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Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avezzano, sentenza 27/03/2025, n. 159 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avezzano |
| Numero : | 159 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI AVEZZANO
Il Tribunale di Avezzano in composizione monocratica, nella persona del giudice, dott.ssa Alessandra Contestabile, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al R.G. n. 1141/2022 promossa da:
(P.VA ) in persona del legale rappresentante pro Parte_1 P.VA_1 tempore, con l'avv. Espedito Iasevoli
ATTRICE
CONTRO
(C.F. in persona del Sindaco e legale Controparte_1 P.VA_2 rappresentante pro tempore
CONVENUTO CONTUMACE
OGGETTO: richiesta di pagamento.
CONCLUSIONI: parte attrice ha concluso riportandosi ai propri scritti difensivi.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1) Per quanto riguarda il completo svolgimento del processo, ai sensi del vigente art. 132 c.p.c., si fa rinvio agli atti delle parti ed ai verbali di causa.
2) Con atto di citazione ritualmente notificato, onveniva in giudizio Parte_1 il dinanzi il Tribunale di Avezzano al fine di ottenere la condanna Controparte_1 al pagamento in suo favore dei crediti cedutigli dalla Controparte_2 dell'importo pari ad € 11.112,95, oltre interessi di mora pari ad € 446,38, interessi anatocistici e somme di cui all'art. 6, comma 2, D.Lgs. n. 231/2002, come novellato dal D.Lgs. n. 192/2012 pari ad € 2.160,00.
L'attrice chiedeva quindi l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“IN VIA PRINCIPALE: per le ragioni e i titoli di cui in narrativa, accertare e dichiarare il diritto di ad ottenere il pagamento da parte del dei Parte_1 Controparte_1 seguenti crediti e, per l'effetto, condannare il al relativo pagamento Controparte_1 in favore di Parte_1
I. € 11.112,95 per sorte capitale, di cui alle fatture riepilogate nell'elenco prodotto sub doc. 01;
II. gli interessi moratori maturati e maturandi sulla predetta sorte capitale:
- determinati nella misura degli interessi legali di mora” ex artt. 2 e 5 del D. Lgs. n.
231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12 e con decorrenza dal giorno successivo a quello di scadenza del termine di pagamento delle fatture costituenti la predetta sorte capitale, con scadenza riportata nell'elenco prodotto sub doc. 01 (colonna “Data
Scadenza”), sino al saldo;
- Si precisa che alla data del 02.09.2022 gli interessi moratori ammontano ad € 446,38;
III. gli interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati sulla predetta sorte capitale che, alla data di notifica del presente atto, sono scaduti da oltre sei mesi, ai sensi dell'art. 1283 c.c.:
• nella misura degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n.
231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12,
• con decorrenza dalla data di notifica del presente atto;
IV. € 2.160,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D.
Lgs. n. 192/12;
IN VIA SUBORDINATA: per le ragioni e i titoli di cui in narrativa, accertare e dichiarare il diritto di ad ottenere il pagamento da parte dell'Ente e, per l'effetto, Parte_1 condannare il al pagamento in favore di di ogni Controparte_1 Parte_1 diversa somma che fosse ritenuta dovuta a er: Parte_1
- sorte capitale,
- interessi moratori maturati e maturandi sulla sorte capitale:
• determinati nella misura degli “interessi legali di mora” ex artt. 2 e 5 del D. Lgs.
n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12 e con decorrenza dal giorno successivo
a quello di scadenza del termine di pagamento della sorte capitale,
- interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati sulla sorte capitale:
• nella misura degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n.
231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12,
• con decorrenza dalla data di notifica del presente atto;
- importo dovuto ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal
D. Lgs. n. 192/12;
Tribunale di Avezzano – Sentenza resa nel procedimento n. N. R.G. $$numero_ruolo$$ / $$anno_ruolo$$ - pagina 2 di 6
IN VIA ULTERIORMENTE SUBORDINATA: accertare e dichiarare il diritto di Parte_1 ad ottenere il pagamento da parte dell'Ente e, per l'effetto, condannare il
[...] [...]
al pagamento in favore di di ogni diversa somma che fosse CP_1 Parte_1 ritenuta dovuta a per capitale, interessi e rivalutazione monetaria dal Parte_1 dovuto al saldo a titolo di indennizzo per ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c.;
IN OGNI CASO: con vittoria di compensi e spese del giudizio, oltre rimborso forfettario nella misura del 15% ex D.M. n. 55/14, oltre CPA, VA, contributo unificato, marca e successive”.
3) Nessuno si costituiva in giudizio per il . Controparte_1
4) La causa veniva istruita mediante l'acquisizione delle prove documentali offerte dalla sola parte attrice.
5) All'udienza del 22/04/2024 parte attrice precisava le rispettive conclusioni e la causa veniva trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. con decorrenza differita.
6) Tanto premesso in estrema sintesi, si osserva quanto di seguito.
7) In primo luogo giova rammentare il principio generale in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, secondo cui il creditore è tenuto a dimostrare solo la fonte negoziale del suo diritto e il relativo termine di scadenza, limitandosi ad allegare l'inadempimento di controparte.
Il debitore convenuto, invece, sarà tenuto a dimostrare il fatto estintivo o impeditivo o modificativo dell'altrui pretesa (cfr. Cass. Civ. n. 25584/2018).
Pertanto, il creditore sarà gravato dall'onere di provare i fatti costitutivi del proprio diritto di credito ex art. 2697 c.c. e, quindi, l'esistenza del contratto da cui deriva l'obbligazione dedotta in giudizio e l'inadempimento altrui, mentre il debitore sarà gravato dall'onere di fornire la prova di aver adempiuto correttamente la propria obbligazione, oppure di dimostrare eventuali fatti impeditivi, estintivi o modificativi dell'altrui pretesa.
8) Ciò posto si osserva di come il credito vantato dall'attrice si fondi su cessioni di crediti pro soluto derivanti dal mancato pagamento di servizi di telefonia.
Sul punto l'attrice ha depositato l'elenco riepilogativo delle fatture insolute per sorte capitale, la ricevuta di accettazione della notifica telematica della cessione CP_2
Rep. n. 70842, la ricevuta di avvenuta consegna della notifica telematica della cessione Rep. 70842, la ricevuta di accettazione della notifica telematica CP_2 della cessione Rep 70842, la ricevuta di avvenuta consegna della notifica CP_2
Tribunale di Avezzano – Sentenza resa nel procedimento n. N. R.G. $$numero_ruolo$$ / $$anno_ruolo$$ - pagina 3 di 6
telematica della cessione Rep 70842, la Direttiva Europea n. 2011/7/EU CP_2 del 16 febbraio 2011, le FAQS del 16 febbraio 2011 relative a detta Direttiva con pedissequi chiarimenti, la Lettera di sollecito con ricevute di accettazione e avvenuta consegna;
tuttavia non è stato depositato il titolo negoziale posto a fondamento della pretesa;
tantomeno sono stati depositati i necessari impegni di spesa dell'Ente comunale convenuto.
In sostanza, l'attrice non ha depositato il contratto posto a base del credito fatto valere, idoneo a provare la sussistenza dell'obbligazione di pagamento a carico del
. Controparte_1
Sul tema, risulta noto che per la contrattazione pubblica e quindi per i contratti stipulati dallo Stato e dalle sue amministrazioni, è imposta la forma scritta ad substantiam ai sensi degli artt. 16 e 17 del R.D. n. 2440/1923, prevedendo la contestuale presenza e sottoscrizione di apposito documento nel quale siano specificamente indicate le clausole disciplinanti il rapporto (cfr. Cass. Civ. Sez. Un. n.
6827/2010; Cass. Civ. n. 6555/2014), con l'unica eccezione di quelli stipulati con ditte commerciali per i quali a norma dell'art. 17 del citato R.D., detto requisito può ritenersi soddisfatto anche in presenza di contratti conclusi a distanza (e quindi senza la contestuale presenza delle parti), purché, debitamente sottoscritti dalla parte privata e dalla parte pubblica, non potendo ritenersi sufficiente che la forma scritta investa la sola dichiarazione negoziale della p.a., né che la conclusione del contratto avvenga per facta concludentia (cfr. Cass. Civ. n. 1452/2019; Cass. Civ. n.
26174/2009).
“Qualora il fatto costituivo del diritto azionato sia integrato da un atto per il quale la legge impone la forma scritta ad substantiam - come nel caso di specie, trattandosi di contratti stipulati con un Ente Pubblico - “a differenza di quanto accade nel caso in cui una determinata forma sia richiesta “ad probationem”, l'osservanza dell'onere formale non è prescritta esclusivamente ai fini della dimostrazione del fatto, ma per l'esistenza stessa del diritto fatto valere, il quale, pertanto, può essere è provato soltanto in via documentale, non risultando sufficienti né la prova testimoniale o per presunzioni, né la stessa confessione della controparte”(cfr. App. L'Aquila n. 822/2023).
“I contratti conclusi dalla P.A., richiedendo la forma scritta "ad substantiam", devono essere consacrati in un unico documento, salvo che la legge ne autorizzi espressamente la conclusione a distanza, a mezzo di corrispondenza, come nell'ipotesi eccezionale,
Tribunale di Avezzano – Sentenza resa nel procedimento n. N. R.G. $$numero_ruolo$$ / $$anno_ruolo$$ - pagina 4 di 6
prevista dall'art. 17 del r.d. n. 2240 del 1923, di contratti conclusi con ditte commerciali.
L'attività negoziale della Pubblica Amministrazione (e quindi anche degli enti locali) è assoggettata al rispetto del requisito ad substantiam della forma scritta. Il mancato rispetto del requisito di forma comporta un vizio genetico nella formazione del vincolo negoziale che non può essere sanato aliunde neppure nell'eventualità in cui vi sia da parte del soggetto pubblico un riconoscimento del debito atteso che, a voler tutto concedere, tale riconoscimento può valere a supplire unicamente l'assenza del preventivo impegno di spesa. Per i contratti conclusi con imprese commerciali (ex art.
17 R.D. n. 2240 del 1923) è pertanto la legge stessa che autorizza la conclusione a distanza (ossia, senza la contestuale presenza, ovvero tra assenti) a mezzo di corrispondenza, di contratti fermo in ogni caso il requisito di forma.
Il requisito di forma può ritenersi soddisfatto anche nell'ipotesi derogatoria prevista dall'art. 17 R.D. 2240/1923 laddove la manifestazione del consenso promani da soggetti espressamente abilitati ad esprimerla con efficacia quindi vincolante e produttiva di effetti giuridici e vi sia un'elaborazione comune del testo contrattuale”
(cfr. App. L'Aquila n. 1214/2023).
La forma scritta ab substantiam è, pertanto, richiesta per la validità stessa del contratto e la prova della sua esistenza e dei diritti ed obblighi che ne formano l'oggetto non può essere sostituita da altri mezzi di prova e, quindi, neanche dall'eventuale comportamento delle parti che abbiano esplicitamente o implicitamente ammesso l'esistenza del diritto oppure reiterati atti di ricognizione di debito e promesse di pagamento ad opera dell'ente (cfr. Cass. Civ. n. 2103/2020,
n. 20690/2016, n. 22537/2009, n. 1606/2007).
Altresì risulta diritto vivente che le su indicate norme, nonostante sia venuto meno il richiamo ad esse operato per i Comuni e per le Province dagli artt. 87 e 140 del R.D.
n. 383/1934, per effetto dell'abrogazione ad opera del D.Lgs n. 267/2000 (art. 274, lett. a), continuino ad applicarsi a detti Enti, non solo in ragione del tempo di conclusione del contratto (cfr. Cass. Civ. n. 4570/2012, n. 9340/2008), ma esplicitamente, nonostante l'abrogazione, quale principio generale finalizzato al controllo istituzionale e della collettività sull'operato dell'ente locale (cfr. Cass. Civ.
n. 21477/2013, n. 1606/2007, n. 22537/2007) e, quindi, funzionale all'esigenza di assicurare i principi di buon andamento e di imparzialità della P.A. (cfr. Cass. Civ.
Sez. Un. n. 9775/2022 e n. 20684/2018; Cass. Civ. n. 1752/2007).
Tribunale di Avezzano – Sentenza resa nel procedimento n. N. R.G. $$numero_ruolo$$ / $$anno_ruolo$$ - pagina 5 di 6
Alla luce dei su espressi principi, pertanto, in assenza di un contratto sottoscritto sia dalla parte privata che della parte pubblica, il credito preteso dalla Parte_1 va ritenuto non provato e la domanda di pagamento deve essere rigettata.
9) Il credito preteso dall'attrice risulta parimenti non provato stante l'assenza degli impegni di spesa del . Controparte_1
Per consolidata giurisprudenza, infatti, tutti gli atti degli enti locali che comportano un obbligo contrattuale, risultano validi e vincolanti nei loro confronti, a condizione che siano accompagnati dal relativo impegno di spesa (cfr. Cass. Civ. n. 17197/2024).
10) Anche la domanda di ingiustificato arricchimento non può essere accolta, perché inammissibile, stante la mancanza dell'elemento di sussidiarietà, quale presupposto necessario per la proposizione di detta azione nei confronti dell'ente comunale.
11) Assorbita ogni ulteriore questione.
12) Le spese di lite, anche in ragione della contumacia del convenuto, CP_1 devono essere interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni diversa domanda, istanza, deduzione ed eccezione disattesa o assorbita, definitivamente pronunciando, così dispone:
- rigetta la domanda di parte attrice;
- ritiene assorbita ogni ulteriore questione;
- compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso in Avezzano il 27/03/2025
Il giudice dott.ssa Alessandra Contestabile
Tribunale di Avezzano – Sentenza resa nel procedimento n. N. R.G. $$numero_ruolo$$ / $$anno_ruolo$$ - pagina 6 di 6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI AVEZZANO
Il Tribunale di Avezzano in composizione monocratica, nella persona del giudice, dott.ssa Alessandra Contestabile, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al R.G. n. 1141/2022 promossa da:
(P.VA ) in persona del legale rappresentante pro Parte_1 P.VA_1 tempore, con l'avv. Espedito Iasevoli
ATTRICE
CONTRO
(C.F. in persona del Sindaco e legale Controparte_1 P.VA_2 rappresentante pro tempore
CONVENUTO CONTUMACE
OGGETTO: richiesta di pagamento.
CONCLUSIONI: parte attrice ha concluso riportandosi ai propri scritti difensivi.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1) Per quanto riguarda il completo svolgimento del processo, ai sensi del vigente art. 132 c.p.c., si fa rinvio agli atti delle parti ed ai verbali di causa.
2) Con atto di citazione ritualmente notificato, onveniva in giudizio Parte_1 il dinanzi il Tribunale di Avezzano al fine di ottenere la condanna Controparte_1 al pagamento in suo favore dei crediti cedutigli dalla Controparte_2 dell'importo pari ad € 11.112,95, oltre interessi di mora pari ad € 446,38, interessi anatocistici e somme di cui all'art. 6, comma 2, D.Lgs. n. 231/2002, come novellato dal D.Lgs. n. 192/2012 pari ad € 2.160,00.
L'attrice chiedeva quindi l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“IN VIA PRINCIPALE: per le ragioni e i titoli di cui in narrativa, accertare e dichiarare il diritto di ad ottenere il pagamento da parte del dei Parte_1 Controparte_1 seguenti crediti e, per l'effetto, condannare il al relativo pagamento Controparte_1 in favore di Parte_1
I. € 11.112,95 per sorte capitale, di cui alle fatture riepilogate nell'elenco prodotto sub doc. 01;
II. gli interessi moratori maturati e maturandi sulla predetta sorte capitale:
- determinati nella misura degli interessi legali di mora” ex artt. 2 e 5 del D. Lgs. n.
231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12 e con decorrenza dal giorno successivo a quello di scadenza del termine di pagamento delle fatture costituenti la predetta sorte capitale, con scadenza riportata nell'elenco prodotto sub doc. 01 (colonna “Data
Scadenza”), sino al saldo;
- Si precisa che alla data del 02.09.2022 gli interessi moratori ammontano ad € 446,38;
III. gli interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati sulla predetta sorte capitale che, alla data di notifica del presente atto, sono scaduti da oltre sei mesi, ai sensi dell'art. 1283 c.c.:
• nella misura degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n.
231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12,
• con decorrenza dalla data di notifica del presente atto;
IV. € 2.160,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D.
Lgs. n. 192/12;
IN VIA SUBORDINATA: per le ragioni e i titoli di cui in narrativa, accertare e dichiarare il diritto di ad ottenere il pagamento da parte dell'Ente e, per l'effetto, Parte_1 condannare il al pagamento in favore di di ogni Controparte_1 Parte_1 diversa somma che fosse ritenuta dovuta a er: Parte_1
- sorte capitale,
- interessi moratori maturati e maturandi sulla sorte capitale:
• determinati nella misura degli “interessi legali di mora” ex artt. 2 e 5 del D. Lgs.
n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12 e con decorrenza dal giorno successivo
a quello di scadenza del termine di pagamento della sorte capitale,
- interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati sulla sorte capitale:
• nella misura degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n.
231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12,
• con decorrenza dalla data di notifica del presente atto;
- importo dovuto ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal
D. Lgs. n. 192/12;
Tribunale di Avezzano – Sentenza resa nel procedimento n. N. R.G. $$numero_ruolo$$ / $$anno_ruolo$$ - pagina 2 di 6
IN VIA ULTERIORMENTE SUBORDINATA: accertare e dichiarare il diritto di Parte_1 ad ottenere il pagamento da parte dell'Ente e, per l'effetto, condannare il
[...] [...]
al pagamento in favore di di ogni diversa somma che fosse CP_1 Parte_1 ritenuta dovuta a per capitale, interessi e rivalutazione monetaria dal Parte_1 dovuto al saldo a titolo di indennizzo per ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c.;
IN OGNI CASO: con vittoria di compensi e spese del giudizio, oltre rimborso forfettario nella misura del 15% ex D.M. n. 55/14, oltre CPA, VA, contributo unificato, marca e successive”.
3) Nessuno si costituiva in giudizio per il . Controparte_1
4) La causa veniva istruita mediante l'acquisizione delle prove documentali offerte dalla sola parte attrice.
5) All'udienza del 22/04/2024 parte attrice precisava le rispettive conclusioni e la causa veniva trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. con decorrenza differita.
6) Tanto premesso in estrema sintesi, si osserva quanto di seguito.
7) In primo luogo giova rammentare il principio generale in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, secondo cui il creditore è tenuto a dimostrare solo la fonte negoziale del suo diritto e il relativo termine di scadenza, limitandosi ad allegare l'inadempimento di controparte.
Il debitore convenuto, invece, sarà tenuto a dimostrare il fatto estintivo o impeditivo o modificativo dell'altrui pretesa (cfr. Cass. Civ. n. 25584/2018).
Pertanto, il creditore sarà gravato dall'onere di provare i fatti costitutivi del proprio diritto di credito ex art. 2697 c.c. e, quindi, l'esistenza del contratto da cui deriva l'obbligazione dedotta in giudizio e l'inadempimento altrui, mentre il debitore sarà gravato dall'onere di fornire la prova di aver adempiuto correttamente la propria obbligazione, oppure di dimostrare eventuali fatti impeditivi, estintivi o modificativi dell'altrui pretesa.
8) Ciò posto si osserva di come il credito vantato dall'attrice si fondi su cessioni di crediti pro soluto derivanti dal mancato pagamento di servizi di telefonia.
Sul punto l'attrice ha depositato l'elenco riepilogativo delle fatture insolute per sorte capitale, la ricevuta di accettazione della notifica telematica della cessione CP_2
Rep. n. 70842, la ricevuta di avvenuta consegna della notifica telematica della cessione Rep. 70842, la ricevuta di accettazione della notifica telematica CP_2 della cessione Rep 70842, la ricevuta di avvenuta consegna della notifica CP_2
Tribunale di Avezzano – Sentenza resa nel procedimento n. N. R.G. $$numero_ruolo$$ / $$anno_ruolo$$ - pagina 3 di 6
telematica della cessione Rep 70842, la Direttiva Europea n. 2011/7/EU CP_2 del 16 febbraio 2011, le FAQS del 16 febbraio 2011 relative a detta Direttiva con pedissequi chiarimenti, la Lettera di sollecito con ricevute di accettazione e avvenuta consegna;
tuttavia non è stato depositato il titolo negoziale posto a fondamento della pretesa;
tantomeno sono stati depositati i necessari impegni di spesa dell'Ente comunale convenuto.
In sostanza, l'attrice non ha depositato il contratto posto a base del credito fatto valere, idoneo a provare la sussistenza dell'obbligazione di pagamento a carico del
. Controparte_1
Sul tema, risulta noto che per la contrattazione pubblica e quindi per i contratti stipulati dallo Stato e dalle sue amministrazioni, è imposta la forma scritta ad substantiam ai sensi degli artt. 16 e 17 del R.D. n. 2440/1923, prevedendo la contestuale presenza e sottoscrizione di apposito documento nel quale siano specificamente indicate le clausole disciplinanti il rapporto (cfr. Cass. Civ. Sez. Un. n.
6827/2010; Cass. Civ. n. 6555/2014), con l'unica eccezione di quelli stipulati con ditte commerciali per i quali a norma dell'art. 17 del citato R.D., detto requisito può ritenersi soddisfatto anche in presenza di contratti conclusi a distanza (e quindi senza la contestuale presenza delle parti), purché, debitamente sottoscritti dalla parte privata e dalla parte pubblica, non potendo ritenersi sufficiente che la forma scritta investa la sola dichiarazione negoziale della p.a., né che la conclusione del contratto avvenga per facta concludentia (cfr. Cass. Civ. n. 1452/2019; Cass. Civ. n.
26174/2009).
“Qualora il fatto costituivo del diritto azionato sia integrato da un atto per il quale la legge impone la forma scritta ad substantiam - come nel caso di specie, trattandosi di contratti stipulati con un Ente Pubblico - “a differenza di quanto accade nel caso in cui una determinata forma sia richiesta “ad probationem”, l'osservanza dell'onere formale non è prescritta esclusivamente ai fini della dimostrazione del fatto, ma per l'esistenza stessa del diritto fatto valere, il quale, pertanto, può essere è provato soltanto in via documentale, non risultando sufficienti né la prova testimoniale o per presunzioni, né la stessa confessione della controparte”(cfr. App. L'Aquila n. 822/2023).
“I contratti conclusi dalla P.A., richiedendo la forma scritta "ad substantiam", devono essere consacrati in un unico documento, salvo che la legge ne autorizzi espressamente la conclusione a distanza, a mezzo di corrispondenza, come nell'ipotesi eccezionale,
Tribunale di Avezzano – Sentenza resa nel procedimento n. N. R.G. $$numero_ruolo$$ / $$anno_ruolo$$ - pagina 4 di 6
prevista dall'art. 17 del r.d. n. 2240 del 1923, di contratti conclusi con ditte commerciali.
L'attività negoziale della Pubblica Amministrazione (e quindi anche degli enti locali) è assoggettata al rispetto del requisito ad substantiam della forma scritta. Il mancato rispetto del requisito di forma comporta un vizio genetico nella formazione del vincolo negoziale che non può essere sanato aliunde neppure nell'eventualità in cui vi sia da parte del soggetto pubblico un riconoscimento del debito atteso che, a voler tutto concedere, tale riconoscimento può valere a supplire unicamente l'assenza del preventivo impegno di spesa. Per i contratti conclusi con imprese commerciali (ex art.
17 R.D. n. 2240 del 1923) è pertanto la legge stessa che autorizza la conclusione a distanza (ossia, senza la contestuale presenza, ovvero tra assenti) a mezzo di corrispondenza, di contratti fermo in ogni caso il requisito di forma.
Il requisito di forma può ritenersi soddisfatto anche nell'ipotesi derogatoria prevista dall'art. 17 R.D. 2240/1923 laddove la manifestazione del consenso promani da soggetti espressamente abilitati ad esprimerla con efficacia quindi vincolante e produttiva di effetti giuridici e vi sia un'elaborazione comune del testo contrattuale”
(cfr. App. L'Aquila n. 1214/2023).
La forma scritta ab substantiam è, pertanto, richiesta per la validità stessa del contratto e la prova della sua esistenza e dei diritti ed obblighi che ne formano l'oggetto non può essere sostituita da altri mezzi di prova e, quindi, neanche dall'eventuale comportamento delle parti che abbiano esplicitamente o implicitamente ammesso l'esistenza del diritto oppure reiterati atti di ricognizione di debito e promesse di pagamento ad opera dell'ente (cfr. Cass. Civ. n. 2103/2020,
n. 20690/2016, n. 22537/2009, n. 1606/2007).
Altresì risulta diritto vivente che le su indicate norme, nonostante sia venuto meno il richiamo ad esse operato per i Comuni e per le Province dagli artt. 87 e 140 del R.D.
n. 383/1934, per effetto dell'abrogazione ad opera del D.Lgs n. 267/2000 (art. 274, lett. a), continuino ad applicarsi a detti Enti, non solo in ragione del tempo di conclusione del contratto (cfr. Cass. Civ. n. 4570/2012, n. 9340/2008), ma esplicitamente, nonostante l'abrogazione, quale principio generale finalizzato al controllo istituzionale e della collettività sull'operato dell'ente locale (cfr. Cass. Civ.
n. 21477/2013, n. 1606/2007, n. 22537/2007) e, quindi, funzionale all'esigenza di assicurare i principi di buon andamento e di imparzialità della P.A. (cfr. Cass. Civ.
Sez. Un. n. 9775/2022 e n. 20684/2018; Cass. Civ. n. 1752/2007).
Tribunale di Avezzano – Sentenza resa nel procedimento n. N. R.G. $$numero_ruolo$$ / $$anno_ruolo$$ - pagina 5 di 6
Alla luce dei su espressi principi, pertanto, in assenza di un contratto sottoscritto sia dalla parte privata che della parte pubblica, il credito preteso dalla Parte_1 va ritenuto non provato e la domanda di pagamento deve essere rigettata.
9) Il credito preteso dall'attrice risulta parimenti non provato stante l'assenza degli impegni di spesa del . Controparte_1
Per consolidata giurisprudenza, infatti, tutti gli atti degli enti locali che comportano un obbligo contrattuale, risultano validi e vincolanti nei loro confronti, a condizione che siano accompagnati dal relativo impegno di spesa (cfr. Cass. Civ. n. 17197/2024).
10) Anche la domanda di ingiustificato arricchimento non può essere accolta, perché inammissibile, stante la mancanza dell'elemento di sussidiarietà, quale presupposto necessario per la proposizione di detta azione nei confronti dell'ente comunale.
11) Assorbita ogni ulteriore questione.
12) Le spese di lite, anche in ragione della contumacia del convenuto, CP_1 devono essere interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni diversa domanda, istanza, deduzione ed eccezione disattesa o assorbita, definitivamente pronunciando, così dispone:
- rigetta la domanda di parte attrice;
- ritiene assorbita ogni ulteriore questione;
- compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso in Avezzano il 27/03/2025
Il giudice dott.ssa Alessandra Contestabile
Tribunale di Avezzano – Sentenza resa nel procedimento n. N. R.G. $$numero_ruolo$$ / $$anno_ruolo$$ - pagina 6 di 6