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Sentenza 17 giugno 2025
Sentenza 17 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 17/06/2025, n. 9114 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 9114 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 41128/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
UNDICESIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Valeria Belli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 41182/2022, trattenuta in decisione all'udienza del
3.3.2025, con termini per il deposito delle comparse conclusionali fino al 5.5.2025 e per il deposito delle memorie di replica fino al 26.5.2025 promossa da:
C.F. Parte_1 P.IVA_1 in persona del legale rappresentante dott. , Parte_2 rappresentata e difesa dall' avv. Manuela Malavasi, giusta procura generale alle liti per Notaio dott.
del 12.11.2020, prodotta in allegato all'atto di citazione in appello Persona_1
APPELLANTE contro
C.F. P.IVA Controparte_1 P.IVA_2 in persona del legale rappresentante Controparte_1 rappresentata e difesa dagli avv. Giorgio Emanuele Degani e Matteo Sassone, giusta procura prodotta in allegato alla comparsa di costituzione
APPELLATO
OGGETTO: impugnazione avverso sentenza n. 8512/2022 emessa dal Giudice di Pace di Roma, nell'ambito del giudizio n. r.g. 24044/2021.
CONCLUSIONI: le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta redatte in vista dell'udienza del 3.3.2025.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione, ritualmente notificato, ha proposto impugnazione avverso la Parte_1 sentenza emessa dal Giudice di Pace di Roma n. 8512/2022 nell'ambito del procedimento r.g.
24044/2021, chiedendone l'integrale riforma con il rigetto della domanda proposta nei suoi confronti e pagina 1 di 6 condanna alla restituzione di quanto versato in ottemperanza alla medesima sentenza, con vittoria delle spese del doppio grado di giudizio.
A fondamento dell'impugnazione ha dedotto: - che la società appellata aveva adito il Giudice di Pace di Roma al fine di ottenere la ripetizione degli importi versati a titolo di addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica, che il fornitore aveva addebitato nelle fatture emesse nei confronti del consumatore finale per il periodo gennaio-agosto 2010 e settembre-dicembre 2011 in relazione alla fornitura di energia elettrica effettuata;
- che la controparte aveva affermato che le norme istitutive della predetta addizionale sarebbero risultate in contrasto con la Direttiva n. 2008/118/CE del
16.12.2008, che tali disposizioni avrebbero dovuto essere disapplicate per contrasto con l'interpretazione offerta dalla Corte di Giustizia e che per tale motivo sarebbe stato legittimo il ricorso all'azione di ripetizione dell'indebito; - che l'odierna appellante si era costituita in giudizio, sostenendo l'inesistenza dei presupposti per la ripetizione di indebito, essendo state le somme corrisposte in adempimento del contratto di somministrazione ed in osservanza del quadro normativo vigente;
- che tuttavia il Giudice di Pace di Roma, con la sentenza n. 8512/2022, aveva accolto la domanda della controparte, condannando alla restituzione dell'importo di € 1.045,13 oltre interessi legali Parte_1 dalla domanda al saldo e al pagamento delle spese di lite;
- che la motivazione adottata dal Giudice di
Pace doveva essere ritenuta illogica, in quanto le somme di cui si richiedeva la ripetizione erano state corrisposte in base ad un contratto valido ed efficace;
- che l'addizionale in questione era dovuta in base all'art. 6 I comma lett. c) del D.L: n. 511/1988, convertito con modificazioni dalla legge n.
20/1989; - che la norma era rimasta in vigore fino al 31.12.2011; - che fino a tale data il pagamento dell'addizionale provinciale doveva ritenersi senz'altro dovuto sulla base della normativa vigente;
- che doveva ritenersi la violazione e falsa applicazione dell'art. 6 comma I D.L. n. 511/1988 e della Direttiva
n. 2008/116/CE; - che in realtà l'addizionale perseguiva in pieno la finalità specifica richiesta dalla
Direttiva e che comunque tale finalità non sarebbe stata neppure richiesta per la validità dell'imposizione tributaria;
- che l'addizionale non questione non poteva essere valutata come un tributo autonomo, trattandosi dell'inasprimento di una imposta già esistente;
- che in ogni caso doveva ritenersi perseguire una finalità specifica;
- che in particolare erano state individuate dal Legislatore le specifiche finalità consistenti nel finanziamento dell'illuminazione stradale, dell'edilizia scolastica, della tutela e valorizzazione dei beni culturali, della formazione professionale, dei servizi per l'impiego e della gestione integrale del ciclo dei rifiuti;
- che quindi non sussisteva alcun contrasto con la disciplina comunitaria;
- che la questione si sarebbe dovuta rimettere alla Corte di Giustizia, mediante rinvio pregiudiziale;
- che comunque la decisione impugnata doveva ritenersi viziata in relazione alla violazione dei principi relativi alla applicabilità soltanto verticale delle direttive non recepite dall'ordinamento interno;
- che quindi non si sarebbe potuta fare applicazione della direttiva nel rapporto tra consumatore finale e fornitore, - che tale avviso era stato espresso in varie occasioni in pagina 2 di 6 molteplici pronunce di merito;
- che quindi la sentenza del Giudice di Pace avrebbe dovuto essere riformata, con rigetto della domanda di ripetizione formulata dalla controparte.
Si è costituita in giudizio la chiedendo l'integrale Controparte_2 conferma della sentenza impugnata.
A tal fine ha dedotto: - che la sentenza impugnata doveva ritenersi del tutto corretta, in relazione alla ritenuta ricorrenza di tutti i presupposti per la ripetizione di indebito;
- che l'addizionale doveva essere valutata come tributo autonomo ed ulteriore e che doveva essere ritenuta in contrasto con il diritto unionale proprio in considerazione della omessa individuazione della finalità specifica;
- che nella specie doveva ritenersi corretta la decisione impugnata, in quanto aveva riconosciuto gli effetti orizzontali negativi derivanti dall'efficacia verticale della Direttiva non applicata;
- che tale interpretazione era stata avvalorata anche dalla Corte di Giustizia;
- che l'impugnazione avrebbe dovuto essere integralmente respinta.
Acquisito il fascicolo di primo grado e precisate le conclusioni, la causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del 3.3.2025 con la concessione dei termini di legge per il deposito degli scritti difensivi.
Va premesso che l'impugnazione è, come già esposto in precedenza, articolata in tre motivi, specificati come segue:
1) “violazione e falsa applicazione dell'art. 2033 c.c. Illogicità della motivazione. Il pagamento delle somme era dovuto in base al contratto valido ed efficace tra Cliente e Fornitore”;
2) “violazione e falsa applicazione dell'art. 6, c. 1, D.L. n. 511/1988 e della Direttiva n. 2008/118/CE
(richiesta - all'occorrenza - di rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia)”;
3) “violazione e falsa applicazione di norme e principi di diritto dell'Unione. Contraddittorietà della decisione. Assoluta inconferenza (e non deducibilità) nel presente giudizio – alla luce del fermo principio della inefficacia c.d. orizzontale delle direttive UE – della presunta incompatibilità tra la normativa tributaria nazionale e la Direttiva n. 2008/118/CE (richiesta – all'occorrenza – di rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia)”.
L'impugnazione va respinta sulla base della recentissima sentenza della Corte Costituzionale n.
43/2025.
Deve premettersi che, nel corso del presente giudizio di appello, è stata emessa la sentenza
11.4.2024 della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, causa C-316/22, in relazione al rinvio pregiudiziale disposto dal Tribunale di Como, proprio in una controversia avente ad oggetto la domanda di ripetizione di indebito ex art. 2033 c.c. di somme relative all'addizionale in oggetto, la quale ha così statuito:
pagina 3 di 6 “1) L'articolo 288, terzo comma, TFUE deve essere interpretato nel senso che esso osta a che un giudice nazionale disapplichi, in una controversia tra privati, una norma nazionale che istituisce un'imposta indiretta contraria ad una disposizione chiara, precisa e incondizionata di una direttiva non trasposta o non correttamente trasposta, salvo che il diritto interno disponga diversamente o che l'ente nei confronti del quale venga fatta valere la contrarietà di detta imposta sia soggetto all'autorità o al controllo dello Stato o disponga di poteri esorbitanti rispetto a quelli risultanti dalle norme applicabili ai rapporti tra privati”;
“2) Il principio di effettività deve essere interpretato nel senso che esso osta ad una normativa nazionale che non permette al consumatore finale di chiedere direttamente allo Stato membro il rimborso dell'onere economico supplementare sopportato a causa della ripercussione operata da un fornitore, in base ad una facoltà riconosciutagli dalla normativa nazionale, di un'imposta che tale fornitore aveva indebitamente versato, consentendogli unicamente di intentare un'azione civilistica per la ripetizione dell'indebito contro detto fornitore, qualora il carattere indebito di tale versamento sia la conseguenza della contrarietà dell'imposta in parola ad una disposizione chiara, precisa e incondizionata di una direttiva non trasposta o non correttamente trasposta e tale motivo di illegittimità non possa essere validamente invocato nell'ambito di tale azione, in ragione dell'impossibilità di invocare in quanto tale una direttiva in una controversia tra privati”.
A seguito di tale arresto, la Corte di Cassazione, con le pronunce n. 21154/2024, 24373/2024;
21749/2024 e 24203/2024, ha ritenuto che si profilasse una importante innovazione nel diritto dell'Unione tale da imponesse una rilettura del perimetro di esplicazione della legittimazione straordinaria del consumatore finale nei confronti dello Stato in tema di rimborso di addizionali provinciali di cui all'art. 6, comma 2, d.l. n. 511/1988, applicate in contrasto con la Direttiva
2008/118/CE, statuendo il seguente principio: “in caso di addebito, da parte del fornitore di energia al consumatore finale, dell'addizionale provinciale di cui all'art. 6, comma 2, del d.l. n. 511 del 1988, conv. con modif. dalla l. n. 20 del 1989, applicabile ratione temporis, imposta che si pone in contrasto con l'art. 48 della direttiva n. 2008/118/CE, l'impossibilità per il consumatore finale di far valere l'azione di indebito oggettivo nei confronti del fornitore costituisce presupposto per formulare la stessa domanda nei confronti dell' . Parte_3
E' poi intervenuta la Corte Costituzione che, con la sentenza n. 43/2025 del 15.4.2025, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 6, commi 1, lettera c), e 2, del decreto-legge 28 novembre 1988, n.
511 (Disposizioni urgenti in materia di finanza regionale e locale), convertito, con modificazioni, nella legge 27 gennaio 1989, n. 20, come sostituito dall'art. 5, comma 1, del decreto legislativo 2 febbraio
2007, n. 26 (Attuazione della direttiva 2003/96/CE che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità), per violazione degli artt. 11 e 117, primo comma,
Cost., in relazione all'art. 1, paragrafo 2, della direttiva 2008/118/CE. pagina 4 di 6 La Corte costituzionale, nel ritenere la rilevanza della questione sollevata dal Tribunale Ordinario di
Udine, ha premesso che, solo in caso di accoglimento della questione, il giudice a quo avrebbe potuto condannare il fornitore (che potrà, a sua volta, rivalersi nei confronti dello Stato) alla ripetizione dell'indebito, dato l'effetto ex tunc, salvo per i rapporti esauriti, della sentenza che dichiari costituzionalmente illegittima l'addizionale in questione, ha concluso nel senso della fondatezza della questione sottoposta.
Dopo aver richiamato la recente sentenza della Corte di giustizia e aver ripercorso l'iter normativo, ha chiarito che, affinché gli Stati membri possano introdurre, sul consumo di energia elettrica, imposte indirette ulteriori rispetto alle accise occorrono due condizioni, applicabili cumulativamente: 1) le imposte addizionali devono avere una finalità specifica;
2) le imposte addizionali devono rispettare le regole di imposizione dell'Unione applicabili ai fini delle accise o dell'IVA per la determinazione della base imponibile, il calcolo, l'esigibilità e il controllo dell'imposta.
Ha evidenziato che, come precisato dalla Corte di giustizia, la finalità specifica è una finalità che non sia puramente di bilancio e che un'assegnazione predeterminata del gettito di una tassa rientrante in una semplice modalità di organizzazione interna del bilancio di uno Stato membro, non può, in quanto tale, costituire una condizione sufficiente a siffatto riguardo, poiché ogni Stato membro può decidere di imporre, a prescindere dalla finalità perseguita, l'assegnazione del gettito di un'imposta al finanziamento di determinate spese;
che si può ritenere che un'imposta supplementare gravante sui prodotti sottoposti ad accisa, il cui gettito non è oggetto di una destinazione predeterminata, persegua una finalità specifica, ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 2008/118, solo se tale imposta
è concepita, per quanto riguarda la sua struttura, in particolare la materia imponibile o l'aliquota d'imposta, in modo tale da influenzare il comportamento dei contribuenti in un senso che consenta la realizzazione della finalità specifica invocata, ad esempio tassando fortemente i prodotti interessati al fine di scoraggiarne il consumo.
Ha quindi escluso, alla luce degli esposti criteri ermeneutici, che l'addizionale provinciale alle accise sull'energia elettrica rispetti il requisito della finalità specifica, dal momento che il citato art. 6, al comma 1, lettera c), prevede solo una generica destinazione del gettito dell'addizionale provinciale «in favore delle province», che trova conferma nel preambolo del d.l. n. 511 del 1988, nella quale si afferma che le misure impositive in esso previste sono rivolte ad «assicurare le necessarie risorse agli enti della finanza regionale e locale, al fine di garantire l'assolvimento dei compiti istituzionali».
Ha concluso per il contrasto della norma in esame con gli artt. 11 e 117 primo comma Cost. in relazione all'art. 1 paragrafo 2 della direttiva 2008/118/CE.
Ne consegue che, non essendo il rapporto per cui è causa esaurito, la declaratoria di illegittimità costituzionale della norma in esame, avente efficacia ex tunc, ha efficacia dirimente nella decisione pagina 5 di 6 della controversia, con conseguente fondatezza della domanda di ripetizione proposta dall'appellata in primo grado determinata dal venir meno della disposizione normativa che giustificava l'applicazione dell'addizionale.
Sussistono i presupposti per l'integrale compensazione delle spese di questo grado di giudizio, in considerazione della circostanza che la decisione si è fondata sulla recentissima sentenza della Corte
Costituzionale citata, che è stata emessa solo nel corso del presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda in epigrafe, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- respinge l'appello;
- compensa integralmente tra le parti le spese della presente fase di giudizio;
- dà atto della sussistenza dei presupposti per porre a carico della parte appellante principale l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato come determinato ai sensi dell'art. 13 comma
1bis e 1 quater d.p.r. 115/2002.
Così deciso in Roma il 17.6.2025
Il Giudice
dott. Valeria Belli
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
UNDICESIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Valeria Belli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 41182/2022, trattenuta in decisione all'udienza del
3.3.2025, con termini per il deposito delle comparse conclusionali fino al 5.5.2025 e per il deposito delle memorie di replica fino al 26.5.2025 promossa da:
C.F. Parte_1 P.IVA_1 in persona del legale rappresentante dott. , Parte_2 rappresentata e difesa dall' avv. Manuela Malavasi, giusta procura generale alle liti per Notaio dott.
del 12.11.2020, prodotta in allegato all'atto di citazione in appello Persona_1
APPELLANTE contro
C.F. P.IVA Controparte_1 P.IVA_2 in persona del legale rappresentante Controparte_1 rappresentata e difesa dagli avv. Giorgio Emanuele Degani e Matteo Sassone, giusta procura prodotta in allegato alla comparsa di costituzione
APPELLATO
OGGETTO: impugnazione avverso sentenza n. 8512/2022 emessa dal Giudice di Pace di Roma, nell'ambito del giudizio n. r.g. 24044/2021.
CONCLUSIONI: le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta redatte in vista dell'udienza del 3.3.2025.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione, ritualmente notificato, ha proposto impugnazione avverso la Parte_1 sentenza emessa dal Giudice di Pace di Roma n. 8512/2022 nell'ambito del procedimento r.g.
24044/2021, chiedendone l'integrale riforma con il rigetto della domanda proposta nei suoi confronti e pagina 1 di 6 condanna alla restituzione di quanto versato in ottemperanza alla medesima sentenza, con vittoria delle spese del doppio grado di giudizio.
A fondamento dell'impugnazione ha dedotto: - che la società appellata aveva adito il Giudice di Pace di Roma al fine di ottenere la ripetizione degli importi versati a titolo di addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica, che il fornitore aveva addebitato nelle fatture emesse nei confronti del consumatore finale per il periodo gennaio-agosto 2010 e settembre-dicembre 2011 in relazione alla fornitura di energia elettrica effettuata;
- che la controparte aveva affermato che le norme istitutive della predetta addizionale sarebbero risultate in contrasto con la Direttiva n. 2008/118/CE del
16.12.2008, che tali disposizioni avrebbero dovuto essere disapplicate per contrasto con l'interpretazione offerta dalla Corte di Giustizia e che per tale motivo sarebbe stato legittimo il ricorso all'azione di ripetizione dell'indebito; - che l'odierna appellante si era costituita in giudizio, sostenendo l'inesistenza dei presupposti per la ripetizione di indebito, essendo state le somme corrisposte in adempimento del contratto di somministrazione ed in osservanza del quadro normativo vigente;
- che tuttavia il Giudice di Pace di Roma, con la sentenza n. 8512/2022, aveva accolto la domanda della controparte, condannando alla restituzione dell'importo di € 1.045,13 oltre interessi legali Parte_1 dalla domanda al saldo e al pagamento delle spese di lite;
- che la motivazione adottata dal Giudice di
Pace doveva essere ritenuta illogica, in quanto le somme di cui si richiedeva la ripetizione erano state corrisposte in base ad un contratto valido ed efficace;
- che l'addizionale in questione era dovuta in base all'art. 6 I comma lett. c) del D.L: n. 511/1988, convertito con modificazioni dalla legge n.
20/1989; - che la norma era rimasta in vigore fino al 31.12.2011; - che fino a tale data il pagamento dell'addizionale provinciale doveva ritenersi senz'altro dovuto sulla base della normativa vigente;
- che doveva ritenersi la violazione e falsa applicazione dell'art. 6 comma I D.L. n. 511/1988 e della Direttiva
n. 2008/116/CE; - che in realtà l'addizionale perseguiva in pieno la finalità specifica richiesta dalla
Direttiva e che comunque tale finalità non sarebbe stata neppure richiesta per la validità dell'imposizione tributaria;
- che l'addizionale non questione non poteva essere valutata come un tributo autonomo, trattandosi dell'inasprimento di una imposta già esistente;
- che in ogni caso doveva ritenersi perseguire una finalità specifica;
- che in particolare erano state individuate dal Legislatore le specifiche finalità consistenti nel finanziamento dell'illuminazione stradale, dell'edilizia scolastica, della tutela e valorizzazione dei beni culturali, della formazione professionale, dei servizi per l'impiego e della gestione integrale del ciclo dei rifiuti;
- che quindi non sussisteva alcun contrasto con la disciplina comunitaria;
- che la questione si sarebbe dovuta rimettere alla Corte di Giustizia, mediante rinvio pregiudiziale;
- che comunque la decisione impugnata doveva ritenersi viziata in relazione alla violazione dei principi relativi alla applicabilità soltanto verticale delle direttive non recepite dall'ordinamento interno;
- che quindi non si sarebbe potuta fare applicazione della direttiva nel rapporto tra consumatore finale e fornitore, - che tale avviso era stato espresso in varie occasioni in pagina 2 di 6 molteplici pronunce di merito;
- che quindi la sentenza del Giudice di Pace avrebbe dovuto essere riformata, con rigetto della domanda di ripetizione formulata dalla controparte.
Si è costituita in giudizio la chiedendo l'integrale Controparte_2 conferma della sentenza impugnata.
A tal fine ha dedotto: - che la sentenza impugnata doveva ritenersi del tutto corretta, in relazione alla ritenuta ricorrenza di tutti i presupposti per la ripetizione di indebito;
- che l'addizionale doveva essere valutata come tributo autonomo ed ulteriore e che doveva essere ritenuta in contrasto con il diritto unionale proprio in considerazione della omessa individuazione della finalità specifica;
- che nella specie doveva ritenersi corretta la decisione impugnata, in quanto aveva riconosciuto gli effetti orizzontali negativi derivanti dall'efficacia verticale della Direttiva non applicata;
- che tale interpretazione era stata avvalorata anche dalla Corte di Giustizia;
- che l'impugnazione avrebbe dovuto essere integralmente respinta.
Acquisito il fascicolo di primo grado e precisate le conclusioni, la causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del 3.3.2025 con la concessione dei termini di legge per il deposito degli scritti difensivi.
Va premesso che l'impugnazione è, come già esposto in precedenza, articolata in tre motivi, specificati come segue:
1) “violazione e falsa applicazione dell'art. 2033 c.c. Illogicità della motivazione. Il pagamento delle somme era dovuto in base al contratto valido ed efficace tra Cliente e Fornitore”;
2) “violazione e falsa applicazione dell'art. 6, c. 1, D.L. n. 511/1988 e della Direttiva n. 2008/118/CE
(richiesta - all'occorrenza - di rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia)”;
3) “violazione e falsa applicazione di norme e principi di diritto dell'Unione. Contraddittorietà della decisione. Assoluta inconferenza (e non deducibilità) nel presente giudizio – alla luce del fermo principio della inefficacia c.d. orizzontale delle direttive UE – della presunta incompatibilità tra la normativa tributaria nazionale e la Direttiva n. 2008/118/CE (richiesta – all'occorrenza – di rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia)”.
L'impugnazione va respinta sulla base della recentissima sentenza della Corte Costituzionale n.
43/2025.
Deve premettersi che, nel corso del presente giudizio di appello, è stata emessa la sentenza
11.4.2024 della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, causa C-316/22, in relazione al rinvio pregiudiziale disposto dal Tribunale di Como, proprio in una controversia avente ad oggetto la domanda di ripetizione di indebito ex art. 2033 c.c. di somme relative all'addizionale in oggetto, la quale ha così statuito:
pagina 3 di 6 “1) L'articolo 288, terzo comma, TFUE deve essere interpretato nel senso che esso osta a che un giudice nazionale disapplichi, in una controversia tra privati, una norma nazionale che istituisce un'imposta indiretta contraria ad una disposizione chiara, precisa e incondizionata di una direttiva non trasposta o non correttamente trasposta, salvo che il diritto interno disponga diversamente o che l'ente nei confronti del quale venga fatta valere la contrarietà di detta imposta sia soggetto all'autorità o al controllo dello Stato o disponga di poteri esorbitanti rispetto a quelli risultanti dalle norme applicabili ai rapporti tra privati”;
“2) Il principio di effettività deve essere interpretato nel senso che esso osta ad una normativa nazionale che non permette al consumatore finale di chiedere direttamente allo Stato membro il rimborso dell'onere economico supplementare sopportato a causa della ripercussione operata da un fornitore, in base ad una facoltà riconosciutagli dalla normativa nazionale, di un'imposta che tale fornitore aveva indebitamente versato, consentendogli unicamente di intentare un'azione civilistica per la ripetizione dell'indebito contro detto fornitore, qualora il carattere indebito di tale versamento sia la conseguenza della contrarietà dell'imposta in parola ad una disposizione chiara, precisa e incondizionata di una direttiva non trasposta o non correttamente trasposta e tale motivo di illegittimità non possa essere validamente invocato nell'ambito di tale azione, in ragione dell'impossibilità di invocare in quanto tale una direttiva in una controversia tra privati”.
A seguito di tale arresto, la Corte di Cassazione, con le pronunce n. 21154/2024, 24373/2024;
21749/2024 e 24203/2024, ha ritenuto che si profilasse una importante innovazione nel diritto dell'Unione tale da imponesse una rilettura del perimetro di esplicazione della legittimazione straordinaria del consumatore finale nei confronti dello Stato in tema di rimborso di addizionali provinciali di cui all'art. 6, comma 2, d.l. n. 511/1988, applicate in contrasto con la Direttiva
2008/118/CE, statuendo il seguente principio: “in caso di addebito, da parte del fornitore di energia al consumatore finale, dell'addizionale provinciale di cui all'art. 6, comma 2, del d.l. n. 511 del 1988, conv. con modif. dalla l. n. 20 del 1989, applicabile ratione temporis, imposta che si pone in contrasto con l'art. 48 della direttiva n. 2008/118/CE, l'impossibilità per il consumatore finale di far valere l'azione di indebito oggettivo nei confronti del fornitore costituisce presupposto per formulare la stessa domanda nei confronti dell' . Parte_3
E' poi intervenuta la Corte Costituzione che, con la sentenza n. 43/2025 del 15.4.2025, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 6, commi 1, lettera c), e 2, del decreto-legge 28 novembre 1988, n.
511 (Disposizioni urgenti in materia di finanza regionale e locale), convertito, con modificazioni, nella legge 27 gennaio 1989, n. 20, come sostituito dall'art. 5, comma 1, del decreto legislativo 2 febbraio
2007, n. 26 (Attuazione della direttiva 2003/96/CE che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità), per violazione degli artt. 11 e 117, primo comma,
Cost., in relazione all'art. 1, paragrafo 2, della direttiva 2008/118/CE. pagina 4 di 6 La Corte costituzionale, nel ritenere la rilevanza della questione sollevata dal Tribunale Ordinario di
Udine, ha premesso che, solo in caso di accoglimento della questione, il giudice a quo avrebbe potuto condannare il fornitore (che potrà, a sua volta, rivalersi nei confronti dello Stato) alla ripetizione dell'indebito, dato l'effetto ex tunc, salvo per i rapporti esauriti, della sentenza che dichiari costituzionalmente illegittima l'addizionale in questione, ha concluso nel senso della fondatezza della questione sottoposta.
Dopo aver richiamato la recente sentenza della Corte di giustizia e aver ripercorso l'iter normativo, ha chiarito che, affinché gli Stati membri possano introdurre, sul consumo di energia elettrica, imposte indirette ulteriori rispetto alle accise occorrono due condizioni, applicabili cumulativamente: 1) le imposte addizionali devono avere una finalità specifica;
2) le imposte addizionali devono rispettare le regole di imposizione dell'Unione applicabili ai fini delle accise o dell'IVA per la determinazione della base imponibile, il calcolo, l'esigibilità e il controllo dell'imposta.
Ha evidenziato che, come precisato dalla Corte di giustizia, la finalità specifica è una finalità che non sia puramente di bilancio e che un'assegnazione predeterminata del gettito di una tassa rientrante in una semplice modalità di organizzazione interna del bilancio di uno Stato membro, non può, in quanto tale, costituire una condizione sufficiente a siffatto riguardo, poiché ogni Stato membro può decidere di imporre, a prescindere dalla finalità perseguita, l'assegnazione del gettito di un'imposta al finanziamento di determinate spese;
che si può ritenere che un'imposta supplementare gravante sui prodotti sottoposti ad accisa, il cui gettito non è oggetto di una destinazione predeterminata, persegua una finalità specifica, ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 2008/118, solo se tale imposta
è concepita, per quanto riguarda la sua struttura, in particolare la materia imponibile o l'aliquota d'imposta, in modo tale da influenzare il comportamento dei contribuenti in un senso che consenta la realizzazione della finalità specifica invocata, ad esempio tassando fortemente i prodotti interessati al fine di scoraggiarne il consumo.
Ha quindi escluso, alla luce degli esposti criteri ermeneutici, che l'addizionale provinciale alle accise sull'energia elettrica rispetti il requisito della finalità specifica, dal momento che il citato art. 6, al comma 1, lettera c), prevede solo una generica destinazione del gettito dell'addizionale provinciale «in favore delle province», che trova conferma nel preambolo del d.l. n. 511 del 1988, nella quale si afferma che le misure impositive in esso previste sono rivolte ad «assicurare le necessarie risorse agli enti della finanza regionale e locale, al fine di garantire l'assolvimento dei compiti istituzionali».
Ha concluso per il contrasto della norma in esame con gli artt. 11 e 117 primo comma Cost. in relazione all'art. 1 paragrafo 2 della direttiva 2008/118/CE.
Ne consegue che, non essendo il rapporto per cui è causa esaurito, la declaratoria di illegittimità costituzionale della norma in esame, avente efficacia ex tunc, ha efficacia dirimente nella decisione pagina 5 di 6 della controversia, con conseguente fondatezza della domanda di ripetizione proposta dall'appellata in primo grado determinata dal venir meno della disposizione normativa che giustificava l'applicazione dell'addizionale.
Sussistono i presupposti per l'integrale compensazione delle spese di questo grado di giudizio, in considerazione della circostanza che la decisione si è fondata sulla recentissima sentenza della Corte
Costituzionale citata, che è stata emessa solo nel corso del presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda in epigrafe, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- respinge l'appello;
- compensa integralmente tra le parti le spese della presente fase di giudizio;
- dà atto della sussistenza dei presupposti per porre a carico della parte appellante principale l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato come determinato ai sensi dell'art. 13 comma
1bis e 1 quater d.p.r. 115/2002.
Così deciso in Roma il 17.6.2025
Il Giudice
dott. Valeria Belli
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