, n. 683).
13.3. Nel caso di specie, tenuto conto dell’ onus probandi nella materia in esame, si ritiene che Teknoservice S.r.l. non abbia sufficientemente assolto all’onere di prova - e, ancor prima, di allegazione - su di lei incombente.
Si rileva infatti che, nelle risposte giustificative fornite con note del 14.1.2025, del 27.1.2025 e del 28.1.2025, la Impregico S.r.l., muovendo dal costo di manodopera effettivamente sostenuto sia per prestazioni ordinarie che straordinarie per ciascun dipendente nel primo semestre di espletamento di servizio effettuato “a regime” (ossia dal luglio al dicembre del 2024), ha tra l’altro elaborato un conteggio - comprensivo anche dei singoli esborsi per contributi previdenziali, Inail, ratei T.F.R. e oneri riflessi – individuando un costo medio mensile sostenuto (pari a € 21.887,32); sulla base di tale importo, l’aggiudicataria ha poi proiettato la stima dei medesimi costi in ragione d’anno (€ 262.647,84), nonché per l’intera durata dell’appalto (525.295,68), dando conto del fatto che tali importi risultavano perfettamente conformi, ed anzi inferiori, rispetto a quelli indicati all’interno della propria offerta (cfr. doc. 12.02, fascicolo di parte ricorrente, p. 3).
Si rileva, inoltre, che sono agli atti del presente giudizio i numerosi prospetti paga, recanti vidimazione Inail, riferibili al periodo di svolgimento del servizio, predisposti dalla Impregico S.r.l. e comunicati al Comune di Faggiano in data 28.1.2025 al fine di offrire risconto a quanto indicato in giustificazione, nonché per escludere che i costi de quibus fossero inferiori rispetto ai minimi salariali retributivi ex art. 110, comma 5, lett. d), del D. Lgs. n. 36/2023 (cfr. doc. 12.05, fascicolo di parte ricorrente, nonché docc. 4, 5 e 6, fascicolo di parte controinteressata).
13.4. Orbene, a fronte della richiamata specificazione degli importi di costo della manodopera sostenuti dalla Impregico S.r.l., la ricorrente, in sede di motivi aggiunti, non ha allegato alcun diverso conteggio teso a dar effettivo conto del fatto che gli importi di costo rappresentati dall’aggiudicataria in detti giustificativi fossero realmente inferiori ai minimi ai minimi salariali retributivi di cui alle Tabelle ministeriali di cui all’art. 41, comma 13, del D. Lgs. n. 36/2023.
Detto in altri termini, la Teknoservice S.r.l., con il motivo in esame, si è limitata a contestare la portata autenticamente probatoria della documentazione offerta dalla Impregico S.r.l., lamentandone l’inidoneità a dimostrare i costi reali del servizio effettuato dalla Società nel frangente temporale considerato, senza tuttavia puntualmente specificare all’interno dei propri scritti difensivi elementi concreti di incongruità dai quali ricavare un possibile scostamento di tali importi rispetto ai minimali retributivi inderogabili e, in definitiva, senza introdurre all’interno dell’odierno giudizio elementi fattuali in virtù dei quali poter ipotizzare e verificare un’eventuale anomalia dell’offerta avanzata dall’aggiudicataria.
Con conseguente rigetto anche in parte qua del ricorso.
14. Per similari considerazioni non può trovare accoglimento neppure il quarto dei motivi aggiunti formulati dalla ricorrente, con cui la stessa, riproponendo l’identica censura già avanzata con il ricorso principale, prospetta una violazione del decisum cautelare e un difetto di istruttoria ad opera del Comune di Faggiano con specifico riguardo all’anomalo importo indicato dalla Impregico S.r.l. per spese generali.
Più precisamente, secondo ricostruzione attorea, l’Amministrazione avrebbe illegittimamente omesso di verificare la congruità di tale voce di costo, indicata dall’aggiudicataria in una misura eccessivamente ridotta, pari all’1% del canone contrattuale, in supposta violazione dell’art. 32 del D.P.R. n. 207/2010, norma da ritenersi espressiva di un principio generale (si richiama, a sostegno, Cons. Stato, V, n. 3612/2021).
14.1. Anche tale doglianza non merita condivisione.
La tesi della ricorrente muove infatti, in via totalmente presuntiva, da un mero scostamento dei parametri percentuali previsti dall’art. 32 del D.P.R. n. 207/2010, disposizione che delinea, appunto, per l’individuazione dei costi correlabili “ per spese generali ”, una “ percentuale variabile tra il tredici e diciassette per cento ”.
Va tuttavia evidenziato, come anche sottolineato dalla stessa Teknoservice S.r.l. nei propri scritti, che tale disposizione normativa - peraltro oramai non più vigente a decorrere dal 19.4.2016 a seguito di abrogazione disposta dall’art. 217, comma 1, lett. u), del D. Lgs. n. 50/2016 dal 19.4.2016 - trovava applicazione con esclusivo riferimento agli appalti di lavori, e non anche, dunque, rispetto a quello di servizi, oggetto di contenzioso.
Inoltre - aspetto, questo, ancor più rilevante – la disposizione de qua afferisce a un’ipotesi del tutto particolare, essendo destinata a fornire un criterio di massima per l’elaborazione del computo metrico estimativo con riguardo a voci di lavorazioni mancanti di prezzi unitari ricavabili da vigenti prezzari.
L’evidente specialità della previsione invocata dalla parte porta, pertanto, ad escluderne l’operatività con riguardo al caso di specie.
14.2. Alle predette considerazioni si aggiunga inoltre che, secondo condivisibile giurisprudenza, “ le percentuali per spese generali non sono incomprimibili, con la conseguenza che aliquote inferiori a quelle indicate dall’art. 32, comma 2, lett. b), D.P.R. n. 207/2010, ben possono essere ammissibili, dal momento che trattasi di elementi la cui incidenza è variabile da impresa a impresa ” (così T.A.R. Lombardia, Milano, IV, n. 1620/2022).
Peraltro, partendo dalla premessa che, “ Nelle gare pubbliche, il procedimento di verifica dell’anomalia non ha per oggetto la ricerca di specifiche e singole inesattezze dell’offerta economica, mirando ad accertare se in concreto l’offerta, nel suo complesso, sia attendibile ed affidabile in relazione alla corretta esecuzione dell’appalto ”, è stato osservato che, “ se emerge una totale inadeguatezza della percentuale di incidenza delle spese generali, in assenza di adeguata giustificazione, non può prescindersene, atteso che le spese generali per l’esecuzione dell’appalto attengono, in definitiva, alle spese di azienda, vale a dire al costo dell’organizzazione di impresa, della sua organizzazione e conduzione ” (così Cons. Stato, III, n. 6660/2022).
Cionondimeno, ad avviso di questo Tribunale, anche alla luce degli orientamenti sopra richiamati in tema di onus probandi nella presente materia, deve ritenersi che una incongruità della voce di costo in questione non può tout court discendere, in via generalizzata e automatica, dalla mera indicazione di una determinata percentuale o di un determinato importo economico all’interno dell’offerta della partecipante di gara in assenza di qualsivoglia ulteriore riscontro, essendo piuttosto necessario che tali elementi siano vagliati in concreto, in funzione dello specifico affidamento di cui si discute, e confortati da circostanze fattuali realmente indizianti di tale lamentata incongruità.
Per converso, in riferimento alla vicenda per cui è causa, non risulta che la ricorrente abbia allegato positivi elementi (quali, ad esempio, percentuali medie di voci di costo ricavabili dalle offerte di altri operatori per appalti analoghi) da cui poter desumere che, in ragione del servizio espletando , l’importo complessivamente indicato dalla Impregico S.r.l. per “ utile d’impresa, spese generali e altri oneri non contabilizzati ” fosse evidentemente insufficiente e, in definitiva, del tutto inadeguato e inattendibile.
Il che porta a concludere per il rigetto della censura in esame, non essendovi alcun riscontro obiettivo di una reale anomalia in parte qua dell’offerta dell’odierna controinteressata e non essendo sufficiente a fondare un simile assunto l’indicazione di una mera percentuale, pur notevolmente bassa, rispetto al valore complessivo dell’appalto.
15. Infine, con il secondo dei motivi articolati, la ricorrente ha allegato:
- che, in pendenza di giudizio, e più precisamente successivamente allo svolgimento dell’udienza camerale del 19.12.2024, sono stati pubblicati sul sito del Registro nazionale degli aiuti di Stato gli aggiornamenti dei dati relativi ai benefici riguardanti la “Decontribuzione sud” fruiti dalla Impregico S.r.l.;
- che gli importi percepiti dalla controinteressata in riferimento a tale misura risultano pari a € 2.787.992,37, con conseguente superamento della soglia massima di fruizione prevista (€ 2.250.000,00);
- che, pertanto, il fatto che la Impregico S.r.l. avesse dichiarato, nelle giustificazioni precedentemente rese, di poter usufruire di tale misura di sgravio, pur sapendo che ciò non corrispondeva al vero, costituisce un comportamento violativo delle disposizioni di cui all’art. 98, comma 3, lett. b), e comma 5, del D. Lgs. n. 36/2023, comportando l’obbligo per il Comune di Faggiano di disporre l’esclusione della partecipante dalla procedura di gara ovvero, in via subordinata, di vagliare il rilievo di tale grave illecito professionale.
15.1. Anche tale censura non merita accoglimento.
Invero, ferma la portata non automaticamente escludente della fattispecie normativa invocata dalla ricorrente, deve osservarsi che il disposto di cui all’art. 98 del D. Lgs. 36/2023, se letto in chiave funzionalmente orientata rispetto al generale principio del risultato cristallizzato nell’art. 1 del medesimo decreto, porta ad escludere una possibile rilevanza, ai sensi della richiamata disposizione, della dichiarazione asseritamente fuorviante resa dalla Impregico S.r.l., considerato che, in ogni caso, l’offerta economica formulata dalla controinteressata, così come i correlati costi del lavoro, sono risultati comunque congrui ed attendibili all’esito di una distinta e ulteriore istruttoria espletata dall’Amministrazione sulla base di nuovi e differenti elementi conoscitivi, portando così il Comune a confermare l’aggiudicazione della gara in favore del medesimo operatore economico mediante l’adozione di un provvedimento del tutto autonomo rispetto al precedente, il quale, dunque, deve reputarsi integralmente superato.
Ne discende, pertanto, il rigetto anche dell’ultimo motivo di doglianza prospettato dalla ricorrente.
16. Alla luce di tutto quanto precede, il ricorso principale azionato dalla Teknoservice S.r.l. deve essere dichiarato improcedibile, mentre quello per motivi aggiunti deve essere integralmente rigettato.
17. Quanto infine alle spese del presente giudizio, in ragione delle peculiarità che connotano la vicenda in esame si ravvisano eccezionali motivi per disporne l’integrale compensazione tra tutte le parti, tenuto anche conto della sussistenza di orientamenti giurisprudenziali difformi con riferimento alle questioni oggetto di contenzioso.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia – Lecce, Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:
a) dichiara l’improcedibilità del ricorso principale;
b) rigetta il ricorso per motivi aggiunti;
c) compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 12 maggio 2025 con l’intervento dei magistrati:
Nino Dello Preite, Presidente FF
Paolo Fusaro, Referendario, Estensore
Tommaso Sbolgi, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Paolo Fusaro | Nino Dello Preite |
IL SEGRETARIO