Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 4B, sentenza 16/06/2025, n. 11731 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 11731 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 16/06/2025
N. 11731/2025 REG.PROV.COLL.
N. 02514/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quarta Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2514 del 2025, proposto da
DI TT, BE NE, IT RA, rappresentati e difesi dagli avvocati Biancamaria Celletti, Francesco Vannicelli, con domicilio eletto presso lo studio Francesco Vannicelli in Roma, via Varrone 9;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, Ministero dell’Università e della Ricerca, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'ottemperanza
- della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio n. 2502, pubblicata il 13 febbraio 2023, passata in giudicato, ai fini del riconoscimento del titolo di specializzazione conseguito dai ricorrenti in Romania su posto di sostegno scolastico;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 4 giugno 2025 il dott. Luca De Gennaro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il ricorso introduttivo i ricorrenti hanno premesso che: con sentenza n. 2502/2023 questo Tribunale ha annullato il provvedimento prot. 1512 del 3 settembre 2020, con cui l’Amministrazione ha rigettato le istanze presentate dai docenti ai sensi dell’articolo 16, comma 1, del decreto legislativo n. 206/2007, di riconoscimento delle qualifiche professionali per l'insegnamento su posto di sostegno, acquisite in Romania.
I ricorrenti hanno pertanto chiesto al Tribunale di ordinare all’amministrazione di ottemperare alla sentenza, provvedendo al rilascio del provvedimento, e di nominare un commissario ad acta per il caso di perdurante inerzia del Ministero dell’Istruzione e del Merito.
I Ministeri intimati si sono costituiti in giudizio con comparsa di mero stile.
All’udienza camerale del 4 giugno 2025 la causa è stata assunta in decisione.
Il ricorso va accolto.
Con la sentenza n. 2502/2023 questo Tribunale ha annullato il provvedimento sopra indicato, evidenziando che, in violazione della disciplina europea e dei principi indicati dall’Adunanza Plenaria (n. 18, 19, 20, 21, 22 del 2022), l’amministrazione non ha compiuto in concreto l’analisi del percorso formativo svolto in Romania “tenendo conto dell’intero compendio di competenze, conoscenze e capacità acquisite” e anche condizionando, ove necessario, il riconoscimento ad adeguate misure compensative.
Da tale pronuncia deriva quindi l’obbligo conformativo in capo all’amministrazione di riesaminare le istanze degli odierni deducenti alla luce delle indicazioni fornite da questo Tribunale; costituisce invece circostanza incontestata che il riesame è rimasto ineseguito.
Il ricorso merita pertanto di essere accolto, con l’assegnazione al predetto Ministero di un termine di 90 giorni, decorrente dalla comunicazione del presente provvedimento, per ottemperare alla predetta sentenza e con la nomina di un commissario ad acta, nella persona del responsabile del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione del Ministero dell’Istruzione e del Merito, il quale, in caso di perdurante inerzia dell’amministrazione, dovrà provvedere, senza diritto al compenso e con potere di delega ad un funzionario o ad un organo competente in base alle vigenti disposizioni normative, entro 180 giorni dalla richiesta di parte ricorrente. A detto commissario l’amministrazione dovrà tempestivamente comunicare l’avvenuto adempimento, che, in assenza di comunicazione, il commissario insediatosi dovrà comunque verificare, dandone notizia al Tribunale.
In applicazione del criterio della soccombenza, il Ministero dell’Istruzione e del Merito va condannato alle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta Bis), accoglie il ricorso e per l’effetto:
- assegna al Ministero dell’Istruzione e del Merito il termine di 90 giorni, decorrente dalla comunicazione della presente decisione, per dare ottemperanza alla sentenza di cui in epigrafe;
- nomina quale commissario ad acta il responsabile del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione del Ministero dell’Istruzione e del Merito il quale, senza diritto al compenso e con potere di delega ad un funzionario o all’organo competente in base alle vigenti disposizioni normative, provvederà in caso di inerzia dell’amministrazione, nel termine di 180 giorni decorrente dalla richiesta di parte ricorrente e previa comunicazione, anche se negativa, al Tribunale di quanto effettuato dall’amministrazione.
Condanna il Ministero predetto al pagamento in favore di parte ricorrente della somma di euro 1.500,00 a titolo di compensi professionali, oltre agli accessori di legge ed al rimborso del contributo unificato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 4 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Pierina Biancofiore, Presidente
Luca De Gennaro, Consigliere, Estensore
DI Favaccio, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Luca De Gennaro | Pierina Biancofiore |
IL SEGRETARIO